Ottobre 2021 (acred804) |
MODELLO 770/2021 – GESTIONE APPALTI
E’ possibile generare automaticamente i dati del modello 770/2021 per le aziende che hanno effettuato versamenti tramite F24 separati, nei casi di gestione degli appalti previsti dalla circolare 1/E del 12/02/2020.
Nell’aggiornamento Acred802 del 7/09/2021 abbiamo precisato che sarebbe stata predisposta un’apposita procedura per generare i dati del 770 nei casi di gestione degli appalti con versamenti separati.
Con il presente aggiornamento, sul menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa, rendiamo disponibile la nuova procedura ‘770/2021: Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’.
La nuova procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte che hanno effettuato la gestione degli appalti utilizzando il programma ‘RICONF24’ (Stampe Accessorie), descritto negli aggiornamenti di gennaio 2020 Acred744, febbraio 2020 Acred747 / Acred749, oltre che nella comunicazione del 12/02/2020.
A tale proposito ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, è stata rilasciata una nuova versione della suddetta gestione, la quale prevede l’utilizzo del programma ‘RICONFAP’ e consente di indicare una serie di informazioni sui centri di costo relativi agli appalti. La procedura ‘Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’, risulta compatibile anche con la nuova gestione effettuata tramite il programma ‘RICONFAP’.
La nuova procedura ‘Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’ consente di ottenere la generazione automatica dei dati richiesti sul modello 770/2021, relativamente alle ditte che hanno effettuato i versamenti tramite modelli F24 separati, nei casi previsti dalla circolare 1/E del 12/02/2020. Come già detto, la nuova procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte interessate dalla suddetta gestione degli appalti.
Sulla nuova procedura vengono richiesti gli stessi parametri previsti sulla procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ (aggiornamento Acred800 del 4/08/2021): in particolare, occorre indicare l’anno di competenza ‘2020’ ed abilitare la generazione dei quadri ST e SV, selezionando le stesse opzioni utilizzate sulla procedura “ordinaria”.
Inoltre, sulla nuova procedura è previsto il parametro aggiuntivo ‘Gestione appalti’, che consente di indicare il tipo di procedura utilizzato, sull’Archivio Tributi, per effettuare i versamenti separati. In caso di utilizzo del programma ‘RICONF24’, il tipo procedura in questione è ‘VA’: occorre quindi barrare la corrispondente casella.
Barrando la casella ‘VA’ nel campo ‘Gestione appalti’, i versamenti e le compensazioni presenti sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘VA’ vengono considerati, unitamente a quelli presenti sul tipo procedura ‘PG’, per generare i dati previsti sui quadri ST / SV / SX del modello 770/2021.
Precisiamo che gli altri tipi procedura previsti nel campo ‘Gestione appalti’ (‘V1’ / ‘V2’) possono essere utilizzati dal programma ‘RICONFAP’: le corrispondenti opzioni, quindi, potranno essere abilitate per la generazione del 770/2022 (in quanto il programma ‘RICONFAP’ è stato rilasciato nel corso del 2021).
NOTA: Nel caso in cui i modelli 770/2021 delle ditte interessate dalla gestione appalti, fossero già stati “integrati” manualmente, aggiungendo i versamenti e le compensazioni gestiti sul tipo procedura ‘VA’ (o comunque esternamente al tipo procedura ‘PG’), non occorrerebbe rigenerare i dati tramite la nuova procedura sopra descritta.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche un’apposita stampa di controllo, da utilizzare per le stesse ditte per le quali viene utilizzata la procedura ‘Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’.
La stampa di controllo in questione è ‘CON770TX’, riportata nell’elenco dei programmi disponibili sulla procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’. Tramite il programma ‘CON770TX’ è possibile controllare le eventuali incongruenze tra i quadri ST / SV / SX del modello 770 ed i modelli F24 presenti sull’Archivio Tributi, secondo gli stessi criteri previsti sulla stampa di controllo ‘CON770TR’ (aggiornamento Acred800 del 4/08/2021).
A tale scopo, sul programma ‘CON770TX’ occorre indicare il tipo procedura utilizzato per effettuare i versamenti dei modelli F24 relativi agli appalti: anche in questo caso, occorre barrare la casella ‘VA’.
Precisiamo che, per le ditte interessate dalla gestione degli appalti, rimane comunque possibile utilizzare le altre stampe di controllo previste (‘CON770CU’ / ‘STASX770’). Naturalmente, per le stesse ditte è possibile utilizzare la procedura ‘770/2021: Stampa e Invio Telematico’ ed eventualmente le procedure di esportazione o importazione dati. |
Ottobre 2021 (comunicazione 06/10/2021) |
MODELLO 770/2021 – ESPORTAZIONE DATI
La procedura genera un file di esportazione conforme alle specifiche ministeriali, che può essere utilizzato per trasferire i dati del modello 770/2021 verso altri software.
Sul file di esportazione non sono presenti i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“fornitore”, previsto nel record di testa). In corrispondenza delle singole dichiarazioni, sono comunque presenti i dati relativi all’intermediario e le altre informazioni previste sul Frontespizio (se sono state inserite sul corrispondente servizio).
Sul file, ovviamente, sono riportati tutti i quadri presenti in archivio (Frontespizio, ST, SV, SX, SY, SS, D.I.).
Sul file di esportazione, tutti gli importi risultano espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, secondo le modalità previste nelle specifiche ministeriali.
E’ opportuno leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’), nella quale sono indicati anche degli esempi di lancio della procedura.
Il file da esportare si trova nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘770-esportazione.txt’. |
Ottobre 2021 (comunicazione 06/10/2021) |
MODELLO 770/2021 – IMPORTAZIONE DATI
E’ possibile importare i dati del modello 770/2021 da altri software, tramite la procedura ‘Importazione dati mod. 770’.
Ricordiamo che la procedura per l’importazione del modello 770 si trova sul menù Amministratore dello Studio → menù Importazione dati Modello 770.
L’importazione può essere effettuata utilizzando il file per l’invio telematico prodotto da qualsiasi software.
Il file in questione deve essere conforme alle specifiche ministeriali relative al modello 770/2021 . Occorre tenere presente che la verifica della conformità del file e dei dati in esso contenuti rimane a carico dell’Utente.
Precisiamo che, sul file di importazione, gli importi devono essere espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, come previsto dalle specifiche ministeriali.
E’ possibile importare i prospetti relativi alle ritenute ed ai versamenti (ST / SV): su tali prospetti, i tributi importati vanno ad aggiungersi a quelli eventualmente già presenti (inseriti manualmente o trasferiti dagli archivi Paghe).
Relativamente ai quadri ST / SV, sono disponibili le opzioni che consentono di importare soltanto i tributi relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo e ad altri redditi. Per ciascuna tipologia di tributo, è possibile effettuare l’importazione conservando oppure cancellando eventuali tributi già importati in precedenza (vedi paragrafi successivi).
Ricordiamo che è possibile (ma generalmente sconsigliato), importare anche il Frontespizio ed il prospetto SX, abilitando le corrispondenti opzioni sulla procedura di importazione: su tali quadri, i dati presenti prima dell’importazione vengono interamente sovrascritti con i dati presenti sul file di importazione.
Inoltre, è possibile importare i quadri SS / SY e l’eventuale Dichiarazione Integrativa.
Per quanto riguarda i prospetti ST / SV, ricordiamo che è possibile effettuare l’importazione su dichiarazioni che risultano parzialmente compilate: ad esempio, è possibile importare i tributi relativi al lavoro autonomo su una dichiarazione compilata per i soli tributi relativi al lavoro dipendente. E’ anche possibile effettuare più importazioni successive, decidendo se i tributi da importare devono andare in sostituzione (opzione ‘Importa cancellando i dati già importati’) oppure in aggiunta (opzione ‘Importa conservando i dati già importati’), rispetto a quelli precedentemente importati. Precisiamo che, in caso di “aggiunta”, si ottiene l’inserimento di ulteriori tributi (non è prevista alcuna operazione di “somma” dei valori importati rispetto a quelli già presenti).
Occorre tenere presente che i dati importati NON possono essere annullati in modo massivo: se si presentano dei problemi, diventa necessario intervenire manualmente per eliminare o rettificare i dati importati. Sui servizi del modello 770, vengono segnalati i dati derivanti da un’eventuale importazione (compare la sigla ‘Importato’).
ATTENZIONE: Il file di importazione deve essere trasferito sulla procedura Paghe, per poter eseguire la procedura di importazione descritta nei paragrafi precedenti.
L’operazione di trasferimento del file viene effettuata dal menù Amministratore dello Studio → menù Importazione dati Modello 770. Su tale menù, è disponibile il servizio Trasmissione file per importazione 770, da utilizzare per trasferire il file sulla procedura Paghe: occorre entrare nel servizio e cliccare prima su ‘Acquisire file dalle Risorse del Computer’ e poi su ‘Sfoglia’, quindi selezionare il file e confermare il trasferimento.
Il file di importazione, una volta trasferito sulla procedura Paghe, è visibile sul servizio di gestione delle stampe, con il nome ‘770-importazione.txt’. Occorre quindi lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 770’, secondo le modalità sopra descritte, per importare effettivamente i dati sui servizi del modello 770. |
Agosto 2021 (acred802) |
MODELLO 770/2021 – STAMPA E INVIO TELEMATICO
E’ possibile produrre sia la stampa del modello che il file per l’invio telematico della dichiarazione 770/2021.
Sul menù ‘Gestione Modello 770/2021’ occorre compilare le informazioni previste sul servizio ‘Frontespizio’, dopodiché è possibile lanciare la procedura ‘770/2021: Stampa e Invio Telematico’.
Ricordiamo che, generando il file perl’invio, viene automaticamente eseguito anche il controllo dello stesso file.
La procedura ‘Stampa e invio telematico’ esegue lo stesso controllo effettuato da Entratel, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe è disponibile, insieme al file da inviare, anche il report con l’esito del controllo.
Le procedure di esportazione ed importazione dei dati saranno incluse in un successivo aggiornamento.
Sempre con un successivo aggiornamento, sarà rilasciata una particolare procedura di generazione dei dati, da utilizzare esclusivamente nei casi di gestione degli appalti tramite modelli F24 separati (circolare 1/E del 12/02/2020). |
Agosto 2021 (acred802) |
MODELLO 770/2021 – FRONTESPIZIO
Quando la dichiarazione risulta interamente compilata, occorre barrare la casella ‘Modello Definitivo’.
In tal modo, la dichiarazione viene protetta da rigenerazioni accidentali (ad esempio tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’); rimane comunque possibile continuare ad operare manualmente sui servizi del 770.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi previsti sul Frontespizio, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred800 del 04/08/2021.
In particolare, ricordiamo che deve essere selezionata la Tipologia Invio adottata:
- ‘Gestione Unificata’, se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio telematico
- ‘Gestione Separata’, se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.
In caso di gestione separata, è obbligatorio indicare i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti della dichiarazione. Nel caso in cui la parte rimanente sia inviata dal sostituto, occorrec barrare la casella ‘Sostituto’.
Sempre in caso di gestione separata, sulla dichiarazione trasmessa dall’intermediario deve essere barrata la casella ‘Incaricato in gestione separata’ (la casella NON si riferisce alle parti inviate dagli altri soggetti).
Sia in caso di gestione unificata che separata, è necessario indicare le tipologie di ritenute incluse in ciascun invio: lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute.
In caso di gestione separata, ciascuna tipologia di ritenute deve essere gestita interamente da uno stesso soggetto.
Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (aggiornamento Acred800 del 04/08/2021) riporta le informazioni presenti sulla dichiarazione dell’anno precedente, per quanto riguarda la tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), le tipologie di ritenute, i codici fiscali dei soggetti che trasmettono le parti rimanenti della dichiarazione, le caselle ‘Sostituto’ e ‘Incaricato in gestione separata’. Naturalmente, occorre intervenire in caso di variazione delle suddette informazioni rispetto all’anno precedente.
Le caselle relative ai ‘Quadri Compilati’ vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri.
Per effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni, è necessario compilare la sezione ‘Presentazione Telematica’.
Come negli anni precedenti, i campi da compilare (non tutti obbligatori) sono i seguenti:
- ‘Invio per conto proprio’, da barrare in caso di invio effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, oppure invio della dichiarazione relativa allo stesso soggetto che figura come intermediario.
- ‘Codice fiscale intermediario’, da indicare in caso di invio effettuato dall’intermediario.
- ‘Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’, scegliere tra la condizione di ‘Dichiarazione predisposta dal contribuente’ e ‘Dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio’ (intermediario).
- ‘Ricezione avviso telematico’, da barrare nel caso in cui l’intermediario intenda ricevere gli avvisi telematici per conto del sostituto d’imposta; ricordiamo che tale condizione deve essere convalidata tramite la casella ‘Invio telematico all’intermediario’, nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’.
- ‘Data impegno’, indicare la data dell’impegno sottoscritto dall’intermediario.
La finestra per la scelta dell’intermediario consente di inserire o modificare alcune informazioni relative agli intermediari stessi (casella ‘Gestione’ all’interno della finestra). Inoltre, l’intermediario che effettua l’invio (“fornitore”) deve essere presente anche sul servizio Ditta – Anagrafico, per poter rilevare i dati anagrafici richiesti.
Nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’ è possibile indicare i soggetti preposti alla revisione contabile.
Nella stessa sezione, è presente anche la casella ‘Invio avviso telematico all’intermediario’, tramite la quale è possibile confermare la richiesta di invio degli avvisi telematici all’intermediario (nel caso in cui tale condizione sia impostata nella sezione ‘Presentazione Telematica’).
Ricordiamo che, sul servizio del Frontespizio, sono stati previsti i seguenti controlli bloccanti:
- in presenza del codice fiscale dell’intermediario, devono essere obbligatoriamente compilati l’impegno ad inviare la dichiarazione (predisposta dal contribuente o dall’intermediario) e la data dell’impegno;
- se risulta barrata la casella ‘Ricezione avviso telematico’ (sezione Presentazione Telematica), deve risultare barrata anche la casella ‘Invio avviso telematico all’intermediario’ (sezione Firma della Dichiarazione).
Il campo ‘Invio telematico con dati non conformi’, presente nella sezione ‘Tipo di Dichiarazione’, permette di confermare l’invio di una dichiarazione che presenta errori non bloccanti (si tratta di incoerenze rispetto a quanto indicato nelle specifiche ministeriali, segnalate dal programma di controllo con gravità ‘**’ oppure ‘***C’).
Se il sostituto non ha effettuato ritenute nell’anno di competenza, occorre compilare il campo ‘Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX’, selezionando il codice dall’apposita finestra.
Il campo ‘Vistato per: Telematico generato / Esportazione effettuata’ è utilizzato dalle procedure di invio telematico e di esportazione dati, al fine di escludere le dichiarazioni già trattate in precedenza. Nel lancio delle suddette procedure è possibile selezionare le sole dichiarazioni non vistate; inoltre, le dichiarazioni selezionate possono essere vistate dalle stesse procedure, in modo che vengano escluse dai lanci successivi.
Occorre tenere presente che i dati anagrafici del dichiarante vengono visualizzati leggendo la versione anagrafica valida alla data di scadenza per l’invio del 770 (31/10/2021). Il dichiarante, tuttavia, deve risultare presente anche nell’anno di competenza della dichiarazione (deve esistere almeno una versione valida al 31/12/2020).
L’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato nell’apposita finestra del Frontespizio (e riportato in corrispondenza dei quadri interessati), viene visualizzato leggendo la versione valida al 31/12/2020.
Il dichiarante (ed anche l’eventuale sostituto “estinto”) devono risultare presenti sui servizi Ditta – Anagrafico e Ditta – Azienda. Per quanto riguarda il rappresentante legale, è sufficiente che sia presente su Ditta – Anagrafico.
Il Rappresentante Legale è stato riportato sul Frontespizio al momento della conversione della CU dall’anno precedente (aggiornamenti Acred800 del 04/08/2021 e Acred788 del 16/02/2021). Nel caso in cui il rappresentante legale debba essere modificato successivamente all’invio della CU ed entro il termine per l’invio del 770 (31/10), sul Frontespizio è possibile indicare il nuovo rappresentante, riportandolo nel campo ‘Rappresentante legale per il 770’.
Sul modello 770, per il rappresentante legale è prevista l’indicazione del Codice Carica e della Data Carica. |
Agosto 2021 (acred802) |
MODELLO 770/2021 – STAMPA E INVIO TELEMATICO
La procedura genera il file ‘770-telematico.txt’, da utilizzare per l’invio telematico della dichiarazione.
Tale file, una volta scaricato, può essere sottoposto al procedimento di invio tramite Entratel (Desktop Telematico).
Viene prodotto anche il report con l’esito del controllo, eseguito secondo le stesse modalità di Entratel. Sulla gestione delle stampe prodotte, tale report è identificato col nome ‘770-telematico-controllo.wri’ e può essere visualizzato e/o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word (non deve essere convertito in pdf).
Naturalmente, al momento dell’invio effettivo, il file da inviare (‘770-telematico.txt’) viene nuovamente sottoposto al controllo da parte del software “Desktop Telematico” dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura genera anche la stampa del modello: impostando l’opzione ‘S’ nel campo Opzione Stampa Modelli, viene prodotto il modello completo per singola ditta, in formato pdf (‘MOD770-TUTTO-CodiceDitta.pdf’).
Nel caso in cui non si intenda produrre la stampa del modello, è opportuno indicare ‘N’ nel campo Opzione Stampa Modelli, risparmiando così il tempo necessario per la conversione della stampa in formato pdf.
Viene prodotto anche un elenco dei sostituti presenti sul file telematico (‘770-ELENCO-TELEMATICO’) e dei quadri riportati sulla stampa del modello (‘770-ELENCO-STAMPE’).
Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
Eventualmente, è anche possibile selezionare le ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, il campo relativo alla selezione della zona è stato rinominato ‘Zona / Utente’ e, nella relativa finestra, è stata aggiunta la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’ (la modalità di selezione della zona è rimasta invariata).
Precisiamo che la zona viene rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, nella versione in vigore al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (se risulta attivo e compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare l’archiviazione automatica dei modelli prodotti, abbinandoli alle singole aziende gestite; tale funzionalità è utilizzabile solo se si è abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Per ottenere l’archiviazione automatica dei modelli 770, è sufficiente selezionare l’opzione ‘W’ nel campo Opzione Stampa Modelli: in tal modo, la stampa del modello viene generata secondo lo stesso criterio previsto per l’opzione ‘S’ (modello completo suddiviso per ditta) ed i modelli prodotti vengono automaticamente archiviati. Se l’operazione di archiviazione viene ripetuta (per lo stesso sostituto), il nuovo modello viene archiviato in aggiunta al precedente: se si intende annullare il precedente modello, barrare l’apposita casella nel campo ‘Opzioni di archiviazione’.
Per effettuare l’archiviazione dei modelli 770, occorre selezionare il Soggetto Autorizzato, attraverso l’apposita finestra (si tratta della stessa scelta presentata per l’archiviazione della CU). Non occorre compilare il campo relativo al Soggetto Autorizzato, se non si effettua l’archiviazione dei modelli 770.
Come negli anni precedenti, è anche possibile generare la stampa riportando in un unico file tutte le denunce previste (‘MOD770.TUTTO’): a tale scopo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘X’ nel campo Opzione Stampa Modelli; vengono generate, a scopo di controllo, anche le stampe dei singoli quadri (‘MOD770.QUADRO’). In tal caso, le stampe vanno convertite in pdf tramite il servizio di gestione delle stampe (selezionare formato ‘Modello 770’).
Precisiamo, inoltre, che ad ogni lancio della procedura di stampa ed invio telematico, vengono cancellate sia le stampe che il file telematico generati tramite il lancio precedente, indipendentemente dalle opzioni scelte: è quindi opportuno effettuare il download delle stampe e del file telematico, prima di lanciare nuovamente la procedura.
Consigliamo di leggere la documentazione in linea (entrare nella procedura e cliccare su ‘Help’), sulla quale sono riportati alcuni esempi di lancio della procedura, oltre alla descrizione delle stampe prodotte.
Al lancio della procedura, se il soggetto che effettua l’invio (“fornitore”) è un intermediario, indicare ‘10’ nel campo Tipo fornitore e compilare il campo Codice fiscale fornitore. In tal modo, vengono selezionati i soli modelli ai quali è stato attribuito lo stesso intermediario (sezione ‘Presentazione Telematica’ del servizio ‘Frontespizio’ ).
Nel caso in cui si debba inviare il 770 relativo allo stesso soggetto che effettua l’invio, indicare ‘01’ nel campo Tipo fornitore e selezionare comunque il codice fiscale del fornitore (che corrisponderà al dichiarante). In questo caso, sul frontespizio della stessa dichiarazione dovrà essere barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.
Facciamo presente che, se lo si desidera, è possibile utilizzare la procedura per la stampa del modello anche prima di aver inserito il codice fiscale dell’intermediario sulle dichiarazioni: in tal caso, sulla procedura non deve essere indicato il codice fiscale del fornitore. Il file così generato, tuttavia, non sarà considerato valido dal controllo Entratel.
La procedura di stampa ed invio telematico segnala la presenza di eventuali importi negativi sui vari quadri del 770, escludendo automaticamente i corrispondenti campi sia dal file telematico che dalla stampa del modello.
Sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico vengono riportati i dati anagrafici del dichiarante, nella versione valida alla data di scadenza per l’invio del 770 (31/10/2021). Il dichiarante, comunque, deve risultare presente anche alla data del 31/12/2020 (stesso criterio adottato per la gestione sul servizio del Frontespizio).
L’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato sull’apposita finestra del Frontespizio e sui prospetti ST / SV / SY, viene riportato sulla stampa e sul file telematico, leggendo la versione valida al 31/12/2020.
Sulla stampa del modello è possibile riportare i nominativi dei soggetti firmatari negli spazi previsti per le firme: a tale scopo, occorre barrare le caselle presenti nella finestra ‘Opzioni firme su modello’. L’opzione relativa alla firma del dichiarante ha effetto su tutte le dichiarazioni stampate; le altre opzioni hanno effetto sulle sole dichiarazioni per le quali risultano compilati i campi previsti (intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità) con i codici fiscali dei soggetti interessati. Se il soggetto interessato è una società, nello spazio della firma viene riportato il nominativo del rappresentante legale (anche per quanto riguarda l’intermediario ed i soggetti incaricati del controllo contabile). In generale, il rappresentante legale viene rilevato dal servizio ‘Azienda – Anagrafico’. Nel caso del sostituto d’imposta, invece, il rappresentante legale viene invece rilevato dal servizio ‘Frontespizio’.
Precisiamo che le opzioni relative alle firme hanno effetto esclusivamente sulla stampa del modello, mentre non producono alcun effetto sul file telematico: su quest’ultimo, la presenza della “firma” viene indicata in base alla presenza dei codici fiscali nei corrispondenti campi (dichiarante, intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità).
Ricordiamo che è disponibile un’opzione che consente di escludere, dal file telematico, l’indirizzo e-mail del sostituto (il dato è previsto nelle istruzioni ministeriali, tuttavia la sua assenza non risulta bloccante per l’invio). |
Agosto 2021 (acred802) |
MODELLO 770/2021 – IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA
E’ possibile generare la stampa dell’impegno, da parte dell’intermediario, alla trasmissione del modello 770/2021: a tale scopo, occorre selezionare il programma ‘STAIM720’ sulla procedura ‘770/2021: Stampe di Controllo’.
Ricordiamo che, per generare la stampa dell’impegno, sul servizio ‘Frontespizio’ devono risultare compilate le informazioni previste nella sezione ‘Presentazione telematica’:
- codice fiscale dell’intermediario, selezionato dall’apposita finestra;
- impegno a presentare la dichiarazione, opzioni “dichiarazione predisposta dal contribuente” (ossia il sostituto) oppure “dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio” (ossia l’intermediario);
- data dell’impegno, che non può essere successiva alla data corrente.
Precisiamo che la casella ‘Conto proprio’ deve essere barrata dai soggetti che inviano la propria dichiarazione (in tal caso, ovviamente, non deve essere stampato l’impegno alla trasmissione da parte dell’intermediario).
Inoltre, è obbligatoria la scelta della tipologia di invio: “gestione unificata” oppure “gestione separata”.
In caso di “gestione unificata”, l’intera dichiarazione (compresi eventuali dati relativi ai redditi di capitale) deve essere trasmessa con un solo file telematico, inviato da un unico soggetto.
In caso di “gestione separata”, la dichiarazione può essere suddivisa in più parti (al massimo 3), inviate separatamente da uno o più soggetti. È necessario indicare il codice fiscale dei soggetti che inviano le parti rimanenti; se la parte rimanente è inviata direttamente dal sostituto, barrare la casella ‘Sostituto’. Nella parte inviata dall’intermediario, deve essere barrata la casella ‘Incaricato in gestione separata’.
Sia in caso di gestione unificata che di gestione separata, sul Frontespizio è necessario indicare i tipi di reddito inviati da ciascun soggetto, tenendo presente che ogni tipo di reddito può essere inviato da un solo soggetto.
Sulla stampa dell’impegno vengono riportate le caselle relative alle condizioni di dichiarazione predisposta dal sostituto e dichiarazione predisposta dall’intermediario, barrando quella corrispondente all’opzione selezionata sul Frontespizio.
Inoltre, vengono predisposte le caselle per l’indicazione dei tipi di reddito inviati dall’intermediario (lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute).
Tramite l’opzione ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ (proposta automaticamente), vengono barrate le stesse caselle che risultano abilitate sul ‘Frontespizio’ in corrispondenza del rigo ‘Ritenute operate’.
Scegliendo l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, le caselle vengono predisposte ma non barrate (dovranno quindi essere barrate al momento della sottoscrizione da parte dell’intermediario).
Infine, scegliendo l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa dell’impegno non viene riportata l’indicazione dei tipi di reddito inviati (tale indicazione sarà comunque necessaria sul Frontespizio).
Tramite le opzioni ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ o ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, viene riportata in stampa anche la scelta tra “gestione unificata” e “gestione separata”; relativamente a quest’ultima, viene indicato il codice fiscale degli altri soggetti incaricati ed i relativi tipi di reddito gestiti.
Come precisato nell’aggiornamento Acred800 del 04/08/2021, non è prevista la gestione delle sezioni relative ai redditi di capitale: se si devono gestire tali redditi, occorre effettuare due invii separati, oppure esportare i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo verso il software utilizzato per gestire gli altri redditi.
La stampa prodotta è ‘770-impegno-telem’, da convertire in PDF selezionando formato A4, carattere 12.
Ricordiamo che è possibile ottenere l’archiviazione automatica della stampa prodotta, già convertita in PDF e suddivisa per ditta: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del ‘Soggetto Autorizzato’ tra le opzioni della procedura. Tramite l’apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno.
La funzionalità di archiviazione è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Viene prodotto anche un elenco dei sostituti trattati, in formato CSV (‘770-sostituti.csv’).
Inoltre, in presenza di segnalazioni relative al Frontespizio, viene prodotta la stampa ‘770-impegno-errori’.
Su tale stampa viene segnalata, ad esempio, l’assenza dell’intermediario e/o della data di impegno alla trasmissione telematica, oppure l’eventuale assenza dell’intermediario sul servizio Ditta – Anagrafico.
Inoltre, vengono segnalati i casi in cui il rappresentante legale riportato sul Frontespizio risulta diverso da quello presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del sostituto d’imposta, nella decorrenza valida rispetto alla data di scadenza del 770 (31/10/2021). Tale condizione non rappresenta necessariamente un errore, tuttavia, nei casi che vengono segnalati, è opportuno verificare se il rappresentante indicato sul Frontespizio risulta corretto (campi ‘Rappresentante legale CU / 770’ o, con maggiore priorità, ‘Rappresentante legale per il 770’). |
Agosto 2021 (acred802) |
MODELLO 770/2021 – CONTROLLO INTERESSI 730
Segnaliamo che il programma di controllo ‘CON770CU’ (aggiornamento Acred800 del 4/08/2021) può rilevare una differenza tra il 770 e la CU per quanto riguarda le somme a debito da 730, nel caso in cui, su uno stesso dipendente e per la stessa imposta, siano stati applicati sia gli interessi per rateizzazione che quelli per differimento (quest’ultimo dovuto ad incapienza o rettifica). Nel caso qui trattato, la differenza è dovuta ai diversi criteri di esposizione degli interessi per differimento, nonostante il totale delle somme trattenute e versate risulti equivalente.
Ricordiamo che, sul modello 770, gli interessi per differimento devono essere esposti sullo stesso rigo del tributo relativo all’imposta, evidenziandoli nel campo ‘Interessi’ (colonna 8) e decurtandoli dal campo ‘Ritenute’ (colonna 2), nonostante siano stati trattenuti al dipendente. Sul modello F24, sebbene gli stessi interessi siano versati unitamente all’imposta, non devono invece essere esposti nel corrispondente campo ‘Interessi’. In generale, gli interessi per differimento sono esposti correttamente sul 770 (nonostante la differenza rispetto al modello F24), tuttavia in presenza anche degli interessi per rateizzazione si può ottenere un’esposizione errata degli interessi per differimento.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una modifica in merito all’indicazione degli interessi per differimento sul modello 770, che risolve il caso di presenza contemporanea degli interessi per rateizzazione.
Se i dati del 770 sono stati generati prima del presente aggiornamento e, sulla stampa di controllo ‘CON770CU’, si è ottenuta la segnalazione sopra descritta in merito alle somme a debito da 730, è possibile rigenerare i dati del 770 (limitatamente alla ditta interessata), lanciando poi nuovamente la stampa di controllo ‘CON770CU’.
Precisiamo che NON è necessario effettuare il suddetto intervento a meno che, sulla stampa di controllo ‘CON770CU’, si sia ottenuta una segnalazione di differenza relativa alle somme a debito da 730 ed ai relativi interessi.
Naturalmente, è possibile che una segnalazione del genere dipenda da cause diverse da quella sopra descritta. |
Agosto 2021 (acred800) |
1) MODELLO 770/2021
E’ possibile gestire la dichiarazione Modello 770/2021, relativo all’anno di competenza 2020.
Come negli anni precedenti, sono gestiti i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (ex modello 770 Semplificato), mentre non sono gestiti i quadri relativi ai redditi di capitale (ex modello 770 Ordinario).
Per la gestione Modello 770/2021, è disponibile la gestione dei seguenti quadri:
- prospetti delle ritenute e dei versamenti (quadro ST sez. I e II, quadro SV);
- riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
- somme liquidate a seguito di pignoramenti e percipienti esteri privi di codice fiscale (quadro SY);
- dati riassuntivi (quadro SS, in quanto riepilogativo delle ritenute del quadro SY);
- dichiarazione integrativa (quadro DI).
La gestione del Modello 770/2021 si trova sul menu Personale → Menù Modello 770 → Gestione Modello 770/2021.
Le principali modifiche previste sul modello 770/2021, rispetto al modello 770/2020, sono le seguenti:
- Nei quadri ST / SV sono stati aggiunti i campi Sospensione Covid – Nota (15) e Importo Sospeso (16), da compilare sui tributi per i quali è stato sospeso il versamento a causa dell’emergenza Covid. Per i tributi sospesi, il criterio di compilazione differisce da quello adottato normalmente per i tributi a debito.
- Nel quadro SX è stato aggiunto il rigo SX49, relativo al Trattamento Integrativo (bonus fiscale L. 21/2020). Il rigo SX49 ha una struttura analoga al rigo SX47 (quest’ultimo relativo al bonus fiscale L. 190/2014, con l’aggiunta di una casella relativa al trattamento da recuperare a rate nei mesi successivi al conguaglio (SX49 col. 4).
- Sempre nel quadro SX, è stato aggiunto il campo ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (SX1 col. 6), relativo al premio, in forma di bonus fiscale, spettante ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020.
Per gestire il modello 770/2021, occorre innanzitutto eseguire la procedura di generazione dei dati: in tal modo, vengono generati i prospetti dei versamenti (quadri ST / SV) ed il riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX).
La generazione dei quadri ST / SV / SX viene effettuata rilevando i dati dall’Archivio Tributi, per quanto riguarda sia i versamenti riportati sui quadri ST / SV, sia i crediti riportati sul quadro SX. Alcune informazioni vengono rilevate dal modello 770 dell’anno precedente, oltre che dalla CU/2021 e dagli archivi Paghe.
I criteri adottati per la compilazione dei quadri ST / SV / SX sono descritti dettagliatamente al successivo punto 1.2.
Ricordiamo che i dati relativi agli Intermediari sono già stati convertiti, dall’archivio dell’anno precedente, in occasione della CU/2021. Nella stessa fase è stato convertito anche il Frontespizio di entrambe le dichiarazioni (CU e 770).
Per generare i quadri ST / SV / SX, deve essere effettuata la seguente operazione:
Lanciare la procedura ‘770/2021: Generazione da archivi Paghe’, indicando l’anno di competenza ‘2020’.
E’ necessario impostare le opzioni previste sulla procedura:
‘Genera quadri ST–SV’: selezionare l’opzione Genera conservando tributi definitivi e importati (‘S’) per ottenere la generazione dei prospetti ST / SV, relativi ai versamenti. Ricordiamo che, tramite tale opzione, verrebbero conservati eventuali tributi aventi la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’, nel caso in cui la procedura venisse lanciata nuovamente dopo aver operato sui servizi del 770 (vedere punto 1.1.2). Precisiamo che i nuovi campi relativi alla sospensione dei versamenti (Sospensione Covid – Nota e Importo Sospeso) vengono compilati automaticamente per i tributi sospesi, secondo i criteri descritti ai punti 1.1.2 e 1.2.1.
‘Genera quadro SX’: è possibile scegliere il criterio di compilazione della colonna 2 del rigo SX4 (credito anno precedente compensato su F24) e della colonna 2 del rigo SX2 (credito da 730 compensato su F24). Di seguito, sono descritte le opzioni disponibili, specificando quale criterio risulta preselezionato (scelto senza intervento dell’Utente) e quale criterio alternativo può essere invece scelto dall’Utente (se lo ritiene valido).
Per quanto riguarda il rigo SX4, nella colonna 1 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente (2019), rilevandolo dal quadro SX del modello 770/2020. Nella colonna 2 dello stesso rigo, va indicata la parte di tale credito che risulta compensata entro la data di presentazione del modello 770/2021.
Per compilare la colonna 2 del rigo SX4, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:
- Secondo il criterio preselezionato, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2020 viene considerato interamente compensato entro la data di presentazione del modello 770/2021: nella colonna 2 del rigo SX4 viene quindi riportato lo stesso valore presente sulla colonna 1. Occorre modificare la colonna 2 se tale credito non risulta interamente compensato entro la data di presentazione del 770/2021.
- Selezionando il criterio alternativo, viene invece rilevato, dall’Archivio Tributi, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2020 (tributo ‘6781’ con anno di competenza 2019) effettivamente compensato al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe. In questo caso, occorre modificare la colonna 2 se vengono effettuate ulteriori compensazioni del suddetto credito, dopo aver generato i dati del 770/2021 ed entro la data di presentazione dello stesso modello.
Per quanto riguarda il rigo SX2, nella colonna 1 viene riportato il credito derivante dai rimborsi da 730 erogati nell’anno di competenza (2020). Nella colonna 2 dello stesso rigo deve essere indicata la parte di tale credito che risulta compensata sul modello F24 (nelle istruzioni del 770 non è specificato fino a quale data possano essere stati compensati i crediti da riportare nella colonna 2). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).
Per compilare la colonna 2 del rigo SX2, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:
- Secondo il criterio preselezionato, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati su F24 fino al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe.
- Selezionando il criterio alternativo, vengono invece considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza 2020 (fino alla scadenza del 16/02/2021 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, oppure del 16/03/2021 se adotta il criterio di “cassa”)
Precisiamo che il rigo SX49, relativo al bonus fiscale L. 21/2020 (“Trattamento integrativo”) viene compilato automaticamente, secondo criteri analoghi a quelli previsti per il rigo SX47, descritti ai punti 1.1.3 e 1.2.2.
Anche il nuovo campo relativo al premio lavoro in sede (SX1 col. 6) viene compilato in automatico, secondo i criteri descritti agli stessi punti punto 1.1.3 e 1.2.2.
Il quadro SX non viene generato se l’Utente non compila il campo ‘Genera quadro SX’.
‘Includi lavoro autonomo’: indicare ‘N’ per escludere i tributi relativi al lavoro autonomo (a debito o a credito), oppure ‘S’ per considerare anche tali tributi. Quest’ultima opzione ha effetto soltanto se i tributi relativi al lavoro autonomo sono presenti sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Nel caso in cui si debba inviare la dichiarazione relativa al solo lavoro dipendente, occorre indicare l’opzione ‘N’.
Viene prodotta la stampa ‘lis770.ST-SV-SX’, con l’elenco delle dichiarazioni trattate e dei quadri generati; è possibile che venga prodotta anche la stampa ‘err770.ST-SV-SX’, sulla quale sono riportate eventuali segnalazioni.
Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.
Ricordiamo, inoltre, che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ può essere lanciata più volte: ad ogni lancio vengono annullati i dati precedentemente generati in automatico o inseriti tramite i servizi del 770. Fanno eccezione soltanto gli eventuali tributi presenti sui prospetti ST / SV che risultano ‘Definitivi’ o ‘Importati’ (vedere punto 1.1.2).
Segnaliamo che, per il momento, non possono essere utilizzate le procedure di stampa del modello, invio telematico, esportazione o importazione dati, per quanto riguarda il modello 770/2021.
Le procedure di generazione dati e di stampa / invio telematico relative al modello 770/2020, sono state trasferite sul menù ‘Gestione modelli anni precedenti – Procedure di elaborazione e stampa’. |
Agosto 2021 (acred800) |
1.1) MODELLO 770/2021 – GESTIONE QUADRI
Dopo aver eseguito la procedura di generazione dei dati descritta al punto 1, è possibile visualizzare ed eventualmente modificare o inserire i dati, tramite i servizi del ramo ‘Gestione Modello 770/2021’, sul menù ‘Modello 770’.
Nella parte sinistra dello schermo sono indicate le varie sezioni del modello:
- Frontespizio – dati relativi al sostituto d’imposta e modalità di invio telematico della dichiarazione
- Prospetto ST sez. 1 Erario – ritenute e versamenti delle somme di competenza dell’Erario
- Prospetto ST sez. 2 Regioni – ritenute e versamenti delle somme di competenza delle Regioni
- Prospetto SV Comuni – ritenute e versamenti delle somme di competenza dei Comuni
- Prospetto SX – riepilogo dei crediti e delle relative compensazioni
- Prospetto SY – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
- Prospetto SY sez. 4 – somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale
- Prospetto SS – dati riassuntivi (riepilogo delle ritenute presenti sul quadro SY)
- Dichiarazione Integrativa – crediti risultanti da eventuali dichiarazioni integrative
Su tutti i servizi sopra elencati è disponibile la finestra per l’inserimento di eventuali annotazioni: una volta selezionato il sostituto, è possibile cliccare sul pulsante ‘Note’ per aprire la finestra di gestione delle annotazioni.
Sulla stessa finestra sono visibili anche le annotazioni inserite sul modello 770 dell’anno precedente, riportate al di sotto delle annotazioni relative all’anno corrente.
Ricordiamo che gli importi devono essere indicati, sul modello 770, con i centesimi di Euro e la “virgola esplicita”: su tutti i servizi, gli importi sono gestiti secondo tale modalità. La stessa modalità è adottata anche sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico, oltre che sulle procedure di esportazione ed importazione dei dati.
1.1.1) GESTIONE QUADRI – FRONTESPIZIO
Sul servizio Frontespizio si possono gestire le informazioni richieste sul “frontespizio” del modello 770/2021.
E’ possibile modificare o integrare alcuni dati anagrafici del sostituto, come ad esempio lo stato, la situazione e la natura giuridica della società, il rappresentante legale ed i relativi codice carica e data carica.
Ricordiamo che il Rappresentante Legale ed i relativi codice e data carica, possono essere inseriti sull’anagrafico della società (servizio Ditta – Anagrafico): tali informazioni vengono rilevate dalla procedura di conversione dall’anno precedente, al momento della generazione della CU. In alternativa, le stesse informazioni possono essere inserite sul Frontespizio del modello 770 (consigliamo comunque di aggiornare il servizio Ditta – Anagrafico).
Il campo Tipologia Invio è obbligatorio e deve essere compilato selezionando una delle due possibilità previste:
- ‘Gestione Unificata’, se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio;
- ‘Gestione Separata’, se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.
In caso di “gestione separata”, ciascuna parte deve comprendere tutti i dati relativi alla tipologia di ritenute gestita: lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute (i dati relativi a locazioni brevi e altre ritenute possono essere abbinate con le altre tipologie, secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali).
Occorre tenere presente che la tipologia di invio deve essere impostata considerando, oltre ai quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche eventuali quadri relativi ai redditi di capitale.
Sul servizio Frontespizio è presente la casella ‘Incaricato in gestione separata’, che deve essere barrata per le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario nella modalità ‘Gestione Separata’.
Il servizio verifica che la casella ‘Incaricato in gestione separata’ venga barrata nel caso in cui risulti selezionata la tipologia di invio ‘Gestione Separata’ e, nella sezione Presentazione Telematica, sia compilato il codice fiscale dell’intermediario e non sia barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.
Le caselle relative ai ‘Quadri Compilati’ vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dati dagli archivi Paghe (punto 1), sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri. Precisiamo che le caselle dei quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti) sono previste solo per coerenza rispetto al modello ministeriale.
E’ inoltre richiesta la compilazione delle caselle relative alle tipologie delle ‘Ritenute Operate’: la procedura di generazione dati dagli archivi Paghe (punto 1) barra automaticamente la casella relativa al lavoro ‘Dipendente’.
Le altre tipologie di ritenute, compresa quella relativa al lavoro ‘Autonomo’, devono essere barrate dall’Utente.
In caso di ‘Gestione Unificata’, è possibile importare i dati relativi ai redditi da lavoro autonomo, attraverso l’apposita procedura (non ancora utilizzabile per il modello 770/2021).
Come già precisato, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale (ex modello 770 Ordinario): in presenza di tali quadri, si devono effettuare invii separati. Se si intende effettuare un invio unificato, occorre esportare i dati relativi al lavoro dipendente (ed al lavoro autonomo) verso il software utilizzato per la gestione dei redditi di capitale.
In caso di ‘Gestione Separata’, è obbligatorio indicare i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti del modello: i codici fiscali in questione vanno riportati nella sezione ‘Gestione Separata’, indicando, per ciascun soggetto, quali sono i quadri inviati e le tipologie di ritenute gestite. Nel caso in cui il soggetto che invia la parte rimanente del modello sia il sostituto d’imposta, nella sezione ‘Gestione Separata’ occorre barrare la casella ‘Sostituto’.
Ricordiamo che, se il sostituto non ha effettuato ritenute nell’anno di competenza, è prevista la compilazione del campo ‘Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX’, selezionando il codice dall’apposita finestra.
Nelle sezioni Firma della Dichiarazione, Presentazione Telematica, Visto di Conformità, sono riportate le informazioni presenti sulla dichiarazione 770 dell’anno precedente (770/2020). Occorre tenere presente che le informazioni relative alla presentazione telematica (compreso l’intermediario) non sono rilevate dal frontespizio della CU/2021, bensì dal frontespizio del modello 770/2020. In ogni caso, tutte le sezioni sopra indicate devono essere controllate e, dove necessario, modificate o integrate in base alla condizione dell’anno corrente.
Ricordiamo che occorre compilare il campo Data Impegno, in caso di trasmissione da parte dell’intermediario.
Come negli anni precedenti, i dati relativi agli Intermediari possono essere visualizzati o inseriti tramite la finestra prevista nella sezione Presentazione Telematica. Su ogni dichiarazione, è necessario indicare l’intermediario che effettua l’invio telematico, selezionandolo dall’apposita finestra, a meno che non venga barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.
Per il momento, la casella Modello Definitivo non deve essere barrata. E’ invece possibile, sebbene non obbligatorio, impostare la condizione di ‘Definitivo’ sui singoli tributi dei quadri ST / SV (punto 1.1.2).
1.1.2) GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV
Le ritenute ed i relativi versamenti sono riportati sui servizi ‘ST sez. 1 Erario’ – ‘ST sez. 2 Regioni’ – ‘SV Comuni’.
Su tali servizi, i tributi vengono ordinati in base ai seguenti campi (indicati in ordine di priorità): periodo competenza / data versamento / codice regione (nel quadro ‘Regioni’) / codice tributo.
Sulla finestra ‘Visualizzazione elenco tributi’ sono elencati tutti i tributi presenti in ciascuna sezione.
Sulla finestra ‘Totali per tributo’ sono invece indicati gli importi complessivi relativi ad ogni tributo, suddivisi per regione nel caso della sezione 2 del prospetto ST.
Sugli stessi servizi, sono disponibili i pulsanti per spostarsi sulla videata precedente o successiva (‘Indietro’ / ‘Avanti’), ed eventualmente all’inizio o alla fine dell’elenco (‘Inizio’ / ‘Fine’).
Per inserire un nuovo tributo, occorre utilizzare uno dei righi disponibili alla fine dell’elenco: il servizio provvede a riordinare immediatamente l’intero elenco dei tributi. Per eliminare un singolo tributo, occorre azzerare tutti i campi in cui sono presenti degli importi (ritenute, interessi, importo versato), oltre alla data di versamento.
Come anticipato al punto 1, nei quadri ST / SV stati aggiunti i campi relativi alla sospensione dovuta all’emergenza Covid: tali campi sono compilati in automatico dalla procedura di generazione dei dati, descritta al punto 1.
Di seguito, riportiamo le regole di compilazione dei campi relativi alla Sospensione Covid, sulla base di quanto indicato nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche del modello 770/2021:
Il campo Sospensione Covid – Nota (15) deve essere compilato sempre per i tributi sospesi a causa dell’emergenza Covid, indicando il codice che identifica la normativa di riferimento per la sospensione. I codici in questione differiscono tra la sezione ‘Erario’ (ST – sez. 1) e le sezioni ‘Regioni’ (ST – sez. 2) e ‘Comuni’ (SV): per le addizionali regionali e comunali non sono previsti i codici 1, 2, 3, 4, 9 e 10, mentre sono previsti i codici 11 e 12.
Nel campo Sospensione Covid – Importo Sospeso (16) deve essere indicata la parte dell’importo sospeso che NON è stata versata entro l’anno di competenza della dichiarazione (2020). La parte dell’importo sospeso versata entro l’anno di competenza va invece indicata nel campo Importo Versato (7). In caso di versamento dell’intero importo entro il 31/12/2020, lo stesso importo va indicato nel campo 7 ed il campo 16 rimane non compilato. Nel caso opposto, ossia di versamento dell’intero importo successivamente al 31/12/2020, il campo 7 rimane non compilato e l’intero importo va indicato nel campo 16. Negli altri casi, l’importo complessivo va suddiviso tra il campo 7 ed il campo 16.
Se risulta compilato il campo Sospensione Covid – Nota (15), non può essere compilata la Data di Versamento (14), neppure in caso di successivo versamento in un’unica soluzione entro l’anno di competenza. Inoltre, non possono essere compilati i campi Crediti utilizzati a scomputo (6), Interessi (8), Ravvedimento (9), mentre nel campo Note (10) è possibile indicare soltanto alcuni dei codici previsti (sono consentiti i codici ‘F’, ‘K’, ‘L’, ‘Q’, ‘S’).
Ricordiamo che, in corrispondenza di ogni tributo, è disponibile il campo ‘Tipo Tributo’, che consente di impostare la condizione di ‘Definitivo’ a livello di singolo tributo. Tale indicazione non è obbligatoria: impostare la condizione di ‘Definitivo’ serve esclusivamente a “proteggere” il tributo in questione, nel caso in cui vengano rigenerati i dati tramite la procedura descritta al punto 1. La condizione di ‘Definitivo’, quindi, può essere impostata se si ha necessità di inserire manualmente alcuni tributi (ad esempio quelli relativi al lavoro autonomo): in tal modo, si eviterà che gli stessi tributi vadano persi nel caso in cui vengano successivamente rigenerati i dati tramite la procedura indicata al punto 1.
Attraverso il campo ‘Tipo Tributo’, vengono identificati anche i versamenti caricati in archivio tramite la procedura di importazione del modello 770 (non ancora utilizzabile). I tributi in questione riportano la condizione di ‘Importato’ e risultano anch’essi “protetti” nei confronti dell’eventuale generazione dei dati tramite la procedura indicata al punto 1 (sulla procedura di generazione dei dati, è comunque disponibile un’opzione che consente di generare i prospetti ST / SV annullando i tributi importati, ma non quelli definitivi).
ATTENZIONE: il pulsante ‘Elimina’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti sul servizio, compresi quelli riportati nelle videate precedenti o successive, senza alcuna distinzione in merito alla condizione indicata nel campo ‘Tipo Tributo’ (vengono quindi cancellati anche i tributi definitivi).
Ricordiamo che, in corrispondenza di ogni singolo tributo, è disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’: tramite tale campo può essere indicato il precedente sostituto d’imposta, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali.
Per compilare il campo ‘Soggetto Estinto’ su un determinato tributo, occorre selezionare il soggetto precedentemente inserito sulla finestra ‘Elenco Soggetti Estinti’ (servizio ‘Frontespizio’). In tal modo, il tributo in questione viene riportato su un quadro separato al momento della stampa o dell’invio telematico, con l’indicazione del codice fiscale relativo al precedente sostituto nel campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”. Sui servizi relativi ai quadri ST / SV, i tributi per i quali è stato indicato un ‘Soggetto Estinto’ vengono raggruppati tra loro e riportati in coda agli altri tributi.
Gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica, devono essere riportati nella colonna 8 ‘Interessi’, secondo le stesse modalità previste per gli interessi derivanti dal ravvedimento operoso (è possibile che nella colonna 8 figurino entrambe le tipologie di interessi). Gli interessi in questione rimangono inclusi nella colonna 7 ‘Importo versato’, mentre vengono decurtati dalla colonna 2 ‘Ritenute operate’ (nonostante siano stati trattenuti al dipendente, se il differimento è dovuto ad incapienza delle retribuzioni).
La procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (punto 1) riporta gli interessi da differimento del 730, sui quadri ST e SV, secondo il criterio sopra descritto (vedere anche punto 1.2.1).
Precisiamo che gli interessi per rateizzazione delle somme a debito da 730 continuano indicati sugli appositi codici tributo, nel modello F24 (e quindi anche nei quadri ST / SV), secondo le stesse modalità previste negli anni precedenti.
1.1.3) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SX
Tramite il servizio ‘Prospetto SX’ si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, corrispondenti al riepilogo dei crediti erogati e delle compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta.
Come anticipato al punto 1, è stato aggiunto il rigo SX49, per l’indicazione dei dati relativi al ‘Trattamento Integrativo’ (ossia il bonus fiscale L. 21/2020), da compilare secondo criteri analoghi a quelli previsti per il rigo SX47, relativo al bonus fiscale L. 190/2014. I campi previsti sul rigo SX49 sono descritti più avanti (dopo la descrizione del rigo SX47).
Sempre secondo quanto anticipato al punto 1, è stato aggiunto il campo ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (SX1 colonna 6). Il campo in questione corrisponde alla differenza tra quanto erogato e quanto recuperato, a titolo di premio spettante ai dipendenti che hanno lavorato presso la sede della ditta nel mese di marzo 2020.
Ricordiamo che è disponibile la finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, sulla quale è possibile visualizzare le diverse somme che compongono alcuni campi dei righi SX1 e SX2. Precisiamo che gli importi visualizzati su tale finestra sono compilati dalla procedura di generazione dei dati (punto 1) esclusivamente a scopo di controllo: non vengono quindi riportati sulla stampa del modello o sul file per l’invio telematico e non possono essere modificati.
Sulla stessa finestra sono stati aggiunti gli importi che compongono il campo ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (SX1 col. 6): premio erogato ai dipendenti, credito compensato su F24, premio recuperato e versato su F24.
I crediti “maturati” nell’anno di competenza sono distribuiti sui righi SX1 / SX2 / SX3.
In particolare, sul rigo SX1 sono riportati i crediti derivanti da conguaglio di fine anno o fine rapporto (colonna 1) e da versamenti in eccesso (colonna 2). Il conguaglio dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate viene riportato anch’esso sulla colonna 1. Come già detto, sullo stesso rigo è riportato il credito relativo al premio lavoro in sede (colonna 6). Infine, sono riportate le compensazioni di tutti i suddetti crediti (colonna 7), effettuate in presenza di ritenute fiscali relative all’anno di competenza 2020, escludendo quindi le eventuali compensazioni effettuate tramite il tributo ‘6781’.
Relativamente al premio lavoro in sede, occorre tenere presente che il credito compensato su F24, riportato nella colonna 7 del rigo SX1, non può eccedere il premio erogato al netto dei recuperi, riportato nella colonna 6 dello stesso rigo.
Sul rigo SX2 sono riportati i crediti da 730 (colonna 1) e le corrispondenti compensazioni (colonna 2). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono riportati sul tributo ‘6781’.
Sul rigo SX3 è riportato il credito per famiglie numerose (colonna 1) e la relativa compensazione (colonna 4).
Sul rigo SX4 viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (colonna 1) e la compensazione dello stesso credito effettuata tramite il tributo ‘6781’ con anno di competenza 2019 (colonna 2).
E’ richiesta l’indicazione dell’eventuale credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), che deve essere compilato manualmente in presenza di crediti aventi le condizioni previste dalle istruzioni ministeriali.
Viene inoltre riportato il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4), calcolato automaticamente secondo il criterio più avanti descritto; quest’ultimo credito deve essere ripartito tra la quota che si intende utilizzare (o si è già utilizzata) in compensazione (colonna 5) e la quota da chiedere a rimborso (colonna 6).
Il credito risultante dalla dichiarazione (SX4 col. 4) viene calcolato come indicato nelle istruzioni del 770/2021:
SX4 col. 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 – col. 7) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
Come previsto dalle istruzioni ministeriali, dal rigo SX4 restano esclusi i righi SX2 e SX3; di conseguenza, l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi da 730 (rigo SX2) o dal credito per famiglie numerose (rigo SX3) non viene riportato nel credito risultante dalla dichiarazione. In conformità a tale criterio, l’eventuale credito residuo risultante dai righi SX2 e SX3 continua ad essere compensato sui tributi originari, anziché essere riportati sul tributo ‘6781’.
Per quanto riguarda i rimborsi da 730, ricordiamo che non possono superare le ritenute fiscali relative allo stesso mese di competenza: tale controllo viene effettuato dalla procedura di elaborazione mensile, per limitare automaticamente i rimborsi erogati. Ricordiamo, inoltre, che i crediti da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto agli altri crediti (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Tuttavia, non è vincolante che il credito derivante da tali rimborsi venga compensato sullo stesso modello F24 utilizzato per versare le ritenute fiscali e, in ogni caso, è possibile che una parte del credito da 730 non sia stato compensato, anche semplicemente per il mancato versamento delle ritenute fiscali.
Nel caso in cui il credito da 730 presenti un “residuo” non compensato, tale residuo non viene riportato sul tributo ‘6781’ per la successiva compensazione su F24 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707), in conformità al criterio di calcolo della colonna 4 del rigo SX4 (‘Credito risultante dalla presente dichiarazione’), che esclude il credito residuo da 730.
Segnaliamo che i righi SX47 e SX49, relativi ai bonus fiscali rispettivamente L. 190/2014 e L. 21/2020, sono riportati sul servizio dopo il rigo SX4 ed i righi SX31 – SX34, per una maggiore comodità di consultazione da parte dell’Utente.
Per quanto riguarda il rigo SX47, relativo al bonus fiscale L. 190/2014, i campi previsti sul modello e le relative istruzioni sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente.
Il credito residuo dell’anno precedente (colonna 1) viene rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47 del modello 770/2020.
Il credito maturato nell’anno (colonna 2), il credito recuperato (colonna 3) e il credito utilizzato in F24 vengono rilevati dal tributo ‘1655’, considerando rispettivamente l’importo del credito spettante, del debito versato e del credito compensato. Il credito residuo (colonna 5) ottenuto dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 4.
Sul nuovo rigo SX49 è prevista l’indicazione dei seguenti importi relativi al “Trattamento integrativo” L. 21/2020:
- ‘Credito maturato’ (colonna 2), corrispondente al trattamento erogato al lordo degli eventuali recuperi.
- ‘Credito recuperato’ (colonna 3), corrispondente al trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio. In caso di recupero rateale del trattamento non spettante (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), la prima rata deve essere indicata in questo campo, in quanto recuperata contestualmente alle operazioni di conguaglio.
- ‘Credito da recuperare’ (colonna 4), corrispondente al trattamento da recuperare a rate, esclusa la prima rata;
- ‘Credito utilizzato in F24’ (colonna 5), corrispondente al credito compensato su F24 entro il 16/03/2021.
- ‘Credito residuo’ (colonna 6), corrispondente alla differenza tra la colonna 2 e la colonna 5.
Sul rigo SX49, il trattamento integrativo effettivamente erogato ai dipendenti, corrisponde alla differenza tra l’importo erogato (riportato sulla colonna 2) e l’importo recuperato o da recuperare (colonne 3 e 4).
Quest’anno, sul rigo SX49 non è prevista la colonna 1, che sul rigo SX47 corrisponde al credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (il rigo SX49 non esisteva sul modello 770/2020).
Sempre a differenza del rigo SX47, sul rigo SX49 è presente anche l’importo da recuperare a rate (colonna 4).
Sul servizio per la gestione del quadro SX, vengono calcolati automaticamente i seguenti campi:
- rigo SX4 col. 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 – col. 7) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
- rigo SX4 col. 5 = SX4 (col. 4 – col. 6)
- rigo SX32 col. 2 = SX4 (col. 5) – rigo SX33 (col. 2) – rigo SX34 (col. 2)
- rigo SX47 col. 5 = SX47 (col. 1 + col. 2 – col. 4)
- rigo SX49 col. 6 = SX49 (col. 2 – col. 5)
I calcoli sopra indicati vengono effettuati ogni volta che risulta inserito o modificato almeno uno dei campi coinvolti nel calcolo. A titolo di esempio, la colonna 5 del rigo SX47 viene calcolata quando risulta modificata almeno una delle colonne 1, 2 o 4 dello stesso rigo. Rimane comunque possibile effettuare una “forzatura” su un campo calcolato in automatico: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore desiderato nel campo in questione (se si vuole ottenere il calcolo automatico di un determinato campo, quindi, occorre NON compilare o modificare il campo). Nel caso in cui sia stata fatta una “forzatura” su un campo calcolato in automatico, per ottenere il ricalcolo è sufficiente annullare il campo interessato.
ATTENZIONE: il pulsante ‘Elimina’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti nel prospetto SX.
1.1.4) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SY
Tramite i servizi ‘Prospetto SY’ e ‘Prospetto SY sez. 4’ si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (sezioni 1 e 2), alle ritenute art. 25 D.L. 78/2010 (sez. 3) ed alle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale (sez. 4).
Inserendo o modificando i dati presenti sui due servizi del quadro SY, viene aggiornato automaticamente il quadro SS (punto 1.1.5), riportando il totale delle ritenute nel rigo SS10. In particolare, le ritenute presenti nella sezione 3 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 1 del rigo SS10, mentre le ritenute presenti nella sezione 4 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 2 del rigo SS10.
Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.
Il prospetto SY deve essere compilato (da parte dell’Utente), nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Precisiamo che i percipienti esteri privi di codice fiscale, da riportare nella sez. 4, restano esclusi dalla CU.
1.1.5) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SS
Il servizio ‘Prospetto SS’ consente di inserire o modificare i dati presenti sul quadro in questione.
I campi del prospetto SS riguardano i quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti), ad eccezione del rigo SS10: quest’ultimo viene compilato automaticamente, riportando il totale delle ritenute presenti nelle sezioni 3 e 4 del quadro SY (vedere punto 1.1.4).
1.1.6) GESTIONE QUADRI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il servizio ‘Dichiarazione Integrativa’ permette di compilare il corrispondente quadro, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Per i sostituti interessati, i dati devono essere inseriti da parte dell’Utente.
Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico. |
Agosto 2021 (acred800) |
1.2) MODELLO 770/2021 – GENERAZIONE DATI
Nei paragrafi seguenti sono descritte, in modo dettagliato, le sezioni del modello 770/2021 generate automaticamente tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, il cui utilizzo è descritto al punto 1.
Come nell’anno precedente, i dati riportati sui quadri ST / SV / SX vengono rilevati dall’Archivio Tributi, considerando esclusivamente i tributi presenti sul Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni.
La procedura di generazione dei dati considera, sull’Archivio Tributi, i seguenti periodi di competenza:
- da gennaio a dicembre 2020, rilevando tutti i tributi fiscali, con la sola esclusione di quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (2019) eventualmente presenti nel mese di gennaio 2020;
- gennaio 2021, considerando i soli tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente (2020).
Relativamente ai tributi a debito il cui versamento è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid, per la compilazione dei quadri ST / SV vengono considerate le seguenti informazioni:
Condizione di tributo rateizzato per Covid, determinata dalla presenza delle opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo Rateizzazione. Il campo in questione si trova sulla finestra per la gestione dei singoli tributi, sul servizio Tributi per Competenza. Le suddette opzioni sono state utilizzate per ottenere, in automatico, il posticipo del versamento e l’eventuale rateizzazione dei tributi. Le stesse opzioni sono state attribuite, sempre in automatico, dai programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’, ma potevano anche essere impostate manualmente sulla finestra di gestione dei tributi (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).
Causali relative alla sospensione contributiva (codifiche Uniemens), che vengono considerate nel caso in cui risultino indicate sul servizio Ditta – Abilitazione, in corrispondenza della scadenza originaria del tributo fiscale. Ricordiamo che tali causali sono state attribuite in automatico dai programmi ‘FORMSCAD’ / ‘FORMSCA2’, ma potevano anche essere impostate manualmente, pur non essendo obbligatorie per la gestire il posticipo del versamento e la rateizzazione (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789). Dalle causali in questione viene ricavato il codice di sospensione da indicare nel campo 15 ‘Nota Sospensione Covid’.
Rate versate entro il 31/12/2020, dalle quali viene ricavato il valore da indicare nel campo 7 ‘Importo Versato’ e, per differenza rispetto all’importo complessivo, il valore da indicare nel campo 16 ‘Importo Sospeso’.
Per la compilazione del quadro SX, oltre ai tributi a credito, vengono considerate le seguenti informazioni:
- Credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, rilevato dai righi SX32 / SX33 / SX34 del modello 770/2020 e riportato nella colonna 1 del rigo SX4 sul modello 770/2021; tale credito comprende anche l’eventuale parte relativa al lavoro autonomo (per le sole aziende trattate dalla procedura di generazione dei dati).
- Credito residuo anno precedente effettivamente compensato sul tributo ‘6781’ (con anno di competenza 2019), utilizzato per la compilazione della colonna 2 del rigo SX4, nel caso in cui venga utilizzata l’apposita opzione al momento della generazione dei dati (vedere precedente punto 1).
- Credito residuo anno precedente relativo al bonus fiscale, rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47 presente sul modello 770/2020 e riportato nella colonna 1 del rigo SX47 sul modello 770/2021.
- Credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr, rilevato dagli archivi Paghe e riportato sulla colonna 1 del rigo SX37.
Il nuovo rigo SX49, relativo al “Trattamento integrativo” L. 21/2020, viene compilato rilevando il tributo ‘1701’ a debito e a credito, secondo criteri analoghi a quelli previsti per il tributo ‘1655’ in relazione al rigo SX47. Fa eccezione la colonna 4 del rigo SX49, corrispondente all’importo da recuperare a rate nei mesi successivi al conguaglio: tale valore viene rilevato dal campo 404 dei modelli CU/2021, in quanto non è presente sull’Archivio Tributi nel periodo di competenza considerato per la compilazione del modello 770/2021 (ossia da gennaio 2020 a gennaio 2021).
Il nuovo campo relativo al “Premio lavoro in sede” (rigo SX1 colonna 6) viene compilato rilevando il tributo ‘1699’, sia a debito che a credito, presente nel periodo di competenza sopra indicato (da gennaio 2020 a gennaio 2021).
Abilitando la generazione dei quadri ST / SV e del quadro SX, la procedura genera i quadri abilitati, annullando i dati eventualmente già presenti in archivio su ciascuno dei quadri interessati.
Nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Definitivo’ sul Frontespizio, non viene generato alcun quadro, quindi i dati già presenti in archivio restano inalterati (tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori).
Relativamente ai quadri ST / SV, non vengono annullati i tributi che riportano la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’; è possibile annullare i tributi che hanno la condizione di ‘Importato’, selezionando l’opzione ‘Genera conservando solo i tributi definitivi’ (‘X’), al lancio della procedura.
L’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ permette di scegliere se si vogliono considerare, o meno, i tributi relativi al lavoro autonomo, a condizione che siano presenti sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’:
- indicando ‘S’, i tributi relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti nella sezione 1 (Erario) del quadro ST, mentre i crediti relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti sul quadro SX.
- indicando ‘N’, i tributi relativi al lavoro autonomo non vengono considerati; precisiamo che l’opzione ‘N’ deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda inviare soltanto i dati relativi al lavoro dipendente e, ciononostante, siano presenti anche i tributi relativi al lavoro autonomo sull’Archivio Tributi.
Occorre tenere presente che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ ha effetto su eventuali tributi relativi a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione e collaboratori ASD/SSD (per il solo tributo 1040) gestiti in ambito Paghe.
Per quanto riguarda il Frontespizio, la procedura di generazione dei dati riporta le seguenti informazioni, rilevandole dal modello 770 dell’anno precedente: tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), tipologie di ritenute gestite, codice fiscale altro incaricato e relative tipologie di ritenute (in caso di gestione separata). Ovviamente, le informazioni in questione devono essere verificate ed eventualmente aggiornate sulla base della situazione dell’anno corrente.
Facciamo inoltre presente che rimangono da barrare le caselle ‘Incaricato in gestione separata’ e ‘Sostituto’ (in alternativa al codice fiscale dell’altro soggetto incaricato), nei casi descritti al punto 1.1.1.
1.2.1) GENERAZIONE PROSPETTI ST / SV
Ricordiamo che i tributi fiscali a debito generati automaticamente dalle elaborazioni mensili delle Paghe sono i seguenti:
Prospetto ST sezione 1 – tributi di competenza dell’Erario: Irpef a tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, Irpef a tassazione separata sul Tfr, Irpef a tassazione separata su arretrati anni precedenti, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, bonus fiscale L. 190/14 recuperato (importo a debito), trattamento integrativo L. 21/20 recuperato entro le operazioni di conguaglio (importo a debito, compresa l’eventuale prima rata), ritenute Irpef sui redditi da lavoro autonomo (associati in partecipazione, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD), saldo e acconti Irpef da 730, acconto tassazione separata da 730, imposta sostitutiva somme detassate da 730, saldo e acconti cedolare secca da 730, interessi per rateizzazione da 730. Precisiamo che non deve essere riportato il premio lavoro in sede recuperato (a debito).
Prospetto ST sezione 2 – tributi di competenza delle Regioni: rate addizionale regionale relativa all’anno precedente, addizionale regionale relativa all’anno corrente (rapporti cessati), addizionale regionale collaboratori ASD/SSD, saldo addizionale regionale da 730, interessi per rateizzazione addizionale regionale da 730.
Prospetto SV – tributi di competenza dei Comuni: rate saldo addizionale comunale anno precedente, rate acconto addizionale comunale anno corrente, saldo addizionale comunale anno corrente (rapporti cessati), addizionale comunale collaboratori ASD/SSD, acconto e saldo addizionale comunale da 730, interessi per rateizzazione addizionale comunale da 730.
Come già precisato, i tributi fiscali vengono rilevati direttamente dall’Archivio Tributi: sui prospetti ST / SV vengono quindi riportati i tributi fiscali a debito rilevati nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020, ad eccezione di quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1655 DP’).
Inoltre, vengono riportati i tributi fiscali a debito rilevati nel periodo di competenza di gennaio 2021, relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1655 DP’, ‘1701 DP’).
Relativamente a ciascun tributo fiscale a debito, viene verificato se il codice del tributo rientra tra quelli previsti nelle specifiche tecniche ministeriali, per riportarlo nella sezione 1 o 2 del prospetto ST oppure sul prospetto SV.
A tale riguardo, segnaliamo che l’eventuale tributo ‘1699’ a debito (indicato sull’Archivio Tributi come ‘1699 DC’), relativo al “Premio lavoro in sede” (art. 63 D.L. 18/2020), non deve essere riportato nel quadro ST. Il tributo in questione viene generato quando si deve recuperare e versare il premio indebitamente erogato.
Nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata a ‘N’, vengono esclusi i seguenti tributi dalla sezione 1 del prospetto ST: 1019 / 1020 / 1040 / 104E (si tratta dei tributi relativi al lavoro autonomo). Restano comunque esclusi, dalla generazione dei dati, eventuali tributi relativi a redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute, oltre a qualsiasi tributo gestito, sull’Archivio Tributi, tramite un tipo procedura diverso da ‘PG’. Ricordiamo che le addizionali relative ai collaboratori ASD/SSD vengono versate unitamente a quelle relative ai dipendenti: di conseguenza, non risentono della suddetta opzione che consente di escludere il lavoro autonomo.
Ricordiamo che gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica, devono essere riportati nella colonna 8 ‘Interessi’, scorporandoli dalla colonna 2 ‘Ritenute operate’ (anche nel caso in cui risultino a carico del dipendente) e lasciandoli inclusi nella colonna 7 ‘Importo versato’ (in pratica, si tratta della stessa modalità adottata per indicare gli interessi relativi al ravvedimento operoso).
Precisiamo che la suddetta modalità di indicazione degli interessi per differimento NON corrisponde a quanto previsto sul modello F24: sul modello F24, infatti, gli interessi per differimento devono essere versati unitamente all’imposta. Il valore di tali interessi, quindi, non è presente sull’Archivio Tributi e viene rilevato dagli archivi Paghe.
Sui quadri ST e SV vengono riportate automaticamente tutte le informazioni relative al ravvedimento, a condizione che quest’ultimo sia stato gestito tramite il modulo del ‘Ravvedimento Operoso’ (disponibile per gli utenti abilitati).
Le informazioni relative al ravvedimento si trovano, sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘RV’ (‘Ravvedimento’). La procedura di generazione dei dati (descritta al precedente punto 1) considera tutti i tributi presenti sul tipo procedura ‘RV’, nel periodo compreso tra 01/01/2020 ed il 31/10/2021. Ciascun tributo presente sul tipo procedura ‘RV’ viene ricollegato al corrispondente tributo presente sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe), controllando la corrispondenza del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’importo originario (oltre al codice regione per le addizionali regionali). Nel caso in cui non venga rilevata la suddetta corrispondenza, il tributo presente sul ravvedimento (tipo procedura ‘RV’) non viene considerato per la compilazione dei quadri ST / SV (senza emettere alcuna segnalazione).
Ricordiamo che il modulo del Ravvedimento permette di calcolare automaticamente sia gli interessi che le sanzioni, per tutte le casistiche gestite sull’Archivio Tributi. Occorre tenere presente che il calcolo automatico previsto sul Ravvedimento permette di impostare una data di versamento degli interessi e delle sanzioni diversa dalla data di versamento dell’imposta. Dal momento che tale condizione non è prevista nelle istruzioni del modello 770, viene emessa una segnalazione sulla stampa degli errori, riportando comunque la data di versamento dell’imposta.
Nel caso in cui il ravvedimento NON sia stato gestito tramite il modulo ‘Ravvedimento Operoso’, le informazioni relative al ravvedimento dovranno essere inserite manualmente sui singoli tributi interessati.
Relativamente ai dati generati sui prospetti ST / SV, riportiamo le seguenti precisazioni:
Il periodo (mese e anno) riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando sempre l’anno 2020 e rilevando il mese direttamente dal singolo tributo. Ricordiamo che il mese riportato sui tributi fiscali a debito corrisponde al mese elaborato sulle Paghe se l’azienda adotta il criterio di “competenza”, oppure al mese successivo se l’azienda adotta il criterio di “cassa” (servizio Ditta – Abilitazione). Fanno eccezione i tributi 1655 e 1701 a debito, per i quali viene sempre riportato il mese di competenza (per il tributo 1701 tale criterio è stato applicato fino al mese di dicembre 2020, come specificato nell’aggiornamento di gennaio 2021 Acred786).
Per alcuni tributi, il periodo riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando il mese convenzionale ‘12’: acconto e saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributi 1712 e 1713, come da circolare 34/E del 18/04/2002), ritenute Irpef ed eventuali bonus fiscale e trattamento integrativo a debito, se derivanti dal conguaglio dell’anno 2020 effettuato nel mese di gennaio 2021 (tributi ‘1001 AP’ / ‘1053 AP’ / ‘1655 DP’ / ‘1701 DP’).
L’importo presente sull’Archivio Tributi viene riportato sulla colonna 2 (‘Ritenute operate’) e sulla colonna 7 (‘Importo versato’), ad eccezione dei tributi il cui versamento è stato sospeso per l’emergenza Covid, compilati secondo criteri particolari, descritti più avanti. Fa eccezione anche l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712) nel caso in cui il corrispondente saldo risulti a credito: in tale situazione, sul tributo 1712 viene evidenziata l’eccedenza di versamento, riportando l’imposta dovuta sulla colonna 2 e l’acconto versato sulla colonna 7 (precisiamo che l’eccedenza viene poi riportata sulla colonna 2 del rigo SX1, come descritto al 1.2.2).
Gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, rilevati dagli archivi Paghe, sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi) dei corrispondenti versamenti. L’importo degli stessi interessi viene decurtato dalla colonna 2 (‘Ritenute operate’), mentre la colonna 7 (‘Importo versato’) rimane immutata.
Gli interessi per ravvedimento operoso, rilevati dall’Archivio Tributi (tipo procedura ‘RV’), sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi) dei corrispondenti versamenti, sommandoli anche sulla colonna 7 (‘Importo versato’).
In presenza del ravvedimento operoso (tipo procedura ‘RV’), viene barrata la corrispondente casella (colonna 9).
E’ possibile che alcuni tributi si presentino separati sul servizio ‘Tributi per Competenza’, pur avendo lo stesso codice tributo, periodo di competenza e data di scadenza (e lo stesso codice regione o comune, nel caso delle addizionali). Come espressamente richiesto nelle istruzioni ministeriali, sui prospetti ST / SV tali tributi vengono sommati su un unico rigo, nel caso in cui risultino identici anche i campi Note e Nota Sospensione Covid. Ricordiamo che tale situazione si presenta, in particolare, quando viene elaborata una busta paga separata per le mensilità aggiuntive, nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “cassa”: in tali condizioni, il tributo ‘1001 UL’, relativo alla mensilità aggiuntiva, viene versato unitamente al tributo ‘1001’ relativo al mese precedente; di conseguenza, sia sul modello F24 che sul quadro ST viene riportato un unico tributo, corrispondente alla somma dei due tributi originari.
Nella sezione 2 del prospetto ST, i versamenti di addizionale regionale sono mantenuti distinti per regione: il codice della regione viene riportato sulla colonna 13.
Sul prospetto SV, i versamenti di addizionale comunale sono indicati in modo cumulativo, sommando tra loro i tributi che presentano gli stessi dati identificativi (periodo di competenza, codice tributo, codici note, data di versamento), senza suddividerli in base al comune. Ricordiamo che, sul modello F24, le addizionali comunali risultano invece suddivise in base al comune di competenza, con l’indicazione del relativo codice catastale.
In corrispondenza dei versamenti derivanti dall’elaborazione di dicembre, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa” (retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo, con conseguente versamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio), nel campo Note viene riportata l’opzione ‘B’ e nel periodo viene indicato ‘12/2020’. Ricordiamo che fanno eccezione le eventuali ritenute da lavoro autonomo (tributo 1040) derivanti dall’elaborazione di dicembre, che vengono considerate trattenute entro il 31/12 e quindi versate entro il 16 gennaio (anche nel caso in cui la ditta abbia adottato il criterio di “cassa”).
Se il conguaglio fiscale relativo all’anno 2020 è stato effettuato sulla busta paga di gennaio 2021, nel campo Note viene riportata l’opzione ‘D’ per le aziende che adottano il criterio di “competenza” (scadenza 16 febbraio), oppure ‘E’ per le aziende che adottano il criterio di “cassa” (scadenza 16 marzo). Nel periodo di riferimento viene comunque indicato ‘12/2020’, conformemente alle istruzioni ministeriali.
Sulle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno 2020, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di erogazione del compenso su base annuale (amministratori), viene riportata l’opzione ‘S’ nel campo ‘Note’. Inoltre, l’opzione ‘S’ viene riportata anche sugli interessi per rateizzazione relativi agli acconti da 730, di competenza dell’anno corrente (acconto Irpef / acconto cedolare secca / acconto addizionale comunale).
Ricordiamo che le opzioni previste nel campo ‘Note’, diverse da quelle descritte ai punti precedenti, devono essere compilate manualmente. Tra queste segnaliamo, in particolare, le opzioni da utilizzare in caso di operazioni societarie straordinarie o passaggio di dipendenti (‘K’ / ‘L’ / ‘N’).
La data di versamento (colonna 14) viene compilata automaticamente, riportando la data effettiva di versamento inserita sul servizio ‘Tributi per Scadenza’ oppure indicata sulla procedura di generazione del modello F24 (in entrambi i casi, la data effettiva di versamento è visibile sul servizio ‘Tributi per Scadenza’). Se la data di versamento non è presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’, nella colonna 14 viene riportato l’ultimo giorno utile per il versamento: tale giorno corrisponde generalmente al 16 del mese di scadenza, tuttavia se il 16 ricade di sabato / domenica / festivo, la data di versamento viene impostata automaticamente al primo giorno utile successivo. Nei casi in cui la data effettiva di versamento non è presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’, occorre verificare la corrispondenza tra la data presente nella colonna 14 dei quadri ST / SV e la data effettiva di versamento risultante dalle attestazioni di pagamento, intervenendo dove necessario. In presenza del ravvedimento operoso, la data di versamento viene rilevata dal tipo procedura ‘RV’ (sempre se risulta presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’).
Per quanto riguarda i tributi interessati dalla sospensione dei versamenti dovuta all’emergenza Covid, al precedente punto 1.2 sono descritte le informazioni considerate per individuarli e compilare come richiesto i quadri ST / SV.
In particolare, ricordiamo che i tributi in questione sono caratterizzati dalla presenza delle opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo Rateizzazione. Il campo Rateizzazione si trova sulla finestra per la gestione del singolo tributo, sul servizio ‘Tributi per Competenza’, ed è stato avvalorato automaticamente tramite i programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).
Di seguito, sono descritti dettagliatamente i criteri di compilazione relativi ai tributi sospesi per l’emergenza Covid:
Il campo ‘Nota Sospensione Covid’ (colonna 15) viene compilato automaticamente sulla base delle causali relative alla sospensione contributiva, presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, nella decorrenza valida al 31/12/2020.
Per ciascun tributo fiscale, viene considerata la causale presente sul servizio Ditta – Abilitazione, in corrispondenza della scadenza “originaria” del tributo, ricavata dal periodo di competenza presente nella colonna 1 dei quadri ST / SV (la scadenza “originaria” ricade nel mese successivo a quello di competenza, ad eccezione dei tributi 1655 / 1701 per i quali coincide con il mese di competenza). Non vengono quindi considerate le eventuali date di scadenza posticipate per ottenere la sospensione del versamento (operazione effettuata dal programma ‘MODIVERS’).
La tabella di corrispondenza tra le causali relative alla sospensione contributiva (codifiche Uniemens) ed i codici attribuiti automaticamente nel campo Nota Sospensione Covid (colonna 15) è la seguente:
Causale Uniemens Nota Sospensione (15) Scadenza originaria del tributo Sezioni quadri ST / SV
‘N966 / 24’ ‘1’ Marzo 2020 ST1 Erario
‘N966 / 24’ ‘12’ Marzo 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
‘N967 / 25’ ‘3’ Marzo – Aprile 2020 ST1 Erario
‘N967 / 25’ ‘12’ Marzo – Aprile 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
‘N968 / 26’ ‘4’ Marzo – Giugno 2020 ST1 Erario
‘N968 / 26’ ‘12’ Marzo – Giugno 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
‘N969 / 27’ ‘5’ Marzo 2020 Tutte le sezioni
‘N970 / 28’ ‘6’ Aprile – Maggio 2020 Tutte le sezioni
‘N971 / 29’ ‘6’ Aprile – Maggio 2020 Tutte le sezioni
‘N972 / 30’ ‘6’ Aprile – Maggio 2020 Tutte le sezioni
‘N973 / 31’ ‘9’ Aprile – Giugno 2020 ST1 Erario
‘N974 / 34’ ‘7’ Novembre 2020 Tutte le sezioni
‘N974 / 34’ ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
‘N975 / 32’ ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
‘N976 / 33’ ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
In assenza della causale sul servizio Ditta – Abilitazione, nel campo ‘Nota Sospensione Covid’ (colonna 15) viene riportato il codice convenzionale ‘0’ (zero), emettendo una segnalazione sulla stampa degli errori. Il codice ‘0’ non corrisponde ad un codice valido e, quindi, deve essere sostituito con il codice effettivo. In tal modo, però, il tributo può essere identificato come “sospeso per Covid”, sui servizi e sulle stampe di controllo (descritte più avanti).
Sempre in merito al campo ‘Nota Sospensione Covid’ (colonna 15), nella tabella di cui sopra è riportato il codice ‘12’, in corrispondenza delle addizionali regionali e comunali sospese nei casi previsti dalle causali Uniemens ‘N966’ / ‘N967’ / ‘N968’ (in luogo dei codici ‘1’ / ‘3’ / ‘4’ previsti per le ritenute Irpef). Ricordiamo che, nei casi in questione, le addizionali non dovevano essere sospese, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 40 del 1/06/2021. Il codice ‘12’ è stato istituito appositamente per indicare tali situazioni, con l’aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche del 770 pubblicato in data 14/07/2021. Ricordiamo che l’importo “sospeso” delle addizionali in questione deve essere versato “tempestivamente” (come indicato nella risoluzione 40/E sopra citata): a tale scopo, può essere utilizzato il programma ‘TRIBRADD’ (vedere nostra comunicazione del 11/08/2021).
Precisiamo, infine, che i codici sospensione ‘2’ / ‘10’ / ‘11’ corrispondono a casistiche non gestite in automatico.
L’importo sospeso e successivamente versato entro l’anno di competenza, viene riportato nel campo ‘Importo Versato’ (colonna 7). Per compilare tale campo vengono rilevate, dall’Archivio Tributi, le rate che hanno data di scadenza uguale o precedente al 31/12/2020 (tale criterio si applica esclusivamente ai tributi sospesi).
L’importo sospeso che NON è stato versato entro l’anno di competenza, viene riportato nel campo ‘Importo Sospeso’ (colonna 16). Tale valore si ottiene per differenza tra l’importo complessivo da versare ed il valore indicato nel campo ‘Importo Versato’ (colonna 7), quest’ultimo determinato come descritto al punto precedente.
Il campo ‘Data di Versamento’ (colonna 14) non viene mai compilato per i tributi sospesi, neppure in caso di successivo versamento in un’unica soluzione, conformemente alle istruzioni ed alle specifiche tecniche ministeriali (se si compila la Data di Versamento in presenza della Nota Sospensione Covid, si ottiene un errore bloccante).
I campi ‘Crediti utilizzati a scomputo’ (colonna 6), Interessi (colonna 8) e Ravvedimento (colonna 9) non possono essere compilati per i tributi sospesi. Se, per tali tributi, risulta necessario compilare il campo Interessi (debiti da 730) o il campo Ravvedimento (ravvedimento operoso), viene emessa una segnalazione sulla stampa degli errori.
Il campo Note (colonna 10) può essere compilato, per i tributi sospesi, esclusivamente con i codici ‘F’, ‘K’, ‘L’, ‘Q’, ‘S’. Ricordiamo che il codice ‘S’ è relativo alle addizionali o agli interessi di competenza dell’anno 2020 e viene riportato in automatico dalla procedura di generazione dei dati. La sospensione dovuta all’emergenza Covid non dovrebbe interessare tributi che riportano altri codici (ad esempio ‘B’ / ‘D’ / ‘E’) nel campo Note.
1.2.2) GENERAZIONE PROSPETTO SX
Il quadro SX viene generato rilevando le informazioni relative ai crediti direttamente dall’Archivio Tributi.
I tributi vengono rilevati esclusivamente dal Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), considerando il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020 e, per i tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente, anche il mese di gennaio 2021.
I righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilati considerando l’importo dei crediti “maturati” relativi all’anno 2020, rilevando il valore dei crediti presenti sull’Archivio Tributi (indipendentemente dall’effettiva compensazione su F24).
Per gli stessi crediti, inoltre, viene rilevato l’importo effettivamente compensato su F24, riportandolo nelle apposite caselle previste su ciascun rigo. A tale scopo, relativamente ai crediti indicati nella colonna 1 del rigo SX1, viene considerato il credito compensato sul codice tributo originario (1627 / 1669 / 1671), escludendo la parte eventualmente compensata sul codice tributo 6781. Ricordiamo che, per i suddetti crediti, viene indicato automaticamente il codice tributo 6781 sul modello F24, in sostituzione del codice tributo originario, a partire dall’anno successivo a quello di competenza e dal momento in cui non risultano più disponibili le ritenute relative allo stesso anno di competenza.
Sul rigo SX1, quest’anno è stato aggiunto il campo ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (colonna 6), corrispondente al premio spettante, in forma di bonus fiscale, ai dipendenti che hanno lavorato presso la sede della ditta nel mese di marzo 2020. Ricordiamo che lo stesso premio è stato compensato (in caso di erogazione) o versato (in caso di recupero) sul modello F24 con il codice tributo ‘1699’ (aggiornamenti di marzo 2020 Acred751 e ottobre 2020 Acred776).
Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati riporta, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, le diverse somme che compongono la colonna 1 del rigo SX1 e del rigo SX2. Quest’anno, sulla stessa finestra sono riportate anche le somme che interessano il campo ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (SX1 colonna 6).
Le singole colonne dei righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilate adottando i seguenti criteri:
Nella colonna 1 del rigo SX1 sono riportati i crediti Irpef a tassazione ordinaria, addizionale regionale e addizionale comunale, derivanti dai conguagli di fine anno o di fine rapporto. A tale scopo, vengono considerati i tributi ‘1627 DP’ (credito Irpef dipendenti), ‘1627 CO’ (credito Irpef collaboratori), ‘1627 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate), ‘1669’ (credito addizionale regionale), ‘1671’ (credito addizionale comunale), nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020. Inoltre, vengono considerati i tributi ‘6781 AP’ (credito Irpef anno precedente), ‘6781 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate anno precedente), ‘6781 RP’ (credito addizionale regionale anno precedente), ‘6781 CP’ (credito addizionale comunale anno precedente), nel mese di gennaio 2021.
Nella colonna 1 del rigo SX1 viene riportato anche il credito di Irpef a tassazione separata sul Tfr, nel caso in cui si sia generato al momento dell’erogazione del Tfr, a causa del conguaglio rispetto alla tassazione operata sui precedenti anticipi. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1627 TF’, sempre nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020. Segnaliamo che non risulta chiaro, dalle istruzioni ministeriali, in quale colonna del rigo SX1 debba essere riportato il credito in questione; riteniamo tuttavia che la colonna 1 sia l’unica scelta possibile, in quanto la colonna 3 (versamenti in eccesso) prevede che l’eccedenza di versamento risulti dai tributi presenti nei quadri ST / SV (il tributo 1012 relativo alle ritenute operate sull’anticipo di Tfr, spesso è stato versato negli anni precedenti).
La colonna 2 del rigo SX1 corrisponde alle eccedenze di versamento. Come negli anni precedenti, nel campo relativo alle eccedenze di versamento viene riportato l’eventuale saldo a credito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, secondo quanto previsto dalla circolare 34/E del 18/04/2002. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘6781 IS’, nel caso in cui sia stato generato con l’elaborazione del mese di dicembre 2020.
Nella stessa colonna 2 del rigo SX1 viene riportata anche l’eventuale eccedenza di versamento relativa alle ritenute da lavoro autonomo, a condizione che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura di generazione dei dati. A tale scopo, viene considerato il tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020 ed il tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2021 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente). Precisiamo che, sul quadro ST, occorrerà diminuire conseguentemente la colonna 2 (Ritenute) dei tributi relativi alle ritenute da lavoro autonomo che hanno dato origine all’eccedenza di versamento.
Nella nuova colonna 6 del rigo SX1 va indicato il credito relativo al ‘Premio art. 63 D.L. 18/2020’ (premio lavoro in sede). Tale campo deve essere compilato riportando la differenza tra il tributo ‘1699’ a credito (corrispondente al premio erogato) e lo stesso tributo a debito (corrispondente al premio recuperato, riportato con il codice ‘1699 DC’ sull’Archivio Tributi). Precisiamo che il tributo ‘1699’ a debito NON deve essere esposto nel quadro ST (a differenza di quanto previsto per i tributi a debito relativi ai bonus fiscali, righi SX47 e SX49). Per agevolare le operazioni di controllo, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’ vengono riportate le seguenti somme dalla procedura di generazione dei dati: premio erogato ai dipendenti (corrispondente al tributo ‘1699’ a credito), credito effettivamente compensato (sempre sul tributo ‘1699’), premio recuperato e versato su F24 (tributo ‘1699 DC’).
Nella colonna 7 del rigo SX1 vengono riportati i crediti (tra quelli presenti nella colonna 1 dello stesso rigo) effettivamente compensati su F24, rilevandoli dai tributi ‘1627’ (credito Irpef) / ‘1669’ (credito addizionale regionale) / ‘1671’ (credito addizionale comunale). Come già precisato, i suddetti tributi non vengono considerati nel caso in cui siano stati compensati, sul modello F24, tramite il codice tributo ‘6781’ (compensazioni avvenute nell’anno 2021, successivamente al versamento di tutte le ritenute fiscali relative all’anno 2020).
Sempre nella colonna 7 del rigo SX1, in relazione al credito indicato sulla colonna 6 (premio lavoro in sede) viene riportato l’importo compensato su F24, limitato al valore indicato sulla colonna 6, ossia al premio erogato al netto dell’importo recuperato. Precisiamo che la modalità di compilazione sopra descritta (per quanto “discutibile”) è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware.
La colonna 1 del rigo SX2 corrisponde ai rimborsi da 730 erogati dal sostituto d’imposta nell’anno di competenza. Per compilare il campo in questione vengono considerati i tributi ‘1631 IR’ (credito Irpef da 730) / ‘1631 CD’ (credito cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730), nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020, indipendentemente dalla compensazione su F24.
Nella colonna 2 del rigo SX2 viene riportato il credito da 730 compensato su F24, rilevandolo dai tributi ‘1631’ (credito Irpef o cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730). Per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1: con l’opzione preselezionata, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati fino al momento della generazione dei dati; con l’opzione alternativa, vengono considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza (16/02/2021 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, 16/03/2021 se adotta il criterio di “cassa”). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul tributo ‘6781’ e, quindi, non sono considerati per la compilazione dei righi SX4 e SX32 (a riguardo, vedere quanto indicato al punto 1.1.3).
La colonna 1 del rigo SX3 corrisponde al credito derivante dalla detrazione per famiglie numerose. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1632’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020 e dal tributo ‘1632 AP’ nel mese di gennaio 2021. Nella colonna 5 del rigo SX3 viene riportato lo stesso credito compensato su F24.
Per la compilazione delle singole colonne del rigo SX4 vengono adottati i seguenti criteri:
La colonna 1 del rigo SX4 corrisponde al credito residuo risultante dal modello 770 dell’anno precedente. Il dato in questione viene rilevato dal quadro SX del modello 770/2020 (se presente in archivio), effettuando il seguente calcolo: SX32 (col. 2 – col. 1) + SX33 (col. 2 – col. 1) + SX34 (col. 2 – col. 1).
Nella colonna 2 del rigo SX4 occorre riportare la parte del credito indicato sulla colonna 1 (credito risultante dal modello 770/2020) compensata su F24 entro la data di presentazione del modello 770/2021. Considerando le difficoltà pratiche nell’effettuare il suddetto controllo (in quanto il credito potrebbe venire compensato dopo la generazione dei dati, ma prima dell’invio del 770), per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1. Utilizzando l’opzione preselezionata, sulla colonna 2 viene riportato lo stesso importo presente sulla colonna 1 (facendolo quindi figurare interamente compensato); di conseguenza, l’eventuale credito presente sulla colonna 1, che non fosse stato ancora compensato alla data di presentazione del 770/2021, dovrebbe essere decurtata dalla colonna 2. Utilizzando l’opzione alternativa, sulla colonna 2 viene riportato il credito effettivamente compensato al momento della generazione dei dati, rilevando il credito compensato sul tributo ‘6781’ con anno di competenza 2019; in tal caso occorrerà aggiungere, sulla colonna 2, gli eventuali crediti relativi all’anno precedente che vengono compensati successivamente alla generazione dei dati del 770 ma prima dell’invio dello stesso modello.
Le colonne 4 e 5 del rigo SX4 vengono avvalorate con il credito residuo, corrispondente alla seguente differenza:
SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 + col. 6 – col. 7) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3).
Occorre tenere presente che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ compila il prospetto SX per i soli sostituti gestiti in ambito Paghe. Di conseguenza, gli eventuali crediti residui dell’anno precedente, presenti su sostituti non gestiti in ambito Paghe, devono essere riportati manualmente sul prospetto SX. Per individuare i casi in questione, è disponibile la stampa di controllo ‘STASX770’, descritta al punto 1.3.3.
Sul rigo SX32, colonna 2, viene riportato automaticamente il credito residuo risultante dalla colonna 5 del rigo SX4, al netto dell’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, riportato sul rigo SX33 (di seguito descritto).
Sul rigo SX33, colonna 2, viene riportato automaticamente l’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura. A tale scopo, vengono considerati i crediti residui presenti sul tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020 e l’intero valore presente sul tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2021 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente).
Il rigo SX37 viene compilato automaticamente in relazione all’eventuale credito da anticipo di tassazione sul Tfr versato negli anni 1997 / 1998, nei casi (piuttosto rari) in cui risulta ancora presente un credito residuo.
Per la compilazione del rigo SX37 vengono adottati i seguenti criteri:
- colonna 1 – viene riportato il credito residuo presente sul servizio ‘Cedolini – Residui Ditta’ nel mese 01/2020;
- colonna 4 – viene riportato il credito maturato per l’acconto ed il saldo dell’imposta sostitutiva, unitamente a quello maturato a seguito di erogazione del Tfr; entrambi i crediti sono rilevati dal tributo ‘1250’;
- colonna 6 – corrisponde alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.
Sul rigo SX47 viene riportato automaticamente il credito relativo al Bonus Fiscale L. 190/2014. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX47.
Nella colonna 1 del rigo SX47 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente: quest’ultimo viene rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47, sul modello 770/2020 (se presente in archivio).
Nella colonna 2 del rigo SX47 deve essere indicato il credito erogato “al lordo di quanto eventualmente recuperato”; a tale scopo, viene riportato il valore del tributo ‘1655’ rilevato nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020 e del tributo ‘1655 AP’ rilevato nel mese di gennaio 2021. Naturalmente, i tributi in questione possono essere presenti nel periodo da luglio a dicembre 2020 solo in conseguenza del conguaglio fiscale (eventualmente anche su gennaio 2021, in caso di conguaglio relativo all’anno precedente). Precisiamo che viene considerato l’importo a credito presente nei suddetti tributi, senza scalare l’importo a debito eventualmente versato in caso di recupero.
Nella colonna 3 del rigo SX47 deve essere indicato il valore del credito recuperato; di conseguenza, viene riportato l’importo a debito presente sui tributi ‘1655 DC’ nel periodo da gennaio a dicembre 2020 e ‘1655 DP’ nel mese di gennaio 2021. Precisiamo che gli stessi tributi a debito vengono riportati anche nella sezione ‘Erario’ del quadro ST: a tale riguardo, nelle specifiche tecniche del modello 770/2021 è precisato che la colonna 3 deve obbligatoriamente corrispondere al totale del tributo ‘1655’ a debito presente nel quadro ST.
Nella colonna 4 del rigo SX47 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2021: viene quindi rilevato il bonus relativo all’anno di competenza 2020, compensato su F24 entro il mese di marzo 2021. Precisiamo che vengono considerate anche le compensazioni su eventuali date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date “fittizie”, impostate sull’Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2021. Ricordiamo inoltre che, nella colonna 4, occorre aggiungere manualmente l’eventuale credito compensato su gestioni “esterne” all’Archivio Tributi, sempre entro il 16/03/2021.
In presenza di un credito residuo degli anni precedenti sulla colonna 1, nella colonna 4 viene riportato anche il credito di competenza degli anni precedenti che è stato compensato nel periodo da aprile 2020 a marzo 2021. Inoltre, nello stesso campo, occorre aggiungere l’eventuale credito di competenza degli anni precedenti compensato esternamente all’Archivio Tributi, sempre nel periodo da aprile 2020 a marzo 2021.
Nella colonna 5 del rigo SX47 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770: SX47 colonna 5 = SX47 (colonna 1 + colonna 2 – colonna 4).
Ricordiamo che il bonus fiscale effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quello recuperato, si ottiene dalla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX47: tale valore corrisponde al totale del campo 392 della CU (al netto dell’eventuale bonus erogato da altri sostituti, presente nel campo 396). Il valore del bonus recuperato è invece riportato nel campo 394 della CU: il totale del campo 394 deve quindi corrispondere alla colonna 3 del rigo SX47.
Sul nuovo rigo SX49 viene riportato automaticamente il credito relativo al Trattamento Integrativo L. 21/2020. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX49.
Nella colonna 2 del rigo SX49 deve essere indicato il trattamento integrativo erogato “al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare”. A tale scopo, viene riportato il valore del tributo ‘1701’ rilevato nel periodo di competenza da luglio a dicembre 2020 e del tributo ‘1701 AP’ rilevato nel mese di gennaio 2021 (quest’ultimo solo in caso di conguaglio relativo all’anno precedente). Precisiamo che viene considerato l’importo a credito presente nei suddetti tributi, senza scalare l’importo a debito eventualmente versato in caso di recupero.
Nella colonna 3 del rigo SX49 deve essere indicato il valore del credito recuperato; di conseguenza, viene riportato l’importo a debito presente sui tributi ‘1701 DC’ nel periodo da luglio a dicembre 2020 e ‘1701 DP’ nel mese di gennaio 2021 (quest’ultimo solo in caso di conguaglio relativo all’anno precedente). Inoltre, dal mese di dicembre 2020 viene rilevato anche il tributo ‘1701 DR’, presente in caso di recupero a rate e corrispondente all’importo della prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio. Precisiamo che gli stessi tributi a debito vengono riportati anche nella sezione ‘Erario’ del quadro ST: a tale riguardo, nelle specifiche tecniche del modello 770/2021 è precisato che la colonna 3 deve obbligatoriamente corrispondere al totale del tributo ‘1701’ a debito presente nel quadro ST.
Nella colonna 4 del rigo SX49 deve essere indicato il credito da recuperare a rate, escludendo la prima rata trattenuta nel mese del conguaglio. Dal momento che il dato in questione non sarebbe presente sull’Archivio Tributi fino al completamento del suddetto recupero, la colonna 4 del rigo SX49 viene compilata rilevando il valore presente nel corrispondente campo 404 della CU/2021 (sezione ‘IRPEF’).
Sulla colonna 5 del rigo SX49 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2021: viene quindi rilevato il credito relativo all’anno di competenza 2020, compensato su F24 entro il mese di marzo 2021. Secondo quanto previsto per l’analoga colonna 4 del rigo SX47, vengono considerate anche le compensazioni su eventuali date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date “fittizie”, impostate sull’Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2021.
Nella colonna 6 del rigo SX49 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770/2021: SX49 colonna 6 = SX49 (colonna 2 – colonna 5).
Ricordiamo che il trattamento integrativo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quello recuperato o da recuperare, si ottiene dalla differenza tra la colonna 2 e le colonne 3 e 4 del rigo SX49: tale valore corrisponde al totale del campo 401 delle CU (al netto dell’eventuale trattamento erogato da altri sostituti, presente nel campo 406). Sempre sulla CU, il valore del trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio (compresa l’eventuale prima rata) è riportato nel campo 403 e quello da recuperare a rate (successivamente alle operazioni di conguaglio) nel campo 404: anche il totale dei campi in questione, quindi, deve corrispondere rispettivamente alle colonne 3 e 4 del rigo SX49.
La procedura di generazione dei dati segnala, sulla stampa ‘err770.ST-SV-SX’, la presenza di importi negativi o altre eventuali incongruenze nei dati riportati sul quadro SX. Quest’anno, in particolare, vengono segnalati anche i casi di eventuali incongruenze tra alcune colonne dei righi SX47 e SX49 ed i corrispondenti campi della CU.
E’ inoltre opportuno effettuare i controlli previsti, tramite le stampe di controllo indicate al successivo punto 1.3. |
Agosto 2021 (acred800) |
1.3) MODELLO 770/2021 – STAMPE DI CONTROLLO
Dopo aver eseguito la procedura di generazione dei dati descritta al punto 1, è possibile utilizzare la procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’, per effettuare alcune verifiche sulla coerenza dei dati presenti nel modello 770.
Per tutte le stampe di controllo, l’anno di competenza da indicare sulla procedura è ‘2020’.
Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio ‘Ditta – Azienda’, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.
1.3.1) CONFRONTO CON ARCHIVIO TRIBUTI
Sulla procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770TR’ nel campo ‘Programma da eseguire’.
Il programma effettua diversi controlli di coerenza tra i dati riportati sui prospetti ST / SV / SX del modello 770/2021 ed i tributi fiscali, sia a debito che a credito, presenti sull’Archivio Tributi.
Per quanto riguarda i versamenti riportati sui prospetti ST / SV, il programma verifica la loro corrispondenza rispetto ai tributi a debito presenti sull’Archivio Tributi, sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Vengono considerati tutti i tributi a debito presenti nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020, oltre ad eventuali tributi relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2020 presenti nel mese di gennaio 2021.
Da quest’anno, il suddetto controllo viene effettuato totalizzando i tributi a debito per periodo di competenza: a tale scopo, il programma considera il mese di competenza presente sui prospetti ST / SV (colonna 1) e il mese di competenza indicato sul modello F24 (Archivio Tributi): in entrambi i casi, il mese corrisponde a quello in cui sono state effettuate le trattenute. Ricordiamo che, fino all’anno precedente, il controllo veniva effettuato rispetto al mese di scadenza.
Ai fini del controllo, i tributi regionali sono mantenuti distinti per regione (come nella sezione 2 del prospetto ST), mentre i tributi comunali sono totalizzati per codice tributo (come sul prospetto SV).
La procedura emette una segnalazione nel caso in cui il totale di un tributo, per un determinato mese di competenza, riporti un valore diverso tra i prospetti ST / SV e l’Archivio Tributi. Precisiamo che tale segnalazione viene emessa anche in presenza del ravvedimento operoso, indicando comunque quali sono i tributi soggetti a ravvedimento.
Per quanto riguarda i crediti presenti sul prospetto SX, viene verificata la coerenza tra i crediti “maturati” nell’anno 2020, riportati sui righi SX1 / SX2 / SX3 / SX37 / SX47 / SX49, rispetto ai corrispondenti tributi a credito presenti sull’Archivio Tributi. Anche in questo caso, viene considerato il tipo procedura ‘PG’ (Paghe) ed il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2020, oltre ad eventuali crediti relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2020 presenti nel mese di gennaio 2021.
Relativamente ai righi SX1 / SX2 / SX3, vengono verificati i crediti relativi al conguaglio fiscale, ai rimborsi da 730, ai versamenti in eccesso (saldo a credito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr), al premio per lavoro in sede (nuova colonna 6 del rigo SX1) ed al credito per famiglie numerose.
In merito al rigo SX37 (credito da anticipo di tassazione sul Tfr), viene verificata la corrispondenza tra la colonna 4 ed il tributo ‘1250’ (a tale riguardo, vedere quando indicato al 1.2.2).
Per quanto riguarda il rigo SX47 (bonus fiscale) viene verificata la corrispondenza tra la colonna 2 ed il tributo ‘1655’ a credito (bonus erogato al lordo di eventuali recuperi) e tra la colonna 3 ed il tributo ‘1655’ a debito (bonus recuperato).
Per quanto riguarda il rigo SX49 (trattamento integrativo) viene verificata la corrispondenza tra la colonna 2 ed il tributo ‘1701’ a credito (trattamento integrativo erogato al lordo di eventuali recuperi) e tra la colonna 3 ed il tributo ‘1701’ a debito (trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio).
Quest’anno, viene prodotto anche un elenco dei tributi sospesi a causa dell’emergenza Covid, presenti sui quadri ST / SV, con la segnalazione di eventuali incongruenze o campi da compilare.
Per ciascun tributo sospeso, sono riportati in stampa i seguenti campi: periodo di competenza (colonna 1), codice tributo, codice regione (dove presente), note (colonna 10), ritenute (colonna 2), importo versato (colonna 7), importo sospeso (colonna 16), nota sospensione Covid (colonna 15, utilizzata per individuare i tributi sospesi).
Sulla stampa, viene emessa una segnalazione nei casi in cui non è stato possibile attribuire in automatico il codice della nota sospensione Covid (colonna 15). Ricordiamo che, nei casi in questione, viene riportato il codice convenzionale ‘0’ (zero) nel campo nota sospensione Covid, emettendo una segnalazione anche nella fase di generazione dei dati.
Inoltre, vengono segnalate le seguenti condizioni: importo delle ritenute diverso dalla somma degli importi versato e sospeso (con un limite di tolleranza di 1 centesimo), presenza di codici non ammessi nel campo note (per i tributi sospesi, sono ammessi solo i codici note ‘F’, ‘K’, ‘L’, ‘Q’, ‘S’).
Le stampe prodotte sono ‘contr-770-modF24’ (versamenti), ‘contr-770-crediti’ (crediti) e ‘contr-770-sospesi’ (sospesi).
1.3.2) CONFRONTO CON CERTIFICAZIONE UNICA
Sulla procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770CU’ nel campo ‘Programma da eseguire’.
Il programma verifica la corrispondenza dei tributi presenti sui quadri ST / SV e dei crediti presenti sul quadro SX, rispetto alle ritenute ed ai rimborsi presenti sulla CU: Irpef a tassazione ordinaria, Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati, addizionali regionali e comunali anno corrente (cessazioni) e anno precedente (rate), bonus fiscale erogato e recuperato trattamento integrativo erogato, recuperato entro le operazioni di conguaglio e da recuperare a rate, imposta sostitutiva somme detassate, somme a debito e a credito da 730, ritenute sui redditi da lavoro autonomo (associati in partecipazione, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD, soggetti gestiti esternamente alle Paghe).
Vengono riportate in stampa le somme che presentano una differenza tra la CU ed il 770. Inoltre, tramite un’apposita opzione, è possibile ottenere la stampa di tutte le somme presenti (comprese quelle che non presentano differenze).
Per quanto riguarda l’Irpef a tassazione ordinaria, le addizionali regionale e comunale (anno corrente), il bonus fiscale ed il trattamento integrativo, vengono scorporate le somme trattenute o rimborsate da altri sostituti, riportate sulla CU nelle sezioni relative ai conguagli rispetto ad altri sostituti.
Relativamente all’Irpef a tassazione ordinaria, viene scorporato anche l’importo dell’ulteriore detrazione da trattenere a rate (esclusa la prima rata), indicato nel campo 469 della CU.
Per effettuare correttamente il controllo sull’Irpef e sulle addizionali dell’anno corrente, in presenza di crediti da conguaglio (rigo SX1, colonna 1) è necessario che siano presenti le singole somme a credito riportate dalla procedura di generazione dei dati e visibili sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’ (punto 1.1.3).
Precisiamo che, ai fini del controllo, l’eventuale credito di addizionale comunale viene scalato dal valore dell’acconto, analogamente a quanto avviene sulla CU (come previsto dalle istruzioni ministeriali).
Relativamente alle somme a credito da 730 (rigo SX2, colonna 1), il controllo delle singole somme a credito viene effettuato considerando i valori riportati, dalla procedura di generazione dei dati, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’. Nel caso in cui il dettaglio dei crediti non sia presente (ad esempio se il rigo SX2 viene compilato o modificato manualmente), rimane possibile effettuare il controllo soltanto sul totale delle somme a credito da 730: a tale scopo, occorre barrare la casella che abilita il controllo sui soli totali delle somme da 730, nei parametri del programma.
La casella relativa al controllo sui soli totali da 730, ha effetto anche sulle somme a debito: barrandola, viene effettuato il controllo sul totale delle somme trattenute, comprensive degli interessi per differimento e/o rateizzazione, anziché sui singoli importi. A tale proposito, ricordiamo che sulla CU gli interessi per differimento (come pure quelli per rateizzazione) sono cumulati per tipologia di tributo (Erario / Regioni / Comuni), mentre sul modello F24 gli stessi interessi sono ripartiti tra i singoli tributi: sulla stampa di controllo, non è sempre possibile ripartire gli interessi per differimento tra i singoli tributi, secondo le modalità adottate mensilmente per il modello F24. Nel caso in cui vengano segnalate delle differenze sui tributi per i quali sono stati applicati gli interessi per differimento (eventualmente in aggiunta a quelli per rateizzazione), è opportuno generare nuovamente la stampa, barrando la casella per effettuare il controllo sui soli totali delle somme da 730: in tal modo, è possibile verificare se il totale delle somme a debito da 730 (imposte + interessi) coincide tra CU e 770 (occorre tenere presente che, se il totale coincide, non viene riportata alcuna segnalazione sulla stampa prodotta).
Per quanto riguarda il bonus fiscale, viene verificato l’importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 392 della CU, diminuito del punto 396 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX47. Inoltre, viene verificato l’eventuale bonus recuperato, controllando il totale del punto 394 della CU, rispetto alla colonna 3 del rigo SX47.
Anche per il trattamento integrativo, viene verificato l’importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 401 della CU, diminuito del punto 406 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX49. Inoltre, viene verificato il trattamento integrativo recuperato, controllando il totale del punto 403 della CU rispetto alla colonna 3 del rigo SX49, ed il trattamento da recuperare a rate, controllando il totale del punto 404 della CU rispetto alla colonna 4 del rigo SX49.
Relativamente al “premio lavoro in sede”, viene controllato se l’importo presente sul rigo SX1 colonna 6, corrispondente alla differenza tra il tributo ‘1699’ a credito (importo erogato) e a debito (importo recuperato), coincide con il totale dell’importo indicato nel campo 476 della CU.
Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:
- casella da barrare se si vuole effettuare il controllo sul totale delle somme a credito e a debito da 730, anziché sui singoli tributi (rimborsi, trattenute, interessi);
- casella da barrare se si vogliono riportare in stampa tutte le somme presenti, anziché le sole somme che presentano una differenza (vengono comunque segnalati i casi in cui risulta una “Differenza”).
La stampa prodotta è ‘contr-770-CU’, relativa alle somme sia a debito che a credito.
1.3.3) CONTROLLO CREDITI MATURATI E RESIDUI
Sulla procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’, selezionare ‘STASX770’ nel campo ‘Programma da eseguire’.
Il programma controlla i crediti risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente, verificando la corrispondenza tra gli importi presenti nei quadri SX dei modelli 770/2021 e 770/2020 (a condizione che quest’ultimo sia presente in archivio). Vengono verificate anche alcune coerenze tra i crediti relativi all’anno di competenza 2020.
Viene prodotta una stampa relativa al rigo SX4, riportando i seguenti importi:
- credito residuo dell’anno di competenza 2019, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2020;
- credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2021;
- altre importi presenti sul rigo SX4 del modello 770/2021: credito anno precedente utilizzato in F24 (colonna 2), credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), credito risultante dalla dichiarazione (colonna 4), credito da utilizzare in compensazione (colonna 5) o da chiedere a rimborso (colonna 6).
Nel caso in cui la colonna 5 del modello 770/2020 non coincida con la colonna 1 del modello 770/2021, viene riportata la segnalazione ‘Verificare credito residuo 2019’. Viene anche segnalata un’eventuale incongruenza sul credito residuo relativo all’anno 2020, nel caso in cui la colonna 4 non corrisponda alla somma delle colonne 5 e 6.
Inoltre, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX47, riportando i seguenti importi:
- credito residuo dell’anno di competenza 2019, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2020;
- credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2021;
- altri importi presenti sul rigo SX47 del modello 770/2021: credito maturato anno corrente (colonna 2), credito recuperato (colonna 3), credito utilizzato in F24 (colonna 4) e credito residuo (colonna 5).
Nel caso in cui la colonna 5 del modello 770/2020 non coincida con la colonna 1 del modello 770/2021, viene riportata la segnalazione ‘Differenza residuo 2019’. Viene anche segnalata un’eventuale incongruenza sul credito residuo relativo all’anno 2020, nel caso in cui la colonna 5 non corrisponda alla seguente somma: col. 1 + col. 2 – col. 4.
Infine, vengono segnalati eventuali casi in cui il bonus recuperato (colonna 3) non corrisponda al totale del tributo ‘1655’ a debito presente sul quadro ST (sezione ‘Erario’).
Infine, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX49, riportando tutti i campi presenti su tale rigo.
Vengono segnalati gli eventuali casi nei quali il trattamento integrativo recuperato (colonna 3) non corrisponde al totale del tributo ‘1701’ a debito presente sul quadro ST (sezione ‘Erario’).
Viene anche segnalata l’eventuale incongruenza sul credito residuo, nel caso in cui la colonna 6 non corrisponda alla differenza tra la colonna 2 e la colonna 5.
Le stampe prodotte sono ‘crediti-770-SX’ (rigo SX4), ‘bonus-770-SX47’ (rigo SX47) e ‘bonus-770-SX49’ (rigo SX49). |
Agosto 2021 (acred800) |
ATTENZIONE: Al momento del presente aggiornamento, non risulta che siano state emanate indicazione specifiche, per la compilazione del modello 770/2021, relativamente ai casi in cui le ritenute fiscali dell’anno 2020 sono state versate ripartendole tra i diversi appalti, nelle situazioni e secondo le modalità descritte nella circolare n. 1/E del 12/02/2020 (aggiornamento di gennaio 2020 Acred744 e comunicazione del 12/02/2020). Per i casi in questione (che comunque dovrebbero essere numericamente limitati) ci riserviamo, perciò, di rilasciare ulteriori aggiornamenti. |