(acred906) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Per quanto riguarda il conguaglio fiscale dei collaboratori del settore sportivo, precisiamo che restano valide le indicazioni fornite con gli aggiornamenti di dicembre 2023 Acred875 / Acred876, in riferimento al secondo semestre dell’anno 2023. Ricordiamo che, dal mese di luglio 2023, i soggetti in questione rientrano tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, mentre fino al mese di giugno 2023 rientravano nel regime dei “redditi diversi”. Nell’anno 2024, l’imponibile Irpef a tassazione ordinaria viene determinato partendo dal compenso percepito, al netto delle ritenute Inps e Inail, e considerando la sola parte eccedente il limite di esenzione di E. 15.000. Eventuali compensi corrisposti da altri datori di lavoro (sempre per collaborazioni ASD/SSD), possono essere inseriti sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione ‘Collaborazioni ASD/SSD’. In alternativa, gli stessi compensi possono essere inseriti sulle Variazioni Mensili, indicandoli nel campo Importo Totale della voce 407. Ad eccezione delle particolarità sopra elencate, restano valide le indicazioni relative al conguaglio fiscale riportate nella documentazione dell’aggiornamento Acred905 del 19/12/2024. |
(acred878) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Segnaliamo che la voce 407, relativa ai compensi corrisposti da altri datori di lavoro (aggiornamenti di novembre 2023 Acred874 e dicembre 2023 Acred876), veniva considerata nel conguaglio fiscale soltanto se indicata sul mese di dicembre. Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto: la voce 407 viene adesso considerata nel conguaglio fiscale anche se è stata inserita su un mese precedente a dicembre (come già avveniva ai fini previdenziali). |
(acred876) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Con il presente aggiornamento, forniamo ulteriori indicazioni per la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo (ex ASD/SSD), in aggiunta a quelle rilasciate con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023. Nel caso in cui i soggetti in questione abbiamo percepito dei compensi da altri datori di lavoro (sempre per collaborazioni ASD/SSD), è possibile procedere in una delle modalità di seguito descritte:
Rimane facoltà dell’Utente scegliere di utilizzare la prima o la seconda modalità, tranne nel caso in cui i compensi percepiti da altri datori di lavoro si riferiscano ad un rapporto ancora in essere: in tale situazione, occorre necessariamente indicarli sulla voce 407, in quanto potrebbero riferirsi agli stessi mesi in cui il rapporto con l’attuale datore era già in essere. Nel caso in cui siano state effettuate delle trattenute fiscali da altri datori di lavoro, precisiamo quanto segue:
Precisiamo infine che, al momento del presente aggiornamento, non sono state ancora fornite indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale dei collaboratori sportivi, ad eccezione di quanto indicato nella risposta all’interpello n. 474 del 11/12/2023 (già citata nell’aggiornamento Acred875). |
(acred875) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo, in modo che sia possibile effettuare il conguaglio fiscale di fine anno sulle buste paga relative al mese di dicembre. Precisiamo, tuttavia, che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito le necessarie indicazioni relative al trattamento fiscale dei soggetti in questione, ad eccezione di quanto indicato nella risposta all’interpello n. 474 del 11/12/2023. Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di dicembre, viene automaticamente effettuato il conguaglio fiscale per i collaboratori sportivi. Per tali soggetti, viene elaborata in automatico la voce 5D0, sulla quale sono riportate le somme da considerare per verificare il superamento del limite di E. 15.000: nel campo Importo Totale è riportato il totale dei compensi erogati nel primo semestre fino al massimo di E. 10.000, sommato al totale dei compensi erogati nel secondo semestre (compreso il mese di dicembre); nel campo Importo Unitario è riportato il totale delle ritenute Inps e Inail effettivamente applicate sulle buste paga del secondo semestre (sempre compreso il mese di dicembre). Per quanto riguarda le detrazioni per lavoro dipendente ed il trattamento integrativo, vengono considerati solamente i giorni utili relativi al secondo semestre, quindi fino ad un massimo di 184 giorni sul totale di 365. I giorni vengono calcolati sulla base della durata del rapporto, facendo riferimento alla data di assunzione “limitata” al 01/07/2023 (tale criterio sarò modificato da gennaio 2024, allineandolo a quello previsto per gli altri collaboratori). Laddove necessario, è possibile forzare il numero di giorni utili indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 635. |
(comunicazione 30/11/2023) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO – DENUNCIA UNIEMENS
Segnaliamo che il software di controllo delle denunce Uniemens è stato aggiornato per accettare le nuove codifiche relative ai collaboratori del settore sportivo (compresi i soggetti con mansioni amministrativo-gestionali). Segnaliamo, inoltre, che è stato prorogato, dal 30 novembre al 7 dicembre, il termine per l’invio delle denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo relative al mese di ottobre (messaggio Inps n. 4268 del 29/11/2023). È quindi possibile procedere all’invio delle denunce Uniemens relative ai collaboratori del settore sportivo. ATTENZIONE: Nel caso in cui il file XML delle suddette denunce sia stato generato prima della presente comunicazione, occorre rigenerarlo tramite la procedura “Invio Telematico Uniemens”, per i motivi di seguito indicati. Per quanto riguarda le denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo, precisiamo che il software di controllo, fino al pomeriggio del 29/11, non riconosceva come validi i codici tipo rapporto e le aliquote previste per tali soggetti (indicate nella circolare Inps n. 88 del 31/10/2023), rendendo quindi impossibile l’invio delle denunce in questione. |
(acred874) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Come segnalato nell’aggiornamento Acred873 del 6/11/2023, con l’elaborazione del mese di novembre vengono predisposti automaticamente anche i versamenti dei contributi arretrati relativi ai compensi erogati dal mese di luglio 2023, ovviamente per la sola parte soggetta a contributi in quanto eccedente il limite di E. 5.000. Con l’elaborazione del mese di novembre, i contributi risultanti dalle buste paga dei mesi di luglio / agosto / settembre sono riportati automaticamente sulle nuove voci 50M / 50N / 50P, visibili solo nel Dettaglio del cedolino. A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di indicare la data iniziale e la data finale del periodo di attività al quale si riferisce il compenso, nei casi in cui tale periodo risulta diverso dal mese di elaborazione. Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di indicare eventuali compensi percepiti da altri datori di lavoro, dei quali si deve tenere conto ai fini del raggiungimento del limite annuale di E. 5.000. I compensi in questione possono essere indicati nel campo Importo Totale della voce 407 (elenco Variazioni Mensili, punto 6.6 ‘Collaboratori ASD/SSD’), inserendoli in un qualsiasi mese del periodo annuale a cui fanno riferimento (periodo da luglio a dicembre per l’anno 2023). Segnaliamo che, in alcuni casi, sulle denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo non veniva compilato il campo ‘Comune di lavoro’, previsto nella sezione ‘Autonomi’. Nei casi in cui tale campo non risulta compilato, il software di controllo delle denunce Uniemens segnala l’errore e non consente di effettuare l’invio. Infine segnaliamo che, in caso di assoggettamento Inail, sulle buste paga elaborate prima del presente aggiornamento veniva indicato anche l’imponibile Inail convenzionale, oltre all’imponibile Inail derivante dal compenso. Precisiamo tuttavia che l’imponibile convenzionale non ha alcun effetto: ai fini dell’autoliquidazione Inail, della trattenuta a carico del collaboratore e dell’adeguamento a minimale e massimale (su dicembre), viene sempre considerato l’imponibile derivante dal compenso. Sulle buste paga elaborate o rielaborate dopo il presente aggiornamento, in presenza del compenso non viene più indicato l’imponibile Inail convenzionale; a tale riguardo, comunque, non è necessario rielaborare le buste paga già elaborate. |
(acred873) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione contributiva dei collaboratori del settore sportivo, compresi i soggetti con mansioni amministrativo-gestionali, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 31/10/2023. Come anticipato nell’aggiornamento Acred872 del 2/11/2023, la nuova gestione contributiva dei collaboratori si applica, in “regime corrente”, a partire dai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2023: per tali compensi occorre perciò effettuare i versamenti alla scadenza del 16/11/2023 e le relative denunce Uniemens devono essere trasmesse entro il 30/11/2023. Secondo quanto indicato nella circolare Inps, ai fini del raggiungimento del limite di esenzione previsto (E. 5.000 annui), occorre considerare soltanto i compensi corrisposti a partire dal mese di luglio 2023. Questi stessi compensi danno luogo all’imponibile contributivo per la sola parte eccedente il suddetto limite. Ai fini della gestione contributiva, quindi, non vanno in alcun modo considerati i compensi corrisposti entro il 30/06/2023. Le aliquote contributive da applicare ai collaboratori sportivi sono le seguenti:
Per i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali, le aliquote coincidono con quelle dei collaboratori sportivi, con la sola differenza che nei mesi di luglio e agosto l’aliquota IVS risulta aumentata al 33%. Segnaliamo che è stata pubblicata anche la circolare Inail n. 46 del 27/10/2023, nella quale sono riportate le indicazioni per l’assoggettamento Inail dei collaboratori sportivi con mansioni amministrativo-gestionali. L’obbligo di assoggettamento decorre dal mese di luglio 2023 e le modalità di determinazione del premio sono analoghe a quelle previste per la generalità dei collaboratori, compresa la trattenuta di 1/3 del premio a carico del collaboratore. A seguito del presente aggiornamento, i collaboratori del settore sportivo devono essere inquadrati come segue:
Inoltre, per ottenere la corretta gestione contributiva dei collaboratori del settore sportivo, sul servizio Ditta – Abilitazione, nel campo ‘Tributi fiscali: criterio’ deve risultare selezionata l’opzione ‘Competenza’. A partire dalle buste paga relative al mese di ottobre 2023, per i collaboratori del settore sportivo (inquadrati secondo le modalità sopra descritte) viene elaborata automaticamente la voce 50H: nel campo Importo Totale della voce è riportato il totale dei compensi corrisposti nei mesi precedenti (a partire da luglio 2023), mentre nel campo Importo Unitario è riportato l’imponibile contributivo del mese corrente, corrispondente alla parte del compenso erogato nello stesso mese, che risulta eccedente rispetto al limite di E. 5.000 (a tal fine si considerano i compensi corrisposti da luglio 2023). Precisiamo che, per poter elaborare correttamente le buste paga di ottobre, determinando l’imponibile contributivo come previsto nella circolare Inps, è necessario che siano presenti in archivio le buste paga relative ai mesi da luglio 2023 in poi. Se le buste paga in questione sono state elaborate prima del presente aggiornamento, e quindi non presentano la gestione contributiva, risultano comunque utili per controllare l’eventuale superamento del limite di E. 5.000 annuali: a tal fine, l’unica condizione necessaria è che il compenso erogato sia stato gestito tramite la voce 405, ossia la voce appositamente prevista per i collaboratori ASD/SSD (aggiornamento di novembre 2018 Acred705). Precisiamo che le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023, se elaborate prima del presente aggiornamento, dovranno comunque essere rielaborate prima di elaborare il mese di novembre, per gestire automaticamente i contributi arretrati (come più avanti descritto). Se le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023 non sono state elaborate, è necessario elaborarle per ottenere la corretta gestione contributiva, sia sui mesi in questione (in termini di arretrati), sia sul mese di ottobre, in quanto occorre considerare i compensi erogati da luglio, per verificare il superamento del limite di E. 5.000. Come già precisato, per gestire i contributi arretrati dei collaboratori del settore sportivo (compresi quelli con mansioni amministrativo-gestionali), occorre elaborare o rielaborare le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023. La rielaborazione è necessaria nel caso in cui tali buste paga siano state elaborate prima del presente aggiornamento.
Per quanto riguarda l’elaborazione del mese di ottobre, i contributi Inps devono essere normalmente trasferiti sull’Archivio Tributi, abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’, per essere versati alla scadenza del 16/11/2023. Il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio a settembre (a seguito dell’elaborazione / rielaborazione di tali mesi), sarà gestito automaticamente con l’elaborazione del mese di novembre: in tale occasione, i contributi arretrati saranno trasferiti sull’Archivio Tributi per essere versati alla scadenza del 16/12/2023. Come già detto, in fase di elaborazione o rielaborazione dei mesi pregressi, non deve essere abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24. Relativamente alle denunce Uniemens, in presenza delle contribuzioni minori (2,03%) viene generata automaticamente una seconda denuncia; come già detto, tale situazione si presenta per i codici Tipo Rapporto ‘D1’ e ‘D4’:
Per quanto riguarda l’assoggettamento Inail, precisiamo che occorre inserire, sulle Voci Fisse del collaboratore, la voce 554 indicando il tasso Inail nel campo Quantità (in forma di percentuale), come previsto per la generalità dei collaboratori. Nel mese di dicembre o nel mese di cessazione, inoltre, viene effettuato l’adeguamento al minimale o al massimale Inail: questi ultimi vengono calcolati, tramite la voce 492, secondo gli stessi criteri adottati per la generalità dei collaboratori, con la sola differenza che il calcolo viene limitato al secondo semestre dell’anno 2023. In particolare, se la data di assunzione è precedente a luglio 2023, nel calcolo del minimale e massimale viene considerato il 1/07/2023 come inizio del rapporto. Il trattamento Inail sopra descritto viene effettuato anche sulle buste paga dei mesi pregressi (da luglio a settembre 2023), nel momento in cui tali buste paga vengono elaborate o rielaborate per ottenere il calcolo dei contributi Inps. Precisiamo che l’adeguamento al minimale e massimale Inail viene effettuato soltanto a partire dal mese di ottobre 2023. Per quanto riguarda la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo, precisiamo che fino ad oggi non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Occorre tenere presente che, ai fini fiscali, i compensi erogati risultano imponibili solo per la parte eccedente il limite annuale di E. 15.000. Si potrebbe suppore che il criterio da adottare, per determinare il superamento di tale limite, sia lo stesso previsto dall’Inps per il superamento del limite di E. 5.000: in tal caso, risulterebbero fiscalmente imponibili soltanto i compensi erogati nel periodo luglio – dicembre 2023 che superano il limite di E. 15.000. Tuttavia, sarebbe opportuno che tale criterio venisse confermato dall’Agenzia delle Entrate. NOTA: Con l’aggiornamento relativo al mese di novembre, predisporremo anche le nuove codifiche previste, nella circolare Inps, per i lavoratori dipendenti del settore sportivo (come indicato nella circolare, le nuove codifiche vanno indicate sulle denunce Uniemens a partire dalla competenza di novembre 2023). Precisiamo che, a meno di richieste da parte degli Utenti, per i soggetti in questione non sarà predisposto un recupero automatico dei contributi relativi ai mesi pregressi. |
(acred872) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 88 del 31/10/2023, relativa alla gestione contributiva del settore sportivo, indispensabile per applicare la nuova normativa in vigore da luglio 2023. Contrariamente a quanto era stato anticipato, dalla circolare risulta che la gestione “corrente” dei collaboratori decorre dal mese di ottobre, mentre per i dipendenti decorre dal mese di novembre. Non troviamo alcuna giustificazione di tale differenza, che oltretutto non era stata assolutamente anticipata nelle comunicazioni tra Inps e Assosoftware. In ogni caso, è assurdo che la circolare relativa ad una gestione contributiva radicalmente nuova (come quella dei collaboratori sportivi) venga pubblicata nell’ultimo giorno del mese in cui dovrebbe entrare in vigore. La suddetta questione è già stata segnalata sul forum di Assosoftware, chiedendo all’Inps se è possibile posticipare al mese di novembre la gestione “corrente” dei collaboratori, tuttavia ad oggi rimane valido quanto indicato nella circolare. Occorre tuttavia tenere presente che è stato previsto un periodo più ampio per regolarizzare i mesi pregressi: per quanto riguarda i compensi corrisposti ai collaboratori sportivi nel periodo da luglio a settembre, viene lasciato tempo fino al 16 dicembre per effettuare i versamenti e fino al 31 dicembre per inviare le denunce Uniemens. Come già detto, per quanto riguarda i collaboratori sportivi, il mese di ottobre deve essere gestito come periodo “corrente”: di conseguenza, i contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di ottobre, devono essere versati entro il 16 novembre e le relative denunce Uniemens devono essere inviate entro il 30 novembre. |
(acred871) |
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)
Alla data del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata alcuna disposizione, da parte dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla gestione contributiva e fiscale dei collaboratori del settore sportivo, compresi i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD / SSD). Segnaliamo tuttavia che l’Inps ha anticipato, sul forum di Assosoftware, una “bozza” di circolare (non definitiva e quindi soggetta a possibili modifiche) con le indicazioni relative alla nuova gestione contributiva del settore sportivo.
Riguardo all’ultimo punto, l’Inps ha successivamente precisato che sarebbe stato possibile gestire anche il mese di ottobre come periodo arretrato (quindi da regolarizzare entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare). A questo punto, non è chiaro se l’Inps intende dare la possibilità di gestire il mese di ottobre come periodo “corrente”, sulle denunce Uniemens. Da parte nostra, riteniamo opportuno attendere la pubblicazione della circolare, prima di rilasciare la gestione contributiva dei collaboratori sportivi. Nel caso in cui la pubblicazione avvenga in tempo utile per le buste paga di ottobre (e sempre che il mese di ottobre possa essere gestito come periodo “corrente”), rilasceremo un ulteriore aggiornamento con tutte le modifiche necessarie. In caso contrario, la stessa gestione sarà rilasciata con l’aggiornamento di novembre. |
(acred865) |
COLLABORATORI ASD / SSD
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni operative necessarie per applicare la nuova normativa relativa ai collaboratori ASD / SSD, in vigore dal mese di luglio 2023. Segnaliamo tuttavia che, in data 26/07/2023, è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il decreto “correttivo bis” a cui si accennava nell’aggiornamento Acred864. Il suddetto decreto (non ancora pubblicato in G.U.) prevede che i versamenti contributivi e fiscali relativi al periodo da luglio a settembre 2023 possano essere effettuati entro il 31/10/2023. Con il presente aggiornamento, è stato comunque bloccato il trattamento fiscale sui compensi percepiti dai collaboratori ASD/SSD, previsto dalla normativa in vigore fino al mese di giugno 2023. Il blocco del precedente trattamento fiscale ha effetto a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio 2023. |
(acred864) |
COLLABORATORI ASD / SSD
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non sono disponibili le indicazioni operative che consentano di applicare la nuova normativa relativa ai collaboratori ASD / SSD, in vigore dal mese di luglio 2023. |
(acred705) |
COLLABORATORI ASD / SSD
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione automatizzata del trattamento fiscale relativo ai collaboratori delle associazioni / società sportive dilettantistiche (ASD / SSD). Ricordiamo che una prima gestione dei collaboratori di ASD/SSD è stata rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2018 Acred688. In tale occasione, è stata aggiunta l’opzione ‘Collaboratori ASD/SSD’ nel campo Lavoro Autonomo del servizio Dipendente – Inquadramento, da selezionare per identificare i soggetti in questione. Inoltre, è stata predisposta la voce 405, da utilizzare per gestire i compensi corrisposti agli stessi soggetti. A partire dall’elaborazione del mese di novembre 2018, i compensi gestiti tramite la voce 405, erogati a soggetti identificati come ‘Collaboratori ASD/SSD’, vengono automaticamente assoggettati a tassazione come “redditi diversi”. La particolare tassazione prevista inizia ad essere applicata (in automatico) una volta superata la fascia di esenzione annua di E. 10.000. Il controllo rispetto al superamento di tale limite viene effettuato su ogni cedolino elaborato. A partire dal mese di novembre 2018, elaborando il cedolino di un collaboratore ASD / SSD vengono effettuati i seguenti conteggi, considerando le buste paga relative all’anno corrente:
Sulla base del valore complessivo dei compensi erogati nell’anno corrente, la tassazione va calcolata:
Segnaliamo che il valore di E. 30.658,28 non risulta da alcuna disposizione ufficiale: nel caso in cui si intendesse applicare il precedente limite di E. 28.158,28 è sufficiente indicare la voce 6C0 sul servizio Voci Fisse, con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (la voce si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.6 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 5.6 – entrambi i punti sono descritti come ‘Collaboratori ASD / SSD’). Nel caso in cui risulti superata la fascia di esenzione (E. 10.000), vengono calcolate le imposte dovute:
Infine, vengono determinate le ritenute (o le eventuali restituzioni) da operare nel mese corrente, risultanti dalla differenza tra le imposte dovute (sia sulla prima che sulla seconda fascia) e le trattenute effettuate nei mesi precedenti:
Le eventuali somme da restituire vengono indicate, sulle stesse voci, con segno negativo. Nel caso in cui si avesse necessità di bloccare il calcolo automatico della tassazione (Irpef e addizionali), sarebbe sufficiente bloccare la voce 6C0 sulle Voci Fisse. Lo stesso effetto si otterrebbe barrando la casella Esenzione Irpef sul servizio Dipendente – Anagrafico. Le trattenute effettuate vengono versate con il codice tributo 1040 (Irpef), 3802 (addizionale regionale) e 3848 (addizionale comunale), indicando l’anno ed il mese di competenza; per l’indicazione del mese, si tiene conto del criterio di “cassa” o “competenza” presente sul servizio Ditta – Abilitazione. Precisiamo che le addizionali vengono cumulate con l’eventuale saldo relativo all’anno corrente trattenuto ai dipendenti o collaboratori (calcolato automaticamente in caso di cessazione del rapporto), in quanto deve essere utilizzato lo stesso codice tributo. Per lo stesso motivo, l’Irpef trattenuta viene cumulata con la ritenuta d’acconto relativa ad associati in partecipazione o autonomi occasionali. Sulla nota contabile, il compenso relativo ai collaboratori ASD/SSD, gestito tramite la voce 405 (aggiornamento di maggio 2018 Acred688) viene riportato sul rigo relativo ai compensi dei collaboratori. L’Irpef e le addizionali trattenute ai collaboratori ASD/SSD, sono riportate sulle stesse righe previste per i collaboratori. Per quanto riguarda la CU, segnaliamo che i collaboratori ASD/SSD attualmente non vengono riportati, in automatico, nella sezione prevista (redditi da lavoro autonomo) tramite la procedura di generazione dei dati: tale gestione sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi alla CU/2019 (anno di competenza 2018). |
(acred688) |
COMPENSI COLLABORATORI ASD / SSD
Comunichiamo che, con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo la gestione dei compensi corrisposti ai collaboratori da parte delle ASD / SSD (Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche). Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile la voce da utilizzare per i compensi corrisposti a tali soggetti: per il momento, tale voce può essere utilizzata entro il limite di esenzione previsto (E. 10.000 annui). A seguito dei prossimi aggiornamenti, la stessa voce potrà essere utilizzata anche per i compensi che superano il suddetto limite, ottenendo così l’assoggettamento automatico alla tassazione prevista dalla normativa. Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, per i collaboratori delle ASD / SSD deve essere selezionato ‘Collaboratore’ nel campo Tipo Rapporto, barrando la casella ‘Lavoro autonomo’ e selezionando la nuova tipologia ‘Collaboratore ASD/SSD’. La nuova tipologia di lavoro autonomo è disponibile anche sul servizio del Collocamento; sulle comunicazioni telematiche, per i soggetti in questione viene riportata la stessa tipologia contrattuale prevista per i collaboratori (‘B.03.00’). |