(acred914) |
Con l’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909 è stata rilasciata l’integrazione della maternità al 90%. |
(acred909) |
Con effetto dal mese di gennaio 2025, è stata predisposta l’integrazione di maternità al 90% (rinnovo del 16/02/2024). |
(acred902) |
Dal mese di ottobre 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 16/02/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2024 Acred887. |
(acred892) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2024, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo sottoscritto il 16/02/2024, a copertura del periodo da aprile 2018 a marzo 2024. |
(acred888) |
Con l’aggiornamento Acred887 del 25/03/2024 è stata rilasciata l’erogazione automatica dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di rinnovo del 16/02/2024, limitatamente ai rapporti di lavoro cessati. Con il presente aggiornamento, è stato rettificato il calcolo della suddetta Una-tantum: il periodo da considerare nel calcolo va da aprile 2018 a febbraio 2024 (nella versione precedente veniva considerato anche il mese di marzo 2024). Inoltre, con il presente aggiornamento, l’indennità Una-tantum viene erogata automaticamente anche in caso di elaborazione della busta paga di marzo per un dipendente cessato nel mese di febbraio (purché non prima del 16/02/2024); tale situazione si presenta, in particolare, se il Tfr viene erogato nel mese successivo alla cessazione. Ricordiamo che, se viene erogata un’indennità soggetta a tassazione ordinaria (voce 050) su un mese successivo alla cessazione, occorre attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 con ‘1’ nel campo Quantità (elenco voci variabili, 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). |
(acred887) |
Sulla base dell’ipotesi di rinnovo del 16/02/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 / 1012 / 1512, alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / ottobre 2024 / ottobre 2025 / dicembre 2026. A decorrere dal mese di marzo 2024, il contributo CADIPROF (assistenza sanitaria integrativa) passa da E. 15,00 ad E. 20,00 mensili, interamente a carico dell’azienda. Ricordiamo che il contributo CADIPROF è gestito tramite la voce 578 (aggiornamento di settembre 2013 Acred509 e precedenti). Sempre con effetto dal mese di marzo 2024, il contributo EBIPRO (ente bilaterale) passa da E. 5,00 ad E 7,00 mensili a carico dell’azienda; resta invariata la quota a carico del dipendente, pari ad E. 2,00. Ricordiamo che il contributo EBIPRO è gestito tramite le voci 78A / 78B (aggiornamento di novembre 2015 Acred587 e precedenti). In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente l’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di rinnovo, a copertura del periodo da aprile 2018 a marzo 2024. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni dal 2018 al 2023, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr. |
(acred871) |
Dal mese di ottobre 2023, è possibile gestire l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (apprendistato di primo livello) e l’apprendistato per alta formazione e ricerca.
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(acred864) |
A decorrere dal mese di luglio 2023, vengono agganciate automaticamente le tabelle 5311 / 5312 relative alle percentuali degli apprendisti valide dal 29/11/2011, in sostituzione delle precedenti tabelle 5011 / 5012. Precisiamo che l’aggancio automatico non ha effetto nel caso in cui siano già state confermate le precedenti tabelle a livello di ditta o di dipendente. |
(acred822) |
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il numero di ore permesso per ROL spettanti in caso di orario distribuito su 6 giorni settimanali. In tale condizione, secondo quanto indicato nel Ccnl, spettano 66 ore annue di permessi per riduzione orario (anziché 40). Restano invariate le ore di permesso per festività soppresse (32). Ricordiamo che, per i dipendenti assunti successivamente al rinnovo contrattuale del 17/04/2015, i permessi per riduzione orario non maturano nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro, mentre nei successivi 12 mesi la maturazione è ridotta al 50% (aggiornamento di giugno 2015 Acred574). |
(acred803) |
Sono stati predisposti alcuni nuovi “eventi” per la gestione della malattia, da utilizzare nei casi di patologie “gravi” per gestire il periodo aggiuntivo di comporto (90 giorni) previsto dall’art. 105 del Ccnl. I nuovi eventi sono visibili sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili) e vanno utilizzati nei seguenti casi:
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(acred669) |
Segnaliamo che è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per il settore delle attività professionali, tramite un accordo sottoscritto in data 3/10/2017 da parte di Confprofessioni. Il Fondo prevede lo stesso tipo di contribuzione per tutte le categorie di dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, part-time), limitatamente ai datori di lavoro che “occupano mediamente più di 3 dipendenti”.
In entrambi i casi, il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. Segnaliamo che, al momento, non ci sono indicazioni in merito alla decorrenza della suddetta contribuzione. Precisiamo che rimane all’Utente la scelta tra iniziare ad applicare il nuovo Fondo, oppure non applicarlo in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti. Da parte nostra, in assenza di tali indicazioni abbiamo potuto predisporre la gestione del Fondo soltanto per quanto riguarda la busta paga e la nota contabile, secondo le modalità di seguito descritte. Sulle singole aziende che occupano oltre 3 dipendenti, è possibile attivare il contributo al Fondo: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 78S sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, viene applicata l’aliquota prevista in presenza di un numero di dipendenti compreso tra 3 e 15 (0,45%). A nostro avviso, pur in assenza di indicazioni specifiche, il contributo al Fondo di Solidarietà Bilaterale dovrebbe rimanere esente dal contributo di solidarietà (10%). A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, secondo la stessa modalità adottata per la voce 78S sopra descritta. |
(acred668) |
DCon il presente aggiornamento, sulle tabelle 1011 / 1012 viene rettificato l’importo della paga base relativa al livello 3° Super, rispetto al valore rilasciato con l’aggiornamento Acred667 del 20/09/2017. |
(acred667) |
Dal mese di settembre 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570. Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo; in tale eventualità, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570. |
(acred640) |
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570. Ricordiamo inoltre che sono disponibili le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570). |
(acred620) |
Dal mese di settembre 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570. Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570). |
(acred618) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO CADIPROF
A seguito di alcune segnalazioni, è stato modificato il calcolo automatico del contributo al fondo CADIPROF, effettuato tramite la voce 578 sui contratti degli Studi Professionali (011 / 012). A partire dal mese di agosto 2016, in caso di assunzione viene sempre calcolata la quota dovuta al fondo (in precedenza, il contributo veniva calcolato soltanto se l’assunzione avveniva nella prima metà del mese, come indicato nell’aggiornamento di novembre 2004 Paghe155). |
(acred594) |
Dal mese di gennaio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 17/04/15. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570. Ricordiamo che sono disponibili anche le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), da utilizzare nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570). |
(acred587) |
Sulla base del messaggio Inps n. 6579 del 27/10/15, con il presente aggiornamento è stata modificata l’esposizione dell’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO) sulla denuncia Uniemens. Ricordiamo che il contributo EBIPRO è pari ad E. 7,00 per 12 mensilità, di cui E. 5,00 a carico del datore di lavoro ed E. 2,00 a carico del dipendente. I suddetti importi vengono calcolati automaticamente e riportati sulle voci 78A (quota ditta) e 78B (quota dipendente), sui soggetti per i quali risulta presente il contributo CADIPROF (voce 578). A partire dal presente aggiornamento e con effetto dal mese di competenza di ottobre 2015 (alle condizioni di seguito descritte) o di novembre 2015, sulla preesistente causale ‘ASSP’ viene automaticamente riportato il solo contributo CADIPROF (voce 578), mentre sulla nuova causale ‘ASSB’ viene riportato il contributo EBIPRO (voci 78A / 78B). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane comunque invariata: il versamento rimane unificato in capo al già esistente codice causale ‘ASSP’. Occorre tenere presente che la nuova causale ‘ASSB’ non risulta prevista dall’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.1.4 del 25/09/15). Inoltre, in una comunicazione riportata sul sito dell’EBIPRO, è stato precisato che, in attesa delle modifiche al software, è possibile continuare ad utilizzare la precedente modalità di esposizione della causale sulla denuncia Uniemens (quindi riportando la somma complessiva sulla causale ASSP). |
(acred578) |
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo effettuato una correzione sul calcolo automatico della voce 47J, relativa all’EDR sostitutivo della contribuzione alla bilateralità, rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred577’ del 17/07/15. |
(acred577) |
E’ stata predisposta una nuova voce per l’erogazione dell’elemento distinto della retribuzione (EDR), da corrispondere ai dipendenti nel caso in cui non vengano versati i contributi agli enti Cadiprof / Ebipro. Ricordiamo che, in alternativa alla nuova voce 47J sopra descritta, è possibile gestire l’erogazione dell’EDR sostitutivo dei contributi ente bilaterale / assistenza sanitaria integrativa, attraverso le voci 01A / 01B, riportate nella parte alta del cedolino (elenco Voci Fisse punto 1.1) e 12A / 12B, riportate nella parte centrale del cedolino (elenco Voci Fisse punto 2.1). |
(acred574) |
Secondo quanto indicato nell’art.175 dell’accordo di rinnovo del 17/04/15, per i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula dell’accordo, risulta modificato il criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario. |
(acred570) |
Sulla base dell’ ipotesi di rinnovo contrattuale sottoscritta il 17/04/15, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 – 1012 – 1512, alle seguenti decorrenze: aprile 2015 / gennaio 2016 / settembre 2016 / marzo 2017 / settembre 2017. Nel caso in cui, per alcune aziende, non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo, è possibile operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta o di dipendente, selezionando dall’elenco delle tabelle retributive la tabella 1611 (contratto 011) oppure 1612 / 1712 (contratto 012), corrispondente alle retribuzioni in vigore prima dell’ipotesi di rinnovo. Ricordiamo che, se le tabelle retributive sono già state agganciate a livello di dipendente, la variazione sopra descritta deve essere effettuata sui singoli dipendenti interessati. Inoltre, a partire dal mese di aprile 2015, è stato aumentato di E. 3,00 il contributo a carico del datore di lavoro dovuto all’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO), secondo quanto previsto nell’ipotesi di rinnovo contrattuale. |
(acred533) |
Con la busta paga del mese di maggio 2014, è possibile erogare l’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 29/11/11. Segnaliamo che l’erogazione deve avvenire alle condizioni previste nel suddetto accordo: dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta di erogare l’elemento economico di garanzia. Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza da almeno 6 mesi alla data del 1/10/13: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 1/04/13. |
(acred511) |
Secondo quanto indicato nell’accordo di proroga del 22/10/13, l’erogazione dell’elemento di garanzia è rimandata al mese di maggio 2014. |
(acred510) |
Con la busta paga del mese di ottobre 2013, è possibile erogare l’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nel rinnovo del 29/11/11. Segnaliamo che il nuovo elemento deve essere erogato alla condizione prevista nel suddetto rinnovo (mancanza di accordo entro il 30 settembre 2013); in ogni caso, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di erogare l’elemento economico di garanzia. Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza da almeno 6 mesi alla data del 1/10/13: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 1/04/13. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale. |
(acred509) |
A partire dal mese di settembre 2013, è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico della ditta dovuto alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. La quota mensile passa da E. 14,00 ad E. 15,00 per dipendente. |
(acred494) |
Segnaliamo che, con l’aggiornamento ‘Acred493’ del 23/04/13, è stata rilasciata un’ulteriore modifica relativa al calcolo degli scatti di anzianità: in caso di raggiungimento di un nuovo scatto, il valore del nuovo scatto viene sommato al totale degli scatti già maturati, senza effettuare la rivalutazione di questi ultimi. |
(acred493) |
Dal mese di aprile 2013 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – STUDI PROFESSIONALI
E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo CADIPROF, effettuato tramite la voce 578: nel mese di cessazione, viene sempre calcolata la quota dovuta al fondo (in precedenza veniva invece verificato se la cessazione era intervenuta entro la metà del mese). Il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo CADIPROF. |
(acred480) |
Con l’aggiornamento Acred479 del 20/12/12 è stata rilasciata una modifica relativa al calcolo degli scatti di anzianità. In data odierna, grazie alle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che tale modifica presentava un errore. |
(acred479) |
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo degli scatti di anzianità: in caso di aumento del livello retributivo, l’importo degli scatti maturati viene automaticamente ricalcolato sulla base del nuovo livello. |
(acred476) |
Dal mese di ottobre 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’. |
(acred464) |
Dal mese di aprile 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’. |
(acred459) |
Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di febbraio 2012, viene automaticamente erogata la seconda tranche (40%) degli arretrati previsti nel rinnovo contrattuale del 29/11/11, a copertura del periodo da ottobre 2010 a settembre 2011. |
(acred448) |
Nell’accordo di rinnovo contrattuale del 29/11/2011 è stato disciplinato il nuovo apprendistato professionalizzante. |
(acred447) |
Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred446, sono state pubblicate alcune comunicazioni ufficiali in merito all’accordo di rinnovo degli Studi Professionali, sottoscritto il 29/11/11. In aggiunta a quanto previsto nell’aggiornamento Acred446, abbiamo predisposto delle opzioni che consentono all’Utente di scegliere il tipo di gestione che ritiene corretto applicare, relativamente al calcolo e/o alla tassazione degli arretrati.
Precisiamo che l’eventuale esclusione di straordinari, maggiorazioni e festività aggiuntive, non riguarda gli arretrati relativi al mese di ottobre 2011, riportati sulla voce 04B (aggiornamento Acred446); tali arretrati, infatti, derivano dall’applicazione degli aumenti retributivi previsti nell’accordo di rinnovo, decorrenti dal 1 ottobre 2011. |
(acred446) |
In data 29/11/2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale. Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di novembre, viene automaticamente erogato il 60% degli arretrati previsti nel rinnovo contrattuale (periodo ottobre 2010 – settembre 2011); l’erogazione della seconda tranche avverrà nel mese di febbraio 2012. In caso di cessazione, viene erogato l’intero importo degli arretrati. Segnaliamo che, per quanto riguarda i dipendenti degli Studi Tecnici ai quali vengono applicate le particolari retribuzioni riportate sulla tabella 1512, occorre "agganciare" la tabella 8512 tramite il servizio Accessori – Aggancio Tabelle, al fine di effettuare il corretto calcolo degli arretrati. Per tutti gli altri dipendenti, il calcolo degli arretrati fa invece riferimento alle tabelle 8011 (contratto 011) o 8012 (contratto 012), che risultano "agganciate" automaticamente. Segnaliamo inoltre che le tabelle previste nell’aggiornamento di ottobre 2011 ‘Acred442’ (1611 / 1612 / 1712 / 2611 / 2612 / 2712 / 9611 / 9612 / 9712), che consentivano di applicare (facoltativamente) l’ipotesi di accordo del 27/09/2011, non risultano più valide: nel caso in cui siano state utilizzate, devono essere sostituite con le corrispondenti tabelle indicate nel presente aggiornamento (1011 / 1012 / 1512 / 2011 / 2012 / 2512 / 8011 / 8012 / 8512). Per quanto riguarda il contributo CADIPROF, segnaliamo che nell’accordo di rinnovo è previsto l’aumento di 1 euro a carico ditta (la quota mensile passa da E. 13,00 ad E. 14,00 per dipendente). Precisiamo infine che le altre variazioni previste nell’accordo di rinnovo del 29/11/2011 (apprendistato, ecc.), saranno predisposte con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre. |
(acred442) |
In data 27/09/11 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale; ad oggi, tuttavia, tale ipotesi non risulta ancora ratificata. Occorre inoltre considerare che il testo dell’accordo, nella versione attuale, presenta alcune inesattezze per quanto riguarda le tabelle retributive (art. 122).
Per quanto riguarda il contributo CADIPROF, segnaliamo che nell’accordo del 27/09/11 è previsto un aumento di 2 euro a carico ditta, con effetto dal mese di ottobre. In attesa della ratifica del contratto, non è stata effettuata alcuna variazione sul calcolo del contributo. Gli utenti che intendono applicare l’aumento del contributo, possono intervenire direttamente sulla voce interessata (578), indicando il valore del contributo a carico ditta nel campo Importo Totale. Precisiamo infine che le altre variazioni previste nell’ipotesi di rinnovo del 27/09/11 (apprendistato, ecc.), saranno predisposte in seguito alla ratifica dell’accordo. |
(acred402) |
Sulla base di un approfondimento, richiesto da alcuni Utenti, delle norme incluse nell'ultimo rinnovo contrattuale, abbiamo modificato il criterio di calcolo delle voci di straordinario e maggiorazione: a partire dal mese di aprile 2010, la quota oraria relativa alla maggiorazione viene calcolata su tutte le voci presenti nella parte alta del cedolino. Ricordiamo che, in precedenza, la maggiorazione veniva calcolata sui soli elementi che costituiscono la paga base tabellare conglobata. |
(acred390) |
Ricordiamo che il calcolo dell'imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base (o minimo tabellare) indicato in busta paga. Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto delle tabelle che consentono di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell'ex indennità di contingenza. |
(acred374) |
Sulla base di alcuni approfondimenti, abbiamo ritenuto opportuno modificare il criterio di ricalcolo degli di scatti di anzianità in caso di passaggio di livello: a partire dal mese di giugno 2009, nel mese in cui avviene il passaggio di livello vengono automaticamente rivalutati gli scatti già maturati. La modifica ha effetto anche sui passaggi di livello avvenuti nei mesi precedenti, nel caso in cui gli scatti non siano stati ancora rivalutati. Ricordiamo che, in precedenza, la rivalutazione avveniva soltanto nel mese di maturazione dello scatto successivo. |
(acred362) |
E' stato predisposto il calcolo automatico dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO), sulla base di quanto previsto dal CCNL e dai successivi accordi nazionali. Con il presente aggiornamento, è stato modificato il programma 'QUOTEF24', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.1 'Stampe Periodiche'): nella nuova versione, sulla causale 'ASSP' viene automaticamente riportato sia il contributo CADIPROF (voce 578), che il contributo EBIPRO (voci 78A / 78B). |
(acred350) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di ottobre 2008. |
(acred346) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 11/07/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di luglio 2008. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016). Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di maggio 2008; di conseguenza, con la busta paga di luglio vengono automaticamente corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di maggio e giugno, compresa la parte derivante dalla 14° mensilità. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto di quanto è già stato erogato a titolo di IVC, oltre che delle variazioni risultanti dalle presenze mensili (festività, straordinari, assenze retribuite o non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr. Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico di arretrati o Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente. |
(acred327) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di gennaio 2008, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sul contratto degli Studi Professionali (011 / 012). Per il contratto in questione è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza. |
(acred293) |
Con la busta paga del mese di settembre viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità forfetaria a titolo di arretrati, prevista nell'accordo di rinnovo del 3/05/06, a copertura del periodo da gennaio a marzo 2006. ATTENZIONE : |
(acred290) |
MODELLO F24 : CONTRIBUTI CADIPROF
A partire dalla scadenza del 16 agosto 2006, è possibile utilizzare il modello F24 per versare i contributi dovuti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF). E' possibile trasferire sul modello F24 ('Archivio Tributi') i contributi di competenza del mese corrente, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.71 del 18/05/06 e tenendo conto delle indicazioni ad oggi disponibili sul sito della CADIPROF (www.cadiprof.it). Per il momento, quindi, non vengono trasferiti gli eventuali contributi relativi a periodi pregressi, inseriti dall'Utente nel campo Importo Unitario della voce 578. La somma da versare viene riportata sul modello F24 ('Archivio Tributi') con le seguenti specifiche: tipo procedura 'PG', sezione Inps, data competenza corrispondente al giorno 20 del mese elaborato (convenzionale), data scadenza al giorno 16 del mese successivo, codice tributo 'ASSP' con indicazione della posizione e della sede Inps di riferimento. Precisiamo che il tributo in questione può essere trasferito sull'Archivio Tributi, tramite il programma 'QUOTEF24', indifferentemente prima o dopo aver trasferito tutte le altre somme derivanti dall'elaborazione mensile (la data di competenza viene impostata al giorno 20 proprio per mantenerlo separato dagli altri tributi derivanti dall'elaborazione). |
(acred286) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 3/05/06, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di maggio 2006. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016). Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di aprile 2006: di conseguenza, con la busta paga del mese di maggio vengono automaticamente corrisposti gli arretrati, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042 ('Arretrati mesi precedenti'), inclusa nella base di calcolo del Tfr. Relativamente al periodo da gennaio a marzo 2006, l'accordo di rinnovo prevede l'erogazione di una somma forfetaria a titolo di arretrati, suddivisa in due rate di uguale importo: con la busta paga del mese di maggio, viene erogata automaticamente la prima rata; in caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda rata. Con decorrenza dal mese di maggio, sono state modificate le percentuali relative al trattamento di malattia degli apprendisti e alle maggiorazioni spettanti per lavoro supplementare e flessibilità dell'orario part-time. Nell'accordo di rinnovo sono riportate ulteriori disposizioni in merito alle quote da versare alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare. A tale proposito, ricordiamo che la gestione delle suddette quote è stata rilasciata con l'aggiornamento relativo al mese di novembre 2004 ('Paghe155'). Relativamente agli Studi Professionali, segnaliamo inoltre che, sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', è stato aggiunto il Fondo Professioni nell'elenco dei fondi paritetici per la formazione. La scelta di tale fondo ha come effetto l'indicazione del codice 'FPRO' sul modello DM10 del mese di adesione. ATTENZIONE : |
(paghe158) |
Il rinnovo contrattuale del 28/7/04 prevede che, a partire dal mese di gennaio 2005, le quote dovute alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare vengano versate tramite il modello F24. La possibilità di utilizzare il modello F24 è però vincolata alla stipula di una convenzione tra l'Inps e la suddetta Cassa: ad oggi (26/1/05), non risulta che tale convenzione sia stata stipulata. Di conseguenza, per il momento non sono state effettuate variazioni rispetto a quanto già predisposto con l'aggiornamento 'Paghe155' (novembre 2004). |
(paghe155) |
E' stata predisposta una gestione automatica delle quote dovute per il finanziamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare, sulla base di quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 28/7/04. Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la nuova voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola l'importo fisso dovuto su base mensile, per ogni dipendente che sia stato in forza almeno 15 giorni nel mese. Il valore così calcolato viene evidenziato sulla Nota Contabile e riportato su un apposito elenco, generato dalla procedura 'Stampe Accessorie' tramite il programma 'QUOTEDIP' (paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili). |
(paghe152) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 28/7/04, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 – 1012 – 1512, con decorrenza dal mese di agosto 2004. Di conseguenza, dallo stesso mese è stata bloccata l’erogazione della IVC. Nella versione aggiornata, le tabelle retributive coincidono tra loro, con la sola eccezione della tabella 1512, relativa agli Studi Tecnici, nella quale risultano differenziate le retribuzioni dei livelli 1°, 2° e 3°-super, in quanto comprensive dell’elemento di allineamento contrattuale. Tale elemento spetta ai soli dipendenti in forza al 30/6/04; di conseguenza, per i dipendenti degli Studi Tecnici assunti a partire dal 1 luglio, deve essere utilizzata la tabella 1012, al posto della 1512. Per quanto riguarda i livelli retributivi degli apprendisti, segnaliamo che non sono più disponibili i vecchi livelli retributivi, relativi ai periodi di apprendistato già decaduti con il precedente rinnovo contrattuale (3° livello per 30 mesi e 4° / 4°-super per 24mesi). Tali livelli, corrispondenti ai codici 15-17, 20-22 e 25-27, in linea teorica non dovrebbero essere attribuiti ad alcun dipendente in forza. Consigliamo di fare una verifica in tal senso, correggendo eventualmente il codice del livello sull’anagrafico del dipendente, tramite una storicizzazione (deve essere attribuito il corrispondente livello tra quelli attualmente in vigore, indipendentemente dal termine previsto per il periodo di apprendistato). A scopo di controllo, è possibile produrre un elenco dei soli apprendisti inquadrati nei contratti 011 e 012, utilizzando il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (si trova nell’elenco dei programmi al paragrafo 3.1 – Controlli e Statistiche). L’aumento retributivo decorre dal mese di luglio 2004. Di conseguenza, con la busta paga di agosto vengono corrisposti automaticamente gli arretrati, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) presenti nel mese di luglio. La somma risultante, riportata sulla voce 042 (‘Arretrati mesi precedenti’), viene inclusa nella retribuzione utile per il Tfr. A partire dallo stesso mese di agosto, è stato modificato il criterio di calcolo degli Scatti di Anzianità, secondo le disposizioni presenti nell’accordo di rinnovo. Gli scatti maturati fino al 28/7/04 non vengono rivalutati, mentre ogni ulteriore scatto maturato in data successiva è calcolato sulla base dei nuovi importi, riportati sulle tabelle 2011 – 2012 – 2512. Riteniamo che resti in vigore il numero massimo di otto scatti, considerando in tal senso anche quelli già maturati. Dal momento che i nuovi importi degli scatti di anzianità devono essere applicati a partire dal 29 luglio, occorre intervenire nel caso in cui un dipendente abbia maturato il nuovo scatto proprio alla fine del mese di luglio. Soltanto in questo caso, è necessario attribuire il valore corretto degli scatti di anzianità sulle Variazioni Mensili di agosto, compilando il campo Importo Totale della voce 003. Inoltre, gli arretrati derivanti dallo scatto del mese di luglio, devono essere riportati sulla voce 042, sommandoli all’importo calcolato automaticamente dalla procedura. In tal modo, per i periodi di paga successivi la gestione degli scatti verrà effettuata in automatico, secondo i criteri precedentemente descritti. |
(paghe148) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090). |
(paghe141) |
Con il mese di gennaio, è stato raggiunto il termine per l'applicazione o per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Studi Professionali (011 - 012), Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lapidei Industria (052). |
(paghe135) |
E’ stata predisposta la nuova gestione dell’apprendistato, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 9/7/2003 (vedi aggiornamento ‘Paghe132’. |
(paghe132) |
Segnaliamo che, in data 9/7/2003 è stata rinnovata la parte normativa del CCNL degli Studi Professionali. |
(paghe117) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 – 1012 – 1512, con decorrenza 1/10/2002. |
(paghe105) |
Con la retribuzione del mese di febbraio, viene corrisposta la seconda tranche di Una-tantum, a copertura del periodo di carenza contrattuale (da ottobre 1999 a settembre 2001). Il calcolo viene effettuato automaticamente, controllando la maturazione mensile del rateo (in percentuale per i periodi part-time) ed escludendo quanto eventualmente già erogato a titolo di IVC. L’importo risultante viene indicato sulla voce 050 (Una-tantum). Per ottenere il calcolo automatico, è ovviamente necessario che siano presenti in archivio i cedolini del periodo di riferimento sopra indicato. |
(paghe097) |
Come segnalato nell’aggiornamento ‘Paghe095’ (ottobre 2001) , è stato predisposto il calcolo automatico dell’Una-tantum, secondo le disposizioni previste nel rinnovo contrattuale. A partire dal mese di novembre 2001, la seconda tranche di Una-tantum deve essere corrisposta ai soli dipendenti licenziati, per poi essere erogata alla generalità dei dipendenti con la busta paga del mese di febbraio 2002. Prima del presente aggiornamento, la seconda tranche di Una-tantum veniva erroneamente erogata a tutti i dipendenti, a causa di un errore nel criterio di calcolo. Dopo lo scarico dell’aggiornamento, la somma in questione viene invece erogata ai soli dipendenti licenziati, secondo la disposizione contrattuale. Nel caso in cui le buste paga di novembre fossero già state elaborate (in modo non definitivo), è possibile rielaborarle per ottenere il risultato corretto. Ci scusiamo per l’inconveniente, sperando di essere stati sufficientemente tempestivi nell’invio della correzione. |
(paghe095) |
Il rinnovo contrattuale, sulla base dell'accordo raggiunto nel mese di luglio, è stato confermato in data 24/10/2001. |
(paghe093) |
L'accordo raggiunto nel mese di luglio, per il rinnovo della parte economica del contratto, prevedeva l'erogazione di una somma a titolo di Una-tantum, sulla busta paga del mese di settembre. Gli importi in questione e le relative modalità di calcolo erano già state riportate da diverse pubblicazioni. |