Ccnl ISTITUTI INVESTIGATIVI E AGEN. SICUREZZA (128)

Elenco Contratti

Febbraio 2025
(acred916)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 14/01/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1128, alla decorrenza di gennaio 2026.

Sempre sulla base del suddetto accordo, è stata predisposta la gestione del contributo dovuto all’ente bilaterale, con effetto dal mese di febbraio 2025.
Per attivare il calcolo del contributo, occorre impostare la voce 78A sul servizio Voci Fisse (elenco voci, 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), senza indicare alcun importo; viene elaborata automaticamente anche la voce 78B.
La voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro, corrispondente allo 0,60% sulla retribuzione mensile, mentre la voce 78B calcola il contributo a carico del dipendente, corrispondente allo 0,40% della stessa retribuzione.
Viene attribuita automaticamente la causale ‘INVE’, utilizzata per il versamento sul modello F24 e per l’esposizione sulla denuncia UniEmens.

Nel caso in cui l’azienda non aderisca all’ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo a titolo di EDR per 13 mensilità corrispondente all’1% della paga base. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Inoltre è stata predisposta la gestione del contributo dovuto al fondo assistenza sanitaria, sempre con effetto dal mese di febbraio 2025.
Per attivare il calcolo del contributo, occorre impostare le voci 578 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), senza indicare alcun importo; viene elaborata automaticamente anche la voce 57G.
La voce 578 calcola il contributo a carico datore di lavoro, corrisponde a E. 10,00 mensili, mentre la voce 57G calcola il contributo a carico del dipendente, corrispondente ad E. 2,00 mensili, entrambi per 12 mensilità.
Anche in questo caso viene automaticamente attribuita la causale ‘INVE’, utilizzata per il versamento sul modello F24 e per l’esposizione sulla denuncia UniEmens.

Nel caso in cui l’azienda non aderisca al fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione” (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Per quanto riguarda il versamento dei contributi tramite la causale ‘INVE’, nel testo dell’accordo è specificato che i contributi ente bilaterale ed assistenza sanitaria andrebbero riportati su due righe distinte del modello F24. Tuttavia, secondo le specifiche tecniche del modello F24, non è possibile indicare (su un unico modello), la stessa causale su due righe distinte, qualora il periodo e la posizione Inps coincidano (come in questo caso).
In attesa di ulteriori indicazioni da parte degli enti interessati, la causale ‘INVE’ viene perciò riportata su un solo rigo del modello F24, sommando tra loro i contributi da versare all’ente bilaterale e all’assistenza sanitaria. Lo stesso criterio viene adottato anche per la compilazione della sezione ‘Convenzioni bilaterali’ della denuncia Uniemens.

Ricordiamo che i contributi a carico del datore di lavoro, versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ed agli enti bilaterali, sono assoggettati al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Luglio 2024
(acred897)

Dal mese di luglio 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 7/12/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849.

Gennaio 2023
(acred849)

Sulla base dell’accordo del 7/12/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1128, alle seguenti decorrenze: gennaio 2023 / luglio 2024.

Dicembre 2021
(acred809)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 19/02/2020 e dell’accordo del 11/11/2020, sono state variate le retribuzioni sulla tabella 1128. Precisiamo che le variazioni interessano solamente il 3’ livello, 4’ livello e 7’ livello (rispetto alle retribuzioni previste nel precedente rinnovo contrattuale del 15/12/2017) e decorrono dal mese di gennaio 2020.

Con la busta paga relativa al mese di dicembre 2021, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni presenti nei mesi da gennaio 2020 a novembre 2021 (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Dal mese di dicembre 2021, è stato modificato il trattamento di malattia relativamente al periodo di carenza:

  • per gli apprendisti, la carenza spetta nella misura del 60% solo per le malattia di durata superiore a 4 giorni;
  • per i qualificati, la carenza spetta nella misura del 75% solo per le malattia di durata superiore a 4 giorni.

Inoltre, per gli apprendisti l’integrazione di infortunio è stata equiparata a quella prevista per i qualificati.

Nel suddetto accordo sono stati previsti 3 diversi orari settimanali con i rispettivi coefficienti di trasformazione:

  • 40 ore su 5 o 6 giorni con coefficiente 173;
  • 45 ore su 6 giorni con coefficiente 196;
  • 46 ore con coefficiente 200;

Consigliamo di verificare l’orario presente sul servizio Accessori – Orario Settimanale, a livello di ditta o di dipendente, adeguando eventualmente il coefficiente di trasformazione.

Infine, nel rinnovo e nell’accordo sopra citati sono stati introdotti i permessi per riduzione orario.
La maturazione dei permessi decorre dalla sottoscrizione del rinnovo (19/02/2020) o dalla data di assunzione se successiva. Nei primi 2 anni, i permessi non maturano; nel 3° e 4° anno maturano 24 ore annuali; nel 5° e 6° anno 48 ore annuali;  dal 7° anno in poi 72 ore annuali. Il primo mese utile per la maturazione dei permessi è quindi febbraio 2022.

Gennaio 2020
(acred743)

Dal mese di gennaio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 15/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.

Gennaio 2019
(acred710)

Dal mese di gennaio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 15/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.

Febbraio 2018
(acred681)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 15/12/2017, è stato aggiunto il nuovo livello 7°, da agganciare ai dipendenti interessati. Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/02/2018; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare il nuovo livello.

Sulla base del suddetto accordo, è stata aggiornata la tabella retributiva 1128, alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 (solo a causa del nuovo livello) / gennaio 2019 / gennaio 2020.

Inoltre, è stato modificato il numero massimo di scatti di anzianità: in precedenza, il valore massimo corrispondeva a 8 scatti triennali mentre sulla base del rinnovo contrattuale il valore massimo di scatti corrisponde a 10.

Il rinnovo ha previsto anche nuove percentuali retributive relative agli apprendisti: per applicarle, occorre agganciare la nuova tabella 5128, operando sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle a livello di ditta (se le nuove percentuali devono essere applicate a tutti gli apprendisti in forza) oppure a livello di dipendente (se occorre applicarle soltanto ad alcuni apprendisti tra quelli in forza, oppure soltanto ai nuovi assunti).

Con effetto dal mese di febbraio 2018, è stato modificato il trattamento di malattia e infortunio a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale.

Segnaliamo che è stato modificato anche l’orario settimanale a livello di contratto, passato da 40 a 45 ore settimanali: a tale riguardo, consigliamo di controllare l’orario a livello di ditta o di dipendente, tramite il servizio ‘Accessori – Orario Settimanale’, intervenendo (se necessario) per impostare l’orario effettivamente applicato.

Gennaio 2017
(acred632)

Dal mese di gennaio 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 22/12/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2015 Acred591.

Inoltre, sulla base di alcuni approfondimenti, è stato modificato il calcolo automatico degli scatti di anzianità: in precedenza, il valore di uno scatto corrispondeva al 3% della retribuzione base (voce 001) mentre sulla base del rinnovo contrattuale del 22/12/2014 il valore di uno scatto corrisponde al 2% della retribuzione base (voce 001). Precisiamo che il nuovo calcolo viene applicato automaticamente ai soli scatti maturati a partire dal mese di gennaio 2017.

Gennaio 2016
(acred594)

Dal mese di gennaio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 22/12/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1128 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.

Dicembre 2015
(acred591)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 22/12/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1128, alle seguenti decorrenze: dicembre 2015 / gennaio 2016 / gennaio 2017.

Gli aumenti retribuiti hanno effetto dal mese di gennaio 2015; di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre vengono erogati automaticamente gli arretrati spettanti. La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di dicembre 2015, è stato modificato il trattamento di malattia e infortunio a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale.
Inoltre, il monte ferie annue spettanti è stato ridotto da 28 a 26 giorni (orario su 6 giorni settimanali).

Luglio 2013
(Acred504)

Con il rinnovo contrattuale del 19/12/11 è stata prevista la corresponsione di un importo a titolo di premio di produttività e partecipazione, da erogarsi entro il 31 luglio di ogni anno. Segnaliamo che non è stato possibile prevedere nessun automatismo a riguardo, a causa della totale assenza, sul rinnovo contrattuale, di indicazioni relative al criterio di calcolo della somma da erogare (periodo di riferimento, importo, parametrizzazione per livelli, ecc.).

Febbraio 2013
(Acred486)

E’ stato predisposto il CCNL relativo agli Istituti investigativi e agenzie di sicurezza, con il codice contratto 128.
Precisiamo che, sul contratto in oggetto, occorre agganciare la tabella delle aliquote contributive Inps, selezionandola dall’elenco disponibile sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta o di dipendente.