Ccnl Case di Cura e Servizi Assistenziali ANPIT (170)

Elenco Contratti

Gennaio 2025
(acred909)

Dal mese di gennaio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/06/2024. L’aumento interessa la tabella 1170 - 1370 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred897.

Ottobre 2024
(acred902)

Dalla competenza di ottobre 2024, il codice contratto CNEL riportato automaticamente sulle denunce Uniemens è stato modificato da ‘T09E’ a ‘T09N’ per le case di cura (attribuito di default) oppure a ‘T09P’ per i servizi assistenziali.
Se si deve indicare il codice CNEL relativo ai servizi assistenziali, occorre impostare la voce 02A sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; la voce può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’).
In assenza della voce 02A con la suddetta opzione, viene attribuito il codice CNEL relativo alle case di cura.

Agosto 2024
(acred900)

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni previste nel rinnovo contrattuale del 26/07/2024, che non risultavano presenti nell’accordo sottoscritto il 28/06/2024 (aggiornamento Acred897 del 23/07/2024).
Le variazioni incluse nel presente aggiornamento, di seguito descritte, hanno effetto dal mese di agosto 2024.

La retribuzione (a carico ditta) spettante in caso di malattia, passa al 25% dal 4° al 180° giorno.

Le descrizioni dei seguenti livelli sono state modificate: ‘QA1’ è diventato ‘Quadri’, ‘A2’ è diventato ‘A1 (ex A2)’, ‘A3’ è diventato ‘A2 (ex A3)’. A tale riguardo, precisiamo che non occorre alcun intervento da parte dell’Utente, a meno che non si intenda attribuire un livello diverso da quello precedentemente assegnato.

Luglio 2024
(acred897)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 28/06/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1170 – 1370, alle decorrenze di luglio 2024 / gennaio 2025 / luglio 2026 / gennaio 2027.

L’accordo prevede retribuzioni differenziate tra i seguenti settori:

  • Case di cura, riportate sulla tabella 1170 (preesistente), agganciata automaticamente a livello di contratto;
  • Servizi assistenziali e socio-sanitari, riportate sulla nuova tabella 1370, da agganciare alle aziende interessate.

Con effetto dal mese di luglio 2024, è stato aggiornato il valore degli scatti di anzianità sulla tabella 2170; inoltre, il numero massimo degli scatti è passato da 7 a 8, sempre su base triennale.

Segnaliamo che sono stati aggiornati anche le gli importi dell’indennità di mansione presenti sulla tabella 6170.

Con effetto dal mese di luglio 2024, è stata predisposta la gestione dell’elemento perequativo mensile regionale: per erogare tale elemento, occorre agganciare la nuova tabella 7170 a livello di ditta, tramite il servizio Aggancio Tabelle.
Il nuovo elemento è riportato sulla voce 012, nella parte alta del cedolino; segnaliamo che la descrizione della voce 012 è “Eccedenza paga base”, ma può essere personalizzata tramite il servizio Voci Personalizzate. Precisiamo che, per determinare l’importo spettante, viene presa a riferimento la regione della sede lavorativa del dipendente.

Dal mese di luglio 2024, cessa l’erogazione mensile dell’I.M.C. per il settore “Case di cura”, pertanto è stata azzerata la tabella 9170. Lo stesso elemento, tuttavia, deve continuare ad essere erogato (con diversi importi) nel settore “Servizi assistenziali e socio sanitari”: a tale scopo, sulle aziende interessate occorre agganciare la nuova tabella 9370 sul servizio Aggancio Tabelle ed indicare la voce 11B sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo).

Giugno 2023
(acred863)

Segnaliamo che, con effetto dal mese di giugno 2023, è stata bloccata l’erogazione dell’EDR nazionale sulla voce 014.

Inoltre, dal mese di giugno 2023 è stata attivata l’erogazione automatica dell’IVC, sulla base del verbale di accordo del 13/12/2021. Il calcolo automatico della voce 016 prevede la percentuale del 3,01% sulla paga base.

Gennaio 2023
(acred849)

Su richiesta, è stato predisposto, con il codice contratto 170, il Ccnl Case di Cura e Servizi Assistenziali sottoscritto da Anpit, Cisal ed altre organizzazioni in data 21/11/2017.
Precisiamo che la paga base, la contingenza e l’EDR sono conglobati in un unico elemento retributivo. Il calcolo dell’imponibile convenzionale Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della sola paga base (minimo tabellare): di conseguenza, sulla tabella 13170 è stato riportato il valore dell’ex-contingenza e dell’EDR, al fine di escludere tali elementi dall’imponibile convenzionale Inail.

E’ possibile gestire l’elemento perequativo mensile regionale inserendo un’apposita tabella “personalizzata” (servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’), con la tipologia ‘Elementi integrativi della retribuzione’ (in caso di necessità, contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni a tale riguardo).

Relativamente all’ente bilaterale contrattuale (‘ENBIC’), sono previsti due tipi di contribuzione: “Gestione Ordinaria” e “Gestione Speciale”, entrambe versate tramite il modello F24, utilizzando la causale ‘ENBC’.
Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
In presenza delle voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali viene attribuita la causale per il versamento con F24 e l’esposizione su UniEmens (campo Importo Unitario).
Il contributo per la “Gestione Ordinaria” è dovuto per ogni dipendente in forza ed è pari a:

  • E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, apprendisti, part-time en.bi.e contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi; la quota mensile è pari ad E. 4,50 in caso di dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o pari a 12 mesi.
  • E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Il contributo per la “Gestione Speciale” è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a 12 mesi, apprendisti, part-time con orario previsto di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili:

  • E. 14,00 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro; la quota mensile è di 41,67 in caso di quadri.
  • E. 1,00 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens M980).