(acred948) |
Dal mese di gennaio 2026 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo sottoscritto in data 26/11/2024. L’aumento interessa le tabelle dei minimi 1175 / 1475 / 1575 e scatti anzianità 2175, ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909. |
(acred931) |
Ricordiamo che l’indennità Una-tantum prevista nel protocollo straordinario del 24/06/2024, da erogare nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025, non può essere calcolata automaticamente in quanto il contratto non era gestito nel periodo interessato (come già precisato nell’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909). |
(acred909) |
Sul codice contratto 175 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Agenzie di Sicurezza non armata, sottoscritto da AISS in data 26/11/2024 (codice CNEL “HV40”). Segnaliamo che l’indennità Una-tantum prevista nel protocollo straordinario del 24/06/2024, da erogare nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025, non può essere calcolata automaticamente in quanto il contratto non era gestito nel periodo in questione. Il contratto prevede diversi coefficienti di trasformazione (173 / 182 / 196) e per ogni coefficiente una diversa tabella retributiva. In automatico viene attribuito il coefficiente 173 e la tabella retribuita collegata 1175. Il contratto prevede un trattamento economico variabile per i primi 3 giorni di assenza per malattia (“carenza”). Nel corso di un anno solare, per i primi 2 eventi di malattia la carenza deve essere retribuita al 100%, per il terzo evento al 66%, per il quarto evento al 50% e a partire dal 5° evento non deve essere retribuita. Per ottenere la riduzione o l’annullamento del trattamento economico del periodo di carenza, sul servizio Variazioni Mensili sono stati predisposti appositi eventi nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tali eventi devono essere selezionati in aggiunta al normale evento di malattia. È stata predisposta la voce 037, che può essere indicata sul servizio Voci Fisse per gestire l’indennità di presenza. Sulla tabella 5175 sono riportate le percentuali di apprendistato. Nelle prime 9 colonne sono riportati, per ogni periodo, la durata, il livello di riferimento e le percentuali di retribuzione previste per gli apprendisti assunti fino al 31/12/2024. Dalla decima colonna, sono previste le aliquote per gli apprendisti assunti a partire dal 1/01/2025. L’applicazione delle percentuali avviene automaticamente sulla base della data di assunzione o, se presente, sulla base della data di anzianità convenzionale. Il contributo dovuto all’ente bilaterale contrattuale (‘ENBISIT’), viene versato tramite F24, utilizzando la causale ‘ESIT’. Nel caso in cui l’azienda decida di non versare il contributo all’ente bilaterale contrattuale, occorre erogare l’elemento sostitutivo previsto, indicando la voce 131 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Tale elemento viene determinato nella misura del 15% su paga base e della contingenza. È stato predisposto, inoltre, il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa. Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo mensile in forma di E.D.R., corrispondente ad E. 16,00 mensili per tredici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’). |