Agenzie sicurezza sussidiaria non armata AISS (175)

Elenco Contratti

Gennaio 2025
(acred909)

Sul codice contratto 175 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Agenzie di Sicurezza non armata, sottoscritto da AISS in data 26/11/2024 (codice CNEL “HV40”).
Come di consueto, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12071 ‘Commercio – non iscritti IVS’).

Segnaliamo che l’indennità Una-tantum prevista nel protocollo straordinario del 24/06/2024, da erogare nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025, non può essere calcolata automaticamente in quanto il contratto non era gestito nel periodo in questione.

Il contratto prevede diversi coefficienti di trasformazione (173 / 182 / 196) e per ogni coefficiente una diversa tabella retributiva. In automatico viene attribuito il coefficiente 173 e la tabella retribuita collegata 1175.
Facciamo presente che dal servizio Accessori – Orario settimanale è possibile attribuire un diverso coefficiente orario e dal servizio Accessori – Aggancio Tabelle è possibile agganciare una diversa tabella retributiva tra quelle previste: tabella 1475 per il coefficiente 182 oppure tabella 1575 per il coefficiente 196.

Il contratto prevede un trattamento economico variabile per i primi 3 giorni di assenza per malattia (“carenza”). Nel corso di un anno solare, per i primi 2 eventi di malattia la carenza deve essere retribuita al 100%, per il terzo evento al 66%, per il quarto evento al 50% e a partire dal 5° evento non deve essere retribuita. Per ottenere la riduzione o l’annullamento del trattamento economico del periodo di carenza, sul servizio Variazioni Mensili sono stati predisposti appositi eventi nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tali eventi devono essere selezionati in aggiunta al normale evento di malattia.
Per ottenere la carenza al 50% occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 50%’ (MA 15), per ottenere la carenza al 66% occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 66%’ (MA 17), mentre per annullare il trattamento della carenza occorre selezionare l’evento ‘Esclusione carenza malattia’ (MA 16). Nel primo caso viene riportata la voce 42A, nel secondo caso la voce 42C, nel terzo caso la voce 42B: la presenza di tali voci determina un diverso calcolo della voce di carenza (430), riducendo o annullando l’importo spettante.
Ricordiamo che, sul servizio Variazioni Mensili, è disponibile la finestra ‘Statistica eventi’, sulla quale viene visualizzato l’elenco degli eventi di malattia, maternità e infortunio avvenuti negli ultimi 3 anni.

È stata predisposta la voce 037, che può essere indicata sul servizio Voci Fisse per gestire l’indennità di presenza.
In tal modo, nel campo Quantità della voce viene riportato automaticamente il numero delle ore di lavoro ordinario, per le quali viene attribuita in automatico la quota oraria di E. 0,60 prevista dall’art. 73 del Ccnl. Rimane possibile indicare un diverso numero di ore (campo Quantità) o una diversa quota oraria (campo Importo Unitario), in questo caso indicando la voce sulle Variazioni Mensili. La suddetta indennità è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso di dipendenti inquadrati al livello “6’I”, l’indennità spetta dopo 12 mesi dalla data di assunzione: la voce 037 controlla automaticamente che sia trascorso tale periodo dalla data di assunzione o dalla data di anzianità convenzionale.

Sulla tabella 5175 sono riportate le percentuali di apprendistato. Nelle prime 9 colonne sono riportati, per ogni periodo, la durata, il livello di riferimento e le percentuali di retribuzione previste per gli apprendisti assunti fino al 31/12/2024. Dalla decima colonna, sono previste le aliquote per gli apprendisti assunti a partire dal 1/01/2025. L’applicazione delle percentuali avviene automaticamente sulla base della data di assunzione o, se presente, sulla base della data di anzianità convenzionale.

Il contributo dovuto all’ente bilaterale contrattuale (‘ENBISIT’), viene versato tramite F24, utilizzando la causale ‘ESIT’.
Per attivare il calcolo automatico del suddetto contributo, è sufficiente impostare la voce 78A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
Il contributo è dovuto per ogni dipendente in forza e viene calcolato in percentuale su paga base e contingenza: per le aziende fino a 250 dipendenti, la percentuale a carico dell’azienda è pari al 1,20%, mentre per le aziende oltre 250 dipendenti è pari allo 0,90%. In automatico viene applicata l’aliquota del 1,20%; nel caso in cui si debba applicare l’aliquota dello 0,90%, occorre indicarla nel campo Quantità della voce 78A.
La quota carico dipendenti corrisponde a 0,80% e viene riportata in automatico sulla voce 78B.
Ricordiamo che i contributi agli enti blaterali vengono assoggettati automaticamente al contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda decida di non versare il contributo all’ente bilaterale contrattuale, occorre erogare l’elemento sostitutivo previsto, indicando la voce 131 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Tale elemento viene determinato nella misura del 15% su paga base e della contingenza.

È stato predisposto, inoltre, il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa.
Per attivare il calcolo automatico del suddetto contributo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 578 calcola automaticamente l’importo mensile a carico ditta, pari ad E. 10,00 per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi; in caso di orario part-time, la quota è dovuta se l’orario settimanale non è inferire a 20 ore (sono esclusi i dipendenti a chiamata). In presenza della voce 578, viene elaborata automaticamente la voce 57G, tramite la quale viene calcolato il contributo a carico del dipendente, pari a E.2,00 mensili.
Il versamento delle quote al fondo deve avvenire presumibilmente tramite bonifico (senza indicazione su Uniemens).
Precisiamo che la voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà 10% (riportato su Uniemens).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo mensile in forma di E.D.R., corrispondente ad E. 16,00 mensili per tredici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’).