Gennaio 2025 (acred909) |
Sul codice contratto 176 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Ceramica Industria, limitatamente al settore piastrelle, sottoscritto da Confindustria in data 22/07/2024 (codice CNEL “B122”).
Come di consueto, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12011 ‘Industria con meno di 16 dipendenti’).
Per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti, precisiamo che deve essere agganciato il livello di destinazione: in automatico viene attribuita la percentuale retributiva del 95% prevista dal Ccnl.
È possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva: tale elemento deve essere erogato, alle condizioni previste (assenza di accordi di secondo livello), nel mese di giugno di ogni anno: la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia retributiva, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino a tempo indeterminato. L’importo previsto (E. 100,00) viene proporzionato al numero di mesi utili del periodo di riferimento (anno precedente a quello di erogazione); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo, oltre alla eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
Con la busta paga relativa al mese di luglio, viene erogata automaticamente la gratifica feriale, riportata sulla voce 476. L’erogazione della gratifica avviene anche nei mesi successivi a luglio, in caso di cessazione del rapporto. L’importo della gratifica viene calcolato sulla base dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo luglio – giugno; la somma da erogare corrisponde al 12% della paga base e dell’elemento IPO.
Il contratto prevede una maggiorazione in sostituzione della festività del 4/11, da erogare nel mese di agosto di ogni anno: per attivare l’erogazione, occorre indicare la voce 295 sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta. In tal modo, nel mese di agosto viene erogata una maggiorazione corrispondente a 8/173 della retribuzione mensile.
Per quanto riguarda la malattia, è prevista una riduzione della retribuzione a carico ditta sulla base dell’anzianità. Per gestire tale riduzione, occorre inserire i seguenti eventi, in aggiunta al normale evento di malattia:
MA75: Riduzione del 33% per superamento del limite di 3 mesi (anzianità fino a 3 anni) o 4 mesi (da 3 a 6 anni)
MA76: Riduzione del 50% per superamento del limite di 6 mesi (anzianità fino a 3 anni) o 7 mesi (da 3 a 6 anni)
È previsto un diverso trattamento economico relativo all’infortuno, in base all’anzianità di servizio: in caso di anzianità fino a 3 anni spetta l’integrazione fino a 3 mesi, per anzianità da 3 a 6 anni spetta l’integrazione fino a 4 mesi, per anzianità oltre 6 anni spetta l’integrazione fino a 6 mesi. Precisiamo che l’anzianità non viene controllata automaticamente: nel momento in cui cessa di essere dovuta l’integrazione, oltre al normale evento di infortunio, deve essere inserita la voce 42P, indicando il periodo (dal giorno – al giorno) per il quale non si deve erogare l’integrazione. |