(acred909) |
Ccnl TURISMO (003 – 004 – 005 – 007 – 008 – 009)
Con effetto dal mese di gennaio 2025, è stato aumentato il contributo QUAS a carico dell’azienda, passato da E. 340,00 ad E. 360,00 (accordo sottoscritto il 26/07/2024 da Confcommercio ed il 22/07/2024 da Confesercenti). Ricordiamo che il contributo QUAS deve essere gestito tramite le voci 57E / 57F (aggiornamento di gennaio 2015 Acred557). Ricordiamo che, nel settore del Turismo, la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie segue un criterio particolare per i contratti a termine e gli stagionali, ossia in proporzione ai giorni utili (voce 099). |
(acred903) |
Ccnl TURISMO (003 – 008 – 009)
Negli accordi per il rinnovo del Ccnl del Turismo, sottoscritti in data 5/06/2024 da Fipe-Confcommercio e in data 22/07/2024 da Confesercenti, sono state incluse le tabelle retributive comprensive degli aumenti, i quali avevano effetto sulla sola paga base (come espressamente dichiarato nel testo degli accordi). |
(acred902) |
Ccnl AGENZIE DI VIAGGI (005)
Con l’aggiornamento Acred900 del 30/08/2024 è stata prevista l’erogazione, sulla busta paga di agosto, degli arretrati relativi al mese di luglio, limitatamente alle aziende che applicano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio. Come già detto, il suddetto recupero viene effettuato esclusivamente per le aziende che applicano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, mentre non viene effettuato per le aziende che applicano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti (ricordiamo che queste ultime sono individuate dalla presenza della voce 02A sul servizio Voci Fisse, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario – aggiornamento di luglio 2018 Acred697). |
(acred900) |
In data 26/07/2024 è stata sottoscritta, da Fiavet – Confcommercio, l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore delle agenzie di viaggi. Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le variazioni relative a tale rinnovo. Le tabelle retributive interessate dall’accordo del 26/07/2024 sono le seguenti:
Su entrambe le tabelle, gli aumenti retributivi previsti nel suddetto accordo sono riportati alle seguenti decorrenze: agosto 2024 / settembre 2025 / settembre 2026 / giugno 2027 / dicembre 2027. Gli aumenti retributivi previsti nell’accordo del 26/07/2024 decorrono dal mese di luglio 2024: di conseguenza, con il presente aggiornamento è stato predisposto il calcolo automatico degli arretrati relativi al mese di luglio. Sempre sulla base dell’accordo del 26/07/2024, è stato modificato il criterio di maturazione dei ratei di quattordicesima: dal mese di agosto, i periodi di congedo parentale non sono più utili per la maturazione dei ratei di quattordicesima, mentre restano utili per la maturazione dei ratei di tredicesima. Precisiamo che si tratta della stessa modifica rilasciata nei mesi di giugno e luglio (aggiornamenti Acred895 / Acred897 / Acred898) in relazione agli accordi del settore Turismo. Ricordiamo che, per le aziende che adottano il CCNL sottoscritto da Confesercenti, il settore delle agenzie di viaggi è rientrato nel rinnovo contrattuale del Turismo sottoscritto in data 22/07/2024, rilasciato con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred898. Le aziende in questione sono individuate dalla presenza della voce 02A sul servizio Voci Fisse, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2018 Acred697). |
(acred898) |
In data 22/07/2024 è stata sottoscritta, da Confesercenti, l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale, in relazione a tutti i settori previsti: pubblici esercizi (003), aziende alberghiere (004), agenzie di viaggi (005), campeggi (007), stabilimenti balneari (008), alberghi diurni (009). Nel presente aggiornamento sono riportate le variazioni relative al suddetto accordo. Ricordiamo che le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti sono individuate dalla presenza della voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2018 Acred697): per tali aziende vengono applicati gli aumenti e le altre variazioni di seguito descritte. Facciamo presente che la voce 02A può essere stata inserita sulle Voci Fisse a livello di contratto, anziché di singola azienda. PUBBLICI ESERCIZI (003) / STABILIMENTI BALNEARI (008) / ALBERGHI DIURNI (009)
Sulle tabelle 1003 / 1353 / 1403, i valori della paga base e della contingenza relativi al contratto di Confesercenti sono riportati rispettivamente sulla prima e sulla seconda colonna (contrassegnate dalla lettera A). Gli aumenti decorrono dal mese di giugno 2024: come previsto nell’accordo, con la busta paga relativa al mese di agosto vengono erogati automaticamente gli arretrati, ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione (22/07/2024). In caso di cessazione nel mese di luglio, vengono automaticamente erogati gli arretrati sulla busta paga di luglio. AZIENDE ALBERGHIERE (004) / CAMPEGGI (007)
Sulle tabelle 1004 / 1354, i valori della paga base e della contingenza relativi al contratto di Confesercenti sono riportati rispettivamente sulla prima e sulla seconda colonna (contrassegnate dalla lettera A). AGENZIE DI VIAGGIO (005)
Sulle tabelle 1005 / 1365, i valori della paga base e della contingenza relativi al contratto di Confesercenti sono riportati rispettivamente sulla prima e sulla seconda colonna (contrassegnate dalla lettera A). QUATTORDICESIMA (TUTTI I SETTORI) Anche per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, dal mese di luglio viene elaborata automaticamente la voce 46S, visibile nel dettaglio del cedolino, con la quale viene determinata la parte del rateo di quattordicesima non maturata a causa dei congedi parentali. Nel caso in cui i periodi di congedo parentale siano superiori a 15 giorni, il rateo di quattordicesima non matura: in tale condizione, nel campo Importo Unitario della voce 46S viene riportato ‘1’ (che rappresenta il rateo non maturato). Se, invece, i periodi di congedo parentale non sono superiori a 15 giorni, il rateo di quattordicesima matura (a meno di altre assenze) ma dallo stesso rateo viene decurtato un valore proporzionale ai periodi di assenza per congedo parentale: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale della voce 46S. La voce 474, corrispondente al rateo delle mensilità aggiuntive, continua ad essere elaborata, tuttavia per determinare il rateo della quattordicesima viene considerata anche la voce 46S, “decurtandola” dal rateo maturato presente sulla voce 474. ENTE BILATERALE (TUTTI I SETTORI) Nel caso in cui il contributo all’ente bilaterale sia stato gestito tramite la voce 786, è possibile determinare automaticamente la quota arretrata sulla quattordicesima erogata nel mese di giugno. Se si intende calcolare la quota arretrata, occorre inserire la voce 77W sulle Voci Fisse a livello di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 77W determina la quota arretrata per le sole aziende sulle quali risulta attivata la voce 786 tramite il campo ‘Contributi Contrattuali’. La quota arretrata calcolata dalla voce 77W viene sommata sulla voce 786: di conseguenza, sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens la quota arretrata viene indicata unitamente alla quota corrente relativa al mese di luglio. Precisiamo che, se non si vuole determinare la quota arretrata sulla quattordicesima, è sufficiente non inserire la voce 77W sulle Voci Fisse. Come precisato nell’aggiornamento Acred897, le voci “generiche” relative agli enti bilaterali, disponibili nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3.1 (voci 78A / 78B / 78C / 78D / 78S / 78T / 78W / 78Z / 77J / 77K), calcolavano già il contributo sulla base del numero di mensilità previste contrattualmente (quindi 14 mensilità, nel caso del Turismo). Di conseguenza, nel caso in cui vengano utilizzate le suddette voci, non occorre effettuare il calcolo delle quote arretrate. |
(acred897) |
Nel presente aggiornamento sono riportate esclusivamente le variazioni relative agli accordi sottoscritti da Confcommercio: accordi del 5/06/2024 e 26/06/2024 per i settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni; accordo del 05/07/2024 per i settori delle aziende alberghiere e dei campeggi. AZIENDE ALBERGHIERE (004) / CAMPEGGI (007) Ricordiamo che le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti sono individuate dalla presenza della voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2018 Acred697): per tali aziende NON vengono applicati gli aumenti di seguito descritti. Le tabelle retributive interessate dall’accordo del 5/07/2024 sono le seguenti:
Sulle tabelle 1004 / 1354, i valori della paga base e della contingenza relativi al contratto sottoscritto da Confcommercio sono riportati rispettivamente sulla terza e quarta colonna (contrassegnate dalla lettera B). Sempre sulla base dell’accordo del 5/07/2024, è stato modificato il criterio di maturazione dei ratei di quattordicesima: dal mese di luglio 2024, i periodi di congedo parentale non sono più utili per la maturazione dei ratei di quattordicesima, mentre restano utili per la maturazione dei ratei di tredicesima. Segnaliamo che si tratta della stessa modifica rilasciata nel mese di giugno 2024 (aggiornamento Acred895) per i settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni. La variazione relativa alla maturazione dei ratei di quattordicesima, ha effetto per le sole aziende che adottano il Ccnl di Confcommercio, mentre non viene applicata per le aziende che adottano il Ccnl di Confesercenti. Infine, per le aziende che adottano il Ccnl di Confcommercio è stato predisposto il calcolo di un EDR sostitutivo dell’ente bilaterale (già previsto per le aziende che adottano il Ccnl di Confesercenti, aggiornamento di luglio 2018 Acred697). PUBBLICI ESERCIZI (003) / STABILIMENTI BALNEARI (008) / ALBERGHI DIURNI (009) Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata aggiornata la tabella 1403, relativa ai dipendenti “extra”, riportando i valori indicati nell’accordo del 26/06/2024, alle seguenti decorrenze: luglio 2024 / giugno 2025 / giugno 2026 / giugno 2027 / dicembre 2027. Come precisato nell’aggiornamento di giugno 2024 Acred894, non era stato possibile aggiornare la tabella 1403 in quanto nell’accordo del 5/06/2024 non figuravano gli aumenti relativi ai dipendenti “extra”. Sempre per quanto riguarda i dipendenti “extra”, con la busta paga relativa al mese di luglio è possibile erogare gli arretrati relativi al mese di giugno. Trattandosi di rapporti di lavoro di breve durata, abbiamo lasciato all’Utente la scelta in merito agli arretrati: per erogare automaticamente gli arretrati sulla busta paga di luglio, è sufficiente inserire la voce 04A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Infine, per quanto riguarda gli alberghi diurni (contratto 009), segnaliamo che gli aumenti rilasciati con l’aggiornamento di giugno 2024 Acred894 non sono stati applicati, sul mese di giugno, nei casi in cui la voce 02A non era presente oppure era presente senza alcun valore nel campo Importo Unitario (condizioni nelle quali dovevano essere applicati gli aumenti).Di conseguenza, sulla busta paga del mese di luglio vengono erogati automaticamente gli arretrati relativi al mese di giugno. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) relative al mese di giugno. La somma risultante viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.Sempre in merito agli alberghi diurni, precisiamo che gli aumenti previsti nel mese di giugno sono stati invece applicati nei casi in cui sulla voce 02A era presente il valore ‘2’ nel campo Importo Unitario. Ricordiamo che il valore ‘2’ corrisponde all’accordo del 8/02/2018 Fipe-Confcommercio (aggiornamento febbraio 2018 Acred681). Nei casi in questione, quindi, non vengono erogati gli arretrati sulla busta paga del mese di luglio. ENTE BILATERALE (TUTTI I SETTORI) Nel caso in cui la contribuzione all’ente bilaterale venga gestita tramite la voce 786, segnaliamo che fino al mese di giugno le quote sono state calcolate su 12 mensilità. Ricordiamo che la voce 786 viene attivata dal servizio Ditta – Posizioni Inps, selezionando ‘Ente Bilaterale’ oppure ‘Ente Bilaterale + Contributo Associativo’ nel campo ‘Contributi Contrattuali’. Con l’elaborazione del mese di luglio, è possibile determinare automaticamente la quota arretrata sulla quattordicesima mensilità erogata nel mese di giugno. Se si intende calcolare la quota arretrata, occorre inserire la voce 77W sulle Voci Fisse a livello di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 77W determina la quota arretrata per le sole aziende sulle quali è stata attivata la voce 786 tramite il campo ‘Contributi Contrattuali’. La quota arretrata calcolata dalla voce 77W viene sommata sulla voce 786, di conseguenza sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens la quota arretrata viene indicata unitamente alla quota corrente relativa al mese di luglio. Precisiamo che, se non si vuole determinare la quota arretrata sulla quattordicesima, è sufficiente non inserire la voce 77W sulle Voci Fisse. Precisiamo che le voci “generiche” per la gestione dei contributi agli enti bilaterali, disponibili nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3.1 (voci 78A / 78B / 78C / 78D / 78S / 78T / 78W / 78Z / 77J / 77K), calcolavano già il contributo sulla base del numero di mensilità previste contrattualmente (quindi 14 mensilità, nel caso del Turismo). Di conseguenza, nel caso in cui vengano utilizzate le suddette voci, non occorre effettuare il calcolo delle quote arretrate. |
(acred895) |
Ccnl TURISMO – CONFCOMMERCIO (contratti 003 / 008 / 009)
Ricordiamo che gli aumenti retributivi previsti nell’accordo sottoscritto in data 5/06/2024 da Fipe-Confcommercio e da altre organizzazioni (esclusa Confesercenti) sono stati rilasciati con l’aggiornamento Acred894 del 13/06/2024. Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una variazione relativa alla maturazione dei ratei di quattordicesima, sempre sulla base dell’accordo sottoscritto il 5/06/2024: dal mese di giugno 2024, i periodi di congedo parentale non sono più utili per la maturazione dei ratei di quattordicesima, mentre restano utili per la maturazione dei ratei di tredicesima. Anche la variazione sopra descritta, relativa alla maturazione dei ratei di quattordicesima, ha effetto per le sole aziende che adottano il Ccnl di Confcommercio, mentre non viene applicata per le aziende che adottano il Ccnl di Confesercenti. |
(acred894) |
Ccnl TURISMO – CONFCOMMERCIO (contratti 003 / 008 / 009)
In data 5/06/2024 è stata sottoscritta, da Fipe-Confcommercio e da altre organizzazioni (esclusa Confesercenti), l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del Turismo, limitatamente ai seguenti settori: pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni. Con il presente aggiornamento vengono rilasciati gli aumenti retributivi previsti nel suddetto accordo, in anticipo rispetto all’aggiornamento del mese di giugno, in modo che l’eventuale busta paga relativa alla quattordicesima mensilità possa essere elaborata considerando gli aumenti decorrenti da giugno 2024. Gli aumenti retributivi vengono applicati automaticamente sui contratti 003 Pubblici Esercizi / 008 Stabilimenti Balneari / 009 Alberghi Diurni, per le sole aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio. Ricordiamo che le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti sono individuate dalla presenza della voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2018 Acred697): per tali aziende NON vengono applicati gli aumenti di seguito descritti. Gli aumenti previsti nell’accordo del 5/06/2024 sono riportati sulle seguenti tabelle retributive:
Su entrambe le tabelle, i valori della paga base e della contingenza relativi al contratto sottoscritto da Confcommercio sono riportati rispettivamente sulla terza e quarta colonna (contrassegnate dalla lettera B). Sulle tabelle 1003 / 1353, gli aumenti retributivi previsti nell’accordo del 5/06/2024 sono stati aggiunti sulla terza colonna, alle seguenti decorrenze: giugno 2024 / giugno 2025 / giugno 2026 / giugno 2027 / dicembre 2027. Nel caso in cui, per particolari motivi, NON si volesse applicare i suddetti aumenti retributivi (pur utilizzando il contratto di Confcommercio), sarebbe sufficiente indicare la voce 02C sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, selezionandola dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni contrattuali’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Segnaliamo che, al momento, non è stato possibile aggiornare la tabella 1403, relativa ai dipendenti “extra”, dal momento che i corrispondenti aumenti non sono indicati nell’accordo del 5/06/2024. |
(acred843) |
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)
Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, con la busta paga relativa al mese di novembre 2022 viene erogata la terza ed ultima tranche dell’indennità Una-Tantum. |
(acred839) |
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)
Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, l’accordo del 09/03/2022 ha previsto l’erogazione della seconda tranche di Una-tantum nel mese di ottobre 2022. Come già previsto negli aggiornamenti di aprile 2021 Acred792 e settembre 2021 Acred803, per il mese di ottobre 2022 è possibile attivare l’erogazione della seconda tranche, a condizione che NON sia già stata erogata nei mesi di marzo 2020, novembre 2020, marzo 2021 o settembre 2021, ossia nei mesi di erogazione previsti rispettivamente dai precedenti accordi del 24/07/2019, 30/03/2020, 26/11/2020 e 10/09/2021. Per attivare l’erogazione della seconda tranche nel mese di ottobre 2022, occorre inserire la voce 041 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘4’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche. |
(acred822) |
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)
Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 09/03/2022 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di ottobre 2022 (seconda tranche) e novembre 2022 (terza tranche). |
(acred808) |
Ccnl TURISMO (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009)
Dal mese di dicembre 2021 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred807) |
Ccnl TURISMO (Contratti 003 – 008 – 009)
Precisiamo che le variazioni descritte nel presente punto riguardano esclusivamente i settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003), degli Stabilimenti Balneari (contratto 008) e degli Alberghi Diurni (contratto 009). Ricordiamo che, fino al mese di ottobre 2021, gli scatti di anzianità sono rimasti esclusi dalla base di calcolo del TFR e della Quattordicesima, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 8/02/2018 da Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681) e 18/07/2018 da Confesercenti (aggiornamento di luglio 2018 Acred697). Sempre secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 8/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti), con la busta paga del mese di novembre 2021 è possibile erogare l’elemento economico di garanzia (ex premio di risultato). Le indicazioni relative all’elemento di garanzia, quindi, sono valide soltanto nel caso in cui si decida di erogarlo. Secondo i suddetti accordi, sono previste due diverse tabelle relative agli importi dell’elemento, alternative l’una all’altra: la prima tabella va applicata in presenza di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, mentre la seconda tabella deve essere applicata in assenza di un accordo integrativo sottoscritto entro la data del 30/10/2020. Il calcolo automatico dell’elemento è stato predisposto sulla voce 053, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Per attivare l’erogazione dell’elemento, occorre inserire la voce, con le opzioni più avanti descritte, sulle Variazioni Mensili di novembre dei dipendenti interessati. Se l’erogazione riguarda la totalità dei dipendenti, è possibile indicare la voce sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. L’importo previsto per ogni livello retributivo è riportato sulla tabella 8003, agganciata automaticamente. In particolare, sulla colonna 1 è riportato il valore previsto in assenza di integrativo, sulla colonna 2 in presenza di integrativo secondo l’accordo di Confesercenti, sulla colonna 3 in presenza di integrativo secondo l’accordo di Confcommercio. L’importo rilevato dalla tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato. Sulla voce 053 sono state previste le seguenti opzioni da indicare nel campo Quantità:
L’importo da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce 053. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto, è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce. Per maggiore chiarezza precisiamo che, se NON si intende erogare l’elemento economico di garanzia, NON deve essere inserita la voce 053 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, per i soggetti inquadrati nei contratti 003 / 008 / 009. |
(acred803) |
TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)
Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, l’accordo del 10/09/2021 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di aprile 2022 (seconda tranche) e giugno 2022 (terza tranche). Ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto viene erogata automaticamente la terza tranche di Una-tantum. Ricordiamo che, per il calcolo dell’Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente. |
(acred795) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 31/03/2021 ha ulteriormente posticipato, al mese di ottobre 2021, l’erogazione del premio di risultato, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020 e successivamente posticipata al mese di maggio 2021. Ricordiamo che la gestione del suddetto premio è stata documentata negli aggiornamenti di maggio, giugno e dicembre 2020 Acred761 / Acred766 / Acred781. |
(acred792) |
TURISMO (003 / 008 / 009)
Ricordiamo che, dal mese di marzo 2021, sono decorsi gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 8/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti), predisposti rispettivamente con gli aggiornamenti di febbraio 2018 Acred681 e luglio 2018 Acred697. Gli aumenti in questione hanno interessato i settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008) / Alberghi Diurni (contratto 009). Per i contratti sopra elencati, con l’aggiornamento di marzo 2021 Acred791 abbiamo predisposto (su richiesta) la voce 02C, che consentiva di non applicare gli aumenti retributivi previsti dallo stesso mese di marzo. Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto una voce che consente di calcolare automaticamente gli arretrati relativi al mese di marzo, erogandoli sulla busta paga di aprile. Precisiamo che il calcolo degli arretrati viene effettuato a condizione che, sul mese di marzo, non sia stato applicato l’aumento tramite la voce 02C, e soltanto se la stessa voce 02C è stata poi annullata dal mese di aprile (eliminandola o bloccandola sulle Voci Fisse in data 01/04/2021). In merito all’aumento retributivo ed al calcolo degli arretrati, segnaliamo che i comunicati di Confcommercio del 9/04/2021 e di Confesercenti del 19/04/2021 hanno confermato l’applicazione dell’aumento contrattuale dal mese di marzo 2021. |
(acred792) |
TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)
Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 31/03/2021 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, ai mesi di settembre 2021 (seconda tranche) e novembre 2021 (terza tranche). Dal mese di aprile 2021, in caso di cessazione del rapporto viene comunque erogata la terza tranche di Una-tantum. |
(acred791) |
Dal mese di marzo 2021 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
Su richiesta, abbiamo predisposto una voce che consente di non applicare l’aumento retributivo previsto dal mese di marzo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 02C sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni contrattuali’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 02C può essere inserita a livello di contratto (per bloccare l’aumento su tutte le ditte agganciate al contratto) oppure a livello di ditta (per bloccare l’aumento soltanto su determinate ditte); in entrambi, occorre barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggio sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 26/11/2020 ha posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum ai mesi di marzo 2021 (seconda tranche) e settembre 2021 (terza tranche). Per quanto riguarda la seconda tranche, ricordiamo che l’accordo di rinnovo del 24/07/2019 aveva previsto l’erogazione nel mese di marzo 2020 (aggiornamento Acred750), poi l’accordo del 30/03/2020 l’aveva posticipata al mese di novembre 2020 (aggiornamenti Acred754 e Acred780). |
(acred781) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che la circolare Fiavet n.89 del 27/11/2020 ha previsto il posticipo, al mese di maggio 2021, dell’erogazione del premio di risultato inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale erogazione è stata documentata negli aggiornamenti di maggio e giugno 2020 Acred761 / Acred766. |
(acred780) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Ricordiamo che, con l’accordo del 30/03/2020 (Fiavet – Confcommercio), l’erogazione della seconda tranche dell’indennità Una-tantum è stata posticipata al mese di novembre 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731). |
(acred776) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo sottoscritto in data 30/09/2020 ha previsto il posticipo, al mese di marzo 2021, della tranche di Una-tantum inizialmente prevista per il mese di settembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale tranche è stata documentata nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred774, con la precisazione che era possibile bloccare l’erogazione sul mese di settembre, impostando la voce 041 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) con le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e ‘Estesa a tutti i dipendenti’. |
(acred776) |
CCNL TURISMO (CONTRATTI 003 – 008 – 009)
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di febbraio 2018 Acred681 (Ccnl Confcommercio) e luglio 2018 Acred697 (Ccnl Confesercenti), è stata predisposta la riduzione dei permessi spettanti ai dipendenti assunti a partire dal 01/01/2018. Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di attivare la maturazione intera dei permessi indipendentemente dalla data di assunzione, per quanto riguarda le seguenti categorie di dipendenti: stagionali Dpr 1525/63, oppure tutte le tipologie di stagionali, oppure tutte le tipologie di contratti a termine. |
(acred774) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, con la busta paga relativa al mese di settembre 2020, viene automaticamente erogata la tranche dell’Una-tantum prevista nel rinnovo del 24/07/2019, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la tranche rimanente. Con l’accordo del 30/03/2020, l’erogazione della seconda tranche, prevista per il mese di marzo 2020, è stata rimandata al mese di novembre 2020 (aggiornamento Acred754 del 22/04/2020). Nello stesso accordo, tuttavia, non è riportata alcuna indicazione in merito all’erogazione della terza tranche, prevista per il mese di settembre 2020: di conseguenza, tale erogazione avviene in automatico (per le sole aziende che adottano il contratto di Fiavet – Confcommercio). Nel caso in cui si ritenga opportuno bloccare l’erogazione nel mese di settembre, è sufficiente impostare la voce 041 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) con le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731). |
(acred766) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Con l’aggiornamento Acred761 del mese di maggio 2020, è stata rilasciata la gestione del premio di risultato per le agenzie di viaggi che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio. |
(acred761) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio e che rientrano nel settore delle Agenzie di Viaggi (005), è possibile erogare il premio di risultato previsto dall’accordo del 24/07/2019. Il premio in questione può essere determinato ed erogato secondo due diverse modalità:
In entrambe le situazioni, il premio spetta ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente a quello di erogazione, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata la data di assunzione. Per attivare l’erogazione automatica del premio, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sulle aziende o sui dipendenti ai quali non deve essere erogata). La voce 053 deve essere inserita effettuando una storicizzazione nel mese di erogazione, dopodiché deve essere effettuata un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo a quello di erogazione, eliminando o bloccando la voce 053. Ricordiamo che la voce 053 è esclusa dalla base di calcolo del Tfr e assoggettata a tassazione ordinaria. |
(acred754) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Secondo la circolare Fiavet n. 33 del 31/03/2020, la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista per il mese di marzo (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020) è spostata al mese di novembre 2020. Nel mese di novembre prevedremo quindi la possibilità di erogarla, nel caso in cui sia stata bloccata sul mese di marzo. |
(acred750) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/07/2019 sottoscritto da Fiavet (Confcommercio), a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche. Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731). |
(acred749) |
Dal mese di febbraio 2020 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred736) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Dal mese di novembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 24/07/2019. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1005 – 1365 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2019 Acred731. Ricordiamo inoltre, che a partire dal mese di novembre 2019, è previsto l’aumento del contributo a carico del dipendente per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il contributo passa da E.1,00 ad E. 2,00 e tale variazione è stata rilasciata con l’aggiornamento di agosto 2019 Acred731. |
(acred735) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2019, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/07/2019 sottoscritto da Fiavet (Confcommercio), a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche la seconda e terza tranche. Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731). |
(acred731) |
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO
In data 24/07/2019 è stato rinnovato il Ccnl delle Agenzie di Viaggio da parte di Fiavet (Confcommercio). Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti (in particolare, per applicare i rinnovi di Confesercenti occorre inserire la voce 02A sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario – aggiornamento di luglio 2018 Acred697). Sulla base del suddetto rinnovo, sono state aggiornate le retribuzioni sulle 1005 – 1365 (quest’ultima relativa alle aziende minori) alle seguenti decorrenze: agosto 2019 / novembre 2019. Gli aumenti retributivi decorrono da luglio 2019: di conseguenza, sulla busta paga relativa al mese di agosto vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e di eventuali cambiamenti di livello. La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa prevista contrattualmente (Fondo EST), il rinnovo ha istituito un contributo a carico del dipendente pari ad E. 1,00, con effetto da luglio 2019, ed un successivo aumento, sempre pari di E. 1,00 a carico del dipendente, a partire da novembre 2019. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019 (segnaliamo che l’erogazione della prima rata di Una-tantum è prevista per il mese di ottobre). |
(acred722) |
Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti e che rientrano nei settori delle Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005), Campeggi (007), è possibile erogare il premio di risultato previsto dall’accordo del 18/07/2018 e successivamente modificato dall’accordo del 15/11/2018. Il premio in questione può essere determinato ed erogato secondo due diverse modalità:
Per entrambe le tipologie, il premio spetta ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente a quello di erogazione, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata la data di assunzione. Per attivare l’erogazione automatica del premio, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sulle aziende o sui dipendenti ai quali non deve essere erogata). La voce 053 deve essere inserita effettuando una storicizzazione nel mese di erogazione, dopodiché deve essere effettuata un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo a quello di erogazione, eliminando o bloccando la voce 053. Ricordiamo che la voce 053 è esclusa dalla base di calcolo del Tfr e assoggettata a tassazione ordinaria. Sempre per quanto riguarda il Ccnl del settore Turismo (sia Confcommercio che Confesercenti), a seguito di alcuni approfondimenti è stato parzialmente modificato il calcolo della carenza di infortunio nei settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008), Alberghi Diurni(009). La modifica riguarda gli eventi di infortunio di durata complessiva inferiore a 5 giorni: in tali casi, la carenza viene retribuita al 60% (ad eccezione del giorno di infortunio, per il quale continua ad essere erogata la normale retribuzione). Per gli eventi di infortunio di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, invece, la carenza continua ad essere retribuita al 100%. Segnaliamo che, per tutti i settori del Turismo e con effetto dal mese di maggio, nelle descrizioni delle voci relative al lavoro festivo (220 / 221 / 250 / 251) sono stati tolti i riferimenti agli articoli del Ccnl, in quanto non più coerenti con i successivi rinnovi. Inoltre, nelle descrizioni delle voci che prevedono una maggiorazione (220 / 250) è stata indicata la relativa percentuale (20%). Naturalmente, le suddette variazioni non hanno alcun effetto sul calcolo effettuato dalle voci in questione. Precisiamo, inoltre, che continuano ad essere considerate (con maggiore priorità) le eventuali descrizioni “personalizzate” delle stesse voci, nel caso in cui fossero state definite a livello di ditta o di dipendente. |
(acred716) |
È stata predisposta una nuova opzione per il calcolo della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa, che consente di includere i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi. Precisiamo che i soggetti in questione possono essere iscritti al fondo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente. Ricordiamo che la voce 578, utilizzata per attivare il calcolo delle somme dovute al fondo assistenza sanitaria, esclude automaticamente i dipendenti con la qualifica di quadro ed i contratti a tempo determinato. Nel caso in cui si abbia necessità di includere i contratti a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi, è possibile utilizzare l’apposita opzione riportata in corrispondenza della voce 578, nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’. La nuova opzione ha effetto dal mese di marzo 2019 e può essere utilizzata sia per il fondo EST che per il fondo ASTER. |
(acred710) |
Dal mese di gennaio 2019 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
Inoltre, sono state effettuate le modifiche di seguito descritte, in merito all’assistenza sanitaria integrativa.
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(acred707) |
Nei settori Aziende Alberghiere (004) e Campeggi (007), con il mese di dicembre viene erogata l’ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018. Le modalità di gestione del suddetto elemento sono descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di agosto 2018 Acred700. |
(acred704) |
Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 3580 del 28/09/2018, a decorrere dal mese di ottobre 2018, per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, occorre riportare il codice contratto ‘497’ sulla denuncia Uniemens. Il codice ‘497’ viene quindi attribuito automaticamente in presenza della voce 02A, con l’opzione relativa al contratto sottoscritto da Confesercenti (aggiornamento di luglio 2018 Acred697). Ricordiamo che, nei settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009), per le aziende che applicano Ccnl sottoscritto da Confcommercio era già stato variato il codice contratto da riportare sulla denuncia Uniemens, attribuendo automaticamente il codice ‘483’ (aggiornamento di giugno 2018 Acred692), anche in questo caso tenendo conto delle opzioni eventualmente impostate sulla voce 02A. Precisiamo, infine, che nei settori delle Aziende Alberghiere (004), Campeggi (007) e Alberghi Diurni (009), per le aziende che applicano il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi, sulla denuncia Uniemens viene riportato il precedente codice contratto ‘167’. In assenza di diverse indicazioni, il codice contratto ‘167’ continua ad essere riportato anche per le Agenzie di Viaggi (005) aderenti a Fiavet, sebbene quest’ultima organizzazione non abbia sottoscritto alcun rinnovo (eventualmente, è possibile modificare il codice contratto da riportare sulla denuncia Uniemens, indicandolo nell’apposito campo nel servizio Dipendenti – Altri dati). Segnaliamo, inoltre, che è stato predisposto un ricalcolo automatico degli scatti di anzianità, per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009). Per i soli soggetti interessati dal suddetto ricalcolo, sulla busta paga relativa al mese di ottobre viene determinato automaticamente lo scatto di anzianità che doveva maturare nel mese di agosto 2018, senza alcun intervento da parte dell’Utente. Sulla stessa busta paga di ottobre, vengono calcolati in automatico anche gli arretrati derivanti dal nuovo scatto, relativi ai mesi di agosto e settembre. L’importo da erogare a titolo di arretrati viene riportato sulla voce 042, esclusa dalla base di calcolo del Tfr (in quanto gli scatti di anzianità risultano esclusi dal Tfr). |
(acred703) |
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una rettifica per quanto riguarda il calcolo degli scatti di anzianità nei settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003), Stabilimenti Balneari (contratto 008) e Alberghi Diurni (contratto 009). Ricordiamo che, per i settori del Turismo sopra elencati, con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681 è stato rilasciato il rinnovo sottoscritto da Confcommercio in data 08/02/2018, e con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 è stato rilasciato il rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018. Entrambi i rinnovi prevedevano alcune modifiche sostanziali alla gestione degli scatti di anzianità: gli scatti passavano da triennali a quadriennali (con l’eccezione dello scatto in corso di maturazione) e venivano esclusi dalla base di calcolo della quattordicesima e del Tfr. In caso di applicazione del rinnovo di Confcommercio, le suddette modifiche sono state applicate a partire dall’elaborazione del mese di febbraio, mentre in caso di applicazione del rinnovo di Confesercenti, le modifiche sono state applicate a partire dall’elaborazione del mese di luglio. A seguito di una segnalazione, abbiamo individuato un errore nel calcolo degli scatti di anzianità, che si è presentato sui soli soggetti che, nel mese di gennaio 2018, percepivano cinque scatti: per tali soggetti, nei mesi da febbraio a luglio 2018 è stato attribuito (erroneamente) il sesto scatto, mentre nel mese di agosto il sesto scatto è stato annullato. Con il presente aggiornamento, sulla busta paga di settembre vengono automaticamente ricalcolati gli scatti spettanti, limitatamente ai soggetti interessati dal suddetto problema (ossia coloro che avevano maturato cinque scatti entro il mese di gennaio 2018). Sempre sulla busta paga di settembre, viene automaticamente recuperato il sesto scatto, nel caso in cui sia stato erroneamente corrisposto nel periodo da febbraio a luglio (oppure nel solo mese di luglio, per chi ha applicato il rinnovo di Confesercenti). Eventualmente, viene anche corrisposto il sesto scatto relativo al mese di agosto (nel caso in cui spettasse e non fosse stato corrisposto). L’importo da recuperare viene riportato sulla voce 044, mentre quello eventualmente da corrispondere viene riportato sulla voce 042; entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr (in quanto gli scatti interessati erano esclusi dalla base di calcolo del Tfr). |
(acred703) |
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di marzo 2018 Acred685 (rinnovo di Confcommercio) e luglio 2018 Acred697 (rinnovo di Confesercenti), è stata rilasciata la voce 01B per l’erogazione dell’EDR previsto in sostituzione dell’assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che la voce 01B viene esposta nella parte alta del cedolino ed ha effetto su tutte le gestioni contrattuali (retribuzione del mese, straordinari e maggiorazioni, ecc.). A seguito delle richieste pervenuteci, per la gestione del suddetto EDR abbiamo predisposto anche la voce 12B, che può essere utilizzata in alternativa alla voce 01B. La voce 12B viene esposta nella parte centrale del cedolino e non produce alcun effetto sulle gestioni contrattuali di cui sopra. Inoltre, la voce 12B eroga il valore intero (E. 16,00) per 14 mensilità, senza alcun proporzionamento all’orario del mese o alla percentuale di part-time. |
(acred700) |
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dell’Una-tantum prevista nei settori delle Aziende Alberghiere (contratto 004) e dei Campeggi (contratto 007), per le aziende che applicano il rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018, a copertura del periodo da maggio 2013 a dicembre 2017. L’Una-tantum deve essere erogata in cinque rate di pari importo, con le buste paga dei mesi da agosto a dicembre 2018; ciascuna rata spetta ai soli dipendenti in forza nel mese di erogazione (in caso di cessazione del rapporto, non devono essere erogate le rate previste nei mesi successivi alla cessazione). Il calcolo deve essere effettuato sulla base delle quote mensili “maturate” nel periodo da maggio 2013 a dicembre 2017, considerando il solo rapporto di lavoro in essere alla data di stipula del contratto. L’importo dell’Una-tantum, suddiviso per livello, è riportato sulla tabella 9004, che deve risultare agganciata alle aziende interessate (è opportuno verificare sul servizio Aggancio Tabelle). Sempre per quanto riguarda i settori delle Aziende Alberghiere e dei Campeggi, ricordiamo che il rinnovo di Confesercenti prevede l’applicazione degli aumenti retributivi e l’erogazione dei corrispondenti arretrati (relativi al periodo da gennaio a luglio 2018) con la busta paga del mese di agosto (vedere aggiornamento Acred697 del 30/07/2018). |
(acred699) |
FONDO EST – SETTORE TURISMO
Con l’aggiornamento Acred697 del 30/07/2018 sono state rilasciate le variazioni relative al rinnovo del Ccnl Turismo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018, compreso l’aumento dei contributi dovuti al Fondo ASTER (assistenza sanitaria integrativa), gestito tramite la voce 578, che è stato portato ad E. 11,00 a carico ditta. Con lo stesso aggiornamento, è stato erroneamente modificato il contributo dovuto al Fondo EST (aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio), gestito tramite la stessa voce 578: tale contributo è stato portato ad un valore di E. 10,00 sui contratti dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009). Con il presente aggiornamento, il contributo dovuto al Fondo EST è stato ripristinato al valore di E. 11,00 a carico ditta, sui contratti sopra elencati. Niente è cambiato per le aziende che versano il contributo al Fondo ASTER. Se le buste paga delle aziende che versano al Fondo EST sono state elaborate dopo l’aggiornamento Acred697, occorre rielaborarle per aggiornare l’importo del contributo: il netto in busta non cambia per effetto della suddetta modifica. |
(acred697) |
CCNL CONFESERCENTI
In data 18/07/2018 è stato rinnovato il Ccnl del Turismo da parte di Confesercenti, per tutti i settori previsti: Pubblici Esercizi (contratto 003), Aziende Alberghiere (contratto 004), Agenzie di Viaggi (contratto 005), Campeggi (contratto 007), Stabilimenti Balneari (contratto 008), Alberghi Diurni (contratto 009). Ricordiamo che, per gli stessi settori, i rinnovi sottoscritti Confcommercio sono stati rilasciati con gli aggiornamenti di febbraio 2014 Acred526, aprile 2016 Acred607, gennaio 2017 Acred634 e febbraio 2018 Acred681. Per applicare il Ccnl del Turismo sottoscritto da Confesercenti, occorre impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (la voce può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’). Ricordiamo che il criterio sopra descritto (utilizzo della voce 02A per applicare il contratto di Confesercenti) è stato adottato in occasione dell’ultimo rinnovo di Confcommercio, relativo ai settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681): per tali settori, se la voce 02A è già stata impostata sulle Voci Fisse in occasione del suddetto rinnovo, non occorre intervenire ulteriormente. Tutte le modifiche di seguito elencate vengono applicate soltanto se risulta presente la voce 02A, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario. Gli aumenti previsti dal rinnovo del 18/07/2018 (Confesercenti) sono riportati sulle seguenti tabelle retributive:
Tutti gli aumenti sopra elencati decorrono dal mese di gennaio 2018: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di luglio (per pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni e agenzie di viaggio) oppure di agosto (per aziende alberghiere e campeggi), vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e degli eventuali cambiamenti di livello, verificando la situazione di ogni singolo mese del periodo interessato. Precisiamo che gli arretrati vengono calcolati in relazione al rapporto di lavoro in corso nel mese di erogazione (luglio / agosto). La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr. Segnaliamo che le retribuzioni sono state aggiornate anche alle successive decorrenze di gennaio 2019 / febbraio 2020 / marzo 2021 / dicembre 2021. Su tutte le tabelle sopra elencate, le retribuzioni di Confesercenti sono riportate sulla prima e seconda colonna (“A”), mentre le retribuzioni di Confcommercio si trovano sulla terza e quarta colonna (“B”), secondo lo stesso criterio adottato in occasione dell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681. A seguito dei suddetti aumenti, per i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari e gli alberghi diurni, le retribuzioni risultano sempre allineate tra i rinnovi di Confcommercio e di Confesercenti. Per le aziende alberghiere ed i campeggi, risulta una differenza sulle sole retribuzioni relative alle “aziende minori”, tra gli importi indicati sul rinnovo di Confcommercio del 18/01/2014 e quelli risultanti dal rinnovo di Confesercenti (questi ultimi sono stati ottenuti applicando gli aumenti e sottraendo le riduzioni previste per le “aziende minori”). Le agenzie di viaggio sono rimaste escluse dai rinnovi di Confcommercio, quindi sulle relative tabelle (1005 / 1365), le retribuzioni derivanti dal rinnovo di Confesercenti (prima e seconda colonna) differiscono sostanzialmente da quelle, prive di aumenti, relative al contratto di Confcommercio (terza e quarta colonna). Ricordiamo che, per le aziende del settore del Turismo, è opportuno accertarsi che risulti agganciata la tabella prevista, sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (in particolare al momento dell’inserimento di una nuova azienda). Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, l’accordo di Confesercenti ha previsto un aumento di E. 1,00 del contributo a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo ASTER, a partire dal mese di febbraio 2018. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, è stato portato ad E. 11,00 mensili, con effetto dal mese di luglio 2018. Sullo stesso mese di luglio, inoltre, vengono calcolati automaticamente i contributi arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2018, riportandoli nel campo Importo Unitario della voce 578 e sommandoli nel campo Importo Totale della stessa voce. Gli arretrati vengono sommati alla quota relativa al mese di luglio, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens. Nel caso in cui non si intenda calcolare i contributi arretrati (utilizzando comunque la voce 578 per calcolare i contributi correnti), occorre indicare il valore convenzionale ‘3’ nel campo Importo Totale della voce 02A, inserendola sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Nel caso in cui un’azienda non versi il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’). Inoltre, nel caso in cui un’azienda non versi il contributo all’ente bilaterale, è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente allo 0,60% su paga base e contingenza. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’). Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008) / Alberghi Diurni (contratto 009) Per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari e Alberghi Diurni, il rinnovo di Confesercenti ha previsto le stesse modifiche introdotte dall’accordo del 08/02/2018 di Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681), di seguito elencate:
Tutte le variazioni sopra elencate vengono applicate a partire dall’elaborazione del mese di luglio, sebbene decorrano dal mese di gennaio 2018 (ad eccezione del periodo quadriennale per gli scatti di anzianità, che decorre dal primo scatto maturato successivamente a dicembre 2017). Abbiamo quindi predisposto i conguagli di seguito descritti.
Per quanto riguarda l’esclusione degli scatti dalla quattordicesima, precisiamo che sulla voce 476 (elenco Voci Fisse, 2.3 ‘Maturazione ratei’) è stata prevista l’esclusione degli scatti in proporzione ai ratei maturati nel periodo da gennaio a giugno 2018. Ricordiamo che la voce 476 può essere utilizzata, sui contratti del Turismo, per erogare la quattordicesima sul cedolino di luglio, in sostituzione della voce 479 (quest’ultima deve essere bloccata, per poter utilizzare la 476). Aziende Alberghiere (contratto 004) / Campeggi (contratto 007) Per quanto riguarda i settori delle Aziende Alberghiere e dei Campeggi, il rinnovo di Confesercenti ha previsto anche l’erogazione di un’indennità Una-tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale. L’erogazione dell’Una-tantum deve essere effettuata sulla busta paga relativa al mese di agosto, per i soli dipendenti in forza nello stesso mese: tale gestione sarà predisposta con un successivo aggiornamento. |
(acred697) |
CCNL CONFCOMMERCIO
Riportiamo alcune precisazioni relative ai rinnovi del settore Turismo sottoscritti da Confcommercio, rilasciati con gli aggiornamenti di febbraio 2014 Acred526, aprile 2016 Acred607, gennaio 2017 Acred634 e febbraio 2018 Acred681. Precisiamo che, per le aziende che applicano i Ccnl di Confcommercio, non sono previste variazioni per quanto riguarda le buste paga di luglio o agosto 2018. Precisiamo inoltre che, per applicare i rinnovi del settore Turismo sottoscritti da Confcommercio, NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario. Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008) Per le aziende che hanno applicato l’accordo del 08/02/2018 sottoscritto da Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681), non occorre effettuare alcuna operazione: le tabelle interessate prevedevano già la distinzione tra le retribuzioni di Confcommercio (riportate sulle colonne 3 e 4) e quelle di Confesercenti (riportate sulle colonne 1 e 2). Aziende Alberghiere (contratto 004) / Campeggi (contratto 007) Sulle aziende che hanno applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio, sono state agganciate le seguenti tabelle (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526):
Le tabelle sopra elencate continueranno ad essere aggiornate, quindi NON occorre effettuare interventi sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle. Segnaliamo, tuttavia, che le stesse retribuzioni sono state riportate anche sulle tabelle 1004 / 1354, descritte al precedente punto 1 (relativo al rinnovo del Ccnl Turismo sottoscritto da Confesercenti): su tali tabelle, le retribuzioni relative al rinnovo di Confcommercio sono riportate sulle colonne 3 e 4. Per le nuove aziende inquadrate nei contratti 004 e 007, quindi, non è più necessario agganciare le tabelle 1704 / 1804 / 1904, per applicare il contratto sottoscritto da Confcommercio: a tale scopo, possono essere invece utilizzate le tabelle 1004 / 1354 (tuttavia non deve essere inserita la voce 02A descritta al precedente punto 1). Alberghi Diurni (contratto 009) Le aziende inquadrate nel contratto 009, possono aver applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526), oppure il rinnovo del 08/02/2018 sottoscritto da Fipe-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681). Nel caso in cui sia stato applicato il rinnovo del 18/01/2014, risulteranno agganciate le seguenti tabelle:
Precisiamo che le tabelle sopra elencate (documentate con l’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526) continueranno ad essere aggiornate, quindi NON occorre effettuare interventi sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle. Se, invece, è stato applicato il rinnovo del 08/02/2018, risulterà impostata la voce 02A con il valore convenzionale ‘2’ nel campo Importo Unitario (come indicato nell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681). Anche in questo caso, non occorre effettuare interventi su tali aziende. Aziende aderenti al Fondo EST Con l’aggiornamento di marzo 2018 Acred685, è stata predisposta un’opzione che consente di aumentare ad E. 11,00 il contributo al Fondo EST, per i settori nei quali è prevista un contribuzione inferiore. Tale opzione continua ad essere utilizzabile per le Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggio (005) e Campeggi (007). Tuttavia, l’opzione è stata modificata: per attivarla, adesso occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 02A. |
(acred692) |
FONDO EST – CODICE CONTRATTO
Sulla base di quanto indicato nella circolare del Fondo EST del 09/07/2018, con effetto dal mese di giugno 2018 è stato modificato il codice contratto riportato sui files relativi alle ditte ed ai dipendenti, da inviare allo stesso fondo. La modifica riguarda i settori Pubblici Esercizi (contratto 003), Stabilimenti Balneari (contratto 008) e Alberghi Diurni (contratto 009), relativamente alle aziende che versano l’assistenza sanitaria integrativa al fondo EST ed applicano il rinnovo contrattuale del 08/02/2018 sottoscritto da Fipe – Confcommercio ed altre organizzazioni. Per le aziende in questione, sui files prodotti tramite il programma ‘DISTPRE3’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 1.1 ‘Stampe periodiche’), il codice contratto è stato modificato da ‘2’ a ‘8’. Ricordiamo che i files prodotti sono: ‘FondoEstAnagraficaAziende.xml’ (aziende) e ‘FondoEstAnagraficaDipendenti.xml’ (dipendenti). ATTENZIONE: Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, sul sito del Fondo EST non viene ancora accettato il nuovo codice contratto ‘8’, al momento della validazione dei files relativi alle aziende ed ai dipendenti. Con il presente aggiornamento, inoltre, è stato modificato il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens, per quanto riguarda le aziende che adottano il suddetto rinnovo contrattuale, sempre con effetto dal mese di giugno. Dal momento che la denuncia Uniemens viene prodotta anche per le aziende che non applicano il rinnovo contrattuale del 08/02/2018, per stabilire se deve essere attribuito il codice contratto ‘483’ viene verificata l’eventuale presenza della voce 02A, con le opzioni descritte nell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681 (la voce 02A consente di indicare la non applicazione del rinnovo per i contratti 003 / 008, oppure la sua applicazione per il contratto 009). Per quanto riguarda la denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2018, per riportare il nuovo codice contratto sulle ditte già elaborate, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’, disponibile sul menù Amministratore Paghe. Ricordiamo che la procedura in questione rigenera tutti i dati dell’Uniemens, sulle ditte già elaborate. |
(acred685) |
Il presente aggiornamento interessa i settori delle Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005) e Campeggi (007) ed è relativo alle variazioni previste dal Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa), riportate sul sito dello stesso Fondo. Per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009), ricordiamo che l’aumento del contributo al Fondo EST è stato rilasciato con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681. |
(acred683) |
Con l’aggiornamento Acred681 del 26/02/2018, è stato rilasciato il rinnovo del Ccnl Turismo, sottoscritto in data 08/02/2018 da Fipe – Confcommercio e relativo ai settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni (contratti 003 / 008 / 009). Con il presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione relativa agli assegni provinciali gestiti tramite le tabelle 3003 (pubblici esercizi) e 3008 (stabilimenti balneari), per quanto riguarda le provincie di Ravenna, Parma e Siena. |
(acred681) |
In data 08/02/2018 è stato rinnovato il contratto del Turismo, per quanto riguarda i seguenti settori: pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni. Precisiamo che il rinnovo è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio e da altre organizzazioni, mentre non è stato sottoscritto da Confesercenti. Il suddetto rinnovo viene applicato automaticamente sui contratti 003 Pubblici Esercizi e 008 Stabilimenti Balneari. Per quanto riguarda il contratto 009 Alberghi Diurni, ricordiamo che era stata prevista la possibilità di applicare il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). Gli aumenti previsti dal rinnovo del 08/02/2018 sono riportati sulle seguenti tabelle retributive:
Le retribuzioni sono state aggiornate alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2020 / marzo 2021 / dicembre 2021. Segnaliamo che, sulle tabelle sopra elencate, le retribuzioni comprensive degli aumenti sono riportate sulla terza e quarta colonna (“Paga Base Fipe” e “Contingenza Fipe”). Gli aumenti hanno effetto dal mese di gennaio 2018: con la busta paga relativa al mese di febbraio, quindi, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi al mese precedente. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) del mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr. Sulla base del suddetto accordo, a partire dall’anno 2018 gli scatti di anzianità diventano quadriennali. Sempre sulla base del suddetto accordo, inoltre, è stata modificata la maturazione dei permessi, per quanto riguarda i dipendenti assunti a partire dal 1/01/2018. Infine, come indicato nel suddetto accordo, a partire dal mese di febbraio 2018 è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa). Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, dal mese di gennaio corrisponde ad E. 11,00 mensili. NOTA 1: Contratti 003 / 008 - Aziende che NON applicano il rinnovo del 08/02/2018 NOTA 2: Contratto 009 – Alberghi Diurni |
(acred677) |
Dal mese di gennaio 2018 decorre l’allineamento delle retribuzioni previste per i nuovi assunti rispetto a quelle spettanti ai dipendenti già in forza al 14/11/2016, secondo quanto indicato nell’accordo del 30/11/2016 relativo ai settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio. Ricordiamo, che per applicare il suddetto accordo, occorreva agganciare le tabelle sotto elencate (per ulteriori informazioni, vedere quanto indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred634):
Le tabelle in questione, che riportavano la differenza fra le retribuzioni dei nuovi assunti e quelle dei dipendenti già in forza, risultano azzerate con effetto da gennaio 2018: in tal modo le retribuzioni delle due categorie di dipendenti risultano allineate, senza che sia necessario “sganciare” le stesse tabelle dalle aziende interessate. A seguito di alcuni approfondimenti, inoltre, è stata modificata la gestione dell’ex-festività del 4 novembre (generalmente spostata alla prima domenica del mese): in tutti i settori del turismo, la festività rimane impostata al 4 novembre, come previsto dalle disposizioni contrattuali. La modifica ha effetto a partire dall’anno 2018. |
(acred674) |
Con il presente aggiornamento, è stata resa automatica l’attivazione del contributo al Fondo EST per quanto riguarda gli apprendisti, conformemente alle precisazioni riportate nella circolare n. 3/2017 dello stesso fondo. |
(acred665) |
In data 01/08/2017 è stato stipulato un accordo per i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio (Campeggi). Precisiamo che si tratta delle stesse associazioni firmatarie del precedente accordo 18/01/2014 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’accordo riguarda l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca; relativamente a quest’ultima tipologia, si applica quanto previsto per gli apprendisti professionalizzanti.
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(acred663) |
Dal mese di agosto 2017 decorre l’aumento retributivo previsto per i soggetti interessati dall’accordo del 30/11/2016, relativo ai settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio. L’aumento è stato rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred634.
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(acred634) |
In data 30/11/2016 è stato stipulato un accordo per i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio (Campeggi). Precisiamo che si tratta delle stesse associazioni firmatarie del precedente accordo del 18/01/2014, rilasciato con l’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526. L’accordo riguarda i dipendenti assunti a partire dal 14/11/2016: per tali soggetti, il valore della paga base risulta diminuito rispetto a quello previsto per i dipendenti già in forza alla suddetta data. Abbiamo quindi predisposto delle apposite tabelle, sulle quali sono riportati i valori in diminuzione della paga base: le tabelle in questione devono essere agganciate alle aziende che intendono applicare il suddetto accordo (le stesse aziende che hanno applicato l’accordo del 18/01/2014). Agganciando le nuove tabelle, di seguito elencate, alle aziende che intendono applicare l’accordo del 30/11/2016, per i dipendenti assunti a partire dal 14/11/2016, viene automaticamente ridotto il valore della paga base:
Le tabelle sopra elencate riportano le decorrenze di gennaio 2017 / agosto 2017 / gennaio 2018. Segnaliamo, in particolare, che alla decorrenza di gennaio 2018 le stesse tabelle risultano azzerate, in quanto da tale data le retribuzioni dei nuovi assunti devono essere allineate con quelle spettanti ai dipendenti già in forza al 14/11/2016. Precisiamo che, per i dipendenti assunti dal 14/11/2016, la riduzione della paga base decorre dal mese di novembre 2016: l’accordo del 30/11/2016 prevede che le modalità di recupero della minore retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2016 verranno stabilite entro la fine di gennaio 2017. |
(acred618) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578 sui contratti del Commercio (001 / 014), Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), Palestre e impianti sportivi (015). |
(acred607) |
Dal mese di aprile 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:
Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Ricordiamo, inoltre, che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (tale operazione non è necessaria se è già stata effettuata in occasione dei precedenti aumenti). |
(acred604) |
Con la busta paga del mese di marzo 2016, è possibile erogare il premio di risultato previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/2014. Ricordiamo tale accordo NON è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Segnaliamo che il nuovo elemento deve essere erogato alla condizione prevista nel suddetto accordo (raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale): la verifica di tale condizione, e quindi la scelta di erogare il premio di risultato, rimane a carico dell’Utente. Il calcolo automatico del premio è stato predisposto sulla voce 053, soggetta a tassazione ordinaria. Da parte dell’Utente, occorre decidere se si deve erogare il premio anche agli apprendisti; inoltre, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. A tale scopo, è necessario impostare il campo Quantità della voce, secondo le modalità di seguito indicate:
L’importo del premio da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce 053; entrambe le voci sono escluse dalla retribuzione utile per il Tfr. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale. |
(acred585) |
Dal mese di ottobre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:
Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Ricordiamo anche che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi). |
(acred577) |
Dal mese di luglio 2015 è aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo del 18/01/14. A partire dal mese di luglio, il contributo a carico del dipendente diventa quindi pari ad E. 2,00 mensili. |
(acred569) |
Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:
Ricordiamo che l’accordo in questione NON è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Gli aumenti riguardano solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali. Ricordiamo anche che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende interessate, soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi). |
(acred557) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUADRI
E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, secondo la nuova modalità di versamento tramite modello F24, con conseguente esposizione sulla denuncia Uniemens. Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’. Relativamente all’esposizione del contributo QUAS sul modello F24 (sezione Inps) e sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali), precisiamo che l’indicazione del periodo di competenza avviene sempre nella forma MM.AAAA (mese e anno di competenza), conformemente a quanto specificato nella circolare Inps n. 88 del 8/04/14. Facciamo presente che, sul manuale operativo QUAS, è invece prevista l’indicazione del solo anno: tale modalità di indicazione, se adottata, non risulterebbe conforme alle specifiche tecniche sia del modello F24 che della denuncia Uniemens. |
(acred545) |
Dal mese di ottobre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:
Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi). |
(acred538) |
Ricordiamo che in data 18/01/14 è stata stipulata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo. Sulla base del suddetto accordo, è stato predisposto il calcolo automatico di un nuovo contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, a partire dal mese di luglio 2014. Il contributo in questione è pari ad E. 1,00 mensili a carico del dipendente, e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro, pari ad E. 10,00 mensili per i dipendenti a tempo indeterminato (aggiornamento di gennaio 2009 Acred357). La nuova voce è disponibile solo sui settori interessati dall’accordo (contratti 004 / 007 / 009). Ovviamente, la voce 57G deve essere utilizzata, secondo la modalità sopra descritta, solo in caso di applicazione dell’ipotesi di accordo. |
(acred526) |
In data 18/01/14 è stata stipulata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo. Considerando le problematiche derivanti da un’ipotesi di rinnovo "parziale" (sia in termini di settori di applicazione che di associazioni firmatarie), abbiamo predisposto delle apposite tabelle retributive, relative ai soli settori interessati, sulle quali è riportato l’aumento retributivo previsto da febbraio 2014:
Le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi). Segnaliamo inoltre che, secondo la suddetta ipotesi di accordo, il valore della "paga base nazionale" dovrebbe comprendere anche la contingenza, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare a tale disposizione, abbiamo mantenuto separati i due elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le varie gestioni previste (in particolare il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time). |
(acred513) |
Con il presente aggiornamento, è stata rettificata la gestione automatica della maternità anticipata: secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di maternità anticipata non viene erogata l’integrazione a carico dell’azienda (voce 445), a differenza di quanto avviene nel restante periodo di maternità obbligatoria. |
(acred493) |
Dal mese di aprile 2013 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 ‘Acred399’ ed interessano le tabelle di seguito elencate:
Inoltre, sulla base della circolare FIPE n. 15 del 15/04/13, abbiamo predisposto le seguenti tabelle retributive, sulle quali non è stato applicato l’aumento retributivo previsto da aprile 2013:
Precisiamo che le tabelle sopra elencate possono essere agganciate alle singole aziende interessate (servizio Accessori – Aggancio Tabelle), soltanto nel caso in cui NON si intenda applicare l’aumento contrattuale decorrente dal 1/04/13. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO
E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo EST. |
(acred476) |
Con la busta paga del mese di ottobre 2012, è possibile erogare il premio di risultato, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). Il calcolo automatico del premio è stato predisposto sulle voci 053 (soggetta a tassazione ordinaria) e 11B (detassata automaticamente in presenza dei requisiti soggettivi): la scelta della voce da utilizzare è a carico dell’Utente. Da parte dell’Utente, occorre decidere se si deve erogare il premio anche agli apprendisti; inoltre, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. A tale scopo, è necessario impostare il campo Quantità della voce utilizzata (053 oppure 11B), secondo le modalità di seguito indicate:
L’importo del premio da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce utilizzata (053 oppure 11B); entrambe le voci sono escluse dalla retribuzione utile per il Tfr. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce utilizzata (053 oppure 11B). In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale. |
(acred474) |
Dal mese di settembre 2012 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred467) |
Segnaliamo che, in data 17/04/12 (Confcommercio) e 20/04/12 (Confesercenti), sono stati sottoscritti gli accordi di riordino sulla disciplina dell’apprendistato. Precisiamo che la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo. |
(acred463) |
Sulla base dei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, alle decorrenze di marzo 2012 / settembre 2012 / aprile 2013:
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(acred438) |
Dal mese di settembre 2011 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred437) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO
E’ stata predisposta una nuova opzione che consente di escludere i lavoratori intermittenti dal calcolo della quota dovuta al Fondo
Assistenza Sanitaria Integrativa (aggiornamenti di giugno 2011 ‘Acred432’ e gennaio 2009 ‘Acred357’). Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE3’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.1 ‘Stampe Periodiche’): tramite la nuova opzione, è possibile selezionare i dipendenti sui quali è stata attivata la voce 57G (ritenuta a carico del dipendente), anche nel caso in cui risultasse assente la voce 578 (quota a carico ditta). |
(acred427) |
Dal mese di marzo 2011 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred412) |
Dal mese di settembre 2010 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:
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(acred400) |
TURISMO - ARRETRATI APPRENDISTI
Abbiamo effettuato una correzione al calcolo degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale del Turismo (contratti 003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), relativamente ai soli dipendenti inquadrati come apprendisti. |
(acred399) |
Sulla base dei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, alle decorrenze di marzo 2010 / settembre 2010 / marzo 2011 / settembre 2011:
Relativamente alle agenzie di viaggi, sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, alle decorrenze di luglio 2010 / settembre 2010 / marzo 2011 / settembre 2011:
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2010; gli arretrati spettano esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro ancora in essere alla data di stipula del contratto. Con l'eccezione delle agenzie di viaggi (contratto 005), per tutti gli altri settori l'erogazione degli arretrati viene effettuata automaticamente sulla busta paga del mese di marzo. Nel caso in cui, secondo il rinnovo di Confcommercio, si intenda erogare gli arretrati ai dipendenti cessati tra il 20 ed il 28 febbraio, nel mese di marzo occorre elaborare una busta paga successiva al licenziamento, abilitando il conguaglio fiscale dell'anno corrente; inoltre, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 04A. Per le imprese di ristorazione collettiva, inquadrate nel contratto 003 (Pubblici Esercizi), l'aumento e l'erogazione degli arretrati sono posticipati al mese di luglio 2010. Per tali aziende occorre operare sul servizio Accessori - Aggancio Tabelle, sostituendo la normale tabella retributiva con una corrispondente tabella priva degli aumenti contrattuali. Le tabelle prive degli aumenti contrattuali sono riportate nell'elenco delle tabelle retributive di ciascun settore del Turismo. Relativamente alle agenzie di viaggi, l'erogazione dell'aumento e degli arretrati viene effettuata automaticamente per i soli dipendenti cessati nel mese di marzo o nei mesi successivi, fino a giugno 2010. |
(acred378) |
Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di luglio 2009:
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(acred378) |
LAVORO A CHIAMATA - MATURAZIONE RATEI
Abbiamo effettuato alcune modifiche nella gestione del lavoro a chiamata, riguardanti esclusivamente le buste paga elaborate nei mesi in cui non figurano ore lavorate o comunque retribuite. Precisiamo che tale eventualità può verificarsi nei mesi di assunzione o cessazione, anche a causa degli adempimenti formali previsti per il Libro Unico del Lavoro. |
(acred357) |
Con effetto dal mese di gennaio, è stata aggiornata l'indennità di funzione dei quadri (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 27/07/07 (Quadro A 75,00 euro / Quadro B 70,00 euro). E' stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Assistenza Sanitaria, sulla base di quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio - Fondo Est) e 31/07/07 (Confesercenti - Fondo Aster). Ovviamente, rimane a discrezione dell'Utente la scelta di effettuare il calcolo automatico su base mensile, oppure, in alternativa, inserire periodicamente la voce 578, indicando l'importo calcolato esternamente alla procedura. |
(acred346) |
Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di luglio 2008:
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(acred340) |
Con effetto dal mese di maggio, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico dell'azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati. |
(acred332) |
Con la busta paga relativa al mese di febbraio viene erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e del 31/07/07 (Confesercenti). Le modalità di calcolo dell'Una-tantum sono descritte dettagliatamente negli aggiornamenti 'Acred318' del 29/08/07 e 'Acred319' del 21/09/07. ATTENZIONE : Nei rinnovi contrattuali in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo di competenza siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (042 per gli arretrati / 040 - 041 - 050 per l'Una-tantum). |
(acred327) |
Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di gennaio 2008:
Dallo stesso mese di gennaio, inoltre, è aumentata l'indennità di funzione spettante ai quadri (voce 010). |
(acred319) |
Con la busta paga relativa al mese di agosto è stata erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e del 31/07/07 (Confesercenti). Le modalità di calcolo dell'Una-tantum sono descritte dettagliatamente nell'aggiornamento Acred318 del 29/08/07. A partire dal mese di settembre, in caso erogazione della seconda tranche dell'Una-tantum (cessazione), la somma spettante viene calcolata tenendo conto del solo rapporto di lavoro corrente. Inoltre, in presenza di un precedente rapporto di lavoro, compreso nel periodo di maturazione dell'Una-tantum, viene determinato l'importo non spettante erogato in occasione della prima tranche; tale importo viene quindi sottratto dal valore della seconda tranche. |
(acred318) |
Sulla base dei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e 31/07/07 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di agosto 2007:
Dal mese di agosto, inoltre, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016). Nel caso in cui la voce 016 sia stata impostata sulle Voci Fisse con un importo o una percentuale, occorrerà bloccarla manualmente. Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di luglio 2007. Di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di agosto vengono automaticamente corrisposti gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni mensili di luglio (straordinari, maggiorazioni, assenze, ecc.), per quanto riguarda la parte a carico dell'azienda. Dall'importo spettante viene escluso quanto già erogato a titolo di IVC. La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr. Con la busta paga relativa al mese di agosto, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2006 a giugno 2007. Precisiamo che, per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si fa riferimento ai ratei delle mensilità aggiuntive (voce 474) maturati nel periodo di competenza. L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale risultante in ogni singolo mese. Nel calcolo, inoltre, si tiene conto di eventuali cambiamenti della qualifica (da apprendisti a qualificati) o del livello retributivo, anche in questo caso rilevando la situazione presente in ogni singolo mese. Con effetto dal mese di agosto, sono state modificate le percentuali di retribuzione degli apprendisti, relativamente ai soli soggetti assunti successivamente al rinnovo contrattuale. Come precisato nell'accordo, le nuove percentuali non devono essere applicate agli apprendisti che erano già in forza al momento del rinnovo. Segnaliamo, infine, che è stata predisposta una voce per la maggiorazione spettante in caso di applicazione delle clausole elastiche o flessibili, relativamente ai rapporti part-time. La voce in questione (283) si trova nell'elenco degli straordinari e può essere utilizzata anche in combinazione con le voci del lavoro supplementare (230 / 260), nei casi previsti. ATTENZIONE : Nei rinnovi contrattuali in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o di altre somme relative a periodi pregressi, occorre che tutte le buste paga del periodo di competenza siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (042 per gli arretrati / 050 per l'Una-tantum). |
(acred290) |
Con il mese di luglio 2006, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della voce 016 è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata), da applicare a paga base e contingenza. |
(acred283) |
Con il mese di aprile 2006, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza. Segnaliamo che, con il mese di aprile 2006, il termine per l'erogazione della IVC è stato raggiunto anche sui contratti dell'Agricoltura (084 - 085): vista la rilevanza che, nel settore agricolo, assumono gli accordi territoriali, abbiamo ritenuto opportuno lasciare all'Utente la scelta di attivare o meno l'indennità di vacanza contrattuale. |
(acred274) |
Sono aumentate le retribuzioni relative ai dipendenti minorenni (età al momento dell'assunzione). A partire dal mese di gennaio 2006, ai soggetti interessati spetta la stessa retribuzione (paga base e contingenza) del dipendente maggiorenne di pari livello. In tal senso, sono state aggiornate le tabelle retributive con decorrenza 01/01/2006. |
(acred266) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1005 e 1365 (aziende minori), con decorrenza dal mese di settembre 2005. |
(paghe167) |
Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza dal mese di luglio 2005 : |
(paghe158) |
Sono aumentate le retribuzioni relative ai dipendenti minorenni (età al momento dell'assunzione). A partire dal mese di gennaio 2005, ai soggetti interessati spetta una retribuzione corrispondente al 98% della paga base e contingenza relativa al dipendente maggiorenne di pari livello. Di conseguenza, sono state aggiornate le tabelle retributive in data 01/01/2005. |
(paghe156) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1005 e 1365 (aziende minori), con decorrenza dal mese di dicembre 2004. |
(paghe153) |
Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza dal mese di settembre 2004 : |
(paghe146) |
Con la retribuzione del mese di marzo, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), a copertura del periodo da gennaio 2002 a giugno 2003, secondo quanto previsto dagli accordi del 19 e 22 luglio 2003. |
(paghe141) |
Con la retribuzione del mese di gennaio, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), a copertura del periodo da gennaio 2002 a giugno 2003, secondo quanto previsto dagli accordi del 19 e 22 luglio 2003. |
(paghe139) |
Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza 1/12/2003 : 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni;1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi; 1005 - Agenzie di Viaggi; 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori; 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori; 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori; 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra". |
(paghe137) |
PRESENZE MENSILI : NUOVO SERVIZIO 'ORARIO'
Utilizzando l'orario 'Lavoro Domenicale e Festivo' vengono generate automaticamente le voci 280 (maggiorazione lavoro domenicale), 220 (lavoro festivo) e 221 (lavoro feste 2/6 e 4/11); sono stati inoltre definiti gli orari relativi al lavoro straordinario e supplementare. |
(paghe136) |
Con la retribuzione del mese di settembre, viene automaticamente erogata la prima tranche di Una-tantum (voce 050), calcolata secondo le modalità descritte nell’aggiornamento ‘Paghe133’. |
(paghe135) |
Per gli eventi di maternità obbligatoria iniziati successivamente al 31/7/2003, è prevista un'integrazione a carico dell'azienda, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione spettante. Per gli eventi già in corso nel mese di luglio, non è invece prevista alcuna integrazione a carico dell'azienda.
Il procedimento sopra descritto dovrà essere seguito fino al mese di dicembre 2003. A partire dal mese di gennaio 2004, la voce 445 verrà attribuita automaticamente dalla finestra di 'Gestione Eventi'. |
(paghe133) |
E' stato rinnovato il CCNL del Turismo, in data 19 luglio per quanto riguarda il contratto della Confcommercio e 22 luglio per il contratto della Confesercenti. L'accordo di rinnovo prevede una serie di aumenti retributivi, a partire dallo stesso mese di luglio. Di conseguenza, con decorrenza 1/7/2003, sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive :
Precisiamo che, nel testo dell'accordo, non figurano gli importi relativi alle aziende minori; le tabelle in questione sono state quindi aggiornate sulla base di un nostro calcolo. E' inoltre prevista l'erogazione di un'indennità Una-tantum, in due tranche da corrispondere nei mesi di agosto 2003 e gennaio 2004 (settembre 2003 e marzo 2004 per le agenzie di viaggi). |
(paghe113) |
Dal mese di luglio, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) passa automaticamente allo 0,85% su paga base e contingenza. |
(paghe109) |
Con la retribuzione del mese di aprile, è stato attivato il calcolo automatico dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), corrispondente allo 0,51% su paga base e contingenza. |
(paghe081) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1003 - 1004 - 1005 - 1353 - 1354 - 1365 - 1403, con decorrenza 1/1/2001. |