(acred926) |
LAVORATORI INTERMITTENTI – ELABORAZIONE 13° - 14°
Con il presente aggiornamento, i dipendenti con contratto di lavoro intermittente (situazione contributiva codice ‘60’) vengono automaticamente esclusi dall’elaborazione delle buste paga relative alla 13° e 14° mensilità. Ricordiamo che sono automaticamente esclusi, dall’elaborazione delle buste paga relative alla 13° e 14°, tutti i soggetti diversi dai dipendenti: collaboratori, amministratori, tirocinanti, autonomi occasionali, associati in partecipazione. Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili alcune opzioni che permettono di abilitare o disabilitare l’elaborazione delle buste paga relative alla 13° e alla 14° mensilità, tramite una “forzatura” che consente di superare i controlli effettuati in automatico. Tali opzioni possono essere impostate nel campo ‘Forzatura ulteriore mensilità’, sul servizio Dipendente – Anagrafico (il campo si trova nella sezione ‘Abilitazioni’). Nel caso in cui si ritenga opportuno elaborare la busta paga relativa alla 13° e/o alla 14° mensilità per i lavoratori intermittenti, a seguito del presente aggiornamento è necessario impostare una delle opzioni di abilitazione disponibili nel suddetto campo (Abilita 13° / Abilita 14° / Abilita 13° e 14°). NOTA: Ricordiamo che l’elaborazione delle buste paga separate, per la 13° e 14° mensilità, rimane facoltativa (a discrezione dell’Utente), in quanto l’importo definitivo delle stesse mensilità viene sempre rideterminato, in automatico, sulla busta paga del mese di erogazione. Su quest’ultima busta paga viene anche effettuato un conguaglio automatico sul netto, considerando come anticipo quanto è stato erogato con la busta paga della mensilità aggiuntiva. |
(acred905) |
LAVORATORI INTERMITTENTI
Con il presente aggiornamento, sulla finestra di ricerca dei dipendenti, richiamata in corrispondenza del campo ‘Matricola’ sui servizi del ramo Paghe, viene adesso indicata la condizione di lavoratore intermittente. |
(acred924) |
LAVORATORI INTERMITTENTI – ULTERIORI VARIAZIONI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred923 del 28/04/2025, sono state predisposte alcune modifiche nella gestione dei lavoratori intermittenti, derivanti dalle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 1322 del 18/04/2025. Innanzitutto, segnaliamo che il calcolo automatico della forza aziendale per i lavoratori intermittenti, come modificato nell’aggiornamento Acred923, presentava un errore, in quanto non veniva calcolata correttamente la media del semestre precedente. Con il presente aggiornamento, il calcolo in questione è stato corretto. Facciamo inoltre presente che, qualora il valore totale della forza aziendale, a livello di posizione Inps, risulti uguale a zero, viene automaticamente forzato a 1 sulla denuncia aziendale Uniemens (servizio Uniemens – Aziendale), in quanto il software di controllo dell’Uniemens non consente di inviare denunce con forza aziendale uguale a zero. Per quanto riguarda l’elaborazione delle buste paga dei lavoratori intermittenti nei mesi in cui tali soggetti non lavorano (allo scopo di generare la denuncia individuale Uniemens, come previsto nel messaggio Inps 1322 sopra citato), con il presente aggiornamento sono stati aggiunti ulteriori controlli, di seguito descritti:
Precisiamo che occorre rielaborare il mese di aprile per le aziende che occupano lavoratori intermittenti, qualora siano state elaborate prima del presente aggiornamento. |
(acred923) |
LAVORATORI INTERMITTENTI – DENUNCIA UNIEMENS
L’Inps, con il messaggio n. 1322 del 18/04/2025, ha chiarito che, per i lavoratori intermittenti, la forza aziendale deve essere calcolata rapportando l’orario effettivamente svolto nel semestre precedente all’orario teorico contrattuale relativo allo stesso semestre. In tal modo, è stato finalmente ufficializzato il criterio di calcolo che si ottiene impostando la voce 47Q sulle Voci Fisse (aggiornamento di settembre 2018 Acred703), ossia dividere il totale delle ore lavorate dagli intermittenti nel semestre precedente per il totale delle ore lavorabili (full-time) dello stesso semestre. Dal momento che il criterio di calcolo fino ad oggi ottenuto impostando la voce 47Q, corrisponde a quello descritto nel messaggio n. 1322 sopra citato, dal mese di aprile 2025 non è più necessario impostare la voce 47Q. Nello stesso messaggio Inps n. 1322, viene inoltre precisato che, a partire dalla competenza di aprile 2025, occorre inviare le denunce Uniemens dei lavoratori intermittenti anche in relazione ai mesi in cui tali dipendenti non lavorano e non percepiscono alcun emolumento (anche in assenza dell’indennità di disponibilità). |
(acred903) |
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE
Con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata rilasciata la voce 47R, che consente di attivare una segnalazione automatica sui lavoratori intermittenti, al superamento del limite di 400 giornate lavorate nell’ultimo triennio. A partire dal mese di novembre 2024, il controllo effettuato dalla voce 47R è stato modificato al fine di considerare solamente i cedolini elaborati con la condizione di lavoratore intermittente. |
(acred828) |
LAVORATORI INTERMITTENTI – CALCOLO FESTIVITA’
Con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, è stata rilasciata una modifica in merito al calcolo delle festività (voce 115) per i lavoratori intermittenti. A seguito di successive richieste, con il presente aggiornamento viene ulteriormente modificato il calcolo delle festività per gli intermittenti: a partire dal mese di giugno, la voce 115 viene calcolata considerando, per ogni giorno festivo (codice ‘F1’), la retribuzione mensile rapportata alla percentuale di lavoro del mese (voce 032) divisa per 26. Come indicato nell’aggiornamento Acred826, il calcolo della voce 115 viene effettuato in relazione alle giornate festive non lavorate, contraddistinte dal codice ‘F1’ sul calendario mensile: se, per gli intermittenti, le giornate in questione vengono cancellate dal calendario, la voce 115 non viene elaborata. |
(acred826) |
LAVORATORI INTERMITTENTI – CALCOLO FESTIVITA’
A seguito di alcuni segnalazioni e relativi approfondimenti, è stato modificato il pagamento delle festività per i lavoratori intermittenti (“a chiamata”). A decorrere dal mese di maggio 2022, le ore medie giornaliere da considerare per retribuire le festività, vengono calcolate dividendo le ore lavorate per le giornate lavorate nel mese. |
(acred757) |
PREMIO LAVORO IN SEDE – INTERMITTENTI
Per i lavoratori intermittenti, è stata predisposta un’apposita modalità di calcolo del premio per lavoro in sede. Con il presente aggiornamento, abbiamo perciò predisposto un’opzione apposita per i lavoratori intermittenti, tramite la quale è possibile calcolare il premio in proporzione alla stessa percentuale applicata alla retribuzione del mese di marzo. Ricordiamo che tale percentuale corrisponde al rapporto tra l’orario effettivo dell’intermittente e l’orario lavorabile del full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). |
(acred715) |
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE
Con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata rilasciata la voce 47R, che consente di attivare una segnalazione automatica, sui lavoratori intermittenti, al superamento del limite di 400 giornate lavorate nell’ultimo triennio. Ricordiamo che, per attivare la suddetta segnalazione, è sufficiente impostare la voce 47R sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto (escludendo i contratti per i quali non è previsto il suddetto limite di 400 giornate). Segnaliamo che, sulla voce 47R, è anche possibile impostare un diverso numero di giornate oltre il quale deve essere emessa la suddetta segnalazione. A tale scopo, è sufficiente indicare il numero limite delle giornate per emettere la segnalazione, riportandolo nell’apposito campo previsto in corrispondenza della voce 47R (elenco Voci Fisse, punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’ – il numero indicato viene riportato nel campo Importo Unitario). |
(acred707) |
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata rilasciata la voce 47R, che consente di attivare un controllo automatico, per i lavoratori intermittenti, sul numero di giornate lavorate nell’ultimo triennio. A partire dal mese di dicembre 2018, nel conteggio delle giornate effettuato dalla voce 47R, vengono automaticamente esclusi i giorni di festività retribuita (non lavorata) riportati sulla voce 115. Ovviamente, tali festività risultano escluse anche nel caso in cui non vengano retribuite, annullando la sigla della festività (‘F1’) sul calendario mensile. |
(acred704) |
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE
Dal mese di ottobre 2018, per i lavoratori intermittenti è possibile attivare un controllo automatico sul numero di giornate lavorate nell’ultimo triennio, per ottenere un’apposita segnalazione al momento dell’elaborazione del cedolino. Per ottenere la suddetta segnalazione, è sufficiente impostare la nuova voce 47R sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o, se si preferisce, di ditta (in entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La nuova voce NON deve essere indicata sui contratti per i quali non è prevista la limitazione di 400 giornate (esempio: turismo). Attivando la voce 47R, al momento dell’elaborazione e/o della stampa del cedolino viene emessa un’apposita segnalazione, nel caso in cui risulti superato il limite di 400 giornate. La segnalazione non è bloccante ed è riportata sia sul servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, sia sulla stampa ‘Segnalazioni’ prodotta dalle procedure Elaborazione / Stampa Mensile Ditte, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred703 del 27/09/2018. Inoltre, tramite un’ulteriore voce, è possibile riportare sulla stampa del cedolino il numero delle giornate lavorate nel triennio, calcolate tramite la voce 47R. A tale scopo, occorre indicare sulle Voci Fisse anche la voce 4RR: in tal modo, il numero delle giornate verrà riportato nella parte centrale del cedolino. Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’, con le opzioni previste. ATTENZIONE: In caso di elaborazione di più cedolini relativi allo stesso mese, il numero delle giornate viene determinato correttamente, su ciascun cedolino, soltanto se viene effettuata una “doppia elaborazione” (analogamente a quanto previsto per ottenere la gestione dell’imponibile fiscale unico). In pratica, se per un dipendente si devono elaborare due o più cedolini relativi allo stesso mese, occorre elaborare due volte il mese interessato, sul servizio ‘Cedolini – Elaborazione’. |
(acred703) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Con effetto dal mese di settembre, sono state predisposte le nuove voci di seguito descritte:
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(acred696) |
MATURAZIONE RATEI – RETTIFICA
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acre694 del 18/07/2018, è stata rilasciata una modifica al criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive per i lavoratori intermittenti, su tutti contratti gestiti. A seguito di successive segnalazioni e verifiche, sono stati individuati alcuni errori su determinati contratti interessati da tale modifica. Con il presente aggiornamento, rilasciamo le correzioni necessarie, relative ai seguenti contratti:
Nel caso in cui, per i contratti sopra elencati, siano già state elaborate le buste paga di luglio, occorre rielaborarle. |
(acred694) |
LAVORO INTERMITTENTE – MATURAZIONE RATEI
Dal mese di luglio 2018, a seguito di alcuni approfondimenti, per i lavoratori intermittenti è stato uniformato il criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, tra i vari contratti gestiti. Come in precedenza, dall’orario del lavoratore intermittente si ricava una percentuale analoga a quella prevista per il part-time, riportata nel campo Quantità della voce 032. Tale percentuale corrisponde alla proporzione tra l’orario del lavoratore intermittente e l’orario previsto per il full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). La suddetta percentuale veniva già considerata, in generale, per la maturazione dei ratei degli intermittenti. Inoltre, su alcuni contratti (Commercio / Turismo) i ratei venivano automaticamente bloccati in caso di elaborazione del cedolino senza che il lavoratore intermittente avesse svolto alcun orario. A seguito del presente aggiornamento, per i lavoratori intermittenti di tutti i contratti, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive avviene esclusivamente in base alla suddetta percentuale, senza alcun controllo in merito al numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I ratei, quindi, maturano anche nel caso in cui l’assunzione o la cessazione siano avvenute rispettivamente a fine o ad inizio mese (ovviamente in proporzione all’orario del lavoratore intermittente). Alcuni contratti (ad esempio quelli del settore edile) presentano comunque criteri particolari di maturazione dei ratei, che restano validi anche per i lavoratori intermittenti. |
(acred662) |
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE INTERMITTENTI
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli lavoratori intermittenti e limitatamente al mese di luglio 2017, non veniva effettuato il particolare calcolo della forza aziendale previsto per tale categoria di dipendenti. Con il presente aggiornamento, abbiamo rilasciato la correzione necessaria: è quindi opportuno rielaborare le buste paga dei lavoratori intermittenti (occorre tenere presente che il netto in busta e le somme da versare non risentono della suddetta modifica). In alternativa alla rielaborazione, è possibile correggere la forza aziendale sulla denuncia Uniemens (la forza aziendale si trova sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ ed è totalizzata per posizione Inps). |
(acred641) |
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE
Abbiamo predisposto il calcolo della “Forza Aziendale” sulla base dei chiarimenti riportati nel messaggio Inps n.1092 del 9/03/2017 e del Documento Tecnico Uniemens versione 3.7 del 23/03/2017. A seguito della precisazione da parte dell’Inps tramite il messaggio sopra citato, con la conseguente modifica del Documento Tecnico Uniemens, il suddetto criterio di calcolo della “Forza Aziendale”, per i lavoratori intermittenti, viene applicato automaticamente: la modifica ha effetto dalla denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017. |
(acred577) |
DENUNCIA UNIEMENS – LAVORATORI INTERMITTENTI
Su richiesta, è stato aggiunto un controllo nella fase di generazione dei dati relativi alla denuncia Uniemens, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti. Per tali soggetti, il numero delle settimane utili riportate sulla denuncia viene adesso limitato al numero massimo di settimane intere previste, nel mese, per un corrispondente lavoratore full-time (tale valore è riportato nel campo Quantità della voce 095, visibile nel Dettaglio del cedolino). Precisiamo che la suddetta limitazione ha effetto in presenza di ore lavorate straordinarie, a causa delle quali si otterrebbe un aumento delle settimane utili. |
(acred574) |
IRPEF: GIORNI UTILI PER DETRAZIONI
Col presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova modalità di calcolo dei giorni utili ai fini della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. La nuova modalità di calcolo può essere attivata tramite un’apposita opzione, a partire dall’elaborazione del mese di giugno 2015. |
(acred549) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Con effetto dal mese di novembre 2014, è possibile indicare il numero di settimane relative all’indennità di disponibilità (voce 046) dei lavoratori intermittenti, allo scopo di riportarle sulla denuncia Uniemens. Il numero di settimane in questione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 095 (‘Settimane Contributive’); tale voce è riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.1 ‘Somme da erogare’, unitamente alla voce 046 ‘Indennità di disponibilità’. |
(acred277) |
GESTIONE LAVORO INTERMITTENTE
L'Inps, con la circolare n.17 del 8/02/06, ha emanato le disposizioni per la gestione dei lavoratori intermittenti, comprese le modalità di compilazione delle denunce DM10 e EMens. Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti sono identificati dal nuovo codice '60', che deve essere indicato nel campo Situazione Contributiva del dipendente (servizio Inquadramento Contrattuale). In presenza di tale codice, sul modello DM10 vengono generati i righi '1G00' / '2G00' (operai / impiegati a tempo indeterminato) oppure '1H00' / '2H00' (operai / impiegati a tempo determinato). La condizione di contratto a tempo determinato o indeterminato viene ovviamente rilevata dal campo Tipo di Contratto (servizio Inquadramento Contrattuale). Nella circolare Inps sopra citata, viene chiarito che i lavoratori intermittenti non rientrano nella disciplina previdenziale del part-time. Tuttavia, sul modello DM10 devono essere indicate le ore retribuite, in quanto viene applicato comunque il minimale orario, secondo lo stesso criterio del part-time. Abbiamo inoltre verificato che, sulla denuncia EMens, i lavoratori in questione vanno essere necessariamente identificati come full-time, nonostante debbano essere compilate le settimane utili (sempre secondo il criterio del part-time). Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti devono essere inseriti come part-time di tipo verticale (servizio Altri Dati del dipendente). In tal modo, diventa possibile NON compilare la percentuale di part-time; è comunque possibile compilare la percentuale se tale impostazione risulta più conveniente per la gestione dell'orario mensile. Sussistono dubbi sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni riportate nella circolare Inps n.17/2006. |