IRAP: DEDUZIONE PER STAGIONALI

Gennaio 2020
(acred742)
COSTO DEL PERSONALE E DEDUZIONI IRAP

Per quanto riguarda il costo del personale e le deduzioni Irap relative all’anno di competenza 2019, possono essere utilizzate le stesse procedure previste nell’anno precedente, tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  • Relativamente al costo del personale, ricordiamo che sono disponibili i prospetti “sintetici”, documentati con gli aggiornamenti di ottobre / novembre 2018 (Acred704 / Acred705). Tali prospetti, denominati ‘costipaghe-accorpato.pdf’ e ‘costipaghe-accorpato-residui.pdf’, risultano più semplici e comprensibili rispetto ai prospetti “dettagliati”, quindi consigliamo di produrli in alternativa (o in aggiunta) a questi ultimi.

  • Per generare le deduzioni Irap, devono essere eseguite le stesse operazioni previste per l’anno precedente, riepilogate nella comunicazione del 8/05/2019. A tale scopo, occorre determinare il premio Inail relativo all’anno di competenza 2019, eseguendo le procedure dell’Autoliquidazione Inail. Una volta determinato il premio Inail, è possibile eseguire il programma ‘STAUTOX1’ e le altre procedure descritte nella comunicazione del 8/05/2019, per “consolidare” i dati da riportare sul prospetto riepilogativo delle deduzioni. Ricordiamo che il prospetto riepilogativo delle deduzioni Irap viene generato tramite il programma ‘STARIRAP’ (procedura Stampe Accessorie, 2.3 ‘Irap e studi di settore’).

Occorre sottolineare che, alla data del presente aggiornamento, non è ancora disponibile la dichiarazione Irap 2020 (anno di competenza 2019), neppure in “bozza”. Di conseguenza, non possiamo confermare la validità del prospetto riepilogativo delle deduzioni Irap, sebbene non risultino variazioni normative. A tale proposito, segnaliamo che l’unica variazione rispetto all’anno precedente (2018) è il ripristino della deduzione per stagionali nella misura del 70%, già disponibile per l’anno 2019 (per il solo anno 2018, tale deduzione era stata aumentata al 100%).

Per il momento, consigliamo di generare e fornire le deduzioni Irap alle sole aziende che ne fanno richiesta, in attesa di un nostro aggiornamento che riepilogherà le operazioni da effettuare per il calcolo e la stampa delle deduzioni.

Maggio 2019
(comunicazione
08/05/2019
)
DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI

La Legge 208/2015 ha previsto la deducibilità del 70% del costo dei dipendenti stagionali. La Legge 205/2017 ha poi aumentato tale deduzione al 100% del costo degli stessi dipendenti, limitatamente all’anno 2018 (ricordiamo che quest’ultima variazione è stata rilasciata con l’aggiornamento di marzo 2019 Acred716).
La deduzione spetta a partire dal secondo rapporto di lavoro intercorso entro il secondo anno solare dalla cessazione del primo rapporto, a condizione che il dipendente sia stato impiegato per almeno 120 giorni nell’arco del triennio (ulteriori indicazioni sono riportate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18/05/2016).

Per individuare i soggetti interessati, occorre utilizzare il programma ‘LISTASTG’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’), indicando Data Iniziale ‘01/01/2018’ e Data Finale ‘31/12/2018’.

Vengono riportati in stampa i soli dipendenti che soddisfano i requisiti previsti per la deduzione. E’ comunque possibile richiedere l’elenco di tutti i dipendenti che hanno avuto un rapporto stagionale nell’arco dell’anno 2018: a tale scopo, barrare la casella ‘Riporta in stampa tutti i dipendenti stagionali che sono stati in forza nell'anno di competenza’.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni normative più specifiche, tutte le tipologie di lavoro stagionale attualmente previste (campo Tipo Contratto del servizio Dipendente – Inquadramento) sono considerate utili per la deduzione: “Stagionale” / “Stagionale attività Dpr 1525/63” / “Stagionale avvisi comuni/Ccnl”.

Il programma considera i dipendenti che sono stati in forza come stagionali nell’anno 2018: per tali dipendenti, verifica se hanno avuto almeno un precedente rapporto di lavoro stagionale nel triennio 2016 – 2018 e se sono stati in forza per almeno 120 giorni complessivi (sempre come stagionali) nello stesso triennio. Inoltre, i rapporti di lavoro stagionale devono essersi svolti in due diversi periodi d’imposta: è quindi necessario che almeno un rapporto di lavoro stagionale si sia svolto (anche parzialmente) in un anno precedente al 2018. Infine, non devono essere trascorsi più di due anni tra l’inizio del nuovo rapporto e la cessazione di quello precedente: se sono trascorsi oltre due anni, il precedente rapporto non viene considerato. Occorre tenere presente che tutti i rapporti di lavoro stagionale devono essere stati gestiti utilizzando la stessa matricola anagrafica (come è necessario per ottenere un conguaglio fiscale riepilogativo).

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni, viene considerata la durata di ciascun rapporto di lavoro stagionale, facendo riferimento esclusivamente ai giorni di calendario: a tale riguardo, facciamo presente che non appare chiaro quali giorni intenda escludere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, quando precisa che “Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione)”, mentre nel testo normativo è indicato semplicemente “ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni”.
E’ possibile considerare, in alternativa ai giorni di calendario, i giorni retribuiti presenti sulle denunce Uniemens: a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Rileva giorni retribuiti da Uniemens’: in tal modo, il numero di giorni viene rilevato dai ‘Giorni Retribuiti’ delle denunce Uniemens (deve essere presente la qualifica di lavoratore stagionale).

Ricordiamo che l’opzione ‘Escludi anno 2014 (per anno d’imposta 2016)’ riguarda il solo anno di competenza 2016: non ha quindi alcun effetto per gli anni di competenza successivi al 2016.

La stampa prodotta è ‘listaStagionali’, sulla quale sono elencati i dipendenti da considerare per la deduzione (o tutti i dipendenti stagionali, se è stata barrata l’apposita casella al lancio del programma). Su ciascun dipendente, sono indicati il numero di rapporti di lavoro stagionali nel triennio 2016 – 2018 e (di cui) nel solo anno 2018, il numero complessivo dei giorni corrispondenti ai suddetti rapporti ed infine l’indicazione del tipo di operazione da effettuare:

  • Deduzione da abilitare” se il dipendente soddisfa i requisiti e non risulta abilitato alla deduzione;
  • Deduzione da disabilitare” se il dipendente non soddisfa i requisiti e risulta invece abilitato alla deduzione;
  • Deduzione abilitata” se il dipendente soddisfa i requisiti e risulta già abilitato alla deduzione.

Se è stato scelto, tramite l’apposita opzione, di riportare in stampa tutti i dipendenti stagionali in forza nell’anno 2018, sui soggetti non utili per la deduzione, che non risultano abilitati, non viene riportata alcuna indicazione.

I dipendenti che soddisfano i requisiti richiesti per la deduzione devono essere quindi abilitati: a tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Deduzione Irap per stagionali’, sul servizio Dipendente – Altri Dati.
E’ importante che la casella venga barrata sulla data di decorrenza che corrisponde all’inizio del rapporto di lavoro per il quale spetta la deduzione; eventualmente, occorre barrare la casella anche sulle storicizzazioni successive, se risultano comprese nel periodo di lavoro stagionale utile per la deduzione.
Nel caso di un dipendente stagionale che risulta abilitato (per l’anno precedente), ma che non soddisfa più i requisiti previsti per la deduzione, occorre invece disabilitare la suddetta casella.

Per determinare il valore della deduzione relativa ai dipendenti stagionali, dopo averli individuati ed abilitati o disabilitati secondo le modalità sopra indicate, occorre lanciare la procedura Costo del Personale, selezionando l’opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore, come descritto al precedente punto 1.1.
La procedura calcola la deduzione per i dipendenti stagionali abilitati, considerando le buste paga effettivamente elaborate (casella ‘Elaborato’ sul servizio Ditta – Abilitazione), rientranti nel periodo abilitato per la deduzione stagionali (casella ‘Deduzione Irap per Stagionali’ sul servizio Dipendente – Altri Dati). Ovviamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga interessate, deve essere stata attribuita al dipendente una delle tipologie di lavoro stagionale previsto (campo Tipo di Contratto sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Vengono generate le stampe relative al costo dei dipendenti stagionali abilitati: sulla stampa ‘costidedirap.STAG.COS’, in particolare, viene riportato il costo complessivo del periodo abilitato (sia “effettivo” che per “competenza”) ed il valore della deduzione spettante, corrispondente (per l’anno 2018) al 100% del costo.

Una volta determinata la deduzione per stagionali, il valore della deduzione può essere visualizzato o modificato, a livello di singolo dipendente, tramite il servizio Irap – Gestione Dati Annuali, sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608).

La deduzione per stagionali viene riportata sul prospetto riepilogativo delle deduzioni, generato tramite il programma ‘STARIRAP’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere precedente punto 1.1)

Maggio 2019
(comunicazione
08/05/2019
)
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEDUZIONI IRAP

Per produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • Lanciare la procedura Costo del Personale per l’anno 2018 (Mese Inizio ‘01’, Mese Fine ‘12’), utilizzando le seguenti opzioni tra quelle disponibili nel campo Irap / Studi di Settore:
    • Opzione ‘1’ per ottenere la deduzione Irap relativa ad apprendisti / disabili / contratti di inserimento (rigo IS4 della dichiarazione Irap).
    • Opzione ‘4’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai dipendenti a tempo indeterminato, sia per la parte forfetaria che per quella derivante dai contributi (righi IS2 / IS3 della dichiarazione Irap). Relativamente a tale deduzione, tramite il campo ‘Opzioni Irap’ è possibile effettuare le seguenti scelte (per ulteriori indicazioni, vedere la NOTA riportata al termine del presente punto 1.1):
      • escludere gli “incentivi” dai contributi previdenziali (rigo IS3);
      • non applicare gli aumenti “de minimis” alla deduzione forfettaria (rigo IS2).
    • Opzione ‘8’ per ottenere la deduzione Irap relativa all’incremento occupazionale (rigo IS6 della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver abilitato / disabilitato i dipendenti interessati alla deduzione (vedere successivo punto 1.2).
    • Opzione ‘9’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai lavoratori stagionali (rigo IS7 e campo “di cui lavoratori stagionali” della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver abilitato / disabilitato i dipendenti interessati alla deduzione (vedere successivo punto 1.3).
    Come negli anni precedenti, il costo del personale, ai fini delle deduzioni Irap, deve essere prodotto utilizzando la modalità ‘Mensile con Ratei’ (campo Periodo di Stampa sulla finestra Opzioni Nota Contabile).
  • Lanciare la procedura Stampe Accessorie impostando Data Iniziale ‘01/01/2018’ e Data Finale ‘31/12/2018’, utilizzando i seguenti programmi tra quelli elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’:
    • STAUTOX1’ per ottenere il costo Inail per l’anno di competenza (rigo IS1 della dichiarazione Irap); ricordiamo che il costo Inail, sulla stampa, viene suddiviso tra dipendenti e soci / collaboratori (sebbene tale suddivisione non risulti più necessaria per la dichiarazione Irap);
    • STADIRAP’ per ottenere la deduzione forfettaria di 1.850 euro spettante per un massimo di 5 dipendenti (rigo IS5 della dichiarazione Irap).
    Ricordiamo che, al momento della selezione dei programmi STAUTOX1 e STADIRAP, occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’.
  • Una volta eseguite le suddette operazioni, è possibile ottenere un prospetto riepilogativo delle deduzioni IRAP.
    A tale scopo, lanciare la procedura Stampe Accessorie sempre con Data Iniziale ‘01/01/2018’ e Data Finale ‘31/12/2018’, selezionando il seguente programma al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’:
    • STARIRAP’ per ottenere un prospetto riepilogativo delle deduzioni (‘riepilogoDeduzioniIrap’) ed un elenco dei dipendenti con le corrispondenti deduzioni (‘dettaglioDeduzioniIrap’).

In merito al prospetto riepilogativo delle deduzioni Irap (programma ‘STARIRAP’) precisiamo quanto segue:

  • Nei contributi assicurativi (rigo IS1 della dichiarazione Irap) occorre indicare il premio Inail complessivo (escludendo le eventuali ritenute effettuate ai collaboratori), senza distinzione tra dipendenti, soci, collaboratori ed altri soggetti assicurati. Di conseguenza, nell’opzione relativa ai contributi assicurativi, viene proposta l’indicazione dell’importo complessivo del premio Inail. Rimane comunque possibile, tramite l’apposita opzione, indicare il premio Inail suddiviso tra dipendenti e soci / collaboratori.
  • E’ possibile scegliere la modalità di calcolo del costo del personale: viene proposto il ‘Costo per competenza’ (comprensivo dei ratei maturati ed al netto dell’erogazione degli stessi ratei), in quanto tale modalità risulta conforme alle disposizioni in materia. In alternativa, è possibile selezionare il ‘Costo effettivo’ (comprensivo di tutte le somme erogate, senza alcuna considerazione relativa ai ratei).
  • E’ possibile inibire la stampa della deduzione forfettaria di 1.850 euro (rigo IS5), nel caso in cui vengano selezionate soltanto aziende che non hanno diritto a tale deduzione. Se la deduzione rimane abilitata, le condizioni di spettanza sono riportate sulla stampa e possono essere verificate dal soggetto interessato.
  • I dipendenti che risultano abilitati alla deduzione per stagionali (rigo IS7) vengono automaticamente esclusi dalla deduzione forfetaria di 1.850 euro, secondo un criterio di convenienza.
  • La deduzione per incremento occupazionale (rigo IS6) è riportata in stampa soltanto se risulta abilitato, alla deduzione, almeno un dipendente. In presenza di tale deduzione, sulla stampa viene precisato che occorre verificare l’incremento complessivo del costo del personale (vedere successivo punto 1.2).

Ricordiamo che gli importi delle singole deduzioni possono essere visualizzati o modificati, a livello di dipendente, tramite il servizio ‘Irap – Gestione Dati Annuali’, disponibile sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608). Su tale servizio, la sola deduzione derivante dal costo Inail viene gestita esclusivamente a livello di ditta.

Precisiamo che la procedura ‘Costo del Personale’ può essere lanciata su un periodo inferiore all’anno, con le opzioni relative alle deduzioni Irap (‘1’ / ‘4’ / ‘8’ / ‘9’ nel campo ‘Irap e Studi di Settore’). In tal modo, per le aziende che si è iniziato a gestire nel corso dell’anno, vengono generate le deduzioni Irap relative al solo periodo elaborato.

E’ possibile archiviare le stampe delle deduzioni Irap, prodotte tramite il programma ‘STARIRAP’, da parte dei soggetti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Per effettuare l’archiviazione delle stampe, al lancio del programma ‘STARIRAP’ è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato all’archiviazione. Inoltre, tramite le opzioni previste al lancio del programma, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le due stampe prodotte (‘riepilogoDeduzioniIrap’ e ‘dettaglioDeduzioniIrap’) vengono automaticamente convertite in PDF, suddivise e classificate a livello di singola ditta.

NOTA: Opzioni Irap
Sulla procedura Costo del Personale sono disponibili alcune opzioni relative al calcolo delle deduzioni Irap spettanti per i dipendenti a tempo indeterminato, da indicare ai righi IS2 / IS3.

L’opzione ‘Escludi incentivi da contributi previdenziali’ riguarda il calcolo dei contributi da indicare al rigo IS3 e consente di stabilire come debbano essere considerati gli “incentivi” relativi ad alcune tipologie di assunzione (sgravio triennale / biennale, incentivo occupazione giovani / Neet / Mezzogiorno, ecc.).
Sulla nota contabile, i suddetti incentivi movimentano il conto “Incentivi Inps / altri enti”, anziché il conto “Oneri Sociali”, in quanto sulle denunce contributive (Uniemens, Dmag, ecc.) gli stessi incentivi non riducono direttamente i contributi (a differenza di quanto avviene, invece, per le agevolazioni relative agli apprendisti e ad altre categorie a contribuzione ridotta). Di conseguenza, tali incentivi non vengono decurtati direttamente dai contributi indicati al rigo IS3. Occorre tenere presente che gli stessi incentivi vanno comunque a ridurre il costo del personale e, per i dipendenti a tempo indeterminato, il costo rimane sempre interamente deducibile (l’eventuale costo residuo di tali dipendenti, al netto delle deduzioni indicate ai righi IS2 / IS3 / IS6, viene riportato sul rigo IS7).
Se, seguendo una diversa interpretazione, si ritiene corretto decurtare i suddetti incentivi dai contributi indicati al rigo IS3, è sufficiente barrare la casella ‘Escludi incentivi da contributi previdenziali’, nel campo ‘Opzioni Irap’.

Relativamente alla deduzione forfettaria indicata al rigo IS2, è disponibile un’opzione che consente di inibire l’aumento previsto in determinate regioni, rientrante nel regime “de minimis”.
Per i dipendenti occupati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione forfettaria viene aumentata automaticamente da E. 7.500 ad E. 15.000.
Il suddetto aumento rientra nel regime “de minimis”: nel caso in cui  non si debba applicarlo, occorre barrare la casella ‘Non applicare aumento “de minimis”’, nel campo ‘Opzioni Irap’. In tal caso, sul prospetto riepilogativo delle deduzioni Irap (programma ‘STARIRAP’) non viene compilato il campo “di cui soggetti de minimis”.
La casella in questione non ha alcun effetto sui dipendenti occupati in altre regioni, oltre che sull’eventuale aumento spettante per i dipendenti di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni (E. 6.000 aggiuntive).

Marzo 2019
(acred716)
DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI

Con il presente aggiornamento, la deduzione Irap relativa ai lavoratori stagionali aumenta dal 70% al 100% del costo degli stessi lavoratori, limitatamente all’anno di competenza 2018 (art. 1, comma 116, L. 205/2017).

Precisiamo che sia le condizioni di spettanza della deduzione, sia il procedimento da seguire per gestirla, restano invariati rispetto all’anno precedente (aggiornamento di marzo 2018 Acred684).

In sintesi, le operazioni da effettuare per gestire la suddetta deduzione sono le seguenti:

  1. utilizzare la stampa di controllo ‘LISTASTG’ (Stampe Accessorie, 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’) per produrre l’elenco dei dipendenti da abilitare / disabilitare ai fini della deduzione;
  2. abilitare / disabilitare la deduzione tramite l’apposita casella sul servizio Dipendente – Altri Dati;
  3. utilizzare la procedura Costo del Personale per calcolare la deduzione Irap relativa agli stagionali (opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore).

Precisiamo che l’aumento della deduzione (dal 70% al 100% del costo) ha effetto esclusivamente sul calcolo effettuato dalla procedura Costo del Personale (terzo punto del precedente elenco).
Nella documentazione dell’aggiornamento di marzo 2018 Acred684 sono descritte dettagliatamente le condizioni di spettanza della deduzione e le opzioni disponibili sulle procedure da utilizzare.

Occorre tenere presente che le deduzioni Irap potranno essere determinate in via definitiva soltanto dopo la chiusura dell’Autoliquidazione Inail, in quanto il premio Inail relativo all’anno 2018 potrebbe cambiare per effetto delle nuove basi di calcolo (in merito all’Autoliquidazione, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred709 abbiamo comunque rilasciato tutte le variazioni normative conosciute). Per il momento, quindi, consigliamo di continuare a fornire il prospetto delle deduzioni Irap alle sole aziende che ne fanno richiesta.

Marzo 2018
(acred684)
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEDUZIONI IRAP

Ricordiamo che, per produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • Lanciare la procedura Costo del Personale per l’anno 2017 (Mese Inizio ‘01’, Mese Fine ‘12’), utilizzando le seguenti opzioni tra quelle disponibili nel campo Irap / Studi di Settore:

    • Opzione ‘1’ per ottenere la deduzione Irap relativa ad apprendisti / disabili / contratti di inserimento (rigo IS4 della dichiarazione Irap).
    • Opzione ‘4’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai dipendenti a tempo indeterminato (cosiddetto “cuneo fiscale”), sia per la parte forfetaria che per quella derivante dai contributi (righi IS2 / IS3 della dichiarazione Irap). Relativamente a questa deduzione, è stata prevista un’ulteriore opzione nel nuovo campo ‘Opzioni per Irap’, che consente di effettuare una scelta in merito agli “incentivi” previsti per alcune tipologie di assunzione (vedere la NOTA riportata alla fine del presente paragrafo).
    • Opzione ‘8’ per ottenere la deduzione Irap relativa all’incremento occupazionale (rigo IS6 della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere Deduzione IRAP per incremento occupazionale).
    • Opzione ‘9’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai lavoratori stagionali (rigo IS7 e campo “di cui lavoratori stagionali” della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere Deduzione IRAP per stagionali).

    Come negli anni precedenti, il costo del personale, ai fini delle deduzioni Irap, deve essere prodotto utilizzando la modalità ‘Mensile con Ratei’ (campo Periodo di Stampa sulla finestra Opzioni Nota Contabile).

  • Lanciare la procedura Stampe Accessorie impostando Data Iniziale ‘01/01/2017’ e Data Finale ‘31/12/2017’, utilizzando i seguenti programmi tra quelli elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’:

    • programma ‘STAUTOX1’ per ottenere il costo Inail per competenza (rigo IS1 della dichiarazione Irap); ricordiamo che è possibile richiedere tale costo suddiviso tra dipendenti e soci o collaboratori, sebbene tale suddivisione non risulti più necessaria per la dichiarazione Irap;
    • programma ‘STADIRAP’ per ottenere la deduzione forfettaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti (rigo IS5 della dichiarazione Irap).

    Ricordiamo che, al momento della selezione dei programmi STAUTOX1 e STADIRAP, occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’.

  • Una volta effettuate le suddette operazioni, è possibile produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP: sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare il programma ‘STARIRAP’ dall’elenco dei programmi elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di settore’, indicando Data Iniziale ‘01/01/2017’ e Data Finale ‘31/12/2017’.
    Ricordiamo che è possibile scegliere la modalità di calcolo del costo: in automatico risulta selezionato il ‘Costo per competenza’ (comprensivo dei ratei maturati ed al netto dell’erogazione degli stessi ratei), come previsto dalle disposizioni; in alternativa, è possibile selezionare il ‘Costo effettivo’ (comprensivo di tutte le somme effettivamente erogate, senza alcuna considerazione relativa ai ratei).
    Inoltre, è possibile inibire la stampa della deduzione forfettaria (rigo IS5): tale modalità può essere adottata nel caso in cui vengano selezionate soltanto aziende che non hanno diritto alla deduzione; le condizioni di spettanza di tale deduzione sono indicate sulla stampa e devono essere verificate dal soggetto interessato.
    Per quanto riguarda la deduzione per stagionali, segnaliamo che i dipendenti abilitati a tale deduzione vengono automaticamente esclusi dalla deduzione forfetaria (1.850 euro), secondo un criterio di convenienza.
    Relativamente alla deduzione per incremento occupazionale (rigo IS6), ricordiamo che è riportata in stampa se risulta abilitato, alla stessa deduzione, almeno un dipendente dell’azienda. In presenza di tale deduzione, sulla stampa vengono aggiunte le precisazioni relative alla verifica dell’incremento complessivo del costo del personale, sulla base dei dati risultanti dai bilanci (vedere quanto indicato in Deduzione IRAP per incremento occupazionale).

Ricordiamo che gli importi delle singole deduzioni possono essere visualizzati o modificati, a livello di dipendente, tramite il servizio ‘Irap – Gestione Dati Annuali’, disponibile sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608). Su tale servizio, la sola deduzione derivante dal costo Inail viene gestita esclusivamente a livello di ditta.

Precisiamo inoltre che, sulle stampe prodotte tramite la procedura ‘Costo del Personale’ (utilizzando le opzioni ‘1’ / ‘4’ / ‘8’ / ‘9’ nel campo ‘Irap – Studi di Settore’), i dati vengono “consolidati” anche per periodi inferiori all’intero anno. In tal modo, è possibile generare le deduzioni Irap (parziali) anche per le aziende che si è iniziato a gestire nel corso dell’anno, nel caso in cui non siano stati rielaborati i mesi precedenti.

Ricordiamo, infine, che è possibile archiviare le stampe prodotte tramite il programma ‘STARIRAP sul servizio di Archiviazione Documentale (occorre essere abilitati a tale servizio).

Per effettuare l’archiviazione delle stampe in questione, al lancio del programma ‘STARIRAP’ è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato all’archiviazione. Inoltre, tramite le opzioni previste al lancio del programma, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le due stampe prodotte (‘riepilogoDeduzioniIrap’ e ‘dettaglioDeduzioniIrap’) vengono automaticamente convertite in PDF, suddivise e classificate a livello di singola ditta.

NOTA: Opzioni per Irap
Per quanto riguarda la deduzione Irap relativa ai dipendenti a tempo indeterminato, sulla procedura Costo del Personale è stata aggiunta un’opzione che consente di escludere, dai contributi a carico del datore di lavoro utilizzati per calcolare il rigo IS3, gli “incentivi” previsti per alcune tipologie di assunzione (esempio: sgravio triennale / biennale, incentivo occupazione Sud / giovani, ecc.). Ricordiamo che, sulla nota contabile, gli “incentivi” in questione non movimentano il conto “Oneri Sociali”, bensì vengono registrati sui conti “Incentivi Inps” o “Incentivi altri enti”. Anche sulla denuncia Uniemens, tali incentivi non riducono direttamente i contributi dovuti (a differenza delle agevolazioni previste per gli apprendisti ed altre categorie a contribuzione ridotta). Di conseguenza, i suddetti incentivi NON influiscono nella determinazione dei contributi utilizzati per calcolare la deduzione indicata al rigo IS3. Inoltre, occorre sottolineare che i suddetti incentivi vanno comunque a ridurre il costo del personale e, per i dipendenti a tempo indeterminato, il costo rimane sempre interamente deducibile (ricordiamo che l’eventuale costo residuo dei dipendenti a tempo indeterminato, non considerato sulle deduzioni IS2 / IS3 / IS6, viene riportato sul rigo IS7).
Tuttavia, se si intende adottare una diversa interpretazione, è possibile fare in modo che i suddetti incentivi vadano a ridurre direttamente i contributi utilizzati per calcolare la deduzione indicata al rigo IS3: a tale scopo, è sufficiente barrare l’opzione ‘Escludi incentivi da contributi previdenziali’, disponibile sul nuovo campo ‘Opzioni per Irap’.

Marzo 2018
(acred684)
DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI

La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto la deducibilità del 70% del costo dei dipendenti stagionali, a partire dal secondo rapporto di lavoro intercorso entro il secondo anno solare dalla cessazione del primo rapporto. La deduzione spetta soltanto se il dipendente è stato impiegato per almeno 120 giorni nell’arco del triennio interessato. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18/05/2016.

E’ possibile individuare i dipendenti stagionali che hanno i requisiti previsti per la suddetta deduzione, utilizzando l’apposita stampa di controllo disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. Una volta individuati i dipendenti interessati, occorre abilitarli alla deduzione barrando la corrispondente casella sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Per individuare i soggetti interessati, occorre utilizzare il programma ‘LISTASTG’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 2.3 ‘Irap e studi di settore’), indicando Data Iniziale ‘01/01/2017’ e Data Finale ‘31/12/2017’.

Vengono riportati in stampa i soli dipendenti che soddisfano i requisiti previsti per la deduzione. E’ comunque possibile richiedere l’elenco di tutti i dipendenti che hanno avuto un rapporto stagionale nell’arco dell’anno 2017: a tale scopo, barrare la casella ‘Riporta in stampa tutti i dipendenti stagionali che sono stati in forza nell'anno di competenza’.

Precisiamo che, in assenza di indicazioni normative più specifiche, tutte le tipologie di lavoro stagionale attualmente previste (campo Tipo Contratto del servizio Dipendente – Inquadramento) sono considerate utili per la deduzione: “Stagionale” / “Stagionale attività Dpr 1525/63” / “Stagionale avvisi comuni/Ccnl”.

Il programma considera i dipendenti che sono stati in forza come stagionali nell’anno 2017: per tali dipendenti, verifica se hanno avuto almeno un precedente rapporto di lavoro stagionale nel triennio 2015 – 2017, e se sono stati in forza per almeno 120 giorni complessivi (sempre come stagionali) nello stesso periodo triennale. Inoltre, i rapporti di lavoro stagionale devono essersi svolti in due diversi periodi d’imposta: è quindi necessario che almeno un rapporto di lavoro stagionale si sia svolto (anche parzialmente) in un anno precedente al 2017. Infine, non devono essere trascorsi più di due anni tra l’inizio del nuovo rapporto e la cessazione di quello precedente: se sono trascorsi oltre due anni, il precedente rapporto non viene considerato (e non si cercano ulteriori rapporti precedenti). Occorre tenere presente che tutti i rapporti di lavoro stagionale devono essere stati gestiti utilizzando la stessa matricola anagrafica.

Per quanto riguarda il conteggio dei giorni, viene considerata la durata di ciascun rapporto di lavoro stagionale, facendo riferimento esclusivamente ai giorni di calendario: a tale riguardo, facciamo presente che non appare chiaro quali giorni intenda escludere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, quando precisa che “Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione)”, mentre nel testo normativo è indicato semplicemente “ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni”.
Ricordiamo che è possibile considerare, in alternativa ai giorni di calendario, i giorni retribuiti presenti sulle denunce Uniemens: a tale scopo, è disponibile l’opzione ‘Rileva giorni retribuiti da Uniemens’.
Barrando la suddetta casella, il numero di giorni viene rilevato dal campo ‘Giorni Retribuiti’ delle denunce Uniemens (ovviamente considerando le sole denunce sulle quali risulta indicata una qualifica di lavoratore stagionale).

Precisiamo, infine, che l’opzione ‘Escludi anno 2014 (per anno d’imposta 2016)’ riguarda il solo anno di competenza 2016: non ha quindi alcun effetto per gli anni di competenza successivi al 2016.

La stampa prodotta è ‘listaStagionali’, che riporta l’elenco dei dipendenti da considerare per la deduzione (o di tutti i dipendenti stagionali, se è stata barrata l’apposita casella al lancio del programma). Su ciascun dipendente, vengono indicati il numero di rapporti di lavoro stagionali nel triennio 2015 – 2017 e (di cui) nel solo anno 2017, il numero complessivo dei giorni corrispondenti ai suddetti rapporti ed infine l’indicazione del tipo di operazione da effettuare:

  • Deduzione da abilitare” se il dipendente soddisfa i requisiti e non risulta abilitato alla deduzione;
  • Deduzione da disabilitare” se il dipendente non soddisfa i requisiti e risulta invece abilitato alla deduzione;
  • Deduzione abilitata” se il dipendente soddisfa i requisiti e risulta già abilitato alla deduzione.

Se è stato scelto, tramite l’apposita opzione, di riportare in stampa tutti i dipendenti stagionali in forza nell’anno 2017, sui soggetti non utili per la deduzione, che non risultano abilitati, non viene riportata alcuna indicazione.

I dipendenti che soddisfano i requisiti richiesti per la deduzione devono essere quindi abilitati: a tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Deduzione Irap per stagionali’, sul servizio Dipendente – Altri Dati.
E’ importante che la casella venga barrata sulla data di decorrenza che corrisponde all’inizio del rapporto di lavoro per il quale spetta la deduzione; eventualmente, occorre barrare la casella anche sulle storicizzazioni successive, se risultano comprese nel periodo di lavoro stagionale utile per la deduzione.
Nel caso di un dipendente stagionale già abilitato (eventualmente per l’anno precedente), che non soddisfa più i requisiti previsti per la deduzione, occorre invece disabilitare la suddetta casella.

Per determinare il valore della deduzione relativa ai dipendenti stagionali, dopo averli individuati ed abilitati secondo le modalità sopra indicate, occorre lanciare la procedura Costo del Personale, selezionando l’opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore, come descritto ain Prospetto riepilogativo deduzioni IRAP.
La procedura calcola la deduzione per i dipendenti stagionali abilitati, considerando le buste paga effettivamente elaborate (casella ‘Elaborato’ sul servizio Ditta – Abilitazione), rientranti nel periodo abilitato per la deduzione stagionali (casella ‘Deduzione Irap per Stagionali’ sul servizio Dipendente – Altri Dati). Ovviamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga interessate, deve essere stata attribuita al dipendente una delle tipologie di lavoro stagionale previsto (campo ‘Tipo di Contratto’ sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Vengono generate le stampe relative al costo dei dipendenti stagionali abilitati: sulla stampa ‘costidedirap.STAG.COS’, in particolare, viene riportato il costo complessivo del periodo abilitato (sia “effettivo” che per “competenza”) ed il valore della deduzione spettante, corrispondente al 70% del costo.

Una volta determinata la deduzione per stagionali tramite la procedura Costo del Personale, il valore della deduzione può essere visualizzato o modificato, a livello di singolo dipendente, tramite il servizio Irap – Gestione Dati Annuali, sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608).

Marzo 2017
(acred641)
DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI

Con l’aggiornamento Acred640 del 27/03/2017, abbiamo rilasciato il programma di controllo ‘LISTASTG’, sulla procedura Stampe Accessorie (punto 2.3 ‘Irap e studi di settore’), tramite il quale viene prodotto l’elenco dei dipendenti stagionali da abilitare per il calcolo della nuova deduzione IRAP prevista dalla L. 208/2015.

A seguito di alcune segnalazioni e dei conseguenti approfondimenti, abbiamo modificato il programma ‘LISTASTG’ in modo che consideri vincolante un ulteriore requisito (in aggiunta a quelli già previsti): i rapporti di lavoro stagionale devono essersi svolti in almeno due diversi periodi d’imposta. E’ quindi necessario che, almeno un rapporto di lavoro stagionale, si sia svolto (anche parzialmente) in un anno precedente rispetto al 2016.
Nella versione precedente del programma di controllo , i rapporti di lavoro stagionale potevano essersi svolti nell’arco di due periodi d’imposta, senza considerare vincolante che i rapporti interessassero effettivamente entrambi i periodi: erano quindi ritenuti validi anche i dipendenti che avevano avuto due rapporti di lavoro stagionale nell’anno 2016, a condizione che superassero i 120 giorni complessivi e considerando valido soltanto il secondo rapporto.

Inoltre, per quanto riguarda i rapporti di lavoro svoltisi negli anni precedenti, è stato aggiunto il controllo che non siano trascorsi oltre due anni tra la cessazione del precedente rapporto e l’inizio del successivo: se sono trascorsi oltre due anni, il rapporto di lavoro precedente non viene considerato (e non si cercano ulteriori rapporti precedenti).

Per quanto riguarda le modifiche sopra descritte, consigliamo di produrre nuovamente la stampa di controllo: nel caso in cui sia già stato abilitato, al calcolo della deduzione, un dipendente stagionale che non soddisfa i requisiti previsti applicando i nuovi controlli (almeno due periodi d’imposta ed esclusione dei rapporti cessati oltre due anni prima), viene riportata la segnalazione “Deduzione da disabilitare”: in tal caso, occorre disabilitare il dipendente. Inoltre, se la deduzione relativa agli stagionali era già stata generata (procedura ‘Costo del Personale’ con opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore), occorre anche rigenerare la deduzione, almeno per l’azienda interessata.

Con il presente aggiornamento, inoltre, abbiamo aggiunto alcune opzioni sul programma ‘LISTASTG’, sulla base delle richieste pervenuteci dopo il rilascio dell’aggiornamento Acred640, a seguito di differenti interpretazioni della norma. Le nuove opzioni, di seguito elencate, possono essere utilizzate dagli Utenti che condividono tali interpretazioni.

  • Rileva giorni retribuiti da Uniemens’: barrando la casella, vengono considerati i giorni “retribuiti” presenti sulle denunce Uniemens dei mesi in cui il dipendente è stato in forza come stagionale (sulle denunce deve comunque risultare attribuita una delle qualifiche previste per i lavoratori stagionali). Tramite tale opzione, i giorni rilevati dalle denunce Uniemens sono considerati, ai fini del raggiungimento dei 120 giorni complessivi, in luogo dei giorni di calendario in cui il dipendente è stato in forza come stagionale.

  • Escludi anno 2014 (per anno d’imposta 2016)’: barrando la casella, non vengono considerati i rapporti di lavoro stagionale svoltisi nell’anno 2014, in relazione all’anno d’imposta 2016. Tramite tale opzione, vengono quindi considerati i soli rapporti di stagionale vengono che si sono svolti negli anni 2015 e 2016, ai fini del conteggio sia del numero di rapporti che del numero di giorni.

Come già precisato nell’aggiornamento Acred640, sussistono diversi dubbi in merito al criterio di conteggio dei giorni: l’opzione relativa alla rilevazione dei giorni dalla denuncia Uniemens consente di adottare una diversa interpretazione, rispetto a quella già prevista (ossia di considerare i giorni di calendario in cui il dipendente è stato in forza).
Per quanto riguarda l’esclusione dei rapporti stagionali intercorsi nell’anno 2014, il dubbio riguarda l’interpretazione delle precisazioni riportate nella circolare 20/E del 18/05/2016. Precisiamo che tale opzione è limitata al periodo d’imposta 2016, in quanto riguarda la possibilità di considerare i rapporti svoltisi nell’anno 2014. A partire dal periodo d’imposta 2017, il problema non si pone, in quanto non sussistono dubbi sulla possibilità di considerare i rapporti svoltisi nell’anno 2015, ai fini del conteggio del numero di rapporti e del numero di giorni.
Se la stampa di controllo viene prodotta abilitando una delle suddette opzioni, sui dipendenti che non soddisfano i criteri attivati tramite tale opzione, viene riportata la segnalazione “Deduzione da disabilitare”, nel caso in cui siano già stati abilitati alla deduzione. In tal caso, occorre disabilitare il dipendente e rigenerare la deduzione per lavoro stagionale. Come già precisato, rimane facoltà degli Utenti decidere se utilizzare o meno le nuove opzioni.

Ricordiamo che è possibile, tramite l’apposita opzione, produrre l’elenco di tutti i dipendenti che sono stati in forza come stagionali nell’anno 2016, con l’indicazione del numero di rapporti e di giorni complessivi, decidendo quali dipendenti abilitare alla deduzione sulla base delle interpretazioni che si ritengono corrette (indipendentemente dalle segnalazioni riportate sulla stampa). In caso di necessità, è anche possibile richiedere ulteriori opzioni, che consentano di applicare un criterio diverso rispetto a quelli attualmente previsti.

Marzo 2017
(acred640)
DEDUZIONE IRAP PER STAGIONALI

La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto la deducibilità del 70% del costo dei dipendenti stagionali, a partire dal secondo rapporto di lavoro intercorso entro il secondo anno solare dalla cessazione del primo rapporto. La deduzione spetta soltanto se il dipendente è stato impiegato per almeno 120 giorni nell’arco del triennio interessato. Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18/05/2016.

E’ possibile individuare i dipendenti stagionali che hanno i requisiti previsti per la nuova deduzione, tramite un’apposita stampa di controllo, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. Una volta individuati i dipendenti per i quali spetta la deduzione, occorre abilitarli alla deduzione barrando una casella predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Per individuare i soggetti interessati, è possibile utilizzare il programma ‘LISTASTG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 2.3 ‘Irap e studi di settore’.
E’ possibile scegliere se si vuole l’elenco dei soli dipendenti che soddisfano i requisiti previsti per la deduzione, oppure se si preferisce riportare in stampa tutti i dipendenti che hanno avuto un rapporto stagionale nell’arco dell’anno 2016 (pur non avendo tutti i requisiti previsti per la deduzione): in quest’ultimo caso, occorre barrare la casella ‘Riporta in stampa tutti i dipendenti stagionali che sono stati in forza nell'anno di competenza’.
Sulla procedura, occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
Il programma considera i dipendenti che sono stati in forza come stagionali nell’anno 2016: per tali dipendenti, verifica se hanno avuto almeno un precedente rapporto di lavoro stagionale nel triennio 2014 – 2016, e se sono stati in forza per almeno 120 giorni complessivi (sempre come stagionali) nello stesso periodo triennale. Occorre tenere presente che tutti i rapporti di lavoro devono essere stati gestiti utilizzando la stessa matricola anagrafica.

Precisiamo che, in assenza di indicazioni normative più specifiche, tutte le tipologie di lavoro stagionale attualmente previste (campo Tipo Contratto del servizio Dipendente – Inquadramento) sono considerate utili per la deduzione: “Stagionale” / “Stagionale attività Dpr 1525/63” / “Stagionale avvisi comuni/Ccnl”.
Per quanto riguarda il conteggio dei giorni, viene considerata la durata di ciascun rapporto di lavoro stagionale: a tale riguardo, non appare chiaro quali giorni intenda escludere la circolare dell’Agenzia delle Entrate, quando precisa che “Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione)”, mentre nel testo normativo è indicato semplicemente “ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni”. Nel caso in cui si ritenga opportuno applicare un’interpretazione più restrittiva, è possibile richiedere un’apposita opzione.

La stampa prodotta è ‘listaStagionali’, che riporta l’elenco dei dipendenti da considerare per la deduzione (o di tutti i dipendenti stagionali, se è stata barrata l’apposita casella al lancio del programma). Su ciascun dipendente, vengono indicati il numero di rapporti di lavoro stagionali nel triennio 2014 – 2016 e (di cui) nel solo anno 2016, il numero complessivo dei giorni corrispondenti ai suddetti rapporti ed infine l’indicazione del tipo di operazione da effettuare:

  • Deduzione da abilitare” se il dipendente soddisfa i requisiti e non risulta abilitato alla deduzione;
  • Deduzione da disabilitare” se il dipendente non soddisfa i requisiti e risulta invece abilitato alla deduzione;
  • Deduzione abilitata” se il dipendente soddisfa i requisiti e risulta già abilitato alla deduzione.

Se è stato scelto, tramite l’apposita opzione, di riportare in stampa tutti i dipendenti stagionali in forza nell’anno 2016, sui soggetti non utili per la deduzione e non abilitati non viene riportata alcuna indicazione.

I dipendenti che soddisfano i requisiti richiesti per la deduzione devono essere quindi abilitati: a tale scopo, è sufficiente barrare la nuova casella ‘Deduzione Irap per stagionali’, predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati.
E’ importante che la casella venga barrata sulla data di decorrenza che corrisponde all’inizio del rapporto di lavoro per il quale spetta la deduzione; eventualmente, occorre barrare la casella anche sulle storicizzazioni successive, se risultano comprese nel periodo di lavoro stagionale utile per la deduzione.

Per determinare il valore della deduzione relativa ai dipendenti stagionali, dopo averli individuati ed abilitati secondo le modalità sopra indicate, occorre lanciare la procedura Costo del Personale, selezionando l’opzione ‘9’ nel campo Irap / Studi di Settore, come descritto al paragrafo Prospetto riepilogativo deduzioni IRAP.
La procedura calcola la deduzione per i dipendenti stagionali abilitati, considerando le buste paga effettivamente elaborate (casella ‘Elaborato’ sul servizio Ditta – Abilitazione), rientranti nel periodo abilitato per la deduzione stagionali (casella ‘Deduzione Irap per Stagionali’ sul servizio Dipendente – Altri Dati). Ovviamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga interessate, deve essere stata attribuita al dipendente una delle tipologie di lavoro stagionale previsto (campo ‘Tipo di Contratto’ sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Vengono generate le stampe relative al costo dei dipendenti stagionali abilitati: sulla stampa ‘costidedirap.STAG.COS’, in particolare, viene riportato il costo complessivo del periodo abilitato (sia “effettivo” che per “competenza”) ed il valore della deduzione spettante, corrispondente al 70% del costo.

Una volta determinata la deduzione per stagionali tramite la procedura Costo del Personale, il valore della deduzione può essere visualizzato o modificato, a livello di singolo dipendente, tramite il servizio Irap – Gestione Dati Annuali, sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608).

Marzo 2017
(acred640)
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEDUZIONI IRAP

Ricordiamo che, per produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • Lanciare la procedura Costo del Personale per l’anno 2016 (Mese Inizio ‘01’, Mese Fine ‘12’), utilizzando le seguenti opzioni tra quelle disponibili nel campo Irap / Studi di Settore:

    • opzione ‘1’ per ottenere la deduzione Irap relativa ad apprendisti / disabili / contratti di inserimento (rigo IS4 della dichiarazione Irap);

    • opzione ‘4’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai dipendenti a tempo indeterminato (cosiddetto “cuneo fiscale”), sia per la parte forfetaria che per quella derivante dai contributi (righi IS2 / IS3 della dichiarazione Irap).

    • opzione ‘8’ per ottenere la deduzione Irap relativa all’incremento occupazionale (rigo IS6 della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere Deduzione IRAP per incremento occupazionale).

    • opzione ‘9’ per ottenere la deduzione Irap relativa ai lavoratori stagionali (rigo IS7 e campo “di cui lavoratori stagionali” della dichiarazione Irap); tale opzione va utilizzata dopo aver effettuato le operazioni previste per abilitare o disabilitare i dipendenti interessati (vedere Deduzione IRAP per stagionali).

    Come negli anni precedenti, il costo del personale, ai fini delle deduzioni Irap, deve essere prodotto utilizzando la modalità ‘Mensile con Ratei’ (campo Periodo di Stampa sulla finestra Opzioni Nota Contabile).

  • Lanciare la procedura Stampe Accessorie per l’anno 2016 (Data Iniziale ‘01/01/2016’, Data Finale ‘31/12/2016’), utilizzando i seguenti programmi tra quelli elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di Settore’:

    • programma ‘STAUTOX1’ per ottenere il costo Inail per competenza (rigo IS1 della dichiarazione Irap); ricordiamo che è possibile richiedere tale costo suddiviso tra dipendenti e soci o collaboratori, sebbene tale suddivisione non risulti più necessaria per la dichiarazione Irap;

    • programma ‘STADIRAP’ per ottenere la deduzione forfettaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti (rigo IS5 della dichiarazione Irap).

    Ricordiamo che, al momento della selezione dei programmi STAUTOX1 e STADIRAP, occorre barrare la casella ‘Consolidamento dati per stampa riepilogativa deduzioni Irap’.

  • Una volta effettuate le suddette operazioni, è possibile produrre la stampa riepilogativa delle deduzioni IRAP: sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare il programma ‘STARIRAP’ dall’elenco dei programmi elencati al punto 2.3 ‘Irap e Studi di settore’, indicando Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
    Ricordiamo che è possibile scegliere la modalità di calcolo del costo: in automatico risulta selezionato il ‘Costo per competenza’ (comprensivo dei ratei maturati ed al netto dell’erogazione degli stessi ratei), come previsto dalle disposizioni; in alternativa, è possibile selezionare il ‘Costo effettivo’ (comprensivo di tutte le somme effettivamente erogate, senza alcuna considerazione relativa ai ratei).
    Inoltre, è possibile inibire la stampa della deduzione forfettaria (rigo IS5): tale modalità può essere adottata nel caso in cui vengano selezionate soltanto aziende che non hanno diritto alla deduzione; le condizioni di spettanza di tale deduzione sono indicate sulla stampa e devono essere verificate dal soggetto interessato.
    Per quanto riguarda la deduzione per stagionali, segnaliamo che i dipendenti abilitati a tale deduzione vengono automaticamente esclusi dalla deduzione forfetaria (1.850 euro), secondo un criterio di convenienza.
    Relativamente alla deduzione per incremento occupazionale (rigo IS6), ricordiamo che è riportata in stampa se risulta abilitato, alla stessa deduzione, almeno un dipendente dell’azienda. In presenza di tale deduzione, sulla stampa vengono aggiunte le precisazioni relative alla verifica dell’incremento complessivo del costo del personale, sulla base dei dati risultanti dai bilanci (vedere quanto indicato in Deduzione IRAP per incremento occupazionale).

Precisiamo che, sulle stampe prodotte tramite la procedura ‘Costo del Personale’ (opzioni ‘1’ / ‘4’ / ‘8’ / ‘9’ nel campo ‘Irap – Studi di Settore’) i dati vengono consolidati anche per periodi inferiori all’intero anno. In tal modo, è possibile generare le deduzioni Irap (ovviamente parziali) anche per le aziende che si è iniziato a gestire nel corso dell’anno, nel caso in cui non siano stati rielaborati i mesi precedenti.

Ricordiamo che gli importi delle singole deduzioni possono essere visualizzati o modificati, a livello di dipendente, tramite il servizio ‘Irap – Gestione Dati Annuali’, disponibile sul menu Amministratore Paghe → Trasferimento Dati Contabili (aggiornamento di aprile 2016 Acred608). Su tale servizio, la sola deduzione derivante dal costo Inail viene gestita esclusivamente a livello di ditta.

Ricordiamo, infine, che è possibile archiviare le stampe prodotte tramite il programma ‘STARIRAP sul servizio di Archiviazione Documentale (occorre essere abilitati a tale servizio).

Per effettuare l’archiviazione delle stampe in questione, al lancio del programma ‘STARIRAP’ è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato all’archiviazione. Inoltre, tramite le opzioni previste al lancio del programma, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati, in caso di ristampa a seguito di rettifiche; precisiamo che, se tale opzione non viene abilitata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione).
Tramite il procedimento di archiviazione, le due stampe prodotte (‘riepilogoDeduzioniIrap’ e ‘dettaglioDeduzioniIrap’) vengono automaticamente convertite in PDF, suddivise e classificate a livello di singola ditta.