Maggio 2025 (acred928) |
CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 80%
Ricordiamo che, con la circolare Inps n. 95 del 26/05/2025, sono state fornite le indicazioni relative alla gestione del congedo parentale indennizzato al 80%, con effetto dal mese di gennaio 2025.
Come anticipato nell’aggiornamento Acred927 del 27/05/2025, erano necessari alcuni chiarimenti da parte dell’Inps, per stabilire se le nuove codifiche potevano essere utilizzate già nelle denunce Uniemens relative al mese di maggio.
Sul forum di Assosoftware, l’Inps ha precisato che non è opportuno utilizzare le nuove codifiche nelle denunce relative al mese di maggio (anche se il programma di controllo potrebbe accettarle) e che occorre attendere le denunce relative al mese di giugno. Per quanto riguarda i mesi pregressi, resta confermato che gli eventuali conguagli delle indennità (se applicate nelle misure del 30%) ed i reinvii delle denunce con i nuovi codici evento (obbligatori anche se sono state calcolate le indennità al 80%) potranno essere effettuati a partire dal mese di luglio.
Per quanto riguarda il mese di maggio, quindi, occorre continuare ad indicare le voci e gli eventi preesistenti, relativi al primo e secondo mese indennizzati al 80%, utilizzandoli eventualmente anche per il terzo mese indennizzato al 80%.
Occorre sottolineare che, qualora il terzo mese di congedo venga indennizzato al 30% sulla mensilità di maggio, sarà comunque possibile conguagliare l’indennità secondo gli stessi criteri adottati nei mesi da gennaio ad aprile.
Dal momento che le voci e gli eventi attualmente disponibili per gestire i primi due mesi indennizzati al 80%, possono essere utilizzati anche per gestire il terzo mese indennizzato al 80%, con il presente aggiornamento abbiamo modificato la descrizione indicata sul cedolino per le voci in questione, eliminando il riferimento al primo o secondo mese di congedo. Naturalmente, restano invariate le eventuali descrizioni “personalizzate” impostate dall’utente.
Precisiamo che negli elenchi delle voci e degli eventi disponibili sul servizio Variazioni Mensili, viene tuttora indicato il riferimento al primo o secondo mese, e tale riferimento compare anche nella finestra di “dettaglio” del cedolino: il riferimento al mese è stato eliminato soltanto dalla descrizione “sintetica” riportata sulla stampa del cedolino.
Con l’aggiornamento relativo al mese di giugno, prevederemo un’ulteriore serie di voci ed eventi relativi al terzo mese indennizzato al 80%, anche in questo caso senza indicare tale riferimento sulla stampa del cedolino.
Occorre sottolineare che le nuove codifiche Uniemens istituite con la circolare Inps sopra citata, non prevedono alcuna distinzione tra i mesi indennizzati al 80% (a differenza di quanto avveniva in precedenza). |
Maggio 2025 (acred927) |
CIRCOLARI INPS – ULTERIORI AGGIORNAMENTI
In data 26/05/2025 è stata pubblicata la circolare Inps n. 95, relativa al congedo parentale indennizzato al 80% previsto, da gennaio 2025, per un periodo massimo di 3 mesi alle condizioni indicate nella circolare.
Ricordiamo che, in merito a tale gestione, avevamo fornito alcune indicazioni preliminari con l’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909, rimanendo comunque in attesa della pubblicazione di una circolare Inps.
Nella circolare n. 95 sono stati previsti nuovi codici evento e nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens in relazione a tutti i mesi di congedo indennizzato al 80%. Sebbene le nuove codifiche entrino in vigore con effetto retroattivo (dalla denuncia Uniemens relativa al mese di gennaio 2025), nella circolare viene comunque previsto che fino al mese di giugno 2025 si possano (o si debbano, non è ben chiaro) utilizzare le codifiche attuali.
In ogni caso, le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (da gennaio 2025) in cui sono state adottate le attuali codifiche, dovranno essere reinviate con le nuove codifiche. Inoltre, i congedi indennizzati in misura inferiore al 80% (30% oppure 60%) dovranno essere conguagliati tramite apposite causali, utilizzabili nei mesi di luglio / agosto / settembre 2025; prima del mese di luglio 2025, quindi, non è possibile procedere a tale conguaglio.
Stiamo approfondendo la questione, anche tramite il forum di Assosoftware, per chiarire se le nuove codifiche possono essere adottate dal mese di maggio, evitando così di aggiungere un ulteriore mese al periodo interessato dal conguaglio e/o dal reinvio delle denunce. Qualora risultasse confermato che le nuove codifiche possono essere applicate dal mese di maggio, rilasceremo un ulteriore aggiornamento, che interesserà la generazione dei dati per le denunce Uniemens.
Ricordiamo comunque che, se si intende calcolare l’indennità nella misura del 80%, si possono utilizzare le voci documentate con l’aggiornamento Acred909 sopra citato: tali voci risultano disponibili dal mese di gennaio 2025 ed eventualmente possono essere utilizzate anche per il terzo mese di congedo.
Sempre in data 26/05/2026, è stata pubblicata anche la circolare Inps n. 96, relativa all’indennità per donazione sangue.
In merito a tale gestione, è stata prevista una diversa modalità di indicazione (codici evento e causali di conguaglio) sulla denuncia Uniemens, utilizzabile a partire dal mese di luglio 2025.
Nella circolare sono riportate anche alcune precisazioni in merito al criterio di calcolo dell’indennità, le quali hanno sollevato alcune perplessità che andranno chiarite, prima di predisporre eventuali modifiche. In particolare, sembra che il criterio di calcolo dell’indennità indicato nella circolare per la paga mensilizzata (1 giornata di lavoro indennizzata con 1/26 della retribuzione contrattuale) non rispetti il principio, stabilito per legge, secondo il quale il dipendente ha diritto alla stessa retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. Anche in questo caso, quindi, saranno necessari gli opportuni approfondimenti.
Infine, segnaliamo che le agevolazioni contributive spettanti per l’assunzione di donne o di giovani, in relazione alle quali sono state pubblicate le circolari Inps n. 90 e n. 91 in data 12/05/2025, potranno essere effettivamente applicate soltanto dal mese di giugno 2025, sia per le nuove assunzioni che per quelle già in essere.
In entrambe le circolari, infatti, viene precisato che le causali da utilizzare per conguagliare l’agevolazione possono essere indicate sulle denunce Uniemens “dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare”, ossia dal mese di giugno 2025 (inteso come mese di competenza).
Le modifiche necessarie per applicare le suddette agevolazioni saranno rilasciate con l’aggiornamento relativo al mese di giugno 2025. |
Aprile 2025 (acred923) |
MALATTIA – VOCI PERSONALIZZATE
Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione della malattia, utilizzabili dal mese di aprile 2025.
Tramite le nuove voci è possibile ottenere un trattamento economico della malattia diverso da quello stabilito nel CCNL, nel caso in cui ciò sia previsto da eventuali accordi aziendali o territoriali.
Il diverso trattamento economico, per la parte a carico del datore di lavoro, può essere ottenuto sia in presenza che in assenza dell’indennità Inps. Anche l’indennità Inps può essere attribuita o inibita forzatamente, selezionando il trattamento di malattia desiderato (il calcolo dell’indennità segue comunque le regole consuete).
Per utilizzare le nuove voci, sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ del servizio Variazioni Mensili, occorre selezionare i nuovi eventi riportati nella sezione ‘Malattia personalizzata’, di seguito elencati.
- Malattia con indennità Inps + carenza e integrazione a carico ditta: selezionando gli eventi ‘MP01’ / ‘MP02’ / ‘MP03’ / ‘MP05’, viene predisposta sia l’indennità Inps, sia la carenza e integrazione al 100% a carico ditta.
Le voci relative all’indennità Inps vengono predisposte per tutte le qualifiche.
In aggiunta alle voci relative all’indennità Inps, vengono riportate le seguenti voci a carico ditta:
- carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce 43A;
- integrazione fino al 100% dal 4° al 20° giorno tramite la nuova voce 43C;
- integrazione fino al 100% dal 21° al 180° giorno tramite la nuova voce 43D.
- Malattia con indennità Inps 80% + carenza e integrazione a carico ditta: selezionando gli eventi ‘MP11’ / ‘MP12’ / ‘MP13’ / ‘MP15’, viene predisposta sia l’indennità Inps all’80% (ossia nella misura prevista per il settore dei pubblici esercizi), sia la carenza e integrazione al 100% a carico ditta.
Le voci relative all’indennità Inps all’80% vengono predisposte per tutte le qualifiche.
In aggiunta alle voci relative all’indennità Inps, vengono riportate le seguenti voci a carico ditta:
- carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce 43A;
- integrazione fino al 100% dal 4° al 180° giorno tramite la nuova voce 43H.
- Malattia interamente a carico ditta: selezionando gli eventi ‘MP75’ oppure ‘MP76’ viene predisposta la sola retribuzione al 100% a carico della ditta, riportando le seguenti voci:
- carenza al 100% dal 1° al 3° giorno tramite la nuova voce 43B;
- retribuzione al 100% dal 4° al 20° giorno tramite la nuova voce 43E;
- retribuzione al 100% dal 21° al 180° giorno tramite la nuova voce 43F;
- retribuzione al 100% dal 180° giorno in poi tramite la nuova voce 43G.
Per tutte le voci sopra elencate, è possibile indicare una percentuale a carico della ditta diversa dal 100%, indicandola nel campo Quantità delle voci di seguito elencate (da inserire preferibilmente sulle Voci Fisse):
- M31 – percentuale considerata sulla voce 43A (carenza malattia)
- M32 – percentuale considerata sulla voce 43C (integrazione malattia 4° - 20° giorno)
- M33 – percentuale considerata sulla voce 44D (integrazione malattia dal 21° giorno)
- M34 – percentuale considerata sulla voce 43B (carenza malattia)
- M35 – percentuale considerata sulla voce 43E (retribuzione malattia 4°-20° giorno)
- M36 – percentuale considerata sulla voce 43F (retribuzione malattia 21°-180° giorno)
- M37 – percentuale considerata sulla voce 43G (retribuzione malattia dal 181° giorno)
- M38 – percentuale considerata sulla voce 43H (integrazione malattia dal 4° al 180° giorno)
Sulle stesse voci è possibile indicare, sempre nel campo Quantità, il valore convenzionale ‘-1’ nel caso in cui si intenda annullare la carenza / integrazione / retribuzione a carico della ditta (mantenendo, dove prevista, l’indennità Inps).
Le voci relative alle percentuali si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al paragrafo 1.4 ‘Malattia generica’.
Precisiamo che per le voci di carenza / integrazione / retribuzione sopra elencate, è possibile modificare la descrizione da riportare sul LUL, operando sul servizio Accessori – Voci Personalizzate (a livello di ditta o dipendente). |
Gennaio 2025 (acred909) |
CONGEDO PARENTALE – INDENNITA’ 80%
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889 sono state rilasciare le voci per la gestione del secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, spettante nel caso che il periodo di maternità / paternità obbligatoria si fosse concluso dopo il 31/12/2023 (art. 1, comma 179, legge 213/2023).
Nel caso in cui il secondo mese di congedo venisse usufruito nell’anno 2025, l’indennità passava dall’80% al 60%.
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione dell’indennità all’80% anche nel caso in cui il secondo mese di congedo venga usufruito nell’anno 2025, in presenza delle condizioni alle quali spettava l’indennità al 60%.
Con il presente aggiornamento, quindi, l’indennità relativa al secondo mese di congedo parentale, nei casi di maternità / paternità obbligatoria conclusa dopo il 31/12/2023, viene ripristinata all’80% anche per l’anno 2025.
Le voci relative al secondo mese di congedo parentale per le quali è stata rispristinata l’indennità all’80% sono le seguenti:
- Congedo usufruito in modalità giornaliera:
- Voci 1FD (assenza) + 3FD (indennità) – primo figlio
- Voci 1FE (assenza) + 3FE (indennità) – secondo figlio
- Congedo usufruito in modalità oraria:
- Voci 1H9 (assenza) – primo figlio
- Voci 1HA (assenza) – secondo figlio
Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, da parte dell’Inps sono state fornite esclusivamente le indicazioni riportate nella circolare n. 3 del 15/01/2025, in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Riteniamo tuttavia che sia opportuno ripristinare l’indennità all’80% nei casi sopra descritti, in considerazione del fatto che il secondo mese di congedo parentale (nei casi in questione) prevedeva già un’apposita codifica sulla denuncia Uniemens.
Precisiamo inoltre che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto anche un terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, in relazione ai casi di maternità / paternità obbligatoria conclusa dopo il 31/12/2024: a tale riguardo, riteniamo che sia indispensabile attendere le indicazioni da parte dell’Inps, in quanto per il terzo mese di congedo non è prevista una specifica modalità di indicazione sulla denuncia Uniemens. |
Novembre 2024 (acred903) |
CONGEDO DI PATERNITA’ – RECUPERO RATEI
Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di non recuperare, sulla 13° e 14° mensilità, il valore dei ratei di mensilità aggiuntiva che sono stati inclusi nell’indennità Inps relativa al congedo di paternità.
Ricordiamo che, nei periodi di congedo obbligatorio di paternità (voce 325), spetta un’indennità Inps nella misura del 100% della retribuzione media giornaliera, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. Il valore dell’indennità derivante dai ratei delle mensilità aggiuntive viene automaticamente decurtato dall’importo della 13° e 14° mensilità, al momento dell’erogazione dal datore di lavoro (in quanto tale quota è già stata erogata dall’Inps).
Qualora lo si ritenga corretto, tramite la nuova opzione è possibile inibire il suddetto recupero: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 0F6 sulle Voci Fisse (elenco voci, 2.3.2 ‘Ratei mensilità aggiuntive’), operando a qualsiasi livello (generale, contratto, ecc.). Precisiamo che la nuova opzione ha effetto dal mese di novembre 2024. |
Maggio 2024 (acred892) |
CONGUAGLIO SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE 80%
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889, è stata rilasciata la gestione del secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 57 del 18/04/2024.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il conguaglio dell’indennità relativa al secondo mese di congedo parentale, nei casi previsti dalla circolare Inps sopra citata. Precisiamo che il secondo mese di congedo parentale deve ricadere nel periodo gennaio – marzo 2024; ovviamente, devono sussistere le condizioni che danno diritto all’indennità al 80%.
Il conguaglio può essere effettuato sulla busta paga relativa al mese di maggio 2024 oppure di giugno 2024, restituendo l’indennità al 30% ed erogando la corrispondente indennità all’80%. Entrambe le indennità vanno indicate sulla denuncia Uniemens relativa al mese del conguaglio, con riferimento ai singoli mesi interessati dal congedo.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, sono state rilasciate le voci 2AD / 2AE, da inserire in aggiunta alle consuete voci di congedo parentale, per individuare il periodo interessato dall’indennità all’80%. Qualora tali voci siano state utilizzate anche per il secondo mese di congedo all’80%, vengono considerate ai fini del conguaglio.
Ricordiamo che la voce 2AD poteva essere inserita in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera (voci 197 / 1F1 / 1F2); nel campo Importo Unitario della voce 2AD dovevano essere riportate le giornate da indennizzare all’80%.
La voce 2AE poteva essere inserita in corrispondenza del congedo parentale su base oraria (voci 18G / 18U / 18Y); nel campo Quantità della voce 2AE dovevano essere riportate le ore da indennizzare all’80%.
Per attivare il conguaglio sul mese di maggio 2024 oppure di giugno 2024, occorre inserire le seguenti voci, indicandole sulle Voci Fisse oppure sulle Variazioni Mensili:
- 3G2 per attivare il conguaglio relativo al congedo parentale su base giornaliera;
- 3G3 per attivare il conguaglio relativo al congedo parentale su base oraria.
Precisiamo che si tratta delle stesse voci utilizzate per il conguaglio del primo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, che andava effettuato entro la competenza di ottobre 2023 (aggiornamento di ottobre 2023 Acred871).
Come nella precedente occasione, le voci 3G2 e 3G3 possono essere inserite sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente), selezionandole dall’elenco al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Consigliamo di effettuare una storicizzazione per inserire le due voci di conguaglio ed un’ulteriore storicizzazione al mese successivo per eliminarle. Inserendo le voci 3G2 e 3G3 sulle Voci Fisse, sull’elaborazione viene effettuato il conguaglio per i soli dipendenti sui quali sono state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a marzo 2024.
In alternativa, è possibile attivare il conguaglio sui soli dipendenti interessati: in questo caso occorre inserire la voce 3G2 oppure 3G3 (a seconda del tipo di congedo che è stato usufruito) sulle Variazioni Mensili, selezionandole dall’elenco al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Questo metodo va adottato obbligatoriamente se NON sono state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a marzo 2024 per indicare il secondo mese di congedo indennizzato al 80%, oppure se si ha necessità di effettuare delle “forzature” sulle indennità da conguagliare (secondo le modalità descritte più avanti).
CONGUAGLIO INDENNITA'
Inserendo le voci 3G2 / 3G3 sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello), si ottiene il conguaglio automatico dell’indennità sui dipendenti interessati, a condizione che siano state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a marzo 2024.
A tale riguardo, occorre tenere presente che il “secondo mese” di congedo parentale, per il quale spetta l’indennità all’80%, potrebbe essere distribuito su uno o più mesi di calendario (ad esempio se è stato usufruito suddividendolo in diversi periodi non consecutivi). Se le voci 2AD / 2AE sono state inserite correttamente, il conguaglio viene effettuato tenendo conto dei vari mesi di calendario interessati ed eventualmente anche delle diverse indennità medie giornaliere.
Se, invece, NON sono state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a marzo 2024, occorre inserire le voci 3G2 / 3G3 sulle Variazioni Mensili dei soli dipendenti interessati.
In tale situazione, occorre indicare le giornate indennizzate nel campo Quantità della voce 3G2 (per il congedo giornaliero) oppure le ore indennizzate nel campo Quantità della voce 3G3 (per il congedo orario). Inoltre, nel campo Competenza delle stesse voci 3G2 / 3G3, occorre indicare il giorno finale del mese dal quale rilevare il valore dell’indennità al 30%.
Inserendo le voci 3G2 / 3G3 come sopra indicato, viene determinata l’indennità al 30% da restituire e la corrispondente indennità all’80% da erogare (a tale scopo viene effettuata una proporzione rispetto all’indennità erogata nel mese indicato nel campo Competenza). Se necessario, è possibile forzare direttamente i valori da conguagliare, indicandoli nei campi Importo Unitario (indennità 30% da restituire) e Importo Totale (indennità 80% da erogare) delle voci 3G2 / 3G3.
Tutte le modalità di “forzatura” sopra descritte sono previste nell’elenco delle voci variabili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’.
Sulle voci 3G2 (congedo giornaliero) / 3G3 (congedo orario) vengono riportati i seguenti valori:
- nel campo Importo Unitario l’indennità al 30% da restituire; tale importo viene trattenuto al dipendente e restituito all’Inps riportandolo sulla causale ‘M047’ nella denuncia Uniemens del conguaglio;
- nel campo Importo Totale l’indennità all’80% da erogare; tale importo viene erogato al dipendente e posto a carico dell’Inps riportandolo sulla causale ‘L330’ nella denuncia Uniemens del conguaglio.
Entrambe le causali sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese del conguaglio, dettagliate per ogni singolo mese nel quale è stata erogata l’indennità interessata dal conguaglio.
Sulla nota contabile, l’indennità al 30% viene indicata come restituzione dell’indennità di maternità, mentre l’indennità al 80% viene indicata come indennità di maternità (l’indennità arretrata è sempre indicata insieme a quella corrente).
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Le causali relative al conguaglio, sia in caso di indennità su base giornaliera che su base oraria, sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese del conguaglio (maggio o giugno 2024), così compilate:
- la restituzione dell’indennità al 30% è riportata sulla causale ‘M047’, indicando ‘N’ nel campo Identificativo; la causale viene compilata in relazione ad ogni mese interessato ed è sommata nel totale a debito della denuncia;
- il recupero dell’indennità all’80% è riportato sulla causale ‘L330’, indicando il codice fiscale del figlio per il quale si è usufruito del congedo nel campo Identificativo; anche questa causale viene compilata in relazione ad ogni mese interessato ed è sommata nel totale a credito della denuncia.
Per individuare il codice fiscale del figlio da indicare sulla causale ‘L330’, viene considerato il primo codice fiscale presente nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese interessato, in corrispondenza delle causali ‘L050’ (congedo parentale su base giornaliera) oppure ‘L062’ (congedo parentale su base oraria).
Se, per qualsiasi motivo, non risulta possibile individuare il codice fiscale del figlio da riportare sulla causale ‘L330’ nei mesi interessati dal conguaglio, la procedura di generazione dati Uniemens (eseguita automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile) segnala la mancanza del codice fiscale sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’. In ogni caso, il software di controllo della denuncia Uniemens segnala l’assenza del codice fiscale del figlio sulla causale ‘L330’.
Sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’ vengono segnalati anche i casi di “forzatura” gestiti indicando il numero di giorni / ore da conguagliare (campo Quantità delle voci 3G2 / 3G3, non vengono segnalati i casi in cui si è forzato soltanto il valore delle indennità nei campi importo Unitario / Totale). Nei casi di “forzatura”, viene generato un solo mese di competenza per ciascuna causale (‘M047’ e ‘L330’), quindi rimane a carico dell’Utente l’eventuale suddivisione tra i mesi interessati. |
Aprile 2024 (acred890) |
CONGEDI PARENTALI – MATURAZIONE RATEI
Segnaliamo che, a seguito dell’aggiornamento Acred889 del 24/04/2024, in presenza di congedi parentali non maturavano correttamente i ratei delle mensilità aggiuntive, a partire dal mese di aprile 2024.
In particolare, l’errore riguardava la somma da decurtare dal rateo, corrispondente alla parte di indennità Inps derivante dai ratei delle mensilità aggiuntive. Tale somma è riportata nel campo Importo Totale della voce 474 (dettaglio del cedolino) ed è visibile anche sul servizio Cedolini – Anno Corrente (campo ‘Recuperi’ della sezione ‘Ulteriori mensilità’).
Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto: la somma da recuperare viene adesso calcolata correttamente, secondo gli stessi criteri previsti in precedenza (aggiornamenti di aprile 2023 Acred859 / Acred860).
Tuttavia, è necessario rielaborare le buste paga del mese di aprile che risultano interessate da congedi parentali (di qualsiasi genere), nel caso in cui siano state elaborate prima del presente aggiornamento.
Precisiamo che, rielaborando le buste paga in questione, si otterranno delle differenze economiche soltanto se sono state erogate le mensilità aggiuntive (tredicesima e/o quattordicesima), anche in forma di rateo mensile. |
Aprile 2024 (acred889) |
CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 80% / 60%
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le voci da utilizzare per gestire il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dall’anno 2025), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 57 del 18/04/2024.
Come precisato nella circolare Inps, per il secondo mese di congedo parentale, l’indennità spetta nella misura del 80% soltanto se il periodo di maternità (o paternità) obbligatoria è terminato dopo il 31/12/2023. Nella circolare, comunque, sono specificate tutte le condizioni necessarie per avere diritto all’indennità nella misura del 80%.
La percentuale di indennità spettante per il secondo mese di congedo parentale corrisponde al 80% per il solo anno 2024, mentre a partire dall’anno 2025 corrisponderà al 60% (le voci da utilizzare saranno le stesse previste per l’anno 2024).
A partire dal mese di aprile 2024, per gestire il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), occorre utilizzare le nuove voci descritte nei paragrafi successivi. Precisiamo che le nuove voci relative al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) funzionano secondo criteri analoghi a quelli previsti per le voci relative al primo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).
SECONDO MESE CONGEDO 80% / 60% SU BASE GIORNALIERA
Secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) usufruito in modalità giornaliera:
- Voci 1FD (assenza) + 3FD (indennità) – primo figlio
- Voci 1FE (assenza) + 3FE (indennità) – secondo figlio
Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base giornaliera, anche le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.4 “Congedo parentale a giorni”. Entrambe le voci (assenza + indennità) devono essere inserite sulle Variazioni Mensili con l’indicazione dei giorni di inizio e fine del periodo interessato. Sulla voce di assenza vengono riportate automaticamente le ore di assenza nel campo Quantità, i giorni di calendario nel campo Importo Unitario ed i giorni lavorativi con le seste giornate nel campo Importo Totale. Sulla voce di indennità vengono riportati i giorni indennizzati nel campo Quantità ed i giorni non indennizzati nel campo Importo Unitario.
Le voci relative ai congedi parentali a giorni possono essere ottenute automaticamente inserendo il periodo di assenza sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’, selezionando uno degli eventi con descrizione “Congedo parentale 80% 2’ mese” ed il riferimento al primo figlio oppure al secondo figlio.
Sulla denuncia Uniemens, il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), usufruito in modalità giornaliera, è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento ‘PG3’, mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale ‘L330’ (stessa causale del congedo in modalità oraria).
SECONDO MESE DI CONGEDO 80% / 60% SU BASE ORARIA
Secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025) usufruito in modalità oraria:
- Voci 1H9 (assenza) – primo figlio
- Voci 1HA (assenza) – secondo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H5.
Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base oraria, anche le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.2 “Congedo parentale ad ore”. Per i congedi parentali su base oraria è sufficiente inserire la voce di assenza tramite la finestra ‘Orario singola voce’, indicando le ore di assenza usufruite sui giorni interessati.
Sulla denuncia Uniemens, il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), usufruito in modalità oraria, è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento ‘PG2’, mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale ‘L330’ (stessa causale del congedo in modalità giornaliera).
SECONDO MESE DI CONGEDO 80% / 60% – CALCOLO INDENNITA’
L’indennità relativa al suddetto congedo viene calcolata secondo gli stessi criteri adottati per gli altri periodi di congedo parentale, con la sola differenza che l’indennità è calcolata nella misura del 80% (60% dal 2025) anziché del 30%.
Ricordiamo che, per tutti i periodi di congedo parentale, è possibile “forzare” il mese di riferimento, ossia il mese dal quale viene rilevata la retribuzione utilizzata per determinare l’indennità media giornaliera: laddove necessario, il mese di rifermento può essere “forzato” nel campo Competenza della voce 340, indicando la data di fine mese.
Per i congedi parentali su base giornaliera, se inseriti sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’, il mese di riferimento viene proposto in un apposito campo (modificabile dall’utente) e la voce 340 viene riportata sulle Variazioni Mensili insieme alle voci di assenza e di indennità. Per i congedi parentali su base oraria, inseriti sulla finestra ‘Orario singola voce’, la voce 340 può essere aggiunta sulle Variazioni Mensili, nel caso in cui occorra “forzare” il mese di riferimento.
Come per gli altri periodi di congedo parentale, se si intende attivare la maturazione dei ratei di ferie e permessi, occorre continuare ad utilizzare la voce 13P (aggiornamento di dicembre 2022 Acred845), inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello; ovviamente, non è necessario inserire la voce 13P se è già stata inserita nei mesi precedenti. Precisiamo che, in merito alla maturazione dei ratei, non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Come già detto, i nuovi codici evento relativi al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli). In entrambe le sezioni viene indicato il tipo di copertura (‘1’ / ‘2’), su base settimanale o giornaliera. Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato anche il numero di ore di assenza relative ad ogni giorno.
Per ciascun codice evento, viene calcolata automaticamente anche la “Differenza accredito”, corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro (come previsto per gli altri periodi di congedo).
Le causali per il conguaglio delle indennità relative al secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (60% dal 2025), sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli), sommandole al totale a credito della denuncia.
CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI
Come indicato nella circolare Inps, nel caso in cui il secondo mese di congedo parentale indennizzato al 80% sia già stato usufruito nel periodo da gennaio a marzo 2024, è possibile conguagliarne l’indennità entro il mese di giugno 2024
Il suddetto conguaglio sarà rilasciato con gli aggiornamenti relativi ai mesi di maggio o giugno. |
Ottobre 2023 (acred871) |
CONGUAGLIO CONGEDO PARENTALE 80%
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864, è stata rilasciata la gestione del primo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 45 del 16/05/2023.
Con il successivo messaggio n. 2821 del 28/07/2023, l’Inps ha fornito le istruzioni per conguagliare l’indennità spettante nel primo mese di congedo parentale, relativamente ai casi in cui il primo mese ricade nel periodo da gennaio a giugno 2023.
Il suddetto conguaglio deve essere effettuato entro il mese di competenza ottobre 2023, restituendo l’indennità al 30% ed erogando la corrispondente indennità all’80%, con indicazione di entrambe le somme sulla denuncia Uniemens.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, avevamo rilasciato le voci 2AD / 2AE, da inserire in aggiunta alle consuete voci di congedo parentale, per individuare il periodo interessato dall’indennità all’80%.
La voce 2AD doveva essere inserita in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera (voci 197 / 1F1 / 1F2); nel campo Importo Unitario della voce 2AD dovevano essere riportate le giornate da indennizzare all’80%.
La voce 2AE doveva essere inserita in corrispondenza del congedo parentale su base oraria (voci 18G / 18U / 18Y); nel campo Quantità della voce 2AE dovevano essere riportate le ore da indennizzare all’80%.
Sul mese di ottobre è necessario attivare il conguaglio dell’indennità relativa al primo mese di congedo parentale, inserendo le seguenti voci sulle Voci Fisse oppure sulle Variazioni Mensili:
- 3G2 per attivare il conguaglio relativo al congedo parentale su base giornaliera;
- 3G3 per attivare il conguaglio relativo al congedo parentale su base oraria.
Le voci 3G2 e 3G3 possono essere inserite sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente), selezionandole dall’elenco al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Consigliamo di effettuare una storicizzazione al 1/10/2023 per inserire le 2 voci ed un’ulteriore storicizzazione al 1/11/2023 per eliminarle (in ogni caso, le 2 voci producono il loro effetto soltanto sul mese di ottobre). Inserendo le voci 3G2 e 3G3 sulle Voci Fisse, sull’elaborazione di ottobre viene effettuato il conguaglio per i soli dipendenti sui quali sono state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a giugno 2023; è quindi necessario essere certi che le voci 2AD / 2AE siano state inserite come previsto.
In alternativa, è possibile attivare il conguaglio sui soli dipendenti interessati: in questo caso occorre inserire la voce 3G2 oppure 3G3 (a seconda del tipo di congedo che è stato usufruito) sulle Variazioni Mensili di ottobre, selezionandole dall’elenco al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Questo metodo può essere adottato se si preferisce “tenere sotto controllo” i dipendenti sui quali occorre effettuare il conguaglio, oppure se si ha necessità di effettuare delle “forzature” sulle indennità da conguagliare (secondo le modalità descritte più avanti).
CONGUAGLIO INDENNITA'
Inserendo le voci 3G2 / 3G3, si ottiene il conguaglio dell’indennità se, in almeno un mese del periodo da gennaio a giugno 2023, sono presenti le voci 2AD / 2AE unitamente alle corrispondenti voci di congedo parentale.
A tale riguardo, occorre tenere presente che il “primo mese” di congedo parentale, per il quale spetta l’indennità all’80%, potrebbe essere distribuito su uno o più mesi di calendario (ad esempio se è stato usufruito suddividendolo in diversi periodi non consecutivi). Se le voci 2AD / 2AE sono state inserite correttamente, il conguaglio viene effettuato tenendo conto dei vari mesi di calendario interessati ed eventualmente anche delle diverse indennità medie giornaliere.
Alle suddette condizioni, sulle voci 3G2 (congedo giornaliero) / 3G3 (congedo orario) vengono riportati i seguenti valori:
- nel campo Importo Unitario l’indennità al 30% da restituire; tale importo viene trattenuto al dipendente e restituito all’Inps riportandolo sulla causale ‘M047’ nella denuncia Uniemens di ottobre;
- nel campo Importo Totale l’indennità all’80% da erogare; tale importo viene erogato al dipendente e posto a carico dell’Inps riportandolo sulla causale ‘L328’ nella denuncia Uniemens di ottobre.
Entrambe le causali sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese di ottobre, dettagliate per ogni singolo mese pregresso interessato dal conguaglio.
Sulla nota contabile, l’indennità al 30% viene indicata come restituzione dell’indennità di maternità, mentre l’indennità al 80% viene indicata come indennità di maternità (l’indennità arretrata è sempre indicata insieme a quella corrente).
Nel caso in cui, per i dipendenti interessati dal conguaglio, non siano state inserite le voci 2AD / 2AE nel periodo da gennaio a giugno 2023, le voci 3G2 / 3G3 non possono individuare automaticamente il periodo interessato dall’aumento dell’indennità dal 30% all’80%. In tal caso, è necessario effettuare una “forzatura” sulle voci 3G2 / 3G3.
A tale scopo, occorre operare sulle Variazioni Mensili dei singoli dipendenti interessati, indicando nel campo Quantità delle voci 3G2 (per il congedo giornaliero) oppure 3G3 (per il congedo orario) rispettivamente le giornate indennizzate oppure le ore indennizzate, che devono essere conguagliate. Inoltre, nel campo Competenza delle stesse voci 3G2 / 3G3, occorre indicare il mese dal quale rilevare il valore dell’indennità al 30% (indicare il giorno finale del mese indennizzato).
Inserendo le voci 3G2 / 3G3 come sopra indicato, viene determinata l’indennità al 30% da restituire e la corrispondente indennità all’80% da erogare, effettuando una proporzione rispetto all’indennità erogata nel mese indicato nel campo Competenza. Se necessario, è anche possibile forzare direttamente i valori da conguagliare, indicandoli nei campi Importo Unitario (indennità 30% da restituire) e Importo Totale (indennità 80% da erogare) delle voci 3G2 / 3G3.
Tutte le modalità di “forzatura” sopra descritte sono previste nell’elenco delle voci variabili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’.
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Le causali relative al conguaglio, sia in caso di indennità su base giornaliera che su base oraria, sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese di ottobre, così compilate:
- la restituzione dell’indennità al 30% è riportata sulla causale ‘M047’, indicando ‘N’ nel campo Identificativo; la causale viene compilata in relazione ad ogni mese interessato ed è sommata nel totale a debito della denuncia;
- il recupero dell’indennità all’80% è riportato sulla causale ‘L328’, indicando il codice fiscale del figlio per il quale si è usufruito del congedo nel campo Identificativo; la causale viene compilata in relazione ad ogni mese interessato ed è sommata nel totale a credito della denuncia.
Per individuare il codice fiscale del figlio da indicare sulla causale ‘L328’, viene adottato il seguente criterio:
- per i mesi da aprile a giugno 2023, si considera il primo codice fiscale presente nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens relativa al mese interessato, in corrispondenza delle causali ‘L050’ (congedo parentale su base giornaliera) oppure ‘L062’ (congedo parentale su base oraria);
- per i mesi da gennaio a marzo 2023, nei quali non era prevista l’indicazione del codice fiscale dei figli sul congedo parentale, si considerano i codici fiscali presenti sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, nella sezione ‘Familiari per congedi facoltativi e obbligatori’; viene preso il codice fiscale presente nel primo campo che risulta compilato (‘Figlio per 1° evento’ / ‘Figlio per 2°' evento’ / ‘1° Familiare disabile o figlio 3° evento’); il codice fiscale così individuato è considerato valido se l’anno di nascita risulta successivo al 2016 (età inferiore a 6 anni).
Se, per qualsiasi motivo, non risulta possibile individuare il codice fiscale del figlio da riportare sulla causale ‘L328’ nei mesi interessati dal conguaglio, la procedura di generazione dati Uniemens (eseguita automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile) segnala la mancanza del codice fiscale sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’. In ogni caso, il software di controllo della denuncia Uniemens segnala l’assenza del codice fiscale del figlio sulla causale ‘L328’.
Sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’ vengono segnalati anche i casi di “forzatura” gestiti indicando il numero di giorni / ore da conguagliare (campo Quantità delle voci 3G2 / 3G3, non vengono segnalati i casi in cui si è forzato soltanto il valore delle indennità nei campi importo Unitario / Totale). Nei casi di “forzatura”, viene generato un solo mese di competenza per ciascuna causale (‘M047’ e ‘L328’), quindi rimane a carico dell’Utente l’eventuale suddivisione tra i mesi interessati.
Precisiamo che nel messaggio Inps n. 2821 sopra citato è espressamente previsto che non occorre modificare / reinviare la sezione Calendario delle denunce Uniemens relative ai mesi interessati dal conguaglio (punto 3, pag. 10: “Nessuna modifica deve essere apportata ai codici evento già valorizzati nei periodi sopra individuati.”) |
Agosto 2023 (comunicazione 05/09/2023) |
MATERNITA’ OBBLIGATORIA – DENUNCIA UNIEMENS
Con l’aggiornamento Acred866 del 31/08/2023 è stata rilasciata la nuova modalità di esposizione del congedo di maternità obbligatoria (ed altri congedi) sulla denuncia Uniemens, con effetto dal mese di agosto 2023.
Come precisato nel suddetto aggiornamento, l’evento di maternità obbligatoria viene riportato nella sezione Calendario, con l’indicazione della data di inizio del congedo obbligatorio nel periodo pre-parto, oppure del codice fiscale del figlio nel periodo post-parto (precisamente, il codice fiscale va indicato a partire dal giorno del parto).
Ricordiamo che la data di inizio del congedo obbligatorio e la data effettiva del parto devono essere inserite negli appositi campi del servizio Dipendente – Altri Dati; i codici fiscali dei figli e la scelta del figlio da indicare sul congedo obbligatorio vanno invece inseriti sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf (aggiornamento di giugno 2023 Acred863).
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che la sezione Calendario della denuncia non veniva compilata come previsto per gli eventi di maternità obbligatoria, nel caso in cui sul servizio Dipendente – Altri Dati fosse presente una data inizio congedo ricadente nel mese corrente o in un mese precedente, insieme ad una data parto effettiva ricadente in un mese successivo. In tale condizione, sull’evento ‘MA1’ non venivano riportati correttamente la data di inizio del congedo (fino alla data del parto) ed il codice fiscale del figlio (dalla data del parto in poi).
Con la presente comunicazione, il problema è stato risolto: adesso, la sezione Calendario della denuncia Uniemens viene compilata correttamente anche nel caso sopra descritto.
Occorre quindi rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di agosto, per quanto riguarda le ditte elaborate prima della presente comunicazione che sono interessate da eventi di maternità obbligatoria. Nel caso che risulti più semplice, è anche possibile rigenerare le denunce Uniemens relative a tutte le ditte già elaborate.
In entrambi i casi (selezionare singole ditte oppure rigenerare tutte le ditte già elaborate), occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa.
Facciamo presente che la correzione sopra descritta NON ha alcun effetto sulle somme a debito o a credito presenti sulla denuncia Uniemens: la correzione riguarda soltanto i dati riportati sul Calendario in corrispondenza dell’evento ‘MA1’. |
Agosto 2023 (acred866) |
CONGEDI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI – DENUNCIA UNIEMENS
Secondo quanto previsto nel messaggio Inps n. 2821 del 28/07/2023, dalla competenza di agosto 2023 occorre adottare una nuova modalità di esposizione, sulla denuncia Uniemens, per quanto riguarda i periodi di maternità obbligatoria, i permessi per allattamento ed i congedi non retribuiti per malattia del figlio.
Ricordiamo che la suddetta modifica era stata annunciata con l’aggiornamento Acred865 del 01/08/2023.
A seguito del presente aggiornamento, gli eventi di seguito elencati vengono riportati anche nella sezione Calendario della denuncia Uniemens, con effetto dalla competenza di agosto 2023:
- maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’);
- permessi per allattamento (codice evento ‘MB1’);
- congedi per malattia del figlio (codice evento ‘MA3’ / ‘MB4’).
Precisiamo che tutti gli eventi sopra elencati continuano ad essere indicati anche nella sezione Settimane della denuncia Uniemens, secondo le stesse modalità previste in precedenza.
Inoltre, segnaliamo che le indennità relative alla maternità obbligatoria ed ai permessi per allattamento continuano ad essere conguagliate nella sezione Maternità (servizio ‘Uniemens – Prestazioni’), secondo i criteri già in uso, in quanto non è stata prevista, da parte dell’Inps, l’indicazione di tali indennità nella sezione Info Causali. Il suddetto criterio, sebbene non precisato nel messaggio n. 2821 sopra citato, è stato confermato dall’Inps sul forum di Assosoftware.
Ricordiamo che i congedi per malattia del figlio (codici evento ‘MA3’ / ‘MB4’) non prevedono alcuna indennità.
Nella sezione Calendario, per i suddetti eventi è prevista l’indicazione del codice fiscale del figlio “dante causa”.
In caso di parto plurimo, per la maternità obbligatoria occorre indicare il codice fiscale di entrambi i gemelli (lo stesso criterio si applica alla paternità obbligatoria ed al primo mese di congedo parentale indennizzato all’80%).
Sempre per quanto riguarda la maternità obbligatoria, nel periodo pre-parto va indicata la data di inizio del congedo.
I dati richiesti devono essere inseriti nei nuovi campi rilasciati con l’aggiornamento di giugno 2023 Acred863:
- La scelta del figlio da indicare sull’evento di maternità o paternità obbligatoria va effettuata tramite la tendina ‘Figlio su congedo obbligatorio’, sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf. Precisiamo che il codice fiscale del figlio deve essere indicato nel campo selezionato (‘Figlio per 1° evento’ / ‘Figlio per 2° evento’).
- La data di inizio del congedo nel periodo pre-parto va indicata nel corrispondente campo aggiunto sul servizio Dipendente – Altri Dati. Precisiamo che tale informazione è necessaria (dal mese di agosto 2023) soltanto per gli eventi di maternità o paternità obbligatoria relativi al periodo precedente al parto.
- In caso di parto plurimo, il codice fiscale del secondo gemello deve essere inserito nell’apposito campo, in corrispondenza del codice fiscale del primo gemello, sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf. Facciamo presente che, nel messaggio Inps, non viene considerata l’eventuale presenza di un terzo gemello.
Occorre sottolineare che, nel mese del parto, la data di inizio del congedo viene riportata, nella sezione Calendario, fino al giorno precedente al parto, mentre dal giorno del parto viene riportato il codice fiscale del figlio.
Sempre nel mese del parto, nella sezione Info Causali viene indicato esclusivamente il codice fiscale del figlio, sebbene la causale di conguaglio comprenda anche il periodo pre-parto (tale situazione si presenta per la paternità obbligatoria, in quanto la maternità obbligatoria non viene conguagliata nella sezione Info Causali). Nel caso in cui la sezione Info Causali venga compilata nel mese precedente a quello del parto, viene riportata la data di inizio del congedo.
Per quanto riguarda il caso del parto plurimo, la normativa prevede un unico periodo di congedo obbligatorio in riferimento ad entrambi i gemelli (criterio confermato dal messaggio Inps n. 569 del 27/06/2001). Riteniamo quindi che l’indicazione, sullo stesso evento, dei codici fiscali di entrambi i gemelli, riguardi esclusivamente gli eventi di maternità e paternità obbligatori. Inoltre, il messaggio Inps n. 2821 sopra citato prevede lo stesso criterio anche in relazione al primo mese di congedo parentale indennizzato all’80% (codici evento ‘PG0’ / ‘PG1’, aggiornamento di luglio 2023 Acred864): anche per tale congedo, quindi, occorre indicare i codici fiscali di entrambi i gemelli.
Gli altri congedi parentali fanno invece riferimento a ciascuno dei gemelli (messaggio Inps n. 569 del 27/06/2001): di conseguenza per gli altri congedi occorre indicare il codice fiscale di ciascun gemello nei campi ‘Figlio per 1° evento’, ‘Figlio per 2° evento’ e (dove previsto) ‘Figlio per 3° evento’, utilizzando le voci previste per ciascun figlio.
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte ulteriori voci da utilizzare per gestire i permessi per allattamento ed i congedi per malattia del figlio, nel caso in cui si debba fare riferimento a figli diversi nello stesso mese.
Precisiamo che le voci preesistenti fanno adesso riferimento al codice fiscale del ‘Figlio per 1° evento’.
Permessi per allattamento (codice evento ‘MB1’)
- Voce 182 (preesistente, viene elaborata anche la voce 184) – primo figlio
- Voce 19H (nuova) – secondo figlio
Congedi non retribuiti per malattia del figlio art. 49, c. 1, D.Lgs 151/2001 (codice evento ‘MA3’)
- Voce 198 (preesistente) – primo figlio
- Voce 19V (nuova) – secondo figlio
Congedi non retribuiti per malattia del figlio art. 47, c. 2, D.Lgs 151/2001 (codice evento ‘MB4’)
- Voce 19A (preesistente) – primo figlio
- Voce 19W (nuova) – secondo figlio
ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, siano già state elaborate le buste paga relative al mese di agosto 2023, in presenza di maternità obbligatoria, permessi per allattamento o congedi per malattia del figlio, occorre rigenerare le denunce Uniemens. A tale scopo, occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menù Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa.
Naturalmente, prima di eseguire la suddetta procedura, è necessario indicare i dati richiesti negli appositi campi previsti sui servizi Dipendente – Altri Dati (data inizio congedo obbligatorio pre-parto) e Dipendente – Detrazioni e Anf (codici fiscali dei figli, scelta del figlio per congedo obbligatorio). |
Luglio 2023 (acred865) |
CONGEDI MATERNITA’ / PARENTALI / DISABILITA’
L’Inps, con il messaggio n. 2821 del 28/07/2023, ha fornito ulteriori istruzioni per l’indicazione, sulla denuncia Uniemens, dei congedi di maternità / paternità obbligatoria, congedi parentali e congedi per disabilità, in aggiunta a quanto già previsto nelle circolari n. 39/2023 e n. 45/2023, oltre che nel messaggio n. 659 del 13/02/2023.
Ricordiamo che le variazioni relative ai suddetti congedi sono state rilasciate con i seguenti aggiornamenti:
- aprile 2023 Acred859 / Acred860: modifiche nella gestione dei congedi parentali;
- maggio 2023 Acred861: modifiche nella gestione dei congedi per disabilità;
- giugno 2023 Acred863: nuovi dati per la gestione congedi e recupero dei ratei arretrati;
- luglio 2023 Acred864: periodo di congedo parentale indennizzato all’80%.
Il messaggio Inps n. 2821/2023 ha confermato la validità di quanto rilasciato con gli aggiornamenti di giugno e luglio 2023 / Acred864, relativamente all’indicazione dei seguenti dati sulla denuncia Uniemens:
- data di inizio del congedo nel periodo pre-parto, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento Acred863, sugli eventi di paternità obbligatoria (da agosto anche sulla maternità obbligatoria);
- codice fiscale di entrambi i gemelli (in caso di parto plurimo) sugli eventi di paternità obbligatoria e di congedo parentale indennizzato all’80% (da agosto anche sulla maternità obbligatoria).
Sempre con il messaggio Inps n. 2821/2023, sono state disposte alcune variazioni in merito ai seguenti congedi:
- maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’);
- permessi per allattamento (codice evento ‘MB1’);
- congedi per malattia del figlio (codici evento ‘MA3’ / ‘MB4’).
Dal mese di agosto 2023, tutti i congedi sopra elencati dovranno essere indicati nella sezione Calendario della denuncia Uniemens. Sugli stessi congedi occorrerà riportare il codice fiscale del figlio (di entrambi i gemelli in caso di parto plurimo, sulla maternità obbligatoria), oppure la data di inizio del congedo nel periodo pre-parto (sulla maternità obbligatoria).
L’indicazione automatica dei suddetti congedi nella sezione Calendario sarà rilasciata con un successivo aggiornamento, previsto entro la fine di agosto. Facciamo presente che i dati richiesti possono già essere indicati nei nuovi campi predisposti sui servizi Dipendente – Altri Dati e Dipendente – Detrazioni e Anf (aggiornamento di giugno 2023 Acred863).
Nel messaggio Inps sopra citato è stata confermata la possibilità di recuperare l’indennità derivante dai ratei di 13° e 14°, relativamente ai congedi parentali usufruiti fino al mese di marzo 2023, nel caso in cui i suddetti ratei non fossero stati inclusi nel calcolo dell’indennità (dal mese di aprile 2023 i ratei vengono inclusi automaticamente).
Tale recupero può essere effettuato utilizzando la voce 84C secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di giugno 2023 Acred863. L’indennità recuperata viene riportata sulla preesistente causale ‘L055’, nella sezione ‘Maternità’ della denuncia Uniemens (servizio ‘Prestazioni’). Ovviamente, il recupero non viene effettuato se i ratei erano stati inclusi nel calcolo dell’indennità tramite la voce opzionale 341 (aggiornamenti di ottobre 2022 Acred839 / Acred841).
Il suddetto recupero può essere effettuato entro il mese di ottobre 2023: è stato perciò modificato il periodo in cui può essere utilizzata la voce 84C (rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred863), estendendolo fino ad ottobre.
Infine, con lo stesso messaggio Inps sono state fornite le istruzioni per recuperare l’indennità all’80% spettante nel primo mese di congedo parentale, restituendo la corrispondente indennità al 30%, relativamente ai congedi parentali usufruiti nel periodo da gennaio a giugno 2023. La gestione automatica del suddetto conguaglio sarà predisposta con gli aggiornamenti di settembre / ottobre 2023 (anche tale conguaglio può essere effettuato entro il mese di ottobre 2023). |
Luglio 2023 (acred864) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI 80%
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le nuove voci da utilizzare per gestire il primo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 45 del 16/05/2023.
Come indicato nella circolare Inps e anticipato nell’aggiornamento di maggio 2023 Acred861, la suddetta gestione può essere applicata a partire dal mese di luglio 2023. E’ quindi possibile erogare l’indennità all’80% soltanto nel caso in cui il periodo interessato da tale indennità sia (almeno in parte) successivo al 1/07/2023.
Secondo la stessa circolare Inps, con un successivo messaggio saranno fornite le istruzioni relative ai congedi ricadenti nei mesi da gennaio a giugno 2023, per i quali spetta l’indennità all’80%. In attesa di tale messaggio, quindi, non è possibile predisporre un recupero automatico dell’indennità relativa ad eventuali periodi precedenti al 1/07/2023.
Nel momento in cui sarà possibile effettuare il suddetto recupero e/o comunicare le informazioni relative ai congedi usufruiti nei mesi precedenti, si terrà conto dei periodi di congedo indicati sulle voci 2AD / 2AE, nel caso in cui tali voci siano state utilizzate per indicare i periodi di congedo per i quali spetta l’indennità all’80% (a riguardo, vedere quanto comunicato negli aggiornamenti di gennaio 2023 Acred849 e luglio 2023 Acred861).
Precisiamo che le voci 2AD / 2AE sopra descritte NON devono più essere utilizzate dal mese di luglio 2023.
Dal mese di luglio 2023, per gestire i periodi di congedo parentale indennizzati all’80% occorre utilizzare le nuove voci descritte nei paragrafi successivi.
CONGEDI PARENTALI 80% SU BASE GIORNALIERA
Periodi di congedo parentale indennizzati all’80% usufruiti in modalità giornaliera:
- Voci 1FB (assenza) + 3FB (indennità) – primo figlio
- Voci 1FC (assenza) + 3FC (indennità) – secondo figlio
Le voci relative ai congedi parentali su base giornaliera si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.4 “Congedo parentale a giorni”. Entrambe le voci (assenza + indennità) devono essere inserite sulle Variazioni Mensili con l’indicazione dei giorni di inizio e fine del periodo interessato. Sulla voce di assenza vengono riportate automaticamente le ore di assenza nel campo Quantità, i giorni di calendario nel campo Importo Unitario ed i giorni lavorativi con le seste giornate nel campo Importo Totale. Sulla voce di indennità vengono riportati automaticamente i giorni indennizzati nel campo Quantità ed i giorni non indennizzati nel campo Importo Unitario.
Le voci relative ai congedi parentali a giorni possono essere ottenute automaticamente inserendo il periodo di assenza sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’, selezionando uno degli eventi con descrizione “Congedo parentale 80%” ed il riferimento al primo figlio oppure al secondo figlio.
Sulla denuncia Uniemens, il congedo parentale indennizzato all’80% usufruito in modalità giornaliera è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento ‘PG1’, mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale ‘L328’ (stesso codice causale del congedo in modalità oraria).
CONGEDI PARENTALI 80% SU BASE ORARIA
Periodi di congedo parentale indennizzati all’80% usufruiti in modalità oraria:
- Voci 1H7 (assenza) – primo figlio
- Voci 1H8 (assenza) – secondo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H4.
Le voci relative ai congedi parentali in modalità oraria si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.2 “Congedo parentale ad ore”. Per i congedi parentali su base oraria è sufficiente inserire la voce di assenza tramite la finestra ‘Orario singola voce’, indicando le ore di assenza usufruite sui giorni interessati.
Sulla denuncia Uniemens, il congedo parentale indennizzato all’80% usufruito in modalità oraria è riportato nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento ‘PG0’, mentre la relativa indennità è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale ‘L328’ (stesso codice causale del congedo in modalità giornaliera).
CONGEDI PARENTALI 80% – CALCOLO INDENNITA’
L’indennità relativa ai suddetti congedi viene calcolata secondo gli stessi criteri adottati per gli altri congedi parentali: l’unica differenza consiste nel fatto che l’indennità è calcolata nella misura dell’80% anziché del 30%.
Ricordiamo che, per tutti i congedi parentali, è possibile “forzare” il mese di riferimento, ossia il mese dal quale viene rilevata la retribuzione utilizzata per determinare l’indennità media giornaliera: laddove necessario, il mese di rifermento può essere “forzato” nel campo Competenza della voce 340, indicando la data di fine mese.
Per i congedi parentali su base giornaliera, se inseriti sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’, il mese di riferimento viene proposto in un apposito campo (modificabile dall’utente) e la voce 340 viene riportata sulle Variazioni Mensili insieme alle voci di assenza e di indennità. Per i congedi parentali su base oraria, inseriti sulla finestra ‘Orario singola voce’, la voce 340 può essere aggiunta sulle Variazioni Mensili, nel caso in cui occorra “forzare” il mese di riferimento.
Come per gli altri congedi parentali, se si intende attivare la maturazione dei ratei di ferie e permessi nel periodo di assenza, occorre continuare ad utilizzare la voce 13P (aggiornamento di dicembre 2022 Acred845), inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello; ovviamente, non è necessario inserire la voce 13P se è già stata inserita nei mesi precedenti. Precisiamo che, in merito alla maturazione dei ratei, non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Come già detto, i nuovi codici evento relativi ai congedi parentali indennizzati all’80%, sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli). In entrambe le sezioni viene indicato anche il tipo di copertura (‘1’ / ‘2’), determinata su base settimanale o giornaliera. Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato anche il numero di ore di assenza relative ad ogni giorno.
Per ciascun codice evento, viene calcolata anche la “Differenza accredito”, corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro (come previsto anche per gli altri congedi).
Le causali per il conguaglio delle indennità relative ai congedi parentali indennizzati all’80%, sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli), sommandole al totale a credito della denuncia.
NOTA: Con l’aggiornamento di giugno 2023 Acred863, è stato aggiunto il campo ‘Figlio su congedo all’80% e al 100%’, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF. Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, tale campo è stato rinominato ‘Figlio su congedo obbligatorio’, in quanto sarà utilizzato esclusivamente per i congedi obbligatori (maternità / paternità). |
Giugno 2023 (acred863) |
PERMESSI E CONGEDI PER DISABILITA’
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di maggio 2023 Acred861, è stata rilasciata la nuova gestione dei permessi e congedi per disabilità, sulla base di quanto previsto dalla circolare Inps n. 39 del 4/04/2023.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dei permessi e congedi relativi ad un secondo familiare disabile. A tale scopo, è stata prevista la possibilità di inserire il codice fiscale relativo al secondo familiare disabile e sono state predisposte apposite voci, utilizzabili dal mese di giugno 2023.
Come indicato al precedente paragrafo Dipendente – servizio ‘Detrazioni e anf’, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, la sezione ‘Congedi parentali’ è stata rinominata ‘Familiari per congedi obbligatori o facoltativi’. In tale sezione, è stato aggiunto il rigo ‘2° familiare disabile’, che può essere utilizzato per indicare il codice fiscale di un secondo familiare disabile.
Precisiamo che il rigo ‘‘1° familiare disabile (o figlio 3° evento)’ mantiene la stessa funzione che aveva in precedenza (vedere aggiornamento ), sebbene la descrizione sia stata parzialmente modificata: nel campo in questione occorre indicare il codice fiscale del primo familiare disabile o (laddove previsto) del terzo figlio per i congedi parentali.
Per quanto riguarda i permessi giornalieri / orari per assistere familiari con disabilità grave (art. 33, comma 3, L. 104/1992), riportati sulla denuncia Uniemens con il codice evento ‘RA1’ ed il codice causale ‘L303’, precisiamo che possono essere gestiti utilizzando le seguenti voci (tutte preesistenti tranne l’ultima):
- Voce 181 (preesistente) – permesso giornaliero – 1° familiare disabile
- Voce 18B (preesistente) – permesso giornaliero – 2° familiare disabile
- Voce 19K (preesistente) – permesso orario – 1° familiare disabile
- Voce 19J (nuova) – permesso orario – 2° familiare disabile
Relativamente al congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001), riportato sulla denuncia Uniemens con il codice evento ‘MD1’ ed il codice causale ‘L308’, precisiamo che le voci descritte nell’aggiornamento si riferiscono al codice fiscale indicato nel rigo ‘1° familiare disabile (o figlio 3° evento)’.
Per gestire un secondo familiare disabile, sono state predisposte le nuove voci 317 + 31E, che prevedono lo stesso criterio di calcolo delle voci 315 + 31D (vedere aggiornamento ).
Segnaliamo che è possibile gestire i permessi fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, L. 104/1992), riportati sul codice evento ‘TA1’ e codice causale ‘L307’, anche su base oraria: a tale scopo è stata predisposta la voce 18X, analoga alla voce 18A descritta nell’aggiornamento e relativa ai permessi su base giornaliera. |
Giugno 2023 (acred863) |
CONGEDI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI – NUOVI DATI
Con il presente aggiornamento sono stati predisposti alcuni nuovi campi sui servizi ‘Altri Dati’ e ‘Detrazioni e ANF’ del ramo Dipendente, per poter gestire le nuove informazioni richieste sui congedi obbligatori, facoltativi e per disabilità.
Precisiamo che alcune delle nuove informazioni sono state predisposte sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware: si tratta, in particolare, della data di inizio del congedo obbligatorio (da utilizzare nei periodi pre-parto) e dei codici fiscali dei gemelli (in caso di parto plurimo). Nei casi in questione, occorrerà attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Inps, per poter gestire effettivamente le nuove informazioni nella compilazione della denuncia Uniemens.
Secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, per la maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’) sarà prevista la compilazione della sezione Calendario, a partire (probabilmente) dalla denuncia Uniemens relativa al mese di luglio 2023. Nella sezione Calendario, per la maternità obbligatoria sarà richiesta l’indicazione della data di inizio del congedo nel periodo pre-parto, oltre che dei codici fiscali dei gemelli in caso di parto plurimo.
Anche sul congedo di paternità (codice evento ‘PF1’) è prevista l’indicazione della data di inizio nel periodo pre-parto; inoltre secondo le anticipazioni dell’Inps, sarebbe prevista anche l’indicazione dei codici fiscali dei gemelli.
Relativamente al primo mese di congedo parentale indennizzato all’80%, ricordiamo che tale gestione decorre dal mese di luglio 2023 (circolare Inps n. 45 del 16/05/2023), come precisato nell’aggiornamento di maggio 2023 .
Per quanto riguarda i permessi e congedi per disabilità, è stata prevista la gestione di un secondo familiare disabile (vedere paragrafo Permessi e congedi per disabilita’): si tratta, in questo caso, di una modifica esclusivamente gestionale, anziché di natura normativa.
Di seguito, sono elencati i nuovi campi predisposti sui servizi Dipendente – Altri Dati e Dipendente – Detrazioni e ANF.
Data inizio congedo obbligatorio pre-parto, aggiunta sul servizio Dipendente – Altri Dati, in corrispondenza dei campi ‘Data parto presunta’ e ‘Data parto effettiva’ (preesistenti).
Consente di indicare la data di inizio del congedo obbligatorio (maternità obbligatoria, codice evento ‘MA1’) e del congedo di paternità (codice evento ‘PF1’), per l’indicazione sulla denuncia Uniemens. Tale data viene considerata per i periodi precedenti alla data del parto, riportandola nel campo Identificativo delle sezioni Calendario e Info Causali. Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps, nel mese del parto (deducibile dalla data parto effettiva) sul Calendario dovrebbe essere riportata la data di inizio del congedo soltanto in corrispondenza dei giorni precedenti al parto, mentre nel giorno del parto e nei giorni successivi dovrebbe essere riportato il codice fiscale del figlio.
Se il nuovo campo risulta compilato, la data viene riportata attualmente solo sul congedo di paternità (codice evento ‘PF1’ sul Calendario, codice causale ‘L327’ su Info Causali). Come già detto, nei prossimi mesi la stessa data dovrà essere indicata anche sulla maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’).
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, il software di controllo dell’Uniemens non accetta l’indicazione della data, sui codici evento e causale relativi al congedo di paternità, nonostante tale indicazione sia stata prevista già nel messaggio Inps n. 659 del 13/02/2023 (aggiornamento di aprile 2023 ).
Figlio su congedo all’80% e al 100%, aggiunto sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, nella ex-sezione ‘Congedi parentali’, adesso rinominata ‘Familiari per congedi obbligatori o facoltativi’.
Consente di specificare quale codice fiscale dei figli deve essere considerato per il congedo di paternità (codice evento ‘PF1’) e per il primo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (da luglio 2023). Nei prossimi mesi, la stessa indicazione sarà prevista anche per la maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’).
Il nuovo campo viene sempre presentato con la scelta ‘Figlio per 1° evento’ (corrispondente a quanto previsto, in precedenza, per il congedo di paternità), ma rimane possibile selezionare ‘Figlio per 2° evento’. Nella fase di generazione dei dati Uniemens, per i congedi sopra elencati, i codici fiscali dei figli vengono rilevati dai campi ‘Figlio per 1° evento’ o ‘Figlio per 2° evento’, in base alla scelta selezionata nel nuovo campo.
Ricordiamo i codici fiscali dei figli vengono riportati nella sezione Calendario, in corrispondenza di ogni giorno indennizzato, e nella sezione Info Causali, in corrispondenza della causale a credito.
Per il momento la gestione sopra descritta viene applicata solo al congedo di paternità (codice evento ‘PF1’ sul Calendario, codice causale ‘L327’ su Info Causali). Dal mese di luglio, la stessa gestione sarà adottata per il primo mese di congedo parentale all’80% ed eventualmente anche per la maternità obbligatoria.
Codice fiscale 2° / 3° gemello, aggiunti sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, in corrispondenza dei campi ‘Figlio per 1° evento’ e ‘Figlio per 2° evento’ (preesistenti).
Consentono di indicare i codici fiscali del secondo ed eventualmente del terzo gemello in caso di parto plurimo; il codice fiscale del primo gemello va indicato nei campi ‘Figlio per 1° evento’ / ‘Figlio per 2° evento’.
I codici fiscali di tutti i gemelli vengono considerati sul congedo di paternità (codice evento ‘PF1’) e sul primo mese di congedo parentale indennizzato al 80% (da luglio 2023). Nei prossimi mesi, la stessa indicazione sarà estesa anche alla maternità obbligatoria (codice evento ‘MA1’).
Per i suddetti eventi, i codici fiscali dei gemelli sono riportati nel campo Identificativo della sezione Calendario, separati da un asterisco (‘*’), conformemente alle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. I codici fiscali dei gemelli sono riportati anche nel campo Identificativo della sezione Info Causali, in questo caso compilando un nuovo campo per ciascun gemello (sulla stessa causale).
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, il software di controllo dell’Uniemens non accetta l’indicazione dei codici fiscali dei gemelli sul Calendario. Consigliamo quindi di attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Inps, prima di compilare i campi in questione.
Codice fiscale 2° familiare disabile, aggiunto sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, subito dopo il campo ‘1° familiare disabile o figlio 3° evento’ (preesistente).
Il campo può essere utilizzato per indicare il codice fiscale di un secondo familiare disabile, considerato per la compilazione della denuncia Uniemens in presenza delle voci relative al secondo familiare disabile, descritte al paragrafo Permessi e congedi per disabilita’ (voci 18B / 19J per i permessi orari / giornalieri riportati sul codice evento ‘RA1’, voci 317 + 31E per il congedo straordinario riportato sul codice evento ‘MD1’).
Precisiamo che la gestione del secondo familiare disabile non presenta problemi da parte del software di controllo dell’Uniemens (a differenza dei nuovi dati richiesti sui congedi obbligatori e facoltativi).
ATTENZIONE: Con il presente aggiornamento, nella generazione dei dati per la denuncia Uniemens vengono considerati anche i campi attualmente non accettati dal software di controllo dell’Uniemens, ossia la data di inizio del congedo obbligatorio (nel periodo pre-parto) ed i codici fiscali dei gemelli. Entrambe le informazioni sono riportate, per il momento, soltanto in corrispondenza del congedo di paternità (codice evento ‘PF1’, codice causale ‘L327’). Rimane facoltà dell’Utente decidere se compilare tali campi, oppure attendere ulteriori indicazioni ufficiali da parte dell’Inps. |
Giugno 2023 (acred863) |
CONGEDI PARENTALI – ARRETRATI RATEI 13° / 14°
Con l’aggiornamento di aprile 2023 Acred860, è stato modificato il calcolo automatico delle indennità relative ai congedi parentali, includendo sempre i ratei delle mensilità aggiuntive.
Ricordiamo che, fino al mese di marzo 2023, per includere i ratei nel calcolo dell’indennità relativa ai congedi parentali, occorreva indicare la voce opzionale 341 (aggiornamenti di ottobre 2022 Acred839 / Acred841).
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la voce 84C, che consente di conguagliare automaticamente l’indennità derivante dai ratei, relativamente ai congedi parentali usufruiti nel periodo da settembre 2022 a marzo 2023.
La voce 84C si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 4.1 ‘Rettifiche Inps’ e può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, nel mese in cui si intende effettuare il recupero.
La voce calcola automaticamente la parte di indennità non corrisposta, che sarebbe spettata se fossero stati inclusi i ratei, verificando che non sia stata attivata la voce 341 in ciascun mese del periodo interessato dal congedo.
Nel campo Competenza della voce 84C è possibile indicare una diversa data di inizio del periodo da considerare (viene sempre considerato l’intero mese nel quale ricade la data indicata). E’ anche possibile forzare il valore dell’indennità da recuperare, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 84C.
L’indennità arretrata viene conguagliata sulle denunce Uniemens utilizzando il preesistente codice causale ‘L055’, riportato nella sezione ‘Maternità e congedi’ (servizio Uniemens – Prestazioni).
NOTA: Precisiamo che la voce 84C può essere utilizzata solo se si ritiene corretto effettuare tale conguaglio, in quanto l’Inps non ha pubblicato indicazioni ufficiali a tale riguardo. Le uniche indicazioni (verbali) provengono dagli incontri tra Inps e Assosoftware, nei quali i rappresentanti dell’Istituto hanno comunicato che è possibile effettuare il conguaglio tramite la causale a credito ‘L055’, entro la competenza di luglio 2023. Di conseguenza, il calcolo automatico della voce 84C, con l’indicazione sulla causale ‘L055’, è stato previsto per i soli mesi di giugno e luglio 2023. |
Maggio 2023 (acred861) |
PERMESSI E CONGEDI PER DISABILITA’ – NUOVA GESTIONE
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le nuove codifiche indicate nella circolare Inps n. 39 del 4/04/2023, relative ai permessi e congedi per disabilità (permessi art. 33 L. 104/1992, congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001), a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 105/2022.
Precisiamo che le nuove codifiche devono essere applicate a partire dalla competenza di maggio 2023, in modo da essere riportate sulla corrispondente denuncia Uniemens (sezioni Settimane / Calendario / Info Causali).
Le nuove codifiche vengono generate a partire dalle voci preesistenti, con l’eccezione dei codici evento ‘YA1’ / ‘YA2’ e di alcuni permessi in modalità oraria, per i quali sono state predisposte nuove voci.
Con l’occasione, è stata predisposta anche una nuova voce per il congedo straordinario art. 42 comma 5 D.Lgs 151/2001, tramite la quale viene adottato un diverso criterio nel calcolo dell’indennità e nell’individuazione dei giorni utili.
Tutti i nuovi congedi per disabilità prevedono l’indicazione del codice fiscale del soggetto “dante causa”, ossia il soggetto per il quale si usufruisce del congedo: tale indicazione va riportata nella sezione Calendario (in riferimento al singolo giorno interessato) e nella sezione Info Causali (in relazione all’indennità conguagliata).
Come previsto in precedenti occasioni (congedi parentali e congedi per emergenza Covid), i codici fiscali in questione devono essere indicati sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, riportandoli nella tabella ‘Congedi parentali’.
Precisiamo che il codice fiscale del figlio o altro familiare disabile deve essere indicato nella terza riga della suddetta tabella, descritta come ‘Figlio per 3° evento o familiare disabile’. Fanno eccezione i permessi relativi al dipendente disabile (codici evento ‘TA1’ / ‘QB5’), sui quali viene riportato automaticamente il codice fiscale del dipendente (non occorre barrare la casella ‘CF dipendente disabile’, predisposta per alcuni congedi relativi all’emergenza Covid).
Nei paragrafi successivi sono elencate le voci da utilizzare per gestire le nuove codifiche dei congedi per disabilità; come già detto, la maggior parte delle voci corrispondono a quelle già previste in precedenza.
Nell’elenco sono descritte anche le codifiche previste sulla denuncia Uniemens: codici evento per l’indicazione dei periodi di assenza nelle sezioni Settimane e Calendario, codici causale per il conguaglio dell’indennità nella sezione Info Causali, codice fiscale riportato nelle sezioni Calendario e Info Causali.
PERMESSI SU BASE GIORNALIERA / ORARIA
- Permessi giornalieri / orari per assistere familiari con disabilità grave (art. 33, comma 3, legge 104/1992): codice evento ‘RA1’ (sostituisce i codici ‘MA5’ / ‘MA7’), codice causale ‘L303’, codice fiscale presente nel 3° rigo della tabella ‘Congedi parentali’.
- Voce 181 – permesso giornaliero (preesistente, ex codice ‘MA5’)
- Voci 18B – permesso giornaliero (preesistente, ex codice ‘MA7’)
- Voce 19K – permesso orario
PERMESSI / CONGEDI SU BASE GIORNALIERA
- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito entro 8 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento ‘YA1’ (sostituisce il codice ‘MA4’), codice causale ‘L300’, codice fiscale presente nel 3° rigo della tabella ‘Congedi parentali’.
- Voci 19T (assenza) + 39T (indennità)
- Prolungamento congedo parentale giornaliero fruito tra 8 e 12 anni di età del figlio con disabilità grave (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001): codice evento ‘YA2’ (sostituisce il codice ‘MA4’), codice causale ‘L301’, codice fiscale presente nel 3° rigo della tabella ‘Congedi parentali’.
- Voci 19U (assenza) + 39U (indennità)
- Permessi su base giornaliera fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento ‘TA1’ (sostituisce il codice ‘MA6’), codice causale ‘L307’, codice fiscale del dipendente.
- Congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs 151/2001): codice evento ‘MD1’ (sostituisce il codice ‘MC1’), codice causale ‘L308’, codice fiscale presente nel 3° rigo della tabella ‘Congedi parentali’.
- Voci 315 (assenza) + 316 (indennità), entrambe preesistenti
- Voci 315 (assenza) + 31D (indennità), quest’ultima alternativa alla voce 316 (v. paragrafi successivi)
PERMESSI SU BASE ORARIA
- Permessi su base oraria fruiti fino al terzo anno di età del figlio con disabilità grave (art. 42, c. 1, D.Lgs 151/2001): codice evento ‘XB3’ (sostituisce il codice ‘MB3’), codice causale ‘L302’, codice fiscale presente nel 3° rigo della tabella ‘Congedi parentali’.
- Permessi su base oraria fruiti dal lavoratore con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992): codice evento ‘QB5’ (sostituisce il codice ‘MB5’), codice causale ‘L306’, codice fiscale del dipendente.
CALCOLO INDENNITA’
Per quanto riguarda sia i permessi L. 104/1992 (giornalieri o orari), sia il prolungamento del congedo parentale o i permessi per disabilità del figlio, l’indennità viene calcolata secondo gli stessi criteri addottati in precedenza.
Relativamente al congedo straordinario art. 42, c. 5, D.Lgs 151/2001, a seguito di un approfondimento, abbiamo ritenuto opportuno prevedere un diverso criterio di calcolo dell’indennità, alternativo a quello previsto sulla voce 316.
La voce 316 determina l’indennità media giornaliera dividendo la retribuzione del mese di riferimento (mese precedente all’inizio del congedo) per lo stesso divisore previsto per l’indennità di malattia o maternità (30 per gli impiegati, giorni lavorativi + seste giornate per gli operai). Ovviamente, anche i giorni indennizzati vengono determinati, sulla voce 316, secondo gli stessi criteri previsti per la malattia e la maternità (tutti i giorni di calendario ad eccezione delle festività cadenti in giorni non lavorativi per gli impiegati, giorni lavorativi + seste giornate per gli operai).
Tuttavia, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 64 del 15/03/2001, per il congedo straordinario occorrerebbe calcolare l’indennità media giornaliera moltiplicando la retribuzione del mese di riferimento (sempre il mese precedente all’inizio del congedo) per 12 e dividendo il risultato per 365. Si dovrebbero quindi considerare indennizzabili tutti i giorni di calendario, indipendentemente dalla qualifica o dalla distribuzione dell’orario. La stessa circolare, tuttavia, prevede delle eccezioni per i part-time verticali (lasciando alcuni dubbi su quali siano i giorni da indennizzare in tali situazioni).
A nostro avviso, il criterio indicato nella circolare diventa inapplicabile quando il mese di riferimento è interessato da assenze non retribuite o parzialmente retribuite dal datore di lavoro, in quanto l’indennità media giornaliera risulterebbe notevolmente inferiore a quella ottenuta quando il mese di riferimento è interamente retribuito.
In considerazione di quanto sopra precisato, abbiamo ritenuto opportuno lasciare la possibilità di continuare ad adottare il criterio previsto dalla voce 316 (analogo a quello previsto per la malattia e la maternità), predisponendo comunque anche il diverso criterio di calcolo indicato nella circolare Inps: per applicare quest’ultimo, è sufficiente utilizzare la voce 31D (anziché la voce 316) per indicare il periodo indennizzato sulle Variazioni Mensili.
Utilizzando la voce 31D, l’indennità media giornaliera viene calcolata rilevando sempre il valore della retribuzione e dei ratei presenti nel mese di riferimento (rispettivamente voci 305 e 306 nel dettaglio del cedolino del mese precedente all’inizio del congedo): tale valore viene moltiplicato per 12 e diviso per 365 (senza ulteriori considerazioni su eventuali periodi non retribuiti presenti nel mese di riferimento). Naturalmente, indicando il periodo indennizzato sulla voce 31D, vengono considerati utili tutti i giorni di calendario, riportati nel campo Quantità della stessa voce.
Precisiamo che, come in precedenza, il periodo di assenza per congedo straordinario deve essere indicato sulla voce 315, in combinazione con la voce 316 oppure (a partire dal mese di maggio 2023) con la voce 31D.
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Come già detto, tutti i nuovi codici evento relativi ai permessi e congedi per disabilità sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto “dante causa”. In entrambe le sezioni viene indicato anche il tipo di copertura (‘1’ / ‘2’), determinata su base settimanale o giornaliera.
Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato il numero di ore di assenza relative ad ogni singolo giorno. Fa eccezione l’evento ‘RA1’, che può essere riferito sia ad un permesso giornaliero che orario: solo per questo evento, le ore devono essere riportate (automaticamente) anche se il permesso è su base giornaliera (per gli altri eventi giornalieri le ore NON devono essere indicate, come specificato nella circolare Inps sopra citata).
Ricordiamo che, per ogni codice evento, viene calcolata la “Differenza accredito”, corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei codici evento che prevedono la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale (‘XB3’ / ‘QB5’), per i quali la differenza corrisponde alle settimane da accreditare.
Le causali per il conguaglio delle indennità relative ai suddetti permessi e congedi, sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l’indicazione del codice fiscale del soggetto “dante causa”. Le stesse causali vengono quindi sommate al totale a credito della denuncia; precisiamo che le indennità in questione non vengono più riportate nella sezione relativa alla maternità (servizio ‘Prestazioni’).
Per quanto riguarda le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (da agosto 2022 a marzo 2023) interessate da permessi o congedi per disabilità, da parte dell’Inps NON sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di comunicazione delle informazioni richieste. Rimaniamo quindi in attesa delle suddette indicazioni, per predisporre quanto necessario.
ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il mese di maggio, fossero già stati inseriti dei permessi o congedi per disabilità sulle Variazioni Mensili, occorre verificare se le voci utilizzate sono ancora valide o devono essere sostituite con quelle indicate nel presente aggiornamento (in tal caso, occorrere rielaborare le buste paga, se già elaborate). In ogni caso, se la ditta è già stata elaborata per il mese di maggio, in presenza dei permessi o congedi per disabilità occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens relative al mese di maggio, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’. |
Maggio 2023 (acred861) |
CONGEDO PARENTALE – INDENNITA’ 80%
Come segnalato nell’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, la legge 197/2022 ha previsto (art. 1, comma 359) un aumento dal 30% all’80% dell’indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese entro il sesto anno di età del figlio, limitatamente ai soggetti che concludono la maternità obbligatoria dopo il 31/12/2022.
Nello stesso aggiornamento abbiamo anche precisato che sarebbe stato possibile applicare il suddetto aumento soltanto dopo la pubblicazione delle necessarie istruzioni operative da parte dell’Inps.
L’Inps ha recentemente pubblicato la circolare n. 45 del 16/05/2023, nella quale sono riportate le indicazioni per applicare il suddetto aumento, prevedendo anche dei codici appositi per la compilazione della denuncia Uniemens. In particolare, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia occorre indicare il periodo indennizzato all’80% con i codici evento ‘PG0’ (base oraria) / ‘PG1’ (base giornaliera), mentre nella sezione Info Causali occorre conguagliare l’indennità all’80% con il codice causale ‘L328’. Nella stessa circolare è anche specificato che i suddetti codici potranno essere indicati sulla denuncia Uniemens soltanto a partire dalla competenza di luglio 2023, rimandando ad un successivo messaggio le indicazioni relative ai periodi da gennaio a giugno 2023 che fossero stati interessati dal suddetto aumento.
Sulla base di quanto indicato nella circolare Inps, riteniamo opportuno predisporre il calcolo automatico dell’indennità nella misura dell’80% soltanto a partire dal mese di luglio 2023, in quanto prima di tale mese non sarebbe possibile conguagliare la stessa indennità sulla denuncia Uniemens (quindi non sarebbe corretto farla anticipare dal datore di lavoro).
Di conseguenza, nei mesi di maggio e giugno 2023, l’indennità relativa al congedo parentale continuerà ad essere calcolata (in automatico) esclusivamente nella misura del 30%.
Ricordiamo, tuttavia, che è già possibile indicare il periodo di congedo parentale che dovrà essere indennizzato all’80%, continuando comunque a calcolare l’indennità nella misura del 30%.
Con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, infatti, sono state rilasciate le voci 2AD / 2AE, che possono essere inserite sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alle voci di congedo parentale, per indicare il periodo che si ritiene debba essere indennizzato nella misura dell’80% (senza alcun effetto sull’indennità calcolata nel mese corrente).
Fornendo tale indicazione tramite le suddette voci, risulterà più semplice effettuare il ricalcolo dell’indennità, una volta che l’Inps avrà pubblicato le istruzioni relative al periodo pregresso (da gennaio a giugno 2023).
Per maggiore chiarezza, riportiamo la documentazione delle voci 2AD / 2AE, aggiornata rispetto alle nuove voci relative ai congedi parentali rilasciate con l’aggiornamento di aprile 2023 Acred859:
Voce 2AD da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera usufruito entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio (voci 197-392 / 1F1-3F1 / 1F2-3F2). La voce 2AD va inserita indicando il giorno iniziale e finale, in relazione al solo periodo per il quale si ha diritto all’indennità all’80%. Sulla voce 2AD vengono riportate automaticamente le ore di assenza nel campo Quantità ed i giorni indennizzati nel campo Importo Unitario (se necessario, tali valori possono essere “forzati” dall’Utente).
Voce 2AE da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base oraria usufruito entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio (voci 18G / 18U / 18Y). Nel campo Quantità della voce 2AE occorre indicare le ore di assenza per le quali si ha diritto all’indennità all’80%. Se non viene indicato un numero di ore, nel campo Quantità si considerano le ore complessive di congedo parentale su base oraria usufruito nel mese.
Come già precisato, le voci 2AD / 2AE vanno inserite in aggiunta alle voci di congedo parentale, non producono alcun effetto sul calcolo dell’indennità e non vengono riportate nella sezione Presenze del LUL. |
Aprile 2023 (acred860) |
CONGEDI PARENTALI - MATURAZIONE RATEI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred859 del 24/04/2023, è stata rilasciata la gestione delle nuove codifiche relative ai congedi parentali, previste nel messaggio Inps n. 659 del 13/02/2023.
Con lo stesso aggiornamento è stata attivata anche la maturazione automatica dei ratei delle mensilità aggiuntive nei periodi di assenza per congedo parentale. In pratica, dal mese di aprile 2023, i periodi di assenza per congedo parentale vengono considerati utili per la maturazione dei ratei, secondo le stesse modalità previste, fino al mese di marzo 2023, in caso di inserimento della voce opzionale 341 (aggiornamenti di ottobre 2022 Acred839 e dicembre 2022 Acred845).
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova voce opzionale che consente (a chi lo ritiene opportuno) di annullare il suddetto automatismo: inserendo la nuova voce 0F5 sulle Voci Fisse, i periodi di assenza per congedo parentale non vengono considerati utili per la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tramite tale voce, quindi, si ottiene lo stesso criterio di maturazione del rateo previsto, fino al mese di marzo 2023, in assenza della voce 341.
La voce 0F5 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.2 ‘Ratei mensilità aggiuntive’ e può essere inserita a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente), soltanto nel caso in cui si desideri ottenere l’effetto sopra descritto.
Precisiamo che, dal mese di aprile 2023, nel calcolo delle indennità relative ai congedi parentali vengono sempre inclusi i ratei delle mensilità aggiuntive, anche in presenza della voce 0F5 sopra descritta.
Facciamo presente che non è pervenuta alcuna indicazione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro (e neppure da parte dell’Inps) in merito alla maturazione dei ratei nei periodi di assenza per congedo parentale, per quanto riguarda le mensilità aggiuntive, le ferie ed i permessi. Dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta del criterio da adottare a tale riguardo.
Riepilogando, dal mese di aprile 2023 sono disponibili i seguenti criteri di maturazione dei ratei in relazione ai periodi di assenza per congedo parentale:
- per le mensilità aggiuntive, i periodi di assenza sono considerati utili ai fini della maturazione dei ratei; nel caso in cui si intenda considerarli non utili, occorre inserire la voce 0F5 sulle Voci Fisse; come già detto, nell’indennità relativa ai congedi parentali vengono comunque inclusi i ratei delle mensilità aggiuntive;
- per le ferie ed i permessi, i periodi di assenza non sono considerati utili ai fini della maturazione dei ratei; nel caso in cui si intenda considerarli utili, occorre inserire la voce 13P sulle Voci Fisse (la voce potrebbe essere già stata inserita nei mesi precedenti, in quanto documentata con l’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845).
Sempre per quanto riguarda i ratei delle mensilità aggiuntive, nel caso in cui i periodi di congedo parentale siano considerati utili per la maturazione dei ratei, sono disponibili alcune voci opzionali che consentono di decurtare la quota a carico Inps dal rateo maturato. Come documentato nell’aggiornamento Acred859, la voce 46K effettua il recupero della quota a carico Inps per il solo congedo parentale (30%), mentre la voce 472, preesistente, effettua il recupero della quota a carico Inps sia per il congedo parentale (30%) che per la maternità obbligatoria (80%). |
Aprile 2023 (acred859) |
CONGEDI PARENTALI - NUOVA GESTIONE
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le nuove codifiche relative ai congedi parentali indicate nel messaggio Inps n. 659 del 13/02/2023, derivanti dalle modifiche al D.Lgs 151/2001 (cd “Testo unico sulla maternità”) introdotte dal D.Lgs 105/2022.
Precisiamo innanzitutto che le nuove codifiche devono essere applicate a partire dalla competenza di aprile 2023, in modo da essere riportate sulla corrispondente denuncia Uniemens (sezioni Settimane / Calendario / Info Causali).
A questo riguardo, da parte dell’Inps è stata annunciata la possibilità (per chi lo desidera) di iniziare ad applicare le nuove codifiche dalla competenza di maggio, tuttavia tale possibilità non è ancora stata riportata in una disposizione ufficiale. Riteniamo quindi più prudente iniziare ad applicare le nuove codifiche a partire dalla competenza di aprile.
Laddove possibile, le nuove codifiche vengono generate a partire dalle voci preesistenti, affinché sia possibile continuare ad utilizzare le stesse voci utilizzate fino ad oggi.
E’ stato possibile seguire il suddetto criterio per le voci relative alla ex “maternità facoltativa”: 197 per l’assenza e 392 per l’indennità, corrispondenti al congedo parentale su base giornaliera entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio, per le quali è stato mantenuto lo stesso codice evento su Uniemens (‘MA2’).
Anche le preesistenti voci 18G / 18U / 18Y, corrispondenti al congedo parentale su base oraria entro il limite di 6 mesi e fino al sesto anno di età del figlio, hanno mantenuto lo stesso codice evento su Uniemens (‘MA0’).
Le preesistenti voci 18H / 18V / 18Z (che venivano riportate sul codice evento ‘MB2’) sono state invece utilizzate per il congedo su base oraria entro il limite di 10/11 mesi e fino all’ottavo anno di età del figlio (codice evento ‘PB0’).
Nella maggior parte dei casi, comunque, sono state predisposte nuove voci, in quanto le nuove casistiche di congedo non corrispondevano a quelle precedenti. Anche nei casi in cui vi era una corrispondenza tra i nuovi ed i vecchi congedi (come per i codici evento ‘MA0’ e ‘MA2’), è stato comunque necessario aggiungere altre voci a quelle preesistenti, per consentire di distinguere i congedi sulla base del figlio per il quale vengono usufruiti, come di seguito precisato.
Tutti i nuovi congedi parentali prevedono l’indicazione del codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo: tale indicazione va riportata sia nella sezione Calendario (in riferimento al singolo giorno di assenza), sia nella sezione Info Causali (in relazione all’indennità). In presenza di più figli, quindi, occorre distinguere i periodi di assenza relativi a ciascun figlio: a tale scopo, è necessario utilizzare una diversa “coppia” di voci (assenza + indennità) per ciascun figlio nel caso dei congedi su base giornaliera, oppure una diversa voce di assenza nel caso dei congedi su base oraria.
Come previsto in precedenti occasioni (congedi parentali ad ore o per emergenza Covid), i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, riportandoli nella tabella ‘Congedi parentali’.
Sulla tabella in questione è possibile indicare un massimo di 3 figli per ogni decorrenza; ovviamente, è possibile indicare ulteriori figli effettuando le opportune storicizzazioni. Ciascuna coppia di voci (assenza + indennità) nel caso dei congedi su base giornaliera, oppure ciascuna voce di assenza nel caso dei congedi su base oraria, fa riferimento al primo figlio, secondo figlio ed in alcuni casi terzo figlio, in riferimento alla posizione del figlio sulla tabella ‘Congedi parentali’.
Nei paragrafi successivi sono elencate le voci da utilizzare per gestire le nuove casistiche dei congedi parentali; come già detto, alcune di queste voci corrispondono a quelle già previste in precedenza.
Nell’elenco sono riportate anche le codifiche previste sulla denuncia Uniemens: codici evento per l’indicazione dei periodi di assenza nelle sezioni Settimane e Calendario, codici causale per il conguaglio dell’indennità nella sezione Info Causali.
CONGEDI PARENTALI SU BASE GIORNALIERA
Congedo parentale su base giornaliera, entro il limite massimo di coppia di 6 mesi, fruito fino al compimento del sesto anno di età del figlio: codice evento ‘MA2’ (preesistente, ex “maternità facoltativa”), codice causale ‘L050’.
- Voci 197 (assenza) + 392 (indennità) – primo figlio (voci preesistenti, ex “maternità facoltativa”)
- Voci 1F1 (assenza) + 3F1 (indennità) – secondo figlio
- Voci 1F2 (assenza) + 3F2 (indennità) – terzo figlio
Congedo parentale su base giornaliera, entro il limite massimo di coppia di 6 mesi, fruito dopo il compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘PD1’, codice causale ‘L321’.
- Voci 1F3 (assenza) + 3F3 (indennità) – primo figlio
- Voci 1F4 (assenza) + 3F4 (indennità) – secondo figlio
Congedo parentale su base giornaliera, entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi, fruito fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘PE1’, codice causale ‘L323’.
- Voci 1F5 (assenza) + 3F5 (indennità) – primo figlio
- Voci 1F6 (assenza) + 3F6 (indennità) – secondo figlio
Congedo parentale su base giornaliera, entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi, fruito fino al compimento dell’ottavo anno di età del figlio: codice evento ‘PB1’, codice causale ‘L325’.
- Voci 1F7 (assenza) + 3F7 (indennità) – primo figlio
- Voci 1F8 (assenza) + 3F8 (indennità) – secondo figlio
Le stesse voci possono essere utilizzate anche per i periodi che non danno diritto al trattamento economico.
Congedo parentale su base giornaliera, entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi, fruito dopo il compimento dell’ottavo anno ed entro il dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘TB1’, codice causale ‘L326’.
- Voci 1F9 (assenza) + 3F9 (indennità) – primo figlio
- Voci 1FA (assenza) + 3FA (indennità) – secondo figlio
Le stesse voci possono essere utilizzate anche per i periodi che non danno diritto al trattamento economico.
Tutte le voci relative ai congedi parentali su base giornaliera si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.4 “Congedo parentale a giorni”. Entrambe le voci (assenza + indennità) devono essere inserite sulle Variazioni Mensili con l’indicazione dei giorni di inizio e fine: sulla voce di assenza vengono riportate automaticamente le ore (quantità), i giorni di calendario (importo unitario) ed i giorni lavorativi con le seste giornate (importo totale), mentre sulla voce di indennità vengono riportati i giorni indennizzati (quantità) ed i giorni non indennizzati (importo unitario).
Facciamo presente che le voci relative ai congedi parentali a giorni possono essere ottenute automaticamente inserendo i corrispondenti eventi dalla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’. Nella descrizione dell’evento, visibile sulla finestra a partire dal mese di aprile 2023, è riportato il codice evento previsto su Uniemens (‘MA2’ / ‘PD1’ / ‘PE1’ / ‘PB1’ / ‘TB1’) ed il riferimento al primo figlio, secondo figlio e, dove previsto, al terzo figlio.
CONGEDI PARENTALI SU BASE ORARIA
Congedo parentale su base oraria, entro il limite massimo di coppia di 6 mesi, fruito fino al compimento del sesto anno di età del figlio: codice evento ‘MA0’, codice causale ‘L062’ (entrambi preesistenti).
- Voci 18G (assenza), preesistente – primo figlio
- Voci 18U (assenza), preesistente – secondo figlio
- Voci 18Y (assenza), preesistente – terzo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 38A (preesistente).
Congedo parentale su base oraria, entro il limite massimo di coppia di 6 mesi, fruito dopo il compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘PD0’, codice causale ‘L320’.
- Voci 1H1 (assenza) – primo figlio
- Voci 1H2 (assenza) – secondo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H1.
Congedo parentale su base oraria, entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi, fruito fino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘PE0’, codice causale ‘L322’.
- Voci 1H3 (assenza) – primo figlio
- Voci 1H4 (assenza) – secondo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H2.
Congedo parentale su base oraria, entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi, fruito fino al compimento dell’ottavo anno di età del figlio: codice evento ‘PB0’, codice causale ‘L324’.
- Voci 18H (assenza), preesistente – primo figlio
- Voci 18V (assenza), preesistente – secondo figlio
- Voci 18Z (assenza), preesistente – terzo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 38B (preesistente). Le stesse voci possono essere utilizzate anche per i periodi che non danno diritto al trattamento economico.
Congedo parentale su base oraria, entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi, fruito dopo il compimento dell’ottavo anno ed entro il dodicesimo anno di età del figlio: codice evento ‘TB0’, codice causale ‘L326’.
- Voci 1H5 (assenza) – primo figlio
- Voci 1H6 (assenza) – secondo figlio
In presenza delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H3. Le stesse voci possono essere utilizzate anche per i periodi che non danno diritto al trattamento economico.
Tutte le voci relative ai congedi parentali su base oraria si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.2 “Congedo parentale ad ore”. Per i congedi parentali su base oraria è sufficiente inserire la voce di assenza tramite la finestra ‘Orario singola voce’, indicando le ore di assenza usufruite sui singoli giorni. A differenza dei congedi su base giornaliera, per i congedi su base oraria non occorre indicare la voce di indennità sulle Variazioni Mensili.
CONGEDI PARENTALI – CALCOLO INDENNITA’
L’indennità relativa ai nuovi congedi parentali viene calcolata secondo gli stessi criteri addottati, in precedenza, per la maternità facoltativa. L’unica differenza consiste nel fatto che, dal mese di aprile 2023, nel calcolo dell’indennità vengono automaticamente inclusi i ratei delle mensilità aggiuntive.
Ricordiamo che, fino al mese di marzo 2023, per includere i ratei delle mensilità aggiuntive occorreva inserire la voce 341 sulle Voci Fisse (aggiornamenti di ottobre 2022 Acred839 e dicembre 2022 Acred845). Precisiamo che, se la voce 341 è ancora presente sulle Voci Fisse, non occorre eliminarla (se non per maggiore chiarezza, in quanto ormai inutile).
Dal mese di aprile 2023, risulta automaticamente attivata anche la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive, nei periodi di assenza per congedo parentale, analogamente a quanto avveniva nei mesi precedenti in presenza della voce 341.
Precisiamo che rimane disponibile la voce 46K per attivare il recupero della quota a carico Inps (30%) dei ratei maturati nei periodi di assenza per congedo parentale, al momento dell’erogazione della mensilità aggiuntiva, nel caso in cui si intenda effettuare tale recupero ma non quello relativo alla maternità obbligatoria (80%).
Ricordiamo che, se si intende attivare il recupero della quota a carico Inps sia per i congedi parentali che per la maternità obbligatoria, occorre indicare la voce 472 sulle Voci Fisse (per ulteriori indicazioni a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845).
Infine precisiamo che, per attivare la maturazione dei ratei di ferie e permessi nei mesi di assenza per congedo parentale, al momento occorre continuare ad utilizzare la voce 13P (aggiornamento di dicembre 2022 Acred845), inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello; ovviamente, non è necessario inserire la voce 13P se è già stata inserita nei mesi precedenti. In merito a tale questione, non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
Sempre per quanto riguarda il calcolo dell’indennità relativa ai nuovi congedi parentali, facciamo presente che è possibile “forzare” il mese di riferimento (mese dal quale viene rilevata la retribuzione per determinare l’indennità media giornaliera), secondo le stesse modalità previste, in precedenza, per la maternità facoltativa: il mese di rifermento può essere indicato nel campo Competenza della voce 340, riportando la data di fine mese.
Per i congedi parentali a giorni, se inseriti sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’, il mese di riferimento viene proposto in un apposito campo (modificabile dall’utente) e la voce 340 viene riportata sulle Variazioni Mensili insieme alle voci di assenza e di indennità. Per i congedi parentali ad ore, inseriti sulla finestra ‘Orario singola voce’, la voce 340 può essere aggiunta sulle Variazioni Mensili, nel caso in cui occorra modificare il mese di riferimento.
Nei casi in cui il congedo (orario o giornaliero) non debba essere indennizzato, occorre inserire l’evento secondo le modalità consuete, aggiungendo la voce 349 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. A tale scopo, la voce 349 può essere selezionata dall’elenco ai punti 1.2.2 “Congedo parentale ad ore” o 1.2.4 “Congedo parentale a giorni”. Precisiamo che tale situazione si può presentare per i congedi riportati sui codici evento ‘PB0’ / ‘PB1’ / ‘TB0’ / ‘TB1’, nei casi previsti dalle disposizioni (tale condizione deve necessariamente essere verificata dall’Utente).
NOTA: Rimane da stabilire come deve essere gestito il mese di congedo parentale indennizzato al 80% (aggiornamento di gennaio 2023 Acred849), in merito al quale non è stata emanata alcuna disposizione ufficiale da parte dell’Inps.
CONGEDI DI PATERNITA’
Nel messaggio Inps n. 659 del 13/02/2023 sono indicate anche le nuove codifiche relative ai congedi di paternità.
Per il congedo di paternità obbligatorio, occorre continuare ad utilizzare la voce 325, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.3 “Congedo di paternità” (aggiornamento di maggio 2013 Acred495).
Il nuovo codice evento relativo al congedo di paternità obbligatorio è ‘PF1’, riportato nelle sezioni Settimane e Calendario, mentre la nuova causale per il conguaglio dell’indennità è ‘L327’, riportata nella sezione Info Causali.
Non è invece più previsto il congedo di paternità facoltativo: di conseguenza, non deve più essere utilizzata la voce 326, anch’essa riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.3 (aggiornamento di maggio 2013 Acred495).
COMPILAZIONE DENUNCIA UNIEMENS
Come già detto, tutti i nuovi codici evento relativi ai congedi parentali sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli). In entrambe le sezioni viene indicato anche il tipo di copertura (‘1’ / ‘2’), ovviamente determinata su base settimanale o giornaliera. Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato anche il numero di ore di assenza relative ad ogni singolo giorno.
Ricordiamo che, per ogni codice evento, viene calcolata la “Differenza accredito”, corrispondente alla mancata retribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione dei codici evento che prevedono la contribuzione figurativa sulla retribuzione convenzionale (‘PB0’ / ‘PB1’ / ‘TB0’ / ‘TB1’), per i quali la differenza corrisponde alle settimane da accreditare.
Le causali per il conguaglio delle indennità relative ai suddetti congedi parentali sono riportate nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, anche in questo caso con l’indicazione del codice fiscale del figlio (o dei figli), sommandole al totale a credito della denuncia. Precisiamo che le indennità in questione non vengono più riportate nella sezione relativa alla maternità (servizio ‘Prestazioni’), neppure per quanto riguarda i codici causali preesistenti (‘L062’).
Segnaliamo che, nel messaggio Inps n. 659/2023 sopra citato, è stato indicato erroneamente il codice causale ‘L053’ in relazione ai primi 6 mesi di congedo parentale (ex “maternità facoltativa”). Come precisato successivamente dall’Inps e confermato dalla nuova versione dell’Allegato Tecnico Uniemens (4.17.1 del 29/03/2023), il codice causale da utilizzare per conguagliare l’indennità relativa al suddetto congedo parentale è ‘L050’.
Per quanto riguarda le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (da agosto 2022 a marzo 2023) interessate dai congedi parentali, da parte dell’Inps è stato precisato che dovranno essere fornite le informazioni previste nel messaggio n. 659, tuttavia NON sono state fornite indicazioni ufficiali in merito alla modalità di comunicazione di tali informazioni (sono solo state prospettate alcune ipotesi). Rimaniamo quindi in attesa delle suddette indicazioni, per predisporre quanto necessario.
ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il mese di aprile, fossero già stati inseriti dei congedi parentali sulle Variazioni Mensili, occorre verificare se le voci utilizzate devono essere sostituite con quelle indicate nel presente aggiornamento (in tal caso, occorrere rielaborare le buste paga, se già elaborate). Anche nel caso in cui non risulti necessario sostituire le voci utilizzate, se la ditta è già stata elaborata per il mese di aprile, in presenza dei congedi parentali occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens relative al mese di aprile, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’. |
Gennaio 2023 (acred849) |
CONGEDO PARENTALE – INDENNITA’ 80%
La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”), al comma 359 dell’art. 1, ha previsto l’aumento dal 30% al 80% dell’indennità di congedo parentale, per la durata massima di un mese entro il sesto anno di età del figlio, relativamente ai lavoratori che terminano il periodo di maternità o paternità obbligatorio successivamente al 31/12/2022.
Precisiamo che, per gestire adeguatamente il suddetto aumento, è necessario attendere le indicazioni da parte dell’Inps.
Con il presente aggiornamento, comunque, abbiamo predisposto alcune nuove voci che possono essere inserite in aggiunta al congedo parentale, allo scopo di individuare il periodo che risulta interessato dal suddetto aumento. Tale periodo sarà poi considerato per gli opportuni conguagli, nel momento in cui saranno pubblicate le indicazioni da parte dell’Inps.
Le nuovi voci, da inserire in aggiunta alle consuete voci di congedo parentale, sono le seguenti:
Voce 2AD da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base giornaliera (voce 392 maternità facoltativa, voce 326 congedo paternità facoltativo). La voce 2AD può essere inserita indicando il giorno iniziale e finale, parallelamente alle voci di congedo parentale (392 / 326), considerando però il solo periodo per il quale si ha diritto all’indennità al 80%. Sulla voce 2AD vengono riportate le ore di assenza nel campo Quantità ed i giorni indennizzati nel campo Importo Unitario: se necessario, tali valori possono essere “forzati” dall’Utente.
Voce 2AE da inserire in corrispondenza del congedo parentale su base oraria (voci 18G, 18H, 18U, 18V, 18Y, 18Z). Nel campo Quantità della voce 2AE occorre indicare le ore di assenza per le quali si ha diritto all’indennità al 80%. Se non viene indicato un numero di ore, nel campo Quantità sono riportate le ore complessive di assenza, usufruite nel mese, per congedo parentale su base oraria.
Precisiamo che le voci 2AD / 2AE non producono alcun effetto sull’orario lavorato del mese e (per il momento) sulle indennità erogate; inoltre, non sono riportate nella sezione Presenze del LUL. |
Dicembre 2022 (acred845) |
CONGEDI PARENTALI – RECUPERO RATEI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di ottobre 2022 Acred839 / Acred841, è stata rilasciata la voce 341, tramite la quale è possibile includere i ratei delle mensilità aggiuntive nel calcolo delle indennità relative ai congedi parentali, a seguito delle modifiche al Testo Unico sulla Maternità (D.Lgs n. 151/2001) introdotte dal D.Lgs n. 105/2022.
Come documentato nell’aggiornamento Acred839, tramite la voce 341 viene attivata anche la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive in relazione ai periodi di assenza per congedo parentale.
Nei suddetti aggiornamenti, oltre che in quello di agosto 2022 Acred834, sono stati evidenziati i dubbi esistenti (in parte ancora irrisolti) in merito all’interpretazione e, soprattutto, alle modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022, sottolineando la necessità di indicazioni ufficiali da parte dell’Inps.
A questo riguardo, nella circolare Inps n. 122 del 27/10/2022 (citata nell’aggiornamento Acred841), nella quale sono riportate soprattutto indicazioni relative alla durata temporale dei periodi di congedo, è stato precisato che le nuove disposizioni si applicano ai congedi usufruiti dal 13 agosto in poi. Tuttavia, nella stessa circolare viene anche precisato (punto 3.1.2) che i periodi successivi al 13 agosto devono essere stati richiesti separatamente dai periodi precedenti a tale data, senza fornire indicazioni sul comportamento da adottare nel caso in cui non sia stato seguito il suddetto criterio nella presentazione delle domande. Inoltre, sebbene nella circolare venga citata la modifica normativa secondo la quale, nel calcolo dell’indennità media giornaliera relativa ai congedi parentali, si devono considerare anche i ratei delle mensilità aggiuntive, non viene fornita alcuna indicazione in merito al conguaglio, sulla denuncia Uniemens, dell’indennità calcolata secondo i nuovi criteri, nell’eventualità (abbastanza probabile) che le due indennità debbano essere tenute distinte (tale questione era già stata posta all’Inps in diversi quesiti, sul forum di Assosoftware).
Per quanto riguarda il trattamento a carico del datore di lavoro, ossia la maturazione, nei periodi di congedo parentale, dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, le indicazioni utili per una corretta interpretazione e applicazione della norma dovrebbero pervenire dal Ministero del Lavoro (anche se, in passato, l’Inps si è occupata di tali questioni). A questo proposito, nel convegno di Assosoftware del 29/11/2022, da parte dell’Inps è stato confermato che è in corso “un’interlocuzione” con il Ministero del Lavoro, su vari aspetti della nuova normativa relativa ai congedi parentali.
A causa dei dubbi sopra citati, abbiamo dovuto lasciare all’Utente la scelta di attivare (tramite la voce 341) l’inclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive nell’indennità a carico Inps, unitamente alla maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive nei periodi di assenza per gli stessi congedi parentali. Dal momento che non è arrivato nessun chiarimento da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro, dobbiamo continuare a lasciare tale scelta all’Utente.
Rimane quindi necessario inserire la voce 341 sulle Voci Fisse, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento Acred839, se si vogliono includere i ratei delle mensilità aggiuntive nel calcolo dell’indennità Inps relativa ai congedi parentali, oltre che per far maturare i ratei delle mensilità aggiuntive nei periodi di assenza per congedo parentale.
Ovviamente, è possibile che la voce 341 non sia stata attivata (o almeno che non sia stata attivata dal primo mese utile), mentre adesso si potrebbe considerare opportuno attivarla e recuperare i ratei relativi ai mesi pregressi (dal momento che, con l’elaborazione di dicembre, viene determinato il valore “definitivo” della tredicesima).
Per gestire la situazione sopra descritta, abbiamo previsto la possibilità di recuperare automaticamente i ratei relativi ai mesi pregressi (da agosto a novembre 2022), nel caso in cui vi siano state assenze per congedo parentale.
Precisiamo che non è necessario attivare il suddetto recupero se si è intervenuti sul servizio Cedolini – Anno Corrente, modificando il numero di ratei e/o le somme da recuperare nella sezione ‘Ulteriori mensilità’.
Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di attivare il recupero della parte di rateo che rimane a carico dell’Inps (30%), in relazione ai mesi nei quali è maturato (o viene recuperato su dicembre) il rateo delle mensilità aggiuntive.
Precisiamo che non è necessario attivare questo recupero se risulta già presente la voce 472, tramite la quale si attiva il recupero dei ratei di maternità a carico Inps, come descritto dettagliatamente nel relativo paragrafo.
Per quanto riguarda i ratei di ferie e permessi, con il presente aggiornamento abbiamo predisposto una voce opzionale che consente di attivare la maturazione anche nei periodi di assenza per congedo parentale.
Dal momento che, con l’elaborazione di dicembre, viene determinato il residuo di fine anno delle ferie e dei permessi, abbiamo anche previsto la possibilità di recuperare automaticamente i ratei di ferie e permessi relativi ai mesi pregressi (da agosto a novembre 2022), che non fossero maturati a causa delle assenze per congedo parentale.
Riepilogando, con il presente aggiornamento abbiamo predisposto nuove voci opzionali che consentono di:
- recuperare i ratei pregressi delle mensilità aggiuntive, non maturati a causa delle assenze per congedo parentale (nel caso in cui non sia stata attivata la voce 341 dal primo mese utile);
- attivare il recupero del 30% dei ratei delle mensilità aggiuntive, in relazione ai periodi di congedo parentale (nel caso in cui non sia già presente la voce 472 – vedere relativo paragrafo);
- recuperare i ratei pregressi di ferie e permessi, non maturati a causa delle assenze per congedo parentale;
- attivare la maturazione dei ratei correnti di ferie e permessi, in relazione ai periodi di congedo parentale.
RECUPERO RATEI PREGRESSI 13° / 14°
Se si intende recuperare i ratei di tredicesima / quattordicesima non maturati nel periodo agosto – novembre 2022, per effetto dei congedi parentali, occorre indicare la voce 46R sulle Variazioni Mensili di dicembre, in corrispondenza dei soli dipendenti interessati. La voce 46R, visibile nel Dettaglio del cedolino, riporta i seguenti dati: nel campo Quantità la percentuale complessiva dei ratei da recuperare (100 = 1 rateo full-time), nel campo Importo Unitario il numero dei ratei da recuperare, nel campo Importo Totale la somma da decurtare (ad esempio a causa di assenze non retribuite).
Precisiamo che la voce 46R determina i ratei spettanti in relazione ai mesi in cui NON è presente la voce 474 (rateo mensilità aggiuntiva) e sono invece presenti le voci di assenza per congedo parentale. Di conseguenza, può essere utilizzata anche nel caso in cui la voce 341 sia stata attivata solo per una parte del periodo interessato.
La voce 46R recupera anche la parte di rateo decurtata in proporzione alle ore di congedo parentale usufruite. Tale condizione si verifica quando matura il rateo di un mese (in quanto viene raggiunto il numero previsto di giorni lavorati o comunque retribuiti), ma lo stesso rateo viene ridotto in proporzione alle ore di assenza per congedo parentale. In questo caso, nel campo Importo Totale della voce 46R viene riportato il valore da reintegrare nella mensilità aggiuntiva (tale valore ha segno negativo, mentre quello da decurtare ha segno positivo). Restano escluse, dal suddetto recupero, le ore di congedo parentale del mese di agosto (occorrerebbe escludere quelle usufruite prima del 13 agosto).
La voce 46R, se elaborata, viene sommata al rateo di mensilità aggiuntiva del mese di dicembre (voce 474).
Precisiamo che, se tramite la voce 46R non si ottiene il recupero desiderato (per qualsiasi motivo), rimane possibile intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, sezione ‘Ulteriori mensilità’, modificando il numero di ratei maturati e/o le somme da recuperare, sui mesi interessati dal congedo nel periodo da agosto a novembre 2022.
RECUPERO QUOTA C/INPS SU RATEI 13° / 14°
Sempre in merito ai ratei di tredicesima e quattordicesima, precisiamo che la quota di rateo inclusa nell’indennità Inps, viene decurtata dal rateo a carico del datore di lavoro soltanto se risulta impostata la voce 472 sulle Voci Fisse.
Ricordiamo che la voce 472, rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2010 Acred390, consente di attivare il recupero del rateo di mensilità aggiuntiva incluso nell’indennità Inps, corrispondente all’80% per la maternità obbligatoria e al 30% per i congedi parentali (se è stata attivata la voce 341). La voce 472 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 (‘Maturazione ratei’) e può essere inserita a qualsiasi livello (anche generale o contratto).
Nel caso in cui si ritenga corretto recuperare solo la quota di rateo relativa ai congedi parentali (30%), ovviamente se i ratei sono stati inclusi nell’indennità Inps (ossia se è stata inserita la voce 341), senza recuperare la quota di rateo relativa alla maternità obbligatoria (quindi senza che sia stata inserita la voce 472), occorre inserire la voce 46K sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente).
Tramite la voce 46K, viene calcolato il recupero del rateo di mensilità aggiuntiva, incluso nell’indennità Inps, relativo ai soli congedi parentali (30%), mentre NON viene recuperato il rateo relativo alla maternità obbligatoria (80%).
Precisiamo che la voce 46K produce il suo effetto, sul mese corrente, soltanto se è stata attivata la voce 341.
Nei casi in cui è già presente la voce 472, non occorre inserire la voce 46K (in quanto la voce 472 recupera i ratei di entrambe le tipologie di congedo). Comunque, se vengono inserite entrambe le voci, la voce 472 recupera i ratei di congedo obbligatorio e la voce 46K recupera i ratei di congedo parentale (quindi il risultato che si ottiene è equivalente a quello che si avrebbe in presenza della sola voce 472).
Limitatamente al mese di dicembre 2022, la voce 46K produce il suo effetto anche sul recupero dei ratei di mensilità aggiuntiva che viene effettuato tramite la voce 46R (vedere paragrafi precedenti): in presenza della voce 46K, la voce 46R calcola il rateo da recuperare al netto della quota a carico Inps (30% calcolato come previsto per l’indennità).
Precisiamo che la voce 46K produce l’effetto sopra descritto, sul recupero dei ratei relativi ai mesi precedenti, anche nel caso in cui la voce 341 NON sia stata attivata sugli stessi mesi: il rateo a carico del datore di lavoro viene comunque ridotto della quota di rateo che sarebbe dovuta rientrare nell’indennità Inps.
Infine precisiamo che, per quanto riguarda il recupero dell’indennità Inps relativa ai ratei, nel caso in cui la voce 341 non sia stata attivata su uno o più mesi del periodo interessato, riteniamo che sia opportuno attendere indicazioni da parte dell’Inps. A tale proposito, facciamo presente che l’Inps non ha ancora risposto ai quesiti relativi alle modalità di esposizione, sulla denuncia Uniemens, delle indennità per congedi parentali che vengono calcolate secondo i nuovi criteri (includendo i ratei) – in particolare, non è chiaro se tali indennità dovranno essere esposte su nuove causali, per differenziarle dalle indennità calcolate secondo i precedenti criteri.
RECUPERO RATEI PREGRESSI FERIE / PERMESSI
Come già detto, con il presente aggiornamento abbiamo previsto la possibilità di recuperare automaticamente anche i ratei di ferie e permessi, nel caso in cui non siano maturati a causa delle assenze per congedo parentale.
Se si intende recuperare i ratei di ferie e permessi non maturati (per effetto dei congedi parentali) nel periodo agosto – novembre 2022, occorre indicare la voce 13Q sulle Variazioni Mensili di dicembre, in corrispondenza dei dipendenti interessati. La voce 13Q, visibile nel Dettaglio del cedolino, riporta i seguenti dati: nel campo Importo Unitario le ore di ferie da recuperare, nel campo Importo Totale le ore di permesso da recuperare. Entrambi i dati vengono sommati ai ratei di ferie (voce 141) e di permessi (voce 161) del mese di dicembre.
MATURAZIONE RATEI CORRENTI FERIE / PERMESSI
Infine, se si intende attivare la maturazione automatica dei ratei di ferie e permessi, in relazione ai periodi correnti di congedo parentale, occorre indicare la voce 13P sulle Voci Fisse (punto 2.3.2 nell’elenco delle voci), operando a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente).
Occorre tener presente che alcuni contratti prevedono un calcolo particolare per quanto riguarda la maturazione dei permessi; ad esempio, nell’edilizia la maturazione avviene in proporzione alle ore effettivamente lavorate.
In questi casi, il recupero dei ratei pregressi e/o la maturazione dei ratei correnti, se attivati in relazione ai periodi di congedo parentale, vengono effettuati automaticamente soltanto per quanto riguarda le ferie.
ATTENZIONE: Dal momento che, in relazione ai periodi di congedo parentale, NON sono state emanate indicazioni ufficiali da parte del Ministero del Lavoro (per quanto riguarda la maturazione dei ratei di mensilità aggiuntiva, ferie e permessi) e neppure da parte dell’Inps (in merito all’inclusione dei ratei nel calcolo dell’indennità), rimane facoltà dell’Utente decidere se utilizzare, o meno, le voci opzionali sopra descritte (13P / 13Q / 341 / 46K / 46R). |
Ottobre 2022 (acred841) |
CONGEDI PARENTALI – RATEI 13° / 14°
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, è stata rilasciata un’opzione (voce 341) per attivare il calcolo dei ratei delle mensilità aggiuntive sulle indennità relative ai congedi parentali, a seguito delle modifiche previste dal D.Lgs n. 105/2022. Come precisato nel suddetto aggiornamento, la scelta di attivare il nuovo criterio di calcolo è lasciata all’Utente, in quanto non è chiaro quali siano i congedi per i quali deve essere applicato il nuovo criterio e come le relative indennità debbano essere esposte sulla denuncia Uniemens.
Nella successiva circolare Inps n. 122 del 27/10/2022, sono riportate alcune indicazioni (precisamente al punto 3.1.2) in base alle quali le nuove disposizioni dovrebbero essere applicate sui periodi di congedo usufruiti dal 13 agosto in poi. Nella stessa circolare, tuttavia, viene anche precisato che i periodi successivi al 13 agosto devono essere richiesti separatamente dai periodi precedenti a tale data: rimane quindi da chiarire quale sia il criterio da adottare se è stato richiesto un unico periodo di congedo a cavallo del 13 agosto.
Ricordiamo comunque che è possibile attivare il calcolo dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, in relazione ai periodi di congedo parentale, semplicemente indicando la nuova voce 341 sulle Voci Fisse (punto 2.3.2 nell’elenco delle voci), operando a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente). |
Ottobre 2022 (acred839) |
CONGEDI PARENTALI – RATEI 13° / 14°
Come segnalato nell’aggiornamento di agosto 2022 Acred834, il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto, ha previsto alcune modifiche in materia di congedi parentali. In particolare, risulterebbe modificato il criterio di calcolo dell’indennità media giornaliera, in quanto occorrerebbe considerare anche i ratei delle mensilità aggiuntive.
Nel messaggio Inps n. 3066 del 04/08/2022, non è riportata alcuna indicazione in merito al suddetto criterio di calcolo, e si accenna genericamente ad una successiva circolare con le “indicazioni operative di dettaglio”.
In assenza di tali indicazioni da parte dell’Inps, non è possibile stabilire (ad esempio) se il nuovo criterio di calcolo deve essere applicato ai soli congedi iniziati successivamente al 13 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 105/2022), oppure anche ai congedi iniziati prima di tale data, nel caso in cui proseguano oltre il 13 agosto.
Inoltre, non è dato sapere quale sia la modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens: in particolare, se le indennità calcolate secondo il nuovo criterio debbano essere conguagliate con una causale diversa.
In attesa delle istruzioni ufficiali da parte dell’Inps, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto un’opzione che consente di applicare il nuovo criterio di calcolo alle indennità dei congedi parentali. Precisiamo che tale opzione può essere utilizzata “a discrezione dell’Utente”, ossia soltanto nel caso in cui l’Utente ritenga opportuno applicare il nuovo criterio di calcolo, senza attendere le indicazioni da parte dell’Inps.
A tale riguardo precisiamo che, se l’Inps prevederà la possibilità di recuperare le differenze sulle indennità già erogate, tale recupero sarà predisposto (per quanto possibile) in automatico.
Le nuove opzioni, di seguito descritte, possono essere utilizzate a partire dal mese di ottobre 2022.
Inserendo la nuova voce 341 sulle Voci Fisse, nel calcolo dell’indennità relativa ai congedi parentali (giornalieri o orari) vengono considerati anche i ratei delle mensilità aggiuntive. Tramite la stessa voce, inoltre, i ratei delle mensilità aggiuntive maturano anche in relazione ai periodi interessati dai suddetti congedi parentali.
La voce 341 può essere inserita sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente), selezionandola dall’elenco al punto 2.3.2 (‘Ratei mensilità aggiuntive’). Tuttavia, se si ritiene opportuno applicare il nuovo criterio di calcolo soltanto su alcuni congedi (ad esempio su quelli iniziati dopo il 13 agosto), la voce 341 deve essere necessariamente inserita sulle Voci Fisse a livello di singolo dipendente.
Segnaliamo che, dal mese di ottobre 2022, è stata modificata la descrizione delle voci di assenza e di indennità relative alla maternità facoltativa, riportando la descrizione “congedo parentale”. L’evento relativo alla maternità facoltativa presente sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ mantiene, per il momento, la stessa descrizione.
|
Agosto 2022 (acred834) |
INDENNITA’ PER CONGEDI PARENTALI
Segnaliamo che il D.Lgs n. 105/2022, entrato in vigore il 13 agosto, ha previsto diverse modifiche in materia di congedi parentali (compresa la “maternità facoltativa”). In particolare, risulterebbe modificato il criterio di calcolo dell’indennità media giornaliera, dal momento che occorrerebbe considerare anche i ratei delle mensilità aggiuntive.
Il D.Lgs n. 105/2022 ha modificato il D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità), compreso l’art. 34, relativo al trattamento economico dei congedi parentali, il quale adesso riporta la seguente indicazione (comma 1): “L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23”; l’art. 23, al comma 2, stabilisce che occorre sommare il rateo delle mensilità aggiuntive alla retribuzione di riferimento (come per la maternità obbligatoria).
L’Inps, con il messaggio n. 3066 del 04/08/2022, ha fornito le prime indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022, confermando anche il riferimento all’art. 23 del Testo Unico per il calcolo dell’indennità.
Tuttavia, nel suddetto messaggio non è riportata alcuna indicazione in merito alle modalità di applicazione del nuovo criterio di calcolo, rimandando ad una successiva circolare le “indicazioni operative di dettaglio”.
In assenza di tali indicazioni da parte dell’Inps, non è possibile stabilire (ad esempio) se il nuovo criterio di calcolo deve essere applicato ai soli congedi iniziati successivamente al 13 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 105/2022), oppure anche ai congedi iniziati prima di tale data, nel caso in cui proseguano oltre il 13 agosto.
Inoltre, non è dato sapere quale sia la modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens: in particolare, se le indennità calcolate secondo il nuovo criterio debba essere conguagliate con una causale diversa, in modo che l’Inps abbia la possibilità di effettuare eventuali controlli successivamente alla ricezione delle denunce.
Per il momento, quindi, riteniamo opportuno non modificare il criterio di calcolo delle suddette indennità, in attesa delle indicazioni da parte dell’Inps. Ovviamente, se risulterà necessario, saranno predisposti gli appositi conguagli. |
Gennaio 2022 (acred812) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%
Come indicato nel messaggio Inps n. 74 del 8/01/2022, i congedi parentali per Covid sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022. Le causali da utilizzare sulla denuncia Uniemens sono le stesse previste per il periodo ottobre – dicembre 2021 (circolare Inps 189/2021). Di conseguenza, anche le voci da utilizzare sulle Variazioni Mensili continuano ad essere quelle documentate con l'aggiornamento di dicembre 2021 Acred808. |
Dicembre 2021 (acred808) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%
E’ stata predisposta la gestione degli ulteriori congedi parentali previsti dall’art. 9 del D.L. 146/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 189 del 17/12/2021. Come precisato nella circolare Inps, i nuovi congedi possono essere conguagliati sulle denunce Uniemens a partire (almeno in teoria) dal mese di ottobre 2021.
Per il periodo di assenza spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo “utile”). Non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gestire i nuovi congedi su base giornaliera, possono essere utilizzate le voci rilasciate con l’aggiornamento di gennaio 2021 Acred786. Con effetto dal mese di ottobre 2021, le voci in questione (di seguito elencate) vengono esposte con le nuove codifiche previste dall’Inps, sia sul cedolino che sulla denuncia Uniemens:
- voci 1AL – 38N : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento ‘MZ5’, causale ‘S125’) – primo figlio;
- voci 1AM – 38P : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento ‘MZ5’, causale ‘S125’) – secondo figlio;
- voci 1AN – 38Q : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione giornaliera (evento ‘MZ5’, causale ‘S125’) – figli con disabilità.
Per gestire i nuovi congedi su base oraria, possono essere utilizzate le voci rilasciate con l’aggiornamento di settembre 2020 Acred771. Con effetto dal mese di ottobre 2021, le voci in questione (di seguito elencate) vengono esposte con le nuove codifiche previste dall’Inps, sia sul cedolino che sulla denuncia Uniemens:
- voci 1AD – 38H : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – primo figlio;
- voci 1AE – 38J : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – secondo figlio;
- voci 1AF – 38K : congedo parentale art. 9 D.L. 146/2021 – fruizione oraria (evento ‘MZ6’, causale ‘S126’) – figli con disabilità.
Relativamente ai congedi su base oraria, ricordiamo che le voci di assenza possono essere utilizzate anche sulla finestra ‘Orario singola voce’, secondo le stesse modalità previste per i “normali” congedi parentali ad ore.
I congedi vengono indicati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri stabiliti dalla circolare Inps sopra citata:
- i periodi di assenza sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario secondo le stesse modalità previste per i “normali” congedi, utilizzando i nuovi codici evento ‘MZ5’ (voci 1AL / 1AM / 1AN) e ‘MZ6’ (voci 1AD / 1AE / 1AF); ricordiamo che, nella sezione Calendario, viene riportato anche il codice fiscale del figlio;
- le indennità vengono conguagliate nella sezione Info Causali, utilizzando i nuovi codici causale ‘S125’ (voci 38N / 38P / 38Q) e ‘S126’ (voci 38H / 38J / 38K); nel campo Identificativo viene riportato il codice fiscale del figlio.
Ricordiamo che i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali dovuti all’emergenza Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750 e successivi).
Come già detto (e come precisato nella circolare Inps sopra citata), le nuove causali di conguaglio possono essere indicate sulle denunce Uniemens a partire dal mese di competenza ottobre 2021. Dal momento che le causali di conguaglio hanno valenza contributiva, nel caso in cui si rendesse necessario rettificare le denunce Uniemens dei mesi precedenti, consigliamo di chiedere informazioni alla sede Inps di competenza, in merito alle modalità di reinvio delle denunce interessate. |
Ottobre 2021 (acred805) |
INPS – GESTIONI IN SOSPESO
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, diverse gestioni di competenza dell’Inps restano in sospeso, in alcuni casi per rinvio dei termini, in altri casi per mancanza di indicazioni ufficiali.
Innanzitutto facciamo presente che, con il messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021, è stato prorogato a gennaio 2022 il termine entro il quale diventerà obbligatoria la nuova denuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41.
Nel suddetto messaggio sono definite le condizioni alle quali rimane possibile (ed in alcuni casi anche obbligatorio) continuare ad utilizzare il modello SR41. Il modello in questione può essere utilizzato fino al mese di competenza di dicembre 2021. Inoltre, il modello SR41 deve essere obbligatoriamente utilizzato per completare il pagamento delle autorizzazioni per le quali sia già stato inviato lo stesso modello, anche nei mesi successivi a dicembre 2021.
A seguito del suddetto rinvio, prevediamo di rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIG nel mese di novembre, lasciando comunque la possibilità all’Utente di utilizzare il modello SR41 fino a quando sarà consentito.
Segnaliamo che il messaggio Inps 3556 sopra citato, ha introdotto una serie di controlli aggiuntivi, riguardanti sia le denunce Uniemens-CIG, sia le denunce Uniemens “ordinarie” (per queste ultime, i controlli vengono effettuati solo in presenza di integrazioni salariali). Fino alla pubblicazione del suddetto messaggio, il programma di controllo presentava una serie di problemi nella verifica della denuncia Uniemens-CIG, che ne rendevano problematica la gestione.
Al momento, è in sospeso la gestione dei conguagli degli eventi di malattia e quarantena da Covid. A tale proposito, ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2021 Acred785 e luglio 2021 Acred799, abbiamo segnalato i dubbi e le criticità relative ai suddetti conguagli. Inoltre ricordiamo che, ad oggi, le sole istruzioni ufficiali per lo svolgimento dei conguagli sono quelle riportate nel messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020.
Nel mese di luglio 2021, a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione del suddetto messaggio, l’Inps ha iniziato ad inviare i files relativi agli eventi da conguagliare. In tali condizioni, sebbene sussistessero ancora diversi dubbi irrisolti, era diventato necessario rilasciare la gestione dei conguagli (prevedibilmente, al rientro dal periodo feriale).
Nel mese di agosto 2021, in una risposta al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l’Inps ha annunciato una semplificazione dei suddetti conguagli. Tale semplificazione, sebbene confermata in alcuni incontri con Assosoftware, non è stata ancora “ufficializzata” tramite un messaggio o una circolare. Secondo quanto annunciato dall’Inps, non sarebbe necessario reinviare le sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens interessate dagli eventi di malattia (come previsto dal messaggio 3871/2020), bensì diventerebbe sufficiente esporre le causali di conguaglio relative alle indennità di malattia (sia debito che a credito), sulla denuncia Uniemens del mese corrente.
Per il rilascio dei suddetti conguagli, quindi, sarebbe opportuno attendere che venga resa ufficiale la nuova modalità “semplificata”. Ricordiamo che i conguagli riguardano (al momento) soltanto gli eventi conclusi entro il 30/09/2020.
Infine, ricordiamo che è tuttora in sospeso il versamento dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi in cui occorre assoggettare tali integrazioni alle aliquote del 9% o del 18%, secondo quanto previsto dal D.L. 104/2020.
Ad oggi, da parte dell’Inps non sono state fornite le indicazioni per l’esposizione dei suddetti contributi sulla denuncia Uniemens (condizione indispensabile per poter procedere al versamento). Ricordiamo che tale situazione è già stata segnalata, con maggiore dettaglio di informazioni, nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781. |
Ottobre 2021 (acred805) |
INTEGRAZIONI MALATTIA / MATERNITA’ / INFORTUNIO
Segnaliamo che, tramite apposite voci, è possibile ottenere automaticamente l’integrazione al 100% per gli eventi di malattia, maternità e infortunio, anche nei casi in cui tale trattamento non sia previsto dal CCNL.
Le voci in questione possono essere utilizzate, in particolare, per gestire un contratto integrativo territoriale o aziendale, che preveda un trattamento migliorativo di quello stabilito dal contratto nazionale.
Per ottenere il suddetto trattamento, occorre utilizzare le seguenti voci:
- 46D Integrazione malattia al 100%
- 46E Integrazione maternità al 100%
- 46F Integrazione infortunio al 100%
Le voci sopra elencate (o solo alcune di esse) possono essere inserite sulle Voci Fisse, generalmente operando a livello di ditta e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Tali voci vengono elaborate solo in presenza dei corrispondenti eventi, per determinare la parte a carico ditta necessaria a raggiungere l’integrazione al 100%.
Nel caso in cui l’integrazione al 100% dovesse spettare solo a determinate condizioni, da verificare per ogni singolo caso, le stesse voci non dovrebbero essere inserite sulle Voci Fisse, bensì sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alle voci predisposte in automatico tramite la finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’.
Le voci per l’integrazione al 100% si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.6 e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 2.2: entrambi i punti sono descritti come ‘Voci non contrattuali’ e riportano anche l’elenco delle voci di straordinario e maggiorazione con percentuale variabile (definita dall’Utente).
Precisiamo che le voci sopra elencate vengono elaborate in aggiunta a quelle previste dal CCNL. Ad esempio, se un contratto prevede l’integrazione al 75%, sulla busta paga figurerà sia la voce di integrazione al 75%, sia la voce di integrazione al 100%: su quest'ultima, sarà riportata la sola parte necessaria a raggiungere il 100%.
Nel caso in cui il CCNL preveda già l’integrazione al 100% (magari solo per alcune categorie di dipendenti), le voci sopra elencate non produrranno alcun effetto; anche in questo caso, quindi, possono essere indicate sulle Voci Fisse.
Precisiamo, inoltre, che su alcuni contratti, le voci sopra elencate sono state utilizzate per ottenere particolari trattamenti degli eventi di malattia / maternità / infortunio (documentati nei relativi aggiornamenti contrattuali).
Naturalmente, è possibile “personalizzare” la descrizione delle voci di integrazione, tramite l’apposito servizio. |
Luglio 2021 (acred799) |
CONGUAGLIO QUARANTENA / MALATTIA DA COVID
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2021 Acred785, abbiamo comunicato le prime indicazioni, oltre che segnalato le varie criticità, relative ai conguagli degli eventi di quarantena e malattia da Covid, sulla base di quanto previsto dal messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020.
In particolare abbiamo segnalato che, fino a quel momento, erano arrivate pochissime comunicazioni relative ad eventi da conguagliare, ed una parte di esse non corrispondeva ad eventi realmente gestiti o non copriva l’intero evento. Da allora, non risulta che siano pervenute altre comunicazioni da parte dell’Inps, fino alla metà di luglio, quando l’Inps ha iniziato nuovamente a comunicare gli estremi dei certificati relativi agli eventi da conguagliare.
Precisiamo che i conguagli in questione devono riguardare esclusivamente eventi conclusi entro il 30/09/2020 (come espressamente indicato nel messaggio Inps sopra citato).
Sussistono ancora alcuni dubbi in merito ai criteri da adottare in determinate situazioni: in particolare, non è chiaro come ci si debba comportare quando l’evento è stato gestito come una normale malattia (conformemente alle informazioni disponibili per il datore di lavoro), mentre dalle comunicazioni inviate dall’Inps risulta che lo stesso evento deve essere equiparato ad un ricovero (in quanto relativo ad un “soggetto disabile con terapie”).
Essendo ormai prossimi al periodo di ferie, prevediamo di rilasciare la gestione automatica dei suddetti conguagli entro la fine del mese di settembre, in modo da poter testare adeguatamente quanto sviluppato. A tale proposito, non risulta che sia stata prevista una precisa scadenza entro la quale devono essere effettuati i conguagli in questione. |
Aprile 2021 (acred792) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%
E’ stata predisposta la gestione dei nuovi congedi parentali relativi all’emergenza Covid, previsti dall’art. 3 D.L. 30/2021, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 63 del 14/04/2021 e nel messaggio n. 1642 del 22/04/2021. I nuovi congedi possono essere usufruiti solo su base giornaliera, alle condizioni indicate nella circolare Inps.
Per il periodo di assenza spetta un’indennità al 50%, a carico Inps, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamenti di marzo 2020 Acred750 e gennaio 2021 Acred786). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Come per gli altri congedi per Covid, nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte tre nuove coppie di voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:
- voci 1AR – 38R : congedo straordinario per genitori con figli in quarantena o sospensione della didattica (evento ‘MZ2’, causale ‘S123’) – primo figlio;
- voci 1AS – 38S : congedo straordinario per genitori con figli in quarantena o sospensione della didattica (evento ‘MZ2’, causale ‘S123’) – secondo figlio;
- voci 1AT – 38T : congedo straordinario per genitori di figli con disabilità, per sospensione della didattica o chiusura dei centri di assistenza (evento ‘MZ2’, causale ‘S123’).
Come per i precedenti congedi, la prima voce di ogni coppia (1AR / 1AS / 1AT) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).
La seconda voce di ogni coppia (38R / 38S / 38T) corrisponde all’indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell’elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante.
Nella circolare è specificato che devono essere indennizzate le sole “giornate lavorative”: di conseguenza, le voci di indennità sopra elencate escludono le giornate non lavorative (a differenza degli eventi di malattia o maternità, per i quali sono indennizzate le “seste giornate”, le domeniche o i festivi per gli impiegati, ecc.).
I nuovi congedi sono riportati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri indicati nella circolare Inps sopra citata:
- I periodi di assenza sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, secondo le stesse modalità previste per i precedenti congedi per Covid, utilizzando il nuovo codice evento ‘MZ2’; ricordiamo che nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio.
- Le indennità vengono conguagliate nella sezione Info Causali, utilizzando il nuovo codice causale ‘S123’; nel campo Identificativo viene riportato il valore ‘N’.
Precisiamo che i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750 e successivi).
Relativamente all’utilizzo delle nuove codifiche sulla denuncia Uniemens, mentre la circolare n. 63 aveva espressamente previsto la decorrenza a partire dal mese di aprile (con l’eventuale flusso di regolarizzazione per il mese di marzo), il successivo messaggio n. 1642 ha invece previsto la possibilità di indicare i nuovi codici anche sulla denuncia di marzo.
Nel caso in cui i nuovi congedi siano stati usufruiti già nel mese di marzo, utilizzando le voci relative ai precedenti congedi, consigliamo di intervenire direttamente sulle denunce Uniemens, sostituendo il precedente codice evento con il nuovo codice ‘MZ2’ (sezione Settimane e Calendario) e la precedente causale di conguaglio con la nuova causale ‘S123’ (sezione Info Causali). Precisiamo che tutti gli altri dati presenti in corrispondenza degli stessi codici devono rimanere inalterati.
In particolare segnaliamo che, per modificare il codice evento sul servizio Uniemens – Calendario, può essere utilizzata la finestra ‘Duplica evento’, richiamabile attraverso l’apposito “pulsante radio” in corrispondenza dei giorni che presentano un evento. Innanzitutto, sul primo giorno che riporta il precedente codice evento (ad esempio ‘MZ0’) va indicato il nuovo codice evento ‘MZ2’: entrare nella finestra ‘Gestione eventi’ in corrispondenza del primo giorno interessato, sostituire il codice evento e confermare la modifica. A questo punto, è possibile riportare il nuovo codice evento ‘MZ2’ su tutti gli altri giorni interessati dal precedente codice evento: a tale scopo, entrare nella finestra ‘Duplica evento’ in corrispondenza del primo giorno (precedentemente modificato), indicare il giorno iniziale e finale del mese (campi dal giorno / al giorno), barrare la casella ‘Sovrascrivi eventi già presenti’ ed indicare il codice evento preesistente (nell’esempio ‘MZ0’) nel campo ‘Considera solo i giorni con codice evento’, quindi cliccare su Conferma e poi su Chiudi. In tal modo, il codice evento preesistente (‘MZ0’) verrà sostituito dal nuovo codice evento (‘MZ2’) su tutti i giorni interessati. Naturalmente, se i giorni in questione sono in numero limitato, è possibile modificarli singolarmente tramite la finestra ‘Gestione eventi’.
Rimane, comunque, da modificare manualmente l’evento sul servizio Uniemens – Settimane (sia nella sezione ‘Settimane’ che nella sezione ‘Eventi’) ed il codice della causale per il conguaglio sul servizio Uniemens – Info Causali. |
Gennaio 2021 (acred786) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%
E’ stata predisposta la gestione dei nuovi congedi parentali relativi all’emergenza Covid, previsti dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 2 del 12/01/2021. Precisiamo che i nuovi congedi possono essere usufruiti solo su base giornaliera, alle condizioni indicate nella circolare Inps.
Per il periodo di assenza spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte tre nuove coppie di voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:
- voci 1AL – 38N : congedo straordinario per sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (evento ‘MZ0’, causale ‘S121’) – primo figlio;
- voci 1AM – 38P : congedo straordinario per sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (evento ‘MZ0’, causale ‘S121’) – secondo figlio;
- voci 1AN – 38Q : congedo straordinario dei genitori di figli con disabilità per sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza (evento ‘MZ1’, causale ‘S122’).
Precisiamo che la prima voce di ogni coppia (1AL / 1AM / 1AN) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).
La seconda voce di ogni coppia (38N / 38P / 38Q) corrisponde all’indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell’elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante.
Nella circolare è specificato che devono essere indennizzate le sole “giornate lavorative”: di conseguenza, le voci di indennità sopra elencate escludono le giornate non lavorative, che vengono invece indennizzate per gli eventi di malattia o maternità (“seste giornate” in caso di orario su 5 giorni, domeniche o festivi per gli impiegati, ecc.).
I nuovi congedi sono riportati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri indicati nella circolare Inps sopra citata:
- I periodi di assenza sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, secondo le stesse modalità previste per i precedenti congedi per Covid, utilizzando i nuovi codici evento ‘MZ0’ (voci 1AL / 1AN) e ‘MZ1’ (voce 1AN); ricordiamo che nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio.
- Le indennità vengono conguagliate nella sezione Info Causali, utilizzando i nuovi codici causale ‘S121’ (voci 38N / 38P) e ‘S122’ (voce 38Q); nel campo Identificativo viene riportato il valore ‘N’.
Precisiamo che i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750 e successivi). |
Gennaio 2021 (acred785) |
QUARANTENA / MALATTIA PER COVID
Il messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020 indica le modalità per effettuare il conguaglio degli eventi di quarantena e malattia dovuti al Covid-19. Le indicazioni che possono essere applicate sono quelle relative ai soli eventi di quarantena conclusi entro il 30/09/2020 (per le indicazioni relative agli altri eventi, si rimanda ad un successivo messaggio).
I conguagli in questione devono essere effettuati tramite le denunce Uniemens, utilizzando i codici evento e le causali di conguaglio indicate nel messaggio Inps. Relativamente alle causali di conguaglio, viene precisato che possono essere utilizzate (per indicare l’indennità da conguagliare) a partire dal periodo di competenza di dicembre 2020.
Inoltre, nel messaggio viene precisato che i conguagli devono essere effettuati esclusivamente per gli eventi individuati e comunicati direttamente dall’Inps alle aziende (con mail di notifica agli intermediari).
Recentemente, alcuni Utenti ci hanno segnalato che hanno iniziato a ricevere le prime comunicazioni, alle quali è allegato un file di testo in cui sono riportate le informazioni relative agli eventi da conguagliare (matricola Inps, codice fiscale del dipendente, estremi del certificato originario e periodo al quale si riferisce lo stesso certificato).
Dalle verifiche che è stato possibile effettuare, risulta che gli eventi da conguagliare siano solo una minima parte di quelli che sono stati effettivamente gestiti. Inoltre, in molti casi, per uno stesso dipendente sono stati comunicati dei periodi parziali, che non coprono l’intero periodo di quarantena effettivamente gestito. Tale circostanza (riscontrata anche da altre software house) è stata posta all’attenzione dell’Inps, tramite un quesito su Assosoftware, nel quale viene chiesto se dobbiamo attenderci l’arrivo di altri files, oppure se quelli già inviati comprendono tutti gli eventi “riconosciuti” come quarantena dall’Inps: tale informazione è particolarmente utile, in quanto si rischia di dover “conguagliare” più volte le denunce Uniemens relative alle stesse aziende (o addirittura agli stessi dipendenti).
Da parte nostra, abbiamo sviluppato una procedura che consente di effettuare automaticamente le rettifiche delle denunce Uniemens, nei casi previsti dal messaggio Inps sopra citato. Inoltre, dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del formato del file trasmesso dall’Inps (il formato non era indicato in alcuna comunicazione dell’Inps), abbiamo sviluppato anche un servizio di importazione degli stesso file, per automatizzare il più possibile la gestione del conguaglio.
Attualmente il servizio di importazione e la procedura di conguaglio sono in una fase di test; per il momento, tuttavia, non possiamo indicare una data certa di rilascio, soprattutto in considerazione dei numerosi dubbi irrisolti: innanzitutto, vorremmo evitare di far effettuare le operazioni di conguaglio sui files attualmente disponibili, per poi scoprire che devono arrivare ancora la maggior parte dei certificati di quarantena da conguagliare, costringendo così gli Utenti ad un secondo conguaglio sulle stesse denunce individuali o aziendali (come già spiegato nei paragrafi precedenti).
Inoltre, lo stesso messaggio Inps n. 3871 lascia aperti diversi dubbi sui criteri da adottare in alcune situazioni: tali dubbi sono stati riportati sul forum di Assosoftware e, per la maggior parte, restano in attesa di risposta da parte dell’Inps.
Facciamo presente che, sia nel messaggio Inps n. 3871, sia nelle comunicazioni ricevute dalle aziende e dagli intermediari, non è indicata una precisa scadenza entro la quale deve essere effettuato il conguaglio in oggetto. Riteniamo quindi che, in un periodo particolarmente “impegnativo” come quello in cui ci troviamo (a causa degli adempimenti annuali), sarebbe opportuno procedere ai conguagli previsti dal messaggio Inps sopra citato, soltanto quando si avrà una “ragionevole certezza” delle modalità da adottare e, soprattutto, evitando di conguagliare più volte gli stessi eventi.
Se, viceversa, si ritiene che il suddetto conguaglio debba essere effettuato immediatamente, considerando che i casi da gestire sono attualmente in numero limitato, rimane possibile conguagliare gli eventi riportati sulle comunicazioni già ricevute, senza attendere la procedura automatica da noi sviluppata: in tal caso, occorrerà operare autonomamente sulle denunce Uniemens, eventualmente (se risulta più pratico) anche tramite i servizi online dell’Inps. |
Ottobre 2020 (acred776) |
CONGEDI PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI
E’ stata predisposta la gestione dei nuovi congedi previsti dal D.L. 111/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 116 del 02/10/2020. I nuovi congedi spettano alle condizioni indicate nella circolare Inps e consistono in 30 giorni da usufruire in modo continuo o frazionato, esclusivamente su base giornaliera (non è prevista la fruizione ad ore).
La gestione rilasciata con il presente aggiornamento consente di utilizzare tali congedi dal mese di settembre 2020.
Per il periodo di assenza spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per i congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750). Ricordiamo che il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte due nuove coppie di voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:
- voci 1AJ – 38L : congedo parentale per figli minori di 14 anni – primo figlio;
- voci 1AK – 38M : congedo parentale per figli minori 14 anni – secondo figlio.
Precisiamo che la prima voce di ogni coppia (1AJ/ 1AK) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).
La seconda voce di ogni coppia (38L / 38M) corrisponde all’indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell’elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante.
Nella circolare Inps 116/2020 è specificato che devono essere indennizzate le sole “giornate lavorative”: di conseguenza, le voci di indennità sopra elencate escludono le giornate non lavorative, che vengono invece indennizzate per gli eventi di malattia o maternità (“seste giornate” in caso di orario su 5 giorni, domeniche o festivi per gli impiegati, ecc.).
In merito al criterio sopra descritto, è stata chiesta conferma all’Inps tramite un quesito sul forum di Assosoftware: al momento del presente aggiornamento, tuttavia, non è pervenuta alcuna riposta da parte dell’Inps.
Se si intende adottare una diversa interpretazione in merito alle giornate da indennizzare, rimane possibile “forzare” il numero di giorni indennizzati, indicandolo nel campo Quantità delle voci di indennità (38L / 38M). In tal caso, tuttavia, occorrerà intervenire sulla sezione Calendario della denuncia Uniemens, per indicare il corrispondente codice evento anche sui giorni non lavorativi (vedere quanto precisato nel paragrafo successivo).
I nuovi congedi sono riportati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri stabiliti dalla circolare Inps sopra citata:
- i periodi di assenza sono indicati nelle sezioni Settimane e Calendario, utilizzando il nuovo codice evento ‘MV9’; nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio e, a differenza di altri eventi indennizzati, il codice evento ‘MV9’ viene riportato solo in corrispondenza dei giorni lavorativi;
- le indennità vengono indicate esclusivamente nella sezione Info Causali, con il codice causale ‘S119’.
|
Settembre 2020 (acred771) |
CONGEDI PARENTALI AD ORE INDENNIZZATI AL 50%
E’ stata predisposta la gestione dei congedi parentali ad ore relativi all’emergenza Covid, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 99 del 03/09/2020 (pubblicata sul sito Inps il 04/09/2020).
Per gestire i nuovi congedi orari, sono state predisposte tre nuove voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:
- 1AD : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età (codice evento ‘MV0’) – primo figlio;
- 1AE : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età (codice evento ‘MV0’) – secondo figlio;
- 1AF : congedo parentale per figli con disabilità, senza limiti di età (codice evento ‘MV1’).
Le voci sopra elencate possono essere utilizzate per indicare le assenze, anche tramite la finestra ‘Orario singola voce’, secondo le stesse modalità previste per i congedi parentali ad ore (aggiornamento di marzo 2017 Acred640).
Per i suddetti congedi spetta un’indennità al 50%, calcolata secondo criteri analoghi a quelli previsti per i “normali” congedi ad ore. Ricordiamo che il calcolo dell’indennità viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure il mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). In caso di necessità, è possibile indicare il mese di riferimento nel campo Competenza della voce 340 (indicare il giorno di fine mese). Nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Il valore dell’indennità è riportato automaticamente sulle voci 38H (voce 1AD) / 38J (voce 1AE) / 38K (voce 1AF).
I nuovi congedi vengono indicati sulla denuncia Uniemens secondo i criteri stabiliti dalla circolare Inps sopra citata:
- i periodi di assenza sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario secondo le stesse modalità previste per i “normali” congedi orari, utilizzando i nuovi codici evento ‘MV0’ (voci 1AD / 1AE) e ‘MV1’ (voce 1AF); ricordiamo che nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio;
- le indennità vengono conguagliate nella sezione Prestazioni – Maternità, utilizzando i nuovi codici causale ‘L076’ (voci 38H / 38J) e ‘L077’ (voce 38K); le stesse causali, con i relativi importi dettagliati per singola voce, sono riportate anche nella sezione Info Causali, con l’indicazione del codice fiscale del figlio.
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, i nuovi codici delle causali e degli eventi non vengono ancora accettati dal programma di controllo della denuncia Uniemens.
Precisiamo che i codici fiscali dei figli devono essere indicati sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri congedi parentali per Covid (aggiornamento di marzo 2020 Acred750 e successivi). |
Maggio 2020 (acred763) |
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO – RETTIFICA
Con il presente aggiornamento, viene rettificato il calcolo della retribuzione di riferimento, con effetto dal mese di maggio 2020, per quanto riguarda i soggetti indicati nella nostra comunicazione inviata in data odierna.
Ricordiamo che i soggetti interessati sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi orario full-time oppure orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati).
Per i soggetti in questione, il periodo di assenza per CIGO / CIGD / FIS / FSBA relativo al mese corrente viene adesso decurtato dai giorni utili per la retribuzione di riferimento (ricordiamo che i giorni utili, per gli impiegati, sono calcolati sulla base dei giorni di calendario limitati a 30).
Precisiamo che la rettifica interessa l’elaborazione del mese di maggio ed avrà quindi effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi parentali che inizieranno nei mesi successivi.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia, maternità e congedi parentali che iniziano nel mese di maggio, occorre fare riferimento alla nostra comunicazione inviata in data odierna. |
Maggio 2020 (comunicazione 03/06/2020) |
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci in data odierna, abbiamo verificato che sussiste il seguente problema per quanto riguarda gli impiegati full-time: nei mesi in cui si è verificata un’assenza per integrazione salariale, il periodo di assenza non è stato escluso (erroneamente) dai giorni utili per il calcolo della retribuzione di riferimento.
Ricordiamo che la retribuzione di riferimento viene considerata, nei mesi successivi, per calcolare le indennità Inps relative ad eventi di malattia, maternità ed altri congedi, compresi i congedi parentali per Covid.
Ricordiamo, inoltre, che la retribuzione di riferimento, con i relativi giorni, è visibile sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione ‘Riferimento per malattia / maternità’ (nel Dettaglio del cedolino, è riportata sulla voce 305).
Purtroppo, essendo ormai nel periodo in cui vengono elaborate le buste paga relative al mese di maggio, non ci sono i tempi per predisporre una rettifica automatica dei giorni utili, sulla retribuzione di riferimento calcolata nel mese di aprile.
Di conseguenza, per i soggetti interessati, in caso di malattia / maternità / congedo parentale nel mese di maggio, occorre intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, richiamando il mese di aprile e andando a ridurre i giorni riportati in corrispondenza del campo ‘Retribuzione’, nella sezione ‘Riferimento per malattia / maternità’.
Se, nel mese di aprile, non figura alcuna retribuzione utile (ad esempio, se l’assenza per integrazione salariale ha interessato tutto il mese), occorre individuare il primo mese utile precedente ed effettuare lo stesso controllo su tale mese.
I soggetti interessati dal suddetto problema sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi un orario full-time oppure un orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati), nel caso in cui abbiano avuto un periodo di assenza per CIGO / CIGD / FIS / FSBA nel mese precedente.
Precisiamo che il problema non riguarda gli eventi di malattia relativi ad impiegati ed apprendisti impiegati di settori diversi dal terziario, in quanto per tali soggetti non è prevista l’indennità Inps di malattia.
Per i soggetti interessati, nel mese precedente figurano 30 giorni utili sulla retribuzione di riferimento (in quanto non è stato decurtato il periodo di assenza per integrazione salariale). Occorre quindi intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in corrispondenza del mese precedente, per ridurre il numero di giorni riportato in corrispondenza del campo ‘Retribuzione’, decurtando i giorni di calendario relativi al periodo di assenza per integrazione salariale.
Precisiamo che il numero di giorni riportato in corrispondenza del campo ‘Ratei’ può essere lasciato inalterato.
Facciamo presente che, se l’assenza per integrazione salariale ha interessato tutto il mese precedente (aprile), sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ viene segnalata la mancanza della retribuzione di riferimento nello stesso mese, chiedendo di indicare un diverso periodo da prendere a riferimento. In tale situazione, occorre indicare il primo mese in cui figura una retribuzione utile (ad esempio marzo). Anche in questo caso, è necessario verificare se, nel mese indicato, figura un’assenza per integrazione salariale, rettificando eventualmente i giorni utili sul servizio Cedolini – Anno Corrente.
Ci scusiamo per l’inconveniente e, al più presto, rilasceremo un aggiornamento per correggere il calcolo della retribuzione di riferimento. Occorre tenere presente che la correzione interesserà l’elaborazione del mese di maggio e, quindi, avrà effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi che inizieranno nei mesi successivi. |
Aprile 2020 (acred755) |
UNIEMENS – MALATTIA / QUARANTENA
Segnaliamo che non sono ancora disponibili le indicazioni alla gestione della malattia e della quarantena da Covid-19.
Per il momento, quindi, tali eventi vengono riportati sulle denunce Uniemens come normali eventi di malattia o ricovero.
Facciamo presente che le successive indicazioni Inps in merito ai suddetti eventi, potrebbero comportare la rigenerazione ed il reinvio delle denunce interessate (ad oggi non abbiamo anticipazioni a tale riguardo).
|
Marzo 2020 (acred752) |
MALATTIA PER COVID-19
Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo predisposto due codici evento da inserire in aggiunta ai normali eventi di malattia (ed eventualmente di ricovero), per individuare i periodi di quarantena dovuta al Covid-19.
A seguito di nuove anticipazioni da parte dell’Inps, abbiamo predisposto un’ulteriore evento, da inserire per individuare i periodi di malattia dovuta a Covid-19. Anche in questo caso, occorrerà predisporre una diversa indicazione sulla denuncia Uniemens, nonostante il trattamento economico rimanga lo stesso previsto per la malattia (o per il ricovero).
In caso di malattia per Covid-19, occorre selezionare il seguente evento dalla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’:
- MA 92 ‘Malattia Covid-19 (+ malattia/ricovero)’, accodandolo all’evento di malattia: viene riportata la voce 2AC.
Il nuovo evento deve essere inserito in aggiunta al normale evento di malattia (ed eventualmente di ricovero). In questo caso, il normale evento di ricovero deve essere inserito solo se si verifica effettivamente il ricovero in ospedale: in tal caso, occorrerà inserire l’evento di malattia per l’intero periodo ed accodare l’evento di ricovero, secondo le consuete modalità.
Precisiamo che il nuovo evento (come gli eventi relativi alla quarantena) non modifica in alcun modo il calcolo della busta paga, in caso di rielaborazione. Precisiamo che è comunque possibile non rielaborare i soggetti eventualmente già elaborati, indicando semplicemente il nuovo evento sulle presenze (prima di produrre il LUL vidimato).
ATTENZIONE: Come già indicato nell’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, occorre tenere presente che le denunce Uniemens relative al mese di marzo dovranno essere rigenerate, a seguito delle nuove disposizioni che saranno pubblicate dall’Inps. Di conseguenza, non è opportuno intervenire sulle denunce Uniemens per effettuare eventuali modifiche. |
Marzo 2020 (acred750) |
QUARANTENA EQUIPARATA A MALATTIA
Il decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, all’articolo 26, ha previsto che il periodo di quarantena dovuta al Covid-19 sia equiparato alla malattia “ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento” e non sia computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, in presenza di disabilità gravi o condizioni di rischio (immunodepressione, terapie salvavita, ecc.) il periodo di assenza viene invece equiparato al ricovero.
I periodi di assenza per quarantena devono essere inseriti utilizzando i normali eventi di malattia (o malattia + ricovero, nei casi previsti), ottenendo così lo stesso trattamento economico, sia per la parte a carico ditta che per quella a carico Inps.
In aggiunta al normale evento di malattia (o di malattia + ricovero, nei casi previsti), per la quarantena dovuta al Covid-19 occorre inserire uno dei seguenti eventi, selezionandoli dalla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’:
- MA 90 ‘Quarantena Covid-19 (+ malattia)’, accodandolo all’evento di malattia: viene riportata la voce 2AA.
- MA 91 ‘Quarantena Covid-19 (+ ricovero)’, accodandolo all’evento di ricovero: viene riportata la voce 2AB.
Le voci 2AA e 2AB sono riportate con l’indicazione del periodo di assenza (lo stesso della malattia o del ricovero). Nel campo Quantità della voce figurano le ore di assenza, mentre nei campi Importo Unitario e Totale figurano i giorni utili e non utili ai fini Inps (si tratta degli stessi giorni conteggiati per l’indennità di malattia).
Entrambe le voci non producono alcun effetto sull’orario lavorato e saranno utilizzate esclusivamente per distinguere i periodi di quarantena da quelli di malattia o di ricovero. Con i prossimi aggiornamenti, i periodi di quarantena saranno evidenziati sulla finestra ‘Statistica eventi’ del servizio Presenze e sulle relative stampe di controllo.
Dalle anticipazioni ricevute, inoltre, risulta che l’Inps prevederà una diversa modalità di indicazione dei periodi di quarantena sulla denuncia Uniemens: a tale riguardo, ovviamente, rimaniamo in attesa della disposizioni ufficiali.
Anticipiamo, quindi, che le denunce Uniemens dovranno essere rigenerate a seguito di tali disposizioni. |
Marzo 2020 (acred750) |
CONGEDI PARENTALI INDENNIZZATI AL 50%
E’ stata predisposta la gestione dei nuovi congedi parentali previsti dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 45 del 25/03/2020.
I congedi in questione spettano alle condizioni indicate nella circolare Inps e consistono in 15 giorni da usufruire in modo continuo o frazionato, ma comunque su base giornaliera (non è prevista la fruizione ad ore).
Per i suddetti congedi spetta un’indennità Inps al 50%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per la maternità facoltativa (congedo parentale a giorni). Ricordiamo che il calcolo dell’indennità viene effettuato prendendo a riferimento la retribuzione ed i giorni del mese precedente all’inizio dell’evento (oppure del mese corrente, se nel mese precedente non vi è un periodo di lavoro utile). Nel calcolo non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per gestire i nuovi congedi, sono state predisposte tre nuove coppie di voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.8 ‘Permessi e congedi indennizzati Covid-19’:
- voci 1AA – 38E : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età – primo figlio;
- voci 1AB – 38F : congedo parentale per figli fino a 12 anni di età – secondo figlio;
- voci 1AC – 38G : congedo parentale per figli con disabilità, senza limiti di età.
Precisiamo che la prima voce di ogni coppia (1AA / 1AB / 1AC) è utilizzata per indicare il periodo di assenza: nei campi della voce vengono quindi riportate le ore ed i giorni di assenza (sia di calendario che lavorabili).
La seconda voce di ogni coppia (38E / 38F / 38G) corrisponde all’indennità Inps e, sulle Variazioni Mensili, viene compilata con i giorni indennizzati e non indennizzati. Al momento dell’elaborazione del cedolino, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante.
La circolare Inps n. 45/2020 ha stabilito le modalità di compilazione della denuncia Uniemens per i nuovi congedi.
Con il presente aggiornamento, le indennità relative ai suddetti congedi sono riportate nella sezione Prestazioni – Maternità della denuncia Uniemens, con i nuovi codici ‘L072’ (voci 38E – 38F) e ‘L073’ (voce 38G).
Con i prossimi aggiornamenti, sarà predisposta la compilazione delle sezioni Settimane e Calendario, oltre alla nuova sezione ‘InfoAggCausaliContrib’ prevista dalla suddetta circolare (per la quale sarà sviluppato un apposito servizio).
Di conseguenza, le denunce Uniemens dovranno essere rigenerate dopo il rilascio del relativo aggiornamento.
Nelle sezioni Calendario e ‘InfoAggCausaliContrib’ occorre indicare il codice fiscale del figlio per il quale è richiesto il congedo: a tale scopo, è stato modificato il servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, per consentire di indicare i suddetti codici fiscali nella sezione ‘Congedi Parentali’, secondo i criteri già in uso per i congedi a ore.
Nel primo e secondo rigo di tale sezione, è possibile indicare il codice fiscale del primo figlio (voci 1AA – 38E) e del secondo figlio (voci 1AB – 38F) fino a 12 anni di età, per i quali si sono richiesti i congedi. Nel terzo rigo della stessa sezione è invece possibile inserire il codice fiscale del figlio con disabilità (voci 1AC – 38G) per il quale viene richiesto il relativo congedo. I codici fiscali in questione possono essere selezionati dall’elenco dei familiari.
Segnaliamo, infine, che è stata predisposta la voce 1AG, riportata sempre al punto 1.2.8 nel’elenco delle Variazioni Mensili. Tale voce deve essere utilizzata in caso di congedo relativo a figli oltre 12 anni di età, per i quali non spetta l’indennità e la contribuzione figurativa (l’assenza in questione non sarà quindi riportata sulla denuncia Uniemens). |
Marzo 2020 (acred750) |
PROLUNGAMENTO PERMESSI L. 104/92
Sono state predisposte apposite voci per gestire i 12 giorni aggiuntivi di permesso L. 104/92, previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 45 del 25/03/2020.
La fruizione di tali permessi è prevista sia su base giornaliera che su base oraria, nei mesi di marzo e aprile 2020.
Le nuove voci, da utilizzare esclusivamente per indicare i 12 giorni aggiuntivi, sono le seguenti:
- voce 18F : per indicare i permessi aggiuntivi L. 104/92 usufruiti su base giornaliera;
- voce 18J : per indicare i permessi aggiuntivi L. 104/92 usufruiti su base oraria.
Entrambe le voci effettuano un calcolo dell’indennità analogo a quello previsto per la preesistente voce 181.
Le corrispondenti indennità sono riportate nella sezione Prestazioni – Maternità della denuncia Uniemens, con i nuovi codici ‘L074’ (voce 18F) e ‘L075’ (voce 18J).
Per i suddetti permessi, la circolare Inps n. 45 ha previsto i criteri di compilazione delle sezioni Settimane e Calendario, oltre che della nuova sezione ‘InfoAggCausaliContrib’. La compilazione di tali sezioni sarà predisposta con i prossimi aggiornamenti: le denunce Uniemens dovranno quindi essere rigenerate a seguito del relativo aggiornamento.
Anche per i permessi aggiuntivi L. 104/92, nelle sezioni Calendario e ‘InfoAggCausaliContrib’ occorre indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è richiesto il permesso. Il codice fiscale in questione deve essere indicato sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, nel terzo rigo della sezione ‘Congedi Parentali’, selezionandolo dall’elenco dei familiari (oppure indicando il codice fiscale del dipendente, nel caso previsto dal comma 6 dell’art. 33 L. 104/92). |
Marzo 2020 (acred750) |
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO PER MALATTIA / MATERNITA’
Ricordiamo che la retribuzione di riferimento per malattia e maternità è riportata sulle voci 305 (retribuzione) e 306 (ratei). Tale retribuzione è visibile sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ e, in caso di necessità, può essere variata.
Segnaliamo che, nel mese di febbraio 2020, per gli impiegati full-time la retribuzione di riferimento non è stata riportata sulla voce 305 e non è quindi visibile sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’. Tale retribuzione deve essere considerata negli eventi di malattia e maternità che iniziano nei mesi successivi a febbraio. Per i soggetti che avevano la qualifica di impiegato full-time nel mese di febbraio, nel cedolino di marzo 2020 viene elaborata automaticamente la voce 307 (visibile solo nel Dettaglio), sulla quale sono riportati i valori della voce 305 relativa al mese di febbraio. Per gli stessi soggetti, quindi, le indennità relative agli eventi di malattia e maternità che iniziano nel mese di marzo (compresi i nuovi congedi descritti al punto 2.3) considerano la voce 307 presente nel cedolino di marzo. |
Giugno 2019 (acred726) |
INDENNITA’ INAIL – DIPENDENTI PART-TIME
Con il presente aggiornamento, per i dipendenti part-time è stato modificato il calcolo automatico della retribuzione di riferimento utilizzata per determinare il valore giornaliero dell’indennità di infortunio, sulla base di alcuni chiarimenti in merito al criterio di calcolo adottato, da parte dell’Inail, per determinare la stessa indennità.
Dal mese di giugno 2019, il divisore utilizzato per calcolare l’indennità giornaliera dei dipendenti part-time viene sempre determinato sulla base di 6 giorni settimanali (corrispondenti a 26 giorni mensili, riportati nel campo Quantità delle voci 410 / 414 / 419). In precedenza, per gli stessi dipendenti venivano invece considerati 25 giorni mensili, corrispondenti al numero di giorni utilizzato nel calcolo dell’imponibile convenzionale dei dipendenti part-time. |
Novembre 2018 (acred705) |
PARTO FORTEMENTE PREMATURO
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione automatica del “parto fortemente prematuro”, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 69 del 28/04/2016.
Precisiamo che il calcolo dell’indennità a carico Inps corrisponde a quello previsto per la maternità obbligatoria: in pratica, la nuova gestione consiste in un prolungamento della maternità obbligatoria post-parto, evidenziando il periodo interessato secondo particolari modalità sulla denuncia Uniemens.
Sulla finestra ‘Malattia / Maternità / Infortunio’ (servizio Presenze) è stato aggiunto il nuovo evento ‘MT 20 Maternità Obbligatoria – parto prematuro’, da inserire come proseguimento dell’indennità post-parto (ricordiamo che quest’ultima deve essere inserita tramite l’evento ‘MT 02 Maternità Obbligatoria – post-parto’).
Il nuovo evento ‘MT 20’ sviluppa le stesse voci previste per l’evento ‘MT 02’, con l’aggiunta della nuova voce 39B, utilizzata per indicare il periodo dell’indennità relativa al parto prematuro.
Nel caso in cui siano presenti entrambi gli eventi nello stesso mese, dopo averli inseriti occorrerà eliminare la voce 399 relativa al periodo post-parto, in modo che rimanga la sola voce 399 relativa al parto prematuro.
Sulla nuova voce 39B, visibile nel dettaglio del cedolino, sono riportati i giorni indennizzati nel campo Quantità, i giorni non indennizzati nell’Importo Unitario ed il valore dell’indennità nell’Importo Totale: quest’ultimo risulta già compreso nel valore complessivo dell’indennità post-parto, presente nell’Importo Totale della voce 391.
Per quanto riguarda il cedolino, il foglio presenze, la nota contabile ed il prospetto di maternità, non viene effettuata alcuna distinzione tra i due eventi (in quanto si tratta comunque di maternità obbligatoria post-parto).
Il valore dell’indennità Inps relativo al parto prematuro viene riportato sulla causale ‘L063’, nella sezione Prestazioni della denuncia UniEmens, decurtandolo dai campi relativi alla maternità obbligatoria.
Nella sezione Settimane della denuncia Uniemens viene riportato l’evento ‘PAP’ (in luogo dell’evento ‘MA1’), in relazione al periodo di prolungamento della maternità dovuto al parto prematuro.
Inoltre, l’evento ‘PAP’ viene riportato anche nella sezione Calendario, in corrispondenza dei giorni indennizzati, senza compilare il numero di ore ed indicando il tipo di copertura ‘1’, come espressamente previsto nel messaggio Inps. |
Maggio 2018 (acred688) |
INDENNITA’ INAIL – DIPENDENTI PART-TIME
Con il presente aggiornamento, per i dipendenti part-time è stato modificato il calcolo automatico della retribuzione di riferimento, utilizzata per determinare il valore giornaliero dell’indennità Inail relativa agli eventi di infortunio. Il nuovo calcolo automatico ha effetto a partire dal mese di maggio 2018.
Inserendo un evento di infortunio tramite l’apposita finestra disponibile sulle Variazioni Mensili, viene adesso riportata la nuova voce 414, in aggiunta alle voci precedentemente previste (da 410 a 413). Tramite la nuova voce, viene determinato il minimale giornaliero relativo al part-time, secondo gli stessi criteri previsti per l’Autoliquidazione Inail. Inoltre, tramite la voce 410 (preesistente) viene adesso calcolato il valore giornaliero convenzionale derivante dalla paga base, anche in questo caso secondo gli stessi criteri adottati nel calcolo dell’imponibile del part-time per l’Autoliquidazione Inail (in particolare, ricordiamo che la paga base deve essere proporzionata al numero di mensilità spettanti).
Per il calcolo dell’indennità Inail, viene quindi considerato il valore giornaliero di importo maggiore, tra quelli calcolati sulle voci 410 (valore convenzionale derivante dalla paga base) e 414 (minimale relativo al part-time).
Precisiamo che rimane possibile modificare e/o conguagliare l’indennità Inail utilizzando le voci appositamente previste a tale scopo, riportate al punto 1.5 (‘Gestione infortunio’) nell’elenco delle Variazioni Mensili. In particolare, ricordiamo che sulla voce 410 era prevista, anche in precedenza, la possibilità di indicare il valore della retribuzione comunicato all’Inail tramite la denuncia di infortunio (in assenza di tale indicazione, adesso la voce 410 effettua il calcolo sopra descritto). |
Marzo 2017 (acred640) |
CONGEDO PARENTALE AD ORE
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le variazioni previste dalla circolare Inps n. 230 del 29/12/2016, relative all’esposizione del congedo parentale ad ore sulla denuncia Uniemens.
Come indicato nella suddetta circolare, tutte le variazioni entrano obbligatoriamente in vigore a partire dalla denuncia relativa al mese di marzo 2017. Tuttavia, la stessa circolare prevede anche che vengano reinviate le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, a partire dal mese di agosto 2015.
In presenza del congedo parentale ad ore, è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del figlio per il quale viene usufruito del congedo. A tale scopo, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF è stata predisposta la nuova sezione ‘Congedo parentale ad ore’, che consente di selezionare i codici fiscali dei figli (presenti nell’elenco dei familiari) da riportare sulla denuncia Uniemens, in corrispondenza degli eventi di congedo parentale ad ore.
Come risulta dal servizio, è possibile selezionare il codice fiscale di un figlio in corrispondenza del primo / secondo / terzo evento: tale possibilità deve essere utilizzata nel caso in cui siano presenti, sullo stesso dipendente e negli stessi mesi, eventi di congedo parentale relativi a più figli a carico, fino ad un massimo di tre nel corso dello stesso mese. In tale situazione, occorre utilizzare le voci relative al primo / secondo / terzo evento, come di seguito specificato.
Nel caso in cui venga usufruito del congedo parentale ad ore relativo a più figli, nel corso degli stessi mesi, occorre distinguere ciascun evento utilizzando una diversa serie di voci. A tale scopo, sono state predisposte due nuove coppie di voci (in aggiunta alla coppia di voci già prevista), in modo che sia possibile gestire fino a tre congedi parentali nello stesso mese, ciascuno relativo ad un diverso figlio a carico.
Di seguito, sono riepilogate le voci disponibili per la gestione del congedo parentale ad ore:
- 18G (MA0) / 18H (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del primo evento
- 18U (MA0) / 18V (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del secondo evento
- 18Y (MA0) / 18Z (MB0) da utilizzare per il figlio indicato in corrispondenza del terzo evento
Precisiamo che le voci relative al secondo o terzo evento possono essere utilizzate anche in assenza, nello stesso mese, delle voci relative al primo evento. La scelta di utilizzare le voci relative al primo / secondo / terzo evento è legato esclusivamente al codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo: se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del primo evento (sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF), occorre utilizzare le voci 18G / 18H, se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del secondo evento, occorre utilizzare le voci 18U / 18V, se si tratta del figlio riportato in corrispondenza del terzo evento, occorre utilizzare le voci 18Y / 18Z.
Una volta che non si usufruisce più del congedo per un determinato figlio, il suo codice fiscale può essere rimosso dalla sezione ‘Congedo parentale ad ore’ del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, effettuando una storicizzazione (ovviamente il figlio deve essere lasciato nell’elenco dei familiari gestiti sullo stesso servizio). Per rimuovere il codice fiscale di un figlio dalla sezione del congedo, occorre selezionare il rigo “nessun figlio” dall’apposita finestra.
Ricordiamo che, in presenza del congedo parentale ad ore, nella sezione Calendario della denuncia Uniemens vengono automaticamente riportati gli eventi MA0 / MB0 in corrispondenza di ogni giorno interessato, compilando il numero di ore usufruite giornalmente ed il tipo di copertura giornaliera (aggiornamento di settembre 2015 Acred584).
Con il presente aggiornamento, nella sezione Calendario viene riportato anche il codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo, sempre in corrispondenza di ogni singolo giorno interessato (il dato in questione è visibile e modificabile tramite il servizio Uniemens – Calendario e la finestra Gestione Eventi).
Per quanto riguarda la sezione Settimane, niente è cambiato rispetto a quanto era già previsto in precedenza (vedere aggiornamento di settembre 2015 Acred584). Ricordiamo che, su ciascuna settimana interessata dagli eventi MA0 / MB0, viene riportato sia il tipo di copertura che la differenza da accreditare.
Sulla denuncia Uniemens, inoltre, è stato aggiunto il campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’, riportato nella sezione Dati Contrattuali del servizio Uniemens – Dipendenti. Il nuovo campo è alternativo rispetto al preesistente campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’ ed è subordinato a quanto indicato nel campo ‘Tipo congedo ad ore’ (entrambi i campi sono stati predisposti con l’aggiornamento di novembre 2015 Acred590).
Ricordiamo che il campo ‘Tipo congedo ad ore’ serve ad indicare se la modalità di fruizione del congedo è disciplinata dal contratto collettivo applicato (anche aziendale): i valori possibili sono ‘C’ se il congedo è regolamentato, oppure ‘N’ se il congedo non è regolamentato. Il valore da riportare sulla denuncia può essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, indicandolo nel campo ‘Tipo congedo ad ore’ della finestra Ulteriori Dati Inps. In assenza di tale indicazione, sulla denuncia il campo viene avvalorato automaticamente con ‘C’ per i soli CCNL che hanno disciplinato la gestione del congedo ad ore (vedere elenco CCNL riportato sulla finestra Ulteriori Dati Inps, in corrispondenza del campo ‘Tipo congedo ad ore’), mentre per tutti gli altri CCNL il campo viene avvalorato con ‘N’. Ovviamente, i contratti per i quali viene riportato automaticamente il valore ‘C’ sono aggiornati progressivamente.
Il campo ‘Tipo congedo ad ore’ continua ad essere avvalorato automaticamente, secondo il criterio sopra descritto, in presenza del congedo parentale ad ore (voci 18G / 18H / 18U / 18V / 18Y / 18Z) sul mese interessato.
A partire dal presente aggiornamento, se il campo ‘Tipo congedo ad ore’ risulta avvalorato con ‘C’ (in automatico o attraverso la compilazione del corrispondente campo sulla finestra Ulteriori Dati Inps), sulla denuncia Uniemens viene compilato automaticamente il nuovo campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’, secondo le modalità più avanti descritte, mentre non viene compilato il campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’.
Se, invece, il campo ‘Tipo congedo ad ore’ risulta avvalorato con ‘N’ (in automatico o attraverso la finestra Ulteriori Dati Inps), sulla denuncia Uniemens continua ad essere compilato il campo ‘Orario giornaliero medio contrattuale’, secondo le modalità previste con l’aggiornamento di novembre 2015 Acred590.
Il nuovo campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’ viene valorizzato con l’orario giornaliero relativo al full-time per i dipendenti a tempo pieno, oppure con l’orario giornaliero relativo al part-time per i dipendenti a tempo parziale.
L’orario in questione viene rilevato dal servizio Accessori – Orario Settimanale, secondo il consueto ordine di priorità Dipendente → Ditta → Contratto. Nel caso in cui, su tale servizio, non risulti indicato l’orario giornaliero del part-time, si considera l’orario giornaliero relativo al full-time e lo si rapporta alla percentuale di part-time indicata sul servizio Dipendente – Altri Dati. Il ‘Monte ore giornaliero equivalente’ può essere comunque indicato nell’apposito campo predisposto sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento.
I campi ‘Tipo congedo ad ore’, ‘Orario giornaliero medio contrattuale’ e ‘Monte ore giornaliero equivalente’ vengono avvalorati automaticamente in presenza del congedo parentale ad ore, secondo le modalità sopra descritte. Tuttavia, è opportuno verificare (almeno sulla prima denuncia interessata dal congedo) se la valorizzazione automatica è conforme alla situazione del soggetto interessato (in termini di orario, disciplina contrattuale, ecc.). Se, per qualsiasi motivo, si rende necessario valorizzare in modo diverso i campi in questione, è sufficiente indicare i valori corretti nei campi corrispondenti della finestra Ulteriori Dati Inps, sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Con il presente aggiornamento, le gestioni sopra descritte vengono eseguite nella fase di generazione dei dati Uniemens, effettuata automaticamente al momento dell’elaborazione mensile tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte (ed eventualmente anche tramite le procedure Rielaborazione Ditte e Rigenerazione Dati Uniemens).
A partire dal mese di marzo 2017, quindi, le denunce Uniemens interessate dal congedo parentale ad ore riporteranno i nuovi dati previsti: a tale proposito ricordiamo, in particolare, che occorre indicare il codice fiscale del figlio per il quali si usufruisce del congedo, selezionandolo sul servizio Detrazioni e ANF.
Come già detto, la circolare Inps sopra citata prevede che vengano reinviate le denunce interessate dal congedo ad ore, a partire dal mese di agosto 2015, dopo averle modificate per indicare i nuovi dati. La circolare non stabilisce un termine per tale reinvio, in quanto le modifiche interessano dati che non hanno valenza contributiva.
A tale riguardo, anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, rilasceremo le indicazioni operative da seguire per rigenerare e reinviare automaticamente, in modo massivo, tutte le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, relative ai mesi da agosto 2015 a febbraio 2017. |
Ottobre 2015 (acred585) |
CONGENDO PARENTALE NON INDENNIZZATO
La circolare Inps n. 139 del 17/07/15 ha stabilito i nuovi limiti oltre i quali non spetta l’indennità per congedo parentale.
Nel caso in cui il congedo in questione, gestito tramite gli eventi ‘MB0’ (se usufruito ad ore) o ‘MB2’ (se usufruito a giorni) non debba essere indennizzato, occorre inserire l’evento secondo le modalità consuete, aggiungendo anche la voce 349, selezionandola dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’ (sezioni ‘Congedo parentale ad ore’ oppure ‘Maternità facoltativa’); in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce.
In alternativa, la voce 349 può essere indicata sulle Voci Fisse a livello di dipendente, riportando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità – quest’ultima modalità risulta utile nel caso in cui l’assenza si prolunghi per diversi mesi.
Con l’occasione ricordiamo che, per il momento, il codice evento ‘MB0’ non figura tra le codifiche previste sulla denuncia Uniemens, elencate nell’Allegato Tecnico attualmente in vigore (versione 3.1.4 del 25/09/15). |
Ottobre 2015 (acred585) |
INDICAZIONE GIORNI E ORE CONTRIBUITI
Ricordiamo che, in presenza di eventi di malattia / maternità / infortunio, nei casi in cui è prevista contrattualmente un’integrazione carico del datore di lavoro in aggiunta all’indennità Inps, è possibile che tale integrazione non venga erogata a causa di un importo dell’indennità Inps superiore alla percentuale di integrazione prevista (ricordiamo che il calcolo dell’indennità Inps segue regole diverse da quelle applicate nel calcolo della retribuzione contrattuale).
In queste condizioni, nella parte centrale del cedolino vengono indicate le sole ore di assenza per malattia / maternità / infortunio, senza alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro (ovviamente, viene riportata anche l’indennità Inps).
Con il presente aggiornamento, a partire dall’elaborazione di ottobre 2015, i periodi di assenza in questione vengono scorporati anche dai giorni indicati nella parte alta del cedolino (campo ‘GG Contr.’). Precisiamo che, ai fini del calcolo del minimale, i periodi nei quali è prevista un’integrazione dell’indennità Inps venivano già opportunamente scorporati; anche per quanto riguarda la generazione della denuncia Uniemens, veniva già tenuto conto degli stessi periodi di assenza, sia nella compilazione della sezione Settimane, sia nell’indicazione dei giorni contribuiti.
Segnaliamo che, sempre a partire dall’elaborazione di ottobre 2015, le ore ed i giorni relativi ai periodi di “mancata” integrazione sono riportati sulla voce 46Q, visibile nel Dettaglio del cedolino. |
Settembre 2015 (acred584) |
CONGEDO PARENTALE AD ORE
A seguito di alcune precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, è stata modificata la gestione del congedo parentale ad ore, precedentemente rilasciata con l’aggiornamento Acred583 del 16/09/15.
Col presente aggiornamento, il numero di giorni da indennizzare, equivalenti alle ore di assenza usufruite in un determinato mese, viene determinato automaticamente al momento dell’elaborazione della busta paga: pertanto, non è più necessario inserire il numero di giorni da indennizzare sulle voci 38A / 38B (come indicato nell’aggiornamento Acred583).
Il numero di giorni da indennizzare viene determinato automaticamente dividendo il numero di ore di assenza (indicato sulle voci 18G per l’evento ‘MA0’, 18H per l’evento ‘MB0’) per l’orario medio giornaliero del mese corrente.
A tale riguardo, secondo le ultime anticipazioni fornite dall’Inps, sulla denuncia Uniemens sarà previsto un nuovo campo per l’indicazione dell’orario medio giornaliero relativo al full-time: tale informazione diventerà obbligatoria soltanto in presenza del congedo parentale ad ore. Per il momento, non essendo ancora disponibili le indicazioni tecniche relative al nuovo campo, il numero di ore medie giornaliere relative al full-time viene riportato nel campo Importo Unitario delle voci 38A / 38B (ovviamente, solo in presenza del congedo parentale ad ore).
Sempre in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Inps, il numero di giorni da indennizzare, equivalenti alle ore di assenza usufruite nel mese, viene determinato dividendo le ore di assenza per l’orario medio giornaliero, rapportato eventualmente alla percentuale di part-time del mese (campo Quantità della voce 032). Il numero di giorni così ottenuto viene riportato nel campo Quantità delle voci 38A (in presenza della voce 18G) o 38B (in presenza della voce 18H).
Precisiamo che, nel numero di giorni da indennizzare, viene adesso considerata anche la parte decimale (in precedenza, l’Inps aveva dato indicazione di considerare un numero intero di giorni e tale criterio aveva sollevato numerose obiezioni da parte di Assosoftware). Tuttavia, occorre tenere presente che il criterio di calcolo predisposto col presente aggiornamento non è attualmente confermato da alcuna indicazione ufficiale da parte dell’Inps.
Precisiamo, inoltre, che il numero di giorni da indennizzare, equivalenti alle ore di assenza, può essere comunque “forzato” da parte dell’Utente, indicandolo sempre nel campo Quantità delle voci 38A / 38B.
Segnaliamo che è stata pubblicata una nuova versione dell’Allegato Tecnico Uniemens (versione 3.1.4 del 25/09/15), che include sia il codice causale ‘L062’, per il conguaglio dell’indennità relativa al congedo parentale ad ore, sia il codice evento ‘MA0’, quest’ultimo limitatamente alla sezione Settimane della denuncia.
Col presente aggiornamento, sulla denuncia Uniemens vengono automaticamente generati i nuovi codici evento ‘MA0’ (voce 18G) e ‘MB0’ (voce 18H) nella sezione Settimane (sebbene il codice ‘MB0’ non sia ancora ufficialmente previsto).
Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento Acred583 del 16/09/15, era già stata prevista la generazione automatica del codice causale ‘L062’, per il conguaglio dell’indennità relativa al congedo parentale ad ore.
Purtroppo, non sono ancora disponibili le indicazioni tecniche relative alle nuove informazioni (in particolare l’orario medio giornaliero) che dovranno essere fornite sulla denuncia Uniemens, in presenza del congedo parentale ad ore. Inoltre, dalle anticipazioni fornite dall’Inps risulta che i codici evento ‘MA0’ e ‘MB0’ dovranno essere riportati anche nella sezione Calendario: anche in questo caso, purtroppo, occorrerà attendere le indicazioni tecniche. E’ quindi possibile che le denunce interessate dal congedo parentale ad ore debbano essere successivamente aggiornate o rigenerate. |
Settembre 2015 (acred584) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.
Arretrati indennità donazione sangue : è stata predisposta la voce 84G (elenco voci disponibili, punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’), da utilizzare nel caso in cui si debba recuperare dall’Inps l’indennità per donazione sangue.
L’importo da recuperare è riportato sul codice ‘S111’, nella sezione Prestazioni della denuncia UniEmens. Sulla nota contabile, l’importo viene indicato tra le indennità varie (codice movimento 2012002).
Restituzione indennità donazione sangue : è stata predisposta la voce 83F (elenco voci disponibili, punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’), da utilizzare nel caso in cui si debba restituire all’Inps l’indennità donazione sangue.
L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E791’, nella sezione Prestazioni della denuncia UniEmens. Sulla nota contabile, l’importo viene indicato tra le restituzioni di indennità all’Inps (codice movimento 2012502).
Arretrati indennità congedo parentale art. 42, c.5 del D.Lgs 151/01 : è stata predisposta la voce 83E (elenco voci disponibili, punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’), da utilizzare nel caso in cui si debba recuperare dall’Inps l’indennità per il congedo parentale in questione.
L’importo da restituire è riportato sul codice ‘L071’, nella sezione Dati Particolari della denuncia UniEmens. Sulla nota contabile, l’importo viene indicato come indennità di maternità (codice movimento 2009001).
|
Settembre 2015 (acred583) |
CONGEDO PARENTALE AD ORE
E’ stata predisposta la gestione del congedo parentale ad ore, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 152 del 18/08/15 e tenendo conto anche delle anticipazioni ricevute tramite Assosoftware.
A riguardo, precisiamo che le disposizioni emanate fino ad oggi, non permettono ancora di compilare, in modo esaustivo, la denuncia Uniemens. Con la circolare Inps n. 152, è stato istituito il codice evento ‘MA0’, da utilizzare per indicare i periodi di assenza soggetti a contribuzione figurativa. Inoltre, l’Inps ha anticipato (tramite Assosoftware) che sarà istituito anche il codice evento ‘MB0’, da utilizzare per i congedi fruiti oltre il 6° anno di età del figlio. Ad oggi, tuttavia, non è ancora disponibile il Documento Tecnico Uniemens (neppure in forma di “bozza”), e soprattutto non è chiaro se i suddetti codici dovranno essere riportati nella sezione ‘Settimane’ oppure nella sezione ‘Calendario’.
Al momento, è possibile gestire il congedo parentale ad ore limitatamente alla busta paga ed ai dati contabili, quindi per quanto riguarda sia l’assenza che l’erogazione dell’indennità (calcolata secondo le istruzioni Inps).
Da parte nostra, inoltre, abbiamo predisposto il conguaglio dell’indennità erogata sulla denuncia Uniemens (sempre secondo le istruzioni Inps); tuttavia, occorre tenere presente che le denunce Uniemens dovranno essere rigenerate, quando l’Inps avrà stabilito in quale sezione riportare i codici evento ‘MA0’ e ‘MB0’.
Per gestire il congedo parentale ad ore, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, occorre utilizzare le seguenti voci:
Assenza congedo ad ore : voce 18G (evento ‘MA0’) oppure 18H (evento ‘MB0’), da inserire attraverso la finestra ‘Orario singola voce’, indicando le ore di assenza sui singoli giorni interessati dal congedo.
Indennità congedo ad ore : voce 38A (evento ‘MA0’) oppure 38B (evento ‘MB0’), selezionandola dall’elenco delle voci disponibili (1.2 ‘Assenze indennizzate’) indicando il numero di giorni interi indennizzati.
Precisiamo che, per ciascuna tipologia di congedo (‘MA0’ oppure ‘MB0’), occorre inserire 2 voci:
la voce di assenza (18G oppure 18H), tramite la finestra ‘Orario singola voce’, riportando le ore di assenza sui singoli giorni di calendario (secondo la stessa modalità adottata, ad esempio, per i permessi);
la voce di indennità (38A oppure 38B), selezionandola dall’elenco voci al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’, indicando il numero di giorni da indennizzare (vengono riportati nel campo Quantità).
Relativamente al numero di giorni indennizzati, l’Inps ha precisato (ad Assosoftware) che tale numero deve essere intero, per ciascuna denuncia individuale Uniemens interessata. A riguardo, occorre tenere presente che è previsto un numero intero di giorni anche nella domanda presentata all’Inps.
Per quanto riguarda la determinazione del numero di ore di assenza da usufruire (che dovrebbero corrispondere al numero di giorni richiesti), occorre tenere conto degli accordi definiti sia a livello nazionale, sia a livello territoriale o aziendale; in assenza di tali accordi, valgono i criteri indicati nella circolare Inps (a nostro avviso, non molto chiari). Di conseguenza, almeno per il momento, abbiamo previsto che il numero di ore usufruite venga imputato separatamente dal numero di giorni da indennizzare, utilizzando voci diverse (come precedentemente descritto).
Al momento dell’elaborazione del cedolino, il valore dell’indennità spettante viene riportato nel campo Importo Totale delle voci 38A / 38B. Tale indennità corrisponde al numero di giorni indennizzati moltiplicato per l’indennità media giornaliera. Quest’ultimo valore viene determinato secondo lo stesso criterio previsto per la maternità facoltativa: ricordiamo che il periodo da prendere a riferimento è il mese precedente all’inizio dell’assenza per maternità (obbligatoria o facoltativa). Inoltre, ricordiamo che restano esclusi i ratei e che l’indennità viene calcolata nella misura del 30%.
Occorre tenere presente che la retribuzione di riferimento è riportata sulla voce 340 (come per la maternità facoltativa), visibile nel Dettaglio del cedolino. In caso di necessità, è possibile modificare il periodo di riferimento, indicando il giorno finale del mese di riferimento nel campo Competenza della voce 340.
Riguardo alla denuncia Uniemens, al momento viene riportata esclusivamente l’indennità erogata (voci 38A / 38B) sul codice causale ‘L062’, nella sezione ‘Maternità e Congedi’ (servizio Uniemens – Prestazioni). Facciamo presente che, ad oggi, tale causale non viene accettata al momento dell’invio della denuncia Uniemens. |
Maggio 2013 (acred495) |
GESTIONE CONGEDO DI PATERNITA’
Sono state predisposte le voci da utilizzare per la gestione del congedo di paternità, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 40 del 14/03/13 e nel messaggio n. 6499 del 18/04/13.
Le nuove voci devono essere utilizzate sul servizio delle Presenze e Variazioni Mensili, indicando il periodo di assenza ed il tipo di congedo (obbligatorio o facoltativo), secondo le modalità di seguito elencate:
Congedo di paternità obbligatorio : utilizzare la voce 325, indicando il singolo giorno interessato dal congedo.
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MA8’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L060’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Congedo di paternità facoltativo : utilizzare la voce 326, indicando il periodo interessato dal congedo; precisiamo che il periodo è costituito da 1 o 2 giorni, anche (ma non necessariamente) consecutivi tra loro.
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MA9’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L061’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Le voci sopra elencate sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 (‘Assenze Indennizzate’).
Al momento dell’elaborazione, nel campo Importo Totale della voce viene riportato il valore dell’indennità spettante; nei campi Quantità e Importo Unitario sono invece indicate le ore ed i giorni di assenza. Precisiamo che l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione di riferimento per malattia e maternità, nella misura del 100% più i ratei; tale retribuzione è rilevata dal mese precedente a quello dell’evento o, in assenza di retribuzione su tale mese, dal mese corrente. Ricordiamo che la retribuzione di riferimento per malattia e maternità è riportata sulle voci 305 / 306 nel Dettaglio del cedolino; in caso di necessità, tale retribuzione può essere inserita o modificata tramite il servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ (sezione ‘Riferimento per Malattia / Maternità’), operando sul mese precedente a quello dell’evento.
L’indennità, anticipata dal datore di lavoro e immediatamente conguagliata tramite la denuncia UniEmens, viene riportata sulla nota contabile nello stesso movimento relativo all’indennità di maternità (analogamente a quanto già avveniva per la maternità facoltativa, anche nel caso in cui fosse usufruita dal padre).
Relativamente alla denuncia UniEmens, precisiamo che le nuove codifiche, da riportare nella sezione Settimane e nella sezione Prestazioni – Maternità, sono state aggiunte nell’Allegato Tecnico versione 2.4.1 del 22/04/13. A tale proposito, facciamo presente che l’Inps non ha previsto codifiche particolari da utilizzare l’eventuale conguaglio di periodi pregressi. |
Giugno 2011 (acred432) |
PART-TIME: GIORNI PER INDENNITA’ INPS
E’ stata predisposta un’opzione che consente di attivare il conteggio dei giorni per i dipendenti part-time, nel calcolo delle indennità Inps, secondo le stesse modalità adottate per i dipendenti full-time.
La nuova opzione ‘calcola giorni Inps come full-time’ si trova sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, in corrispondenza della tipologia di part-time. Può essere attivata a discrezione dell’Utente: in caso di attivazione, consigliamo di effettuare una storicizzazione sul mese dal quale si intende far decorrere il nuovo criterio (tenendo conto di quanto indicato al paragrafo successivo). Da parte nostra, riteniamo che la nuova opzione possa essere utilizzata esclusivamente per i part-time orizzontali, a condizione che siano previsti gli stessi giorni lavorativi settimanali dell’orario full-time.
Attivando la nuova opzione, si ottengono i seguenti effetti:
- i giorni contributivi Inps, indicati nella parte alta del cedolino e riportati nell’apposito campo della denuncia UniEmens, vengono determinati secondo lo stesso criterio del full-time (26 giorni convenzionali in caso di mese interamente retribuito); nel Dettaglio del cedolino, tali giorni sono riportati nel campo Quantità della voce 099;
- la retribuzione media giornaliera per il calcolo delle indennità di malattia o maternità, viene determinata utilizzando lo stesso divisore del full-time (26 per operai / 30 per impiegati, in caso di mese intero); resta inalterato il divisore convenzionale applicato alla parte derivante dai ratei (25 per operai / 30 per impiegati);
- i giorni indennizzati dall’Inps, in caso di assenza per malattia, maternità o altri eventi indennizzati, vengono determinati secondo lo stesso criterio del full-time (6 giorni settimanali per gli operai / tutti i giorni di calendario per gli impiegati, con l’eccezione delle festività ricadenti in giorni non lavorativi).
La nuova opzione, se attivata sui singoli dipendenti, ha effetto a partire dalle buste paga del mese di giugno 2011, per quanto riguarda il conteggio dei giorni contributivi Inps ed il calcolo della retribuzione media giornaliera derivante dal mese corrente. L’effetto sui giorni di assenza indennizzati dall’Inps, in caso di malattia o maternità, è invece posticipato al mese di luglio 2011, in quanto occorre fare riferimento ad una retribuzione (quella di giugno, per gli eventi iniziati a luglio) che sia stata calcolata utilizzando il divisore del full-time. Nel caso in cui si abbiano eventi di malattia o maternità che iniziano nel mese di giugno (o sono iniziati nei mesi precedenti) e proseguono nel mese di luglio, la storicizzazione sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ deve essere posticipata al mese in cui termina l’evento. In ogni caso, consigliamo di verificare l’effetto di tale attivazione in occasione del primo evento di assenza indennizzata dall’Inps.
Precisiamo che, in caso di part-time con orario inferiore a 24 ore settimanali, anche in caso di attivazione della nuova opzione, l’importo degli ANF continua ad essere proporzionato ai giorni effettivamente retribuiti, con l’aggiunta dei giorni di assenza non retribuita per malattia, maternità, infortunio, o altri eventi indennizzati: in questo caso, non si segue (volutamente) il criterio di calcolo dei giorni Inps applicato al full-time.
ATTENZIONE: In aggiunta alla nuova opzione sopra descritta, sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ è stata eliminata la tabella delle percentuali di part-time relative ai singoli mesi (utilizzabile soltanto in alcune situazioni di part-time verticale); tale gestione, dove necessaria, può essere ottenuta effettuando le opportune storicizzazioni con variazione della percentuale di part-time. La tabella delle percentuali mensili rimane attiva sui soli dipendenti per i quali risulta già compilata; con un successivo aggiornamento (previsto entro la fine dell’anno), la tabella in questione verrà disabilitata anche per nei casi in cui risulta già compilata – consigliamo quindi di intervenire sui soggetti interessati, predisponendo le opportune storicizzazioni in sostituzione delle tabella delle percentuali mensili. |
Ottobre 2010 (acred414) |
DIPENDENTE – NUMERO SEDE E POSIZIONE
Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nei campi ‘Posizione Inail ditta’, ‘Posizione Inps ditta’, ‘Sede lavorativa’ e ‘Sede retributiva’ viene adesso visualizzato anche il numero progressivo che identifica la posizione o la sede attività agganciate al dipendente. Il numero in questione dovrebbe facilitare l’identificazione delle posizioni o delle sedi, nei casi in cui le une o le altre risultino particolarmente numerose. |
Settembre 2010 (acred412) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili.
Paga oraria contrattuale : è stata predisposta la voce 03A, tramite la quale è possibile ottenere l’indicazione, sulla busta paga, della retribuzione oraria calcolata sulla base del divisore contrattuale, relativamente ai dipendenti a paga mensilizzata. Il dato in questione è puramente indicativo e viene riportato nella parte centrale del cedolino.
Nel caso in cui si voglia indicare la retribuzione oraria contrattuale in busta paga, occorre inserire la voce 03A sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto; la voce 03A deve essere selezionata dal corrispondente elenco al punto 1.2 ‘Retribuzione Complessiva’.
Restituzione indennità di allattamento : è stata predisposta la voce 83A, da utilizzare nel caso in cui si debba restituire all’Inps l’indennità di allattamento erroneamente percepita nei mesi precedenti.
La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E792’, nella sezione Prestazioni del modello UniEmens.
Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012501).
Restituzione indennità L.104/92 : è stata predisposta la voce 83B, da utilizzare nel caso in cui si debbano restituire all’Inps le indennità L.104/92 erroneamente percepite nei mesi precedenti.
La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E793’, nella sezione Prestazioni del modello UniEmens.
Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012502).
Restituzione indennità congedo matrimoniale : è stata predisposta la voce 83C, da utilizzare nel caso in cui si debba restituire all’Inps l’indennità per congedo matrimoniale erroneamente percepita nei mesi precedenti.
La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E794’, nella sezione Dati Particolari del modello UniEmens.
Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012503).
|
Settembre 2010 (acred412) |
ASSENZE CON CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Sono state predisposte diverse nuove voci di assenza, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili.
Permessi mensili art.33, comma 6, L.104/92 : è stata predisposta la voce 18A, analoga alla voce 181, tramite la quale è possibile indicare i permessi previsti dall’art.33,
comma 6, L. 104/92 per i lavoratori con handicap gravi.
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MA6’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L057’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Permessi mensili art.33, comma 3, L.104/92 : è stata predisposta la voce 18B, analoga alla voce 181, tramite la quale è possibile indicare i permessi previsti dall’art.33, comma 3, L. 104/92 per i lavoratori che assistono parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave.
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MA7’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L056’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Riposi giornalieri art.33, comma 2, L.104/92 : è stata predisposta la voce 18C, analoga alla voce 181, tramite la quale è possibile indicare i riposi giornalieri per figli con handicap gravi (fino al terzo anno di vita), disciplinati dall’art.42, comma1, D.Lgs.n. 151/2001 (art.33, comma 2, L. 104/92).
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MB3’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L054’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Riposi giornalieri art.33, comma 6, L.104/92 : è stata predisposta la voce 18D, analoga alla voce 181, tramite la quale è possibile indicare i riposi giornalieri per lavoratore con handicap grave (dall’art.33, comma 6, L. 104/92).
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MB5’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘L058’, nella sezione Prestazioni – Maternità della stessa denuncia.
Assenza per donazione midollo osseo : è stata predisposta la voce 18E, analoga alle voci 183 / 185, tramite la quale è possibile indicare l’assenza per donazione del midollo osseo.L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘DMO’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens. L’importo da conguagliare viene indicato sul codice ‘S112’, nella sezione Prestazioni – Malattia della stessa denuncia.
Tutte le voci sopra elencate possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 1.2 (‘Assenze Indennizzate’), unitamente alla preesistente voce 181.
Sulla nota contabile, le nuove voci (18A – 18B – 18C – 18D – 18E) vengono riportate in forma di indennità conguagliate, nel preesistente movimento "indennità varie" (codice movimento 2012002) .
Assenza per contatto di solidarietà : è stata predisposta la voce 18K, tramite la quale è possibile indicare l’assenza in caso di contratto di solidarietà con pagamento diretto da parte dell’ente. La nuova voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 1.2 (‘Assenze Indennizzate’).
Precisiamo che la voce in questione deve essere utilizzata nel caso in cui l’indennità venga erogata direttamente dall’ente preposto (Ministero del Lavoro), senza alcuna anticipazione da parte del datore di lavoro. In tale situazione, nella sezione Settimane della denuncia UniEmens l’assenza è considerata non retribuita, in attesa di un successivo trattamento al momento dell’erogazione da parte dell’ente.
Congedi per malattia del figlio art.47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 : è stata predisposta la voce 19A, tramite la quale è possibile indicare i congedi per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001. La nuova voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 1.3 (‘Assenze non retribuite’).
L’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MB4’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens.
Congedi per malattia del figlio art.49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 : è stata modificata la gestione della voce 198, da utilizzare per indicare i congedi per malattia del figlio di età inferiore a 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (Variazioni Mensili paragrafo 1.3 ‘Assenze non retribuite’).
A partire dal mese di settembre 2010, l’assenza in questione dà luogo all’accredito della contribuzione figurativa tramite il codice evento ‘MA3’, riportato nella sezione Settimane della denuncia UniEmens.
Maternità facoltativa : sono state predisposte alcune opzioni da utilizzare per ottenere, sulla denuncia UniEmens, i diversi codici previsti per l’accredito della contribuzione figurativa, in caso di maternità facoltativa.
Ricordiamo che, in caso di maternità facoltativa, viene predisposto automaticamente il codice evento ‘MA2’, corrispondente ai periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 35, comma1, D.Lgs. n. 151/2001, (6 mesi entro i 3 anni di vita del figlio). Nel caso in cui si debba fare riferimento ad una diversa disposizione (e quindi indicare un diverso codice evento), è possibile selezionare tra le seguenti possibilità:
Codice evento ‘MA4’: prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di vita del figlio con handicap, disciplinato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, comma 1, legge n. 104 del 1992);
Codice evento ‘MB2’: congedi parentali disciplinati dall’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’8° anno).
Per indicare uno dei codici evento sopra elencati, diversi da quello predisposto in automatico (‘MA2’), occorre selezionare la voce 397 dall’elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 1.2 (‘Assenze Indennizzate’). Se risulta più efficiente, la voce 397 può essere indicata sulle Voci Fisse a livello di dipendente (utile nel caso in cui l’assenza si prolunghi per diversi mesi). |
Gennaio 2010 (acred390) |
MATURAZIONE RATEI
Sono state predisposte alcune nuove voci, da utilizzare, a partire dal mese di Gennaio 2010, nel caso in cui si intendano ridurre i ratei di ferie, permessi e/o mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza per CIG.
Inoltre, sempre a partire dal mese di Gennaio 2010, è stata modificata la gestione automatica della riduzione dei ratei di mensilità aggiuntiva, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.
Relativamente all'assenza per CIG, per ottenere la riduzione dei ratei è possibile utilizzare le seguenti voci, indicandole sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente / ditta / contratto), oppure sulle Variazioni Mensili (nel mese di assenza):
- 123 - 'Riduzione ratei ferie e permessi', tramite la quale i ratei di ferie e di permessi vengono ridotti in proporzione alle ore di assenza per CIG; la misura della riduzione si
ottiene rapportando le ore di CIG alle ore lavorabili del mese;
- 473 - 'Recupero ratei 13° e 14° mensilità', tramite la quale i ratei di 13° e (se prevista) di 14° vengono ridotti sulla base delle ore di assenza per CIG; in questo caso, viene determinato un importo da recuperare, corrispondente alla quota di rateo non maturata, calcolata in proporzione alle ore di assenza per CIG.
Le voci 123 e 473 si trovano nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 'Maturazione Ratei'.
Occorre sottolineare che le voci 123 e/o 473 possono essere utilizzate, a discrezione dell'Utente, soltanto per la CIG a zero ore oppure (se si hanno disposizioni in tal senso) anche per la CIG a orario ridotto.
Relativamente all'assenza per maternità obbligatoria o anticipata, ricordiamo che, fino al mese di Dicembre 2009, la procedura calcolava automaticamente un importo da recuperare sulle mensilità aggiuntive, corrispondente al valore dell'indennità Inps derivante dai ratei. Tale recupero poteva essere inibito, impostando la voce 472 sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.3 'Maturazione Ratei'), con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'.
Dalle richieste pervenuteci, ci risulta che siano ormai più frequenti i casi in cui il recupero viene inibito, considerando che la maggior parte dei contratti è arrivata a stabilire un'integrazione al 100%, nel periodo di maternità obbligatoria: in tale situazione, l'interpretazione più diffusa prevede che non debba essere effettuato alcun recupero sulle mensilità aggiuntive (in alcuni casi tale interpretazione è stata anche confermata dallo stesso contratto).
A partire dal mese di Gennaio 2010, quindi, abbiamo ritenuto opportuno NON determinare più, in automatico, il recupero sulle mensilità aggiuntive, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.
Precisiamo, tuttavia, che rimane possibile attivare nuovamente il suddetto recupero: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 472 ('Recupero ratei per maternità') sul servizio Voci Fisse, senza indicare alcun importo. Tale operazione può essere effettuata a livello di dipendente, ditta o contratto (opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'). In alternativa, la voce 472 può essere inserita sulle Variazioni Mensili, unitamente alle voci di assenza per maternità, nei singoli casi in cui si ritiene necessario effettuare il recupero (ad esempio per il solo periodo di maternità anticipata).
Precisiamo che il calcolo dell'importo da recuperare non è cambiato, rispetto a quello effettuato fino a Dicembre 2009: a partire dal mese di Gennaio 2010, tuttavia, la voce 472 viene invece elaborata soltanto a seguito di una scelta dell'Utente.
Precisiamo, infine, che NON occorre intervenire nei casi in cui la voce 472 era stata precedentemente inibita, inserendola sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco Voce': è possibile (a discrezione dell'Utente) lasciare impostata la voce 472 con l'opzione 'Blocco Voce', oppure cancellarla dal servizio Voci Fisse. |
Ottobre 2008 (acred351) |
MATERNITA' FACOLTATIVA - PERIODO DI RIFERIMENTO
Relativamente alla maternità facoltativa, è stato modificato il criterio adottato per individuare il periodo di riferimento, ossia il mese elaborato dal quale viene rilevata la retribuzione media giornaliera utilizzata per il calcolo dell'indennità a carico Inps. Precisiamo che la variazione NON interessa in alcun modo gli eventi di maternità inseriti sulle Presenze (tramite l'apposita finestra) prima del presente aggiornamento.
Sulla finestra per la gestione degli eventi di malattia, maternità e infortunio, selezionando la maternità facoltativa viene adesso presentato il periodo di riferimento, in modo che possa essere confermato o variato da parte dell'Utente.
Il periodo di riferimento viene precompilato indicando il mese precedente, a condizione che, nel mese in questione, non sia presente un qualsiasi evento di maternità (anticipata, obbligatoria o facoltativa). Se tale evento è presente, il periodo di riferimento viene impostato automaticamente con lo stesso periodo utilizzato per calcolare l'indennità nel mese precedente. In tal modo, quindi, il periodo di riferimento originario viene mantenuto fino a quando il dipendente non rientra a lavorare per un intero mese. Se necessario, l'Utente può modificare tale gestione, impostando un diverso periodo di riferimento nello stesso momento in cui passa l'evento di maternità facoltativa: il mese inserito dall'Utente viene quindi preso a riferimento per il calcolo dell'indennità, sia relativamente al mese corrente che ai mesi successivi. |
Aprile 2007 (acred310) |
APPRENDISTI - INDENNITA' DI MALATTIA
E' stato modificato il trattamento della malattia a carico dell'azienda, per quanto riguarda gli apprendisti, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 8615 del 3/04/07 (pubblicato su Guida al Lavoro n.16/2007).
Il messaggio Inps precisa che, in attesa di nuovi accordi contrattuali, i trattamenti economici a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dagli attuali contratti, devono essere erogati per la sola parte eccedente l'indennità Inps.
La suddetta disposizione annulla, di fatto, quasi tutti i trattamenti previsti contrattualmente a favore dell'apprendista (esclusi ovviamente quelli relativi al periodo di carenza), in quanto la parte a carico del datore di lavoro risulta quasi sempre inferiore, in termini percentuali, all'indennità erogata dall'Inps.
In generale, quindi, nei contratti in cui era previsto un trattamento economico a carico dell'azienda, per il periodo successivo alla carenza, quest'ultimo è stato sostituito dalla sola indennità Inps.
Fanno eccezione i contratti di seguito elencati, che mantengono un'integrazione a carico dell'azienda:
- Radio private (022) - integrazione fino al 75% dal 4° al 180° giorno;
- Chimici artigianato (027) - integrazione del 33,33% oltre il 180° giorno;
- Legno artigianato (035) - integrazione del 34% dal 181° giorno al 270° giorno;
- Edilizia artigianato (036) e industria (050) - stesso trattamento previsto per gli operai (vedi precedente punto 1.7);
- Carta industria (044) - integrazione fino al 100% dal 4° al 180° giorno;
- Vetro industria (049) - integrazione fino al 75% dal 4° al 180° giorno;
- Chimici industria (058) - integrazione fino al 60% dal 4° al 20° giorno;
- Vigilanza privata (074) - integrazione fino al 100% dal 4° al 180° giorno;
- Cooperative di consumo (082) - integrazione fino al 100% dal 4° al 180° giorno;
- Centri elaborazione dati (097) - integrazione del 50% dal 4° al 12° giorno.
Per tutti i contratti diversi da quelli sopra elencati, il trattamento a carico dell'azienda, per il periodo dal 4° al 180° giorno, è stato sostituito dalla voce di assenza per malattia (199), non retribuita da parte della ditta. La suddetta voce di assenza viene riportata automaticamente sulle Variazioni Mensili tramite la finestra per la gestione degli eventi di malattia, unitamente alle voci relative all'indennità Inps. In modo analogo, sui contratti che mantengono un'integrazione a carico dell'azienda, vengono riportate automaticamente le voci corrisponde ti a
tali trattamenti (riportati in elenco).
In caso di successivi accordi contrattuali o di comunicazioni ufficiali da parte delle organizzazioni firmatarie degli attuali contratti, provvederemo a modificare di conseguenza il trattamento a carico dell'azienda. |
Marzo 2007 (acred307) |
GESTIONE MALATTIA APPRENDISTI
In aggiunta a quanto riportato nella documentazione dell'aggiornamento 'Acred307', al punto 2.1, precisiamo che il trattamento economico della malattia è rimasto invariato per quanto riguarda la parte a carico dell'azienda.
In attesa di nuove disposizioni contrattuali, o quanto meno di comunicazioni ufficiali da parte dei soggetti firmatari dei contratti collettivi, la retribuzione posta a carico del datore di lavoro continua ad essere calcolata, dalla procedura, nella misura prevista dai CCNL attualmente vigenti. |
Marzo 2007 (acred307) |
APPRENDISTI - INDENNITA' DI MALATTIA
Sono state apportate alcune modifiche alla gestione dell'indennità di malattia per gli apprendisti, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n.43 del 21/02/07. Ricordiamo che l'indennità di malattia per gli apprendisti è stata predisposta con l'aggiornamento di febbraio 2007 ('Acred305').
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova informazione da indicare nell'inquadramento dell'apprendista: sul servizio Dipendente - Inquadramento Contrattuale, nel campo Qualifica, sono state aggiunte le opzioni 'Apprendista operaio' e 'Apprendista impiegato'. Inoltre, per tutti gli apprendisti già presenti in archivio, la precedente opzione 'Apprendista' figura adesso come 'Apprendista (generico)', al fine di distinguerla dalle due nuove opzioni.
Le nuove opzioni devono essere utilizzate obbligatoriamente per i nuovi assunti: in caso di inserimento di un soggetto (anche tramite il servizio del Collocamento), la qualifica 'Apprendista generico' non viene proposta.
Per gli apprendisti già in forza è possibile attribuire una delle due nuove opzioni disponibili: in tal caso, consigliamo di effettuare una storicizzazione in data 01/03/07. Una volta attribuita una delle due nuove qualifiche, nella versione in cui è stata effettuata la modifica l'opzione 'Apprendista generico' scompare dall'elenco delle qualifiche.
Precisiamo che, per gli apprendisti già in forza, le buste paga e gli altri modelli mensili vengono elaborati correttamente anche nel caso in cui venga lasciata la qualifica 'Apprendista generico'. In tal caso, tuttavia, il calcolo dell'indennità di malattia viene effettuato secondo il criterio degli apprendisti operai, come descritto nell'aggiornamento 'Acred305'.
L'attribuzione delle nuove qualifiche di 'Apprendista operaio' e 'Apprendista impiegato' ha effetto, per il momento, solo sul calcolo dell'indennità di malattia: in particolare, si ottiene un diverso calcolo attribuendo 'Apprendista impiegato'.
Per i soggetti aventi la qualifica di apprendista impiegato, il calcolo della retribuzione di riferimento avviene secondo la modalità adottata per gli impiegati (divisore corrispondente a 30 giorni in caso di mese interamente lavorato). Durante l'assenza per malattia, l'indennità viene erogata per tutti i giorni di calendario (escluse le festività ricadenti di domenica).
Ricordiamo che, per i dipendenti part-time (sia operai che impiegati), il calcolo sia dell'indennità Inps che della retribuzione di riferimento viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi.
Attenzione: nel mese di marzo, se viene attribuita la qualifica di apprendista impiegato ad un soggetto già in forza e si verifica un evento di malattia nello stesso mese, diventa necessario rettificare il numero di giorni utilizzati per calcolare la retribuzione di riferimento; a tal fine, occorre intervenire sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente', in corrispondenza del mese di febbraio (in quanto la retribuzione di riferimento era stata calcolata secondo il criterio degli operai).
Relativamente agli eventi di malattia verificatisi nel mese di gennaio, per i quali non è stata calcolata l'indennità Inps, ricordiamo che è possibile recuperare l'indennità spettante utilizzando la voce 840, disponibile nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 (il valore deve essere calcolato dall'Utente). Nello stesso elenco, è presente anche la voce 843, che può essere utilizzata per restituire all'Inps eventuali indennità indebitamente erogate.
Comunichiamo, infine, che stiamo verificando con quale criterio debbano essere applicate le disposizioni riportate nel messaggio Inps n. 6564 del 9/03/07. Secondo tale messaggio, in presenza di eventi di malattia o maternità, gli apprendisti dovrebbero essere indicati sul modello DM10 con la lettera 'M' oppure 'A' (part-time) nel quarto carattere del codice.
Il problema è il seguente: sulla base di tutte le disposizioni Inps pubblicate fino ad oggi, i caratteri 'M' ed 'A' servono ad indicare che le retribuzioni riportate sul modello DM10 non sono soggette al rispetto del minimale Inps. I codici in questione devono quindi essere utilizzati in presenza di un'integrazione di malattia / maternità / infortunio, oppure in caso di assenza per allattamento, o ancora in caso di ferie o permessi relativi agli operai edili. Gli stessi codici NON devono essere utilizzati, anche in presenza di un evento di malattia o maternità, se non è prevista alcuna integrazione a carico dell'azienda (pubblici esercizi), oppure se la retribuzione per malattia corrisposta dalla ditta copre l'intera retribuzione spettante (periodo di carenza, oppure nel caso degli impiegati dei settori industria, artigianato e credito).
Dal momento che, per gli apprendisti, non è previsto in nessun caso il rispetto del minimale Inps, non si capisce in quali situazioni debbano essere adottati i codici in questione: come ci si deve regolare, ad esempio, in presenza di un evento di malattia interessato dalla sola carenza, quale che sia il trattamento previsto a carico dell'azienda (deve essere comunque esposto il codice 'M', nonostante non sia presente l'indennità Inps ?).
Con i prossimi aggiornamenti, non appena riceveremo i necessari chiarimenti da parte dell'Inps, predisporremo i nuovi codici indicati nel messaggio del 9/03/07. Riteniamo, comunque, che l'assenza di tali codici non possa generare alcun tipo di problema nell'invio telematico del modello DM10. |
Febbraio 2007 (acred305) |
APPRENDISTI - INDENNITA' DI MALATTIA
E' stata predisposta la gestione dell'indennità di malattia per gli apprendisti, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n.43 del 21/02/07.
A partire dal mese di febbraio, inserendo un evento di malattia su un apprendista, vengono generate le normali voci relative all'indennità Inps (350 / 351 / 354 / 359 / ecc.). Il calcolo dell'indennità viene effettuato in automatico, prendendo a riferimento la retribuzione del mese precedente all'inizio dell'evento.
Purtroppo, a causa del limitato tempo a disposizione (la circolare Inps è del 21 febbraio), non è stato possibile gestire automaticamente tutte le condizioni previste dalla circolare. In particolare, occorre considerare i seguenti casi:
- per gli eventi iniziati prima del 1/01/07 non spetta l'indennità Inps; di conseguenza, per tali eventi occorre intervenire sulle Variazioni Mensili, dopo aver inserito l'evento di malattia, cancellando le voci relative all'indennità Inps e lasciando inalterate quelle relative al trattamento a carico ditta (199 / 430 / ecc.);
- relativamente agli apprendisti impiegati spetta sempre l'indennità Inps, anche nei settori in cui non è prevista per gli impiegati. La procedura calcola l'indennità Inps per tutti gli apprendisti, ma adotta sempre il criterio relativo agli operai per il calcolo dei giorni utili (sia riguardo alla retribuzione di riferimento che ai giorni indennizzati). E' comunque possibile intervenire per rettificare il conteggio effettuato dalla procedura: a tale scopo occorre modificare il numero di giorni indennizzati, riportati nel campo Quantità della voce di indennità Inps, e aumentare i giorni considerati nel calcolo della retribuzione di riferimento, intervenendo sul servizio 'Cedolini - Anno Corrente' relativo al mese precedente all'inizio dell'evento (la differenza risultante nel valore dell'indennità è comunque minima).
Le situazioni sopra descritte verranno gestite automaticamente con i prossimi aggiornamenti. |
Maggio 2005 (paghe164) |
PERMESSI LEGGE 104/92 (voce 181)
Sulla base del messaggio Inps n.13032 del 24/3/05, è stato modificato il calcolo dell'indennità Inps spettante in caso di assenza per figli portatori di handicap e altre situazioni previste dalla Legge 104/92.
Le assenze in questione sono gestite, sulle Presenze Mensili, tramite la voce 181 (elenco voci variabili al punto 1.2 - Assenze Indennizzate). A partire dal mese di maggio, per determinare l'importo della voce 181 si considera la quota oraria maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, in modo analogo a quanto avviene per l'indennità di allattamento.
Al momento dell'erogazione delle mensilità aggiuntive, viene effettuato il recupero di quanto già corrisposto dall'Inps. |
Novembre 2003 (paghe138) |
PRESENZE MENSILI: MATERNITA' FACOLTATIVA
Per gli eventi di maternità facoltativa, è stato risolto il problema relativo alla errata richiesta del periodo di riferimento, segnalato tramite la nostra comunicazione del 4/11/2003. |
Luglio 2001 (paghe091) |
ASPETTATIVA LEGGE 388/2000
E' possibile gestire l'aspettativa prevista dall'art.80, comma 2, della Legge 388/2000 (genitori o parenti di disabili gravi), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.64 del 15/3/2001.
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, per inserire l'aspettativa in questione, occorre selezionare la voce in questione tra quelle previste nell'elenco, precisamente nel capitolo relativo alle Assenze Indennizzate. Facciamo presente che vengono riportate due diverse voci (315 e 316) sulle Variazioni Mensili e quindi devono essere disponibili i righi necessari.
Viene calcolata automaticamente l'indennità spettante, sulla base della retribuzione di riferimento, presa dal mese precedente rispetto a quello di inizio dell'evento. Nel caso in cui l'evento prosegua, in modo continuativo, su diversi mesi, la procedura continua a prendere la retribuzione di riferimento originaria. Se, invece, l'evento subisce un'interruzione di diversi mesi, per poi ripartire, diventerà necessario indicare da quale mese prendere la retribuzione di riferimento, riportando la data del mese in questione nel campo 'Competenza' della voce 316. |