Ccnl PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI (015)

Elenco Contratti

Febbraio 2025
(acred914)

Con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880 sono state predisposte le variazioni previste nel rinnovo contrattuale del 12/01/2024. Tra le variazioni in questione, erano compresi una serie di allineamenti nei trattamenti previsti per i dipendenti assunti prima e dopo il 22/12/2015, per i quali in precedenza erano previsti trattamenti differenziati.

In particolare, con il suddetto aggiornamento sono state allineate le ferie spettanti, adeguandole a 26 giorni annui (in caso di orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali), anche per i dipendenti assunti dopo il 22/12/2015, per i quali in precedenza era prevista la riduzione delle ferie a 24 giorni annui.

Sempre con l’aggiornamento sopra citato, dal mese di gennaio 2024 sono state impostate erroneamente 104 ore annue di permessi (72 riduzione orario + 32 festività soppresse) senza distinzione in base alla data di assunzione, mentre il rinnovo contrattuale prevedeva 72 ore annue di permessi (40 riduzione orario + 32 festività soppresse), comunque senza distinzione in base alla data di assunzione. Precisiamo che, prima del suddetto rinnovo, spettavano 104 ore di permesso per i soggetti assunti prima del 22/12/2015 e 32 ore di permesso per i soggetti assunti dopo il 22/12/2015.
Con il presente aggiornamento, vengono rettificate le ore di permesso spettanti, portandole a 72 ore annue (40 riduzione orario + 32 festività soppresse), indipendentemente dalla data di assunzione, con effetto dal mese di febbraio 2025.
Inoltre, con l’elaborazione del mese di febbraio viene recuperata automaticamente la differenza relativa al rateo di permessi maturato sul mese di gennaio, tramite l’elaborazione automatica della voce 15R. Le ore recuperate vengono decurtate dal totale dei permessi maturati nell’anno corrente (voce 166), sulla busta paga di febbraio.
Per quanto riguarda il recupero delle ore di permesso maturate in eccedenza nell’anno precedente (2024), consigliamo di contattare l’assistenza per avere indicazioni su come è possibile procedere.

Dicembre 2024
(acred904)

Con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880 sono stati aggiornati i valori dei superminimi riassorbibili (tabella 9015, colonna 1). Segnaliamo che il valore del 2° livello non era corretto e viene quindi rettificato con il presente aggiornamento: il valore corretto era E. 139,45, mentre era stato impostato ad E. 109,45.
Di conseguenza, è stato predisposto il calcolo automatico degli arretrati dal mese di gennaio 2024 al mese di ottobre 2024, per i dipendenti che sono stati inquadrati al 2° livello in tale periodo. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di ogni mese del periodo (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Luglio 2024
(acred897)

Dal mese di luglio 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 12/01/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1015 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880.

Aprile 2024
(acred889)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 12/01/2024, in aggiunta a quanto rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880, sono state variate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro supplementare:

  • la maggiorazione per lavoro festivo passa dal 27,50% al 28% (voci 218 / 248 / 278);
  • la maggiorazione per lavoro diurno passa dal 24,61% al 25% (voci 223 / 253 / 283).
Febbraio 2024
(acred883)

Con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880 è stata rilasciata la tabella 9015 con i valori dei superminimi riassorbibili (colonna 1). Per il livello Quadri è stato modificato l’importo (E. 160,85 in sostituzione di E. 160,35).

Sulla base della nota informativa di Confcommercio del 17/01/2024, l’elemento distinto della retribuzione calcolato in base alle presenze (voce 131, aggiornamento di gennaio 2016 Acred594) è stato incluso nella retribuzione contrattuale e pertanto non deve essere più erogato separatamente. A decorrere dal mese di febbraio 2024, è stata quindi bloccata l’erogazione di tale elemento ed è stato predisposto il recupero automatico dell’elemento erogato nel mese di gennaio.
Sulla busta paga del mese di febbraio, viene automaticamente effettuato il recupero dell’importo erogato tramite la voce 131 sulla busta paga di gennaio. La somma recuperata è riportata sulla voce 044, che (in questo caso) viene decurtata dalla base di calcolo del Tfr. Nel caso in cui si preferisca non effettuare il suddetto recupero, è sufficiente bloccare la voce 044.

Gennaio 2024
(acred880)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 12/01/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, alle seguenti decorrenze: gennaio 2024 / luglio 2024 / luglio 2025 / luglio 2026.
Segnaliamo che il rinnovo non prevede più il 7° livello retributivo, di conseguenza, dal mese di gennaio 2024 abbiamo azzerato le retribuzioni relative a tale livello.

Con effetto dal mese di gennaio 2024, è stato aggiornato il valore del “superminimo non assorbile” spettante ai dipendenti in forza al 22/12/2015. Tale elemento è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594, poi modificato con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred850. L’elemento in questione è riportato sulla tabella 6015 (colonna 4) e viene indicato nella parte alta del cedolino tramite la voce 013, la cui descrizione può essere personalizzata.

Segnaliamo che il rinnovo non prevede più la quattordicesima mensilità neppure per i dipendenti in forza al 22/12/2015. Di conseguenza, dal mese di gennaio 2024 è stata bloccata sia la maturazione che l’erogazione della quattordicesima.
Sempre dal mese di gennaio 2024, è stato previsto un nuovo elemento da erogare in sostituzione della quattordicesima: tale elemento, denominato “superminimo riassorbibile”, è riportato nella parte alta del cedolino tramite la voce 020, la cui descrizione può essere eventualmente personalizzata.
Il valore di tale superminimo è indicato sulla nuova tabella 9015 (colonna 1), agganciata automaticamente, sulla quale sono stati indicati gli importi previsti alle seguenti decorrenze: gennaio 2024 / novembre 2026 / gennaio 2028. A decorrere dal mese di gennaio 2029, tale importo risulta azzerato in quanto totalmente riassorbito.

L’accordo di rinnovo prevede inoltre l’erogazione di un’indennità nel mese di giugno 2024, per i dipendenti in forza al 22/12/2015, in sostituzione dei ratei di quattordicesima maturati da luglio a dicembre 2023. Anche l’importo di tale indennità è indicato sulla nuova tabella 9015 (colonna 2), agganciata automaticamente.
L’indennità viene erogata automaticamente, dal mese di gennaio 2024, in caso di cessazione del rapporto.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo da luglio a dicembre 2023, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Relativamente a tutte le gestioni di cui sopra, precisiamo che, per verificare se i dipendenti erano già in forza al 22/12/2015, viene considerata la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale.

Sempre in base al suddetto rinnovo, è stato modificato il calcolo automatico delle quote mensili dovute all’Ente Bilaterale Nazionale. Ricordiamo che, per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al suddetto ente bilaterale, occorre inserire le voci 78A e 78B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Dal mese di gennaio 2024, il contributo deve essere calcolato in percentuale sulla “retribuzione complessiva mensile”: a tale scopo, abbiamo ritenuto opportuno considerare l’imponibile previdenziale del mese (voce 500). Su tale retribuzione viene applicata l’aliquota dello 0,10% a carico del datore di lavoro e dello 0,05% a carico del dipendente.
Ricordiamo che il contributo a carico del datore di lavoro, calcolato tramite la voce 78A, viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Il rinnovo prevede un elemento distinto della retribuzione (EDR) da corrispondere ai dipendenti in sostituzione del contributo dovuto all’ente bilaterale: la somma in questione corrisponde allo 0,30% della retribuzione complessiva mensile.
Per gestire l’erogazione di tale somma, occorre utilizzare una delle nuove voci tra la 01A (parte alta del cedolino) e la 12A (parte centrale del cedolino), sulla base della propria interpretazione della norma contrattuale.
In entrambi i casi, occorre indicare la percentuale da applicare su paga base e contingenza (0,30%).

Segnaliamo che il rinnovo contrattuale ha previsto anche la disciplina dei rapporti di collaborazione. Tale gestione potrebbe essere rilasciata con i prossimi aggiornamenti, tramite la predisposizione di un apposito codice contratto: chiediamo quindi, agli Utenti che fossero interessati a tale gestione, di segnalarlo all’assistenza.

Gennaio 2023
(acred850)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato aggiornato l’importo dell’ulteriore elemento spettante ai dipendenti già in forza alla data del 22/12/2015, riportato sulla voce 013 (“Ulteriore elemento”) nella parte alta del cedolino.
Dal mese di gennaio 2023, il suddetto elemento viene calcolato nella misura del 4% della paga base conglobata.

Ricordiamo che l’elemento in questione era stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594, riportandolo sulla tabella 6015 (agganciata automaticamente) con i valori espressamente previsti nel rinnovo contrattuale del 22/12/2015. Nel successivo accordo del 30/05/2022 non si fa menzione di tale elemento, tuttavia diverse banche dati lo riportano con valori aggiornati rispetto alla paga base conglobata attualmente in vigore.
In attesa di ulteriori chiarimenti, dal mese di gennaio 2023 il suddetto elemento viene calcolato nella misura del 4% della paga base conglobata. Dalla stessa decorrenza, la tabella 6015 viene quindi azzerata.

Ottobre 2022
(acred839)

Dal mese di ottobre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 30/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1015 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828.

Luglio 2022
(acred830)

Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 30/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1015 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828.

Giugno 2022
(acred828)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 30/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza luglio 2022 / ottobre 2022.

Maggio 2018
(acred688)

Sulla base del messaggio Inps n. 346 del 24/01/2018, è stato modificato il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens e nelle comunicazioni obbligatorie gestite tramite il servizio del Collocamento: il nuovo codice contratto è ‘479’.

Maggio 2017
(acred650)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, le maggiorazioni relative al lavoro supplementare (voci 223 / 253 / 283) sono state aumentate dal 20% al 24,61%, come previsto nel rinnovo del 22/12/2015.
Inoltre, sono state aggiunte le maggiorazione per lavoro supplementare al 32,40% (voci 226 / 256 / 286), da utilizzare per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del suddetto rinnovo contrattuale.

Gennaio 2017
(acred635)

A parziale rettifica di quanto indicato nell’aggiornamento Acred632 del 20/01/2017, precisiamo che la quota dovuta all’Ente Bilaterale, prevista nel rinnovo contrattuale del 22/12/2015, corrisponde ad E. 5,00 annuali a carico del datore di lavoro, ed E. 3,00 annuali a carico del dipendente. Nel suddetto rinnovo non è specificato in quale periodo dell’anno debba essere effettuata la trattenuta ed il versamento delle suddette quote.
Di conseguenza, le voci 78A e 78B (descritte nell’aggiornamento Acred632) possono essere inserite sulle Voci Fisse in corrispondenza del mese in cui si intende attivare il calcolo delle quote, dopodiché devono essere disattivate a partire dal mese successivo, effettuando una storicizzazione sulle Voci Fisse ed annullando le suddette voci.

Gennaio 2017
(acred632)

E’ stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute all’Ente Bilaterale Nazionale previsto dal rinnovo contrattuale del 22/12/2015.
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 78B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Il contributo è pari ad E. 5,00 mensili per 12 mensilità a carico del datore di lavoro, più E. 3,00 mensili per 12 mensilità a carico del dipendente. Tale contributo viene calcolato automaticamente per tutti i dipendenti a tempo indeterminato.
Ricordiamo che il contributo ente bilaterale a carico dell’azienda, calcolato tramite la voce 78A, viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Nel caso in cui l’azienda non aderisca all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 12,00 annuali. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 13M sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’, indicando l’importo dovuto nel campo Importo Totale.

Luglio 2016
(acred617)

E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, relativa ai dipendenti con qualifica di ‘Quadro’, secondo quanto previsto dall’accordo del 5/07/2016.
Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’.
Per ogni dipendente interessato, la voce 57E calcola l’importo annuale a carico dell’azienda, pari ad E. 350,00, mentre la voce 57F calcola l’importo annuale a carico del dipendente, pari a E. 56,00.
Il calcolo del contributo viene effettuato sul mese di gennaio per i dipendenti in forza ad inizio anno o assunti entro il 15/01. Per i dipendenti assunti dopo il 16/01 o nei mesi successivi, il calcolo viene effettuato sul mese di assunzione (se assunti entro il giorno 15) o sul mese successivo (se assunti dal giorno 16 in poi). Il contributo a carico della ditta viene ridotto in proporzione al numero di mesi, determinati come sopra, mentre la quota a carico del dipendente rimane invariata.
La quote a carico ditta vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà (10%) tramite la voce 836, riportata sulla denuncia Uniemens (sezione ‘Aziendale’) con la causale ‘M980’.

Luglio 2016
(acred616)

E’ stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa previsto dal contratto nazionale del 22/12/2015 (fondo EST).
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare le voci 578 e 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola l’importo fisso mensile, dovuto dal datore di lavoro per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari a E. 10,00 mensili, mentre la voce 57G trattiene il contributo a carico dipendente, pari a a E. 2,00. Sono esclusi i dipendenti inquadrati come quadri.
La voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà.

Aprile 2016
(acred607)

Con gli aggiornamenti ‘Acred594’ è stata rilasciata la gestione dell’elemento distinto della retribuzione (voce 131), sulla base di quanto indicato nell’accordo di rinnovo contrattuale del 22/12/15.
Ricordiamo che l’importo dell’EDR viene moltiplicato per il numero delle giornate di lavoro effettivo e rapportato alla percentuale di part-time ed è escluso dalla base di calcolo del Tfr.
A partire dal mese di aprile 2016, a seguito di alcune richieste, è stata aggiunta un’opzione che consente di non rapportare tale elemento alla percentuale di part-time: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 131. Se si intende adottare tale criterio, la voce 131 può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente o ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Febbraio 2016
(acred601)

Ricordiamo che con l’aggiornamento ‘Acred594’ del 20/01/2016 è stata rilasciata la gestione dell’elemento distinto della retribuzione (voce 131), sulla base di quanto indicato nell’accordo di rinnovo contrattuale del 22/12/2015.
Da chiarimenti successivi, è risultato che l’importo dell’EDR indicato nell’accordo di rinnovo deve essere considerato un valore giornaliero. Di conseguenza, a partire dalla busta paga di febbraio 2016, il valore giornaliero dell’EDR viene moltiplicato per il numero delle giornate di lavoro effettivo.
Ricordiamo che la voce 131, utilizzata per il calcolo dell’EDR, viene anche rapportata all’eventuale percentuale di part-time ed è esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2016
(acred594)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 22/12/15, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, alla decorrenza di gennaio 2016; facciamo presente che, nell’accordo, non è specificata la decorrenza delle nuove retribuzioni.
Segnaliamo inoltre che la paga base, la contingenza e l’EDR “nazionale” sono stati conglobati in un unico elemento retributivo, come indicato nel testo dell’accordo.

Ricordiamo che il calcolo dell’imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base indicato in busta paga. Abbiamo quindi predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell’ex indennità di contingenza e dell’EDR: a tale scopo, occorre intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta, selezionando la tabella 13515 dall’elenco delle tabelle contrattuali.

L’accordo istituisce un elemento distinto della retribuzione, collegato alla presenza e da corrispondere per 12 mensilità.
A partire dalla busta paga di gennaio 2016, viene automaticamente elaborata la voce 131 ‘E.D.R. – presenza’, riportata nella parte centrale del cedolino. La voce 131 viene elaborata per i soli dipendenti che presentano delle ore effettivamente lavorate nel mese, è rapportata all’eventuale percentuale di part-time e rimane esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L’accordo contrattuale prevede condizioni diverse per i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula dello stesso accordo. A tale scopo, viene verificato se la data di assunzione (o, se compilata, la data di anzianità convenzionale) risulta successiva al 22/12/2015. In caso affermativo, vengono automaticamente impostate le seguenti limitazioni:

  • ridotto il monte annuo dei permessi retribuiti alle sole ore di ex-festività;
  • ridotto il monte annuo di ferie a 24 giornate (anziché 26);
  • inibita la quattordicesima mensilità;
  • inibiti gli scatti di anzianità.

Per i dipendenti che, invece, risultano già in forza alla data di stipula dell’accordo (considerando, se compilata, la data di anzianità convenzionale), è prevista una nuova maggiorazione retributiva. Il valore della nuova maggiorazione è indicato sulla tabella 6015 (colonna 4) ed è  riportato nella parta alta del cedolino.

Segnaliamo che il valore precedentemente riportato nella colonna ‘EDR’ della tabella 6015 è stato annullato dal mese di gennaio 2016, in quanto non risulta previsto nell’accordo contrattuale. Nel caso in cui si avesse necessità di gestire ulteriori elementi retributivi, derivanti da accordi territoriali o aziendali, ricordiamo che è possibile inserire un’apposita tabella tramite il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’ (aggiornamento di dicembre 2008 Acred355).

Infine, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, sono state modificate le percentuali delle maggiorazioni spettanti per lavoro supplementare, secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo.

Maggio 2011
(acred431)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di maggio 2011.

Maggio 2010
(acred404)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di maggio 2010.

Maggio 2009
(acred370)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di maggio 2009.

Aprile 2009
(acred368)

Con la busta paga del mese di aprile 2009, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/03/09, a copertura del periodo da gennaio 2008 a marzo 2009.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive, viene recuperata sull'importo da erogare.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con il presente aggiornamento, inoltre, è stato bloccato il calcolo automatico dell'IVC. Precisiamo che gli aumenti retributivi, previsti nel rinnovo del 24/03/09, avranno effetto a partire dal mese di maggio 2009.

Luglio 2008
(acred346)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2008, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti: Palestre e Impianti Sportivi (015), Edilizia artigianato (036), Autoscuole (073), Fotolaboratori (092). Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Aprile 2008
(acred336)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile 2008, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Impianti Sportivi (015)
  • Edilizia artigianato(036)
  • Gomma e Plastica industria(045)
  • Edilizia industria(050)
  • Legno industria (051)
  • Autoscuole (073)
  • Scuole private Aninsei (077)
  • Agricoltura - Impiegati (085)
  • Fotolaboratori (092)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
E' stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sul contratto degli Studi Professionali (011 - 012); di conseguenza, la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Marzo 2007
(acred307)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di marzo 2007.

Gennaio 2007
(acred301)

Con la busta paga del mese di gennaio 2007, viene automaticamente erogata la terza tranche dell'indennità una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/02/06, a copertura del periodo da gennaio 2004 a dicembre 2005.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo (compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive) viene recuperata in parti uguali sulle varie tranche di una-tantum. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Ottobre 2006
(acred296)

Con la busta paga del mese di ottobre 2006, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/02/06, a copertura del periodo da gennaio 2004 a dicembre 2005. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo (compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive) viene recuperata in parti uguali sulle varie tranche di una-tantum. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili di ogni dipendente interessato, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (fare riferimento alle documentazioni dei singoli contratti).

Luglio 2006
(acred290)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di luglio 2006.

Maggio 2006
(acred286)

Con la busta paga del mese di maggio 2006, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/02/06, a copertura del periodo da gennaio 2004 a dicembre 2005. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate automaticamente anche la seconda e la terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo (compresa quella relativa alle mensilità aggiuntive) viene recuperata in parti uguali sulle varie tranche di una-tantum. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con decorrenza dal mese di maggio, inoltre, sono state modificate le percentuali delle maggiorazioni spettanti per lavoro supplementare e flessibilità dell'orario part-time.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili di ogni dipendente interessato, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (fare riferimento alla documentazione dei singoli contratti).

Marzo 2006
(acred279)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 24/02/06, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza dal mese di marzo 2006. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016).
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2006: di conseguenza, con la busta paga di marzo vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042 ('Arretrati mesi precedenti'), inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.

Luglio 2004
(paghe151)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Radio Private (022), Edilizia artigianato (036), Autotrasportatori (048), Legno industria (051), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,85% su paga base e contingenza (50% del tasso di inflazione programmata).
A partire dallo stesso mese di luglio, sui contratti delle Pompe Funebri (023) e dei Panificatori Federpanificatori / Confesercenti (025) è stato attivato il calcolo automatico della IVC secondo la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata). Nel caso dei Panificatori, vengono inoltre erogati gli arretrati di IVC relativi al mese di giugno (decorrenza effettiva dell'aumento), riportati automaticamente sulla voce 042 - 'Arretrati mesi precedenti'.
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Aprile 2004
(paghe148)
INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando la percentuale dello 0,51% sugli importi di paga base e contingenza (30% del tasso di inflazione programmata).
Inoltre, con lo stesso mese di aprile, sui contratti degli Studi Professionali (011-012) e dei Lapidei industria (052) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC. Per tali contratti, la percentuale applicata a paga base e contingenza è stata quindi portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Luglio 2003
(paghe132)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza 1/7/2003.

Maggio 2002
(paghe111)

Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza 1/5/2002.
Inoltre, con la retribuzione del mese di maggio, viene corrisposta automaticamente l’indennità Una-tantum (voce 050), a copertura dei mesi da gennaio ad aprile 2002. L’importo, differenziato tra apprendisti e qualificati, viene proporzionato alla percentuale di part-time e alla durata del rapporto di lavoro (in caso di assunzione successiva al 1/1/2002).

Aprile 2002
(paghe109)

Segnaliamo che, sul servizio Voci Fisse, è stata modificata la gestione della voce 016 ('Indennità Vacanza Contrattuale'), in modo tale che sia possibile impostare la percentuale da calcolare su paga base e contingenza. Tale modalità consente di impostare la voce a livello di ditta, abilitando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Ovviamente, la suddetta operazione risulta necessaria solo nel caso in cui la voce 016 non risulti già predisposta per il calcolo automatico (vedi, ad esempio, l'aggiornamento 'Paghe109' relativo al Ccnl del Turismo).
Per quanto riguarda il mese di aprile 2002, segnaliamo che decorrono i termini per l'applicazione della I.V.C. anche sui contratti degli Autotrasportatori, Palestre e Impianti Sportivi, Cooperative Sociali, Associazioni Uneba e Anaste. Nei casi in questione, non abbiamo alcuna conferma ufficiale in merito all'applicazione della suddetta indennità.

Ricordiamo che, da parte nostra, possiamo predisporre il calcolo automatico della I.V.C. soltanto in presenza di una comunicazione ufficiale da parte delle organizzazioni competenti, opportunamente riportata su qualche pubblicazione.
Al fine di migliorare il servizio di aggiornamento mensile, proponiamo per il futuro di adottare un diverso criterio : abilitare automaticamente il calcolo della I.V.C. nel mese in cui decorrono i termini per la sua applicazione, indipendentemente dalla conferma da parte delle organizzazioni sindacali o datoriali. In tale ipotesi, sarebbe comunque possibile effettuare un eventuale recupero al momento del rinnovo contrattuale.
A nostro avviso, il nuovo criterio potrebbe essere adottato già dai prossimi mesi : nel caso in cui un Utente non si trovi d'accordo con il criterio proposto, può comunicarci la sua opinione tramite fax o e-mail.

Luglio 2001
(paghe091)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1015, con decorrenza 1/7/2001.