(acred909) |
Dal mese di gennaio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 06/06/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2024 Acred895. Sempre con effetto dal mese di gennaio 2025 e sulla base dello stesso accordo, gli scatti di anzianità iniziano a maturare anche per gli apprendisti (aggiornamento di giugno 2024 Acred895). |
(acred901) |
Con la busta paga relativa al mese di settembre 2024, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 06/06/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a marzo 2024. |
(acred895) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 06/06/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle seguenti decorrenze: giugno 2024 / gennaio 2025 / novembre 2025 / aprile 2026. I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di aprile 2024: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di giugno, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi di aprile e maggio (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). In caso di apprendistato, si tiene conto della percentuale di apprendistato applicata nei singoli mesi. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr. Sempre con la busta paga relativa al mese di giugno, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a marzo 2024. A decorrere dal mese di gennaio 2025, gli scatti di anzianità inizieranno a maturare anche per gli apprendisti, secondo lo stesso criterio previsto per i dipendenti qualificati. Per gli apprendisti, il valore corrisponde a E. 10,00 non rapportato alla percentuale di retribuzione. Nel momento del passaggio a qualificati, gli scatti saranno rivalutati in base al livello applicato. Facciamo presente che, per attivare la maturazione degli scatti, occorrerà indicare la data inizio maturazione scatti sul servizio Dipendenti – Inquadramento. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred830) |
Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808. |
(acred828) |
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred822) |
Con la busta paga del mese di aprile 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021. |
(acred820) |
Dal mese di marzo 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808. |
(acred820) |
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:
Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte). Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente. |
(acred818) |
Con la busta paga del mese di febbraio 2022, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021. |
(acred818) |
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:
Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio. In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:
Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente), Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022. |
(acred814) |
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA
Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA. Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino. Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131. |
(acred808) |
Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di dicembre 2021 / marzo 2022 / luglio 2022. |
(acred734) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0. E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce. |
(acred726) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER. |
(acred714) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E. Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred707) |
Dal mese di dicembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640. |
(acred691) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI). Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred688) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2018, viene erogata la seconda e ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017. |
(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred685) |
In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%). Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%). Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato). |
(acred677) |
Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640. |
(acred673) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens. |
(acred672) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. |
(acred650) |
Con la busta paga del mese di maggio 2017, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017. |
(acred640) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e del verbale integrativo del 6/03/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di: marzo 2017 / gennaio 2018 / dicembre 2018. Con la busta paga del mese di marzo 2017, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017. |
(acred623) |
Sulla base di alcune segnalazioni, a partire dal mese di ottobre 2016, sono state modificate le percentuali di retribuzione degli apprendisti, relativamente ai soggetti rientranti nel 2° gruppo ‘A’: in particolare, la variazione riguarda le percentuali relative al 6° semestre (passata da 93% a 88%) ed al 7° semestre (passata da 95% a 93%). |
(acred616) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016. |
(acred612) |
A partire dalla busta paga relativa al mese di maggio 2016, è possibile erogare automaticamente l’indennità “apprendistato in cicli stagionali”, prevista nell’art. 58 dell’accordo contrattuale del 19/11/2013. |
(acred610) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’. Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’. |
(acred596) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:
Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro. Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati. A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà. Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A. La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens. |
(acred594) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’. |
(acred591) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:
Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
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(acred583) |
Dal mese di settembre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’. |
(acred577) |
A seguito di alcune segnalazioni, è stata aggiornata la tabella 6024 ‘Indennità speciale’, con decorrenza 01/07/2015: in corrispondenza del livello B3 Super, aggiunto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’, non era stato indicato l’importo dell’indennità speciale. |
(acred548) |
Dal mese di novembre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’. |
(acred543) |
Con la busta paga relativa al mese di settembre 2014, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013. |
(acred530) |
Con la busta paga relativa al mese di aprile 2014, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013. |
(acred526) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE
In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente. |
(acred515) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: dicembre 2013 / novembre 2014 / settembre 2015. Sulla base del suddetto accordo, è stato aggiunto il nuovo livello ‘B3 Super’, in relazione al nuovo sistema di inquadramento valido dal 1/12/13. Nel caso in cui, per il contratto in questione, siano state definite delle "tabelle personalizzate", occorre effettuare una storicizzazione delle stesse tabelle in data 01/12/13; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare il nuovo livello. Inoltre, nell’accordo di rinnovo contrattuale sono state definite le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di dicembre, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati) ed agganciare la tabella 5324 sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente (o di ditta, se non vi sono apprendisti assunti secondo una diversa normativa). Precisiamo che, sulla tabella 5024 (agganciata a livello di contratto), rimane la progressione delle percentuali predisposte con l’aggiornamento di marzo 2008 ‘Acred333’, che restano valide per i contratti di apprendistato stipulati prima del 19/11/13. |
(acred514) |
Secondo quanto indicato nell’ipotesi di accordo del 19/11/13, a partire dal mese di novembre, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013. Sempre secondo quanto indicato nella suddetta ipotesi di accordo, il contributo da versare al fondo ‘SAN.ARTI.’ (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’), è dovuto anche per dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, a partire dal mese di novembre 2013, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione. Segnaliamo che le altre variazioni previste nella suddetta ipotesi di accordo saranno rilasciate con l’aggiornamento contrattuale relativo al mese di dicembre. |
(acred514) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo. Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’. Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO
Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’. La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo. |
(acred489) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013. Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13). Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo). |
(acred488) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’. I contratti interessati sono i seguenti:
Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa. |
(acred463) |
Dal mese di marzo 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/04/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2010 ‘Acred404’. |
(acred431) |
Dal mese di maggio 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/04/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2010 ‘Acred404’. |
(acred420) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
ENTE BILATERALE Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue. Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%. Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011). Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano. Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011). |
(acred412) |
Con la busta paga del mese di settembre, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo contrattuale del 27/04/10, a copertura del periodo da gennaio 2010 ad aprile 2010. L’importo di Una-tantum erogato ai dipendenti, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura ‘Stampe Accessorie’ (programma ‘QUOTEDIP’ al paragrafo ‘3.2 Comunicazioni Varie’ nell’elenco delle stampe disponibili). |
(acred404) |
Sulla base dell’accordo contrattuale del 27/04/10, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: maggio 2010 / maggio 2011 / marzo 2012. Ricordiamo che il calcolo dell’imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base (o minimo tabellare) indicato in busta paga. Abbiamo quindi predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell’ex indennità di contingenza: a tale scopo, occorre intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta, selezionando la tabella 13524 dall’elenco delle tabelle contrattuali. In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di maggio viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2010 ad aprile 2010. L’importo di Una-tantum erogato ai dipendenti, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura ‘Stampe Accessorie’ (programma ‘QUOTEDIP’ al paragrafo ‘3.2 Comunicazioni Varie’ nell’elenco delle stampe disponibili). |
(acred390) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di gennaio 2010. |
(acred386) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379). I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:
L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. |
(acred383) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE
Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti. Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente. |
(acred382) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione. |
(acred379) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL. I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:
Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC. Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009). |
(acred378) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di luglio 2009, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo della voce 016 è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata). |
(acred368) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di aprile 2009, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,45% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza. |
(acred362) |
Con la busta paga del mese di febbraio, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum (E. 200,00) prevista nel rinnovo contrattuale del 24/01/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008. |
(acred355) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di dicembre 2008. |
(acred350) |
Con il presente aggiornamento, è stata rettificata la gestione automatica della maternità anticipata: secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di maternità anticipata non viene più erogata l'integrazione a carico dell'azienda (voce 445), a differenza di quanto avviene nel restante periodo di maternità obbligatoria. |
(acred346) |
A parziale rettifica di quanto comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di giugno 2008 (Acred344) precisiamo che, a partire dal mese di luglio 2008, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/01/08. Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico di arretrati o Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente. |
(acred344) |
Sulla base dell'accordo contrattuale del 3/04/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di giugno 2008. Con la busta paga del mese di giugno, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008. L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di giugno, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' al paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili). |
(acred340) |
Sulla base dell'accordo contrattuale del 3/04/08, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico dell'azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati. |
(acred333) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 24/01/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di marzo 2008. Con effetto dal mese di marzo, è stato modificato il trattamento di malattia e maternità a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale. E' stata predisposta la gestione automatica dell'apprendistato professionalizzante: per gli apprendisti assunti secondo tale normativa, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati, per ottenere l'intera progressione delle retribuzioni (prima in percentuale e poi sulla base dei livelli inferiori rispetto a quello attribuito). A partire dal mese di marzo, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'IVC corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. ATTENZIONE: |
(paghe167) |
Con il mese di luglio 2005, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,80% (50% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza, con decorrenza dal mese di luglio. |
(paghe163) |
Con la busta paga relativa al mese di aprile, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 6/7/2004, a copertura del periodo da luglio 2002 a giugno 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Presenze del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum a tassazione separata). |
(paghe158) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di gennaio 2005. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata). |
(paghe154) |
Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 6/7/2004, a copertura del periodo da luglio 2002 a giugno 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nel periodo da aprile 2002 a giugno 2004 viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori convenzionali indicati nell'accordo. Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (043 / 050). |
(paghe153) |
Come già comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di giugno 2004 ('Paghe150' punto 1.8), è stata predisposta la gestione automatica del Premio Regionale per Obbiettivi, previsto nel Contratto Regionale della Toscana relativo ai settori Alimentari Artigianato (039) e Panificazione Artigianato (024). |
(paghe151) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 6/7/2004, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1039 (alimentari) e 1024 (panifici), con decorrenza dal mese di luglio 2004. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione della IVC (voce 016). |
(paghe151) |
NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI
Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 / 043 / 050 secondo quanto indicato per il contratto in questione). |
(Paghe150) |
Su richiesta, è stata predisposta la gestione automatica dell'Una-tantum prevista nel Contratto Regionale della Toscana per i settori Alimentari Artigianato (Ccnl 039) e Panificazione Artigianato (Ccnl 024). |
(paghe124) |
Con la retribuzione del mese di febbraio, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum (voce 050) prevista nell’accordo del 4/10/2002 (vedi aggiornamento ‘Paghe117’). |
(paghe117) |
Sulla base dell'accordo del 4/10/2002, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1039 (contratto 039 - Alimentaristi) e 1024 (contratto 024 - Panificatori), con decorrenza 1/10/2002. |
(paghe093) |
Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza 1/9/2001. |
(paghe090) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza 1/6/2001. |