Ccnl AUTOTRASPORTATORI (048)

Elenco Contratti

Gennaio 2025
(acred910)

Sulla base dell’accordo del 6/12/2024, per le cooperative è stata prevista una modifica del trattamento economico della malattia, a partire dal secondo evento nel corso di un anno solare.

Per il primo evento di malattia, la carenza e l’integrazione rimangono al 100%, per il 2° evento al 90% a partire dal 2° giorno, per il 3° evento al 80% a partire dal 3° giorno, dal 4° evento al 70% a partire dal 4° giorno.

Per ottenere la riduzione del trattamento economico della malattia, sono stati predisposti degli appositi eventi sulla finestra ‘Malattia / Maternità / Infortunio’ (servizio Presenze – Variazioni Mensili): tali eventi devono essere selezionati (a partire dal secondo evento nell’anno solare) in aggiunta al normale evento di malattia.
Di seguito sono elencati gli eventi in questione:

  • Malattia 90% (2° evento): selezionare ‘Coop. 2’ evento riduzione malattia 90%’ (MA 71). Vengono riportate le voci 42B per escludere il primo giorno di carenza, 42F per ridurre all’90% il 2’ e 3’ giorno di carenza, 45D per ridurre del 10% la retribuzione a carico azienda (90% anziché 100% della retribuzione).
  • Malattia 80% (3° evento): selezionare ‘Coop. 3’ evento riduzione malattia 80%’ (MA 72). Vengono riportate le voci 42B per escludere i primi 2 giorni di carenza, 42F per ridurre all’80% il terzo giorno di carenza, 45E per ridurre del 20% la retribuzione a carico azienda (80% anziché 100% della retribuzione).
  • Malattia 70% (dal 4° evento in poi): selezionare ‘Coop. 4’ evento riduzione malattia 70%’ (MA 73). Vengono riportate le voci 42B per escludere la carenza, 45F per ridurre del 30% la retribuzione a carico azienda (70% anziché 100% della retribuzione).

Ricordiamo che, sul servizio Presenze – Variazioni Mensili, è disponibile la finestra ‘Statistica eventi’, sulla quale viene visualizzato l’elenco degli eventi di malattia, maternità e infortunio avvenuti negli ultimi 3 anni.

Gennaio 2025
(acred909)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 6/12/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, alle seguenti decorrenze: gennaio 2025 / gennaio 2026 / giugno 2027.
Sempre dal mese di gennaio, è stata bloccata l’erogazione dell’ICE (voce 016, aggiornamento di aprile 2024 Acred889).

L’ipotesi di accordo prevede l’introduzione di una nuova voce retributiva denominata “Elemento Professionale d’Area” (EPA) che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali. Gli aumenti retributivi sono ripartiti tra minimi tabellari ed EPA.
Con effetto dal mese di gennaio 2025, è stata quindi predisposta la gestione dell’EPA. L’importo spettante è riportato sulla preesistente tabella 7048 (colonna 2) alle seguenti decorrenze: gennaio 2025 / gennaio 2027 / giugno 2027.
L’elemento in questione viene riportato sulla voce 020, indicata nella parte alta della busta paga con la descrizione generica ‘Altri elementi’ (ricordiamo che è possibile personalizzarne la descrizione).
Ricordiamo che sulla colonna 1 della tabella 7048 (colonna 1) è riportato l’EDR previsto dall’accordo del 18/05/2021, rilasciato con l’aggiornamento Acred813 del 31/01/22.

Sempre con effetto dal mese di gennaio 2025, sono stati aumentati gli importi giornalieri delle voci di trasferta. Ricordiamo che l’automatismo relativo a tali voci è stato rilasciato con l’aggiornamento di ottobre 2024 Acred902.
I nuovi valori, aggiornati in automatico dal mese di gennaio, sono i seguenti:

  • Trasferte in Italia:
    • Voce 06A (inclusa Tfr) / 06C (esclusa Tfr): trasferta da 6 a 12 ore, importo giornaliero E. 23,80
    • Voce 06B (inclusa Tfr) / 06D (esclusa Tfr): trasferta da 12 a 18 ore, importo giornaliero E. 35,02
    • Voce 06U (inclusa Tfr) / 06W (esclusa Tfr): trasferta da 18 a 24 ore, importo giornaliero E. 43,16
  • Trasferte all’estero:
    • Voce 074 (inclusa Tfr) / 084 (esclusa Tfr): trasferta da 6 a 12 ore, importo giornaliero E. 31,94
    • Voce 06J (inclusa Tfr) / 06L (esclusa Tfr): trasferta da 12 a 18 ore, importo giornaliero E. 45,05
    • Voce 06K (inclusa Tfr) / 06M (esclusa Tfr): trasferta da 18 a 24 ore, importo giornaliero E. 62,49
Dicembre 2024
(acred904)

Con l’aggiornamento Acred903 del 26/11/2024, è stato erroneamente documentato l’aumento dell’elemento ICE (indennità di copertura economica, gestito sulla voce 016) dal mese di novembre 2024. In realtà l’aumento era previsto dal mese di ottobre 2024 ed era stato rilasciato con l’aggiornamento Acred902 del 25/10/2024.

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la voce 08G, relativa all’indennità di lavoro notturno in trasferta ed analoga alla voce 08E rilasciata con l’aggiornamento di ottobre 2024 Acred902. La voce 08G consente di indicare il numero di giorni nel campo Quantità, attribuendo in automatico la quota giornaliera di E. 0,93 prevista dall’art. 16 del Ccnl. Precisiamo che rimane possibile indicare una diversa quota giornaliera, riportandola nel campo Importo Unitario.

Novembre 2024
(acred903)

Dal mese di novembre 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/03/2024, relativo all’indennità di copertura economica (ICE). Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889, viene gestito tramite la voce 016 ed è riportato sulla tabella 9348.

Con effetto dal mese di novembre, a seguito di una segnalazione, è stato modificato il calcolo degli scatti di anzianità: in caso di passaggio di livello, l’importo degli scatti maturati resta invariato (in precedenza, al momento del passaggio di livello veniva ricalcolato il valore degli scatti sulla base del nuovo livello).

Ottobre 2024
(acred902)

Dal mese di ottobre 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 19/03/2024. Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889 ed interessa la “Indennità di Copertura Economica” (ICE), i cui importi sono riportati sulla tabella 9348.

Con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674, è stata rilasciata la gestione delle retribuzioni ridotte previste in caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti neopatentati oppure di dipendenti di età superiore a 29 anni, sulla base di quanto previsto nell’accordo del 3/12/2017. Ricordiamo che, per attivare la riduzione prevista nei casi suddetti, occorre inserire la voce 02A sulle Voci Fisse, indicando il valore convenzionale ‘1’ (neopatentati) oppure ‘2’ (maggiori di 29 anni) nel campo Quantità della voce. In tal modo, viene applicata automaticamente la riduzione della retribuzione per tutto il periodo previsto (3 anni per i neopatentati / 5 anni per i maggiori di 29 anni).
A partire dal mese di ottobre 2024, le suddette riduzioni possono essere attivate indicando gli stessi valori convenzionali (‘1’ per i neopatentati / ‘2’ per o maggiori di 29 anni) nel campo Importo Totale della voce 02A.
Precisiamo che opportuno indicare il valore convenzionale nel campo Importo Totale (anziché nel campo Quantità) della voce 02A per le nuove assunzioni effettuate a partire da ottobre 2024. Per quanto riguarda i rapporti già in essere (e già presenti in archivio), è possibile lasciare il valore convenzionale nel campo Quantità della voce 02A.

Con effetto dal mese di ottobre 2024, è stato predisposto un parziale automatismo su alcune voci di trasferta.
Sulle voci in questione, nel caso in cui non venga indicato una diversa quota giornaliera (campo Importo Unitario), vengono considerati automaticamente gli importi previsti dall’art. 62 del Ccnl sottoscritto il 18/05/2021. Sulle stesse voci, rimane necessario indicare il numero dei giorni di trasferta, riportandoli nel campo Quantità della voce.
Le voci interessate dall’automatismo sopra descritto sono le seguenti:

  • Trasferte in Italia:
    • Voce 06A (inclusa Tfr) / 06C (esclusa Tfr): trasferta da 6 a 12 ore, importo giornaliero E. 21,80
    • Voce 06B (inclusa Tfr) / 06D (esclusa Tfr): trasferta da 12 a 18 ore, importo giornaliero E. 33,02
    • Voce 06U (inclusa Tfr) / 06W (esclusa Tfr): trasferta da 18 a 24 ore, importo giornaliero E. 41,16
  • Trasferte all’estero:
    • Voce 074 (inclusa Tfr) / 084 (esclusa Tfr): trasferta da 6 a 12 ore, importo giornaliero E. 29,94
    • Voce 06J (inclusa Tfr) / 06L (esclusa Tfr): trasferta da 12 a 18 ore, importo giornaliero E. 43,05
    • Voce 06K (inclusa Tfr) / 06M (esclusa Tfr): trasferta da 18 a 24 ore, importo giornaliero E. 60,49

Sempre a partire dal mese di ottobre 2024, è stata predisposta una voce per gestire l’indennità di lavoro notturno in caso di trasferta. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 08E, indicando il numero di ore nel campo Quantità: così facendo, viene attribuita in automatico la quota oraria di E. 0,93 prevista dall’art. 16 del Ccnl. Anche in questo caso, rimane possibile indicare una diversa quota oraria, riportandola nel campo Importo Unitario.

Maggio 2024
(acred893)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889, è stata predisposta l’erogazione automatica dell’indennità di copertura economica, gestita tramite la voce 016. La voce 016, tuttavia, risultava esclusa dalla quattordicesima mensilità (aggiornamento di giugno 2013 Acred503), anche in caso di erogazione mensile del rateo tramite la voce 477.
A seguito del presente aggiornamento, e con effetto dal mese di maggio 2024, la voce 016 viene nuovamente inclusa nella quattordicesima mensilità, anche in caso di erogazione mensile del rateo.

Con la busta paga del mese di maggio è possibile erogare gli arretrati relativi alla voce 016, nel caso in cui sia stata erogata la quattordicesima (anche in forma di rateo mensile) sul mese di aprile. Per attivare il calcolo degli arretrati occorre indicare la voce 04A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, senza alcun importo. Il valore degli arretrati viene riportato sulla stessa voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Aprile 2024
(acred889)

Secondo quanto previsto nell’accordo del 19/03/2024, sono stati predisporti gli incrementi retributivi da erogare a titolo di “Indennità di Copertura Economica” (ICE), alle seguenti decorrenze: aprile 2024 / ottobre 2024.
Gli importi in questione sono riportati sulla tabella 9348, agganciata automaticamente.
I suddetti incrementi sono applicati automaticamente a partire dal mese di aprile 2024, riportandoli sulla voce 016 (tuttora descritta come “IVC” – la descrizione può essere personalizzata da parte dell’Utente).

Marzo 2024
(acred887)

Dal mese di marzo 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 18/05/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Ottobre 2023
(acred871)

Dal mese di ottobre 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 18/05/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Ottobre 2022
(acred839)

Dal mese di ottobre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 18/05/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Aprile 2022
(acred822)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo corretto il valore degli scatti di anzianità per alcuni livelli. Il valore degli scatti risultava errato sui seguenti livelli (tabella 2048): “4° livello Junior”, “6° livello Junior”, “3° livello Super Junior”. In precedenza, per tali livelli figuravano gli stessi importi dei livelli “ordinari” (le differenze vanno da 0,57 a 1,88 euro).
Inoltre sono stati predisposti gli importi degli scatti sui livelli ‘I’ ed ‘L’, precedentemente non previsti.
Precisiamo che, sulla busta paga del mese di aprile, vengono ricalcolati gli scatti già maturati per i livelli in questione (non è stato previsto un recupero automatico delle differenze relative ai mesi pregressi).

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2022, viene erogata automaticamente la terza ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 18/05/2021, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812, abbiamo rilasciato l’aumento del contributo al fondo Sanilog, decorrente dall’anno 2022. Essendo già stata versata, nel mese di ottobre 2021, la quota relativa al primo semestre dell’anno 2022, alla scadenza del 16/05/2022 deve essere versato il relativo aumento (circolare Sanilog n. 2/2022). A tale scopo, sul mese di aprile 2022 viene elaborata automaticamente la voce 57P con l’importo della differenza da versare al 16/05 nel campo Importo Totale (insieme alla voce 57Q con un codice nel campo Importo Unitario), a condizione che nel mese di ottobre 2021 sia stato determinato il contributo dovuto al Sanilog tramite la voce 578.
La differenza da versare al 16/05 viene riportata sulla causale ‘FSL1’ con competenza ‘10/2021’; di conseguenza, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, viene esposta separatamente dal contributo corrente.

Marzo 2022
(acred820)
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte).

Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente.
Come per gli altri enti, non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente).

Febbraio 2022
(acred818)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio.

In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un imponibile mensile di 3,65 euro (in precedenza su 2,27 euro); la differenza sul contributo è quindi di circa 14 centesimi;
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un valore imponibile mensile di 5,64 euro (in precedenza su 5,04 euro); la differenza sul contributo è quindi di 6 centesimi.

Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà.
Per il momento, tra gli enti gestiti in automatico, restano invariate le quote da assoggettare a solidarietà per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), che risultano comunque di importo superiore alle nuove quote stabilite a livello nazionale. Naturalmente, aggiorneremo tali quote nel momento in cui saranno pubblicate le tabelle da parte dell’EBRET.

Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente),

Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022.

Gennaio 2022
(acred814)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
Al momento del presente aggiornamento, sul sito dell’EBNA non sono state pubblicate le tabelle con i nuovi importi delle quote da versare e della parte da assoggettare a contributo di solidarietà (10%). Sullo stesso sito, non è stato pubblicato neppure l’elenco dei CCNL per i quali occorre applicare la variazione dal mese di gennaio 2022.
Tuttavia, sui siti di alcuni enti bilaterali regionali (in particolare, EBER dell’Emilia-Romagna e EBRET della Toscana) sono stati indicati i CCNL per i quali deve essere applicata la variazione da gennaio: Metalmeccanici – Odontotecnici – Orafi, Alimentaristi – Panificatori, Autotrasportatori. Si tratta dei contratti del settore artigianato che sono stati rinnovati nel mese di dicembre 2021, coerentemente con quanto indicato nell’accordo del 17/12/2021. Viene incluso anche il contratto dell’Autotrasporto, rinnovato a maggio 2021, limitatamente alle aziende artigiane.
Sul sito dell’EBER sono state pubblicate anche le tabelle con i nuovi importi delle quote dovute ad EBNA e della parte imponibile al contributo di solidarietà. Purtroppo, quest’ultimo valore (imponibile a solidarietà) è valido solo per chi versa la quota aggiuntiva dovuta all’EBER, ossia per le aziende che hanno sede nella regione Emilia-Romagna.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui seguenti contratti:
  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)
Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 10,42 ad E. 11,65;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 7,65 ad E. 11,65.

I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA.
Facciamo presente che, al momento, non risultano variazioni per quanto riguarda le quote aggiuntive previste da alcuni enti bilaterali regionali, tra quelli gestiti in automatico (EBER, EBRET, EBAP).

Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Ricordiamo, inoltre, che le aziende aderenti all’EBER sono individuate dalla presenza della voce 78W.

Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131.

Gennaio 2022
(acred813)

Con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, sono stati modificati i valori dell’EDR sulle preesistenti tabelle 6348 – 6448, in base all’accordo di rinnovo del 18/05/2021. Ricordiamo che le suddette tabelle erano state predisposte con l’aggiornamento di febbraio 2011 Acred424, per gestire l’EDR istituito dall’accordo del 26/01/2011.
A seguito di un approfondimento, è stato riscontrato che l’EDR previsto dall’accordo del 18/05/2021 deve essere escluso da ogni istituto contrattuale, rimanendo incluso nel solo Tfr. E’ stata quindi modificata la voce relativa a tale elemento, per riportarlo nella parte centrale del cedolino ed includerlo nella base di calcolo del Tfr.
Inoltre, il nuovo EDR deve essere erogato a tutti i dipendenti, senza sostituire il precedente EDR gestito tramite le tabelle 6348 – 6448: quest’ultimo, deve essere invece erogato ai soli dipendenti già in forza al 26/01/2011 (per la gestione del precedente EDR, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di febbraio 2011 Acred424).
A seguito del presente aggiornamento, sulle tabelle 6348 – 6448 sono stati ripristinati i precedenti valori.
Inoltre, per gestire il nuovo EDR previsto dall’accordo del 18/05/2021, è stata predisposta la nuova tabella 7048, agganciata automaticamente a tutte le aziende. Il nuovo EDR viene erogato, sempre in automatico, a tutti i dipendenti, ed è riportato sulla voce 12A, nella parte centrale del cedolino. L’importo viene erogato per 13 mensilità, rapportandolo alla percentuale di part-time ed alle ore mensili. La voce 12A è inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2022
(acred812)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 18/05/2021, sono stati ricalcolati i valori dell’EDR per il settore trasporto merci (tabella 6348) e per il settore Assologistica (tabella 6448). La variazione ha effetto a partire dal mese di gennaio 2022.

Dal mese di gennaio 2022, la quota a carico ditta dovuta al fondo Sanilog passa da E. 120 a E. 150 annui (voce 578).
Sempre dal mese di gennaio 2022, la quota a carico ditta dovuta ad Ebilog, passa da E. 2,00 ad E. 3,50 mensili (voce 78A).

Ottobre 2021
(acred805)

Dal mese di ottobre 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 18/05/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2021, viene erogata automaticamente la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la terza ed ultima tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima maturati nel suddetto periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2020, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2021
(acred798)

Con la busta paga relativa al mese di luglio 2021, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 18/05/2021, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate automaticamente anche la seconda e terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2020, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Giugno 2021
(acred796)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/05/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, alle seguenti decorrenze: ottobre 2021 / ottobre 2022 / ottobre 2023 / marzo 2024.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di giugno 2021, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2020 a maggio 2021. Precisiamo che l’erogazione alla generalità dei dipendenti è prevista in 3 tranche, nei mesi di luglio 2021, ottobre 2021 e aprile 2022.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2020, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2021. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Dicembre 2019
(acred738)

Dal mese di dicembre 2019, è possibile erogare l’elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) previsto nel caso in cui un’azienda non aderisca (pur avendone i requisiti) al SAN.ARTI o all’EBNA.
L’elemento in questione corrisponde ad E. 25,00 per 13 mensilità, sia per il SAN.ARTI che per l’EBNA. Nel caso in cui occorra erogare tali importi, è possibile utilizzare la voce 131, impostando una delle seguenti opzioni:

  • ‘1’ nel campo Quantità per erogare E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA;
  • ‘2’ nel campo Quantità per erogare E. 25,00 in sostituzione del SAN.ARTI ed E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA (quindi complessivamente E. 50,00);
  • ‘3’ nel campo Quantità per erogare soltanto E. 25,00 in sostituzione del SAN.ARTI.

L’importo viene erogato mensilmente, rapportandolo all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato.

Ricordiamo che, sul contratto Autotrasportatori, è disponibile anche la gestione del fondo SANILOG e dell’Ente Bilaterale Nazionale (aggiornamenti di marzo 2017 Acred641 e luglio 2011 Acred436).

Ottobre 2019
(acred735)

Dal mese di ottobre decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2017 Acre674 e di settembre 2018 Acred703.

Luglio 2019
(acred729)

Con la busta paga del mese di luglio 2019, è possibile erogare l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 30/05/2019 relativo al settore Cooperative, a copertura del periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018.
Per le sole aziende che applicano l’accordo in questione, occorre attivare l’erogazione dell’Una-tantum, indicando la voce 041 sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, vengono considerati i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante, riportata sulla voce 041, è soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Sempre per quanto riguarda le sole aziende che applicano l’accordo del settore Cooperative, con la busta paga del mese di luglio possono essere corrisposti gli arretrati relativi al periodo da febbraio 2018 a giugno 2019.
Per attivare l’erogazione degli arretrati, occorre indicare le voci 04A e 040 sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Nel calcolo automatico degli arretrati si tiene conto delle variazioni relative ai mesi interessati (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). Inoltre, viene verificato se, nei mesi in questione, sono già state applicate le retribuzioni previste dal rinnovo contrattuale del 3/12/2017 (aggiornamento Acre674).
La somma degli eventuali arretrati spettanti viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2019, e sulla voce 040, soggetta a tassazione separata per il periodo relativo all’anno 2018. Entrambe le voci sono incluse (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Maggio 2019
(acred722)

Dal mese di maggio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2017 Acre674 e di settembre 2018 Acred703.

Aprile 2019
(acred720)

Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica dell’ente bilaterale EBILOG, predisposta con l’aggiornamento di luglio 2011 Acred436.
L’ente bilaterale in questione prevede che, nel mese di assunzione e/o cessazione, la quota dovuta al fondo venga calcolata soltanto se la frazione di mese è superiore a 15 giorni: a decorrere dal mese di aprile 2019, tale controllo viene effettuato automaticamente.

Febbraio 2019
(acred714)

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune modifiche alla gestione del fondo SANILOG (assistenza sanitaria integrativa), rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2017 Acred641.
Ricordiamo che, per attivare il calcolo automatico delle quote dovute a tale fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Precisiamo che la quota fissa semestrale deve essere obbligatoriamente versata tramite F24 e conseguentemente esposta sulla denuncia Uniemens. Ricordiamo che la suddetta quota semestrale corrisponde ad E. 60,00 e viene calcolata e versata automaticamente con l’elaborazione dei mesi di aprile (scadenza 16/05) e ottobre (scadenza 16/11).

Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del semestre è dovuta una contribuzione aggiuntiva (vedere aggiornamento Acred641), il cui versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario.
Con il presente aggiornamento, la quota aggiuntiva calcolata nel mese di assunzione viene automaticamente esclusa dalla denuncia Uniemens e dal versamento tramite F24 (Archivio Tributi) e segnalata sulla stampa ‘entricF24’.
Inoltre, è possibile attivare il calcolo automatico della quota aggiuntiva previsto nel mese di trasformazione a tempo indeterminato: a tale scopo, è necessario indicare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 578, sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Gennaio 2019
(acred710)

Dal mese di gennaio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acre674.

Novembre 2018
(acred705)

Con la busta paga del mese di novembre 2018, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2016 – 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Inoltre, sulla base di alcuni approfondimenti, è stato modificato il calcolo automatico del contributo SANILOG. Come indicato nell’aggiornamento di marzo 2017 Acred641, il contributo è dovuto semestralmente per i soli dipendenti in forza alle date del 30 aprile e del 31 ottobre: per verificare tale condizione, prima del presente aggiornamento non veniva considerata la data di cessazione (veniva invece considerata la data di assunzione).

Ottobre 2018
(acred704)

Dal mese di ottobre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/05/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con gli aggiornamenti di dicembre 2017 Acre674 e di settembre 2018 Acred703.

Settembre 2018
(acred703)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/07/2018, sono stati aggiunti i seguenti livelli retributivi, utilizzabili a partire dal mese di settembre 2018: I primi 6 mesi / I oltre 6 mesi / L primi 6 mesi / L da 7 a 15 mesi / L oltre 15 mesi.
Inoltre, sulle tabelle retributive sono stati inseriti gli importi relativi ai nuovi livelli, alle seguenti decorrenze: settembre 2018 / ottobre 2018 / maggio 2019 / ottobre 2019.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/09/2018; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli.

Luglio 2018
(acred694)

Dal mese di luglio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acre674.

Aprile 2018
(acred686)

Sulla base delle precisazioni riportate sul sito di EBILOG, a partire dal mese di aprile 2018 viene assoggettata ad Irpef la quota a carico ditta versata al suddetto ente bilaterale, tramite l’elaborazione automatica della voce 596.

Aprile 2017
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

Con la busta paga del mese di marzo 2018, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016 e 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018.
L’accordo prevede la possibilità, per le aziende artigiane, di suddividere la prima tranche in due rate di pari importo, da erogare la prima nel mese di marzo e la seconda nel mese di aprile 2018. Per attivare tale criterio di erogazione, è sufficiente indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 041, inserendola sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Febbraio 2018
(acred681)

Dal mese di febbraio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674.

Sempre con effetto dal mese di febbraio 2018, è stata modificata la denominazione di alcuni livelli retributivi (senza alcun effetto sulla retribuzione); di seguito, è riportata la corrispondenza tra i livelli preesistenti e quelli attuali:

  • 3’ Junior (codice 05) è diventato 3’ Livello
  • 4’ Super (codice 06) è diventato 4’ Livello
  • 6’ Super (codice 08) è diventato 6’ Livello
Gennaio 2018
(acred677)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 3/12/2017, è prevista una modifica del trattamento economico relativo ai primi 3 giorni di assenza per malattia (cosiddetta “carenza”). Nel corso di un anno solare, per i primi 3 eventi di malattia la carenza deve essere retribuita al 100%, per il 4° evento al 75%, per il 5° evento al 50%, per il 6° evento al 25% e per i successivi eventi non deve essere retribuita. Dal conteggio degli eventi, ai fini del trattamento della carenza, sono escluse le malattie con particolari requisiti (durata superiore a 7 giorni da prognosi iniziale, ricovero ospedaliero, ecc.).

Per ottenere la riduzione o l’annullamento del trattamento economico del periodo di carenza, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili sono stati predisposti degli appositi eventi nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tali eventi devono essere selezionati in aggiunta al normale evento di malattia.
Di seguito sono elencati i nuovi eventi:

  • carenza al 75%, occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 75%’ (MA 15), viene riportata nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42D;
  • carenza al 50%, occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 50%’ (MA 16), viene riportata nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42A;
  • carenza al 25%, occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 25%’ (MA 17), viene riportata nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42C;
  • per annullare il trattamento della carenza, occorre selezionare l’evento ‘Esclusione carenza malattia’ (MA 18), viene riportata nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42B.

La presenza delle voci sopra elencate, determina un diverso calcolo della voce di carenza (430), riducendo o annullando l’importo spettante. I nuovi eventi, quindi, devono essere selezionati, in aggiunta al normale evento di malattia, soltanto dopo aver verificato se sussistono le condizioni per ridurre o annullare il calcolo della carenza.
Per effettuare la suddetta verifica, può risultare utile la statistica degli eventi di malattia / maternità / infortunio, visibile sulla finestra ‘Statistica eventi’, oltre alla stampa generata tramite il programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).

Dicembre 2017
(acred674)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 3/12/17, è stata aggiornata la tabella retributiva 1048, alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 / luglio 2018 / ottobre 2018 / gennaio 2019 / maggio 2019 / ottobre 2019.

Sempre in base al suddetto accordo, sono stati aggiunti i seguenti livelli retributivi, utilizzabili a partire dal mese di dicembre 2017: C3 / B3 / A3 / F2 / E2 / D2 / H1 / G1.
Inoltre, a decorrere dal prossimo aumento retributivo (febbraio 2018), risultano annullate le retribuzioni relative al livello “3’ Super Junior”, da considerare decaduto.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/12/2017; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di dicembre 2017 viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2016 a gennaio 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017.

L’accordo ha previsto una serie di requisiti, in presenza dei quali è possibile modificare i criteri di maturazione dei permessi per riduzione orario, permessi per ex-festività e scatti di anzianità per i nuovi assunti.
Sui dipendenti interessati dalla suddetta condizione, i permessi maturano in misura ridotta: nel 1° anno, il 30% dei permessi per riduzione orario e 1 giorno di ex-festività; nel 2° anno, il 60% dei permessi per riduzione orario e 2,5 giorni di ex-festività; nel 3° anno, il 60% dei permessi per riduzione orario e 3,5 giorni di ex-festività; dal 4° anno in poi, i permessi per riduzione orario e per ex-festività maturano in misura intera.
Per applicare i criteri di maturazione sopra descritti, occorre indicare la voce 153 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, in corrispondenza dell’opzione ‘Autotrasporto: maturazione permessi per nuovi assunti’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario). Precisiamo che gli anni vengono calcolati a partire dalla data di assunzione o (se presente) dalla data di anzianità convenzionale.
Per gli stessi dipendenti, il trattamento relativo agli scatti di anzianità decorre dal 4° anno: in tale situazione, occorre posticipare di 4 anni la data di inizio maturazione scatti.

Sulla base dell’articolo 11-ter dell’accordo, le imprese che non hanno attivato e realizzato processi di riduzione del personale nel corso dell’ultimo anno, possono procedere ad assumere dipendenti neopatentati con contratto a tempo indeterminato con riduzione della retribuzione nei primi 3 anni.
Sui dipendenti in questione è previsto che venga erogato il 90% della retribuzione nei primi due anni e il 95% della retribuzione nel terzo anno. Per attivare tale automatismo, occorre impostare la voce 02A sulle Voci Fisse a livello di dipendente, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce.

Inoltre, le imprese dell’artigianato possono procedere ad assumere dipendenti a tempo indeterminato che abbiano più di 29 anni con riduzione della retribuzione nei primi 5 anni.
Sui dipendenti in questione è previsto che venga erogato l’85% della retribuzione per il primo anno, il 90% della retribuzione per il secondo e terzo anno e il 95% della retribuzione nel quarto e quinto anno. Per attivare tale automatismo, occorre impostare la voce 02A sulle Voci Fisse a livello di dipendente, indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce.

Nell’accordo è prevista la possibilità di iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del settore artigianato ‘SAN.ARTI.’.
Il Fondo SANARTI prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.
Per attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 57E sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 57E, limitatamente ai dipendenti interessati, calcola la quota mensile dovuta dal datore di lavoro, pari ad E. 10,42 per 12 mesi. Le quote dovute al Fondo sono automaticamente assoggettate al contributo di solidarietà.
Utilizzando la voce 57E, viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57F, visibile nel Dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘ART1’ viene riportata sia sul modello F24 (abilitando l’opzione relativa al trasferimento dei tributi, sulle procedure di Elaborazione / Stampa Mensile Ditte), sia sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali, sul servizio Uniemens – Dati Particolari).

Precisiamo che, sul contratto Autotrasportatori, rimane ovviamente possibile attivare il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa ‘SANILOG’, utilizzando la voce 578 (aggiornamento di maggio 2107 Acred641).

Marzo 2017
(acred641)

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune modifiche alla gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (SANILOG), sulla base di quanto indicato nella circolare n.1 del 25/01/2017 dello stesso fondo. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2015 Acred567, era stata rilasciata la precedente gestione del SANILOG.

Precisiamo che, per attivare il calcolo automatico delle quote previste, rimane sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 578 calcola la quota fissa semestrale, dovuta dal datore di lavoro per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 30 aprile (per la copertura del semestre 01 luglio  – 31 dicembre) ed al 31 ottobre (per la copertura del semestre 1 gennaio – 30 giugno). Tale quota corrisponde ad un importo di E. 60,00, da versare in corrispondenza dell’elaborazione di aprile (scadenza 16 maggio) e di ottobre (scadenza 16 novembre).

Per le assunzioni effettuate nel corso del semestre, la voce 578 calcola automaticamente la contribuzione aggiuntiva dovuta nel mese di assunzione, secondo le casistiche previste nella suddetta circolare, di seguito elencate:

  • assunzioni avvenute tra il 1/01 ed il 30/04 – quota aggiuntiva di E. 60,00 per il semestre in corso;
  • assunzioni avvenute tra il 1/05 ed il 30/06 – quota aggiuntiva di E. 120,00 per il semestre in corso e per quello successivo;
  • assunzioni avvenute tra il 1/07 ed il 31/10 – quota aggiuntiva di E. 60,00 per il semestre in corso;
  • assunzioni avvenute tra il 1/11 ed il 31/12 – quota aggiuntiva di E. 120,00 per il semestre in corso e per quello successivo.

Precisiamo che le suddette quote, dovute nel mese di assunzione, vanno ad aggiungersi a quelle versate ordinariamente (anche per i nuovi assunti) nei mesi di aprile e di ottobre.

L’allineamento della copertura all’anno solare è prevista nel mese di marzo 2017, nel quale sarà necessario versare una importo di E. 75,00 che comprenderà E.15,00 a copertura del periodo 15/05 – 30/06 più l’usuale contributo di E.60,00 per il secondo semestre (1/07 – 31/12).
Di conseguenza, per le assunzioni effettuate nel corso del primo semestre 2017, la contribuzione aggiuntiva dovuta è:

  • assunzioni avvenute tra il 1/04 ed il 14/05 – quota aggiuntiva di E. 135,00 per il semestre in corso e per quello successivo;
  • assunzioni avvenute tra il 15/05 ed il 30/06 – quota aggiuntiva di E. 75,00 per il mese e mezzo di allineamento e per il semestre successivo.

Ricordiamo che, in presenza della voce 578, viene attribuita automaticamente la causale ‘FSL1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). Precisiamo, comunque, che la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Novembre 2016
(acred627)

Dalle notizie pervenuteci, risulta che il contratto degli Autotrasportatori abbia aderito all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato, in relazione alle aziende artigiane che adottano il suddetto contratto.
Con il presente aggiornamento, quindi, è stata prevista la gestione della contribuzione EBNA / FSBA secondo le stesse modalità già previste per i contratti dell’artigianato (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).

Ricordiamo che la contribuzione in questione prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time). Il contributo è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili a carico azienda per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,60% dell’imponibile previdenziale, (di cui 0,15% a carico dipendete) relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA / FSBA, occorre impostare le voci 78S e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta. Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.
A partire dal mese di novembre 2016, la voce 78S calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO / CIGS sulla tabella contributiva agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Nel caso in cui si intenda “forzare” la sola quota fissa pari a 10,42 euro nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO / CIGS, è possibile indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78S.
La voce 81A calcola automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

La quota fissa e la quota variabile vengono versate tramite il modello F24, riportandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale viene riportata, secondo le consuete modalità, anche sulla denuncia Uniemens.

Precisiamo che, per le aziende NON artigiane, rimangono valide le voci 78A e 78B, per la gestione dell’ente bilaterale EBILOG, previsto nel contratto del 01/08/2013 e predisposto con l’aggiornamento di luglio 2011 Acred436.

Dicembre 2015
(acred591)

Per il settore Cooperative segnaliamo che, con la busta paga relativa al mese di novembre, era prevista l’erogazione della seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 08/05/15, a copertura del periodo da gennaio 2013 ad aprile 2015. L’indennità Una-tantum è stata erogata automaticamente ai dipendenti delle aziende per le quali erano state inserite le voci 041 e 050 sul servizio Voci Fisse, come indicato nell’aggiornamento di luglio 2015 ‘Acred577’; il calcolo dell’indennità è stato effettuato secondo i criteri indicati nello stesso aggiornamento.

Novembre 2015
(acred587)

Con effetto dal mese di novembre 2015, è stata rettificata la retribuzione riportata sulla tabella 1048, relativa al livello 6’ Super (il nuovo importo differisce dal precedente di 0,01 euro).

Sempre con effetto dal mese di novembre 2015, è stata modificata la denominazione di alcuni livelli retributivi (senza alcun effetto sulla retribuzione); di seguito, è riportata la corrispondenza tra i livelli preesistenti e quelli attuali:

  • 3’Livello (codice 05) è diventato 3’ Junior
  • 4’Livello (codice 06) è diventato 4’ Super
  • 6’Livello (codice 08) è diventato 6’ Super.

Infine, è stato predisposto il calcolo automatico dell’indennità di cassa: per attivarla sui dipendenti interessati, occorre inserire la voce 065 sulle Voci Fisse (elenco voci, 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’), indicando, nel campo Quantità, la percentuale da applicare su minimo tabellare e scatti di anzianità.

Ottobre 2015
(acred585)

Dal mese di ottobre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 1/08/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2013 Acred507.

Luglio 2015
(acred577)

Per il solo settore Cooperative, con la busta paga relativa al mese di luglio 2015 deve essere erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 8/05/15, a copertura del periodo da gennaio 2013 a aprile 2015.
Per attivare l’erogazione automatica dell’Una-tantum, occorre indicare le voci 041 e 050 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Il numero di quote mensili da erogare viene determinato considerando il numero di ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato relativa a ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2013 e 2014, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2015. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2015
(acred567)

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione automatica dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (SANILOG), sulla base di quanto indicato nel regolamento dello stesso fondo.

Per attivare il calcolo automatico delle quote previste, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 578 calcola la quota fissa semestrale, dovuta dal datore di lavoro per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 31 marzo (per la copertura del semestre 15 maggio – 14 novembre) ed al 30 settembre (per la copertura del semestre 15 novembre – 14 maggio). Tale quota corrisponde ad un importo di E. 60,00, da versare in corrispondenza dell’elaborazione di marzo (scadenza 16 aprile) e di settembre (scadenza 16 ottobre).

Per le assunzioni effettuate nel corso del semestre, la voce 578 calcola automaticamente la contribuzione aggiuntiva dovuta nel mese di assunzione, secondo le casistiche previste all’art. 7 del regolamento del Fondo, di seguito elencate:

  • assunzioni avvenute tra il 15/11 ed il 31/03 – quota aggiuntiva di E. 60,00 per il semestre in corso;
  • assunzioni avvenute tra il 1/04 ed il 14/05 – quota aggiuntiva di E. 120,00 per il semestre in corso e per quello successivo;
  • assunzioni avvenute tra il 15/05 ed il 14/11 – quota aggiuntiva di E. 72,00 per il semestre in corso.

Precisiamo che le suddette quote, dovute nel mese di assunzione, vanno ad aggiungersi a quelle versate ordinariamente (anche per i nuovi assunti) nei mesi di marzo e di settembre.
Segnaliamo inoltre che, a nostro avviso, sarebbe logico prevedere un’ulteriore quota aggiuntiva di E. 60,00 per i dipendenti assunti tra il 1/10 ed il 14/11, per analogia con quanto previsto in caso di assunzione dal 1/04 al 14/05. Tuttavia, il suddetto art. 7 del regolamento del Fondo non prevede tale gestione (quindi la voce 578 non la effettua in automatico).

In presenza della voce 578, viene attribuita automaticamente la causale ‘FSL1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). Precisiamo, comunque, che la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘FSL1’ viene riportata sul modello F24, attraverso l’opzione ‘Trasferisci enti bilaterali ed assistenza sanitaria integrativa’, disponibile sul campo ‘Trasferimento Tributi su F24’ delle procedure di elaborazione e stampa mensile.
La causale ‘FSL1’ viene riportata anche sulla denuncia UniEmens, nella sezione relativa alle Convenzioni Bilaterali, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Marzo 2015
(acred566)

Con il prossimo aggiornamento, previsto entro la fine del mese di marzo, verrà rilasciata la gestione automatica dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (SANILOG), per il versamento semestrale da effettuare entro il 16 aprile.

Ottobre 2014
(acred546)

A seguito delle precisazioni riportate su alcune pubblicazioni, con decorrenza ottobre 2014 abbiamo corretto la retribuzione relativa al 3’ Livello Super Junior (3SJ), sulla tabella 1048.

Ottobre 2014
(acred545)

Dal mese di ottobre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 1/08/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2013 ‘Acred507’.

Febbraio 2014
(acred526)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2014, viene erogata automaticamente l’ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 1/08/13, a copertura del periodo da gennaio a maggio 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

Per il personale viaggiante, con la busta paga di febbraio 2014 è possibile retribuire, nella misura del 75%, le ore di permesso spettanti nell’anno, secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo del 01/08/2013. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 162, selezionandola dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 1.4 (‘Flessibilità e Residui’) ed indicando il numero di ore da retribuire. Nel caso in cui le ore di permesso siano da retribuire con una diversa percentuale, è possibile indicare, nel campo Importo Unitario della voce 162, la percentuale da applicare.

Novembre 2013
(acred513)

Con la busta paga del mese di novembre 2013, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 1/08/13, a copertura del periodo da gennaio a maggio 2013. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto il periodo è compreso nell’anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2013
(acred510)

Con l’aggiornamento ‘Acred507’ del 28/08/13, è stato aggiunto il nuovo livello ‘3° Super Junior’, sulla base dell’ipotesi di accordo del 1/08/13. Segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, occorre effettuare un’ulteriore storicizzazione, in data 01/10/13, delle eventuali “tabelle personalizzate” agganciate a tale contratto.

Agosto 2013
(acred507)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 1/08/13, è stata aggiornata la tabella retributiva 1048, alle seguenti decorrenze: agosto 2013 / ottobre 2014 / ottobre 2015. Dal mese di agosto 2013, inoltre, è stata bloccata l’erogazione automatica dell’IVC (voce 016 – aggiornamenti di giugno 2013 Acred501 e Acred503).

Sulla base del sopraindicato accordo, è stato aggiunto il nuovo livello ‘3° Super Junior’ con parametro contrattuale pari a 129, in relazione al nuovo sistema di inquadramento valido dal 1/08/13. Nel caso in cui, per il contratto in questione, siano state definite delle “tabelle personalizzate”, occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/08/13; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare i nuovi codici livello.

Con la busta paga del mese di agosto, inoltre, devono essere corrisposti gli arretrati relativi al periodo giugno – luglio 2013.
Nel calcolo automatico degli arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi interessati (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e dell’eventuale importo di IVC erogato (aggiornamento giugno 2013 Acred501). Precisiamo che, se l’IVC è stato erogato in entrambi i mesi, non spetterà nessun arretrato al dipendente, in quanto gli aumenti corrispondono esattamente all’importo dell’IVC previsto nell’accordo del 5/06/13.
La somma degli eventuali arretrati spettanti viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di agosto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a maggio 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto il periodo è compreso nell’anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che, con decorrenza agosto 2013, è stata predisposta anche una tabella (1348) corrispondente alle retribuzioni senza l’aumento contrattuale : tale tabella può essere agganciata alle eventuali aziende che non intendessero adottare l’aumento previsto dall’ipotesi di rinnovo. Per le stesse aziende, è possibile riattivare l’erogazione dell’IVC (indicando la voce 016 sulle Voci Fisse) e bloccare l’erogazione degli arretrati  e dell’Una-tantum (indicando le voci 04A e 050 sulle Voci Fisse, con l’opzione ‘Blocco Voce – Tutti i mesi’).

Giugno 2013
(acred503)

Con il precedente aggiornamento Acred501, relativo al mese di giugno, è stata predisposta la gestione automatica degli importi da erogare a titolo di anticipazione dei futuri aumenti, secondo quanto previsto nell’accordo del 5/06/13.
Successivamente alla data del suddetto accordo, alcune associazioni di categoria hanno specificato che tali importi non devono essere considerati ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità.
Di conseguenza è stato variato il calcolo della quattordicesima (voce 479), escludendo l’importo in questione (riportato sulla voce 016). Ricordiamo che il valore della quattordicesima viene ricalcolato sulla busta paga del mese di giugno, anche nel caso in cui sia stata precedentemente elaborata una busta paga separata per la mensilità aggiuntiva.

Giugno 2013
(acred501)

Secondo quanto previsto nell’accordo contrattuale del 5/06/13, è stata predisposta la nuova tabella 9348, sulla quale sono riportati gli importi da erogare a titolo di anticipazione dei futuri aumenti.
La suddetta erogazione risulta attivata in automatico a partire dal mese di giugno 2013; l’importo da erogare viene riportato sulla voce 016 (tuttora descritta come "IVC" – la descrizione può essere personalizzata da parte dell’Utente).
Nel caso in cui non si intenda erogare tale somma, è sufficiente bloccare la tabella 9348 sul servizio ‘Accessori – Aggancio tabelle’, operando a livello di ditta.

Gennaio 2013
(acred483)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 26/01/11 (incluso nell’aggiornamento di gennaio 2011 – Acred419), gli aumenti previsti a decorrere da gennaio 2011 fino a dicembre 2012 sono stati esclusi ai fini della determinazione degli straordinari, delle festività e della quattordicesima. A partire da gennaio 2013, tali aumenti dovranno invece essere presi in considerazioni della determinazione dei suddetti elementi.

Dicembre 2012
(acred479)

Dal mese di dicembre 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 26/01/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2010 ‘Acred416’.

Luglio 2012
(acred472)

Segnaliamo che per le aziende che applicano il Ccnl Assologistica, a partire dal mese di luglio 2012, varia il coefficiente di trasformazione retribuzione da mensile in oraria. Gli utenti interessati possono effettuare la variazione tramite il servizio ‘Accessori - Orario Settimanale’, operando a livello di ditta o di dipendente.

Luglio 2012
(acred469)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stata corretta la tabella 9048, corrispondente agli aumenti da escludere ai fini della determinazione degli straordinari, delle festività e della quattordicesima (sulle ultime decorrenze non era compreso il valore dei precedenti aumenti). Ricordiamo che il valore in questione è visibile nel dettaglio del cedolino, sulla voce 02E.

Maggio 2012
(acred467)

Segnaliamo che, in data 24/04/12, è stato sottoscritto l’accordo di riordino sulla disciplina dell’apprendistato.
Nell’accordo è prevista una tabella con percentuali retributive diverse da quelle attualmente gestite, da applicare agli apprendisti assunti successivamente al 25/04/12, per i quali la durata del contratto di apprendistato è stabilita in 3 anni. Abbiamo quindi predisposto la nuova tabella 5648, che può essere agganciata, nei casi interessati, tramite il servizio Accessori – Aggancio tabelle (a livello di azienda se non vi sono altre casistiche, altrimenti a livello di dipendente).
In deroga a quanto sopra indicato, per determinati profili professionali ("operai dell’artigianato e figure equipollenti a quelli dell’artigianato") la durata dell’apprendistato è fissata in 4 o 5 anni. Nei casi in questione, le percentuali e la durata dell’apprendistato coincidono sostanzialmente con quelle previste nell’accordo del 26/01/11, gestite tramite le tabelle 5448 e 5548 (aggiornamento Acred424 del 24/02/11). Ricordiamo che anche le tabelle 5448 e 5548 devono essere agganciate tramite il servizio Accessori – Aggancio tabelle, nei casi interessati.

Febbraio 2012
(acred459)

Dal mese di febbraio 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 26/01/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2010 Acred416.

Ricordiamo che il calcolo dell’imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base (o minimo tabellare) indicato in busta paga. Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell’ex indennità di contingenza.
Precisiamo che tale impostazione è soggetta ad una scelta da parte dell’Utente: se si ritiene corretto scorporare il valore dell’ex indennità di contingenza, occorre intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta, selezionando la tabella 13548 dall’elenco delle tabelle contrattuali. Sulla tabella in questione, per i due nuovi livelli retributivi previsti dall’accordo del 26/01/11, non è stato possibile indicare il valore della contingenza (in quanto i nuovi livelli sono stati definiti successivamente al conglobamento dei minimi).

Gennaio 2012
(acred455)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 20/05/11, sono stati ricalcolati i valori dell’EDR per il settore trasporto merci (tabella 6348) e per il settore assologistica (tabella 6448). La variazione ha effetto a partire dal mese di gennaio 2012.

Con l’accordo contrattuale del 26/01/11, è prevista la corresponsione, in carenza di contrattazione di secondo livello, di un importo a titolo di Elemento perequativo.
Segnaliamo che non è stato possibile prevedere nessun automatismo a riguardo, a causa dell’assenza, sul rinnovo contrattuale, di indicazioni relative al criterio di calcolo (periodo di riferimento, riduzione per part-time, ecc.). Di conseguenza, l’erogazione può essere effettuata, da parte dell’Utente, indicando l’importo spettante su una delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili (elenco voci, 3.1 ‘Somme da erogare’).

Settembre 2011
(acred438)

Dal mese di settembre 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2010 Acred416.

Luglio 2011
(acred436)

E’ stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa e all’Ente Bilaterale Nazionale a partire dal mese di luglio 2011, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/10.

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovete all'Assistenza Sanitaria Integrativa, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola l'importo fisso mensile, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato (compreso gli apprendisti), pari ad E. 10,00.

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute all’Ente Bilaterale Nazionale, è sufficiente impostare le voci 78A – 78B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Il contributo dovuto è pari ad E. 2,50 mensili per 12 mensilità, di cui E. 2,00 a carico del datore di lavoro ed E. 0,50 a carico del dipendente. I suddetti importi vengono calcolati automaticamente e riportati sulle voci 78A (quota ditta) e 78B (quota dipendente), per tutti i dipendenti in forza.
Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 5,00 mensili per 12 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 13M sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’, indicando l’importo dovuto nel campo Importo Totale.

Le quote calcolate vengono assoggettate al contributo di Solidarietà, tramite la voce 836: tale voce effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sul modello UNIEMENS, in corrispondenza del rigo ‘M980’.

Giugno 2011
(acred433)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 20/05/11, sono stati ricalcolati i valori dell’EDR per il settore trasporto merci (tabella 6348) e per il settore assologistica (tabella 6448). La variazione ha effetto a partire dal mese di giugno 2011.

Aprile 2011
(acred428)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 26/01/11, sono stati soppressi i seguenti giorni di festività: Pasqua e 4 novembre.

Marzo 2011
(acred427)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2011, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 10/12/10 (Confetra), a copertura del periodo da settembre 2008 a dicembre 2010.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Febbraio 2011
(acred424)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 26/01/11 (incluso nell’aggiornamento di gennaio 2011 – Acred419), gli aumenti previsti fino a gennaio 2013 non dovranno essere considerati ai fini della determinazione degli straordinari, delle festività e della quattordicesima. Pertanto, è stato modificato il calcolo dei suddetti elementi, escludendo il valore dell’aumento retributivo; segnaliamo che il valore dell’aumento è visibile sulla tabella 9048 e, nel dettaglio del cedolino, sulla voce 02E.

Nell’accordo di rinnovo sono riportate le nuove percentuali retributive spettanti agli apprendisti, senza tuttavia alcuna indicazione in merito alla loro applicazione. In attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo predisposto le nuove tabelle 5448 e 5548 (autisti), che possono essere agganciate tramite il servizio Accessori – Aggancio tabelle, nel caso in cui si intenda applicare, da subito, le nuove percentuali di apprendistato.

Inoltre, per i dipendenti in forza alla data di stipula dell’accordo (26/01/11), è stato previsto un elemento distinto della retribuzione in sostituzione delle festività della Pasqua e del 4 novembre.
Per il momento, sono state predisposte le tabelle 6348 (trasporto merci) e 6448 (Assologistica), che possono essere agganciate sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle. Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo anche la modifica relativa alle festività.

Gennaio 2011
(acred420)

Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred419, è stato pubblicato un ulteriore accordo contrattuale, siglato in data 26/01/11. Di conseguenza, abbiamo rettificato la tabella 1048, riportando le retribuzioni indicate sul nuovo accordo (le differenze rispetto alla tabella rilasciata in precedenza sono minime).
Segnaliamo che, sulla base dell’accordo del 26/01/11, sono stati anche aggiunti due nuovi livelli retributivi, denominati ‘4° livello junior’ (cod. 20) e ‘6° livello junior’ (cod. 21).
Restano valide le altre modifiche rilasciate con l’aggiornamento Acred419.

Gennaio 2011
(acred419)

Dal mese di gennaio 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1048 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2010 Acred416.

Con la busta paga del mese di gennaio, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo (Confetra), a copertura del periodo da settembre 2008 a dicembre 2010.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 041, assoggettata a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Dicembre 2010
(acred416)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 10/12/10, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, alle decorrenze di gennaio 2011 / settembre 2011 / febbraio 2012 / dicembre 2012.

Con la busta paga del mese di dicembre in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo (Confetra), a copertura del periodo da settembre 2008 a dicembre 2010.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l’anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Maggio 2009
(acred370)

A partire dal mese di maggio 2009, è stato modificato il coefficiente utilizzato per il calcolo degli straordinari e delle maggiorazioni (168), definito a livello di contratto. Precisiamo che rimangono comunque validi gli eventuali coefficienti definiti a livello di ditta o di dipendente, indicati sul servizio 'Accessori - Orario Settimanale'.

Marzo 2009
(acred364)

Con il mese di marzo, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sul contratto degli Autotrasportatori: la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata).

Febbraio 2009
(acred362)

A partire dal mese di febbraio, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati.

Dicembre 2008
(acred355)
ESENZIONE STRAORDINARI AUTOTRASPORTO

E' possibile gestire l'esenzione degli straordinari prevista nel settore autotrasporto, sulla base delle disposizioni indicate nel provvedimento del 26/11/08, emanato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro.

In base al suddetto provvedimento, è possibile rendere esente il 28% degli straordinari effettuati, nel corso dell'intero anno 2008, dagli addetti alla guida occupati presso imprese di autotrasporto. Non essendo state emanate ulteriori disposizioni in merito alla gestione previdenziale o fiscale della nuova esenzione, dobbiamo necessariamente lasciare all'Utente alcune scelte interpretative (in particolare riguardo agli aspetti previdenziali).

Per la gestione della nuova esenzione, è possibile utilizzare le seguenti voci:

  • 127 'Esenzione Inps' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile previdenziale;
  • 128 'Esenzione Irpef' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile fiscale;
  • 48M 'Esenzione Autotrasporto' - nuova voce sulla quale è possibile indicare il valore dell'esenzione, al solo fine di riportarlo nella casella 81 del modello CUD/2009.

Rimane a discrezione dell'Utente la scelta di utilizzare tutte le voci sopra indicate, oppure solo alcune di esse.

Segnaliamo, inoltre, che non è chiaro (a nostro avviso) quale effetto debba avere tale esenzione sull'eventuale imponibile soggetto a detassazione: in particolare, il problema si presenta quando una parte delle somme rese esenti è stata inclusa nell'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva (straordinari effettuati nel periodo luglio - dicembre 2008).

Luglio 2008
(acred346)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza dal mese di luglio 2008.

Marzo 2008
(acred333)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2008, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 18/07/07 (Confetra), a copertura del periodo da gennaio 2006 a luglio 2007.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Ricordiamo che l'IVC erogata è stata recuperata interamente sulla prima tranche. La somma risultante è riportata sulla voce 041, assoggettata a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE:
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (043 o 050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Gennaio 2008
(acred327)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza dal mese di gennaio 2008.

Ottobre 2007
(acred320)

Con la busta paga del mese di ottobre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo del 18/07/07 (Confetra), a copertura del periodo da gennaio 2006 a luglio 2007.
In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di ottobre viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo (comprese le mensilità aggiuntive) viene recuperata interamente sulla prima tranche.
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum'), soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Precisiamo che l'importo erogato non viene assoggettato a tassazione separata, in quanto il periodo di competenza comprende anche l'anno corrente.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Agosto 2007
(acred317)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 18/07/07, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza dal mese di agosto 2007. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016).
Con i prossimi aggiornamenti, verrà predisposta anche l'erogazione automatica dell'Una-tantum (la cui corresponsione è prevista, per la generalità dei dipendenti, a partire dal mese di ottobre 2007).

Luglio 2007
(acred316)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2007, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:

  • Commercio (001 - 014)
  • Dirigenti Commercio (013)
  • Pompe Funebri (023)
  • Proprietari di Fabbricati (026)
  • Autotrasportatori (048)
  • Cooperative di Consumo (082)
  • Nettezza Urbana (089)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della voce 016 è stata portata al 1,00% (50% del tasso di inflazione programmata), da applicare a paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Aprile 2007
(acred310)

Con il mese di aprile 2007, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Commercio (001 - 014)
  • Dirigenti Commercio (013)
  • Pompe Funebri (023)
  • Proprietari di Fabbricati (026)
  • Autotrasportatori (048)
  • Cooperative di Consumo (082)
  • Nettezza Urbana (089)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,60% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
E' stata inoltre effettuata una correzione sulla IVC delle Farmacie Private (021): in seguito alle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che, in alcuni casi, l'indennità non veniva erogata automaticamente.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Marzo 2006
(acred279)

Con la busta paga del mese di marzo, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum a copertura del periodo gennaio - dicembre 2004, secondo quanto stabilito dall'accordo del 22/09/05 (Confetra).
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum.
La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Febbraio 2006
(acred277)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza dal mese di febbraio 2006.

Gennaio 2006
(acred274)

Con la busta paga del mese di gennaio, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum derivante dagli aumenti retributivi del periodo gennaio - agosto 2005, sulla base dell'accordo del 22/09/05 (Confetra).
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Viene determinata una quota mensile anche per la 14° mensilità erogata nel mese di giugno. L'IVC erogata nello stesso periodo, compresa quella sulla 14°, viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum.
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum - aumenti retributivi'), esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Novembre 2005
(acred271)

Con la busta paga del mese di novembre, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum derivante dagli aumenti retributivi del periodo gennaio - agosto 2005, sulla base di quanto indicato nel comunicato CONFETRA del 22/9/05.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Viene determinata una quota mensile anche per la 14° mensilità erogata nel mese di giugno. L'IVC erogata nello stesso periodo (compresa quella sulla 14°) viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum.
In caso di cessazione del rapporto viene calcolato l'intero importo spettante, comprensivo della seconda tranche (la cui erogazione, per la generalità dei dipendenti, è prevista nel mese di gennaio 2006).
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum - aumenti retributivi'), esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Per quanto riguarda l'altra indennità Una-tantum, relativa al periodo gennaio - dicembre 2004, facciamo presente che il comunicato del 22/9/05 ha spostato l'erogazione della seconda tranche al mese di marzo 2006.
Ovviamente, in caso di cessazione del dipendente, viene erogata anche la seconda tranche di questa Una-tantum, tramite la voce 041 (per le modalità di calcolo, fare riferimento all'aggiornamento di settembre 2005).

ATTENZIONE: Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Settembre 2005
(acred266)

A partire dalla busta paga del mese di settembre, vengono applicati gli aumenti retributivi previsti nel rinnovo contrattuale del 29/1/05, sulla base di quanto indicato nel comunicato CONFETRA del 9/9/05.
In particolare, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza dal mese di settembre 2005.
Con la stessa decorrenza, è stato bloccato il calcolo automatico della IVC (voce 016).

Inoltre, con la busta paga di settembre viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum.
In caso di cessazione del rapporto viene erogato l'intero importo spettante, comprensivo della seconda tranche.
La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Aprile 2005
(paghe163)

Come già segnalato nell'aggiornamento del mese di febbraio ('Paghe160'), gli effetti economici dell'accordo di rinnovo del 29/1/05 sono subordinati alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della direttiva CE 2002/15. In data odierna (27/4/05), ci risulta la parte economica del rinnovo contrattuale non possa essere ancora applicata.

Marzo 2005
(paghe161)

Come già segnalato nell'aggiornamento del mese di febbraio ('Paghe160'), gli effetti economici dell'accordo di rinnovo del 29/1/05 sono subordinati alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della direttiva CE 2002/15. In data odierna (22/3/05), ci risulta la parte economica del rinnovo contrattuale non possa ancora essere applicata.

Febbraio 2005
(paghe160)

Gli effetti economici dell'accordo di rinnovo del 29/1/05 sono subordinati alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della direttiva CE 2002/15. In data odierna (24/2/05), la direttiva non risulta essere stata pubblicata.

Luglio 2004
(paghe151)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Radio Private (022), Edilizia artigianato (036), Autotrasportatori (048), Legno industria (051), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,85% su paga base e contingenza (50% del tasso di inflazione programmata).
A partire dallo stesso mese di luglio, sui contratti delle Pompe Funebri (023) e dei Panificatori Federpanificatori / Confesercenti (025) è stato attivato il calcolo automatico della IVC secondo la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata). Nel caso dei Panificatori, vengono inoltre erogati gli arretrati di IVC relativi al mese di giugno (decorrenza effettiva dell'aumento), riportati automaticamente sulla voce 042 - 'Arretrati mesi precedenti'.
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Aprile 2004
(paghe148)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando la percentuale dello 0,51% sugli importi di paga base e contingenza (30% del tasso di inflazione programmata).
Inoltre, con lo stesso mese di aprile, sui contratti degli Studi Professionali (011-012) e dei Lapidei industria (052) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC. Per tali contratti, la percentuale applicata a paga base e contingenza è stata quindi portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Giugno 2003
(paghe131)

Con la retribuzione del mese di giugno, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), secondo quanto previsto dall'accordo del 10/12/2002. Le modalità di calcolo dell'Una-tantum sono descritte nella documentazione relativa al mese di marzo 2003 (aggiornamento 'Paghe127'.

Aprile 2003
(paghe128)

Sulla base dell’accordo del 31/3/2003, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza 1/4/2003.

Marzo 2003
(paghe127)

Con la retribuzione del mese di marzo, viene automaticamente erogata la prima tranche di indennità Una-tantum (voce 050), secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 10/12/2002.
Per ricavare il numero di quote mensili da considerare, si prendono a riferimento i ratei di ulteriore mensilità, maturati nel periodo da gennaio a dicembre 2002; nello stesso modo viene ricavata anche la percentuale media di part-time. L’indennità di vacanza contrattuale viene recuperata per i mesi in cui risulta effettivamente erogata (è stata attivata in automatico a partire dal mese di maggio 2002).
Per ottenere il calcolo automatico dell’Una-tantum, è necessario che le aziende interessate siano state gestite tramite la procedura Paghe Siweb per tutto il periodo di riferimento (anno 2002); in caso contrario, sarà necessario impostare manualmente la somma da erogare sulla voce 050 (campo Importo Totale).

Gennaio 2003
(paghe123)

Come precisato nella nostra comunicazione del 4/2/2003, per il contratto in questione era necessario bloccare l’erogazione della IVC (voce 016). Con il presente aggiornamento, la voce 016 risulta automaticamente bloccata. Precisiamo che NON è necessario effettuare ulteriori interventi sulle ditte interessate.

Gennaio 2003
(paghe121)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1048, con decorrenza 1/1/2003.

Luglio 2002
(paghe113)

Dal mese di luglio, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) passa automaticamente allo 0,85% su paga base e contingenza.

Maggio 2002
(paghe111)

E’ stato attivato il calcolo automatico dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), corrispondente allo 0,51% su paga base e contingenza, secondo quanto comunicato dalle organizzazioni di categoria.

Aprile 2002
(paghe109)

Segnaliamo che, sul servizio Voci Fisse, è stata modificata la gestione della voce 016 ('Indennità Vacanza Contrattuale'), in modo tale che sia possibile impostare la percentuale da calcolare su paga base e contingenza. Tale modalità consente di impostare la voce a livello di ditta, abilitando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Ovviamente, la suddetta operazione risulta necessaria solo nel caso in cui la voce 016 non risulti già predisposta per il calcolo automatico (vedi, ad esempio, l'aggiornamento 'Paghe109' relativo al Ccnl del Turismo).
Per quanto riguarda il mese di aprile 2002, segnaliamo che decorrono i termini per l'applicazione della I.V.C. anche sui contratti degli Autotrasportatori, Palestre e Impianti Sportivi, Cooperative Sociali, Associazioni Uneba e Anaste. Nei casi in questione, non abbiamo alcuna conferma ufficiale in merito all'applicazione della suddetta indennità.

Ricordiamo che, da parte nostra, possiamo predisporre il calcolo automatico della I.V.C. soltanto in presenza di una comunicazione ufficiale da parte delle organizzazioni competenti, opportunamente riportata su qualche pubblicazione.
Al fine di migliorare il servizio di aggiornamento mensile, proponiamo per il futuro di adottare un diverso criterio : abilitare automaticamente il calcolo della I.V.C. nel mese in cui decorrono i termini per la sua applicazione, indipendentemente dalla conferma da parte delle organizzazioni sindacali o datoriali. In tale ipotesi, sarebbe comunque possibile effettuare un eventuale recupero al momento del rinnovo contrattuale.
A nostro avviso, il nuovo criterio potrebbe essere adottato già dai prossimi mesi : nel caso in cui un Utente non si trovi d'accordo con il criterio proposto, può comunicarci la sua opinione tramite fax o e-mail.