(acred910) |
Dal mese di gennaio 2025 cessa di essere erogato l’elemento EDAR previsto nell’accordo del 27/10/2022 per 26 mesi, predisposto con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred843. |
(acred905) |
Dal mese di dicembre 2024 decorre l’aumento retributivo previsto negli accordi del 02/11/2022 e del 27/10/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 / 1329 oltre alla tabella dell’indennità speciale 8029, ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred843. |
(acred897) |
Dal mese di luglio 2024 decorre l’aumento retributivo previsto negli accordi del 02/11/2022 e del 27/10/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 / 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred843. |
(acred864) |
Dal mese di luglio 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 02/11/2022 e nell’accordo del 27/10/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 / 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred843. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred843) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 02/11/2022 e dell’accordo del 27/10/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1029 – 1329 alle seguenti decorrenze: novembre 2022 / luglio 2023 / luglio 2024 / dicembre 2024. A partire dalla busta paga relativa al mese di novembre 2022, viene automaticamente erogato l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), previsto nell’accordo del 27/10/2022. Con il suddetto rinnovo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per altri contratti nei mesi di gennaio, febbraio e maggio 2022 (aggiornamenti Acred814 / Acred818 / Acred826). |
(acred828) |
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred803) |
A decorrere dal mese di settembre 2021, è stata predisposta una nuova voce per gestire l’indennità speciale, che può essere utilizzata in alternativa alla gestione automatica prevista sulle voci 112 / 119. |
(acred796) |
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo delle festività: in caso di orario distribuito su 5 giorni settimanali, viene adottato il divisore 22. |
(acred734) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0. E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce. |
(acred726) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER. |
(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred685) |
In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%). Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%). Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato). |
(acred673) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens. |
(acred672) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. |
(acred646) |
Prima del presente aggiornamento, nell’elaborazione del mese di aprile 2017 si verificavano i seguenti problemi:
Entrambi i problemi sono stati causati da un errore in un precedente aggiornamento e sono risolti con il presente aggiornamento. Occorre quindi rielaborare le buste paga interessate, relativamente al solo mese di aprile. |
(acred640) |
Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545. |
(acred628) |
Sulla base di alcuni approfondimenti, per gli apprendisti è stato modificato il calcolo dell’EDR e dell’indennità speciale: a partire dal mese di novembre, l’importo spettante viene proporzionato alla percentuale retributiva dell’apprendista. |
(acred620) |
Dal mese di settembre 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545. |
(acred616) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016. |
(acred610) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’. Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’. |
(acred607) |
Dal mese di aprile 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545. |
(acred596) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:
Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro. Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati. A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà. Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A. La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens. |
(acred583) |
Dal mese di settembre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’. |
(acred569) |
Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 – 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’. |
(acred569) |
FESTIVITA’ – DOMENICA DI PASQUA
A seguito di alcuni approfondimenti, è stato aggiunto come giorno festivo la domenica di Pasqua (5 aprile) sui seguenti contratti: Agenzie marittime (006), Pulizia artigianato (029), Servizi di recapito (094). |
(acred555) |
Dal mese di gennaio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 e 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’. |
(acred545) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/09/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1029 – 1329 alle seguenti decorrenze: ottobre 2014 / gennaio 2015 / aprile 2015 / settembre 2015 / aprile 2016 / settembre 2016 / marzo2017. Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le esigenze, abbiamo mantenuto separati i singoli elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le diverse gestioni previste (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’ sulla voce 03B, riportata nella parte centrale del cedolino (la voce è soltanto indicativa). Inoltre, a partire dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2014, viene automaticamente erogato l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della retribuzione (EDAR) previsto nel suddetto accordo. Nel suddetto accordo, sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di ottobre, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati. A partire dal mese di ottobre 2014, le maggiorazioni relative al lavoro supplementare (voci 218 / 248) sono state portate dal 20% al 22%, come previsto nell’accordo di rinnovo. Sempre secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo, il contributo da versare al fondo ‘SAN.ARTI.’ (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 Acred488 / Acred489), risulta adesso dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, a partire dal mese di ottobre 2014, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione. Infine, sono stati aggiornati gli importi relativi all’Indennità Speciale, indicati sulla tabella 8029, con decorrenza 1/10/2014. |
(acred536) |
A seguito di un approfondimento, abbiamo modificato il criterio di calcolo delle voci di straordinario, lavoro supplementare e corrispondenti maggiorazioni, con effetto dal mese di giugno 2014, secondo il seguente criterio:
Inoltre, abbiamo previsto la possibilità (se l’Utente lo ritenesse corretto) di continuare ad effettuare il calcolo secondo il criterio adottato in precedenza: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 214 sul servizio ‘Accessori – Voci fisse’ (a livello di contratto, ditta o dipendente), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. |
(acred526) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE
In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO
Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’. La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo. |
(acred464) |
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che gli importi delle retribuzioni riportati sulle diverse pubblicazioni non coincidono tra loro (le differenze risultano comunque inferiori ad E. 1,50). Abbiamo quindi predisposto un’ulteriore tabella retributiva (1329), da agganciare eventualmente in sostituzione di quella preesistente (1029). |
(acred432) |
E’ stata effettuata una correzione sul calcolo dell’indennità speciale: a seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che, nel solo mese di maggio 2011, l’indennità speciale (gestita automaticamente tramite le voci 119 / 112), non è stata calcolata correttamente per i dipendenti part-time a paga oraria. |
(acred420) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
ENTE BILATERALE Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue. Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%. Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011). Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano. Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011). |
(acred386) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379). I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:
L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. |
(acred383) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE
Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti. Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente. |
(acred382) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione. |
(acred379) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL. I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:
Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC. Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009). |
(paghe167) |
Con il mese di luglio 2005, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,80% (50% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza, con decorrenza dal mese di luglio. |
(paghe161) |
Con la busta paga relativa al mese di marzo, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 29/7/04, a copertura del periodo da luglio 2003 ad agosto 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum oppure degli arretrati, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Presenze del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum a tassazione separata, 042 per gli arretrati a tassazione ordinaria). |
(paghe160) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza dal mese di febbraio 2005. |
(paghe158) |
A partire dal mese di gennaio 2005, l'indennità Una-tantum erogata ai dipendenti cessati (aggiornamento 'Paghe153' - settembre 2004) viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata). |
(paghe155) |
Con la busta paga relativa al mese di novembre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 29/7/04, a copertura del periodo da luglio 2003 ad agosto 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo da ottobre 2003 ad agosto 2004, viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori convenzionali indicati nell'accordo (rapportati al periodo di erogazione dell'IVC, diverso da quello dell'Una-tantum). L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di novembre, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno della previdenza complementare (E. 5,00). La somma in questione viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' al paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili). NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050). |
(paghe153) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 29/7/04, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza dal mese di settembre 2004. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione della IVC. Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 / 050). |
(paghe141) |
Con il mese di gennaio, è stato raggiunto il termine per l'applicazione o per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Studi Professionali (011 - 012), Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lapidei Industria (052). |
(paghe137) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di ottobre, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC (4° mese dalla scadenza del CCNL) sui seguenti contratti: Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lavanderie Industria (057). |
(paghe131) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/6/2003. |
(paghe127) |
Sulla base dell’accordo del 24/2/2003, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/3/2003. |
(paghe127) |
GESTIONE PAGA ORARIA / MENSILIZZATA
A seguito delle richieste pervenuteci, è stato modificato il criterio di attribuzione della paga oraria, relativamente ai seguenti contratti : Autorimesse e autonoleggio (017), Pulizia artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Grafici artigianato (038), Metalmeccanici industria (041). |
(paghe112) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/6/2002. |
(paghe109) |
Sono stati aggiornati gli importi relativi all’Indennità Speciale, indicati sulla tabella 8029, con decorrenza 1/4/2002. |
(paghe096) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/11/2001 (accordo del 12/11/2001). |
(paghe095) |
Sono stati aggiornati gli importi di Indennità Speciale (voce 119) sulla tabella 8029, con decorrenza 1/10/2001. |
(paghe089) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, in data 1/5/2001. |