(acred920) |
Con l’aggiornamento Acred919 del 25/03/2025 è stata predisposta l’erogazione della seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 16/07/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a giugno 2024. |
(acred919) |
Ricordiamo che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato, gestito sui seguenti codici contratto (aggiornamento di luglio 2024 Acred898):
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2025 viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a giugno 2024. |
(acred910) |
Con effetto dal mese di gennaio 2025, per gli apprendisti iniziano a maturare E. 6,00 per ogni scatto di anzianità, come previsto nell’accordo Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato sottoscritto il 16/07/2024. In ambito Paghe, i codici contratto interessati sono i seguenti:
Precisiamo che sui contratti Abbigliamento artigianato (032) e Lavanderie artigianato (033), per gli apprendisti già in forza alla data dell’accordo (16/07/2024) resta in vigore la normativa vigente alla data di assunzione. |
(acred909) |
Dal mese di gennaio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo per il rinnovo del Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato del 16/07/2024 e nel successivo verbale del 22/07/2024.
Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred898 ed interessa le seguenti tabelle retributive:
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(acred901) |
Ricordiamo che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato, gestito sui seguenti codici contratto (aggiornamento di luglio 2024 Acred898):
Secondo quanto previsto nel suddetto accordo, con la busta paga relativa al mese di settembre 2024 viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio 2023 a giugno 2024. |
(acred898) |
In data 16/07/2024 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Ccnl Area Tessile–Moda e Chimica–Ceramica del settore artigianato, gestito in ambito Paghe sui seguenti codici contratto:
Sulla base del suddetto accordo e del successivo verbale del 22/07/2024, sono state aggiornate seguenti tabelle retributive:
Su tutte le tabelle sopra elencate, le retribuzioni sono state aggiornate alle seguenti decorrenze: luglio 2024 / gennaio 2025 / ottobre 2025 / ottobre 2026. Nell’accordo è stata prevista un’indennità Una-tantum, a copertura del periodo da gennaio 2023 a giugno 2024. Segnaliamo inoltre che, dal mese di agosto 2024, è disponibile la nuova maggiorazione per flessibilità al 12% (voce 293). |
(acred871) |
Dal mese di ottobre 2023, viene agganciata automaticamente la tabella 5332 (preesistente), sulla quale sono riportate le percentuali retributive degli apprendisti in vigore dal 1/08/2014; in precedenza veniva proposta la tabella 5032. Precisiamo che l’aggancio automatico non ha effetto laddove sono già state confermate le tabelle a livello di ditta o di dipendente. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred845) |
Dal mese di dicembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 7/09/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred837. |
(acred839) |
Dal mese di ottobre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 7/09/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred837. |
(acred837) |
Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’), con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022. |
(acred828) |
Con la busta paga relativa al mese di giugno 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022. |
(acred828) |
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred826) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2022, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche. Precisiamo che gli aumenti retributivi decorrono da ottobre e dicembre 2022. Inoltre, al momento, non sono disponibili le tabelle con gli importi differenziati per livello: gli aumenti saranno quindi rilasciati con un successivo aggiornamento. Con il suddetto rinnovo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per alcuni contratti nel mese di febbraio 2022 (aggiornamenti Acred814 e Acred818). |
(acred734) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0. E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce. |
(acred726) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER. |
(acred726) |
Dal mese di giugno 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675. Con effetto dal mese di giugno 2019, sono stati modificati la descrizione ed il calcolo della voce 438, corrispondente all’integrazione di malattia dal 4° al 180° giorno per gli eventi di durata complessiva superiore a 7 giorni. In caso di malattia di durata compresa tra 8 e 21 giorni, l’integrazione dal 4° al 7° giorno spetta nella misura del 80%, mentre dal 8° giorno spetta nella misura del 100%: dal momento che entrambe le integrazioni vengono calcolate dalla voce 438, la descrizione della stessa voce è stata modificata da ‘Integrazione malattia al 100%’ a ‘Integrazione malattia’. Sempre dal mese di giugno, per gli eventi di durata compresa tra 8 e 21 giorni viene riportata, sulle Variazioni Mensili, la nuova voce 42N, utilizzata per calcolare automaticamente la minore integrazione prevista dal 4° al 7° giorno (la voce 42N non compare sulla stampa del cedolino e viene considerata esclusivamente nel calcolo della voce 438). |
(acred714) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E. Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred704) |
Dal mese di ottobre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’), 1355 (aziende gruppo ‘B’), 1356 (aziende gruppo ‘C’) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675. |
(acred703) |
Con la busta paga relativa al mese di settembre 2018, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017. |
(acred691) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI). Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred685) |
Con la busta paga del mese di marzo 2018, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche. |
(acred685) |
In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%). Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%). Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato). |
(acred677) |
Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’) - 1355 (aziende gruppo ‘B’) - 1356 (aziende gruppo ‘C’) ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675. A seguito di alcuni approfondimenti, è risultato che l’elemento di garanzia retributiva, predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2017 Acred669, non deve essere erogato dalle aziende che applicano il Ccnl Tessili Artigianato: interessa invece le aziende che applicano il Ccnl Tessili piccola industria, sottoscritto da Confartigianato. Facciamo presente che, su varie pubblicazioni, il suddetto elemento era stato invece attribuito al Ccnl Tessili artigianato (sia pure con la precisazione, riportata nell’aggiornamento Acred669, che deve essere erogato soltanto dalle aziende del settore piccola industria). |
(acred675) |
In data 14/12/2017 è stato stipulato un accordo di rinnovo per i settori Tessile-Moda / Chimica / Ceramica, seguito da un verbale integrativo in data 20/12/2017. Sulla base del suddetto accordo, sono state aggiornate le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), alle decorrenze di gennaio 2018 / ottobre 2018 / giugno 2019. Nell’accordo sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante: con effetto dal mese di dicembre, quindi, sono state aggiornate le percentuali retributive sulla tabella 5332, in particolare per quanto riguarda il 3’ livello apprendista. In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di dicembre 2017 viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017. Segnaliamo che il suddetto accordo ha disciplinato la fruizione del congedo parentale ad ore: il contratto è stato quindi incluso tra quelli che prevedono tale disciplina, per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens. |
(acred673) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens. |
(acred672) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. |
(acred669) |
Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2017, è possibile attivare l’erogazione della prima tranche dell’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 31/07/2017 per il settore “Lavoratori addetti alla piccola e media industria”. In caso di cessazione del rapporto viene erogata automaticamente anche la seconda tranche. |
(acred616) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016. |
(acred610) |
Dal mese di maggio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 25/07/2014 e nell’accordo integrativo di rinnovo del 04/02/2016. L’aumento interessa le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), già incluse negli aggiornamenti di agosto 2014 ‘Acred541’ / ‘Acred542’ e nell’aggiornamento di febbraio 2016 ‘Acred601’. |
(acred610) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’. Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’. |
(acred601) |
Sulla base dell’accordo integrativo di rinnovo contrattuale del 04/02/2016, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo ‘A’) e 1356 (aziende gruppo ‘C’), alla decorrenza di febbraio 2016. Inoltre, è stato predisposto il calcolo automatico dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da ottobre 2015 a gennaio 2016. A tale scopo, sono state aggiornate le tabelle 9032 (gruppo ‘A’) – 9356 (gruppo ‘C’). |
(acred596) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:
Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro. Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati. A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà. Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A. La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens. |
(acred594) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’. |
(acred591) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:
Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
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(acred577) |
A seguito di un approfondimento, è risultato che devono essere retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali. Col presente aggiornamento, la gestione delle festività è stata modificata in tal senso. |
(acred569) |
Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 25/07/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), predisposte con gli aggiornamenti di agosto 2014 ‘Acred541’ ‘Acred542’. |
(acred566) |
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2015, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/07/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014. |
(acred562) |
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, a partire dal mese di febbraio 2015 la maggiorazione relativa allo straordinario “riposo” lavorato diurno (voce 094) è stata aumentata dal 28% al 30%. |
(acred545) |
Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/07/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014. |
(acred542) |
In aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento Acred541 del 01/08/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1355 (aziende gruppo ‘B’) e 1356 (aziende gruppo ‘C’), alle decorrenze di agosto 2014 / aprile 2015 / maggio 2016, sulla base dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del 25/07/14. |
(acred541) |
Sulla base dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del 25/07/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1032, alle decorrenze di agosto 2014 / aprile 2015 / maggio 2016. Nel suddetto accordo, sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di agosto, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati) ed agganciare la tabella 5332 sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente (o a livello di ditta, se non vi sono apprendisti assunti secondo la precedente normativa). Inoltre, è stata modificata la gestione automatica della malattia, per quanto riguarda il periodo di carenza, relativamente ad operai e apprendisti. In particolare, segnaliamo che il limite minimo di durata dell'evento è stato portato a 7 giorni, per la carenza al 80%. La variazione ha effetto a partire dal mese di agosto 2014. Sempre sulla base dell’accordo sopra citato, il contributo da versare al fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 Acred488 / Acred489), risulta adesso dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, con effetto dal mese di agosto 2014, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione. Infine, a partire dalla busta paga relativa al mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014. |
(acred526) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE
In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente. |
(acred514) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo. Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’. Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO
Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’. La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo. |
(acred489) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013. Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13). Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo). |
(acred488) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’. I contratti interessati sono i seguenti:
Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa. |
(acred468) |
Dal mese di giugno 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 3/12/10. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2010 ‘Acred416’. |
(acred463) |
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2012, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 3/12/10, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2010. |
(acred438) |
Dal mese di settembre 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 3/12/10. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2010 ‘Acred416’. |
(acred427) |
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2011, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 3/12/10, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2010. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche. |
(acred420) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
ENTE BILATERALE Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue. Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%. Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011). Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano. Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011). |
(acred419) |
In data 12/01/11 è stato stipulato un verbale di accordo per la rettifica della tabella retributiva 1355 (aziende gruppo ‘B’) aggiornata sulla base del rinnovo contrattuale del 3/12/10 (Acred416). La differenza riguarda il livello 6° Super ed è di entità minima (E. 0,12 complessivi). |
(acred416) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 3/12/10, sono state aggiornate le tabelle retributive 1032 (aziende gruppo ‘A’) – 1355 (aziende gruppo ‘B’) – 1356 (aziende gruppo ‘C’), alle decorrenze di dicembre 2010 / settembre 2011 / giugno 2012. Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le disposizioni, abbiamo mantenuto separati i vari elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le varie gestioni previste (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’, riportata sulla voce 03B nella parte centrale del cedolino (tale voce è soltanto indicativa). Con la busta paga relativa al mese di dicembre, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2010. Sempre a partire dal mese di dicembre 2010 le maggiorazioni relative al lavoro straordinario diurno (voci 215 / 245) sono state portate dal 28% al 30%, come previsto nell’accordo di rinnovo. |
(acred390) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo 'A') - 1355 (aziende gruppo 'B') - 1356 (aziende gruppo 'C'), con decorrenza dal mese di gennaio 2010. |
(acred386) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379). I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:
L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. |
(acred383) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE
Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti. Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente. |
(acred382) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione. |
(acred379) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL. I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:
Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC. Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009). |
(acred378) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di luglio 2009, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo della voce 016 è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata). |
(acred370) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio, viene erogata la seconda e ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 10/01/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a gennaio 2008. |
(acred368) |
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE
Con il mese di aprile 2009, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:
Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,45% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza. |
(acred362) |
E' stata effettuata una correzione sulle tabelle retributive 1032 (aziende gruppo 'A') - 1355 (aziende gruppo 'B'): in seguito alle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che le tabelle in questione, relativamente all'aumento spettante nel mese di gennaio 2009, sono state invertite. |
(acred357) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo 'A') - 1355 (aziende gruppo 'B') - 1356 (aziende gruppo 'C'), con decorrenza dal mese di gennaio 2009. |
(acred355) |
Con effetto dal mese di dicembre, è stata modificato il trattamento di maternità obbligatoria a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 10/01/08. |
(acred336) |
Con la busta paga relativa al mese di aprile, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 10/01/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a gennaio 2008. ATTENZIONE : |
(acred332) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 10/01/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo 'A') - 1355 (aziende gruppo 'B') - 1356 (aziende gruppo 'C'), con decorrenza dal mese di febbraio 2008. E' stata predisposta la gestione automatica dell'apprendistato professionalizzante:
per gli apprendisti assunti secondo tale normativa, è sufficiente
attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai
dipendenti qualificati, per ottenere l'intera progressione delle
retribuzioni (prima in percentuale e poi sulla base dei livelli
inferiori rispetto a quello attribuito). A partire dal mese di febbraio, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a gennaio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'IVC erogata nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive. La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. ATTENZIONE : Nei rinnovi contrattuali in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo di competenza siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (042 per gli arretrati / 040 - 041 - 050 per l'Una-tantum). |
(paghe167) |
Con il mese di luglio 2005, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Autorimesse e autonoleggio (017) Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,80% (50% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza, con decorrenza dal mese di luglio. |
(paghe164) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 21/6/2004, a copertura del periodo da aprile 2002 a giugno 2004.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a
riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto
periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time
relativa ad ogni singolo mese. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum a tassazione separata). |
(paghe158) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (aziende gruppo 'A') - 1355 (gruppo 'B') - 1356 (gruppo 'C'), con decorrenza dal mese di gennaio 2005. ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata). |
(paghe154) |
Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 21/6/04, a copertura del periodo da aprile 2002 a giugno 2004.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a
riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto
periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time
relativa ad ogni singolo mese. L'indennità di vacanza contrattuale
erogata, viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori
convenzionali indicati nell'accordo. Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe.
In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle
Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce
corrispondente (043 / 050). |
(paghe151) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 21/6/2004, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (gruppo 'A') - 1355 (gruppo 'B') - 1356
(gruppo 'C'), con decorrenza dal mese di luglio 2004. Di conseguenza,
dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione della IVC (voce 016). |
(paghe151) |
NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI
Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate
tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa
necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del
dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce
corrispondente (041 / 043 / 050 secondo quanto indicato per il
contratto in questione). |
(paghe137) |
PRESENZE MENSILI : NUOVO SERVIZIO 'ORARIO'
tramite l'orario 'Straordinario Diurno' si ottiene la ripartizione automatica dello straordinario continuativo tra le voci 245 (prime 4 ore settimanali), 246 (oltre 4 ore settimanali) e 250 (straordinario in giorni festivi); sono stati inoltre definiti vari tipi di orario relativi alle maggiorazioni per lavoro a squadre. |
(paghe129) |
Con la retribuzione del mese di maggio, viene erogata automaticamente la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), sulla base di quanto stabilito nell’accordo siglato in data 16/12/2002. |
(paghe128) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1032 (gruppo ‘A’) – 1355 (gruppo ‘B’) – 1356 (gruppo ‘C’), con decorrenza 1/4/2003. |
(paghe121) |
Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1032 (gruppo ‘A’) – 1355 (gruppo ‘b’) – 1356 (gruppo ‘C’), con decorrenza 1/1/2003. |
(paghe121) |
GESTIONE PAGA ORARIA / MENSILE
A seguito delle richieste pervenuteci da diversi utenti, sui contratti dei Tessili Artigiani (032) e degli Orafi Artigiani
(037) NON viene più attribuito automaticamente il criterio della paga
oraria nel calcolo delle retribuzione mensile degli operai. |
(paghe119) |
Nel mese di dicembre, viene erogata automaticamente la prima tranche di indennità Una-tantum (voce 050), sulla base di quanto stabilito nell’accordo siglato in data 16/12/2002. |
(paghe113) |
E’ stata automatizzata la gestione dell’apprendistato, secondo le stesse modalità seguite per gli altri contratti gestiti. |
(paghe092) |
A partire dalla retribuzione del mese di agosto, viene corrisposta automaticamente l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), nella misura dello 0,85% su paga base e contingenza. |