Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122)

Elenco Contratti

Giugno 2024
(acred895)

Dal mese di giugno 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Novembre 2023
(acred874)

Dal mese di novembre 2023 decorre l’aumento dell’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo del 12/07/2021. Ricordiamo che la modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred596.

Giugno 2023
(acred863)

Dal mese di giugno 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Gennaio 2023
(acred849)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596.

Giugno 2022
(acred828)

Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2021 Acred798.

Gennaio 2022
(acred812)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 12/07/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596.

Luglio 2021
(acred798)

Sulla base dell’ipotesi di accordo contrattuale del 12/07/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1122, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: luglio 2021 / giugno 2022 / giugno 2023 / giugno 2024.

Gli aumenti retributivi decorrono da aprile 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di luglio vengono corrisposti automaticamente gli arretrati. Il calcolo degli arretrati viene effettuato tenendo conto delle variazioni presenti in ciascun mese (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2021
(acred786)
ASSISTENZA SANITARIA – FONDO ENFEA

Segnaliamo che il fondo ENFEA Salute risulta iscritto all’anagrafe dei fondi a decorrere dal 6/11/2020.
Con il presente aggiornamento, quindi, non viene più assoggettata automaticamente ad Irpef la quota a carico della ditta. Precisiamo che la variazione ha effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2021: da tale mese non viene più elaborata in automatico la voce 58G. Facciamo comunque presente che l’assoggettamento fiscale delle quote versate ai fondi assistenza sanitaria può essere gestito tramite le apposite voci previste (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
Ricordiamo che la gestione del fondo ENFEA Salute è disponibile sui seguenti contratti: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149).

Gennaio 2021
(acred785)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/2014. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596.

Giugno 2020
(acred766)

Dal mese di giugno 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 16/09/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred621.

Gennaio 2020
(acred743)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/2014. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Dicembre 2019
(acred738)

Dal mese di dicembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 16/09/2016. L’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred621.

Giugno 2019
(acred726)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento di maggio 2019 Acred724, è stata rilasciata la gestione dei contributi arretrati relativi al fondo ENFEA sulla base dell’accordo del 15/05/2019, relativamente ai seguenti contratti:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

Dalle istruzioni operative pubblicate dal Fondo in data 28/05/2019, risulta che la contribuzione pregressa, relativa al periodo da gennaio ad aprile 2019, deve essere recuperata, nel periodo da maggio ad agosto 2019, secondo un criterio parzialmente diverso da quello indicato nell’accordo del 15/05/2019; ricordiamo che quest’ultimo accordo prevedeva un semplice raddoppio delle quote dovute nei mesi da maggio ad agosto 2019.
Con effetto dal mese di giugno, quindi, è stato modificato il calcolo automatico degli arretrati effettuato dalla voce 57E: in ciascun mese da maggio ad agosto, viene recuperata una quota mensile relativa al periodo da gennaio ad aprile, tenendo conto della data di assunzione del dipendente e fino ad esaurimento delle quote arretrate. A titolo di esempio, per un dipendente assunto a febbraio 2019 verranno calcolate 3 quote arretrate, distribuite sui mesi da maggio a luglio, mentre nel mese di agosto verrà calcolata la sola quota correte.

Maggio 2019
(acred724)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In data 15/05/2019 è stato sottoscritto un accordo relativo al sistema di bilateralità (ENFEA / ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, era stato predisposto quanto previsto dal precedente accordo del 25/10/2018: quest’ultimo aveva stabilito che la contribuzione al fondo ENFEA Salute era dovuta nella misura di E. 10,00 per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza. Tuttavia non erano indicate le modalità di versamento della stessa contribuzione (come precisato nell’aggiornamento Acred710).

Il nuovo accordo del 15/05/2019 stabilisce che il versamento della quota dovuta al fondo ENFEA Salute avvenga utilizzando, in via temporanea, la causale di versamento relativa all’ente bilaterale ENFEA (causale ‘ENFE’).

La suddetta modalità di versamento deve essere adottata a partire dal mese di maggio 2019.

Il nuovo accordo prevede, inoltre, che la quota dovuta al fondo ENFEA Salute aumenti da E. 10,00 ad E. 20,00 mensili a carico azienda, per ciascun dipendente in forza, limitatamente al periodo da maggio ad agosto 2019.

Secondo quanto indicato nell’accordo, il maggior importo risulta dovuto in sostituzione delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019; tuttavia, non viene indicato di effettuare il calcolo degli arretrati effettivamente dovuti, bensì di maggiorare semplicemente l’importo relativo ai mesi da maggio ad agosto 2019.

Per attivare il calcolo delle quote dovute al fondo ENFEA Salute, occorre inserire la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (si tratta della stessa modalità prevista nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710).

A seguito del presente aggiornamento, la voce 57E determina automaticamente l’importo di E. 20,00 mensili nel periodo da maggio ad agosto 2019, per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a termine di durata non inferiore a 6 mesi. A partire dal mese di settembre 2019, per gli stessi dipendenti viene nuovamente attribuito l’importo di E. 10,00 mensili.

Sempre a seguito del presente aggiornamento, in presenza della voce 57E viene automaticamente assegnata la causale ‘ENFE’, sia per il versamento tramite il modello F24, sia per l’indicazione sulla denuncia Uniemens.

Segnaliamo che è possibile inibire l’aumento previsto per i mesi da maggio ad agosto 2019: a tale scopo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce 57E, mantenendo così l’importo originario di E. 10,00. Tale opzione può essere utile nel caso in cui la voce 57E sia stata attivata dal mese di gennaio 2019, tuttavia comporta la necessità di modificare manualmente l’importo riportato sull’Archivio Tributi e sulla denuncia Uniemens.

Occorre tenere presente che, sulla causale ‘ENFE’, viene riportata automaticamente anche la quota dovuta all’ente bilaterale, corrispondente ad E. 4,50 mensili, nel caso in cui sia stata attivata la voce 78C (aggiornamento di dicembre 2013 Acred515): tale importo viene quindi sommato a quello calcolato tramite la voce 57E.

Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene automaticamente assoggettato al contributo di solidarietà (voce 836). Inoltre, in assenza di diverse indicazioni, il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene incluso nell’imponibile fiscale (tramite l’elaborazione automatica della voce 58E).

Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA Salute.

Gennaio 2019
(acred710)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/2014. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Gennaio 2019
(acred710)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In data 25/10/2018 è stato sottoscritto un accordo relativo all’assistenza sanitaria integrativa (fondo ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

L’accordo prevede il versamento di un contributo a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza, a partire dal mese di gennaio 2019.
Occorre tenere presente che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.
E’ stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al fondo – rimane a carico dell’Utente la scelta di attivare, o meno, il calcolo in questione.

Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al fondo, è sufficiente impostare la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 57E calcola la quota mensile dovuta per ciascun dipendente, pari ad E. 10,00 per 12 mensilità.
Le quote a carico ditta vengono automaticamente assoggettate al contributo di solidarietà (voce 836). Inoltre, in assenza di diverse indicazioni, le stesse quote vengono incluse nell’imponibile fiscale (tramite la voce 596).
Nel caso in cui l’azienda non aderisca al Fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è stata prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA.

Dicembre 2018
(acred707)

Dal mese di dicembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 16/09/2016. L’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred621.

Gennaio 2018
(acred677)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/2014. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Settembre 2017
(acred667)

Dal mese di settembre 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 16/09/2016. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2016 Acred621.

Gennaio 2017
(acred632)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/14. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento gennaio 2016 Acred596 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Settembre 2016
(acred621)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 16/09/2016, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1122, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: settembre 2016 / settembre 2017 / dicembre 2018 / dicembre 2019.

Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di luglio 2016: di conseguenza, con la busta paga del mese di settembre vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi ai mesi di luglio ed agosto. Il calcolo degli arretrati viene effettuato tenendo conto della sola retribuzione spettante per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, escludendo quindi le ferie, i permessi ed ogni altra assenza retribuita o indennizzata (precisiamo che l’esclusione di tali istituti dal calcolo degli arretrati deriva da un’interpretazione letterale dell’indicazione riportata in calce all’art. 47 dell’accordo di rinnovo).
La somma risultante viene riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr (anche l’esclusione degli arretrati dalla base di calcolo del Tfr deriva dall’indicazione riportata in calce all’art. 47).

Aprile 2016
(acred607)

Dal mese di aprile 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 28/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 Acred515.

Gennaio 2016
(acred596)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 14/01/14. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di marzo 2011 Acred427.
L’elemento in questione deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo: la verifica di tali condizioni e, di conseguenza, la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 04A, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di dipendente, ditta o contratto. E’ possibile attivare la voce 04A sui soggetti (ditte o dipendenti) che soddisfano le condizioni previste; in alternativa, se risulta più conveniente, la voce può essere attivata a livello di contratto e disabilitata (tramite l’opzione ‘Blocco voce - Tutti i mesi’) sui soggetti per i quali non sussistono le condizioni di spettanza.
La somma in questione (visibile sulla tabella 6122) viene erogata per 12 mensilità, rapportata all’eventuale percentuale di part-time. Ricordiamo che la voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2015
(acred577)

Segnaliamo che, a seguito delle modifiche rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred574’ del 22/06/15, sul contratto 122 è stata erroneamente bloccata la maturazione del rateo di permessi, relativamente al solo mese di giugno 2015.
Col presente aggiornamento, è stata predisposta la necessaria correzione: a partire dal mese di luglio, quindi, la maturazione del rateo di permessi avviene nuovamente in modo corretto ed automatico.
Per quanto riguarda il mese di giugno 2015, occorre inserire il rateo di permessi sul servizio Cedolino – Anno Corrente: il rateo così inserito verrà considerato nel riepilogo effettuato sulla busta paga del mese di luglio e dei mesi successivi.

Maggio 2015
(acred573)

Dal mese di maggio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 28/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’.

Luglio 2014
(acred538)

Dal mese di luglio 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 28/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’.

Aprile 2014
(acred530)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2014, viene automaticamente erogata la quarta e ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 28/11/13, a copertura del periodo da maggio a novembre 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si prendono a riferimento i ratei di mensilità aggiuntiva maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nell’importo da erogare è compresa anche la quattordicesima mensilità erogata nel periodo. La somma risultante viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Marzo 2014
(acred527)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2014, viene automaticamente erogata la terza tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 28/11/13, a copertura del periodo da maggio a novembre 2013.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la quarta e ultima tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di mensilità aggiuntiva maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nell’importo da erogare è compresa anche la quattordicesima mensilità erogata nel periodo. La somma risultante viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Febbraio 2014
(acred526)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2014, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum, prevista nell’accordo di rinnovo del 28/11/13, a copertura del periodo da maggio a novembre 2013. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche la terza e la quarta tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di mensilità aggiuntiva maturati nel periodo interessato, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nel calcolo viene considerata anche la quattordicesima mensilità erogata nel periodo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Gennaio 2014
(acred519)

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2014, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 28/11/13, a copertura del periodo da maggio a novembre 2013.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda, la terza e la quarta tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di mensilità aggiuntiva maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nell’importo da erogare è compresa anche la quattordicesima mensilità erogata nel periodo. La somma risultante viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Dicembre 2013
(acred515)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 28/11/13, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1122, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: dicembre 2013 / luglio 2014 / maggio 2015 / aprile 2016.

Con la busta paga del mese di dicembre 2013, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da maggio ad novembre 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di mensilità aggiuntiva maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nell’importo da erogare è compresa anche la quattordicesima mensilità erogata nel periodo. La somma risultante viene riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Sempre dal mese di dicembre, è stato predisposto il calcolo automatico dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale.
Per ogni dipendente in forza, i contributi da versare all’Ente Bilaterale, a carico del datore di lavoro, sono pari a:

  • E. 0,50 per 12 quote mensili, in presenza del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); la quota mensile è aumentata ad E. 1,50 in assenza del RLS; tale contributo deve essere versato tramite modello F24 (e riportato sulla denuncia UniEmens), utilizzando la causale OPNC.
  • E. 4,50 per 12 quote mensili, diminuito ad E. 4,25 per i part-time con orario fino a 20 ore settimanali; tale contributo deve essere versato tramite modello F24 (e riportato su UniEmens), utilizzando la causale ENFE.

Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens M980).

Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 78A calcola, per ogni dipendente, l’importo mensile di E. 0,50 (aziende con RLS), da versare tramite la causale OPNC. Nel caso in cui sia necessario applicare il contributo mensile di E. 1,50 (aziende senza RLS), occorre impostare l’opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
La voce 78C calcola, per ogni dipendente, l’importo mensile da versare tramite la causare ENFE.
In presenza delle voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali sono attribuite le causali per il versamento con F24 e l’esposizione su UniEmens (campo Importo Unitario).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 12 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time e di apprendistato.

Febbraio 2013
(acred488)

E' stata effettuata una correzione sulla tabella retributiva 1122, inclusa nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’, in quanto la retribuzione relativa al 5’ livello risultava errata (inferiore a quella prevista).
Col presente aggiornamento, quindi, abbiamo rettificato la retribuzione relativa al 5’ livello.
Inoltre, abbiamo predisposto il calcolo automatico degli arretrati relativi al mese di gennaio, limitatamente ai dipendenti inquadrati nel 5’ livello retributivo: a tale scopo, sulla busta paga del mese di febbraio viene elaborata automaticamente la voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2013
(acred483)

Dal mese di gennaio 2013 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 16/09/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’.

Gennaio 2012
(acred455)

Dal mese di gennaio 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 16/09/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’.

Maggio 2011
(acred431)

Dal mese di maggio 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 16/09/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1122 ed è stato predisposto con l'aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’.

Marzo 2011
(acred427)

E’ stato predisposto il nuovo CCNL degli Alimentari Confapi (settore Alimentare) con il codice contratto 122.

Segnaliamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto dal contratto nazionale: la scelta in merito all’erogazione rimane a carico dell'Utente, in quanto occorre verificare se sussistono, o meno, le condizioni di spettanza previste dal contratto.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 04A, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di dipendente, ditta o contratto. E’ possibile attivare la voce 04A sui singoli soggetti (ditte o dipendenti) che soddisfano le condizioni previste; in alternativa, se risulta più conveniente, la voce può essere attivata a livello di contratto e disabilitata sui soggetti per i quali non sussistono le condizioni di spettanza (a tale scopo, inserirla sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di dipendente, e selezionare l’opzione ‘Blocco voce - Tutti i mesi’).
La somma in questione (visibile sulla tabella 6122) viene erogata per 12 mensilità, rapportata all’eventuale percentuale di part-time. Ricordiamo che la voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.