(acred909) |
Dal mese di gennaio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 6/06/2024. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2024 Acred895. |
(acred903) |
Dal mese di novembre 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 15/03/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889. |
(acred901) |
Con la busta paga relativa al mese di settembre 2024, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 15/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024. |
(acred897) |
Dal mese di luglio 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 15/03/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889. |
(acred895) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 06/06/2024, in aggiunta a quanto stabilito nell’accordo del 15/03/2024 (a tale proposito vedere aggiornamenti di marzo e aprile 2024 Acred888 / Acred889), sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 anche alle decorrenze di gennaio 2025 e gennaio 2026. Sempre sulla base del suddetto accordo, a decorrere dall’anno 2027 i permessi (ROL) passeranno da 76 a 80 ore annue. |
(acred892) |
Dal mese di maggio 2024 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 15/03/2024. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2024 Acred889. |
(acred889) |
Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 15/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024. |
(acred888) |
Sulla base dell’accordo sottoscritto in data 15/03/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / maggio 2024 / luglio 2024 / novembre 2024. Con la busta paga del mese di marzo, inoltre, viene erogata l’indennità Una-tantum ai dipendenti cessati successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred849) |
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. |
(acred828) |
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred818) |
Con la busta paga del mese di febbraio 2022, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021. |
(acred812) |
Dal mese di gennaio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 6/12/2021. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808. |
(acred812) |
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. |
(acred808) |
Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 alle decorrenze di dicembre 2021 / gennaio 2022. |
(acred792) |
Dal mese di aprile 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/01/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred789. |
(acred789) |
Sulla base di quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del 28/01/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151, alle decorrenze di febbraio 2021 / aprile 2021. |
(acred785) |
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. |
(acred743) |
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti). |
(acred714) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E. Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred710) |
Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti). |
(acred707) |
Dal mese di dicembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 06/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. |
(acred691) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI). Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred691) |
Dal mese di giugno 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 06/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. |
(acred688) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2018, viene erogata la seconda e ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017. |
(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred685) |
In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%). Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%). Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato). |
(acred677) |
Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668. Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti). |
(acred674) |
Sulla base di alcune segnalazioni, è stata corretta la tabella delle percentuali di apprendistato (5151), limitatamente agli apprendisti inquadrati nel 7° livello di riferimento. |
(acred668) |
Su richiesta, è stato predisposto il Ccnl del settore “Alimentari – imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti”, sottoscritto da Confartigianato, riportato sul codice contratto 151. E’ possibile attivare la gestione dell’elemento di garanzia retributiva: la scelta di erogare il suddetto elemento rimane a carico dell'Utente, in quanto occorre verificare se sussistono, o meno, le condizioni di spettanza previste dall’accordo del 10/12/2013 (assenza di contrattazione regionale economica di categoria o accordi aziendali economici). Inoltre, sono state predisposte le contribuzioni specifiche del settore artigianato (EBNA / FSBA / San.Arti / WILA), secondo gli stessi criteri adottati per il contratto Alimentaristi artigianato (039).
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