Maggio 2017 (acred650) |
ASSOCIAZIONI ANASTE – NUOVO CCNL
Segnaliamo che, in data 12/04/2017, è stato sottoscritto un nuovo Ccnl da parte di Anaste, insieme a sindacati diversi da quelli che avevano sottoscritto il precedente contratto (ultimo rinnovo 10/11/2008), gestito sul codice contratto 080.
Ovviamente, la scelta di applicare il nuovo Ccnl spetta ai datori di lavoro: da parte nostra, anticipiamo che il nuovo Ccnl sarà predisposto nel caso in cui uno o più Utenti ne facciano richiesta. Inoltre, precisiamo che al nuovo Ccnl dovrà essere assegnato un diverso codice contratto, in quanto risulta sostanzialmente diverso dal contratto 080. |
Gennaio 2016 (acred594) |
IMPORTANTE: Ricordiamo che le variazioni derivanti dagli accordi territoriali non vengono aggiornate né documentate da parte nostra (a meno di specifiche richieste); le variazioni relative a tali accordi, quindi, rimangono a carico degli Utenti.
In particolare, ricordiamo che le tabelle relative alle Casse Edili territoriali possono essere inserite ed aggiornate attraverso il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’, la cui gestione è descritta nell’aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’.
A tale riguardo, segnaliamo che in data 22/12/2015 è stato siglato un accordo nazionale del settore edile, che ha abrogato le precedenti disposizioni contrattuali in materia di cassa integrazione per gli apprendisti. Sulle tabelle delle Casse Edili territoriali, le conseguenti variazioni delle aliquote contributive vanno quindi effettuate tramite il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’, operando sul rigo ‘CONTR. APPR.’ (vedere aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’). |
Ottobre 2015 (acred585) |
TRATTAMENTO FESTIVITA’
A seguito di alcuni approfondimenti, sui seguenti contratti è stato modificato il trattamento economico delle festività, con effetto dal mese di ottobre 2015:
- Lavanderie Artigianato (033): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 89 Ccnl 3/12/10).
- Pelli e Cuoio (046): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 44 Ccnl 24/06/10).
- Concerie (053): in caso di dipendenti a paga mensilizzata, la festività viene retribuita con 1/25 (anziché 1/26) della retribuzione. Inoltre, a partire dal 2016 la domenica di Pasqua viene retribuita come festività.
- Calzature Industria (054): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 43 Ccnl 14/06/10).
- Chimici Industria (058): è stata eliminata la festività del 4/11 (generalmente spostata alla prima domenica del mese), in quanto già compresa nei permessi contrattuali.
- Occhiali artigianato (134): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 89 Ccnl 3/12/10).
Ricordiamo che, a meno di diverse disposizioni contrattuali (o di eventuali “personalizzazioni” richieste da singoli clienti e disponibili soltanto nel loro ambiente di lavoro), per i dipendenti a paga oraria le festività sono evidenziate con il codice ‘F1’ sul calendario mensile e vengono retribuite separatamente dalla retribuzione del mese.
Sempre a meno di diverse disposizioni contrattuali (o di eventuali “personalizzazioni”), per i dipendenti a paga mensilizzata il cui orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali, le festività ricadenti di sabato non vengono retribuite.
Ovviamente, rimane sempre possibile intervenire sul calendario mensile (finestra ‘Orario lavorabile’ sul servizio Presenze) per modificare le festività rispetto a quanto predisposto in automatico. |
Aprile 2015 (acred569) |
FESTIVITA’ – DOMENICA DI PASQUA
A seguito di alcuni approfondimenti, è stato aggiunto come giorno festivo la domenica di Pasqua (5 aprile) sui seguenti contratti: Agenzie marittime (006), Pulizia artigianato (029), Servizi di recapito (094).
Per tali contratti, a partire dall’anno 2015, la festività in oggetto viene riportata automaticamente sulle Presenze del mese interessato, con l’indicazione ‘F1’ (oppure ‘FS’ nel caso in cui la domenica risulti lavorativa). Ricordiamo che l’indicazione ‘F1’ comporta il pagamento della festività tramite la voce 115, in aggiunta rispetto alla normale retribuzione. |
Gennaio 2014 (acred519) |
IMPORTANTE: Relativamente a tutti i CCNL gestiti, ricordiamo che le variazioni derivanti dagli accordi territoriali non vengono aggiornate né documentate da parte nostra; tali variazioni rimangono, quindi, a carico degli Utenti.
In particolare, precisiamo che le tabelle relative alle Casse Edile provinciali devono essere gestite direttamente dagli Utenti interessati, attraverso il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’. |
Gennaio 2013 (acred483) |
IMPORTANTE: Relativamente a tutti i CCNL gestiti, ricordiamo che le variazioni derivanti dagli accordi territoriali non vengono aggiornate né documentate da parte nostra; tali variazioni rimangono, quindi, a carico degli Utenti.
In particolare, precisiamo che le tabelle relative alle Casse Edile provinciali devono essere gestite direttamente dagli Utenti interessati, attraverso il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’. |
Giugno 2011 (acred432) |
SCATTI ANZIANITA’: NUOVA GESTIONE
E’ stata modificata la gestione degli scatti di anzianità, in modo tale che non sia più necessario indicare l’importo degli scatti risultanti dall’ultimo cedolino elaborato, in caso di attivazione di un nuova ditta avente dipendenti già in forza.
Ricordiamo che per diversi contratti, tra i quali il Commercio ed il Turismo, nel mese in cui si inizia ad elaborare dei nuovi dipendenti che percepiscono già gli scatti di anzianità, occorre indicare, tramite i servizi ‘Cedolino – Anno Corrente / Anno Precedente’, l’importo degli scatti risultante dalla busta paga del mese precedente (non elaborata sulla procedura). Tale necessità deriva dal criterio di maturazione degli scatti previsto nei contratti in questione: in caso di aumento del livello retributivo, l’importo degli scatti deve rimanere inalterato fino al raggiungimento dello scatto successivo – occorre quindi rilevarlo dal cedolino del mese precedente. Sugli stessi contratti, l’importo degli scatti viene rideterminato soltanto nel mese in cui si raggiunge lo scatto successivo (in molti casi rivalutando anche gli scatti precedenti).
Con il presente aggiornamento, non risulta più necessario indicare l’importo degli scatti risultante dalla busta paga del mese precedente: al momento dell’elaborazione del primo cedolino, su un dipendente che percepisce già gli scatti di anzianità, l’importo degli scatti viene calcolato sulla base del livello retributivo corrente. Tuttavia, nei contratti che seguono il criterio di maturazione sopra descritto, viene ancora rilevato l’importo degli scatti di anzianità dal cedolino del mese precedente (se presente in archivio), riportandolo sul cedolino del mese corrente. Per i contratti in questione, quindi, rimane necessario indicare l’importo degli scatti, sui servizi ‘Cedolino – Anno Corrente / Anno Precedente’, soltanto nel caso in cui ci sia stato un aumento di livello successivamente alla maturazione dell’ultimo scatto.
Ricordiamo che, per la gestione automatica degli scatti di anzianità, è necessaria la presenza della data dalla quale hanno iniziato a maturare gli scatti, nel campo ‘Inizio Maturazione Scatti’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. |
Maggio 2011 (acred431) |
RETRIBUZIONE ORARIA PART-TIME
A seguito di alcune segnalazioni, abbiamo rilevato che, in caso di dipendenti part-time a paga oraria, la retribuzione oraria poteva variare di alcuni millesimi di euro rispetto alla quota oraria contrattuale.
Di conseguenza, abbiamo effettuato la necessaria correzione, con effetto dal mese di maggio 2001. |
Marzo 2011 (acred427) |
GESTIONE FESTIVITA’ 17 MARZO 2011
E’ stata modificata la gestione delle festività, sulla base di quanto previsto dalla Legge n.100 del 29/06/10 e dal D.L. n.5 del 22/02/11: limitatamente all’anno 2011, il 17 marzo viene considerato festivo e viene automaticamente impostata la condizione di festività usufruita; contestualmente, viene annullato il trattamento economico previsto in sostituzione dell’ex-festività del 4 novembre (generalmente spostata alla prima domenica del mese).
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nel calendario dell’Orario Lavorato relativo al mese di marzo 2011, in corrispondenza del giorno 17 deve figurare una delle seguenti sigle:
‘FS’ corrispondente alla festività usufruita, già compresa nella normale retribuzione mensile (trattamento generalmente previsto in caso di paga mensilizzata);
‘F1’ corrispondente alla festività usufruita, pagata separatamente dalla retribuzione del mese (trattamento generalmente previsto in caso di paga oraria).
Occorre tenere presente che la modifica delle festività non ha effetto se le presenze del mese di marzo sono già state inserite, o anche soltanto confermate, tramite il servizio Presenze e Variazioni Mensili: nel caso in questione, in corrispondenza del 17 marzo figurerebbe un determinato numero di ore lavorabili.
In tale situazione, è possibile intervenire sulla finestra ‘Orario Lavorabile’, per inserire la sigla della festività (‘FS’ oppure ‘F1’) in corrispondenza del 17 marzo, sostituendo le ore lavorabili erroneamente presenti.
E’ comunque possibile che, in corrispondenza del 17 marzo, non figuri alcun dato, senza che ciò rappresenti un errore. In particolare, nel giorno 17 marzo non viene riportato alcun dato (sull’Orario Lavorato), nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato prima di tale data, oppure iniziato in un giorno successivo.
Se si devono inserire delle ore effettivamente lavorate nel giorno 17 marzo, occorre tenere conto delle disposizioni contrattuali relative al lavoro festivo: nella maggior parte dei casi, tali ore devono essere considerate lavoro straordinario festivo (quindi inserite tramite le corrispondenti voci, NON tramite la finestra dell’Orario Lavorabile).
I contratti di seguito elencati prevedono, in sostituzione del 4 novembre, la maturazione di una giornata di permesso retribuito: Proprietari di Fabbricati (026), Autotrasportatori (048), Legno industria (051), Calzature industria (054), Istituti di Vigilanza Privata (074), Istituzioni Socio-Assistenziali Uneba / Anaste (080), Teatri Stabili (112), Studi Professionali Amministratori di Condominio (121).
Per i contratti sopra elencati, nel caso in cui sia stata usufruita la festività del 17 marzo, è possibile scalare le ore equivalenti ad una giornata di permesso usufruito. A tale scopo, indicare la nuova voce 15A sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 1.4 ‘Flessibilità e Residui’. La voce 15A viene riportata nella parte centrale del cedolino, con l’indicazione del numero di ore corrispondenti ad una giornata (determinate sulla base dell’orario medio giornaliero). Precisiamo che la voce 15A aumenta esclusivamente il totale dei permessi usufruiti nell’anno, riducendo di conseguenza i permessi residui.
Relativamente al settore edile, per la festività del 17 marzo è possibile ottenere lo stesso trattamento previsto per il 4 novembre: ricordiamo che quest’ultima festività è esclusa dall’imponibile relativo all’accantonamento Cassa Edile.
Nel caso in cui la Cassa Edile territoriale di riferimento confermi l’esclusione della festività del 17 marzo dal calcolo dell’accantonamento, occorre indicare la voce 127 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (in alternativa sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto), riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. |
Novembre 2006 (acred298) |
Settore ARTIGIANATO - CONTRIBUTO EBRET
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di novembre, le ditte artigiane che hanno sede in Toscana devono versare i contributi Ebret e Fondo Rappresentanza Sindacale (quest'ultimo tramite il modello DM10).
Le modalità operative sono le stesse adottate negli anni precedenti: il contributo Ebret deve essere inserito sulla voce 823, mentre per il Fondo Sindacale occorre utilizzare la voce 824; entrambe le voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di novembre e il valore del contributo va indicato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che è possibile riportare, su un unico dipendente, il totale da versare per l'intera ditta.
Inoltre, con il modello DM10 relativo al mese di dicembre, sarà necessario versare il Contributo di Solidarietà, dovuto su una parte del contributo Ebret. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di dicembre deve essere inserita la voce 835, selezionandola dall'elenco delle voci al paragrafo 5.2 ('Contributi Inps'). E necessario inserire il valore imponibile, corrispondente al 80% del contributo Ebret (campo Importo Unitario). Nel caso in cui venga inserito, su un dipendente, il totale dell'intera ditta, occorre indicare anche il numero di dipendenti interessati dal contributo (campo Quantità). |
Gennaio 2006 (acred274) |
AGGIORNAMENTO GENNAIO
Ricordiamo che eventuali variazioni contrattuali diverse da quelle elencate ai punti precedenti (e quindi non gestite automaticamente dalla procedura), devono essere effettuate direttamente dagli Utenti.
In particolare, per quanto riguarda gli aumenti contributivi della previdenza complementare, previsti in alcuni contratti (compreso il Commercio e le Cooperative di Consumo), segnaliamo che le variazioni delle aliquote devono essere effettuate sul servizio Voci Fisse, a livello dei singoli soggetti interessati.
Lo stesso criterio vale per le erogazioni di particolari premi o indennità, previsti in alcuni contratti nazionali (ad esempio Nettezza Urbana), ma legati a determinate condizioni aziendali.
Ricordiamo infine che le disposizioni derivanti da accordi territoriali vengono gestite in automatico, da parte nostra, solo a seguito di una specifica richiesta da parte dell'Utente. |
Dicembre 2005 (acred272) |
QUOTE PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA
Sono state predisposte due voci, di uso generale, che consentono di gestire le quote da versare ai fondi di previdenza o di assistenza sanitaria integrativa, previsti dai contratti collettivi nazionali.
In particolare, la voce relativa all'assistenza sanitaria può essere utilizzata per gestire il versamento delle quote di adesione ai fondi previsti negli ultimi rinnovi dei CCNL del Commercio e del Turismo. Ovviamente, per quanto riguarda i tempi e le modalità di versamento, occorre fare riferimento alle disposizioni emanate dalle associazioni datoriali.
Le voci, di seguito elencate, si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 'Varie Inps e altri Enti' :
voce 578 : Quote assistenza sanitaria integrativa
voce 978 : Quote previdenza integrativa
Segnaliamo che è possibile inserire le voci in questione sulle Variazioni Mensili di un solo dipendente, indicando l'importo relativo all'intera ditta. Nel caso in cui la somma versata debba essere assoggettata al Contributo di Solidarietà (10%), occorrerà inserire anche la voce 835, selezionandola dall'elenco delle voci al punto 5.2 'Contributi Inps' (indicare l'importo della quota come valore imponibile, oltre al numero di dipendenti).
Precisiamo che, sulle stesse voci, verrà predisposto un calcolo automatico delle quote, nel momento in cui il versamento assumerà cadenza mensile (come è
già stato fatto sul CCNL degli Studi Professionali - vedi aggiornamento 'Assistenza sanitaria supplementare'). |
Novembre 2005 (acred271) |
SETTORE ARTIGIANATO (REG. TOSCANA) - CONTRIBUTO EBRET
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di novembre, le ditte artigiane che hanno sede in Toscana devono versare i contributi Ebret e Fondo Rappresentanza Sindacale (quest'ultimo tramite il modello DM10).
Le modalità operative sono le stesse adottate negli anni precedenti: il contributo Ebret deve essere inserito sulla voce 823, mentre per il Fondo Sindacale occorre utilizzare la voce 824; entrambe le voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di novembre e il valore del contributo va indicato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che è possibile riportare, su un unico dipendente, il totale da versare per l'intera ditta.
Inoltre, con il modello DM10 relativo al mese di DICEMBRE, sarà necessario versare il Contributo di Solidarietà, dovuto su una parte del contributo Ebret. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di dicembre deve essere inserita la voce 835, selezionandola dall'elenco delle voci al paragrafo 5.2 ('Contributi Inps'). E necessario inserire il valore imponibile, corrispondente al 80% del contributo Ebret (campo Importo Unitario). Nel caso in cui venga inserito, su un dipendente, il totale dell'intera ditta, occorre indicare anche il numero di dipendenti interessati dal contributo (campo Quantità). |
Settembre 2005 (acred266) |
NUOVI CCNL GESTITI
Su richiesta, sono stati attivati i CCNL delle Case di Cura Private - personale non medico con il codice contratto 095, e degli Istituti per il Sostentamento del Clero con il codice contratto 076. |
Novembre 2004 (paghe155) |
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di novembre, le ditte artigiane che hanno sede in Toscana devono versare i contributi Ebret e Fondo Rappresentanza Sindacale (quest'ultimo tramite il modello DM10).
Le modalità operative sono le stesse adottate negli anni precedenti: il contributo Ebret deve essere inserito sulla voce 823, mentre per il Fondo Sindacale occorre utilizzare la voce 824; entrambe le voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di novembre e il valore del contributo va indicato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che è possibile riportare, su un unico dipendente, il totale da versare per l'intera ditta.
Inoltre, con il modello DM10 relativo al mese di DICEMBRE, sarà necessario versare il Contributo di Solidarietà, dovuto su una parte del contributo Ebret. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di dicembre deve essere inserita la voce 835, selezionandola dall'elenco delle voci al paragrafo 5.2 ('Contributi Inps'). E necessario inserire il valore imponibile, corrispondente al 80% del contributo Ebret (campo Importo Unitario). Nel caso in cui venga inserito, su un dipendente, il totale dell'intera ditta, occorre indicare anche il numero di dipendenti interessati dal contributo (campo Quantità). |
Gennaio 2004 (paghe141) |
GESTIONE LAVORO EMERSO
Sono state aggiornate le aliquote delle imposte sostitutive da applicare nei casi di "lavoro emerso": la contribuzione a carico dell’azienda è aumentata dal 9% al 11%, mentre la tassazione a carico del dipendente è passata dal 8% al 10%. |
Gennaio 2004 (paghe141) |
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico degli Arretrati o dell’Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo ‘Importo Totale’ della voce corrispondente (050 per l’Una-tantum, 040 oppure 042 per gli Arretrati). |
Dicembre 2003 (paghe139) |
SETTORE ARTIGIANATO (REG. TOSCANA): CONTRIBUTO EBRET
Come già comunicato con l’aggiornamento di novembre (‘Paghe138’), con il modello DM10 relativo al mese di dicembre è necessario versare il Contributo di Solidarietà, dovuto su una parte del contributo Ebret, impostando il valore imponibile nel campo ‘Importo Unitario’ della voce 835 (elenco Variazioni Mensili – paragrafo 5.2).
Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di impostare, sulla voce 835, anche il numero di dipendenti interessati dal contributo, indicandoli nel campo ‘Quantità’. In tal modo, diventa possibile inserire, su un unico dipendente, il valore imponibile relativo all’intera ditta. |
Novembre 2003 (paghe138) |
SETTORE ARTIGIANATO (REG. TOSCANA): CONTRIBUTO EBRET
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di novembre, le ditte artigiane che hanno sede in Toscana devono versare i contributi Ebret e Fondo Rappresentanza Sindacale (quest'ultimo tramite il modello DM10).
Le modalità operative sono le stesse adottate negli anni precedenti: il contributo Ebret deve essere inserito sulla voce 823, mentre per il Fondo Sindacale occorre utilizzare la voce 824; entrambe le voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di novembre e il valore del contributo va indicato nel campo 'importo totale'. Ricordiamo che è possibile riportare, su un unico dipendente, il totale da versare per l'intera ditta. Relativamente all'anno 2003, il contributo Ebret risulta essere di E. 60,00 per ogni dipendente, mentre il Fondo Sindacale corrisponde a E. 4,65 per dipendente.
Inontre, con il modello DM10 relativo al mese di DICEMBRE, sarà necessario versare il Contributo di Solidarietà, dovuto su una parte del contributo Ebret. A tale scopo, occorrerà inserire la voce 835 sulle Variazioni Mensili di dicembre, indicando il valore imponibile nel campo 'importo unitario' ( corrispondente al 80% del contributo versato all'Ebret). |
Agosto 2002 (paghe114) |
GESTIONE DEL LAVORO EMERSO
E’ stata predisposta una prima gestione del "lavoro emerso", sulla base delle disposizioni riportate nella circolare interamministrativa 56/E del 20/6/2002 : è possibile elaborare correttamente le buste paga dei lavoratori interessati dall’emersione, producendo inoltre i modelli DM10, F24 e Nota Contabile.
Per il momento, la gestione è limitata alle imposte e ai contributi sostitutivi di competenza del periodo di paga corrente, in quanto gli arretrati dovranno essere versati a partire dalla scadenza del 16/12/2002. A riguardo, facciamo presente che la successiva circolare 65/E del 3/8/2002 ha chiarito che anche la contribuzione sostitutiva relativa al periodo di paga in corso può essere versata alla stessa scadenza degli arretrati.
Dal momento che la gestione del "lavoro emerso" è oggetto di continue modifiche, abbiamo deciso di non allegare le istruzioni operative alla presente documentazione : tali istruzioni saranno spedite ai soli Utenti che ne faranno richiesta. La documentazione completa, compresa la gestione degli arretrati, verrà comunque inviata con uno dei prossimi aggiornamenti. |
Aprile 2002 (paghe109) |
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono state predisposte cinque nuove voci da indicare tra gli elementi della retribuzione (parte alta del cedolino) : 017 'Elemento Regionale', 023 'Assegno ad Personam', 018 - 019 - 020 'Altri Elementi Retributivi'.
Tutte le voci sono disponibili sul servizio Voci Fisse, nell'elenco relativo agli Elementi della Retribuzione. Segnaliamo che le voci 018 - 019 - 020, che riportano una descrizione generica, sono state predisposte appositamente per essere utilizzate sul servizio di personalizzazione delle descrizioni (menù Amministratore Paghe).
Nota : Su alcuni contratti integrativi aziendali, codificati (dietro richiesta) in sostituzione dei contratti nazionali, le suddette voci potrebbero essere già state utilizzate per altre particolari gestioni. |
Aprile 2002 (paghe109) |
INDENNITA' ORARIE E GIORNALIERE
Sono state predisposte quattro nuove voci nella parte centrale del cedolino : 036 'Indennità Oraria inclusa nel Tfr', 037 'Indennità Oraria esclusa dal Tfr', 038 'Indennità Giornaliera inclusa nel Tfr', 039 'Indennità Giornaliera esclusa dal Tfr'.
Tutte le voci possono essere indicate sia sulle Voci Fisse (elenco relativo a Indennità e Maggiorazioni), sia sulle Variazioni Mensili (elenco relativo a Somme da Erogare).
In particolare, sulle Voci Fisse possono essere indicati i valori orari o giornalieri : in tale ipotesi, per ogni mese elaborato viene effettuato il calcolo sulla base delle ore o dei giorni effettivamente lavorati (escludendo quindi le festività e le assenze retribuite o non retribuite). In alternativa, è possibile inserire sulle Variazioni Mensili il numero di ore o di giorni a cui fare riferimento per il calcolo. Nel caso in cui anche il valore orario o giornaliero sia variabile, è possibile impostarlo sulle Variazioni Mensili invece che sulle Voci Fisse. Ovviamente, è sempre possibile inserire direttamente l'importo da erogare (campo Importo Totale), in sostituzione delle modalità di calcolo illustrate in precedenza.
Anche le voci delle indennità orarie e giornaliere possono essere personalizzate, per quanto riguarda la descrizione da riportare sul cedolino. Si tratta comunque di voci retributive imponibili sia ai fini previdenziali che fiscali. |
Aprile 2002 (paghe109) |
EROGAZIONE LIBERALE NON IMPONIBILE
E' stata predisposta una nuova voce relativa alle erogazioni liberali per festività o ricorrenze : 134 'Erogazione Liberale non imponibile', presente sull'elenco delle Variazioni Mensili nella parte relativa alle Indennità e Maggiorazioni.
Tale voce è esente sia ai fini previdenziali che fiscali e viene automaticamente riportata nelle Annotazioni del Modello CUD (a partire dall'anno di competenza 2002). |
Febbraio 2002 (paghe105) |
FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Segnaliamo che sull'elenco delle Voci Fisse, nel paragrafo 'Inps e Varie', sono state aggiunte le voci necessarie alla gestione dei fondi di previdenza complementare. |
Giugno 2001 (paghe090) |
RIPRISTINO FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO
Con il presente aggiornamento, è stata ripristinata la festività del 2 Giugno, che in precedenza risultava spostata alla prima domenica del mese (ossia al 3 giugno per l'anno 2001).
Come segnalato nella comunicazione da noi inviata il 15 giugno, è necessario ritrattare le variazioni mensili eventualmente inserite prima del presente ggiornamento. A tale scopo, può essere prodotta una stampa dei dipendenti interessati, lanciando la procedura Stampe Accessorie con i seguenti parametri : Programma da Eseguire 'STORELAV', Opzioni del Programma N-S-S001-999', Data Iniziale '01-06-2001', Data Finale '30-06-2001'.
Viene prodotta la stampa 'pagpresenze', sulla quale sono riportate le sole variazioni mensili già inserite in archivio. Nei casi in cui lo spostamento della festività determina un diverso trattamento retributivo, è necessario cancellare le variazioni precedentemente inserite (con il tasto Elimina) per poi reinserirle. In tal modo, verrà ricostruito l'orario mensile con la festività impostata correttamente. |