(acred911) |
ESONERO LAVORATRICI MADRI
L’Inps, con il messaggio n. 401 del 31/01/2025, ha confermato che l’esonero spettante alle lavoratrici madri in presenza di almeno 3 figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni, continua a spettare anche negli anni 2025 e 2026, fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Viene inoltre precisato che lo stesso esonero spetta anche in caso di nascita del figlio più piccolo nel corso degli anni 2025 e 2026. La gestione dell’esonero lavoratrici madri è stata rilasciata con l’aggiornamento di febbraio 2024 Acred883, prevedendo già il blocco automatico, dall’anno 2025, dell’esonero spettante in presenza di soli 2 figli. In caso di applicazione di tale esonero (identificato dal codice ‘80’ nei campi Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento), non è quindi necessario alcun intervento da parte dell’utente, per bloccarne l’applicazione dal mese di gennaio 2025. Infine, nel messaggio Inps è stato precisato che il nuovo esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 219-220, legge 207/2024), potrà essere applicato soltanto dopo l’emanazione del decreto attuativo (da parte nostra, aggiungiamo che per l’effettiva applicazione occorrerà attendere anche le indicazioni operative da parte dell’Inps). |
(acred909) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Segnaliamo che l’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti risulta decaduto dal mese di gennaio 2025. A seguito del presente aggiornamento, l’esonero cessa automaticamente di essere applicato dal mese di gennaio 2025, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente. |
(acred901) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – PREMI DECONTRIBUITI
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps tramite il forum di Assosoftware, per determinare la spettanza dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, oltre che l’aliquota dello stesso esonero (6% o 7%), si considerano anche eventuali premi decontribuiti gestiti tramite la voce 4CH (aggiornamento di novembre 2018 Acred705). |
(acred897) |
INCENTIVO POST PENSIONAMENTO
Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 82 del 22/09/2023. Per attivare la gestione sui dipendenti interessati, è sufficiente inserire sul servizio Voci fisse la nuova voce 54Z; la voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’. La voce 54Z provvede a restituire al dipendente i contributi IVS a suo carico (rimane quindi esclusa la contribuzione CIGS / FIS), al netto dell'esonero 6% o 7 % e dell'esonero lavoratrici madri. Sulla busta paga, l’incentivo è riportato nella colonna “Competenze” (al pari di altri esoneri a favore del dipendente). Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’incentivo viene riportato nella sezione Info Causali e sommato al totale a credito. Analogamente a quanto previsto per altri esoneri, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali indicato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti) rimane inalterato in presenza dell’esonero. |
(acred891) |
ESONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI
Con l’aggiornamento Acred889 del 24/04/2024 è stato rilasciato il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo, al fine di bloccare automaticamente l’esonero contributivo lavoratrici madri, con effetto dal mese di aprile 2024. Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto: a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio più piccolo raggiunge l’età massima prevista, viene automaticamente riattivato l’esonero contributivo dipendenti. Ricordiamo che, nel mese in cui viene raggiunta l’età massima prevista da parte del figlio più piccolo (10 anni in presenza di 2 figli oppure 18 anni in presenza di 3 o più figli), viene comunque applicato l’esonero lavoratrici madri. La riattivazione automatica dell’esonero contributivo dipendenti ha effetto, quindi, a partire dal mese successivo. Ricordiamo, infine, che l’esonero lavoratrici madri viene automaticamente bloccato nei mesi successivi alla cessazione del rapporto, anche qualora vengano erogate delle somme soggette a contributi (indennità sostitutiva del preavviso, arretrati di retribuzione, ecc.). Sulle somme in questione, qualora ricorrano le condizioni previste, viene applicato automaticamente l’esonero contributivo dipendenti (da quest’ultimo esonero restano comunque escluse le mensilità aggiuntive). |
(acred889) |
ESONERO LAVORATRICI MADRI – NUOVO CONTROLLO
Con effetto dal mese di aprile 2024, è stato predisposto il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo, al fine di bloccare automaticamente l’esonero lavoratrici madri una volta raggiunta l’età massima prevista. Ricordiamo che il figlio più piccolo deve essere indicato nell’apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nella sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’ (aggiornamento di gennaio 2024 Acred883). Il nuovo controllo viene applicato anche all’eventuale calcolo degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, da effettuare entro il mese di maggio (aggiornamento di marzo 2024 Acred887). |
(acred887) |
ESONERO LAVORATRICI MADRI – ARRETRATI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il recupero automatico dell’esonero arretrato spettante alle lavoratrici madri, in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2024, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 27 del 31/01/2024. Precisiamo che il recupero degli arretrati può essere effettuato sulle denunce Uniemens relative ai mesi di marzo, aprile o maggio, tuttavia gli arretrati possono riguardare esclusivamente i mesi di gennaio e/o febbraio. Tale limitazione, prevista nella circolare sopra citata, è stata successivamente confermata dall’Inps ad Assosoftware, nonostante fosse stato fatto presente che anche in futuro si potrebbe presentare la necessità di effettuare un recupero dell’esonero arretrato, a causa di una richiesta tardiva da parte delle dipendenti interessate. Di conseguenza, a meno di cambiamenti nelle disposizioni Inps, se dovesse presentarsi la necessità di recuperare l’esonero arretrato relativo ad uno o più mesi successivi a febbraio 2024, occorrerà procedere tramite apposite denunce rettificative (Uniemens/Vig). Come già precisato, il recupero dell’esonero arretrato relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio può essere effettuato nei mesi di marzo / aprile / maggio: per attivare il recupero automatico in uno dei mesi in questione, occorre indicare la voce 52K, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili delle dipendenti interessate, in corrispondenza del mese in cui si intende effettuare il recupero (la voce 52K si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’). In alternativa, se risulta più comodo, è possibile indicare la voce 52K sulle Voci Fisse a livello generale, con decorrenza dal primo del mese in cui si intende effettuare il recupero: così facendo, il conguaglio sarà effettuato per tutte le dipendenti interessate. Se si procede in questo modo, è opportuno storicizzare le Voci Fisse dal mese successivo al conguaglio, annullando la voce 52K (in ogni caso, nei mesi successivi viene controllato se è già stato effettuato il recupero). In presenza della voce 52K, vengono elaborate le voci 52V e 52W, per determinare l’esonero arretrato relativo ai mesi di gennaio e febbraio. Nel campo Importo Unitario di tali voci viene riportato l’imponibile del mese pregresso, mentre nel campo Importo Totale viene riportato l’esonero relativo allo stesso mese. In relazione agli stessi mesi per i quali viene determinato l’esonero arretrato (voci 52V e 52W sopra descritte), vengono elaborate anche le voci 53J e 53K, al fine di restituire l’eventuale esonero contributivo dipendenti (6% o 7%). Su tali voci viene riportato l’esonero 6% nel campo Importo Unitario, oppure l’esonero 7% nel campo Importo Totale. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene indicato nella sezione Info Causali, con il codice causale ‘ELA2’ (codice ‘80’ nei campi Ulteriori Specifiche 1 o 2) oppure ‘ELA3’ (codice ‘81’ nei campi Ulteriori Specifiche 1 o 2). Sempre nella sezione Info Causali, viene riportato anche l’esonero 6% o 7% da restituire, indicandolo sulla causale ‘M054’ (6%) oppure ‘M055’ (7%), dettagliato per mese di competenza. Nella colonna ‘Importo base’ viene indicato il valore dell’imponibile considerato nel calcolo dell’esonero, mentre nella colonna ‘Identificativo’ viene indicato ‘N’. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), per recuperare l’esonero lavoratrici madri relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio 2024, occorre reinviare le denunce relative agli stessi mesi. Sulle denunce da reinviare deve essere indicato (da parte dell’Utente) il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘LG’ (3 o più figli) oppure ‘LF’ (2 figli). Per quanto riguarda la contribuzione ex-Inpdap, nel caso in cui venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 / 56D / 56E / 56F / 56Q per il contributo a carico del dipendente), per attivare il calcolo automatico dell’esonero arretrato occorre inserire la voce 5BM sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità (la voce si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 5.4.5 ‘Altri enti’). Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap) l’esonero relativo ai mesi pregressi viene riportato secondo le stesse modalità previste per l’esonero relativo al mese corrente, con l’indicazione dei singoli mesi di competenza (gennaio / febbraio). Per l’esonero arretrato, tuttavia, non vengono riportati i codici fiscali dei figli nella sezione ‘V1’ (come previsto per l’esonero corrente): in presenza dell’esonero arretrato, tale sezione deve essere compilata manualmente in relazione ai mesi pregressi. NOTA: CALCOLO ESONERO NEL MESE DI TRASFORMAZIONE |
(acred884) |
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Con il presente aggiornamento rilasciamo alcune integrazioni relative alla gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, rilasciato con l’aggiornamento Acred883 del 27/02/2024. Innanzitutto, sul servizio Dipendente – Inquadramento è stato predisposto il nuovo campo ‘Ulteriori specifiche 2’, mentre il preesistente campo ‘Ulteriori specifiche’ è stato rinominato ‘Ulteriori specifiche 1’. Segnaliamo, inoltre, che il campo ‘Ulteriori specifiche 2’ è stato predisposto anche sul servizio Collocamento Telematico, in modo che possa essere compilato al momento dell’inserimento della comunicazione di assunzione. Precisiamo anche che, in caso di elaborazione di una busta paga nei mesi successivi alla cessazione del rapporto, l’esonero lavoratrici madri non può essere applicato su eventuali somme imponibili Inps (come ad esempio l’indennità sostitutiva del preavviso). La suddetta limitazione è stata confermata dall’Inps ad Assosoftware ed è inclusa nel presente aggiornamento: nei mesi successivi alla cessazione, l’esonero lavoratrici madri viene automaticamente bloccato. Infine, per quanto riguarda le voci relative ai “contributi altri enti”, abbiamo predisposto il seguente controllo automatico: se viene attivato l’esonero lavoratrici madri sui contributi altri enti (voce 5BP), risulta automaticamente bloccato l’esonero contributivo dipendenti sugli stessi contributi (voci 5BA / 5BB), in quanto incompatibile. |
(acred883) |
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 27 del 31/01/2024, in relazione agli anni dal 2024 al 2026. L’esonero corrisponde al 100% della contribuzione IVS (come indicato nei commi 180 e 181 della L. 213/2023) a carico della lavoratrice, fino ad un massimo di E. 3.000 annui da applicare su base mensile. L’esonero a favore delle lavoratrici madri spetta alle sole dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in presenza di una delle seguenti condizioni:
Non è necessario che i figli siano a carico della lavoratrice e non sono previsti altri requisiti quali ad esempio la convivenza o l’appartenenza allo stesso nucleo familiare (per ulteriori dettagli, fare riferimento alla circolare Inps sopra citata). L’esonero NON è compatibile con le agevolazioni che riducono o azzerano i contributi a carico del dipendente. Di seguito sono elencate le esenzioni in questione attualmente previste:
Come precisato nella circolare Inps sopra citata, non sussiste alcuna incompatibilità con qualsiasi agevolazione o incentivo che interessi esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro. Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione dei contributi a carico del dipendente, l’importo dell’esonero va ad aumentare l’imponibile Irpef ed il netto in busta dei mesi interessati. L’esonero spetta a partire dal mese di gennaio 2024 se la dipendente ha già tutti i requisiti necessari (contratto a tempo indeterminato + condizioni relative ai figli). In caso contrario, l’esonero spetta dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure dal mese di nascita dell’ultimo figlio (se vengono raggiunte le condizioni previste). L’esonero “corrente” può essere applicato a partire dal mese di febbraio oppure dal mese di marzo. Ricordiamo che è possibile generare un elenco delle lavoratrici in forza per le quali risultano presenti dei figli sul servizio Detrazioni e ANF: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STALAVMA’ sulla procedura Stampe Accessorie, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880. Secondo quanto precisato nella circolare Inps, ogni lavoratrice in possesso dei requisiti deve dichiarare, al datore di lavoro, la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli da considerare (2 o 3) e comunicando i codici fiscali degli stessi figli (includendo sempre il figlio più piccolo). In tal caso, il datore di lavoro deve riportare i codici fiscali dei figli sulle denunce Uniemens, in corrispondenza delle causali relative all’esonero. DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE Per generare la stampa della suddetta dichiarazione, occorre utilizzare il programma ‘STADIMAD’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Sul programma è disponibile l’opzione ‘Riporta i dati anagrafici dei figli’, tramite la quale è possibile riportare, sulla stampa della dichiarazione, i dati anagrafici dei figli presenti sul servizio Detrazioni e ANF. La suddetta opzione può essere eventualmente utilizzata (a discrezione dell’Utente) allo scopo di facilitare la compilazione della dichiarazione da parte delle lavoratrici, nel caso in cui i figli (o almeno alcuni di essi) risultino già presenti in archivio.
Sempre se viene richiesta l’indicazione dei figli, il primo rigo della tabella viene lasciato vuoto nei seguenti casi:
L’età del figlio più piccolo viene determinata rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura. In tal modo, la lavoratrice ha la possibilità di indicare un ulteriore figlio di età inferiore al più piccolo tra quelli presenti in archivio. Sempre se viene richiesta l’indicazione dei figli, il primo rigo della tabella viene lasciato vuoto nel caso che il figlio più piccolo abbia un’età maggiore di 10 anni (se la stampa è prodotta per l’anno 2024) o maggiore di 18 anni (se la stampa è prodotta per gli anni 2025 o 2026). L’età del figlio viene determinata rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura. In tal modo, la lavoratrice ha la possibilità di indicare un figlio di età inferiore al più piccolo tra quelli presenti in archivio. Precisiamo che, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps, la lavoratrice deve comunicare al massimo 3 figli (anche in presenza di un numero maggiore di figli), riportando sempre i dati del figlio più piccolo. Precisiamo, infine, che non vi è alcun obbligo di utilizzare la dichiarazione prodotta dal programma ‘STADIMAD’: dal momento che non esiste un modello ufficiale, può essere utilizzata qualsiasi dichiarazione conforme alle disposizioni. INSERIMENTO DEI FIGLI PER L’ESONERO Occorre tenere presente che i figli comunicati esclusivamente ai fini dell’esonero, non devono essere abilitati come figli a carico o per le detrazioni, a meno che la dipendente non abbia comunicato gli stessi figli tramite la dichiarazione delle detrazioni o la dichiarazione relativa ai fringe-benefit. In quest’ultimo caso, i figli risulteranno già presenti in archivio e le condizioni di figlio a carico o abilitato per le detrazioni non dovranno essere modificate. Una volta inseriti in archivio (o verificata la loro presenza in archivio), i figli da considerare per l’esonero devono essere selezionati nei campi della nuova sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’, sempre sul servizio Detrazioni e ANF. Nel caso in cui la lavoratrice abbia comunicato i codici fiscali dei figli direttamente all’Inps (informando comunque il datore di lavoro), nella sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’ occorre barrare la casella ‘Figli comunicati all’Inps’. ATTIVAZIONE E CALCOLO DELL’ESONERO A tale scopo, è sufficiente impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento, effettuando una storicizzazione in data 01/02/2024 (o successiva):
Precisiamo che può essere necessario effettuare la suddetta storicizzazione in una data successiva al mese di febbraio, nel caso in cui la lavoratrice abbia diritto all’esonero a partire da un mese successivo. L’esonero spettante in presenza di 2 figli (codice ‘080’) sarà automaticamente bloccato dal mese di gennaio 2025, mentre l’esonero spettante in presenza di almeno 3 figli (codice ‘081’) sarà automaticamente bloccato dal mese di gennaio 2027. Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo (rilevando la data di nascita di tale figlio dal Detrazioni e ANF), al fine di bloccare automaticamente l’esonero nel mese in cui viene raggiunto il limite di età previsto (10 anni in presenza di 2 figli, 18 anni in presenza di 3 figli). Precisiamo tuttavia che tale controllo sarà possibile solo nel caso in cui i dati anagrafici dei figli siano stati comunicati al datore di lavoro (e inseriti in archivio). Entrambi gli esoneri possono essere cessati o sospesi (se risulta necessario a causa di condizioni non gestite in automatico), effettuando una storicizzazione ed annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche. Il valore massimo annuale dell’esonero è stabilito in E. 3.000, tuttavia l’esonero deve essere limitato su base mensile. Precisiamo che il limite mensile viene determinato su base giornaliera anche nel caso in cui vengano elaborati più cedolini relativi allo stesso mese: così facendo, l’esonero può essere indicato sulla denuncia Uniemens relativa a ciascun cedolino. Precisiamo, inoltre, che il calcolo del limite su base giornaliera non deve essere effettuato in relazione alla data di nascita del figlio che dà diritto all’esonero: nel mese di nascita, quindi, il limite viene applicato in misura intera. Per analogia, riteniamo che anche nel mese in cui il figlio che dà diritto all’esonero raggiunge l’età massima prevista, il limite debba essere calcolato in misura intera (a quest’ultimo riguardo, le indicazioni fornite dall’Inps non sono molto chiare). Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche (‘080’ / ‘081’), viene elaborata automaticamente la voce 52X, con il valore dell’esonero spettante riportato nel campo Importo Totale. Sulla stessa voce, nel campo Importo Unitario è riportato il limite massimo del mese e nel campo Quantità i giorni utili per l’esonero (solo se il mese non è intero). Facciamo presente che il valore dell’esonero effettivamente applicato viene limitato rispetto al valore dei contributi IVS a carico del dipendente. Restano escluse le contribuzioni CIGS / FIS a carico del dipendente. Per il momento, resta escluso anche il contributo aggiuntivo 1% dovuto oltre il limite previsto (in attesa di indicazioni da parte dell’Inps). ESONERO SU STAMPE E DENUNCE MENSILI Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), presente nella parte finale della nota contabile. Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’esonero viene riportato nella sezione Info Causali e sommato al totale a credito. Sulle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (contribuzione ex-Inpdap), l’indicazione dell’esonero lavoratrici madri sarà rilasciata con un successivo aggiornamento. ESONERO SU CONTRIBUTI ALTRI ENTI |
(acred883) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova opzione, utilizzabile dal mese di febbraio 2024, che consente di escludere alcune somme dalla retribuzione imponibile considerata per il calcolo dell’esonero contributivo IVS a favore dei lavoratori dipendenti, secondo i criteri in vigore nell’anno 2024 (aggiornamento di gennaio 2024 Acred879). In particolare, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), la nuova opzione consente di escludere la quota relativa alle mensilità aggiuntive inclusa nella voce 02T (‘Terzo elemento’). Ricordiamo che la voce 02T può essere utilizzata nella gestione degli OTD sui contratti relativi al settore agricolo (codici contratto 067 / 068 / 084 / 124 / 153). Sui contratti in questione, la percentuale relativa alle mensilità aggiuntive corrisponde generalmente al 16,66% (14 mensilità). Per attivare la nuova opzione, è sufficiente indicare la voce 51F sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente); la voce 51F si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’. Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di febbraio, la voce 133, corrispondente all’indennità sostitutiva delle mensilità aggiuntive, viene decurtata automaticamente dalla retribuzione considerata ai fini dell’esonero. Ricordiamo che la voce 133 viene utilizzata, generalmente, per i lavoratori a domicilio del settore industria o in altri casi analoghi in cui è prevista contrattualmente un’indennità da erogare in sostituzione delle mensilità aggiuntive. Sempre con effetto dal mese di febbraio, in caso di applicazione dell’esonero contributivo su somme soggette a tassazione separata sul Tfr (ad esempio l’indennità sostituiva del preavviso) o sugli arretrati anni precedenti, il valore dell’esonero determinato su tali somme viene riportato sul corrispondente imponibile a tassazione separata, anziché sull’imponibile a tassazione ordinaria. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 5F5, visibile nel dettaglio del cedolino, sulla quale è riportato l’esonero da includere nell’imponibile a tassazione separata relativo al Tfr (campo Importo Unitario) oppure relativo agli arretrati anni precedenti (campo Importo Totale). |
(acred880) |
ESONERO LAVORATRICI MADRI
La legge 30/12/2023 n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024) ha previsto, all’art. 1, commi 180-182, un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, in relazione agli anni dal 2024 al 2026. L’esonero a favore delle lavoratrici madri spetta in presenza di una delle seguenti condizioni:
A tal fine, vanno considerati tutti i figli, compresi quelli non a carico e/o non conviventi. In data odierna è stata pubblicata, sul sito Inps, la circolare n. 27 del 31/01/2024, nella quale viene precisato che l’esonero lavoratrici madri può essere applicato soltanto a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024. Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo la gestione dell’esonero lavoratrici madri, con effetto dal mese di febbraio. Sarà previsto anche il conguaglio dell’esonero relativo al mese di gennaio, secondo le modalità e nei termini previsti dalla circolare Inps. Naturalmente, forniremo indicazioni dettagliate sulla modalità di calcolo e di gestione dell’esonero. Con il presente aggiornamento, rilasciamo una stampa di controllo che può essere utilizzata per individuare le lavoratrici potenzialmente interessate dall’esonero, sulla base dei figli che risultano presenti in archivio. È possibile generare un elenco delle dipendenti in forza, per le quali risultano presenti dei figli sul servizio Detrazioni e Anf. Sulla stampa prodotta (‘lav-madri’) sono riportate le dipendenti con contratto a tempo indeterminato, per le quali risultano presenti almeno 3 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 18 anni. Se la Data Finale ricade nell’anno 2024, vengono riportate in stampa anche le dipendenti per le quali risultano presenti almeno 2 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 10 anni. Tramite un’opzione disponibile nei parametri del programma, è possibile considerare anche le lavoratrici madri che hanno un contratto diverso da tempo indeterminato (a termine, stagionale, etc.), nel caso in cui lo si ritenga utile. |
(acred880) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Con l’aggiornamento Acred879 del 23/01/2024, è stata rilasciata la voce 52Z, che può essere utilizzata in presenza di più cedolini relativi ad uno stesso mese (ed allo stesso dipendente), per controllare automaticamente l’imponibile complessivo del mese e stabilire se spetta o meno l’esonero contributivo a favore del dipendente. |
(acred879) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, secondo le modalità stabilite nella circolare Inps n. 11 del 16/01/2024, tenendo conto anche delle precisazioni fornite dallo stesso Istituto sul forum di Assosoftware. A partire dalla competenza di gennaio 2024, l’esonero contributivo viene determinato sulla retribuzione imponibile erogata in ciascun mese, al netto di tutte le mensilità aggiuntive erogate (in qualsiasi forma) nello stesso mese. I limiti di retribuzione e le percentuali di esonero restano quelli previsti da luglio 2023 (aggiornamento Acred864):
Ricordiamo che la percentuale effettivamente applicata all’esonero viene limitata rispetto all’aliquota contributiva a carico del dipendente: tale criterio (confermato dall’Inps) è stato documentato nell’aggiornamento di luglio 2023 Acred864. Sulla tredicesima mensilità, quindi, non spetta più alcun esonero, a differenza di quanto previsto fino a dicembre 2023. Con effetto dal mese di gennaio 2024, la retribuzione considerata ai fini dell’esonero corrisponde all’imponibile Inps del mese (voce 500) decurtato delle mensilità aggiuntive erogate nel mese (voci 477 / 478 / 479 / 476). Per quanto riguarda gli operai edili, viene invece decurtato l’accantonamento relativo alla tredicesima (voce 468). La gestione dell’esonero viene effettuata tramite le stesse voci documentate nell’aggiornamento di luglio 2023 Acred864, modificate come necessario per applicare i nuovi criteri previsti nell’anno 2024:
Sulla denuncia Uniemens, l’esonero contributivo continua ad essere riportato sulle stesse causali previste fino al mese di dicembre 2023 (ovviamente, escludendo le causali relative all’esonero sulla tredicesima):
Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 6% che quello al 7% continuano ad essere riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’. I codici recupero utilizzati rimangono invariati (‘48’ per l’esonero al 6%, ‘49’ per l’esonero al 7%). Ricordiamo che, se la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, ecc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, le preesistenti voci 5BA / 5BB, senza alcun valore. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), precisiamo che, al momento, non risulta chiaro come deve essere indicata la condizione di esonero spettante sulla retribuzione del mese al netto della tredicesima. ESONERO SU ULTERIORI CEDOLINI |
(acred864) |
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
E’ stato predisposto l’aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 34, comma 1, del D.L. 48/2023, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1932 del 24/05/2023. Precisiamo innanzitutto che l’aumento dell’esonero contributivo interessa i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 ed ha effetto esclusivamente sulla retribuzione imponibile del mese, al netto dei ratei di tredicesima erogati. Dal mese di luglio 2023, l’esonero contributivo passa alle seguenti percentuali:
Come già detto, la percentuale dell’esonero resta invariata per quanto riguarda i ratei di tredicesima erogati. Le voci elaborate automaticamente per la gestione dell’esonero corrispondono a quelle predisposte e documentate con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, di seguito riepilogate:
Precisiamo che le aliquote applicate nel calcolo dell’esonero vengono automaticamente limitate ad un valore massimo corrispondente all’aliquota IVS a carico del dipendente. Da tale limite restano escluse altre contribuzioni a carico del dipendente, quali ad esempio la CIGS o il FIS, in quanto l’esonero opera solo sulla contribuzione IVS. In caso di necessità, è possibile forzare l’applicazione dell’esonero nella misura del 6% o 7% sulla retribuzione del mese, oppure bloccare l’applicazione dell’esonero. In particolare, ricordiamo che può essere necessario effettuare una “forzatura” in presenza di più cedolini nello stesso mese, tenendo conto dell’imponibile complessivo del mese. Per quanto riguarda la denuncia Uniemens, i codici causale relativi all’esonero restano invariati:
Per quanto riguarda gli operai agricoli, secondo il messaggio Inps, sulla denuncia DMAG Mensile occorre continuare ad indicare gli stessi tipi retribuzione previsti in precedenza (codici ‘7’ / ‘8’ / ‘9’, aggiornamento di maggio 2022 Acred825), senza fornire alcuna indicazione in merito alla nuova percentuale applicata. L’Istituto dovrebbe poi determinare quale percentuale occorre applicare, in base agli importi indicati sulla denuncia. Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 6% che quello al 7% sono riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’. Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente tramite le voci 53F / 53G descritte nei paragrafi precedenti. In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’. Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, le preesistenti voci 5BA / 5BB, senza alcun valore. |
(acred861) |
ESONERO LAVORATRICI MADRI – LAVORO DOMESTICO
Sulla base del messaggio Inps n. 1552 del 28/04/2023 è stata predisposta la gestione automatica degli arretrati relativi all’esonero lavoratrici madri nel settore del lavoro domestico. |
(acred855) |
ESONERO CONTRIBUTIVO – ALTRI ENTI
Con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, è stata rilasciata la nuova voce 5BA, utilizzabile per gestire l’esonero contributivo relativo ad “altri enti” (enti diversi dall’Inps) nella misura del 3%. |
(acred851) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – ULTERIORI MODIFICHE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, è stato rilasciato l’aumento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, previsto dalla legge n. 197/2022, con effetto dal mese di gennaio 2023. Nel giorno successivo all’aggiornamento, è stata pubblicata la circolare Inps n. 7 del 24/01/2023 (disponibile dal 25/01), la quale ha confermato quanto era stato anticipato ad Assosoftware, fornendo comunque ulteriori indicazioni. In particolare, al punto 3.2 della circolare è stato precisato che, in presenza di più denunce Uniemens relative ad uno stesso dipendente, dovute a variazioni nell’inquadramento previdenziale (qualifica, tipo di contratto, regime orario, ecc.), ai fini dell’applicazione dell’esonero occorre considerare l’imponibile complessivo del mese. Per il momento, nei casi in cui vengono elaborati più cedolini relativi ad uno stesso dipendente, continua ad essere effettuato il controllo sul limite mensile proporzionato al numero di giorni ricadenti in ciascun cedolino. Infine, segnaliamo che la circolare Inps ha fornito ulteriori indicazioni anche per quanto riguarda i casi di ulteriori rapporti di lavoro occorsi nello stesso mese, per un determinato dipendente, con diversi datori di lavoro. Con il presente aggiornamento, dal mese di gennaio 2023 non viene effettuato alcun proporzionamento rispetto ai giorni, nei mesi di assunzione e/o cessazione. Anche nei mesi in questione, quindi, i limiti vengono sempre considerati in misura intera (E. 1.923 / E. 2.692), ai fini dell’applicazione dell’esonero sulla retribuzione del mese. Ricordiamo che nei casi in cui si ritiene (per qualsiasi motivo) che non debba essere applicato l’esonero, è possibile bloccarlo indicando la voce 53D con il valore ‘1’ nel campo Quantità. Tale voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili (se si intende bloccare l’esonero per un solo mese) oppure sulle Voci Fisse (se si intende bloccarlo per tutti i mesi). |
(acred849) |
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”), al comma 281 dell’art. 1, ha previsto un aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, con effetto dal mese di gennaio 2023. Ricordiamo che l’esonero contributivo a favore dei dipendenti è stato istituito dalla legge 234/2021, nella misura dello 0,80% con effetto dal mese di gennaio 2022 (aggiornamento di aprile 2022 Acred822). Tale esonero è stato poi aumentato al 2,00% dal D.L. 115/2022, con effetto dal mese di luglio 2022 (aggiornamento di ottobre 2022 Acred839). Relativamente all’anno 2022, l’esonero spettava a condizione che la retribuzione imponibile “parametrata su base mensile per tredici mensilità” non risultasse superiore al limite mensile di E. 2.692. I criteri adottati nel controllo di tale limite sono stati documentati dettagliatamente con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822. In particolare, ricordiamo che il controllo doveva essere effettuato sull’imponibile al netto dei soli ratei di tredicesima erogati e, separatamente, sugli stessi ratei di tredicesima erogati (in quest’ultimo caso, proporzionando il limite mensile al numero dei ratei erogati). Dal mese di gennaio 2023, l’esonero contributivo a favore dei dipendenti aumenta al 3,00% se la retribuzione imponibile non supera il limite mensile di E. 1.923. L’esonero rimane invece al 2,00% se la retribuzione imponibile risulta compresa tra i limiti mensili di E. 1.923 ed E. 2.692. Anche per quanto riguarda i nuovi limiti in vigore nell’anno 2023, rimane valido il precedente criterio di controllo in relazione all’imponibile del mese ed ai ratei di tredicesima erogati. Al momento del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata, da parte dell’Inps, la circolare relativa al suddetto aumento. Tuttavia, l’Istituto ha fornito ad Assosoftware una bozza della circolare, comprensiva delle istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens, garantendo che sarà possibile applicarla dal mese di gennaio 2023. Dal mese di gennaio 2023, le voci elaborate automaticamente per gestire l’esonero contributivo sono le seguenti:
Secondo le indicazioni fornite dall’Inps nella suddetta “bozza”, i criteri da adottare nel controllo dei limiti mensili di reddito (imponibile del mese e ratei di tredicesima) non sono cambiati rispetto all’anno 2022, naturalmente considerando i nuovi valori in vigore nell’anno 2023. A tale riguardo, precisiamo che i limiti relativi ai ratei di tredicesima corrispondono ad 1/12 dei limiti mensili, arrotondando all’euro (E. 160 corrisponde a 1/12 di E. 1.923, E. 224 corrisponde a 1/12 di E. 2.692). Per quanto riguarda le voci sopra elencate, precisiamo che se risultasse assente la voce 53F (ad esempio, se venisse bloccata dall’Utente), la voce 53G applicherebbe l’esonero 2% anche sull’imponibile del mese inferiore ad E. 1.923 o sui ratei di tredicesima inferiori ad E. 160. Naturalmente, tale condizione non si dovrebbe mai verificare, a meno di una “forzatura”. Sulla busta paga, il valore dell’esonero contributivo continua ad essere indicato nella colonna “Competenze”, separando la quota relativa all’imponibile del mese (al netto dei ratei di tredicesima) dalla quota relativa ai ratei di tredicesima. Sulla nota contabile, il valore dell’esonero continua ad essere riportato sulla stessa riga prevista per l’anno 2022: “Recupero contributi Inps dipendenti” (cod. 2002002) nella parte centrale, decurtandolo da “Contributi Inps dipendenti” (cod. 3000702) nella parte finale. Ai fini contabili, non sono previste distinzioni tra l’esonero al 2% e quello al 3%. Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, riportato nel campo ‘Contributo’ (servizio Uniemens – Dipendenti), continua a rimanere inalterato in presenza dell’esonero. Come nell’anno 2022, il valore dell’esonero viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito. Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l’esonero contributivo è riportato sui seguenti codici causale:
Sulle causali preesistenti (L094 / L025 / L095), nel campo Identificativo continua ad essere riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero (tale valore viene indicato senza i decimali e arrotondato all’unità di euro). Relativamente agli operai agricoli, precisiamo che la gestione dell’esonero continua ad essere effettuata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri dipendenti, anche per quanto riguarda l’indicazione sulla busta paga e sulla nota contabile. Sempre per gli operai agricoli, sulla denuncia DMAG Mensile, secondo la “bozza” di circolare fornita dall’Inps, occorrerà continuare ad indicare gli stessi tipi retribuzione previsti nell’anno 2022 (codici ‘7’ / ‘8’ / ‘9’, aggiornamento di maggio 2022 Acred825), senza fornire alcuna indicazione in merito alla percentuale applicata (2% oppure 3%). Sarà poi l’Istituto a determinare quale percentuale occorre applicare, ovviamente in base agli importi indicati sulla denuncia. Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 2% che quello al 3% vengono riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’ Entrambi gli esoneri sono dettagliati per singolo mese e per tipologia (imponibile del mese / ratei di tredicesima). Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente sulla busta paga di gennaio tramite le voci 53G (esonero al 2%) oppure 53F (esonero al 3%). In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’. Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, sia la preesistente voce 5BB che la nuova voce 5BA, entrambe senza alcun importo. Precisiamo che la voce 5BA calcola l’esonero 3% sugli imponibili fino ad E. 1.923, mentre la voce 5BB calcola l’esonero 2% sugli imponibili compresi tra E. 1.923 ed E. 2.692. NOTA: Secondo quanto indicato nella “bozza” di circolare fornita dall’Inps ad Assosoftware, in caso di rapporto di lavoro cessato nell’anno 2022, se alcune somme imponibili (ad esempio le mensilità aggiuntive) vengono erogate nell’anno 2023, per tali somme NON si dovrebbe beneficiare dell’esonero contributivo. In attesa delle disposizioni ufficiali, consigliamo di “bloccare” l’esonero contributivo sulle buste paga che presentano la suddetta condizione (elaborate nell’anno successivo a quello di cessazione, con erogazione di somme imponibili ai fini contributivi): a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 5E3 sulle Voci Fisse del dipendente interessato, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. |
(acred845) |
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)
Ricordiamo che è possibile erogare l’indennità prevista dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022 sulla busta paga di dicembre, nel caso in cui non sia stato possibile, per “motivi gestionali”, erogarla sulla busta paga di novembre. Come anticipato nell’aggiornamento Acred843 del 24/11/2022, per attivare l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di dicembre, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 5E1, inserendola sulle Variazioni Mensili dei soli dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione su dicembre interessi un’intera azienda, è possibile inserire la voce 5E1 (con ‘1’ nell’Importo Unitario) sulle Voci Fisse a livello di ditta. Attivando l’erogazione su dicembre tramite la voce 5E1 come sopra indicato (‘1’ nel campo Importo Unitario), viene controllato automaticamente che NON sia già stata erogata l’indennità sulla busta paga del mese di novembre. Inoltre, per procedere all’erogazione su dicembre, vengono controllate automaticamente le seguenti condizioni:
Per quanto riguarda la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, ricordiamo che è possibile richiedere la storicizzazione del servizio ‘Detrazioni e ANF’ sul mese di novembre (voce 5E1 con ‘1’ nel campo Importo Totale, eventualmente inserita sulle Voci Fisse); in tal caso, viene considerata valida anche la storicizzazione su dicembre. In caso di erogazione dell’indennità sulla busta paga di dicembre, il conguaglio viene effettuato tramite la denuncia Uniemens relativa allo stesso mese, conformemente a quanto indicato nel messaggio Inps n. 4159 del 17/11/2022. |
(acred844) |
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 – PRECISAZIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred843 del 24/11/2022, abbiamo rilasciato la gestione dell’indennità di 150 euro prevista dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022, sull’elaborazione del mese di novembre. Nella documentazione dell’aggiornamento Acred843 sono descritte le diverse modalità che si possono adottare per gestire la dichiarazione, da parte del dipendente, di non percepire trattamenti pensionistici e non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. A seguito di alcune richieste di chiarimenti, descriviamo più dettagliatamente come funziona una delle modalità disponibili per gestire la suddetta dichiarazione. Una delle modalità disponibili prevede che venga barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, secondo un criterio analogo a quello previsto per l’indennità di 200 euro nel mese di luglio. Per completezza, ricordiamo che nell’aggiornamento Acred843 è prevista anche una diversa modalità per confermare che il dipendente ha presentato la suddetta dichiarazione: indicare la voce 5E1 con il valore ‘1’ nel campo Quantità. Ricordiamo infine che, in entrambe le modalità previste (barratura della casella o voce 5E1 con ‘1’ in Quantità), vengono verificate automaticamente le altre condizioni che danno diritto all’indennità: retribuzione non superiore ad E. 1.538, rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre, dipendente non inquadrato come OTD o lavoratore domestico. |
(acred843) |
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)
Il D.L. n. 144 del 23/09/2022 ha previsto, all’art. 18, l’erogazione di un’indennità una-tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, tramite anticipo da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens. L’Inps ha emanato le disposizioni relative all’erogazione della suddetta indennità (da parte del datore di lavoro) tramite la circolare n. 116 del 17/10/2022 ed i messaggi n. 3806 del 20/10/2022 e n. 4159 del 17/11/2022. Secondo le disposizioni sopra citate, l’indennità deve essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, soltanto se sono rispettate tutte le condizioni di seguito elencate:
Come per la precedente indennità di 200 euro erogata nel mese di luglio, restano esclusi dall’erogazione, da parte del datore di lavoro, i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD). L’indennità deve essere erogata con la busta paga relativa al mese di novembre 2022. Nel caso in cui non sia possibile, per “motivi gestionali”, erogare l’indennità sulla busta paga di novembre, l’erogazione potrà avvenire sulla busta paga di dicembre. Il conguaglio, ovviamente, deve avvenire sulla denuncia Uniemens del mese di erogazione. L’importo da erogare corrisponde sempre ad E. 150, indipendentemente dall’eventuale condizione di part-time o dalla durata del rapporto di lavoro (purché quest’ultimo sussista nel mese di novembre 2022). Per avere diritto all’indennità di 150 euro, è necessario che la retribuzione imponibile del mese di novembre, al netto della tredicesima o del rateo erogati, risulti inferiore al limite di E. 1.538. Se la retribuzione imponibile è azzerata per effetto di “eventi tutelati”, tale controllo viene effettuato rispetto sulla “retribuzione teorica”. Nel caso in cui vengano elaborate più buste paga nel mese di novembre (a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, oppure in caso di cessazione e riassunzione) il limite di E. 1.538 viene proporzionato ai giorni di calendario ai quali si riferisce la busta paga, secondo lo stesso criterio adottato per l’indennità di 200 euro erogata nel mese di luglio. Il tal modo, si evita che l’imponibile complessivo del mese superi il limite previsto. Precisiamo che, in caso di sola assunzione o cessazione nel mese (senza che vi sia un secondo rapporto di lavoro nello stesso mese e con lo stesso datore), il controllo della retribuzione viene effettuato rispetto al limite “intero” di E. 1.538. Nel campo Importo Unitario della voce 5E4 viene riportato il valore della retribuzione considerata per il controllo del superamento del limite di E. 1.538. Come già detto, tale valore corrisponde alla retribuzione imponibile al netto della tredicesima o del relativo rateo (se erogati nel mese); nel caso in cui tale retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati, viene considerata la retribuzione teorica (determinata come richiesto sulla denuncia Uniemens). Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è disponibile la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, tramite la quale è possibile confermare che il dipendente ha dichiarato di non percepire trattamenti pensionistici e non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Nel caso in cui, per la dichiarazione relativa all’indennità di 150 euro, risulti una condizione diversa da quella impostata per l’indennità di 200 euro, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022, modificando opportunamente la suddetta casella. Se, ad esempio, la casella era stata barrata per l’indennità di 200 euro (il dipendente aveva dichiarato di non percepire i suddetti trattamenti), mentre per l’indennità di 150 euro la stessa casella NON deve essere barrata (il dipendente dichiara di percepire i suddetti trattamenti), occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022 (o comunque sul mese di novembre 2022), togliendo la spunta dalla casella. Occorre tenere presente che, da un punto di vista gestionale, l’Utente può decidere se considerare obbligatoria la compilazione di una nuova dichiarazione, oppure ritenere valida, almeno in alcuni casi, la precedente dichiarazione presentata per l’indennità di 200 euro. Nel caso in cui si intenda rendere obbligatoria la storicizzazione sul mese di novembre (anche nei casi in cui si deve confermare quanto già dichiarato in occasione dell’indennità di 200 euro), occorre impostare la voce 5E1 sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente), con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale. Così facendo, se la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ risulta barrata, questa sarà considerata valida, per l’indennità di 150 euro, solo se la decorrenza del servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è uguale o successiva al 01/11/2022. In alternativa alla casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, è possibile confermare la dichiarazione del dipendente (ossia confermare che il dipendente ha dichiarato di non percepire trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza), per l’indennità di 150 euro, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 5E1 (si tratta di un’opzione analoga a quella prevista per l’indennità di 200 euro sulla voce 5E0). Precisiamo che quest’ultima modalità può essere adottata, in alternativa alla barratura della casella, semplicemente se risulta più comoda per l’Utente. In entrambi i casi (casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ oppure voce 5E1 con ‘1’ in Quantità), NON occorre preoccuparsi di verificare le altre condizioni che danno diritto all’indennità: retribuzione non superiore ad E. 1.538, rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre, dipendente non inquadrato come OTD o lavoratore domestico. Ricordiamo che, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è presente anche l’opzione ‘Forza / Blocca erogazione’, che può essere utilizzata nei casi (particolari) in cui è necessario “forzare” o “bloccare” l’erogazione dell’indennità, in relazione al controllo automatico sulla retribuzione e sulla sussistenza del rapporto di lavoro. L’indennità erogata viene riportata nel campo Importo Totale della voce 5E4: tale importo viene sommato direttamente sul netto in busta, in quanto (come per l’indennità di 200 euro) non costituisce reddito ai fini fiscali o previdenziali e non può essere trattenuto in caso di pignoramento. Sulla denuncia Uniemens individuale, l’indennità viene riportata nella sezione Info Causali, con la causale ‘L033’, indicando il periodo di competenza e ‘N’ nel campo Identificativo. Per questa causale, inoltre, è stata prevista la compilazione di un nuovo campo, denominato ‘Importo base’, nel quale viene riportata la retribuzione considerata per il controllo del limite di E. 1.538 (tale retribuzione è presente nel campo Importo Unitario della voce 5E4). Sulla denuncia DMAG Mensile, l’indennità viene riportata sul tipo retribuzione ‘X’ (senza compilare altri campi), tramite la procedura ‘DMAG Mensile: Generazione dati da archivi Paghe’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’indennità viene riportata sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. In particolare, l’indennità viene indicata nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, riportando il codice ‘44’, il mese di competenza e, nel campo ‘Altro imponibile’, la retribuzione considerata per il controllo del limite di E. 1.538. NOTA: Anticipiamo che, sul mese di dicembre, sarà possibile attivare l’erogazione dell’indennità di 150 euro, nel caso in cui non sia stata erogata nel mese di novembre per “motivi gestionali”. Per attivare l’erogazione sulla busta paga di dicembre, occorrerà indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 5E1. |
(acred843) |
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 102 del 19/09/2022 e tenendo conto delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. In particolare, nel messaggio sopra citato è stato confermato che l’esonero spetta dalla data del primo rientro effettivo al lavoro dopo il periodo di assenza per maternità, includendo in tale periodo anche l’eventuale congedo parentale a giorni (maternità facoltativa), oltre a ferie e permessi, qualora tali assenze vengano usufruite “senza soluzione di continuità” (ossia senza interruzioni) rispetto alla maternità obbligatoria. Nel messaggio sono riportati alcuni esempi di assenze che seguono la maternità obbligatoria in varie combinazioni. Viene inoltre ribadito che il suddetto rientro deve avvenire tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2022 (condizione già indicata nella precedente circolare 102/2022). Nella sostanza, comunque, le indicazioni operative fornite con l’aggiornamento Acred839 restano confermate. Con il presente aggiornamento, inoltre, vengono fornite le indicazioni per recuperare l’esonero relativo ai mesi pregressi (dal mese di rientro al lavoro, fino al mese precedente all’applicazione dell’esonero “corrente”). Come indicato nell’aggiornamento Acred839, per individuare i casi “potenzialmente” interessati all’esonero, occorre utilizzare il programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). Ricordiamo che la data di inizio del periodo agevolato (ossia la data del primo rientro effettivo al lavoro) deve essere indicata, dall’Utente, nel campo Competenza della voce 52M (elenco voci, 5.4.1 ‘Varie Inps’), indicandola sulle Variazioni Mensili del mese nel quale si intende iniziare ad applicare l’esonero. Nei mesi successivi a quello di rientro dalla maternità, l’imponibile “soggetto” all’esonero corrisponde all’imponibile previdenziale del mese. Seguendo le indicazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, viene escluso (automaticamente) soltanto l’imponibile derivante dall’indennità di preavviso. Precisiamo che non ci sono altre indicazioni, da parte dell’Inps, in merito all’eventuale esclusione di altre erogazioni extra-mensili (premi, mensilità aggiuntive, ecc.). Nel mese di rientro della maternità (da individuare considerando anche le eventuali assenze successive, se usufruite senza interruzione), corrispondente al mese iniziale del periodo di spettanza dell’esonero, deve essere considerato l’imponibile relativo ai giorni successivi al rientro. Analogamente, nel mese finale del periodo di spettanza dell’esonero, occorre considerare l’imponibile relativo ai giorni precedenti al termine del periodo di spettanza. Come indicato nell’aggiornamento Acred839, se il mese iniziale dell’esonero corrisponde al mese corrente, e si rende necessario “forzare” il valore dell’imponibile soggetto all’esonero (in quanto deve essere decurtato l’imponibile relativo a ferie, permessi o altre assenze usufruite senza interruzione dopo la maternità), occorre indicare l’imponibile soggetto all’esonero nel campo Importo Totale della voce 52N, inserendola sulle Variazioni Mensili. Come già detto, con il presente aggiornamento viene rilasciato il recupero automatico dell’esonero arretrato, dal mese iniziale del periodo di spettanza al mese precedente all’applicazione dell’esonero “corrente”. Per attivare il recupero automatico degli arretrati, occorre indicare la voce 52T sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, in corrispondenza del mese in cui si vuole effettuare il recupero (novembre o dicembre 2022). Sulla voce 52T viene riportato l’imponibile e l’esonero relativi al primo mese dell’incentivo. In presenza della voce 52T viene elaborata anche la voce 52U, che provvede a calcolare l’esonero arretrato dal secondo mese di spettanza, fino al mese precedente all’attivazione dell’esonero “corrente”. Per tali mesi, l’imponibile soggetto all’esonero corrisponde all’imponibile previdenziale, quindi non occorre intervenire. Le modalità di esposizione dell’esonero relativo al mese corrente, sono state descritte nell’aggiornamento Acred839, per quanto riguarda la busta paga, la nota contabile e la denuncia Uniemens, L’esonero arretrato viene indicato, sulla busta paga, separatamente dall’esonero corrente: l’importo recuperato è riportato nella colonna ‘Competenze’ e va ad incidere sull’imponibile fiscale e sul netto in busta. Sulla nota contabile, l’esonero arretrato viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), nella parte finale della nota contabile. Sulla denuncia Uniemens individuale, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, con il codice causale ‘ELAM’, dettagliato sui singoli mesi di competenza. Nel campo Identificativo viene riportata la data di rientro al lavoro, corrispondente alla data indicata nel campo Competenza della voce 52M. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, la circolare Inps prevede che, per recuperare l’esonero arretrato, debbano essere inviati degli appositi flussi di variazione (con tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘LM’), la cui compilazione è a carico dell’Utente. In presenza dell’esonero arretrato, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘28’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione. Nel caso in cui la contribuzione previdenziale ex-Inpdap venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 / 56D / 56E / 56F / 56Q per il contributo a carico del dipendente), precisiamo che occorre indicare la voce 5BD sulle Voci Fisse, per attivare la gestione dell’esonero (la stessa voce deve essere indicata sulle Variazioni Mensili del mese di attivazione, impostando nel campo Competenza il giorno di decorrenza dell’esonero). |
(acred843) |
ARRETRATI ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839, è stato rilasciato il recupero automatico dell’aumento dell’esonero contributivo previsto dal D.L. 115/2022, relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Segnaliamo che, nel suddetto recupero automatico, non sono stati considerati eventuali cedolini “aggiuntivi” elaborati nei mesi di luglio, agosto e settembre. I cedolini “aggiuntivi” possono essere stati elaborati a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, oppure in caso di cessazione e riassunzione nello stesso mese. Con l’elaborazione del mese di novembre 2022, vengono determinati automaticamente gli arretrati relativi ai suddetti cedolini “aggiuntivi”. A tale scopo, non è necessario effettuare alcuna operazione da parte dell’Utente: se, nel mese di ottobre, sono stati calcolati gli arretrati dell’aumento dell’esonero contributivo per i mesi di luglio / agosto / settembre, nel mese di novembre viene effettuato un controllo automatico per verificare se, negli stessi mesi, erano presenti dei cedolini aggiuntivi; per tali cedolini, quindi, viene recuperato l’aumento dell’esonero contributivo. Segnaliamo inoltre che, sulle buste paga relative al mese di novembre o dicembre, è possibile attivare il recupero dell’esonero arretrato, nel caso in cui tale recupero non sia stato effettuato sul mese di ottobre per motivi “gestionali”. |
(acred842) |
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)
Facciamo presente che, con l’aggiornamento relativo all’elaborazione di novembre 2022, sarà rilasciata la gestione automatica dell’indennità una-tantum di E. 150, da corrispondere con la retribuzione dello stesso mese di novembre. Per confermare che il dipendente ha presentato la dichiarazione relativa all’assenza di trattamenti pensionistici e reddito di cittadinanza, è possibile utilizzare la stessa casella predisposta per l’analoga dichiarazione relativa all’indennità di E. 200 (art. 31 D.L. 50/2022). La casella in questione, disponibile sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, per maggiore chiarezza, è stata rinominata con i riferimenti ad entrambe le indennità. Nel caso in cui, per la dichiarazione relativa all’indennità di E. 150, risulti una condizione diversa da quella impostata per l’indennità di E. 200, occorre effettuare una storicizzazione in corrispondenza del mese di novembre 2022, modificando opportunamente la suddetta casella. Ad esempio, se la casella era stata barrata per l’indennità di E. 200 (quindi il dipendente aveva dichiarato di non percepire i suddetti trattamenti), mentre per l’indennità di E. 150 la stessa casella non deve essere barrata (dichiarazione non presentata, oppure presentata dichiarando di percepire i suddetti trattamenti), occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022 (o comunque entro il 30/11/2022), togliendo la spunta dalla casella in questione. La stessa storicizzazione va effettuata nel caso in cui la casella non fosse stata barrata per l’indennità di E. 200, mentre deve essere barrata per l’indennità di E. 150. Segnaliamo che, se non viene effettuata alcuna modifica sulla casella relativa alla dichiarazione, per l’indennità di E. 150 sarà considerata valida la condizione presente in archivio, già applicata all’indennità di E. 200. |
(acred841) |
ARRETRATI ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero contributivo relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre, per quanto riguarda l’aumento del 1,20% previsto dal D.L. 115/2022. Segnaliamo che, in caso di elaborazione di più cedolini, nel mese di ottobre, per uno stesso dipendente, il recupero dell’esonero arretrato veniva effettuato su tutti i cedolini, portando quindi ad un risultato errato. Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto: in caso di elaborazione di più cedolini, il recupero dell’esonero arretrato viene effettuato esclusivamente sul cedolino di fine mese. |
(acred840) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – EX-INPDAP
Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, sono state rilasciate alcune nuove voci per gestire gli arretrati relativi all’aumento dell’esonero contributivo previsto dall’art. 20 del D.L. 115/2022, sui soggetti ex-Inpdap. |
(acred840) |
DICHIARAZIONE PER INDENNITA’ 150 EURO
Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, è stata predisposta la dichiarazione che dovrebbe essere sottoscritta dai dipendenti in relazione all’indennità di 150 euro prevista dall’art. 18 del D.L. 144/2022. Con il presente aggiornamento rilasciamo le seguenti variazioni sul programma ‘STABON15’:
Ricordiamo che, per effettuare il controllo sulla “retribuzione teorica”, occorre indicare il mese di competenza della denuncia Uniemens dalla quale va rilevata (ultimo mese elaborato). |
(acred839) |
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Come anticipato nell’aggiornamento di settembre 2022 Acred837, con il presente aggiornamento viene rilasciato l’aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, previsto dall’art. 20 del D.L. 115/2022. Come stabilito dal messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022, l’aumento deve essere applicato a partire dalla competenza di ottobre 2022, recuperando (entro dicembre 2022) gli arretrati spettanti dal mese di luglio. A seguito del presente aggiornamento, l’esonero contributivo viene calcolato automaticamente nella misura del 2,00% a partire dal mese di ottobre e fino al mese di dicembre 2022 (compresa la tredicesima). Occorre tenere presente che l’aumento dell’esonero ed il recupero dell’aumento arretrato provocano un effetto economico sulle buste paga relative al mese di ottobre (precisamente, hanno effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta). Nel caso in cui fossero già state elaborate alcune buste paga di ottobre interessate dall’esonero contributivo, quindi, occorre rielaborarle gestendo opportunamente la differenza sul netto. Precisiamo che le modalità di gestione dell’esonero contributivo restano invariate e corrispondono a quelle documentate nell’aggiornamento di aprile 2022 Acred822 (voci elaborate, opzioni disponibili, ecc.). Come già detto, sulla busta paga del mese di ottobre viene automaticamente calcolata la differenza (1,20%) dell’esonero relativa ai mesi pregressi (da luglio a settembre 2022). Per quanto riguarda i dipendenti in forza nel mese di ottobre non occorre alcun intervento, da parte dell’Utente, per ottenere il calcolo della suddetta differenza arretrata. Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui si intenda erogare la differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi, occorre elaborare la busta paga di ottobre. A tale scopo, impostare ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando al 01/10/2022; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione al 01/11/2022, ripristinando l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. Dal momento che la differenza è soggetta ad Irpef, occorre attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 sulle Variazioni Mensili di ottobre con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (selezionarla dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). La differenza relativa ai mesi di luglio / agosto / settembre è riportata nel campo Importo Totale rispettivamente delle voci 53W / 53X / 53Y. Il valore della differenza relativa alla tredicesima o al rateo erogato negli stessi mesi, è riportata nel campo Importo Unitario delle stesse voci. Nel campo Quantità di ciascuna voce è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati nel corrispondente mese e considerati nel calcolo della differenza. La differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi viene riportata sul cedolino nella colonna “Competenze”, separatamente dall’esonero relativo al mese corrente, distinguendo tra la quota relativa alla retribuzione e quella relativa alla tredicesima. Sulle denunce Uniemens, dal mese di ottobre risulta modificata l’esposizione dell’esonero nella sezione ‘Info Causali’. Per quanto riguarda l’esonero relativo al mese corrente (aliquota 2,00%), vengono riportate le seguenti causali:
Per quanto riguarda la differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi (aliquota 1,20%), sulla denuncia Uniemens vengono riportate le seguenti causali (sezione ‘Info Causali’):
Su tutte le causali, nel campo Identificativo viene riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero (ricordiamo che tale valore viene indicato senza i decimali ed è stato preventivamente arrotondato all’unità di euro). Per la compilazione delle causali ‘L095’ e ‘L097’, relative ai ratei di tredicesima, vengono adottate le stesse modalità previste per la causale ‘L026’: in caso di erogazione della tredicesima con un numero di ratei inferiore a 12, l’importo erogato viene “scomposto” nei singoli ratei, secondo il criterio descritto nell’ aggiornamento Acred822. Sui dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui venga recuperato l’esonero arretrato elaborando la busta paga di ottobre, sulla denuncia Uniemens viene indicato il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per tutti gli altri recuperi di agevolazioni contributive relative a dipendenti cessati, nel caso in cui l’importo dell’arretrato debba essere indicato sulla denuncia individuale. Per quanto riguarda i soggetti ex- Inpdap, è stata aggiornata la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’, per indicare l’esonero contributivo nella misura del 2,00% e la differenza del 1,20% relativa ai mesi pregressi. Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente dalle voci 53G (mese corrente) e 53W / 53X / 53Y (differenza mesi pregressi). In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, dettagliando l’esonero per singolo mese e per tipologia (retribuzione del mese e tredicesima / rateo). Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene invece gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), ricordiamo che l’esonero viene attivato tramite la 5BB (aggiornamento Acred822): in tal caso, dal mese di ottobre viene applicata l’aliquota del 2,00%. Per calcolare la differenza relativa ai mesi pregressi, sul mese di ottobre occorre indicare la voce 5BC (la stessa voce utilizzata per calcolare gli arretrati nel mese di maggio). Infine segnaliamo che, sulla denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), l’esposizione dell’esonero contributivo è rimasta invariata rispetto a quando indicato nell’aggiornamento di maggio 2022 Acred825. |
(acred839) |
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, previsto dall’art. 1, comma 137, della L. 234/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 102 del 19/09/2022. Precisiamo che alcune indicazioni necessarie per predisporre tale gestione sono state fornite dall’Inps tramite Assosoftware. Ovviamente, sarebbe opportuno che le stesse indicazioni venissero riportate in documenti ufficiali dell’Inps. L’esonero corrisponde al 50% dei contributi previdenziali a carico del dipendente, ed è compatibile con l’esonero previsto dall’art.1, comma 121, della L. 234/2021 (attualmente corrispondente al 2% dell’imponibile previdenziale). L’esonero NON è invece compatibile con le agevolazioni che riducono o azzerano i contributi a carico del dipendente; di seguito, elenchiamo quelle attualmente previste:
Come precisato nella circolare Inps 102/2022 sopra citata, non sussiste alcuna incompatibilità con qualsiasi agevolazione o incentivo che interessi esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro. Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione parziale dei contributi a carico del dipendente, l’importo dell’esonero va ad aumentare l’imponibile Irpef a tassazione ordinaria ed il netto in busta. Restano esclusi dall’esonero i contributi relativi al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali, territoriali o alternativi (voce 51D per la parte a carico del dipendente) ed il contributo aggiuntivo 1% dovuto oltre il limite previsto (E. 4.023 mensili). L’esonero spetta per un anno, a partire dal giorno di rientro dall’assenza per maternità, a condizione che tale rientro avvenga (o sia già avvenuto) nel corso dell’anno 2022. Nella circolare Inps sopra citata viene precisato che, per determinare la decorrenza dell’esonero, occorre considerare anche l’eventuale periodo di astensione facoltativa. Considerando quanto sopra, non è chiaro se la condizione di “rientro” dalla maternità nell’anno 2022 deve essere verificata considerando soltanto il termine del periodo di astensione obbligatoria, oppure anche l’astensione facoltativa e perfino le ferie, se queste vengono usufruite senza rientrare al lavoro.
Al momento, i dubbi relativi ai casi sopra elencati non sono stati chiariti dall’Inps, neppure sul forum di Assosoftware. Per individuare i casi di “potenziale” diritto all’esonero, suggeriamo di utilizzare la stampa di controllo relativa ai periodi di maternità, generata dal programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nella gestione rilasciata con il presente aggiornamento, la data del “primo” rientro dall’assenza per maternità deve essere indicata dall’Utente sulla voce 52M (descritta più avanti): tale data corrisponde alla decorrenza dell’esonero, ossia all’inizio del periodo, della durata di un anno, per il quale spetta l’esonero. Per attivare l’esonero, occorre inserire la voce 52M sulle Variazioni Mensili del primo mese in cui si inizia ad applicarlo, indicando la data di decorrenza dell’esonero (ossia la data del “primo” rientro dalla maternità) nel campo Competenza. Elaborando il cedolino, l’imponibile soggetto all’esonero viene riportato nel campo Importo Totale della voce 52N (visibile nel Dettaglio), mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il valore dell’esonero. Per quanto riguarda il calcolo dell’imponibile “soggetto” all’esonero, nei mesi successivi a quello di rientro dalla maternità, l’esonero viene calcolato sull’intero imponibile previdenziale del mese, escludendo automaticamente soltanto l’imponibile derivante dall’indennità di preavviso. A tale riguardo precisiamo che, attualmente, non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito all’eventuale esclusione di altre erogazioni extra-mensili (premi, mensilità aggiuntive, ecc.). Nei mesi di inizio e fine del periodo di spettanza dell’esonero, invece, occorre considerare soltanto l’imponibile relativo ai giorni successivi al rientro dalla maternità (mese iniziale) o precedenti al termine del periodo di spettanza (mese finale). Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale, analogamente a quanto previsto per l’esonero 2%. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), nella parte finale della nota contabile. Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali indicato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti), rimane inalterato in presenza dell’esonero (come previsto dalla circolare Inps sopra citata). Il valore dell’esonero viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene riportato automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘LM’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘28’ ed il mese di competenza, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. Segnaliamo che sono state predisposte le nuove voci 5BD e 5BE, per gestire l’esonero spettante alle lavoratrici madri, nel caso in cui la contribuzione previdenziale ex-Inpdap venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 – 56D – 56E – 56F – 56Q per il contributo a carico del dipendente), anziché tramite le voci elaborate in automatico e relative alla contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente). Considerando i numerosi dubbi ancora irrisolti da parte dell’Inps, riteniamo opportuno posticipare il recupero dell’esonero relativo ai mesi pregressi. Precisiamo che è possibile effettuare tale recupero entro la competenza di dicembre. Il recupero dell’esonero arretrato sarà quindi rilasciato con l’aggiornamento relativo al mese di novembre o di dicembre. |
(acred839) |
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)
L’art. 18 del D.L. 144/2022 ha previsto l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di un’indennità pari ad E. 150 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022, da conguagliare sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese. Una condizione per avere diritto a tale erogazione è che il dipendente che non benefici dei trattamenti previsti dai commi 1 e 16 dell’art. 19 dello stesso decreto (trattamenti di pensione o reddito di cittadinanza erogato al nucleo familiare). In merito a tale condizione, il dipendente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione. Gli Utenti che intendono produrre la stampa della dichiarazione, possono utilizzare il nuovo programma ‘STABON15’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’. Il programma considera i soli dipendenti che risultano in forza (per almeno un giorno) nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Se si vuole limitare la stampa ai dipendenti che sono ancora in forza in un determinato giorno, occorre indicare il giorno in questione sia nel campo Data Iniziale che nel campo Data Finale. In corrispondenza del programma ‘STABON15’ sono previste le seguenti opzioni (le stesse previste su ‘STABON20’):
Inoltre, sul programma ‘STABON15’ abbiamo previsto la possibilità di escludere i dipendenti che hanno una “retribuzione teorica” notevolmente superiore al limite previsto, in modo da ridurre il numero di dipendenti ai quali viene consegnata la dichiarazione da sottoscrivere. Se tale controllo viene attivato, il programma verifica se la “retribuzione teorica” (rilevata dalla denuncia Uniemens del mese indicato dall’Utente) supera il valore di E. 1.600. Si tratta di un valore leggermente superiore al limite previsto dalle disposizioni (E. 1.538), per evitare di escludere dei soggetti che hanno una retribuzione teorica di poco superiore al limite, ma che potrebbero avere un imponibile, nel mese di novembre, inferiore allo stesso limite a causa di variazioni di orario oppure assenze non retribuite o parzialmente retribuite. La stampa della dichiarazione è ‘bonus-150euro.pdf’, eventualmente suffissata con i codici ditta e matricola. Per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, nel campo ‘Suddivisione della stampa’ è possibile selezionare le opzioni di suddivisione ed archiviazione per ditta o per dipendente. In caso di suddivisione ed archiviazione per dipendente, i files di stampa sono suffissati con i codici ditta e matricola. |
(acred839) |
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022 (200 EURO)
Ricordiamo che, con l’aggiornamento relativo al mese di luglio 2022 Acred829, è stata predisposta l’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022, sulla busta paga relativa al mese di luglio. |
(acred837) |
PROSSIMI AGGIORNAMENTI – GESTIONI INPS
Con l’aggiornamento relativo al mese di ottobre 2022, saranno rilasciate le seguenti gestioni di competenza dell’Inps:
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(acred834) |
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Il D.L. n. 115/2022, entrato in vigore il 10/08/2022, ha previsto (art. 20) un aumento dell’aliquota relativa all’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Ricordiamo che il suddetto esonero è stato istituito dalla L. 234/2021 (art.1, comma 121) e la relativa gestione è stata rilasciata con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822. Ad oggi, da parte dell’Inps non sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del suddetto aumento, neanche per quanto riguarda l’esposizione sulla denuncia Uniemens. L’unica indicazione pervenuta è la risposta ad un quesito sul forum di Assosoftware, nella quale l’Inps precisato che “sono in corso le attività per recepire le novità introdotte dall'art. 20 del D.L. 115/2022, in merito al quale saranno in ogni caso fornite specifiche indicazioni”. |
(acred832) |
INDENNITA’ ART. 31 D.L. 50/2022 – CASI PARTICOLARI
Nell’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022 è stata documentata una modifica relativa ai casi (particolari) in cui risulta assente l’esonero contributivo 0,80% nel periodo gennaio – giugno 2022, nonostante l’imponibile mensile sia stato inferiore al limite di E. 2.692 (limite previsto per l’applicazione automatica dell’esonero). Ricordiamo che si tratta di situazioni particolari, dovute alla presenza di uno sgravio totale dei contributi a carico del dipendente (esempio: soci svantaggiati di cooperative sociali), oppure al blocco dell’esonero contributivo su richiesta dello stesso dipendente. Nell’aggiornamento Acred830 è stato documentato che, per l’erogazione automatica dell’indennità di E. 200, non era più sufficiente la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692, bensì era necessaria l’effettiva applicazione dell’esonero 0,80%. Rimaneva comunque possibile attivare il controllo sulla presenza di un imponibile inferiore al limite di E. 2.692, tramite un’apposita opzione da indicare sulla voce 5E0 (valore ‘1’ nel campo Importo Totale). Tale opzione poteva essere utilizzata nei casi di assenza dell’esonero dovuta ad uno sgravio dei contributi a carico del dipendente, qualora si fosse ritenuto corretto erogare l’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che la modifica sopra descritta, per errore, non era stata inclusa nell’aggiornamento Acred830. Il controllo dell’esonero ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200, quindi, continuava ad essere effettuato come in precedenza, ossia verificando (in assenza dell’esonero) se l’imponibile di almeno un mese del periodo gennaio – giugno 2022 risultava inferiore al limite di E. 2.692 (aggiornamento Acred828 del 28/06/2022). Con il presente aggiornamento, quindi, viene rilasciata la modifica documentata con l’aggiornamento Acred830. Di seguito, riepiloghiamo quanto già indicato nel suddetto aggiornamento. Ricordiamo che la modifica documentata con l’aggiornamento Acred830, ed inclusa nel presente aggiornamento, è stata predisposta esclusivamente per adottare un criterio più “prudente” ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200. Nella circolare Inps n. 73/2022 è indicato (più volte) che il datore di lavoro deve verificare “il diritto” all’esonero contributivo, non l’effettiva fruizione dell’esonero da parte del dipendente. Prima dell’aggiornamento Acred830, infatti, se non risultava applicato l’esonero contributivo, veniva verificata la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692 (aggiornamento Acred828 del 28/06/2022). Nonostante tale criterio sia teoricamente corretto, i controlli effettuati dall’Inps in presenza dell’indennità di E. 200 (conguagliata sulle denunce Uniemens di luglio), potrebbero generare delle note di rettifica nei casi di assenza dell’esonero contributivo sulle denunce dei mesi precedenti. Ad oggi, purtroppo, non si hanno indicazioni certe in merito ai controlli che saranno effettuati dall’Inps. Precisiamo che, sia prima che dopo il presente aggiornamento, sono rimasti invariati tutti gli altri controlli documentati con gli aggiornamenti Acred828 e Acred829, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. |
(acred830) |
INDENNITA’ ART. 31 D.L. 50/2022 – ULTERIORI PRECISAZIONI
Il D.L. 50/2022 è stato convertito nella legge n. 91 del 15/07/2022, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17/07/2022. Dobbiamo quindi considerare confermata (da parte dell’Inps) l’indicazione riportata nella circolare n. 73/2022, per quanto riguarda il periodo da considerare per verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo 0,80%. Con il presente aggiornamento, rilasciamo comunque una modifica sul controllo che viene effettuato automaticamente in fase di elaborazione, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. Sulla base di quanto sopra precisato, con il presente aggiornamento viene modificato il controllo effettuato in automatico per l’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. Adesso, viene verificato automaticamente se è stato applicato l’esonero contributivo 0,80% nel periodo gennaio – giugno 2022, controllando la presenza delle voci di esonero corrente o arretrato per le mensilità ordinarie (campo Importo Totale delle voci 53G / 53W / 53X / 53Y / 5BB / 5BC). Precisiamo che restano invariati gli altri controlli descritti negli aggiornamenti Acred828 e Acred829, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. |
(acred829) |
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828, sono state fornite le indicazioni normative e operative per la gestione dell’indennità una-tantum di 200 euro prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022. Con il presente aggiornamento, forniamo le indicazioni operative l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio. Precisiamo che, se per il mese di luglio è già stata inserita la voce 5E0 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, secondo i criteri documentati nell’aggiornamento Acred828, non occorre intervenire ulteriormente: tale modalità rimane comunque valida per l’erogazione dell’indennità, anche sul mese di luglio. Ricordiamo che il datore di lavoro deve erogare l’indennità soltanto se sono rispettate TUTTE le seguenti condizioni:
Mentre le prime due condizioni vengono verificate automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (come già documentato nell’aggiornamento Acred828), la terza condizione, ossia la sottoscrizione e consegna della dichiarazione, deve essere necessariamente verificata dall’Utente, prima dell’elaborazione del mese di erogazione. Con l’aggiornamento di giugno Acred828, abbiamo previsto che la suddetta condizione (sottoscrizione della dichiarazione) venga indicata dall’Utente tramite l’inserimento della voce 5E0 con ‘1’ in Quantità. La nuova casella si trova sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF: all’inizio del servizio è stata aggiunta la sezione ‘Indennità art. 31 D.L. 50/2022’, nella quale sono riportati i seguenti campi:
Precisiamo che la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ deve essere barrata soltanto in base alla dichiarazione sottoscritta dal dipendente, senza preoccuparsi di verificare le altre condizioni che danno diritto all’indennità. Con l’elaborazione della busta paga di luglio, sui dipendenti per i quali risulta barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, vengono verificate automaticamente le seguenti condizioni per procedere all’erogazione dell’indennità:
Ricordiamo che le suddette condizioni sono descritte in modo più dettagliato nell’aggiornamento di giugno Acred828. Secondo ulteriori precisazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero contributivo relativo ad un rapporto di lavoro iniziato dal 24 giugno in poi (data di pubblicazione della circolare Inps n. 76) non è utile ai fini dell’indennità. Infine, per l’erogazione sul mese di luglio viene verificato che l’indennità non sia già stata erogata sul mese di giugno. Sui dipendenti per i quali risulta barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, se tutte le condizioni sopra elencate risultano soddisfatte (secondo la verifica effettuata in automatico), sulla busta paga di luglio viene erogata l’indennità. Ricordiamo che l’indennità erogata, pari sempre ad E. 200, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 5E3. NOTA: Segnaliamo che abbiamo previsto anche una modalità “alternativa” per gestire l’erogazione sul mese di luglio. Sebbene la modalità “alternativa” sopra descritta possa sembrare meno onerosa, a nostro avviso è preferibile adottare la modalità “standard” descritta nei paragrafi precedenti, ossia barrare la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’. Da parte nostra, consigliamo quindi di adottare la modalità “standard” descritta nei paragrafi precedenti: barrare la nuova casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ su ciascun dipendente che consegna la dichiarazione, confermando di non beneficiare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza. In tal caso, non deve mai essere inserita la voce 5E0. A questo proposito, facciamo presente che è possibile iniziare a barrare la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, anche nel caso in cui l’elaborazione del mese di giugno non fosse conclusa. La nuova casella, infatti, produce il suo effetto soltanto sull’elaborazione del mese di luglio. Per lo stesso motivo, sul servizio Detrazioni e ANF è possibile barrare la casella senza effettuare una storicizzazione (purché la data di decorrenza non sia successiva al 31/07/2022). Naturalmente, secondo il modo di procedere “canonico”, rimane corretto effettuare una storicizzazione sul mese di luglio 2022. |
(acred828) |
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022
Il decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, all’articolo 31, ha previsto l’erogazione di un’indennità una-tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti, tramite anticipo da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens. In merito alla suddetta indennità, l’Inps ha emanato diverse disposizioni nel mese di giugno 2022, alcune delle quali hanno modificato quanto previsto dalle disposizioni precedenti o perfino dal decreto-legge:
Riepilogando quanto riportato nelle suddette disposizioni Inps, l’indennità prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022 deve essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
Nella circolare Inps vengono inoltre riportate alcune precisazioni in merito all’erogazione da parte del datore di lavoro.
Sebbene risulti chiaro che, di fatto, è sempre consentita l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto la possibilità di erogare l’indennità sulle buste paga di giugno.
Nei casi in cui, per alcuni dipendenti, si debba erogare l’indennità sulla busta paga di giugno, è sufficiente inserire la nuova voce 5E0 sulle Variazioni Mensili di giugno dei soggetti interessati, con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce 5E0 può essere inserita senza preoccuparsi di verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo nel periodo da gennaio a giugno: tale verifica viene effettuata automaticamente, secondo i criteri di seguito descritti.
Inoltre vengono verificate, sempre in automatico, le seguenti condizioni:
Nel caso in cui l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di giugno riguardi la maggior parte dei dipendenti di un’azienda, è possibile inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse a livello di ditta, sempre con il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, la voce 5E0 deve essere bloccata sui dipendenti ai quali non deve essere erogata l’indennità sulla busta paga di giugno: inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse di tali dipendenti, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Entrambe le operazioni devono essere effettuate storicizzando le Voci Fisse in data 01/06/2022. Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, saranno fornite ulteriori istruzioni con i prossimi aggiornamenti. Per il momento, se si ha necessità di elaborare la busta paga di luglio, è possibile erogare l’indennità utilizzando la voce 5E0 secondo gli stessi criteri previsti per l’erogazione sulla busta paga di giugno. In presenza della voce 5E0 con ‘1’ nel campo Quantità, se risultano soddisfatti i requisiti sopra descritti, viene elaborata la voce 5E3, sulla quale è riportata la somma da erogare, pari sempre ad E. 200. L’indennità erogata tramite la voce 5E3 viene sommata direttamente sul netto in busta: tale somma, infatti, non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali; inoltre, non può essere trattenuta in caso di pignoramento. Sulla denuncia Uniemens individuale, l’indennità viene riportata nella sezione Info Causali con la causale ‘L031’, indicando il periodo di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’) e ‘N’ nel campo Identificativo. Ovviamente, il valore dell’indennità viene sommato al totale a credito della denuncia Uniemens aziendale. Sulla denuncia DMAG Mensile, l’indennità viene riportata sul tipo retribuzione ‘9’ (senza compilare altri campi), tramite la procedura ‘DMAG Mensile: Generazione dati da archivi Paghe’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’indennità viene riportata sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘35’ ed il mese di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’), tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. Per quanto riguarda la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente, con il presente aggiornamento è stata modificata la stampa prodotta dal programma ‘STABON20’, adeguandola al modello fornito dall’Inps (messaggio 2559). Ricordiamo che il programma ‘STABON20’ è riportato sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ nell’elenco dei programmi disponibili. Per le modalità di lancio del programma, compresa l’eventuale archiviazione della stampa prodotta, è possibile fare riferimento alla nostra comunicazione del 15/06/2022. Come già detto, l’utilizzo del modello fornito dall’Inps non è vincolante: nel caso in cui la dichiarazione fosse già stata consegnata, rimane facoltà dell’Utente decidere se considerare valida tale dichiarazione, oppure generare e consegnare una nuova dichiarazione conforme al modello fornito dall’Inps (utilizzando il programma ‘STABON20’). |
(comunicazione 16/06/2022) |
DICHIARAZIONE PER INDENNITA' 200 EURO
A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la generazione di un elenco dei dipendenti per i quali viene prodotta la dichiarazione relativa all'indennità di 200 euro (art. 31 D.L. 50/2022). |
(comunicazione 15/06/2022) |
DICHIARAZIONE PER INDENNITA’ 200 EURO
Il D.L. n. 50 del 17/05/2022, agli artt. 31 e 32, ha previsto l’erogazione di una “somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”, con modalità e criteri di spettanza differenziati tra le categorie dei soggetti interessati. L’Inps, con il messaggio n. 2397 del 13/06/2022, ha fornito i codici e le modalità di compensazione del suddetto credito sulla denuncia Uniemens. In particolare, nel messaggio è precisato che tale compensazione può avvenire esclusivamente sulle “denunce di competenza del mese di luglio 2022”. Ne consegue che anche l’erogazione da parte del datore di lavoro deve avvenire necessariamente tramite la busta paga relativa al mese di luglio 2022, per ovvii criteri di coerenza rispetto alle denunce Uniemens sulle quali deve avvenire la compensazione della somma erogata. Nello stesso messaggio Inps viene anche precisato che gli “aspetti applicativi” relativi alla suddetta indennità saranno chiariti in una successiva circolare. Ad oggi, quindi, da parte dell’Inps non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri che deve adottare il datore di lavoro per stabilire se l’indennità va erogata, o meno, a ciascun dipendente. Le indicazioni riportate negli artt. 31 e 32 del decreto, oltre che nel messaggio Inps n. 2397, lasciano diversi dubbi irrisolti, sia per quanto riguarda le condizioni alle quali il datore di lavoro deve erogare l’indennità, sia relativamente alle indicazioni da riportare sulla dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente.
Per quanto riguarda la dichiarazione che deve essere sottoscritta dai dipendenti, abbiamo predisposto un’apposita stampa, descritta nei paragrafi successivi e già disponibile per tutti gli Utenti. Gli Utenti che intendono produrre la stampa della dichiarazione, possono utilizzare il nuovo programma ‘STABON20’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’. Il programma ‘STABON20’ è reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione. Il programma considera i soli dipendenti che risultano in forza (per almeno un giorno) nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Se si vuole limitare la stampa ai dipendenti che sono ancora in forza in un determinato giorno, occorre indicare il giorno in questione sia nel campo Data Iniziale che nel campo Data Finale. In corrispondenza del programma ‘STABON20’ sono previste le seguenti opzioni:
Per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, nel campo ‘Suddivisione della stampa’ è possibile selezionare le opzioni di suddivisione ed archiviazione per ditta o per dipendente. In caso di suddivisione ed archiviazione per dipendente, i files di stampa sono suffissati con i codici ditta e matricola. Gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, che intendono archiviare la dichiarazione ed eventualmente renderla disponibile sul Portale del Dipendente, devono contattare preventivamente l’assistenza (precisiamo che tale modalità di procedere è dovuta esclusivamente ai tempi ridotti per la predisposizione della suddetta gestione – in generale, non occorre contattare preventivamente l’assistenza per operazioni di questo tipo). |
(acred826) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – CASI PARTICOLARI
Con il presente aggiornamento, il calcolo dell’esonero contributivo viene bloccato automaticamente per i soggetti inquadrati nel contratto 118 ‘Collaboratori e Autonomi ex-Enpals’. Il contratto in questione non corrisponde ad un CCNL e viene utilizzato per gestire i collaboratori e lavoratori autonomi del settore spettacolo (aggiornamento di gennaio 2015 Acred558), i quali devono essere riportati sulla denuncia Uniemens nella sezione relativa ai lavoratori dipendenti. Segnaliamo inoltre che, sulla busta paga relativa al mese di maggio, è possibile attivare il recupero dell’esonero arretrato per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui tale recupero non sia stato effettuato sul mese di aprile (per particolari motivi). |
(acred826) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – ALTRI ENTI
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte due nuove voci per gestire l’esonero contributivo 0,80% a favore dei dipendenti, nel caso in cui la contribuzione previdenziale venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (voci 570 – 56D – 56E – 56F – 56Q per il contributo a carico del dipendente), anziché tramite le voci elaborate in automatico e relative alla contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente). |
(acred823) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Segnaliamo che le modifiche relative alle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (soggetti ex-Inpdap), per l’indicazione dell’esonero contributivo dipendenti secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, saranno rilasciate con un successivo aggiornamento, prevedibilmente nella prima settimana di maggio. |
(acred822) |
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI
Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 30/12/2021 n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”). Secondo la legge 234/2021, l’esonero spetta “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico”. Secondo le informazioni attualmente disponibili, i criteri da adottare sono i seguenti:
Precisiamo che i criteri descritti ai punti 5 / 7 / 8 sono riportati nelle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. Per quanto riguarda l’imponibile mensile (al netto della tredicesima erogata), in caso di assunzione o cessazione nel mese, riteniamo opportuno proporzionare il limite mensile alla durata del rapporto di lavoro nel mese (giorni di calendario). Lo stesso proporzionamento del limite (sempre sulla base dei giorni di calendario), viene effettuato anche nel caso in cui si elaborino più buste paga nello stesso mese, a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, ecc. Così facendo, diventa possibile indicare l’importo dell’esonero su ciascuna denuncia Uniemens relativa ad una porzione del mese, avendo la certezza che l’imponibile complessivo del mese non superi il limite di E. 2.692. Secondo le precisazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero NON è compatibile con le agevolazioni che interessano i contributi a carico del dipendente; di seguito, elenchiamo quelle attualmente previste:
L’esonero è invece compatibile con tutte le agevolazioni che interessano i contributi a carico del datore di lavoro. Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione parziale dei contributi Inps a carico del dipendente (precisamente in forma di “restituzione”, per il modo in cui viene indicato sulla denuncia Uniemens), il valore dell’esonero deve essere incluso nell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria e sommato al netto in busta. A seguito del presente aggiornamento, l’esonero viene calcolato automaticamente a partire dal mese di aprile 2022 e fino al mese di dicembre 2022 (compresa l’eventuale busta paga separata della tredicesima). Precisiamo che non occorre alcuna conferma, da parte dell’Utente, per ottenere il calcolo dell’esonero sui dipendenti ai quali viene elaborata la busta paga di aprile o dei mesi successivi (fino a dicembre 2022). E’ comunque possibile bloccare l’applicazione dell’esonero, su richiesta del dipendente o per altri motivi particolari: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 53D sulle Voci Fisse del dipendente, con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità. La voce, con la relativa opzione, può essere selezionata dall’elenco al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’. In tal modo, viene bloccato sia l’esonero relativo ai mesi correnti (da aprile in poi), sia l’esonero arretrato del periodo gennaio – marzo. Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui si intenda erogare l’esonero arretrato, occorre elaborare la busta paga di aprile. A tale scopo, impostare ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando al 01/04/2022; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione al 01/05/2022, ripristinando l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. Dal momento che il valore dell’esonero è soggetto ad Irpef, occorre anche attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 sulle Variazioni Mensili di aprile con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (selezionarla dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’). L’importo della tredicesima mensilità, o del relativo rateo / accantonamento, erogati nel mese, vengono rilevati dalle voci 478 (tredicesima erogata), 477 (rateo erogato), 468 (accantonamento 10% operai edili). Nel caso della voce 477, viene decurtato l’eventuale rateo di quattordicesima, se risulta anch’esso erogato. Per il momento, non vengono considerati come “ratei di tredicesima” le indennità o maggiorazioni sostitutive della tredicesima, previste in alcuni contratti (come già precisato, l’Inps non ha fornito indicazioni in merito a tali forme sostitutive della tredicesima). L’imponibile Inps del mese, al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato, è riportato nel campo Importo Totale della voce 53E, mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce è riportato il valore della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato. Entrambi gli importi sono arrotondati all’unità di euro (in quanto vanno esposti in tale forma sulla denuncia Uniemens). Nel campo Quantità della voce 53E è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati e considerati per l’esonero (tale numero vale 1 in caso di erogazione del rateo / accantonamento). Il valore dell’esonero relativo al mese corrente è riportato nel campo Importo Totale della voce 53G. Il valore dell’esonero relativo alla tredicesima o al rateo erogato nel mese, è riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce 53G. Il valore dell’esonero relativo ai mesi di gennaio / febbraio / marzo è riportato nel campo Importo Totale rispettivamente delle voci 53W / 53X / 53Y. Il valore dell’esonero relativo alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato negli stessi mesi, è riportato nel campo Importo Unitario delle stesse voci. Anche in questo caso, il valore dell’esonero viene calcolato sulle somme arrotondate all’unita di euro. Nel campo Quantità di ciascuna voce è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati nel corrispondente mese e considerati per l’esonero. Per i motivi descritti nei paragrafi precedenti, in caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite relativo all’imponibile mensile (al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato) viene proporzionato alla durata del rapporto nel mese, calcolata in giorni di calendario. Lo stesso proporzionamento è previsto in caso di elaborazione di più buste paga in uno stesso mese, considerando i giorni (sempre di calendario) relativi ad ogni singolo cedolino. Il valore dell’esonero è indicato sul cedolino nella colonna “Competenze”, separando la quota relativa alla retribuzione del mese (comprese altre somme erogate) da quella relativa alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato. Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Inoltre, viene sottratto dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702) nella parte finale. Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali, riportato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti), rimane inalterato in presenza dell’esonero. Il valore dell’esonero contributivo viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito. Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l’esonero è riportato sui seguenti codici causale:
Su tutte le causali, nel campo Identificativo viene riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero: sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, risulta che tale valore debba essere indicato senza i decimali (quindi viene arrotondato all’unità di euro, per il calcolo dell’esonero) e senza separatore delle migliaia. In corrispondenza di ciascuna causale, deve essere indicato il mese di erogazione. Fa eccezione la causale L026, nel caso in cui venga utilizzata per l’indicazione della tredicesima (voce 478) relativa ad un numero di ratei inferiore a 12. Secondo le indicazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero relativo alla tredicesima va riportato sulla causale L025 soltanto se la tredicesima “copre” l’intero anno (12 ratei erogati a dicembre), in quanto tale causale prevede il controllo rispetto al limite mensile (E. 2.692). Se, invece, la tredicesima viene erogata per un numero inferiore di ratei (assunzione o cessazione in corso d’anno, mancata maturazione per aspettativa non retribuita, ecc.), è necessario utilizzare la causale L026. In quest’ultimo caso, l’importo erogato andrebbe addirittura esposto suddividendolo tra i singoli ratei, in quanto la causale L026 prevede il controllo rispetto al limite relativo al singolo rateo (E. 224). Al momento, per la tredicesima erogata nel corso dell’anno (quindi con un numero di ratei inferiore a 12) viene adottato il seguente criterio: il controllo per l’applicazione dell’esonero viene effettuato considerando il limite relativo al rateo (E. 224) moltiplicato per il numero di ratei (come espressamente confermato dall’Inps); sulla denuncia Uniemens, l’importo della tredicesima viene diviso per lo stesso numero di ratei, riportando ciascun rateo sulla causale L026, con l’indicazione di un mese del periodo di maturazione della tredicesima. In tal modo, tutti i ratei risultano di pari importo, nonché inferiori al limite di E. 224 (evitando, così, di applicare un criterio peggiorativo rispetto al caso in cui vengano erogati 12 ratei). Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, in caso di recupero degli arretrati tramite l’elaborazione della busta paga di aprile, il valore dell’esonero arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese, con l’indicazione del codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per tutti gli altri recuperi di agevolazioni contributive relative a dipendenti cessati, nel caso in cui il valore arretrato debba essere indicato sulla denuncia individuale (ad esempio, lo sgravio del settore edile). Segnaliamo che, per il momento, l’esonero contributivo non viene gestito sulle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (soggetti ex-Inpdap). Per tali denunce, le modifiche relative alla gestione dell’esonero saranno incluse nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di aprile. |
(acred820) |
PROSSIMI AGGIORNAMENTI
Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate le seguenti gestioni:
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