(acred909) |
Dal mese di gennaio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 5/03/2024. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1064 e 1364 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2024 Acred887. Ricordiamo inoltre che, a partire dal mese di gennaio 2025, è previsto un aumento degli scatti di anzianità ed iniziano a maturare gli scatti di anzianità anche per gli apprendisti (aggiornamento di marzo 2024 Acred887). |
(acred892) |
Con la busta paga relativa al mese di maggio 2024, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo sottoscritto il 05/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024. |
(acred889) |
Con la busta paga del mese di aprile 2024, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 05/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024, spettante ai soli dipendenti in forza alla sottoscrizione dell’accordo. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche. |
(acred887) |
Sulla base dell’accordo sottoscritto in data 5/03/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1064 / 1364, alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / gennaio 2025 / gennaio 2026 / ottobre 2026. Segnaliamo inoltre che, con effetto dal mese di gennaio 2025, per gli apprendisti professionalizzanti “matureranno” E. 8,00 per ogni scatto di anzianità. A partire dal mese di marzo 2024, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni mese. Per gli apprendisti viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2023, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred839) |
Con la busta paga del mese di ottobre 2022, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 3/05/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a aprile 2022. |
(acred837) |
Dal mese di settembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/05/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1064 e 1364 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826. |
(acred830) |
Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 03/05/2022, a copertura del periodo da gennaio 2019 a aprile 2022. |
(acred828) |
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred826) |
In base all'accordo di rinnovo del 3/05/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1035 e 1435 per il contratto del Legno e sulle tabelle 1064 e 1364 per il contratto dei Lapidei, con decorrenza maggio 2022 / settembre 2022. In caso di cessazione del rapporto, dal mese di maggio 2022 viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo. Con il suddetto accordo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per alcuni contratti nel mese di febbraio 2022 (aggiornamenti Acred814 e Acred818). |
(acred734) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0. E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce. |
(acred726) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER. |
(acred714) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E. Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred694) |
Con la busta paga del mese di luglio 2018 viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 13/03/2018, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2018. |
(acred691) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI). Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred691) |
Dal mese di giugno 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 13/02/2018. |
(acred688) |
Con l’aggiornamento Acred686 del 26/04/2018, è stata rilasciata l’erogazione automatica della prima tranche di indennità Una-tantum, sulla busta paga del mese di aprile, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 13/03/2018. |
(acred686) |
Con la busta paga del mese di aprile 2018 viene automaticamente erogata la prima tranche di indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 13/02/2018, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2018. |
(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred685) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/02/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1064, alle decorrenze di marzo 2018 / giugno 2018. L’accordo prevede nuove percentuali di apprendistato: per gestire gli apprendisti inquadrati nella nuova disciplina, occorre utilizzare i nuovi livelli appositamente predisposti (codici da ‘10’ in poi – nella precedente disciplina, gli apprendisti dovevano essere agganciati sui livelli dei dipendenti qualificati). Le nuove percentuali sono visibili sulla tabella 5064. ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/03/2018; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli. In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di marzo 2018 viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2018. |
(acred685) |
In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%). Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%). Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato). |
(acred673) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens. |
(acred672) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. |
(acred616) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016. |
(acred610) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’. Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’. |
(acred596) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:
Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro. Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati. A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà. Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A. La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens. |
(acred594) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’. |
(acred591) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:
Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
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(acred583) |
Con la busta paga del mese di settembre 2015, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/03/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a marzo 2014. |
(acred574) |
Dal mese di giugno 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo contrattuale del 25/03/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1064 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2014 ‘Acred530’. |
(acred555) |
Dal mese di gennaio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo contrattuale del 25/03/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1064 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2014 ‘Acred530’. |
(acred545) |
Con la busta paga del mese di ottobre 2014, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/03/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a marzo 2014. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum. |
(acred533) |
Secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo del 25/03/14, il contributo da versare al fondo ‘SAN.ARTI.’ (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 Acred488 / Acred489), risulta adesso dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a 12 mesi. |
(acred530) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 25/03/14, è stata aggiornata la tabella retributiva 1064, alle decorrenze di aprile 2014 / gennaio 2015 / giugno 2015. A partire dal mese di aprile 2014, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2013 a marzo 2014. Segnaliamo, inoltre, che nell’accordo di rinnovo è stata inclusa la disciplina dell’apprendistato professionalizzante: la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo. |
(acred526) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE
In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente. |
(acred514) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo. Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’. Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO
Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’. La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo. |
(acred489) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013. Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13). Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo). |
(acred488) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’. I contratti interessati sono i seguenti:
Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa. |
(acred468) |
Dal mese di giugno 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/01/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1064 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2011 ‘Acred424’. |
(acred442) |
Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2011, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo del 27/01/11, a copertura del periodo da gennaio 2010 a gennaio 2011. |
(acred438) |
Dal mese di settembre 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/01/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1064 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2011 ‘Acred424’. |
(acred428) |
Con la busta paga del mese di aprile 2011, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 27/01/11, a copertura del periodo da gennaio 2010 a gennaio 2011. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum. |
(acred424) |
Sulla base del rinnovo contrattuale del 27/01/11, è stata aggiornata la tabella retributiva 1064, alle decorrenze di febbraio 2011 / settembre 2011 / giugno 2012. Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le disposizioni, abbiamo mantenuto separati i vari elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le varie gestioni (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’: quest’ultima viene automaticamente riportata sulla voce 03B, nella parte centrale del cedolino (la voce è soltanto indicativa). Sempre a partire dal mese di febbraio, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2010 a gennaio 2011. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. |
(acred420) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
ENTE BILATERALE Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue. Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%. Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011). Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano. Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011). |
(acred390) |
Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1064, con decorrenza dal mese di gennaio 2010. |
(acred386) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379). I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:
L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'. |
(acred384) |
Su richiesta, è stato predisposto il CCNL dei Lapidei artigianato, con il codice contratto 064. |