ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Luglio 2024
(acred897)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito per il calcolo degli ANF spettanti ai nuclei familiari senza figli, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 65 del 15/05/2024.
Precisiamo che il suddetto aggiornamento riguarda esclusivamente i soggetti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli a tempo indeterminato e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), in presenza di nuclei familiari senza figli (quindi esclusi dall’Assegno Unico).

Luglio 2023
(acred864)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito per gli ANF spettanti ai nuclei familiari senza figli, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 55 del 09/06/2023.
Precisiamo che il suddetto aggiornamento riguarda esclusivamente i soggetti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli a tempo indeterminato e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), in presenza di nuclei familiari senza figli (quindi esclusi dall’Assegno Unico).

Luglio 2022
(acred830)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito per gli ANF spettanti ai nuclei familiari senza figli, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 65 del 30/05/2022.

Precisiamo che il suddetto aggiornamento riguarda esclusivamente i soggetti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli a tempo indeterminato e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), come già detto in presenza di nuclei familiari senza figli (quindi esclusi dall’Assegno Unico).
A tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820.

Marzo 2022
(acred820)
VARIAZIONI ANF – MARZO 2022

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le modifiche relative alla gestione degli ANF previste dal D.Lgs 230/2021, con effetto dal mese di marzo 2022, tenendo conto di quanto indicato nella circolare Inps n. 34 del 28/02/2022.

In sostanza, dal mese di marzo 2022 gli ANF rimangono in vigore soltanto per i nuclei senza figli (le condizioni alle quali continuano a spettare gli ANF sono descritte dettagliatamente nella circolare Inps 34/2022 sopra citata).
A partire dalle buste paga del mese di marzo, quindi, non devono più essere erogati gli ANF “correnti” per tutti i nuclei nei quali siano presenti dei figli (ossia, nella quasi totalità dei casi). Tuttavia, da quando la domanda per gli ANF viene presentata all’Inps, non è possibile controllare la presenza di figli nel nucleo familiare. Fanno eccezione i datori di lavoro non soggetti alla contribuzione Cuaf, i quali erogano direttamente gli assegni ai dipendenti (QNF).

Con il presente aggiornamento viene automaticamente bloccata l’erogazione degli ANF “correnti” nei mesi di competenza successivi a febbraio 2022, al fine di evitare che vengano indebitamente erogati. Il suddetto blocco automatico ha effetto in tutte le situazioni in cui gli ANF risultano a carico dell’Inps (compresi quindi gli operai agricoli).
Naturalmente, continua ad essere possibile erogare gli ANF relativi a periodi pregressi, secondo le stesse modalità previste in precedenza (indicazione manuale degli arretrati sulle voci disponibili, oppure calcolo automatico degli arretrati tramite l’importazione dei files xml).

Nei casi di nuclei senza figli, per i quali continuano a spettare gli ANF “correnti” anche nei mesi di competenza successivi a febbraio 2022, occorre barrare la nuova casella ‘Nucleo senza figli’, nella sezione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’ del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, per ottenere l’erogazione ed il conguaglio degli ANF correnti.
La casella ‘Nucleo senza figli’ viene barrata automaticamente dall’importazione dei files xml relativi agli ANF, nel caso in cui, sul file importato, risulti presente un mese di competenza successivo a febbraio 2022.

NOTA: Nel caso in cui, sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, sia presente la data di scadenza degli ANF (inserita manualmente o valorizzata automaticamente dall’importazione dei files xml), l’erogazione dell’assegno viene comunque interrotta nei periodi successivi alla scadenza (secondo gli stessi criteri adottati in precedenza).
In particolare, se la data di scadenza risulta uguale o precedente al 28/02/2022, dal mese di marzo 2022 cessano di essere erogati gli ANF anche se risulta barrata la nuova casella ‘Nucleo senza figli’. Nei casi in cui si deve continuare ad erogare gli ANF “correnti”, occorre quindi verificare (ed eventualmente modificare) la data di scadenza. Naturalmente, la suddetta verifica viene effettuata in automatico dall’importazione dei files xml relativi agli ANF.

Relativamente ai datori di lavoro non soggetti alla contribuzione CUAF, dal mese di marzo viene verificato, in automatico, se nel nucleo familiare risultano presenti dei figli: in tal caso, dal mese di marzo non viene più erogato l’assegno.
In caso contrario, ossia se nel nucleo non sono presenti dei figli, si continua ad erogare l’assegno (QNF – voce 120).

Gennaio 2022
(acred812)
GESTIONE ANF – GENNAIO / FEBBRAIO 2022

Segnaliamo che, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, in caso di utilizzo della nuova denuncia Uniemens-CIG, occorre continuare a bloccare le voci 11H e 11P, per ottenere l’anticipazione degli ANF da parte del datore di lavoro, anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto.

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred809, è stata rilasciata la gestione della nuova denuncia Uniemens-CIG, da utilizzare nell’anno 2022 in sostituzione del modello SR41. Nello stesso aggiornamento, abbiamo segnalato la necessità di far anticipare gli ANF al datore di lavoro, anche per la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a causa delle limitazioni previste nell’esposizione degli ANF sulla denuncia Uniemens-CIG.
Nello stesso aggiornamento, avevamo comunicato l’intenzione di bloccare automaticamente le voci 11H e 11P dal mese di gennaio 2022. Tuttavia, in previsione dell’abrogazione degli ANF dal mese di marzo 2022, abbiamo preferito lasciare invariata, per il momento, la modalità di gestione delle voci 11H e 11P. Di conseguenza, nel caso in cui venga utilizzata la denuncia Uniemens-CIG, occorre impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse, selezionando ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ (è consigliabile impostare le suddette voci a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Ricordiamo, inoltre, che la denuncia Uniemens-CIG non può essere utilizzata in relazione alle autorizzazioni CIG / FIS per le quali è stato già inviato il modello SR41 (anche per un solo mese): tali autorizzazioni devono essere portate a termine con lo stesso modello, se necessario anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021).

Dicembre 2021
(acred808)
ANF RELATIVO AI PERIODI DI ASSENZA PER FIS

Ricordiamo che l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) dovuti all’emergenza Covid, viene indicato su apposite causali, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens (aggiornamenti di luglio 2020 Acred769, ottobre 2020 Acred776, febbraio 2021 Acred789).
L’eventuale maggiorazione per figli, invece, viene indicata sulle causali “ordinarie” anche per quanto riguarda la parte relativa ai periodi di assenza per FIS (aggiornamento di luglio 2021 Acred798).

Le causali utilizzate per indicare l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, sono le seguenti: ‘L021’ per i periodi previsti dalla L. 178/2020, ‘L019’ per i periodi previsti dalle disposizioni precedenti.
La circolare Inps 183/2021 ha istituito la nuova causale ‘L022’, da utilizzare per l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) previsti dal D.L. 146/2021.

Con il presente aggiornamento, sulla nuova causale ‘L022’ viene riportato automaticamente il valore dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi analoghi) per i quali è stata selezionata l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Tale criterio viene applicato sia per il mese corrente, sia per gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (calcolati tramite l’importazione dei files XML relativi agli ANF).

Ricordiamo che, sulle causali sopra descritte (compresa la nuova causale ‘L022’), nel campo ‘Identificativo’ viene riportato il ticket relativo al FIS, rilevandolo dalla tabella delle autorizzazioni CIG. Nell’eventualità che il ticket non risulti presente su tale tabella (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i mesi di competenza fino a dicembre 2020, ‘L021’ per i mesi da gennaio 2021 a settembre 2021, ‘L022’ per i mesi da ottobre 2021 in poi.

Agosto 2021
(acred802)
MAGGIORAZIONI ANF – CASO PARTICOLARE

A seguito della segnalazione pervenutaci da un Utente, con il presente aggiornamento abbiamo rettificato la gestione della maggiorazione per figli, limitatamente al caso particolare di seguito descritto.
Se la maggiorazione non è dovuta a partire da un determinato mese, in quanto i figli precedentemente inclusi nel nucleo familiare non hanno più le condizioni per rientrarvi, è comunque possibile che continui a spettare l’ANF (ad esempio se il reddito che rientra nelle fasce più basse ed il coniuge risulta a carico). In tale condizione, sia sul file XML fornito dall’Inps, sia sul servizio Detrazioni e ANF (a seguito dell’importazione dello stesso file), figurerà un importo nel campo ‘Imp. Mensile ANF’, mentre non figurerà alcun importo nel campo ‘Imp. Maggiorazione’.
Nella suddetta situazione, inoltre, è possibile che in archivio sia ancora presente il figlio precedentemente incluso nel nucleo familiare, con la casella relativa agli ANF abilitata (in quanto non occorreva disabilitarlo).
Prima del presente aggiornamento, se si verificavano contemporaneamente tutte le condizioni sopra descritte (presenza dell’importo di ANF spettante, assenza della maggiorazione per figli, presenza in archivio del figlio abilitato all’ANF), veniva calcolata la maggiorazione relativa al figlio, sebbene non spettasse.

A seguito del presente aggiornamento, il problema è stato risolto: con effetto dal mese di agosto, in caso di domanda presentata all’Inps, la maggiorazione per figli viene rilevata esclusivamente dal campo ‘Imp. Maggiorazione’, senza considerare in alcun modo i figli eventualmente presenti in archivio (anche se abilitati agli ANF).

Naturalmente, i figli abilitati agli ANF, insieme alle altre condizioni relative al nucleo familiare, continuano ad essere correttamente considerati in caso di domanda presentata al datore di lavoro (operai agricoli, ecc.), per quanto riguarda sia il calcolo dell’ANF che della maggiorazione per figli.

Agosto 2021
(acred801)
A.N.F. – IMPORTAZIONE FILE XML

A seguito delle richieste pervenuteci, sono state effettuate alcune modifiche sul servizio di importazione dei files XML  relativi agli ANF, rilasciato con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768.

Sulle stampe prodotte relative ai dati importati e/o agli arretrati calcolati, viene adesso segnalata l’eventuale presenza di un codice fiscale del richiedente diverso dal codice fiscale del dipendente (“titolare”).

Il calcolo degli arretrati viene adesso effettuato anche nel caso in cui, sul servizio Detrazioni e ANF, non risulti compilato il protocollo della domanda. In tale condizione, non essendo possibile controllare se il file si riferisce ad una nuova domanda, prima del presente aggiornamento si procedeva al calcolo degli arretrati soltanto se l’importo dell’ANF presente sul file risultava diverso da quello presente sul servizio. Ricordiamo che, sul servizio Detrazioni e ANF, il protocollo della domanda viene compilato automaticamente dalla procedura di importazione: di conseguenza, il caso di assenza di tale informazione si può presentare soltanto se non è mai stata effettuata l’importazione automatica dei files XML.

Sempre per quanto riguarda gli arretrati, è stato aggiunto un controllo rispetto alla data di scadenza presente sul servizio Detrazioni e ANF: dal momento che, nei mesi precedenti a tale data, risultano già erogati gli ANF, si evita di effettuare (inutilmente) il calcolo degli arretrati. Precisiamo che il suddetto controllo non viene effettuato se gli ANF presenti sul file si riferiscono esclusivamente a periodi precedenti rispetto al mese del conguaglio.

Luglio 2021
(acred798)
A.N.F. – MAGGIORAZIONE PER FIGLI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione della maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare, prevista dall’art. 5 del D.L. 79/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 92 del 30/06/2021.

Nel periodo luglio – dicembre 2021, ai soggetti aventi diritto all’ANF spetta una maggiorazione del seguente importo:

  • E. 37,50 mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
  • E. 55,00 mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno 3 figli.

Precisiamo che l’importo della maggiorazione, anticipato dal datore di lavoro in aggiunta all’importo dell’ANF, viene esposto separatamente da quest’ultimo, sia sul LUL che sulla denuncia Uniemens.

Per la generalità dei dipendenti che presentano la domanda di ANF all’Inps, il valore mensile della maggiorazione va indicato sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, nel nuovo campo ‘Imp. Maggiorazione’ (riportato subito dopo l’importo dell’ANF). Il nuovo campo può essere compilato manualmente – in tal caso, si consiglia di effettuare una storicizzazione sul mese in cui il dipendente inizia a percepire effettivamente la maggiorazione. In alternativa, il nuovo campo può essere compilato automaticamente, tramite il servizio di importazione dei files XML forniti dall’Inps (a riguardo, vedere quanto indicato al paragrafo A.N.F. – Importazione file xml). Comunque venga compilato, l’importo indicato nel campo in questione deve corrispondere al valore massimo mensile della maggiorazione ANF, comunicato dall’Inps.

Per quanto riguarda i dipendenti che presentano la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), il valore della maggiorazione viene determinato in automatico: a partire dall’elaborazione del mese di luglio 2021, in presenza dell’ANF viene calcolato automaticamente anche l’importo della maggiorazione. Per calcolare la maggiorazione, si considera il numero di figli che risultano abilitati per l’ANF (casella ‘Assegno o quote’ sulla finestra di gestione dei singoli familiari, richiamata dal servizio Dipendente – Detrazioni e ANF).

Sulla stampa del cedolino, l’importo della maggiorazione viene riportato sul rigo ‘Maggiorazione A.N.F. mensile’; la descrizione cambia in ‘Maggiorazione Q.N.F.’ per i soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf.
Nel “dettaglio” del cedolino, l’importo della maggiorazione ANF è riportato sulla voce 12D, mentre l’importo della maggiorazione QNF (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf) è riportato sulla voce 12E. Sempre per quanto riguarda i soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf, precisiamo che, pur in assenza di indicazioni specifiche, la maggiorazione viene posta a carico del datore di lavoro, analogamente all’importo “base” dell’assegno.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo della maggiorazione viene esposto nella sezione ‘Info Causali’, per quanto riguarda sia il mese corrente, sia i mesi pregressi (in caso di erogazione di arretrati).
L’importo relativo al mese corrente viene riportato sul nuovo codice causale ‘0036’, istituito dalla circolare Inps sopra citata. In corrispondenza della nuova causale, viene riportato il codice fiscale del soggetto richiedente, secondo lo stesso criterio previsto per l’importo “base” dell’ANF (ricordiamo che quest’ultimo è riportato sulla causale ‘0035’): il codice fiscale viene rilevato dall’apposito campo del servizio Detrazioni e ANF; se tale campo non risulta compilato, viene riportato il codice fiscale del dipendente (aggiornamento di maggio 2019 Acred722).
Sempre sulla denuncia Uniemens, l’eventuale maggiorazione relativa ai mesi pregressi è riportata sul nuovo codice causale ‘L035’, dettagliata per singolo mese (a riguardo, vedere quanto indicato al paragrafo A.N.F. – Importazione file xml). Anche in questo caso, viene compilato il codice fiscale del soggetto richiedente secondo il criterio precedentemente descritto.
A differenza di quanto previsto per l’importo “base” dell’ANF, relativamente alla maggiorazione l’Inps non ha previsto un’indicazione separata dell’importo corrispondente alle ore di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens. Di conseguenza, l’importo in questione viene riportato sulle stesse causali sopra descritte (‘0036’ / ‘L035’).

Sempre dal mese di luglio 2021, viene elaborata automaticamente la voce 11P, analoga alla preesistente voce 11H, per ridurre la maggiorazione sulla base delle ore di assenza per CIG / FIS con pagamento diretto da parte dell’Inps.
La voce 11P decurta automaticamente l’importo corrispondente alle ore di assenza per CIG in Deroga a pagamento diretto (voce 8AD) e FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB). Le ore di assenza per CIG Ordinaria a pagamento diretto (voce 8AC) vengono considerate solo se è stata impostata la corrispondente opzione sulla voce 11H.
L’importo determinato dalla voce 11P (successivamente proporzionato ai giorni utili, nei casi previsti) viene riportato sul modello SR41 secondo gli stessi criteri previsti per l’ANF, tramite il programma ‘MODESR41’ (aggiornamento di aprile 2020 Acred760 e successivi). Precisiamo che, sul modello SR41, la maggiorazione viene indicata nello stesso campo previsto per l’ANF: dal momento che non ci sono altri campi disponibili, i due importi vengono sommati assieme.

Luglio 2021
(acred798)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Per quanto riguarda i dipendenti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), sono confermati gli scaglioni di reddito precedenti (validi fino al 30/06/2021), anche per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022, come indicato nella circolare Inps n. 92 del 30/06/2021.

Ricordiamo che, nei casi in questione, sul servizio Detrazioni e ANF occorre selezionare una delle seguenti opzioni nel campo Abilitazione: ‘ANF – domanda presentata alla ditta’ (operai agricoli) oppure ‘QNF – quote a carico della ditta’ (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf). Inoltre, occorre compilare i dati necessari per il calcolo degli ANF (situazione familiare, reddito e singoli familiari componenti il nucleo).

Inoltre, ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, la domanda di ANF viene presentata all’Inps: in tal caso, sul servizio Detrazioni e ANF occorre adottare la modalità di gestione documentata con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e luglio 2019 Acred727, tenendo conto di quanto indicato al paragrafo A.N.F. – Maggiorazione per figli in merito alla nuova maggiorazione.
Nei casi in questione, è possibile importare i files XML forniti dall’Inps, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di luglio 2020 Acred768: a tale proposito, nel paragrafo A.N.F. – Importazione file xml sono riportate le indicazioni alla maggiorazione.

Infine ricordiamo che, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l’erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF. La data di scadenza deve essere antecedente al giorno finale del mese dal quale si intendono bloccare gli ANF: a titolo di esempio, per bloccare gli ANF dal mese di luglio 2021 è corretto indicare ‘30/06/2021’ oppure ‘01/07/2021’ (a scelta dell’Utente), mentre non è corretto indicare ‘31/07/2021’. La data di scadenza degli ANF, se compilata, viene segnalata nell’elenco delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Una volta raggiunta la scadenza, per riattivare l’erogazione degli ANF occorre posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione in corrispondenza del mese da elaborare.

Luglio 2021
(acred798)
A.N.F. – IMPORTAZIONE FILE XML

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768, è stato rilasciato il servizio di importazione dei files XML  relativi agli ANF spettanti, nei casi in cui la domanda viene presentata all’Inps.
Con il successivo aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stata predisposta la gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020).
Infine, con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781, sono state rilasciate le opzioni che consentono di gestire anche gli ANF arretrati relativi a periodi di CIGO / CIGD a pagamento diretto, riportandoli sul modello SR41.

Ricordiamo che il servizio di importazione del files XML relativi agli ANF, si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati ANF Inps’.
Tramite l’importazione, viene compilato automaticamente il servizio Detrazioni e ANF (sezione relativa agli ANF con domanda presentata all’Inps) e vengono calcolati, sempre in automatico, gli eventuali arretrati spettanti.

A seguito del presente aggiornamento, il servizio di importazione considera anche la maggiorazione per figli prevista dalla circolare Inps n. 92 del 30/06/2021. Non risulta che l’Inps abbia pubblicato ufficialmente il nuovo schema del file XML comprendente la maggiorazione, sebbene siano state fornite delle anticipazioni ad Assosoftware. Secondo tali anticipazioni, sui files XML relativi al periodo di competenza da luglio a dicembre 2021, dovrebbero essere riportati anche i valori della maggiorazione (mensile e giornaliero), in appositi campi distinti da quelli relativi all’ANF “base”.
Inoltre, dalle informazioni ricevute risulta che sul file XML sia stato aggiunto il codice fiscale del datore di lavoro che deve anticipare l’ANF (tale informazioni non ha alcuna attinenza con la maggiorazione per figli).

Risulta già possibile richiedere i files comprendenti la maggiorazione, relativi ai periodi da luglio a dicembre 2021.
A tale proposito precisiamo che, se i files XML relativi a periodi da luglio 2021 in poi, fossero stati importati prima del presente aggiornamento, sarebbe necessario importarli nuovamente, per compilare in automatico il campo relativo alla maggiorazione, sul servizio Detrazioni e ANF (in alternativa, il campo può essere compilato manualmente).

Precisiamo che il servizio di importazione non è cambiato rispetto alla versione già in uso: i campi e le opzioni disponibili sono rimasti invariati. Tuttavia, il servizio consente di importare sia i files nel formato attualmente previsto (valido fino a giugno 2021), sia i files nel nuovo formato (valido da luglio 2021), contenenti anche le maggiorazioni.

Ricordiamo che è consigliabile effettuare l’importazione di ciascun file prima in modalità Provvisoria e poi in modalità Definitiva. Nella modalità Provvisoria, i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono comunque prodotte le stampe previste. Una volta effettuata l’importazione in modalità Provvisoria, occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità Definitiva.

Effettuando l’importazione in modalità Definitiva, i dati vengono riportati sul servizio Detrazioni e ANF, nella sezione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’. Con il presente aggiornamento, nella sezione in questione viene compilato anche il campo ‘Imp. Maggiorazione’ (paragrafo A.N.F. – Maggiorazione per figli), se il corrispondente valore mensile risulta presente sul file XML.
La maggiorazione relativa al mese corrente, anticipata dal datore di lavoro tramite la voce 12D (elaborata in automatico), viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione ‘Info Causali’, con la nuova causale ‘0036’ (paragrafo A.N.F. – Maggiorazione per figli).

Ricordiamo inoltre che, barrando la casella ‘Calcolo automatico arretrati’ sul servizio di importazione, il valore degli eventuali arretrati spettanti viene riportato sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, distinto per singolo mese di competenza. Con il presente aggiornamento, sullo stesso servizio viene riportata anche la maggiorazione relativa ai mesi pregressi (se è presente il corrispondente valore sul file XML), mantenendola separato dall’importo “base” dell’ANF.
I criteri di calcolo degli arretrati non sono cambiati rispetto a quanto documentato con gli aggiornamenti di luglio 2020 Acred769 e dicembre 2020 Acred781. Gli stessi criteri vengono applicati anche al calcolo della maggiorazione.

Ricordiamo che il totale degli arretrati relativo all’ANF “base” viene erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l’elaborazione automatica della voce 83E. Anche il totale degli arretrati relativo alla maggiorazione viene erogato sulla stessa busta paga, tramite l’elaborazione automatica della nuova voce 83G.
Gli importi arretrati della maggiorazione, dettagliati per singolo mese di competenza, vengono riportati sulla denuncia Uniemens del mese del conguaglio, nella sezione ‘Info Causali’, con la nuova causale ‘L035’ (paragrafo A.N.F. – Maggiorazione per figli).

Sulle stampe prodotte dall’importazione (sia Provvisoria che Definitiva) sono state aggiunte le seguenti segnalazioni:

  • Sulla stampa dei soggetti scartati (‘ANF.soggetti.scartati’) viene segnalato se, sul file XML, è presente l’importo della maggiorazione senza il corrispondente importo dell’ANF (“Magg. senza ANF”) nello stesso mese. In caso di calcolo degli arretrati, viene segnalato  se la maggiorazione già erogata (voce 12D) risulta maggiore di quella calcolata (“Arretrati magg. < voce 12D”). Inoltre viene segnalato se, sul file XML, è presente un codice fiscale dell’azienda (in corrispondenza di un mese pregresso) diverso da quello dell’attuale datore di lavoro (“CF azienda diverso”).

  • Sulla stampa dei dati importati (‘ANF.dati.importati’) viene indicato anche l’importo mensile della maggiorazione, se risulta presente sul file XML. Tale importo corrisponde a quello riportato nel nuovo campo ‘Imp. Maggiorazione’ del servizio Detrazioni e ANF, effettuando l’importazione in modalità Definitiva.

  • Sulla stampa degli arretrati (‘ANF.arretrati. importati’) viene riportato, per ogni mese interessato, l’importo della maggiorazione “originario” (presente sul file) e quello “calcolato” (proporzionato ai giorni, nei casi previsti), quest’ultimo riportato nella colonna ‘Importo ANF’. Il calcolo degli arretrati relativi alla maggiorazione segue gli stessi criteri adottati per gli arretrati dell’ANF “base”. Nella modalità Definitiva, gli arretrati risultanti sono riportati sul servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, separando l’ANF “base” dalla maggiorazione, come descritto più avanti.

Ricordiamo che rimane possibile inserire o modificare manualmente i dati sul servizio Detrazioni e ANF. E’ altresì possibile inserire o modificare i dati relativi agli arretrati, sul servizio Cedolini – Arretrati ANF. In entrambi i casi, gli interventi (se necessari) devono essere effettuati prima di elaborare le buste paga del mese del conguaglio.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati ANF rispetto agli arretrati relativi alla maggiorazione, sono state aggiunte nuove tipologie sulla colonna ‘Tipo’. Di seguito si riepilogano tutte le tipologie previste:

  • Ordinario’: arretrati dell’importo “base” dell’ANF, conguagliati su Uniemens con la causale ‘L036’;
  • FIS Uniemens’: arretrati dell’importo “base” dell’ANF, relativi ai periodi di assenza per FIS con anticipo da parte del datore di lavoro (voce 8B0), conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L019’;
  • FIS SR41’: arretrati dell’importo “base” dell’ANF, relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), da inviare tramite il modello SR41;
  • CIG SR41’: arretrati dell’importo “base” dell’ANF, relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD, entrambe a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD), da inviare tramite il modello SR41;
  • Maggiorazione’: nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L035’;
  • Magg. FIS Uniemens’: nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per FIS con anticipo da parte del datore di lavoro (voce 8B0); anche tali arretrati sono conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L035’, unitamente agli arretrati identificati dal tipo ‘Maggiorazione’;
  • Magg. FIS SR41’: nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), da inviare tramite il modello SR41;
  • Magg. CIG SR41’: nuova opzione relativa agli arretrati della maggiorazione, relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD), da inviare tramite il modello SR41.

In presenza di ANF arretrati relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, da inviare tramite i modelli SR41 generati dal programma ‘MODESANF’ (aggiornamento di ottobre 2020 Acred776), l’importo della maggiorazione viene riportato nel campo relativo agli ANF, sommandolo all’importo dell’ANF “base”.
Ricordiamo che lo stesso criterio è adottato anche per gli ANF correnti relativi alle integrazioni a pagamento diretto, da inviare tramite i modelli SR41 generati dal programma ‘MODESR41’ (vedere paragrafo A.N.F. – Maggiorazione per figli).

Per quanto riguarda le eventuali maggiorazioni da restituire all’Inps, precisiamo che (al momento) tali somme non vengono predisposte in automatico dall’importazione dei files XML (analogamente a quanto previsto per l’ANF “base”).
L’importo della maggiorazione da restituire all’Inps può essere inserito sulla nuova voce 84B, indicando il mese a cui si riferisce nel campo Competenza della stessa voce (se non viene compilata la Competenza, si considera relativo al mese precedente). Dal mese di luglio 2021, la voce 84B viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘F111’. Nel caso in cui l’importo da restituire si riferisca a più mesi, per il momento occorre dettagliare i singoli mesi di competenza, intervenendo sul servizio ‘Uniemens – Info Causali’.

Febbraio 2021
(acred789)
ANF – ASSENZA FIS E ARRETRATI

Con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante in relazione ai periodi di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020) ricadenti nel mese corrente.
Ricordiamo che, in presenza dell’ANF e di un periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), viene elaborata automaticamente la voce 11F, sulla quale è riportato il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza. Con l’elaborazione mensile, tale importo viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione ‘Info Causali’, con la causale ‘L019’ ed il ticket relativo al FIS nel campo Identificativo (precisamente, il ticket viene riportato dal mese di settembre 2020, come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata).

Con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stata rilasciata la gestione del conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi pregressi, tramite il servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF.
Abilitando, su tale servizio, il calcolo degli arretrati, l’importo dell’ANF relativo ai periodi pregressi di assenza per FIS, viene riportato sul servizio ‘Arretrati ANF’. Con l’elaborazione mensile, tale importo viene quindi trasferito nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, sempre con la causale ‘L019’ compilata come sopra indicato.

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione della nuova causale ‘L021’, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, sulla base di quanto previsto nella circolare Inps n. 28 del 17/02/2021. Precisiamo che la nuova causale deve essere attribuita quando l’assenza per FIS è relativa ad un periodo previsto dalla L. 178/2020.

Al precedente punto 2.2, sono descritte le nuove opzioni predisposte nel campo ‘COVID’, sulle tabelle delle autorizzazioni CIG / FIS (servizio ‘Posizioni Inps’ e finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’), sempre sulla base della circolare Inps sopra citata. Il campo ‘COVID’, ovviamente, deve essere compilato già al momento dell’inserimento del ticket.
Nel caso in cui l’assenza per FIS sia relativa ad un ticket per il quale, nel campo ‘COVID’, è stata selezionata una delle nuove opzioni ‘L. 178/2020 CIG / FIS’ oppure ‘L. 178/2020 entro limiti’, l’importo dell’ANF viene riportato, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la nuova causale ‘L021’ anziché con la precedente causale ‘L019’.
Precisiamo che la causale ‘L019’ continua ad essere attribuita, anche per i periodi ricadenti nell’anno 2021, nel caso in cui sul ticket sia presente una tipologia ‘COVID’ diversa da quelle sopra indicate, relative alla L. 178/2020.
Il suddetto criterio viene adottato sia per quanto riguarda il mese corrente, sia per quanto riguarda gli arretrati relativi ai mesi pregressi (per i periodi arretrati fino a dicembre 2020, viene attribuita esclusivamente la causale ‘L019’).
Nell’eventualità che il ticket non risulti presente in archivio (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i periodi di competenza fino a dicembre 2020, oppure ‘L021’ per i periodi di competenza da gennaio 2021.

Dicembre 2020
(acred781)
ANF ARRETRATI – NUOVE OPZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF presentate all’Inps, comprensiva del calcolo automatico degli eventuali ANF arretrati.

Inoltre, con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stato predisposto il particolare criterio di gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid, sulla base delle  indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. Tale gestione coinvolge anche la procedura di importazione dei files XML.
In particolare, per quanto riguarda gli ANF arretrati relativi a periodi di FIS a pagamento diretto (dovuti all’emergenza Covid) la circolare Inps ha previsto l’invio di appositi modelli SR41, compilati secondo specifiche modalità.
Precisiamo che la stessa circolare non riporta alcuna indicazione per quanto riguarda gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per le altre integrazioni salariali a pagamento diretto (CIG ordinaria o CIG in deroga).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le opzioni che consentono di gestire anche gli ANF arretrati relativi a periodi di CIGO o CIGD a pagamento diretto, secondo le stesse modalità previste per i periodi di FIS a pagamento diretto.
Precisiamo che le nuove opzioni vanno utilizzate soltanto se si ritiene corretto adottare tale modalità di gestione, sulla base di indicazioni in tal senso da parte delle sedi Inps di competenza.
Inoltre, rilasciamo un’opzione che consentirà di gestire il calcolo degli arretrati ANF anche in presenza di futuri periodi di FIS non dovuti all’emergenza Covid. A tale riguardo ricordiamo che, secondo le indicazioni attualmente fornite dall’Inps, gli ANF spetterebbero solo per i periodi di FIS dovuti all’emergenza Covid.

Ricordiamo che, sul servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF, se si vuole attivare il calcolo automatico degli arretrati, occorre barrare la casella Calcolo automatico arretrati.
A seguito del presente aggiornamento, attivando il calcolo degli arretrati, vengono proposte le seguenti caselle:

  • Escludi FIS (post emergenza Covid), che dovrà essere barrata una volta terminata l’emergenza Covid, per non effettuare il calcolo degli ANF in relazione ai periodi di assenza per FIS non dovuti all’emergenza Covid.
  • Arretrati su SR41 (pagamento diretto) – CIG Ordinaria, da barrare se si intende trasmettere gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per CIG Ordinaria a pagamento diretto, tramite il modello SR41.
  • Arretrati su SR41 (pagamento diretto) – CIG in Deroga, da barrare se si intende trasmettere gli ANF arretrati relativi a periodi di assenza per CIG in Deroga a pagamento diretto, tramite il modello SR41.

Relativamente alla nuova casella ‘Escludi FIS (post emergenza Covid)’, precisiamo che, barrandola, i periodi di assenza per FIS (sia a pagamento diretto che con conguaglio in Uniemens) vengono esclusi dal calcolo degli ANF arretrati.

Le nuove caselle relative alla CIG Ordinaria e CIG in Deroga a pagamento diretto consentono, se vengono barrate, di ottenere l’indicazione separata dei corrispondenti arretrati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, attribuendo la nuova tipologia ‘CIG SR41’, più avanti descritta. Gli arretrati gestiti secondo tale modalità devono essere inviati tramite il modello SR41, anziché essere erogati in busta paga e conguagliati sulla denuncia Uniemens.
Nel caso in cui le suddette caselle non vengano barrate, per i periodi di assenza per CIGO o CIG a pagamento diretto, gli ANF arretrati saranno riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF unitamente a quelli relativi ai periodi lavorati o comunque retribuiti: in tal caso, quindi, saranno erogati in busta paga conguagliati sulla denuncia Uniemens secondo le consuete modalità (ossia riportandoli sulla causale ‘L036’).
Come già precisato, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta del criterio da adottare per la gestione degli ANF arretrati in presenza di CIGO / CIGD a pagamento diretto.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati relativi ai periodi di assenza per CIGO / CIGD a pagamento diretto da quelli “ordinari” e da quelli per FIS, è stata aggiunta una nuova tipologia sulla colonna ‘Tipo’, relativa alla CIG a pagamento diretto. Di seguito si riepilogano tutte le tipologie previste:

  • Ordinario’: arretrati “ordinari” conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L036’;
  • FIS Uniemens’: arretrati conguagliati su Uniemens tramite la causale ‘L019’, relativi all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), dovuta all’emergenza Covid;
  • FIS SR41’: arretrati da inviare con il modello SR41, relativi all’assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA), dovuta all’emergenza Covid;
  • CIG SR41’: nuova opzione relativa agli arretrati da inviare con il modello SR41, relativi all’assenza per CIG Ordinaria o CIG in Deroga, entrambe a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD).

Precisiamo che la tipologia ‘CIG SR41’, analogamente alla tipologia ‘FIS SR41’, non prevede l’erogazione in busta paga, bensì il pagamento diretto da parte dell’Inps (appunto tramite l’invio di un apposito modello SR41).

Per quanto riguarda l’invio del modello SR41 relativo al pagamento diretto dei soli ANF arretrati, ricordiamo che occorre utilizzare il programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’) e documentato con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776.

A seguito del presente aggiornamento, il programma ‘MODESANF’ prevede la scelta dei seguenti tipi di integrazione:

  • ‘CIG Ordinaria – pagamento diretto’ (nuova opzione)
  • ‘CIG in Deroga – pagamento diretto’ (nuova opzione)
  • ‘FIS assegno ordinario – pagamento diretto’ (opzione preesistente)

Per l’invio del modello SR41 relativo agli ANF arretrati riportati sul servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’ con tipologia ‘CIG SR41’, possono essere selezionati i tipi di integrazione ‘CIG Ordinaria’ oppure ‘CIG in Deroga’.

Ricordiamo che, sul programma ‘MODESANF’, sono previste diverse opzioni nel campo ‘Arretrati ANF’: per inviare gli arretrati presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, occorre selezionare ‘Da importazione file XML’.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese del conguaglio (mese nel quale sono riportati gli arretrati, indicato nella parte alta del servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’).
Il periodo di assenza al quale si riferiscono gli arretrati deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma. Nel periodo in questione, deve essere presente la voce di assenza corrispondente al tipo di integrazione selezionato: 8AC (CIGO a pagamento diretto), 8AD (CIGD a pagamento diretto), 8BA (FIS a pagamento diretto).
L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato direttamente dal servizio Cedolini – Arretrati ANF.

Ottobre 2020
(acred777)
ANF – CONGUAGLIO ARRETRATI FIS

Per quanto riguarda il conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, in aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred776 del 21/10/2020, segnaliamo che le voci 11G / 11S possono essere utilizzate per effettuare il conguaglio anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato nei mesi precedenti. Precisiamo che la circolare Inps n. 88 del 20/07/2020 non riporta alcuna indicazione in merito al conguaglio da effettuare per i dipendenti cessati.
In tale situazione, occorre elaborare il cedolino del mese in cui si intende conguagliare l’ANF, abilitando il dipendente all’elaborazione successiva alla cessazione e confermando le Variazioni Mensili del mese del conguaglio (è possibile indicare la voce 11S o 11G sulle Variazioni Mensili, se non è già stata indicata sulle Voci Fisse).
Elaborando la busta paga del mese del conguaglio, la voce utilizzata viene elaborata in automatico, secondo le stesse modalità previste per i dipendenti ancora in forza. In tale condizione, sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico (ricordiamo che si tratta del codice da indicare sulle denunce Uniemens relative a soggetti non in forza nel mese), oltre naturalmente alle causali relative al conguaglio dell’ANF.

Ottobre 2020
(acred776)
ANF - CONGUAGLIO ARRETRATI FIS

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante per il periodo di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020), relativamente al mese corrente.
Dal mese di luglio, in presenza dell’ANF e di un periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), viene elaborata automaticamente la voce 11F, sulla quale è riportato il valore dell’ANF relativo al suddetto periodo di assenza. Tramite la voce 11F, sulla denuncia Uniemens viene riportata la causale ‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, con l’importo dell’ANF ed il ticket relativo al FIS nel campo Identificativo (per la precisione, il ticket viene riportato dal mese di settembre, come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata).
Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto (voce di assenza 8BA), dal mese di luglio l’importo dell’ANF erogato viene sempre ridotto in proporzione al periodo di assenza, tramite l’elaborazione automatica della voce 11H. L’importo determinato dalla voce 11H (eventualmente proporzionato ai giorni, nei casi previsti) viene quindi riportato sul modello SR41, generato tramite il programma ‘MODESR41’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi precedenti a luglio: precisamente, il periodo interessato dal conguaglio va da marzo a giugno 2020.
Ricordiamo che, fino al mese di giugno, la voce 11H prevedeva apposite opzioni per ridurre l’importo dell’ANF erogato in caso di assenza per FIS a pagamento diretto ed eventualmente anche per FIS con conguaglio in Uniemens.

1° CASO: ANF RIDOTTO TRAMITE LA VOCE 11H
Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno 2020, sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce di assenza 8B0), è possibile recuperare il valore decurtato dall’ANF tramite la nuova voce 11G, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2020.
A tale scopo, la voce 11G deve essere inserita sul mese in cui si intende effettuare il conguaglio, indicandola sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 11G si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6. Nel caso in cui la voce 11G venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.
La voce 11G rileva l’importo della voce 11H eventualmente presente nei cedolini del periodo marzo – giugno 2020, verificando che tale voce sia stata utilizzata con le opzioni previste per il FIS con conguaglio in Uniemens (opzioni ‘2’ oppure ‘12’ nel campo Quantità, aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Il valore presente sulla voce 11H viene proporzionato ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali o di assunzione / cessazione nel mese.
Gli arretrati calcolati tramite la voce 11G vengono erogati sulla busta paga del mese del conguaglio. Lo stesso importo viene inoltre recuperato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale ‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, in riferimento ai singoli mesi di competenza. Nel campo Identificativo sono riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevandoli dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo.
Precisiamo la voce 11G resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto, se è stata utilizzata la voce 11H con le opzioni per ridurre il valore dell’ANF e l’importo decurtato tramite la voce 11H è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando le opzioni di “default” del programma ‘MODESR41’), non occorre effettuare alcun conguaglio e neppure reinviare il modello SR41.

Se, invece, il valore decurtato dall’ANF tramite la voce 11H  non è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando l’opzione ‘Indicazione ANF – Non compilare’ sul programma ‘MODESR41’), occorre effettuare un nuovo invio del modello SR41 con l’indicazione del solo ANF spettante, secondo le modalità descritte al paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41.

2° CASO: ANF EROGATO IN MISURA INTERA
Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno NON sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS, è possibile effettuare un diverso genere di conguaglio. Occorre tenere presente che, in questo caso, il dipendente ha percepito l’intero importo dell’ANF spettante e lo stesso importo è stato conguagliato sulla denuncia Uniemens (senza tuttavia indicarlo sulla causale ‘L019’, in vigore dal mese di luglio).
La circolare Inps n. 88 del 20/07/2020 ha previsto che, anche in queste situazioni, debba essere effettuato un conguaglio dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, procedendo come di seguito descritto:

  • la parte relativa al periodo di assenza per FIS deve essere restituita sulla denuncia Uniemens, indicandola sulla causale a debito ‘F110’, sia per il FIS a pagamento diretto che per quello con conguaglio in Uniemens;
  • per il FIS con conguaglio in Uniemens, l’importo dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS viene subito conguagliato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale a credito ‘L019’; in questo caso, quindi, il conguaglio dell’ANF non produce alcun effetto economico sulla busta paga del dipendente;
  • per il FIS a pagamento diretto, deve essere inviato un nuovo modello SR41, con l’indicazione del solo ANF relativo al periodo di assenza FIS (vedere paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41), che sarà poi erogato dall’Inps direttamente al dipendente; in questo caso, quindi, occorre decurtare lo stesso importo dalla busta paga del dipendente.
Ovviamente, dobbiamo lasciare all’Utente la facoltà di decidere se sia opportuno effettuare tutti i conguagli sopra descritti, oppure se sia preferibile non procedere immediatamente al conguaglio, in particolare per il FIS a pagamento diretto, al fine di evitare un effetto economico negativo sulle buste paga dei dipendenti interessati.
A tale proposito, precisiamo che le voci relative ai conguagli degli ANF resteranno disponibili anche nei mesi successivi, nel caso in cui si preferisca attendere eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Inps.

Per effettuare i conguagli nelle situazioni sopra descritte, ossia nel caso in cui non sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre l’ANF in proporzione all’assenza per FIS, a partire dal mese di ottobre 2020 è possibile utilizzare la nuova voce 11S.
La voce 11S può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.
La voce 11S può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 o dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6, scegliendo una delle opzioni previste:

  • considera sia la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens) che la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); in tal caso, non viene riportato alcun valore nel campo Quantità della voce 11S;
  • considera solo la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens); viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità;
  • considera solo la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità.
La voce 11S effettua il conguaglio dell’ANF erogato nel periodo marzo – giugno 2020, considerando le assenze per FIS con conguaglio in Uniemens e/o a pagamento diretto (in base all’opzione selezionata). Su ogni cedolino del periodo, viene verificato che NON sia stata utilizzata la voce 11H con le opzioni relative al FIS e, naturalmente, che sia presente la voce 125, corrispondente all’ANF erogato. In tali condizioni, la voce 11S determina il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, considerando l’importo della voce 125 ed effettuando la proporzione tra le ore di assenza e le ore lavorabili del mese. Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens viene riportato nel campo Importo Unitario, mentre quello relativo al FIS a pagamento diretto viene riportato nel campo Importo Totale.
Come già precisato, la voce 11S resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens (campo Importo Unitario della voce 11S), può essere conguagliato sulla sola denuncia Uniemens, senza alcuna indicazione sul cedolino del dipendente. Tale valore viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, indicandolo sia sulla causale a debito ‘F110’ che sulla causale a credito ‘L019’; entrambe le causali sono dettagliate per mese di competenza. Sulla causale ‘F110’ è sempre riportato ‘N’ nel campo Identificativo; sulla causale ‘L019’ sono invece riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevati dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, anche sulla causale ‘L019’ viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo.

Il valore dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto (campo Importo Totale della voce 11S), deve essere invece decurtato dalla busta paga del mese, in quanto sarà successivamente erogato dall’Inps. Lo stesso valore deve essere restituito all’Inps, indicandolo sulla denuncia Uniemens con la causale ‘F110’, riportata nella sezione  ‘Info Causali’ dettagliata per mese di competenza, secondo le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente.
Nel caso in cui venga effettuato il conguaglio dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto, utilizzando la voce 11S come sopra descritto, occorre anche inviare il modello SR41 con il solo importo dell’ANF che l’Inps dovrà erogare al dipendente. Le istruzioni relative a tale invio sono riportate al paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41.

Ottobre 2020
(acred776)
ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred768 del 21/07/2020, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF presentate all’Inps, comprensiva del calcolo automatico degli eventuali arretrati.
Gli arretrati calcolati al momento dell’importazione sono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, in corrispondenza del mese del conguaglio, dettagliando l’importo per singolo mese di competenza. Elaborando le buste paga del mese del conguaglio, il totale degli arretrati viene erogato in busta paga, attraverso l’elaborazione automatica della voce 83E, mentre i valori dettagliati per singolo mese di competenza vengono riportati sulla denuncia Uniemens, nella sezione ‘Info Causali’, con il codice causale ‘L036’ e l’indicazione del codice fiscale del richiedente.

A seguito dal presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati effettuato al momento dell’importazione tiene conto di eventuali periodi di assenza per FIS. A tale scopo, in ciascun mese di competenza degli arretrati, viene verificato se sono presenti le voci 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens) oppure 8BA (FIS a pagamento diretto).
In presenza delle suddette voci, viene calcolato un corrispondente importo di ANF, decurtandolo dall’importo dell’ANF “ordinario”. Il calcolo viene effettuato in proporzione alle ore di assenza e, nei casi previsti, anche in proporzione alle giornate (part-time inferiore a 24 ore settimanali, assunzione o cessazione nel mese).
Anche gli importi arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS sono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, in corrispondenza del mese del conguaglio, dettagliati per singolo mese di competenza.

Sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, per distinguere gli arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS da quelli “ordinari”, è stata aggiunta la colonna ‘Tipo’, sulla quale sono state previste le seguenti tipologie:

  • Ordinario’: importo degli arretrati, al netto dell’eventuale valore relativo al periodo di assenza per FIS;
  • FIS Uniemens’: importo degli arretrati relativi all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0);
  • FIS SR41’: importo degli arretrati relativi all’assenza per FIS a pagamento diretto (voce 8BA).

Segnaliamo che il tipo ‘Ordinario’ (corrispondente al valore di default) risulta automaticamente attribuito sugli arretrati conguagliati nei mesi precedenti, oltre che sulle righe non compilate del servizio.

Sulla busta paga, il totale degli ANF arretrati viene gestito in modo diverso per ciascuna tipologia:

  • il totale dell’arretrato ‘Ordinario’ continua ad essere erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l’elaborazione automatica della voce 83E;
  • il totale dell’arretrato ‘FIS Uniemens’ viene anch’esso erogato automaticamente sulla busta paga del mese del conguaglio; tale valore è riportato sulla voce 83E (unitamente al totale “Ordinario”) oltre che sulla voce 83F (visibile soltanto nel Dettaglio del cedolino), anch’essa elaborata in automatico; sulla stampa del cedolino, non viene data un’indicazione distinta dell’arretrato relativo al periodo di assenza per FIS, analogamente a quanto già previsto per l’ANF corrente (gestito tramite la voce 11F, aggiornamento di luglio 2020 Acred769);
  • il totale dell’arretrato ‘FIS SR41’ non viene invece erogato in busta paga, in quanto deve essere erogato dall’Inps tramite uno specifico modello SR41 (vedere paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41).

Sulla denuncia Uniemens, gli importi degli ANF arretrati vengono riportati nella sezione ‘Info Causali’, dettagliati per singolo mese di competenza, con criteri diversi per ciascuna tipologia:

  • gli importi relativi al tipo ‘Ordinario’ continuano ad essere riportati sulla causale ‘L036’, secondo le modalità già previste con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768
  • gli importi relativi al tipo ‘FIS Uniemens’ sono invece riportati sulla causale ‘L019’, con l’indicazione del ticket relativo al FIS nel campo Identificativo; il ticket in questione viene rilevato dalla sezione Calendario delle denunce relative ai singoli mesi arretrati (in assenza del ticket, viene riportato ‘N’); in presenza di diversi ticket, il valore degli arretrati viene ripartito in proporzione alle ore di assenza relative a ciascun ticket;
  • gli importi relativi al tipo ‘FIS SR41’ non vengono conguagliati sulla denuncia Uniemens; tali importi devono invece essere trasmessi all’Inps tramite un apposito invio del modello SR41 (vedere paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41).

Segnaliamo che, se per un dipendente vengono calcolati gli ANF arretrati tramite l’importazione del file XML, nello stesso mese non è opportuno attivare anche il conguaglio degli ANF arretrati tramite le voci 11G / 11S (vedere paragrafo CONGUAGLIO ARRETRATI FIS).

Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, per il momento non abbiamo ritenuto opportuno prevedere altre tipologie di ANF arretrati da inviare tramite il modello SR41. Nel caso in cui risultasse necessario a seguito di nuove indicazioni da parte dell’Inps, prevederemo ulteriori tipologie di ANF arretrati (ad esempio, in relazione all’assenza per CIG in deroga o per CIG ordinaria a pagamento diretto). Per il momento, quindi, ad eccezione di quanto previsto per il FIS, gli ANF arretrati vengono riportati sulla denuncia Uniemens con il codice causale ‘L036’.

NOTA: Importazione files XML relativi a periodi pregressi
Per quanto riguarda l’importazione degli ANF, con il presente aggiornamento viene rilasciata anche la seguente modifica: nel caso in cui sul file XML importato siano presenti esclusivamente periodi pregressi, oltre ad effettuare il calcolo degli eventuali arretrati, viene aggiornato il servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, riportando il numero di protocollo presente sul file nel campo ‘Protocollo domanda’ ed il mese ed anno del conguaglio nel campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ (si tratta degli stessi campi che vengono aggiornati nel caso in cui sul file XML sia presente il mese corrente).

Ottobre 2020
(acred776)
ANF – INVIO MODELLO SR41

E’ stata predisposta un’apposita versione del programma di generazione del modello SR41, da utilizzare per l’invio degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. In merito alla gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS, occorre fare riferimento a quanto documentato nei paragrafi CONGUAGLIO ARRETRATI FIS e ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS.

Per generare il file del modello SR41 con i soli importi degli ANF, occorre utilizzare il nuovo programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Il programma ‘MODESANF’ prevede sostanzialmente le stesse opzioni del programma ‘MODESR41’, utilizzato per la generazione dei modelli SR41 (aggiornamenti di marzo 2020 Acred753, aprile 2020 Acred760 e successivi).
In particolare, ricordiamo che è possibile indicare gli estremi dell’autorizzazione direttamente al lancio del programma, oppure fare riferimento alle autorizzazioni precedentemente inserite in archivio (quest’ultima modalità consente di effettuare un lancio “massivo”). In entrambi i casi, è obbligatorio indicare la sede Inps competente per l’invio del modello SR41 (la sede Inps è utilizzata per selezionare le autorizzazioni, in caso di lancio “massivo”).
Ricordiamo inoltre che il periodo di assenza da considerare deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: sul programma ‘MODESANF’, il periodo di assenza si riferisce ai mesi pregressi.
I campi Data Iniziale e Data Finale della procedura vengono considerate per selezionare i dipendenti che sono stati forza nel periodo (possono quindi coincidere con il periodo di assenza, con l’eccezione descritta più avanti).

Il programma ‘MODESANF’ prevede 3 diverse modalità di utilizzo, selezionabili tramite il campo ‘Arretrati ANF’:

  • In presenza della voce 11H’: tale opzione deve essere utilizzata nel caso in cui sia stato ridotto il valore dell’ANF utilizzando la voce 11H con le opzioni relative al FIS, tuttavia l’importo della voce 11H non sia stato indicato sui modelli SR41 inviati per il pagamento del FIS (vedere “1° CASO” al paragrafo CONGUAGLIO ARRETRATI FIS). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto) e la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 11H, effettuando un’ulteriore proporzione in base ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali.

  • In assenza della voce 11H’: opzione da utilizzare nel caso in cui NON sia stato ridotto il valore dell’ANF tramite la voce 11H e si decida di effettuare la restituzione dell’ANF all’Inps tramite la voce 11S per il FIS a pagamento diretto (vedere “2° CASO” al paragrafo CONGUAGLIO ARRETRATI FIS). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto), mentre non deve essere presente la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 125 (ANF erogato, già proporzionato ai giorni nei casi previsti), effettuando la proporzione rispetto alle ore di assenza.

  •  ‘Da importazione file XML’: tramite tale opzione, vengono considerati esclusivamente gli arretrati derivanti dall’importazione di files XML, presenti sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con il tipo ‘FIS SR41’ (vedere paragrafo ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS). In questo caso, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese del conguaglio (mese nel quale sono riportati gli arretrati). Il periodo di assenza al quale si riferiscono gli arretrati deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: nel periodo in questione, deve essere presente la voce di assenza 8BA (FIS a pagamento diretto). L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato direttamente dal servizio Cedolini – Arretrati ANF.

Viene generato ‘fileSR41-ANF.txt’, corrispondente al modello SR41 da inviare, oltre alla stampa dei dati riportati sul file ‘modelloSR41-ANF’, da convertire in pdf. Le eventuali segnalazioni sono riportate su ‘segnalazSR41-ANF’.
Il modello SR41 viene prodotto indicando il codice ‘4’ nel “tipo integrazione” e riportando soltanto il valore dell’ANF (secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 88 del 20/07/2020).
Viene quindi escluso qualsiasi altro dato che non sia ritenuto obbligatorio del software di controllo In particolare, non vengono riportati i dati relativi alle settimane (ore di assenza e condizione di settimana da accreditare), in quanto già comunicati con il modello SR41 originario. Vengono invece riportate la quota oraria e la retribuzione mensile, dal momento che l’assenza di tali importi è rilevata come errore dal software di controllo dell’Inps (nella versione “scaricabile”).

Sono stati posti diversi quesiti, sul forum di Assosoftware, in merito ai criteri di compilazione dei modelli SR41 relativi ai conguagli di ANF. In particolare, è stata chiesta conferma che sui files debbano essere riportate le autorizzazioni relative ai periodi di assenza per FIS. Sembra ragionevole supporre che le autorizzazioni debbano essere indicate, tuttavia in tal caso diventa necessario indicare gli importi degli ANF in corrispondenza di ciascun mese di competenza (in modo da poter indicare le relative autorizzazioni), anziché soltanto come totale sull’ultimo mese (come indicato nella circolare).
In assenza di risposte ai suddetti quesiti, la generazione del file avviene riportando gli importi dell’ANF in corrispondenza dei singoli mesi di competenza ed indicando le corrispondenti autorizzazioni.

Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stato effettuato alcun invio effettivo del modello SR41 compilato secondo le suddette modalità. Di conseguenza, non possiamo confermare che i files così predisposti vengano accolti positivamente al momento dell’effettiva ricezione da parte dell’Inps (anche nel caso in cui gli stessi files ottengano un esito positivo dal software di controllo).

Luglio 2020
(comunicazione
03/08/2020
)
IMPORTAZIONE ANF ARRETRATI

A seguito della presente comunicazione, è possibile importare anche files xml contenenti esclusivamente periodi precedenti al mese del conguaglio.

Nel caso in cui, in un file xml, siano presenti solamente periodi pregressi, il servizio 'Detrazioni e ANF' non viene aggiornato e viene riportata la segnalazione "Periodo conguaglio non presente" sulla stampa 'ANF-soggetti-scartati'.

In tale condizione, tuttavia, gli importi degli ANF relativi ai mesi precedenti vengono importati sul servizio 'Cedolini - Arretrati ANF' e viene generata la stampa 'ANF-arretrati-importati'.
Elaborando il cedolino del mese del conguaglio, l'importo degli arretrati viene riportato sulla voce 83E, anche nel caso in cui non risultino abilitati gli ANF sul servizio 'Detrazioni e ANF'.

Ricordiamo che è opportuno effettuare sempre l'importazione prima in modalità provvisoria e poi in modalità definitiva.

Luglio 2020
(acred769)
ANF – ASSENZA FIS E ARRETRATI

E’ stata predisposta la gestione dell’ANF corrente in caso di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens, secondo quando indicato nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. A tale proposito, ricordiamo che l’art. 68 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto il diritto all’ANF anche nei periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid (sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio in Uniemens, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps).

Secondo la suddetta circolare, in caso di assenza per FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza deve essere indicato sulla causale ‘L019’, nella nuova sezione ‘Info Causali’; nel campo Identificativo di tale sezione, occorre indicare il valore ‘N’ (fino al mese di agosto 2020).
Dal mese di luglio 2020, il valore dell’ANF corrente relativo ai periodi di assenza gestiti tramite la voce 8B0, viene riportato automaticamente sulla nuova voce 11F, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Per gli stessi periodi, non viene più calcolata la voce 11H, utilizzata per ridurre l’ANF anticipato dal datore di lavoro, neppure nel caso in cui tale voce sia stata inserita con l’opzione ‘2’ (relativa alla voce 8B0 – aggiornamento di marzo 2020 Acred751). Precisiamo che il valore riportato sulla voce 11F risulta già proporzionato ai giorni “utili”, nei casi previsti di proporzionamento dell’ANF (part-time inferiore a 24 ore settimanali, assunzione o cessazione nel mese, ecc.).
Precisiamo che la voce 11F non produce alcun effetto sulla busta paga o sulla nota contabile: su entrambi i modelli, l’importo dell’ANF anticipato dal datore di lavoro rimane invariato (tale valore è riportato sulla voce 125).
L’importo della voce 11F viene riportato esclusivamente sulla nuova causale ‘L019’ e decurtato dalla causale ‘0035’ (corrispondente all’ANF corrente), nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens.

Sempre dal mese di luglio 2020, viene elaborata automaticamente la voce 11H in relazione alle ore di assenza per FIS assegno ordinario con pagamento diretto da parte dell’Inps (voce 8BA). Ricordiamo che la voce 11H provvede a decurtare, dall’ANF anticipato dal datore di lavoro, l’importo corrispondente al periodo di assenza per CIG / FIS (in automatico o tramite apposite opzioni). Relativamente al FIS, sulla voce 11H era stata prevista un’opzione da indicare sulle Voci Fisse (aggiornamento di marzo 2020 Acred751). Precisiamo che, nei casi in cui è stata utilizzata la voce 11H con l’opzione relativa al FIS, non è necessario intervenire sulle Voci Fisse per eliminare o modificare la voce 11H.
L’importo determinato dalla voce 11H (successivamente proporzionato ai giorni utili, nei casi previsti) viene riportato sul modello SR41, barrando l’apposita casella al lancio del programma ‘MODESR41’; in tal modo, si ottiene il pagamento diretto dell’ANF da parte dell’Inps (relativamente alle mensilità riportate sullo stesso modello SR41).

Per quanto riguarda le mensilità pregresse, nella circolare Inps n. 88/2020 sono indicate le modalità per l’eventuale conguaglio, sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro (Uniemens) che di pagamento diretto (SR41).
Con i prossimi aggiornamenti (successivi al mese di luglio), saranno rilasciate le funzionalità necessarie per conguagliare i mesi pregressi. Facciamo presente che il suddetto conguaglio è necessario nel caso in cui il dipendente non abbia percepito l’ANF in relazione ai periodi di assenza per FIS, oppure nel caso in cui il datore di lavoro abbia erogato l’ANF adottando una modalità non conforme a quanto indicato nella circolare Inps sopra citata.
Precisiamo che, nei casi di FIS a pagamento diretto, occorreva decurtare il valore dell’ANF tramite la voce 11H e riportare tale valore sul modello SR41 (barrando l’apposita casella nei parametri di ‘MODESR41’): gli Utenti che hanno adottato tale modalità di gestione, quindi, non devono effettuare alcun conguaglio. Se, invece, non è stata utilizzata la voce 11H, oppure se il valore decurtato tramite la voce 11H non è stato riportato sul modello SR41, occorre inviare un ulteriore modello SR41 con il solo valore dell’ANF relativo al FIS: tale modello sarà predisposto con i prossimi aggiornamenti.

Con l’occasione, riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione degli ANF arretrati, valide nella generalità dei casi (quindi non solamente in relazione all’assenza per FIS).
Ricordiamo che, dal mese di luglio 2020, gli ANF arretrati conguagliati in Uniemens devono essere indicati esclusivamente nella sezione ‘Info Causali’, con la causale ‘L036’, dettagliando gli importi per mese di competenza.
Con l’aggiornamento Acred768 del 21/07/2020, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF, comprensiva del calcolo automatico degli arretrati. In alcuni casi, documentati nel suddetto aggiornamento, non è possibile effettuare automaticamente il calcolo degli arretrati (in futuro vedremo di gestire anche tali situazioni).
Nei casi in cui gli spettano gli ANF arretrati, ma non è possibile determinarli in automatico, occorre indicarli sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’ (documentato nell’aggiornamento Acred768), dettagliati per mese di competenza. In tal modo, al momento dell’elaborazione delle buste paga, il valore complessivo degli arretrati viene riportato sulla voce 83E per l’erogazione al dipendente. Inoltre, elaborando la ditta, i valori mensili indicati sul servizio ‘Arretrati ANF’ vengono riportati nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘L036’.
Precisiamo che è anche possibile indicare il valore complessivo degli arretrati sulla voce 83E (o sulla preesistente voce 830), tuttavia in questo caso occorrerà dettagliare gli arretrati per mese di competenza direttamente nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens (il valore indicato sulle voci 830 / 83E viene riportato nella sezione ‘Info Causali’ con l’indicazione del solo mese precedente). Da parte nostra, sconsigliamo di utilizzare quest’ultimo metodo, in quanto rielaborando la ditta si perderebbero le modifiche effettuate nella sezione ‘Info Causali’ dell’Uniemens.

Per quanto riguarda le eventuali restituzioni di ANF all’Inps, ricordiamo che (al momento) non vengono predisposte in automatico dall’importazione dei files XML. L’importo da restituire all’Inps può essere inserito sulla voce 846, indicando il mese a cui si riferisce nel campo Competenza della stessa voce (se non viene compilata la Competenza, si considera relativo al mese precedente). Dal mese di luglio 2020, la voce 846 viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘F110’. Nel caso in cui l’importo da restituire si riferisca a più mesi, per il momento occorre dettagliare i singoli mesi di competenza intervenendo nella sezione ‘Info Causali’ dell’Uniemens.

Luglio 2020
(acred768)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Per quanto riguarda i dipendenti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), con il presente aggiornamento sono stati adeguati gli scaglioni di reddito rispetto ai valori indicati nella circolare Inps n. 60 del 21/05/2020, con effetto dal mese di luglio 2020.

Nei casi in questione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ occorre selezionare una delle apposite opzioni previste nel campo Abilitazione: ‘ANF – domanda presentata alla ditta’ (operai agricoli) / ‘QNF – quote a carico della ditta’ (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf). Inoltre, occorre continuare a compilare i dati necessari per il calcolo degli ANF (situazione familiare, reddito e singoli familiari componenti il nucleo).

Ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, la domanda di ANF viene presentata all’Inps: in tal caso, occorre adottare la modalità di gestione documentata con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e luglio 2019 Acred727.
Sempre per quanto riguarda le domande di ANF presentate all’Inps, nel presente aggiornamento è documentata la funzionalità di importazione dei files XML scaricati dagli applicativi Inps (vedere A.N.F. – Importazione file xml).

Ricordiamo che, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l’erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.
La data di scadenza deve essere antecedente al giorno finale del mese dal quale si intendono bloccare gli ANF: a titolo di esempio, per bloccare gli ANF dal mese di luglio 2020 è corretto indicare ‘30/06/2020’ oppure ‘01/07/2020’ (a scelta dell’Utente), mentre non è corretto indicare ‘31/07/2020’. La data di scadenza degli ANF, se compilata, viene anche segnalata nell’elenco delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Una volta raggiunta la scadenza, per riattivare l’erogazione degli ANF è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione in corrispondenza del mese da elaborare.

Facciamo inoltre presente che, a partire dal mese di competenza di luglio 2020, sulla denuncia Uniemens entrano in vigore le nuove modalità di indicazione dei dati relativi agli ANF (messaggio Inps n. 2765 del 14/07/2020).
Secondo le nuove modalità, i dati relativi agli ANF vengono esposti esclusivamente nella sezione ‘Info Causali’, per quanto riguarda sia il mese corrente, sia i mesi pregressi (in caso di erogazione di arretrati).
Dal mese di luglio 2020, inoltre, i dati presenti nella sezione ‘Info Causali’ (relativamente agli ANF) assumono valenza contributiva e vengono considerati ai fini del totale da versare.
Ricordiamo che, nella sezione ‘Info Causali’, sono riportati anche i dati relativi ad altre gestioni, quali ad esempio i congedi per Covid-19 (aggiornamento di aprile 2020 Acred755) e gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di giugno 2020 Acred766). Per tali gestioni, tuttavia, la suddetta sezione non ha valenza contributiva.

Luglio 2020
(acred768)
A.N.F. – IMPORTAZIONE FILE XML

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il servizio per l’importazione dei files XML forniti dall’Inps.
Il servizio di importazione si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati ANF Inps’.
Tramite l’importazione, viene compilato automaticamente il servizio ‘Detrazioni e ANF’ (per la parte relativa agli ANF con domanda presentata all’Inps) e vengono calcolati automaticamente gli eventuali arretrati spettanti.

Il servizio consente di importare un singolo file XML oppure più files XML inclusi in un file ZIP.
Occorre tenere presente che l’Inps fornisce i dati relativi agli ANF su due diversi tipi di file xml: per ciascuna matricola Inps, dopo aver effettuato la richiesta di consultazione, viene prodotto sia un file relativo alla singola matricola (posizione), denominato ‘ConsultazioneANF_numeromatricola_anno_mese_nnnnnnnn.xml’, sia un file riepilogativo “unico”, nel quale sono riportate tutte le matricole Inps di competenza del soggetto che ha effettuato la richiesta, denominato ‘ConsultazioneANF_FileUnico_codicefiscalesoggetto_aaaammgg_hhmmss.xml’.
In entrambi i files, relativamente ad una matricola Inps, sono riportati gli stessi dipendenti con gli stessi importi.

Il servizio di importazione consente di importare il tipo di file che si preferisce (singolo oppure riepilogativo). Tuttavia, per evitare complicazioni, NON è opportuno importare entrambi i tipi di file per uno stesso soggetto; in tale ipotesi, il file importato per ultimo andrebbe comunque a sovrascrivere i dati importati in precedenza.

Sul servizio occorre, prima di tutto, selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
In caso di importazione di un certo numero di files XML (normalmente tale situazione si presenta se si utilizzano i files relativi alle singole matricole Inps), è possibile includerli in un unico file ZIP da importare.

Inoltre, è necessario selezionare il Formato del file da importare, scegliendo tra ‘XML’ e ‘ZIP’.
Nel caso in cui il formato selezionato non corrisponda a quello del file da importare, non viene effettuata l’importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘ANF-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML) oppure ‘ANF-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP).

ATTENZIONE: I nomi dei files da importare possono essere costituiti esclusivamente da lettere maiuscole o minuscole, numeri ed eventuali trattini di separazione, mentre NON devono contenere spazi o altri caratteri speciali.
Il suddetto criterio vale anche per i singoli files XML inclusi in un file ZIP.

E’ consigliabile effettuare l’importazione di ciascun file (XML o ZIP) prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’. Nella modalità ‘Provvisoria’, i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono comunque prodotte le stampe previste. Precisiamo che, una volta effettuata l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità ‘Definitiva’.

Nella modalità ‘Definitiva’, i dati vengono importati in archivio: sul servizio Detrazioni e ANF viene aggiornata la sezione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’; inoltre, se vengono determinati gli ANF arretrati per uno o più mesi pregressi, il valore degli arretrati viene riportato su un nuovo servizio, descritto nei paragrafi successivi.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato l’anno corrente (esempio: ‘2020’).

Nel campo Mese del conguaglio risulta selezionato il mese corrente (esempio: ‘Luglio’). Il mese selezionato deve corrispondere al mese di competenza delle buste paga da elaborare. Nel caso in cui il mese indicato risulti già elaborato (a livello di ditta), non vengono importati i dati e viene emessa un’apposita segnalazione sulle stampe prodotte.
Lo stesso mese viene considerato per verificare ed aggiornare le informazioni presenti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.

E’ possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri importare i dati degli ANF esclusivamente sulle ditte appartenenti alla zona indicata.

Nel campo Imposta data scadenza è possibile scegliere se e come compilare il campo ‘Data scadenza’ relativo agli ANF (servizio ‘Detrazioni e ANF’): scegliendo ‘Non impostare’, non viene compilato; scegliendo ‘Riporta 30/06 successivo’, viene compilato con il 30/06 successivo al mese del conguaglio; scegliendo ‘Riporta ultimo mese trovato’, viene compilato riportando il giorno finale del mese più recente tra quelli presenti nel file importato.

Barrando la casella Aggiorna versioni future, vengono importati i dati relativi agli ANF anche su eventuali decorrenze future del servizio ‘Detrazioni e ANF’. Si considerano solo le decorrenze che ricadono nel periodo presente sul file.

Barrando la casella Calcolo automatico arretrati, la procedura verifica se spettano eventuali ANF arretrati, calcolando l’importo spettante in ciascun mese presente sul file e confrontandolo con il valore presente nei cedolini degli stessi mesi.
Gli arretrati spettanti sono riportati sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’ (descritto più avanti), con l’indicazione del valore relativo ad ogni singolo mese pregresso e del totale complessivo da erogare.
Il totale degli arretrati viene erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l’elaborazione automatica della nuova voce 83E (analoga alla preesistente voce 830). Gli importi arretrati relativi ai singoli mesi vengono riportati sulla denuncia Uniemens del mese del conguaglio, nella nuova sezione ‘Info Causali’ (vedere A.N.F. – Livelli di reddito).
I criteri di calcolo e gestione degli arretrati sono descritti nell’apposito paragrafo, riportato più avanti.

Precisiamo che, ad oggi, risulta che sui files forniti dall’Inps sia sempre riportato l’intero periodo di validità dell’ANF (solitamente da luglio dell’anno corrente a giugno dall’anno successivo), per ogni dipendente interessato. Nel procedimento di importazione, ciascun mese presente sul file viene gestito in modo diverso, a seconda che si tratti del mese del conguaglio (considerato per l’importazione dei dati sul servizio Detrazioni e ANF), di un mese futuro (aggiornamento delle decorrenze future sul servizio Detrazioni e ANF) o di un mese precedente (calcolo arretrati).

Una volta caricato il file (XML o ZIP) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’esecuzione della procedura può essere controllata tramite il consueto servizio ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Quando la procedura risulta terminata, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’.
Sulle stampe prodotte è riportato il nome del file XML importato ed il tipo di file (Singolo o Massivo). In presenza di più files xml inclusi in un file zip, su ciascuna stampa viene aggiunto un salto pagina in corrispondenza di ogni file xml importato, cambiando il nome del file nell’intestazione della pagina.
Come già precisato, sulla gestione delle stampe viene riportato automaticamente anche il file di importazione originario (‘ANF-importazione.xml’ / ‘ANF-importazione.zip”).

Precisiamo che le ditte vengono ricercate, sull’archivio Paghe, tramite la posizione Inps, mentre i dipendenti vengono individuati tramite il codice fiscale.

Le stampe prodotte, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, sono le seguenti:

  • ANF.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (ditte o dipendenti) presenti sul file di importazione, per i quali non è stato possibile effettuare l’importazione. Relativamente alle ditte, vengono riportate le seguenti segnalazioni: “Ditta non disponibile” se non è presente in archivio, “Ditta già elaborata” se risulta già elaborata nel mese del conguaglio, “Ditta su altra zona” se è agganciata ad una zona diversa da quella selezionata, “Posiz. Inps non trovata” se non è presente in archivio la posizione Inps riportata sul file. Per quanto riguarda i dipendenti, vengono riportate le seguenti segnalazioni: “Dipendente non in forza” se il rapporto di lavoro è cessato prima del mese del conguaglio (senza la condizione di abilitato dopo la cessazione); “Dipendente non presente”se non è presente alcun rapporto di lavoro con la ditta indicata; “Periodo cong. non presente” se è non presente, nel file, il mese del conguaglio indicato sul servizio di importazione. Per quanto riguarda gli arretrati, vengono segnalati i seguenti casi: “Anf già presenti” se l’importo presente sul servizio Detrazioni e ANF risulta uguale a quello riportato sul file; “Arretrati < voce 125” se l’importo erogato sul cedolino del mese pregresso (voce 125) risulta maggiore di quello calcolato; “Presente voce arretrati” se è presente una voce di arretrati (830 / 83D / 83E) nel periodo controllato. La stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • ANF.dati.importati’ sulla quale figurano gli importi mensili degli ANF da importare (modalità ‘Provvisoria’) oppure effettivamente importati (modalità ‘Definitiva’) sul servizio ‘Detrazioni e ANF’. Sulla stampa è riportato l’elenco dei dipendenti, con il codice fiscale del richiedente, la decorrenza alla quale saranno inseriti i dati in archivio, l’importo mensile e l’eventuale data scadenza compilata (in base all’opzione prescelta).

  • ANF.arretrati. importati’ sulla quale sono indicati gli importi, dettagliati per singolo mese, degli arretrati calcolati. Oltre al periodo è riportato anche l’importo originario presente sul file e l’importo dell’ANF calcolato (con il proporzionamento ai giorni, nei casi previsti). In modalità ‘Definitiva’, tali valori sono riportati sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, descritto più avanti. La stampa non viene generata in assenza di arretrati.

Come già detto, effettuando l’importazione in modalità ‘Definitiva’, i dati presenti sui files xml sono riportati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, storicizzando automaticamente al giorno 01 del mese del conguaglio. Vengono aggiornate anche eventuali decorrenze future, se è stata barrata la corrispondente casella sul servizio di importazione.

Sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ vengono compilati automaticamente i seguenti campi:

  • nel campo ‘Abilitazione’ viene riportata l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’; in tal modo, risultano automaticamente azzerati i campi relativi alla vecchia gestione degli ANF (situazione familiare, numero di componenti del nucleo familiare, redditi dichiarati, riepilogo familiari per assegni);
  • nel campo ‘Data scadenza’ viene riportata (o meno) la scadenza degli ANF, sulla base della corrispondente opzione selezionata sul servizio di importazione;
  • nel campo ‘Importo mensile’ viene indicato l’importo mensile dell’ANF comunicato dall’Inps;
  • nel campo ‘Codice fiscale richiedente’ viene indicato il codice fiscale presente sul file, anche nel caso in cui risulti uguale al codice fiscale del dipendente;
  • nel campo ‘Protocollo domanda’ viene indicato il protocollo presente sul file importato;
  • nel campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ viene riportato il mese e anno del conguaglio, nel caso in cui sia stata barrata la casella relativa al calcolo degli arretrati sul servizio di importazione.

Precisiamo che rimane comunque possibile inserire o modificare manualmente i dati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727. E’ altresì possibile inserire o modificare i dati relativi agli arretrati, sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’. Per entrambi i servizi, gli interventi dell’Utente devono essere effettuati (se necessario) prima di elaborare le buste paga del mese del conguaglio.

CALCOLO ANF ARRETRATI

Il calcolo degli ANF arretrati è la parte più complessa dell’ importazione, soprattutto in conseguenza del fatto che sui files XML sono sempre riportati tutti i mesi del periodo di valenza dell’ANF. Abbiamo quindi introdotto alcuni controlli per evitare di determinare nuovamente degli arretrati già calcolati ed erogati in precedenza.

Si procede al calcolo degli arretrati soltanto se, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, il campo ‘Protocollo  domanda‘ non è compilato oppure è compilato con un numero diverso da quello presente sul file che si sta importando.
Se il protocollo coincide con quello che si sta importando, si procede soltanto se il campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ non è compilato oppure è compilato con lo stesso mese del conguaglio (se nel campo è riportato un mese precedente, allora il calcolo degli arretrati è già stato effettuato in precedenza, per la domanda di ANF che si sta importando).
Precisiamo che il campo ‘Protocollo  domanda‘ viene sempre aggiornato dall’importazione ‘Definitiva’, mentre il campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ viene aggiornato soltanto se si richiede il calcolo degli arretrati.

Nel caso in cui si proceda al calcolo degli arretrati, per ogni mese pregresso (precedente al mese del conguaglio) presente sul file di importazione, vengono effettuate le seguenti verifiche:

  • sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, nella decorrenza valida per ogni mese pregresso, si verifica se è indicato un importo di ANF uguale a quello presente nel file che si sta importando; in tal caso, si presume che gli ANF siano già stati erogati e non si procede, quindi, al calcolo degli arretrati per lo stesso mese;
  • si verifica se è stato elaborato il cedolino per il mese in questione (non vengono calcolati gli arretrati per eventuali mesi non elaborati sulla procedura paghe); dal cedolino del mese, viene rilevato l’importo dell’ANF eventualmente erogato ed altri dati necessari per il calcolo degli arretrati (giorni utili in caso di proporzionamento, ecc.).

Se sono rispettate le suddette condizioni, si calcola l’importo dell’ANF spettante, considerando il valore mensile presente sul file, proporzionato ai giorni utili in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali o di assunzione / cessazione nel mese (non vengono considerate altre particolari condizioni di proporzionamento).
Il valore dell’ANF spettante viene quindi confrontato con l’importo eventualmente erogato nello stesso mese (voce 125): se quest’ultimo risulta inferiore, la differenza corrisponde all’arretrato spettante per il singolo mese.

Nel caso in cui l’importo erogato nel mese risulti invece superiore a quello spettante, viene emessa una segnalazione sulle stampe prodotte, ma non viene riportata automaticamente la differenza da restituire all’Inps (quest’ultima, quindi, deve essere gestita dall’Utente secondo i consueti criteri, a seguito delle eventuali verifiche).
Al momento, non viene effettuato il calcolo degli arretrati nei mesi in cui risulta presente la voce 11H sul cedolino elaborato. Ricordiamo che la voce 11H consente di ridurre il valore dell’ANF per alcune tipologie di integrazione salariale, tuttavia tale questione è attualmente oggetto di revisione da parte dell’Inps, a seguito delle nuove disposizioni normative che hanno stabilito la spettanza dell’ANF nei periodi di assenza per FIS.
In presenza di più cedolini in uno stesso mese, viene considerato soltanto il cedolino di fine mese, ai fini del controllo delle voci per gli arretrati. Con i prossimi aggiornamenti, il controllo sarà esteso a tutti i cedolini del mese.
Segnaliamo, infine, che il calcolo degli arretrati non viene effettuato (con un’apposita segnalazione sulle stampe prodotte) nel caso in cui venga rilevata, sul cedolino di un mese pregresso, una voce di arretrati ANF (830 / 83D / 83E).

L’importo degli arretrati viene riportato sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, dettagliato per singolo mese.
Il servizio in questione si trova sul menu Amministrazione del Personale, nel ramo Cedolini.
I dati vengono memorizzati in corrispondenza del mese e anno del conguaglio (periodo gestito nella parte alta del servizio), indicato sul servizio di importazione e corrispondente al mese di competenza dei cedolini da elaborare.
Nella parte centrale, in corrispondenza di ciascun mese pregresso, viene riportato sia l’importo originario (valore mensile presente sul file di importazione), sia l’importo degli arretrati da erogare, indicato nel campo ‘Imp. ANF’.
Sul servizio viene visualizzato anche l’importo totale degli arretrati da erogare: quest’ultimo, al momento dell’elaborazione delle buste paga (singolo cedolino o intera ditta), viene riportato automaticamente sulla nuova voce 83E.
Elaborando la ditta (procedura Elaborazione Mensile Ditte), il valore degli arretrati relativi ai singoli mesi viene riportato nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens (vedere A.N.F. – Livelli di reddito).

Maggio 2020
(acred761)
RIDUZIONE ANF – INDICAZIONE SU CEDOLINO

E’ stata predisposta una voce che consente di indicare, in busta paga, l’importo della riduzione ANF calcolata tramite la voce 11H: a tale scopo è sufficiente indicare la voce 11L sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 2.4)
Ricordiamo che la voce 11H determina il valore da decurtare dall’ANF in proporzione alle ore di assenza per alcune integrazioni salariali (aggiornamenti di marzo e aprile 2020 Acred750 / Acred751 / Acred754). Precisiamo che, se l’ANF viene anche proporzionato rispetto ai giorni utili (part-time inferiori a 24 ore settimanali, ecc.), sulla voce 11H viene comunque riportato il valore decurtato dall’importo mensile intero (importo comunicato dall’Inps).

Aprile 2020
(acred754)
CIGO : TRATTAMENTO ANF

Ricordiamo che, tramite la voce 11H (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020), vengono automaticamente decurtate le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD) dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro.
Inoltre, utilizzando le opzioni predisposte con l’aggiornamento Acred751 del 05/04/2020, è possibile decurtare anche le ore di assenza per FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB) e con conguaglio in Uniemens (voci 8B0 / 8B1).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova opzione che consente di decurtare, dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro, anche le ore di assenza per CIGO a pagamento diretto (voce 8AC). A tale scopo, occorre indicare il valore ‘10’ nel campo Quantità della voce 11H; tale opzione può essere utilizzata in combinazione con quelle già previste per il FIS (semplicemente sommando i valori nel campo Quantità).

La voce 11H può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 3.6 ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’, barrando le caselle corrispondenti alle assenze che si intende decurtare dall’ANF (in aggiunta alla CIG in Deroga).
Di seguito, sono riepilogati i valori riportati nel campo Quantità in base alle caselle barrate:

  • ‘1’ per decurtare dagli ANF le ore di assenza per FIS a pagamento diretto;
  • ‘2’ per decurtate dagli ANF le ore di assenza per FIS sia a pagamento diretto che conguagliato in Uniemens;
  • ‘10’ per decurtare dagli ANF le ore di assenza per CIGO a pagamento diretto;
  • ‘11’ (combinazione ‘10’ + ‘1’) per decurtare dagli ANF le ore di assenza per CIGO + FIS a pagamento diretto;
  • ‘12’ (combinazione ‘10’ + ‘2’)  per decurtate dagli ANF le ore di assenza per CIGO + FIS a pagamento diretto o FIS conguagliato in Uniemens.
Marzo 2020
(acred752)
VIAGGIATORI E PIAZZISTI – ANF

Segnaliamo che, sul contratto dei viaggiatori e piazzisti (014), prima del presente aggiornamento non venivano decurtate le ore di CIG in Deroga (ed eventualmente di FIS, se era stata attivata l’apposita opzione sulla voce 11H) dall’importo degli ANF erogati dal datore di lavoro. Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto.

Marzo 2020
(acred751)
CIG / FIS : TRATTAMENTO ANF

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, è stata predisposta la voce 11H, tramite la quale vengono automaticamente decurtate, dall’importo degli ANF erogati, le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD).

Su richiesta, con il presente aggiornamento sono state predisposte due opzioni che consentono di decurtare, dall’importo degli ANF erogati, anche le ore di assenza per FIS,:

  • indicando il valore ‘1’ nel campo quantità della voce 11H, vengono decurtate dagli ANF  le ore di assenza per FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB);
  • indicando il valore ‘2’ nel campo quantità della voce 11H, vengono decurtate dagli ANF le ore di assenza per FIS sia a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB) che con conguaglio in Uniemens (voci 8B0 / 8B1).

Ovviamente, le suddette opzioni devono essere utilizzate soltanto se si ritiene corretto decurtare le ore di assenza per FIS dall’importo dell’ANF erogati dal datore di lavoro.

In merito al trattamento degli ANF in caso di assenza per FIS, nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, al punto C, è riportato quanto segue: “Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”. Tale indicazione è riportata in un contesto relativo al pagamento diretto del FIS, quindi potrebbe riferirsi alla somma corrisposta dall’Inps in caso di pagamento diretto dell’indennità FIS.
A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs 148/2015, stabilisce che “Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare”. Se si ritiene che il FIS rientri nei “trattamenti di integrazione salariale”, si deve concludere che l’ANF spetta in caso di assenza per FIS. A questo proposito è stato posto un quesito all’Inps (sul forum di Assosoftware), tuttora in attesa di risposta. In assenza di conferme da parte dell’Inps, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta del trattamento da effettuare sull’ANF in caso di assenza per FIS.

Con l’occasione, riportiamo anche una precisazione in merito alla CIG in Deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps): a quanto ci risulta, per il periodo coperto da CIG in Deroga, l’importo dell’ANF viene erogato direttamente dall’Inps, unitamente all’integrazione salariale. A tale riguardo, facciamo presente che il modello SR41 prevede l’indicazione dell’importo degli ANF, nella stessa sezione nella quale sono indicate le ore di assenza per CIG.
Tuttavia, nel caso in cui si ritenga corretto non decurtare le ore di CIG in Deroga dall’importo degli ANF erogati dal datore di lavoro, è sufficiente bloccare la voce 11H sulle Voci Fisse.

Luglio 2019
(acred729)
ANF – DOMANDE PRESENTATE ALL’INPS

L’Inps, con il messaggio n. 2815 del 24/07/2019, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle funzionalità di consultazione degli ANF da parte dei datori di lavoro, tramite l’apposita applicazione disponibile sul sito dell’Istituto.
Tra le nuove funzionalità previste dall’Inps, segnaliamo la possibilità di salvare l’elenco dei lavoratori interessati in formato CSV, più facilmente consultabile rispetto al formato XML (quest’ultimo rimane comunque l’unico formato ufficiale).

Nello stesso messaggio Inps, viene confermata l’attuale modalità di compilazione della denuncia Uniemens (descritta nell’aggiornamento di maggio 2019 Acred722), che rimane valida fino al mese di settembre 2019. La nuova sezione relativa agli ANF (“InfoAggCausaliContrib”) diventerà quindi obbligatoria a partire dalla mensilità di ottobre 2019.

Rimangono confermate, per i mesi di luglio e agosto, le modalità operative indicate nell’aggiornamento Acred727 del 08/07/2019, relative alla gestione degli ANF tramite domanda presentata all’Inps. Il servizio per l’importazione automatica dei files XML, che calcolerà automaticamente gli eventuali arretrati, sarà rilasciato con l’aggiornamento di settembre.

Luglio 2019
(acred728)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Per quanto riguarda i dipendenti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), con il presente aggiornamento sono stati adeguati gli scaglioni di reddito ai valori indicati nella circolare Inps n. 66 del 17/05/2019, con effetto dal mese di luglio 2019.

Ricordiamo che, nei casi in questione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ occorre selezionare una delle seguenti opzioni nel campo Abilitazione: ‘ANF – domanda presentata alla ditta’ (operai agricoli) / ‘QNF – quote a carico della ditta’ (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf). Inoltre, occorre continuare a compilare tutti i dati necessari per il calcolo degli ANF (situazione familiare, reddito e singoli familiari componenti il nucleo).

ATTENZIONE: Per i dipendenti che presentano la domanda di ANF all’Inps, occorre adottare la nuova gestione degli ANF, documentata con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e luglio 2019 Acred727.

Ricordiamo che, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l’erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente solo se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.
La data di scadenza deve essere antecedente al giorno finale del mese dal quale si intendono bloccare gli ANF: a titolo di esempio, per bloccare gli ANF dal mese di luglio 2019 è corretto indicare ‘30/06/2019’ oppure ‘01/07/2019’ (a scelta dell’Utente), mentre non è corretto indicare ‘31/07/2019’. La data di scadenza degli ANF, se compilata, viene anche segnalata sulla stampa delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Una volta raggiunta la scadenza, per riattivare l’erogazione degli ANF è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione in corrispondenza del mese da elaborare.

Luglio 2019
(acred727)
ANF – DOMANDE PRESENTATE ALL’INPS

Per quanto riguarda gli ANF spettanti sulla base delle domande presentate all’Inps, precisiamo che, per il momento, continuano ad essere valide le indicazioni operative riportate nell’aggiornamento di maggio 2019 Acred722.
Tali modalità vanno quindi seguite anche per gli ANF spettanti a partire dal mese di luglio 2019.

Ricordiamo che, per gestire gli ANF secondo la nuova modalità, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ devono essere compilati i campi di seguito descritti:

  • nel campo ‘Abilitazione’ selezionare l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’; in tal modo, vengono automaticamente azzerati i campi relativi alla vecchia gestione degli ANF (situazione familiare, numero di componenti del nucleo familiare, redditi dichiarati, riepilogo familiari per assegni);
  • nel campo ‘Importo mensile’ indicare l’importo massimo mensile dell’ANF comunicato dall’Inps;
  • compilare il campo ‘Codice fiscale richiedente’ se risulta diverso dal codice fiscale del dipendente.

Naturalmente, le suddette variazioni devono essere storicizzate in corrispondenza del mese da elaborare. Ricordiamo che è opportuno impostare una data di scadenza degli ANF, secondo gli stessi criteri adottati in precedenza.

Anche per quanto riguarda gli ANF arretrati, per il momento occorre continuare a gestirli utilizzando le voci preesistenti (830 / 83D se a credito, 846 se a debito), da impostare sulle Variazioni Mensili.

Sulla base delle ultime indicazioni fornite ad Assosoftware, le variazioni annunciate sulla denuncia Uniemens per il mese di luglio 2019 (messaggio Inps n. 1777/2019) dovrebbero essere posticipate di alcuni mesi.
Di conseguenza, almeno per i mesi di luglio e agosto, la denuncia Uniemens continuerebbe ad essere compilata secondo le modalità previste fino al mese di giugno 2019, descritte nell’aggiornamento Acred722.

Anticipiamo che, da parte nostra, stiamo sviluppando un servizio per l’importazione dei files XML forniti dall’Inps.
Tramite l’importazione, verrà compilato il servizio ‘Detrazioni e ANF’ e saranno calcolati automaticamente gli arretrati spettanti. Il servizio di importazione, tuttavia, potrà essere rilasciato soltanto quando l’Inps avrà “stabilizzato” i criteri di compilazione dei files XML (nelle ultime settimane, sui files in questione sono state apportate diverse variazioni, soprattutto per quanto riguarda i criteri con i quali vengono riportati i diversi periodi di spettanza degli ANF).
Consigliamo, quindi, di iniziare ad inserire gli ANF spettanti dal mese di luglio 2019 sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando anche gli eventuali arretrati sulle apposite voci, senza attendere il rilascio del servizio di importazione.

NOTA: Per quanto riguarda gli ANF richiesti secondo la vecchia modalità (operai agricoli e soggetti esclusi dalla CUAF), con l’aggiornamento di luglio saranno rilasciate le consuete variazioni delle fasce di reddito. Precisiamo che le stesse variazioni non sono necessarie per la gestione degli ANF secondo la nuova modalità.

Maggio 2019
(acred722)
ANF – DOMANDE PRESENTATE ALL’INPS

Sulla base della circolare Inps n. 45 del 22/03/2019 e dei successivi messaggi n. 1430 del 5/04/2019 e n. 1777 del 8/05/2019, a partire dal 1/04/2019 le richieste di ANF devono essere presentate direttamente all’Inps, tramite appositi servizi web utilizzabili dai dipendenti o dagli intermediari abilitati (attualmente i patronati).
Restano esclusi, dalla nuova modalità di presentazione, gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), per i quali rimane in vigore il modello ANF/DIP, da presentare al datore di lavoro.
In assenza di indicazioni specifiche, restano escluse dalla nuova modalità anche le richieste relative alle quote nucleo familiare (QNF), a carico dei datori di lavoro che non versano la contribuzione Cuaf (enti e associazioni).

Per gli ANF richiesti tramite la nuova modalità, l’Inps comunica al datore di lavoro esclusivamente l’importo massimo (mensile e giornaliero) dell’ANF, oltre al periodo di validità ed al codice fiscale del soggetto richiedente (che può coincidere o meno con il dipendente). Il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro l’esito positivo della domanda presentata all’Inps, mentre NON è tenuto a trasmettergli una copia della domanda. Di conseguenza, il datore di lavoro NON conosce la composizione del nucleo familiare ed il reddito dichiarato.

Fino al mese di giugno 2019, per gli ANF richiesti secondo la nuova modalità (domanda presentata all’Inps), sulla denuncia Uniemens occorre indicare l’importo da conguagliare (corrente e arretrato) utilizzando le causali attualmente in vigore; non è invece possibile compilare le informazioni relative al nucleo familiare e al reddito.
Sempre fino al mese di giugno 2019, per gli ANF richiesti con la vecchia modalità (domanda presentata al datore di lavoro), sulla denuncia Uniemens non è prevista alcuna variazione: per tali situazioni, quindi, si continuano a compilare le informazioni relative al nucleo familiare ed al reddito (riportate sul servizio Uniemens – Dipendenti).
Dal mese di luglio 2019, sulla denuncia Uniemens potranno essere conguagliati esclusivamente gli ANF richiesti secondo la nuova modalità. Dallo stesso mese, entrerà in vigore una nuova sezione nella quale andrà indicato l’importo da conguagliare (corrente e arretrato), unitamente alle altre informazioni comunicate dall’Inps.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le modifiche necessarie per gestire gli ANF richiesti secondo la nuova modalità (domanda presentata all’Inps), relativamente al periodo “transitorio” fino a giugno 2019.
Per quanto riguarda il periodo successivo, da luglio 2019 occorrerà compilare la nuova sezione ed eventualmente prevedere ulteriori implementazioni, sulla base delle disposizioni che saranno pubblicate dall’Inps.

Sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, nel campo ‘Abilitazione’ della sezione ‘Assegni Nucleo Familiare’, è stata aggiunta l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’. La nuova opzione ha effetto a partire dal mese di maggio 2019 e consente di abilitare gli ANF richiesti secondo la nuova modalità.

Le altre opzioni disponibili nel campo ‘Abilitazione’ corrispondono a quelle previste precedentemente: ANF richiesti secondo la vecchia modalità (‘ANF – domanda presentata alla ditta’) e QNF a carico dei datori di lavoro che non versano il contributo Cuaf (‘QNF – quote a carico della ditta’).

Nel caso in cui venga selezionata la nuova opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’, vengono automaticamente azzerati i campi relativi alla situazione familiare, al numero di componenti del nucleo familiare e ai redditi dichiarati. Per abilitarla, quindi, è opportuno effettuare una storicizzazione (in data non antecedente a maggio 2019).

Con l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’, occorre compilare anche il nuovo campo ‘Importo mensile’, corrispondente al valore massimo mensile dell’ANF (importo comunicato dall’Inps). Il valore in questione viene rapportato ai giorni utili negli stessi casi previsti in precedenza (assunzione o cessazione nel mese, part-time con orario inferiore a 24 ore settimanali, full-time con ore mensili inferiori al limite, opzioni impostate sulla voce 0F0).
Nella stessa situazione, è prevista anche la compilazione del nuovo campo ‘Codice fiscale richiedente’: tale campo  deve essere compilato obbligatoriamente se risulta diverso dal codice fiscale del dipendente.

Niente è cambiato per quanto riguarda gli ANF / QNF richiesti secondo la vecchia modalità (domanda presentata al datore di lavoro): nei casi in questione, occorre compilare il campo ‘Situazione Familiare’, indicare i redditi dichiarati ed inserire i componenti del nucleo familiare tramite la finestra ‘Gestione singoli familiari’.

Precisiamo che la data di scadenza degli ANF, sebbene non sia obbligatoria, può essere compilata anche per gli ANF richiesti all’Inps, ottenendo lo stesso effetto previsto per gli ANF richiesti al datore di lavoro (blocco dell’erogazione degli ANF e segnalazione sulla stampa di controllo delle scadenze).

Per gli ANF gestiti secondo la nuova modalità, sulla denuncia Uniemens viene compilato il servizio ‘Prestazioni’, riportando l’importo corrente e gli eventuali arretrati (perlomeno fino al mese di giugno 2019).
Nei casi in questione, sulla denuncia Uniemens non vengono compilate le informazioni aggiuntive relative agli ANF (tabella, scaglione e numero familiari, sul servizio Uniemens – Dipendenti). A tale riguardo precisiamo che, dalle informazioni ricevute tramite Assosoftware, risulta che l’Inps stia modificando i controlli relativi a tali informazioni, per consentire l’invio delle denunce Uniemens contenenti ANF richiesti secondo la nuova modalità.

Dicembre 2018
(acred707)
ARRETRATI A.N.F.

Dal mese di dicembre 2018, è disponibile una nuova voce per recuperare gli ANF arretrati oltre il limite di E. 3.000. Facciamo presente che, nei casi in questione, occorre utilizzare un flusso di regolarizzazione, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 4283 del 31/10/2017
Gli importi superiori al predetto limite non possono essere conguagliati su Uniemens tramite la normale voce di arretrati (830). A seguito del presente aggiornamento, gli stessi importi possono essere indicati sulla nuova voce 83D: in tal modo, vengono erogati in busta paga e riportati sulla nota contabile (unitamente alla voce 830, se presente), tuttavia NON vengono conguagliati sulla denuncia Uniemens. In presenza della voce 83D viene perciò emessa la segnalazione “Arrotondamento Inps troppo elevato” (in questo particolare caso, non rappresenta un errore).
La voce 83D si trova nell’elenco delle Voci Variabili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’.

Ottobre 2018
(acred704)
CALCOLO ANF – NUOVE OPZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto alcune nuove opzioni che consentono di attivare e/o inibire il proporzionamento dell’ANF rispetto ai giorni utili nel mese, “forzando” i controlli effettuati automaticamente.

Le nuove opzioni sono riportate in corrispondenza della nuova voce 0F0, che può essere impostata sulle Variazioni Mensili (5.4 ‘Varie Inps’) oppure sulle Voci Fisse (3.1 ‘Altre gestioni Inps’). E’ prevista un’opzione che consente di “forzare” il controllo sulle 24 ore settimanali dei part-time, effettuando “sempre” oppure “mai” il proporzionamento rispetto ai giorni. Inoltre, è prevista un’opzione analoga che consente di “forzare” il controllo sulle ore mensili del full-time.
Ricordiamo che è disponibile anche una precedente opzione (riportata sulla voce 200), che consente di attivare sempre il proporzionamento dell’ANF ai giorni utili, senza alcuna distinzione in base alla condizione di full-time o part-time.

Luglio 2018
(acred697)
ULTERIORI RETTIFICHE

Sul contratto dei Viaggiatori e piazzisti (014), è stata effettuata una correzione al calcolo degli ANF, bloccando il controllo sul numero di ore previsto per i lavoratori full-time, rilasciato con l’aggiornamento Acred688 del 25/05/2018. Precisiamo che la stessa modifica è stata effettuata anche sui contratti dei Dirigenti (013 / 040), sebbene per questi ultimi risulti improbabile che spettino gli ANF. Sia per i viaggiatori che per i dirigenti, non è possibile effettuare un controllo sul numero di ore (in quanto non hanno un orario contrattuale previsto). Prima della presente correzione, il suddetto controllo portava al proporzionamento degli ANF rispetto ai giorni utili ai fini previdenziali: se il numero di tali giorni era inferiore a 26, l’importo dell’ANF risultava ridotto.

Luglio 2018
(acred694)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare nel calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di competenza di luglio 2018, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 68 del 11/05/2018.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene bloccata soltanto se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. Tale data deve essere antecedente al giorno finale del mese da elaborare: per bloccare l’erogazione degli ANF dal mese di luglio 2018, è possibile indicare ‘30/06/2018’ oppure ‘01/07/2018’ (a discrezione dell’Utente), mentre non è corretto indicare ‘31/07/2018’. La data di scadenza degli ANF viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli arretrati devono essere corrisposti indicando l’importo da erogare sulla voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’ nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Maggio 2018
(acred689)
CALCOLO ANF – CONTROLLO ORE MENSILI

Con il presente aggiornamento, viene parzialmente rettificato il nuovo controllo, nel calcolo degli ANF, rilasciato con l’aggiornamento Acred688 del 25/05/2018: il limite di ore mensili indicato nel suddetto aggiornamento (104 per operai / 130 per impiegati), viene adesso considerato per i soli lavoratori full-time.
Come indicato nell’aggiornamento Acred688, nel caso in cui tale limite non venga raggiunto, il valore dell’ANF viene automaticamente proporzionato al numero di giorni utili.

Maggio 2018
(acred688)
CALCOLO ANF – CONTROLLO ORE MENSILI

Con il presente aggiornamento, è stato predisposto un ulteriore controllo nel calcolo degli ANF: nel caso in cui non venga raggiunto il limite di ore mensili previsto (104 per operai / 130 per impiegati), il valore dell’ANF viene automaticamente proporzionato al numero di giorni utili. Nel suddetto conteggio (sia per quanto riguarda le ore che i giorni), vengono considerati i periodi lavorati, di assenza retribuita o assenza per la quale è prevista la contribuzione figurativa.
Ricordiamo che l’importo dell’ANF viene comunque proporzionato al numero di giorni utili per i part-time che svolgono meno di 24 ore settimanali, oltre che nei mesi di assunzione e cessazione.

Maggio 2018
(acred688)
STAMPE ACCESSORIE – MODELLO ANF/DIP

E’ stata aggiornata la stampa del modello ANF/DIP SR16, generata tramite il programma ‘STADEANF’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’), per allinearla alla nuova versione del modello scaricabile dal sito Inps.
Restano valide le opzioni precedentemente disponibili, documentate con l’aggiornamento di aprile 2016 Acred608.

Giugno 2016
(acred614)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Come indicato nella circolare Inps n. 92 del 27/05/2016, dal 1 luglio 2016 risultano confermati gli scaglioni di reddito, relativi agli Assegni Nucleo Familiare, già in vigore fino al 30/06/2016.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene comunque bloccata, se è stata impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF'. In particolare, per bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2016, è possibile indicare come data di scadenza ‘30/06/2016’ oppure ‘01/07/2016’ (a discrezione dell’Utente); non è invece corretto impostare ‘31/07/2016’. La data di scadenza degli ANF viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti indicando l’importo da erogare sulla voce 830 (‘Arretrati ANF’), riportata al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’ nell’elenco delle Variazioni Mensili.

Aprile 2016
(acred608)
STAMPE ACCESSORIE – MODELLO ANF/DIP

E’ possibile produrre la stampa del modello ANF/DIP SR16, da utilizzare per la richiesta di erogazione degli ANF.

La stampa del modello può essere prodotta tramite il programma ‘STADEANF’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Ordine e tipo di stampa: consente di scegliere tra la stampa di un singolo modello senza dati anagrafici, oppure la stampa di un modello per ciascun dipendente, con l’indicazione dei corrispondenti dati anagrafici; in quest’ultimo caso, occorre selezionare il criterio di ordinamento delle aziende e dei dipendenti.

  • Riporta dati anagrafici completi: se barrata, in relazione al dipendente vengono compilati anche la cittadinanza, la residenza, i recapiti telefonici, l’indirizzo mail e lo stato civile, altrimenti vengono compilati soltanto il nome e cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita.

  • Riporta dati anagrafici familiari: se barrata, vengono riportati in stampa anche i dati anagrafici dei familiari inseriti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, per i quali è stata barrata la casella ‘Assegno o quote’.

  • Seleziona solo i dipendenti assunti nel periodo indicato: se barrata, seleziona i soli dipendenti assunti nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale, altrimenti considera tutti i dipendenti in forza nello stesso periodo.

  • Con familiari per ANF: se barrata, vengono considerati soltanto i dipendenti con familiari per ANF (vedi sopra), altrimenti riporta in stampa anche i dipendenti senza familiari per ANF.

Viene prodotta la stampa ‘ANF-dip’, direttamente in formato PDF, che può essere consegnata ai dipendenti interessati.
Il modello prodotto è conforme allo schema previsto dall’Inps (nonostante la grafica sia leggermente diversa).
Ricordiamo che, sul sito Inps, è disponibile lo stesso modello in formato PDF, scaricabile ed eventualmente compilabile direttamente con Adobe Reader.

Luglio 2015
(acred577)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare nel calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di competenza di luglio 2015, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 109 del 27/05/15.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene “bloccata” soltanto se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’: se si intende bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2015, è possibile indicare come data di scadenza ‘30/06/2015’ oppure ‘01/07/2015’ (a discrezione dell’Utente); non è invece corretto impostare ‘31/07/2015’. La data di scadenza degli ANF viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, effettuando una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti indicando l’importo da erogare sulla voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’ nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Luglio 2014
(acred538)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare nel calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di competenza di luglio 2014, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 76 del 11/06/14.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene “bloccata” soltanto se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. La stessa data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie). Nel caso in cui si intenda bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2014, si può indicare come data di scadenza ‘30/06/2014’ oppure ‘01/07/2014’ (a discrezione dell’Utente); non è invece corretto impostare ‘31/07/2014’.
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Luglio 2013
(acred504)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare nel calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di competenza di luglio 2013, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n. 84 del 23/05/13.
Precisiamo che l’aggiornamento non contiene alcuna variazione in merito agli ANF relativi al mese di giugno 2013.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene "bloccata" soltanto se risulta impostata l’apposita data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. La suddetta data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie). Nel caso in cui si intenda bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2013, si può indicare come data di scadenza ‘30/06/2013’ oppure ‘01/07/2013’ (a discrezione dell’Utente); non è invece corretto impostare ‘31/07/2013’.
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Luglio 2012
(acred469)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di luglio 2012, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n. 79 del 08/06/12.
Precisiamo che l’aggiornamento non contiene alcuna variazione in merito agli ANF da erogare nel mese di giugno 2012.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene bloccata soltanto se risulta impostata la corrispondente data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. La stessa data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie). In particolare, per bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2012, è possibile indicare come data di scadenza ‘30/06/2012’ oppure ‘01/07/2012’ (a discrezione dell’Utente), mentre non è corretto impostare ‘31/07/2012’.
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Giugno 2011
(acred432)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di luglio 2011, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.83 del 13/06/11.
Precisiamo che l’aggiornamento non contiene alcuna variazione in merito agli ANF da erogare nel mese di giugno 2011.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene bloccata soltanto se risulta impostata la corrispondente data di scadenza sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. La stessa data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie). In particolare, per bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2011, è possibile indicare come data di scadenza ‘30/06/2011’ oppure ‘01/07/2011’ (a discrezione dell’Utente), mentre non è corretto impostare ‘31/07/2011’.
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Giugno 2010
(acred407)
A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di Luglio 2010, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.69 del 26/05/10.
Precisiamo che l’aggiornamento non contiene alcuna variazione in merito agli ANF da erogare nel mese di Giugno 2010.

Ricordiamo che l’erogazione degli ANF viene bloccata soltanto se risulta impostata la corrispondente data di scadenza, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’. La stessa data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie). In particolare, per bloccare l’erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2010, è possibile indicare come data di scadenza ‘30/06/2010’, oppure ‘01/07/2010’ (a discrezione dell’Utente), mentre non è corretto impostare ‘31/07/2010’.
Per riattivare l’erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all’anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di Luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 (‘Arretrati ANF’), presente al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Giugno 2009
(acred374)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare, a partire dal mese di Luglio 2009, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.81 del 16/06/09.
Precisiamo che l'aggiornamento non contiene alcuna variazione in merito agli ANF da erogare nel mese di Giugno 2009.

Ricordiamo che l'erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente soltanto se risulta impostata la corrispondente data di scadenza, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF'. La stessa data di scadenza viene segnalata dalla stampa di controllo delle scadenze mensili (programma 'SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie). In particolare, per bloccare l'erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio 2009, è possibile indicare come data di scadenza '30/06/2009', oppure '01/07/2009' (a discrezione dell'Utente), mentre non è corretto impostare '31/07/2009'.
Per riattivare l'erogazione degli ANF, una volta ricevuto il modello ANF/DIP, è sufficiente posticipare la data di scadenza all'anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese da elaborare. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata successivamente al mese di Luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 ('Arretrati ANF'), presente al punto 5.1 'Rettifiche Inps', nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Luglio 2008
(acred346)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare a partire dal mese di luglio 2008, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.69 del 4/07/08.

Ricordiamo che l'erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente solo se è stata impostata la corrispondente data di scadenza, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF'. La stessa data di scadenza viene segnalata dal programma di controllo delle scadenze mensili ('SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie).
Precisiamo che, per bloccare l'erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio, è possibile indicare come data di scadenza sia '30/06/2008' che '01/07/2008', mentre non è corretto impostare '31/07/2008'.
Per riattivare l'erogazione degli ANF, è sufficiente posticipare la data di scadenza all'anno successivo, tramite una storicizzazione sul mese interessato dalla variazione. Nel caso in cui tale variazione venga effettuata in un mese successivo a luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 ('Arretrati ANF'), presente al paragrafo '5.1- Rettifiche Inps' nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Giugno 2008
(acred344)
A.N.F. - AUMENTO TABELLE 14 / 15 / 17 / 18 / 21C / 21D

Sono state aggiornate le tabelle 14 / 15 / 17 / 18 / 21C (23) / 21D (24) relative agli Assegni Nucleo Familiare, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 68 del 10/06/08.
Le tabelle aggiornate riguardano i nuclei familiari nei quali è presente almeno un componente inabile: la variazione decorre dal mese di gennaio 2008. Inoltre, con la presente variazione risultano unificate tra loro le tabelle 14 / 17 (nuclei con entrambi i genitori) e le tabelle 15 / 18 (nuclei con un solo genitore).
Per i dipendenti interessati, il nuovo valore dell'assegno viene attribuito automaticamente a partire dalla busta paga relativa al mese di giugno 2008. Il conguaglio del periodo da gennaio a maggio deve essere effettuato dall'Utente, indicando la differenza da recuperare sulla voce 830 (elenco Variazioni Mensili al punto 5.1).
E' possibile verificare se sono presenti in archivio dei soggetti ai quali vengono applicate le tabelle ANF sopra elencate: lanciare il programma SEGNAVOX (procedura Stampe Accessorie - elenco programmi 3.1) indicando il campo Importo Unitario della voce 125, relativamente all'ultimo mese elaborato (maggio 2008); il dato riportato sulla stampa ('pagvoci') corrisponde al codice della tabella ANF applicata.

Maggio 2007
(acred311)
A.N.F. - TABELLE 14/15

Sono state aggiornate le tabelle 14 e 15 relative agli Assegni Nucleo Familiare, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 18/05/07.
Le tabelle aggiornate riguardano i nuclei familiari con figli minori nei quali è presente almeno un componente inabile: la variazione consiste in un adeguamento agli scaglioni di reddito e ai valori dell'assegno previsti per i nuclei familiari senza componenti inabili, in tutti i casi in cui il risultato risulti più favorevole rispetto a quello ottenuto applicando le tabelle 14 e 15 precedentemente emanate dall'Istituto (circolare Inps n. 13 del 12/01/07).
Per i dipendenti interessati, il nuovo valore dell'assegno viene attribuito automaticamente, a partire dalla busta paga relativa al mese di maggio. Il conguaglio relativo al periodo da gennaio ad aprile 2007 deve essere effettuato dall'Utente, indicando la differenza da recuperare sulla voce 830 (elenco Variazioni Mensili al punto 5.1).

Gennaio 2007
(acred301)
A.N.F. – IMPORTI E LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli importi degli Assegni Nucleo Familiare e i corrispondenti scaglioni di reddito, con effetto dal mese di gennaio 2007, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.13 del 12/01/07.

Il nuovo calcolo degli ANF viene effettuato automaticamente, sulla base delle informazioni relative ai familiari a carico, presenti sul servizio 'Detrazioni e ANF' (prima del presente aggiornamento il servizio figurava come 'Deduzioni e ANF').
Le nuove tabelle degli ANF possono essere visualizzate sulla finestra relativa alle Tabelle (cliccare su 'Tabelle' nella parte sinistra dei servizi disponibili sul menù Amministrazione del Personale). Una volta selezionata la tabella utilizzata, per individuare lo scaglione di reddito occorre aprire la finestra sul Codice Rigo e, nel campo Ricerca, indicare il reddito dichiarato moltiplicato per 100. Una volta selezionato il rigo, sono visibili i limiti di reddito e gli importi dell'ANF.

Ricordiamo che l'importo da erogare viene proporzionato al numero di giorni utili in caso di orario part-time inferiore a 24 ore settimanali, oppure in caso di assunzione o cessazione nel mese (anche per l'orario full-time).
Nel dettaglio del cedolino, l'importo dell'assegno viene adesso riportato sulla voce 125 (se a carico Inps) oppure 120 (se a carico ditta, in caso di esenzione dal contributo CUAF). La voce 126 non viene più elaborata.
E' necessario intervenire, da parte dell'Utente, solo nel caso in cui l'importo dell'assegno fosse stato inserito, in precedenza, sulle Voci Fisse del dipendente, tramite le voci 120, 125 e 126 (storicizzare al 1/01/07 cancellando le voci interessate).

IMPORTANTE: A causa delle variazioni relative agli ANF, l'Inps ha annunciato alcune modifiche nel formato delle denunce Emens, con effetto a partire dal mese di gennaio 2007. Di conseguenza, per il momento NON devono essere inviate le denunce Emens relative al mese di gennaio 2007, indipendentemente dalla presenza di ANF tra i dipendenti gestiti. L'invio delle denunce potrà essere effettuato soltanto dopo che l'Inps avrà predisposto la nuova versione del Documento Tecnico relativo all'Emens (versione 2.0, attualmente non disponibile). Da parte nostra, predisporremo un apposito aggiornamento quando l'Inps renderà disponibile la nuova versione del Documento Tecnico.

Luglio 2006
(acred290)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare a partire dal mese di luglio 2006, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.83 del 16/06/06.

Ricordiamo che l'erogazione degli ANF viene automaticamente bloccata, nel caso in cui sia stata impostata la relativa data di scadenza, sul servizio 'Dipendente - Deduzioni e ANF'. La stessa data di scadenza viene segnalata dal programma di controllo delle scadenze mensili ('SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie).
Precisiamo che, al fine di bloccare l'erogazione degli ANF a partire dal mese di luglio, è possibile indicare come data di scadenza sia '30/06/2006' che '01/07/2006', mentre non è corretto impostare '31/07/2006'.
Per riattivare l'erogazione degli ANF, è necessario posticipare la data di scadenza all'anno successivo, possibilmente tramite una storicizzazione sul mese interessato dalla variazione. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata in un mese successivo a luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 ('Arretrati ANF') presente al paragrafo 5.1- Rettifiche Inps, nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili.

Luglio 2005
(paghe167)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo degli Assegni Nucleo Familiare a partire dal mese di luglio 2005, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n.70 del 30/5/2005.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di luglio, l'erogazione degli ANF risulta automaticamente bloccata per i dipendenti sui quali è stata impostata una data di scadenza relativa agli stessi ANF.
La data in questione può essere inserita sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF', nel campo 'Scadenza'.
L'inserimento della data di scadenza comporta sia una segnalazione da parte del programma di controllo delle scadenze mensili ('SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie), sia il blocco del calcolo automatico degli ANF a partire dalla busta paga del mese in cui viene raggiunta la scadenza. Ricordiamo che, come data di scadenza, è possibile indicare sia '30/06/2005' che '01/07/2005', mentre non è corretto impostare '31/07/2005'.
Posticipando la data di scadenza all'anno successivo (possibilmente tramite una storicizzazione sul mese interessato dalla variazione), viene riattivata l'erogazione automatica degli ANF a partire dal mese corrente. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata in un mese successivo a luglio, gli eventuali arretrati devono essere corrisposti utilizzando la voce 830 ('Arretrati ANF') presente al paragrafo 5.1 (Rettifiche Inps) nell'elenco delle voci disponibili.

Sulla circolare Inps n.77 del 16/6/05 sono riportate le istruzioni operative per l'erogazione degli ANF al coniuge.
In particolare, viene precisato che il datore di lavoro può elaborare una sola busta paga intestata al dipendente, scorporando dal netto la somma erogata direttamente al coniuge: a tal fine, può essere adoperata una delle voci di recupero dal netto (elenco voci variabili al punto 3.3), impostandola sul servizio Voci Fisse con il valore dell'ANF spettante.
Nei casi in questione, non è richiesta alcuna informazione aggiuntiva sui modelli DM10 e EMens.

Luglio 2004
(paghe151)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito relativi agli Assegni Nucleo Familiare, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n. 94 del 15/6/2004.

IMPORTANTE: Con l'elaborazione del mese di luglio, l'erogazione degli Assegni viene automaticamente bloccata per i dipendenti ai quali risulta impostata una data di scadenza relativa agli stessi ANF.
Ricordiamo che la data in questione può essere inserita sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF', nel campo 'Scadenza'. Fino ad oggi, la presenza di tale data non aveva alcun effetto sulla busta paga, ma portava ad una segnalazione da parte del programma di controllo delle scadenze ('SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie).
A partire dal mese di luglio, in aggiunta alla segnalazione sopra citata, viene anche bloccato il calcolo automatico degli ANF nelle buste paga dei periodi successivi alla data di scadenza. In tal senso, per bloccare l'erogazione degli ANF sulla busta paga di luglio possono essere impostate le date '30/06/2004', oppure anche '01/07/2004' (la data del 30/06 consentirà comunque l'erogazione degli Assegni sulla busta paga di giugno), mentre non è corretto impostare '31/07/2004'.
Ovviamente, quando la data di scadenza viene cancellata oppure spostata all'anno successivo (possibilmente tramite una storicizzazione nel mese in cui avviene la variazione), l'erogazione degli ANF riprende a partire dal mese corrente. Gli eventuali arretrati devono essere corrisposti secondo le consuete modalità, utilizzando la voce 830 ('Arretrati ANF') presente al paragrafo 5.1 nell'elenco delle voci disponibili.

Luglio 2003
(paghe132)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito relativi agli Assegni Nucleo Familiare, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n. 110 del 24/6/2003.
I nuovi scaglioni sono stati riportati sulla tabella 12003 e hanno validità a partire dal mese di luglio 2003. Ricordiamo che, sulla tabella in questione, figurano soltanto i livelli di reddito relativi ai nuclei familiari con figli; per i nuclei senza figli, lo scaglione spettante viene calcolato automaticamente nella fase di elaborazione della busta paga.
Nel caso in cui fosse necessario sospendere l’erogazione degli Assegni per uno o più dipendenti, l’Utente dovrà intervenire sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, storicizzando la nuova condizione in data 1/7/2003.

Luglio 2002
(paghe113)
A.N.F. : LIVELLI DI REDDITO

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito relativi agli Assegni Nucleo Familiare, secondo quanto indicato nella Circolare Inps n. 110 del 13/6/2002.
I nuovi scaglioni sono stati riportati sulla tabella 12003, e hanno validità a partire dal mese di luglio 2002. Ricordiamo che, sulla tabella 12003, figurano soltanto i livelli di reddito relativi ai nuclei familiari con figli, in quanto per i nuclei senza figli, lo scaglione spettante viene calcolato automaticamente nella fase di elaborazione della busta paga.
Nel caso in cui fosse necessario sospendere l’erogazione degli Assegni per uno o più dipendenti (ad esempio a causa di un mancato rinnovo della relativa dichiarazione), l’Utente dovrà intervenire sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, storicizzando la nuova condizione in data 1/7/2002.

Ottobre 2001
(paghe094)
INDICAZIONE ANF IN BUSTA PAGA

L'importo degli ANF in busta è stato riportato su un'unica riga, come richiesto da diversi Utenti. Nella finestra di Dettaglio del cedolino, l'importo in questione resta comunque suddiviso tra le voci 125 e 126 : in caso di "forzatura" da parte dell'Utente, entrambe le voci devono essere avvalorate. Inoltre, il numero della tabella applicata viene riportato in una delle caselle disponibili nella parte in basso del Cedolino.