(acred914) |
ARRETRATI ESONERO BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907, è stata rilasciata la gestione dell’esonero spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure di assunzione a tempo determinato, di soggetti beneficiari di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 111 del 29/12/2024 e, soprattutto, nei messaggi n. 3888 del 20/11/2024 e n. 4110 del 4/12/2024. Con l’elaborazione del mese di febbraio 2025 è possibile recuperare gli arretrati del suddetto esonero.
La voce 9EV si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EADI’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘ESFL’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione (le stesse causali utilizzate per l’esonero relativo al mese corrente), dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il messaggio Inps prevede che, per recuperare l’esonero arretrato, debba essere indicato il codice agevolazione ‘EF’ o ‘EI’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di dicembre 2024, da trasmettere entro il 28/02/2025. L’indicazione di tale codice rimane a carico dell’Utente: a tale scopo, in presenza dell’esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9EV come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘63’ o ‘64’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione. Segnaliamo una rettifica della documentazione dell’esonero riportata nell’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907: l’esonero ha una durata massima di 12 mesi per i soli contratti a tempo determinato, mentre per i contratti a tempo indeterminato la durata massima prevista è di 24 mesi. |
(acred911) |
ESONERO ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907, è stata rilasciata la gestione dell’esonero spettante in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione. Il suddetto esonero era stato predisposto per le assunzioni o trasformazioni avvenute nell’anno 2024. Con il presente aggiornamento, lo stesso esonero può essere applicato anche in caso di assunzione o trasformazione avvenuta nell’anno 2025 o negli anni successivi. |
(acred907) |
ESONERO ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 111 del 29/12/2023 e, soprattutto, nei messaggi n. 3888 del 20/11/2024 e n. 4110 del 4/12/2024, è stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure di assunzione a tempo determinato, di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) o del supporto per la formazione e il lavoro (SFL). L’assunzione o trasformazione risulta utile, ai fini dell’esonero, solo se è avvenuta nel corso dell’anno 2024. Il nuovo esonero interessa i contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione del contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti). L’esonero è cumulabile con altre agevolazioni, limitatamente all’eventuale parte residua della contribuzione datoriale. Per applicare il nuovo esonero occorre inserire la voce 9ES sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati.
L’esonero spetta per 12 mesi: alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Voci Fisse, eliminando la voce 9ES. Per ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero, è possibile indicare una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9ES: in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa a partire dal mese di decadenza dell’esonero (o dal mese successivo se viene impostata la scadenza alla fine del mese). Il limite massimo mensile e la percentuale dell’esonero vengono determinati come segue:
Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell’esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce 9ES. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che tenga conto anche dell’eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce 9ES. Il valore dell’esonero effettivamente spettante è riportato nel campo Importo Totale della voce 9EU. Precisiamo che il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), viene considerato soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi). Se necessario, è possibile “forzare” la percentuale dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9EU. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EADI’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘ESFL’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione. Sulla denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene riportato automaticamente in relazione al solo mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘EC’ o ‘ED’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘EG’ o ‘EH’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, indicandolo nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, con il codice ‘63’ o ‘64’. |
(acred901) |
ARRETRATI INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred897, è stata rilasciata la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 75 del 28/06/2024. Per attivare il calcolo degli arretrati occorre inserire la voce 9DV sulle Variazioni Mensili di settembre, sui soli soggetti interessati, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Il calcolo dell’incentivo arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato, fino al mese di giugno 2024 oppure fino al 12° mese (se precedente a giugno 2024). Come indicato nella circolare Inps sopra citata, non è possibile riportare, tra gli arretrati, i mesi successivi a giugno 2024. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘ERCI’ (la stessa utilizzata per l’incentivo relativo al mese corrente), dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di trasformazione o assunzione (formato AAAA-MM-GG), rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico. Nel campo ‘Importo base’ viene indicato l’imponibile considerato nel calcolo dell’incentivo. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, la circolare Inps prevede che, per recuperare l’incentivo arretrato, debba essere indicato il codice agevolazione ‘CK’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di luglio 2024, da trasmettere entro il 30/11/2024. L’indicazione di tale codice rimane a carico dell’Utente: a tale scopo, in presenza dell’incentivo arretrato, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’incentivo arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘61’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’incentivo arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione. |
(acred897) |
INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA
Sulla base della circolare Inps n. 75 del 28/06/2024, è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’incentivo relativo al mese corrente. Precisiamo che, sui soggetti interessati, occorre attivare l’incentivo a partire dal mese di luglio. Il nuovo incentivo interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, a differenza del precedente incentivo relativo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, che interessava anche i contributi a carico del dipendente. Per applicare il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9DS sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (la voce si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’). L’incentivo spetta per 12 mesi: alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Voci Fisse, eliminando la voce 9DS. Per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9DS: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa a partire dal mese di decadenza dell’incentivo (o dal mese successivo se viene impostata la scadenza alla fine del mese). Il valore dell’incentivo viene limitato automaticamente al massimale mensile (E. 666,66). Se necessario, è possibile indicare un diverso massimale mensile dell’incentivo, relativo al full-time, nel campo Importo Totale della voce 9DS. In alternativa, è possibile indicare un massimale mensile rapportato al part-time, nel campo Importo Totale della voce 9DT. Il valore dell’incentivo viene limitato anche rispetto ai contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti precisazioni:
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9DU (soltanto se risulta necessario per particolari motivi). L’importo effettivamente spettante, limitato rispetto ai contributi utili per l’incentivo, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9DU. Nel campo Importo Unitario della stessa voce è riportato il valore dei contributi utili. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘ERCI’ e l’indicazione del mese di competenza. Nel campo ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’incentivo viene riportato automaticamente in relazione al mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘CL’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’incentivo viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. In particolare, l’incentivo viene indicato nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, riportando il codice ‘61’. |
(acred874) |
INCENTIVO “NEET” – ARRETRATI
Con l’elaborazione del mese di novembre viene effettuato il recupero dell’incentivo ‘NEET’ arretrato relativo al periodo da giugno ad agosto 2023. A tale scopo, vengono elaborate automaticamente le voci 9DP / 9DQ / 9DR, sulle quali vengono riportati rispettivamente gli arretrati relativi ai mesi di giugno / luglio / agosto. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo ‘NEET’ relativo ai mesi pregressi viene riportato nella sezione Info Causali con le stesse causali previste per il mese corrente:
L’incentivo arretrato viene dettagliato per singolo mese di competenza (campo ‘Periodo’). Nella colonna ‘Identificativo’ viene sempre riportata la data di assunzione, nel formato AAAA-MM-GG, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), precisiamo che occorre inviare nuovamente le denunce dei mesi di luglio / agosto / settembre che fossero interessate dall’incentivo ‘NEET’: su tali denunce occorre aggiungere manualmente il tipo retribuzione ‘Y’ senza avvalorare il campo ‘Retribuzione’, indicando inoltre il codice agevolazione ‘NT’ (60%) oppure ‘NC’ (20%), secondo le indicazioni riportate nella circolare Inps n. 68 sopra citata. Con il presente aggiornamento, inoltre, vengono rilasciate alcune modifiche al calcolo dell’incentivo ‘NEET’, sulla base dei chiarimenti forniti recentemente dall’Inps tramite il forum di Assosoftware. |
(comunicazione 06/10/2023) |
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – DENUNCIA UNIEMENS
Ricordiamo che la gestione dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” è stata rilasciata con i seguenti aggiornamenti:
La presente comunicazione riguarda esclusivamente la modalità di esposizione dell’esonero sulla denuncia Uniemens. A seguito delle verifiche effettuate, risulta che il software di controllo delle denunce Uniemens non accetta una data successiva al 31/12/2022 nel campo Identificativo in corrispondenza della causale ‘INDO’. Sempre secondo quanto indicato nell’aggiornamento Acred864, il campo Identificativo viene compilato riportando la data di assunzione o di trasformazione, sulla base del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche:
Nel caso del codice 112, la trasformazione a tempo indeterminato potrebbe essere avvenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 (stesso anno dell’assunzione a tempo determinato agevolato) oppure nell’anno 2023; in quest’ultimo caso, viene comunque mantenuta la causale ‘INDO’, in quanto già attribuita nei mesi precedenti ricadenti nell’anno 2022. Al fine di evitare la suddetta segnalazione da parte del software di controllo, è stato modificato il criterio di compilazione del campo Identificativo in presenza del codice 112 nel campo Ulteriori Specifiche: a partire dalla presente comunicazione, per il codice 112 viene riportata sempre la data di assunzione nel campo Identificativo, anche nei mesi successivi alla trasformazione. Tale criterio viene applicato sia per la causale ‘INDO’ (relativamente alle assunzioni avvenute nel secondo semestre dell’anno 2022) che per la causale ‘ED23’ (relativamente alle assunzioni avvenute nell’anno 2023). Occorre perciò rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di settembre, per quanto riguarda le ditte elaborate prima della presente comunicazione che siano interessate dall’esonero gestito tramite il codice 112 (tale necessità si presenta solo in caso di assunzione a tempo determinato agevolato nell’anno 2022 con successiva trasformazione nell’anno 2023). Per rigenerare le denunce Uniemens delle ditte già elaborate, occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. In alternativa, se si preferisce NON rigenerare le denunce Uniemens, è possibile intervenire sul servizio Info Causali delle sole denunce interessate, indicando la data assunzione (in luogo della data trasformazione) nel campo Identificativo della causale ‘INDO’. A titolo informativo, ricordiamo che non è mai stato chiarito, da parte dell’Inps, quale data debba essere riportata nel campo Identificativo in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a tempo determinato agevolato (codice 112). |
(acred870) |
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – SEGNALAZIONI
Con l’aggiornamento Acred868 del 26/09/2023, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo ai mesi pregressi, che può essere attivato sul mese di settembre oppure di ottobre. Ricordiamo che, per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre inserire la voce 9AC sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità. Così facendo, si recupera automaticamente l’esonero a partire dal mese di assunzione (codici 110 / 111 / 112 nelle Ulteriori Specifiche) o dal mese di trasformazione (codice 113 nelle Ulteriori Specifiche), fino al mese di giugno 2023. Nello stesso aggiornamento abbiamo anche previsto la possibilità di recuperare l’esonero arretrato fino al mese precedente a quello in cui viene effettuato il recupero. A tale scopo, è sufficiente indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9AC: così facendo, nel periodo interessato dagli arretrati vengono considerati anche i mesi successivi a giugno 2023. Tale possibilità è stata prevista per agevolare chi non avesse attivato l’esonero corrente dal mese di luglio 2023 (come era invece consigliato nell’aggiornamento di luglio Acred864). Nell’aggiornamento di settembre abbiamo anche fatto presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero relativo ai mesi successivi a giugno 2023. Dalle verifiche effettuate fino ad oggi, risulta che il software di controllo dell’Uniemens non accetta il recupero dell’esonero relativo a periodi (arretrati) successivi a giugno 2023. Di conseguenza, a meno di cambiamenti nei controlli effettuati dal software dell’Inps, l’opzione ‘2’ sulla voce 9AC non dovrebbe essere utilizzata. Con il presente aggiornamento, rilasciamo comunque una correzione relativa all’opzione ‘2’ sulla voce 9AC: impostando tale opzione, in alcune situazioni particolari non venivano calcolati gli arretrati. Come già detto, l’opzione ‘2’ non dovrebbe essere utilizzata a causa dei controlli effettuati dall’Inps sulla denuncia Uniemens. Inoltre, rilasciamo una correzione sul calcolo degli arretrati, riguardante l’esonero relativo al contratto a tempo determinato (codice ‘110’ nel campo Ulteriori Specifiche): in caso di assunzione successiva al 1/09/2022, il valore degli arretrati non veniva calcolato correttamente a meno che l’assunzione non fosse al primo giorno del mese. In questo caso, tuttavia, veniva emessa una segnalazione dalla procedura di elaborazione (stampa ‘err-dipendenti.UNI’ e ) e dalla generazione della nota contabile (stampa ‘erronotac’), indicando un arrotondamento troppo elevato sulla denuncia Uniemens. |
(acred869) |
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – RECUPERO ARRETRATI
Con l’aggiornamento Acred868 del 26/09/2023, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo ai mesi pregressi, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 58 del 23/06/2023 e con il messaggio n. 2598 del 10/07/2023. |
(acred868) |
INCENTIVO “NEET” – MESE CORRENTE
L’Inps, con la circolare n. 68 del 21/07/2023 e con il messaggio n. 2923 del 10/08/2023, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’incentivo ‘NEET’, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1/06/2023 al 31/12/2023. Nella circolare sono illustrate dettagliatamente le condizioni che danno diritto all’incentivo. Segnaliamo, innanzitutto, che l’incentivo relativo al mese corrente deve essere applicato da settembre 2023. Come precisato nella circolare Inps, si tratta di un incentivo “di tipo economico”, determinato sulla base della retribuzione del dipendente, anziché sulla contribuzione datoriale (come la maggior parte degli incentivi o agevolazioni). Nella circolare viene anche precisato che l’incentivo può essere compensato “sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro”. Il valore dell’incentivo corrisponde al 60% della “retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”; nel caso in cui siano già presenti altre agevolazioni, il valore dell’incentivo si riduce al 20% della stessa retribuzione. Per attivare l’incentivo ‘NEET’ occorre inserire la nuova voce 9DJ sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati. In presenza della voce 9DJ (inserita come indicato nel paragrafo precedente), viene elaborata automaticamente la voce 9DL, che determina l’importo mensile dell’incentivo considerando il minore tra i seguenti valori:
Il valore mensile dell’incentivo, così determinato, è riportato nel campo Importo Totale della voce 9DL. Precisiamo che il criterio descritto al paragrafo precedente non è espressamente indicato nella circolare Inps 68/2023: come già detto, non è chiaro cosa intende l’Inps quando parla di “retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”; in assenza di indicazioni più precise a riguardo, è stato predisposto un calcolo automatico sulla base dell’imponibile Inps del mese, considerando l’importo comunicato dall’Inps soltanto come il limite massimo mensile dell’incentivo applicabile. Nel caso in cui si ritenga corretto applicare semplicemente l’importo comunicato dall’Inps, senza considerare l’imponibile previdenziale del mese, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 9DJ; così facendo, il valore mensile dello sgravio corrisponderà sempre a 1/12 dell’importo annuale comunicato dall’Inps. Facciamo anche presente che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Inps, rimane sempre possibile “forzare” il valore mensile dell’incentivo, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9DL. Segnaliamo inoltre che, in assenza di indicazioni specifiche, l’incentivo ‘NEET’ non produce alcun effetto sul recupero dello 0,50% dell’imponibile Inps sulla quota di Tfr maturata: tale recupero continua quindi ad essere effettuato. Nella circolare Inps 68/2023 è precisato che l’incentivo ‘NEET’ è cumulabile con altri incentivi, esoneri o agevolazioni contributive, in presenza dei quali spetta nella misura del 20%. Affinché tale criterio possa essere applicato, l’incentivo ‘NEET’ non viene decurtato dai contributi che costituiscono la “capienza” degli altri incentivi, esoneri o agevolazioni. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo ‘NEET’ viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:
Come previsto nella circolare Inps 68/2023, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, nel formato AAAA-MM-GG (con i trattini di separazione). Sempre secondo quanto indicato nella circolare, sull’incentivo relativo al mese corrente, il campo ‘Importo base’ non viene avvalorato (tale campo deve essere avvalorato soltanto in corrispondenza dei mesi pregressi, per il recupero dell’incentivo arretrato). Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), l’incentivo ‘NEET’ viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, senza avvalorare il campo ‘Retribuzione’, insieme ai codici agevolazione ‘NT’ (60%) oppure ‘NC’ (20%). |
(acred868) |
ESONERO UNDER 36 – RECUPERO ARRETRATI
Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864 è stata rilasciata la gestione dell’esonero ‘UNDER 36’ relativo al mese corrente, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 57 del 22/06/2023 e nel messaggio n. 2598 del 10/07/2023. Nello stesso aggiornamento, abbiamo anche consigliato di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Inps ad Assosoftware. A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare il recupero automatico dell’esonero arretrato, attivandolo sul mese di settembre oppure sul mese di ottobre. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps n. 57 sopra citata prevede che il recupero debba essere effettuato entro la competenza di ottobre 2023. Per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre indicare la voce 9DD sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Nel caso in cui l’esonero corrente non sia stato attivato nel mese di luglio 2023, e si decida di considerare nel calcolo degli arretrati i mesi di luglio ed agosto 2023, è necessario indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9DD. Facciamo presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero arretrato per i mesi successivi a giugno. Precisiamo che il recupero automatico dell’esonero arretrato viene effettuato soltanto se risulta impostato il codice relativo all’esonero (‘103’ o ‘104’) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di luglio 2023 Acred864). Impostando la voce 9DD come sopra descritto, il valore dell’esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore dell’esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9DD. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero ‘UNDER 36’ arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:
Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza (corrente o arretrato). Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce 9DD sopra descritta, se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la Decontribuzione Sud, viene automaticamente effettuata la restituzione di tali agevolazioni, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo esonero ‘UNDER 36’. Il valore della Decontribuzione Sud da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A8, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M543’. Il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A9, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M472’. Precisiamo che, sui soggetti per i quali viene attivato l’esonero ‘UNDER 36’, risulta automaticamente bloccata sia la Decontribuzione Sud, sia l’incentivo ‘GECO’ (quest’ultimo in quanto occorre indicare un diverso codice nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento). E' possibile effettuare il recupero dell’esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’esonero nel caso in questione. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), ricordiamo che l’esonero ‘UNDER 36’ corrente viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U1’ / ’U2’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. I codici agevolazione sopra elencati corrispondono rispettivamente ai codici ‘103’ (‘E1’ / ‘U1’) e ‘104’ (‘E2’ / ‘U2’) del campo Ulteriori Specifiche (servizio Dipendente – Inquadramento). Sempre per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero ‘UNDER 36’ arretrato (se calcolato tramite la voce 9DD) viene riportato per l’intero periodo su un'ulteriore tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E3’ / ‘E4’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U3’ / ’U4’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. I codici agevolazione sopra elencati corrispondono rispettivamente ai codici ‘103’ (‘E3’ / ‘U3’) e ‘104’ (‘E4’ / ‘U4’) del campo Ulteriori Specifiche (servizio Dipendente – Inquadramento). |
(acred868) |
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – RECUPERO ARRETRATI
Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864 abbiamo rilasciato la gestione dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo al mese corrente, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 58 del 23/06/2023 e con il messaggio n. 2598 del 10/07/2023. Abbiamo inoltre consigliato di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Inps ad Assosoftware. A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare il recupero automatico dell’esonero arretrato, attivandolo sul mese di settembre oppure sul mese di ottobre. Precisiamo che la circolare Inps n. 58 sopra citata prevede che il recupero debba essere effettuato entro la competenza di ottobre 2023. Per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre indicare la voce 9AC sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Nel caso in cui l’esonero corrente non sia stato attivato nel mese di luglio 2023, e si decida di considerare nel calcolo degli arretrati i mesi di luglio ed agosto 2023, è necessario indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9AC. Facciamo presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero arretrato per i mesi successivi a giugno. Precisiamo che il recupero automatico dell’esonero arretrato viene effettuato soltanto se risulta impostato il codice relativo all’esonero (‘110’ / ‘111’ / ‘112’ / ‘113’) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di luglio 2023 Acred864). L’esonero arretrato viene riportato sulla voce 9AC, precisamente nel campo Importo Totale per la parte relativa al primo anno dall’assunzione o trasformazione, e nel campo Importo Unitario per la parte relativa al secondo anno dall’assunzione o trasformazione. In caso di necessità, è possibile “forzare” gli importi in questione. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:
Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza (corrente o arretrato).
Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps 58/2023, la data riportata nel campo ‘Identificativo’ della causale 'INDO' è nel formato AAAAMMGG, mentre la data riportata nel campo ‘Identificativo’ della causale 'ED23' è nel formato AAAA-MM-GG (con i trattini di separazione). Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce 9AC, se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la riduzione contributiva L. 92/2012 (cod. ‘55’ nel campo Situazione Contributiva), viene effettuata automaticamente la restituzione di tali agevolazioni, in relazione ai mesi per i quali si determinano gli arretrati dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”. A tale scopo, viene elaborata in automatico la voce 9A9 per la restituzione incentivo ‘GECO’, oppure la voce 9A2 per la restituzione della riduzione contributiva L. 92/2012. Se, nel periodo interessato dagli arretrati dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, è stata applicata la Decontribuzione Sud e si ritiene corretto restituire quest’ultima agevolazione (la circolare Inps non fornisce indicazioni a tale riguardo), è sufficiente inserire la voce 9A8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, indicandola sulle Variazioni Mensili dei dipendenti per i quali si attiva il recupero dell’esonero tramite la voce 9AC. E' possibile effettuare il recupero dell’esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’esonero nel caso in questione. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), ricordiamo che l’esonero corrente viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con il preesistente codice agevolazione ‘3H’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4H’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. Sempre per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero arretrato (se calcolato tramite la voce 9AC) viene riportato per l’intero periodo su un'ulteriore tipo retribuzione ‘Y’, con il preesistente codice agevolazione ‘3K’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4K’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. |
(acred864) |
ESONERO GIOVANI “UNDER 36”
L’Inps, con la circolare n. 57 del 22/06/2023, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’esonero “UNDER 36”, per quanto riguarda sia le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo da luglio a dicembre 2022 (art. 1, comma 10, L. 178/2020) sia quelle effettuate nell’anno 2023 (art. 1, comma 297, L. 197/2022). Segnaliamo, innanzitutto, che l’esonero relativo al mese corrente dovrebbe essere applicato dal mese di luglio 2023. Per quanto riguarda il recupero dell’esonero arretrato, invece, occorre attendere un apposito aggiornamento, il cui rilascio è previsto per il mese di settembre: il recupero degli arretrati, quindi, potrà essere effettuato sulla mensilità di settembre. L’esonero spetta in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni indicate nella circolare Inps n. 57 sopra citata (alla quale occorre fare riferimento). In particolare, precisiamo che il dipendente non deve avere ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Per attivare l’esonero “UNDER 36”, relativamente sia alle assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022, sia a quelle effettuate nell’anno 2023, occorre seguire le indicazioni operative rilasciate con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805, riepilogate nei paragrafi successivi. Nei casi in cui spetta l’esonero “UNDER 36”, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Nel caso in cui l’esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. L’importo dell’esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è possibile effettuare un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la voce 9D9, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’esonero. Laddove necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9D9 (va indicato il valore relativo al full-time, sul quale viene poi applicata la percentuale di part-time dei singoli mesi). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il valore mensile (1/12 del valore annuale) e nel campo Quantità il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche la percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9DA: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9DA, occorrerà quindi modificarlo sulla base della nuova percentuale. Viene elaborata automaticamente anche la voce 9DB, sulla quale è riportato il limite massimo dell’esonero per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all’esonero (campo Importo Totale).
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9DE (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi). Il valore dell’esonero effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce 9DE, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile”, limitato alla soglia di esenzione del mese. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici causale:
Su ciascuna causale, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilata la data di trasformazione, questa viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’, in luogo della data di assunzione. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero “UNDER 36” viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente. In particolare, l’esonero viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U1’ /’U2’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. Ricordiamo che, alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’esonero, suggeriamo di utilizzare i programmi ‘LISTADIP’ e ‘LISTAVAR’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). Tramite il programma ‘LISTADIP’ è possibile ottenere l’elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato. Occorre impostare le seguenti opzioni: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘01/07/2022’ e ‘30/06/2023’ (le stesse date vanno indicate nella Data Iniziale e Data Finale della procedura); infine, sul rigo ‘Seleziona i dipendenti che al momento dell'assunzione avevano un'età’, indicare ‘Inferiore’ a ‘36’ anni. Sempre tramite il programma ‘LISTADIP’, è possibile ottenere anche l’elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo interessato. A tale scopo, occorre impostare le stesse opzioni previste per le ottenere l’elenco delle assunzioni (vedere paragrafo precedente), ad eccezione del campo ‘Seleziona i dipendenti con data’, nel quale occorre selezionare ‘Trasformazione a tempo indeterminato’. In tal modo, vengono selezionati i dipendenti con un’età inferiore a 36 anni al momento della trasformazione a tempo indeterminato; è tuttavia necessario che, sul servizio Dipendente – Inquadramento, sia stato compilato il campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’. Nel caso in cui, sul servizio Inquadramento, NON sia stata compilata la data di trasformazione a tempo indeterminato, è possibile ottenere l’elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato utilizzando il programma ‘LISTAVAR’, impostando le seguenti opzioni: barrare la casella ‘Tipo di contratto’ e nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura indicare ‘01/07/2022’ e ‘30/06/2023’. In tal modo, si ottiene un elenco di tutti i soggetti che hanno avuto una variazione relativa al tipo di contratto nel periodo richiesto: generalmente si tratta di variazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma sono possibili anche variazioni di altro genere (occorre quindi verificare le variazioni riportate in stampa). |
(acred864) |
ESONERO “DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE”
L’Inps, con la circolare n. 58 del 23/06/2023, ha fornito le indicazioni relative all’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, nei casi di assunzione a tempo determinato o indeterminato / proroga di contratti a tempo determinato / trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, occorse nel periodo da luglio a dicembre 2022 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) oppure nell’anno 2023 (art. 1, comma 298, L. 197/2022). Per quanto riguarda l’esonero relativo al mese corrente, valgono le stesse precisazioni riportate al paragrafo Esonero giovani “UNDER 36” in relazione all’esonero “UNDER 36”, comprese le indicazioni presenti nel messaggio Inps n. 2598 del 10/07/2023 e le successive risposte dell’Inps sul forum di Assosoftware. Di conseguenza, anche per l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, dobbiamo consigliare di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023. Relativamente al recupero dell’esonero arretrato, occorre attendere un apposito aggiornamento, il cui rilascio è previsto per il mese di settembre: il recupero degli arretrati, quindi, potrà essere effettuato sulla mensilità di settembre. Come già detto, l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” interessa le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le proroghe di rapporti a tempo determinato e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, effettuate nel secondo semestre 2022 e nell’anno 2023. Le ulteriori condizioni che danno diritto all’esonero sono specificate dettagliatamente nella circolare Inps n. 58 sopra citata, alla quale occorre fare riferimento. Per attivare l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, sia per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022, sia per quelle effettuate nell’anno 2023, occorre seguire le indicazioni operative rilasciate con l’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, riepilogate nei paragrafi successivi. Nei casi in cui spetta l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Nel caso in cui l’esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. L’esonero risulta cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi spettante in caso di assunzione per sostituzione di maternità (codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva): in tal caso, l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” viene applicato sulla contribuzione datoriale residua, al netto della riduzione prevista dal codice ‘82’. Lo stesso criterio si applica in presenza degli incentivi per assunzione disabili (voce 96W) e per assunzione beneficiari Naspi (voce 96A). Il valore massimo annuale dell’esonero (E. 6.000 per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, E. 8.000 per quelle dell’anno 2023) viene rapportato alla percentuale di part-time di ogni mese del periodo agevolato. Ricordiamo che per l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” NON deve essere effettuata una limitazione dell’importo su base mensile: occorre verificare esclusivamente il superamento del limite annuale. Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la voce 9AA, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’esonero, rapportato alla percentuale media di part-time del periodo agevolato (per i mesi con orario full-time viene considerata la percentuale del 100%). La percentuale media di part-time si determina rilevando la percentuale effettiva applicata nei mesi precedenti (a partire dal mese di assunzione o di trasformazione, a seconda del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche), mentre per i mesi futuri si considera la percentuale del mese corrente. Nel campo Importo Totale viene riportato il limite relativo al primo anno; nei casi in cui l’esonero spetta per 18 mesi, a partire dal 13° mese viene calcolato anche il limite relativo al secondo anno, riportato nel campo Importo Unitario. Viene elaborata anche la voce 9AB, sulla quale è riportato lo sgravio già usufruito nei mesi precedenti: nel campo Importo Totale viene riportato lo sgravio usufruito nel primo anno e campo Importo Unitario quello usufruito nel secondo anno. Per determinare i contributi soggetti all’esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9AD (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi). Il valore dell’esonero effettivamente spettante per il mese corrente, viene riportato sulla voce 9AD: tale valore si trova nel campo Importo Totale se relativo al primo anno, oppure nel campo Importo Unitario se relativo al secondo anno. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘INDO’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure con la causale ‘ED23’ per le assunzioni / trasformazioni del 2023. Su ciascuna causale, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilata la data di trasformazione, questa viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’, in luogo della data di assunzione. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente. In particolare, l’esonero viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistente codice agevolazione ‘3H’ per gli assunti nel secondo semestre dell’anno 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4H’ per gli assunti nell’anno 2023. Ricordiamo che, alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. |
(acred849) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2023
La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) ha previsto un aumento delle agevolazioni contributive, a favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne, giovani e percettori del reddito di cittadinanza. |
(acred838) |
ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA
L’Inps, con il messaggio n. 2766 del 11/07/2022, ha fornito le indicazioni per gestire l’incentivo spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza “a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro”. Nei casi in questione, l’incentivo spettante al datore di lavoro corrisponde all’80% del totale, mentre il restante 20% spetta all’agenzia. E’ prevista l’indicazione di una nuova causale nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens. Nel messaggio Inps viene inoltre confermata la modalità già prevista, per la gestione dell’incentivo nel caso in cui NON vi sia stata attività di intermediazione; tale gestione è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736. Le indicazioni riportate nel suddetto messaggio non sono del tutto chiare, per quanto riguarda la gestione in presenza di intermediazione da parte dell’agenzia. In particolare, non è chiaro se debbano essere riportate anche le causali preesistenti nella sezione Incentivo (aggiornamento Acred736), oppure soltanto la nuova causale nella sezione Info Causali. |
(acred835) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TURISMO – CASI PARTICOLARI
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune modifiche, di seguito descritte, per la gestione dell’esonero contributo del settore turismo in alcune condizioni particolari. In particolare, è stata predisposta una rettifica per gestire correttamente la seguente condizione: se l’assunzione o la trasformazione che dà diritto all’esonero è avvenuta nel giorno finale del mese (31 gennaio / 28 febbraio / 31 marzo), si considerava un giorno in più nel calcolo del limite relativo al mese finale. Il limite in questione, comunque, provocava un effetto sull’esonero soltanto se i contributi a carico del datore di lavoro risultavano di importo maggiore. Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto. Sempre con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di indicare la data finale del periodo agevolato, nel caso in cui risulti diversa da quella che si può ricavare partendo dalla data di assunzione o di trasformazione. Infine, nel caso in cui risulti necessario effettuare delle “forzature” sull’importo dell’esonero arretrato, oltre a riportare il valore in questione nel campo Importo Totale della voce 9AL, occorre anche indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della stessa voce. In tal modo, la sezione Info Causali della denuncia Uniemens viene compilata riportando l’eventuale differenza, rispetto al valore che sarebbe calcolato in automatico, sull’ultimo mese del periodo. |
(acred834) |
ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORE TURISMO
E’ stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo, in forma di incentivo, previsto nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 67 del 10/06/2022. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o stagionale e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022. La durata dell’incentivo è di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, mentre per le trasformazioni a tempo indeterminato sono previsti ulteriori 6 mesi. In caso di trasformazione, risulta necessario che anche l’assunzione sia stata effettuata nel periodo gennaio – marzo 2022. Il suddetto incentivo può essere applicato a partire dall’elaborazione di agosto 2022, recuperando l’importo relativo ai mesi pregressi. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi sarà determinato soltanto l’incentivo arretrato, in quanto il periodo “utile” risulterà già terminato (solo in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo può includere anche il mese di agosto ed eventualmente di settembre). Precisiamo che il recupero dell’incentivo arretrato deve essere effettuato entro la competenza di settembre 2022. Per applicare il nuovo incentivo, è sufficiente inserire la voce 9AJ sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
Come già precisato, l’assunzione a tempo determinato o stagionale, ed eventualmente anche la trasformazione a tempo indeterminato, danno diritto all’incentivo solo se sono avvenute nel periodo gennaio – marzo 2022. Il nuovo incentivo è cumulabile con altri incentivi e riduzioni contributive, laddove vi sia un residuo di contribuzione (tra quelle soggette all’incentivo) a carico del datore di lavoro. Il valore dell’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro un massimo di E. 8.060 annui, corrispondenti ad E. 671,66 mensili ed E. 21,66 giornalieri. Nei mesi di assunzione e cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. Tutti i suddetti valori devono essere eventualmente rapportati alla percentuale di part-time di ciascun mese interessato. Impostando la voce 9AJ come sopra descritto, viene elaborata la voce 9AK, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti, nella misura valida per il full-time. In caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9AK, la percentuale di part-time del mese. In relazione all’incentivo del mese corrente, viene elaborata la voce 9AM, sulla quale è riportato il limite massimo del singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi):
Precisiamo che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AN. Tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo, limitati al valore massimo del singolo mese. Con la busta paga di agosto o settembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato. Per attivare il suddetto recupero, occorre inserire la voce 9AL sulle Variazioni Mensili di agosto oppure di settembre, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Procedendo come sopra descritto ed elaborando il cedolino del mese in cui si deve essere effettuato il recupero, viene determinato automaticamente il valore dell’incentivo arretrato. L’arretrato viene calcolato in relazione ai primi 3 mesi dall’assunzione ed eventualmente anche ai primi 6 mesi dalla trasformazione. Precisiamo che i suddetti periodi sono determinati considerando soltanto la frazione utile del mese finale (a titolo di esempio: per un’assunzione al 16 marzo 2022, il periodo utile per l’incentivo va dal 16/03/2022 al 15/06/2022). Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Il contributo da reintegrare viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente, elaborando la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Tale reintegro ha effetto solo se matura la quota di Tfr relativa al mese del recupero (quindi non produce effetti sui rapporti cessati nei mesi precedenti). Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘TURI’. |
(acred831) |
INCENTIVI PER ASSUNZIONI / TRASFORMAZIONI – LUGLIO 2022
Come anticipato nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred813, i nuovi incentivi relativi ai “giovani under 36” ed alle “donne svantaggiate”, risultano prorogati fino alle assunzioni e trasformazioni avvenute entro il 30/06/2022. Gli incentivi in questione, indicati nel messaggio Inps n. 403 del 26/01/2022, sono i seguenti:
In assenza di un’eventuale proroga da parte della Commissione Europea e delle conseguenti (e indispensabili) indicazioni operative da parte dell’Inps, i suddetti incentivi NON possono essere applicati alle assunzioni o trasformazioni avvenute successivamente al 30/06/2022. Naturalmente, in caso di proroga, sarà previsto il recupero degli arretrati. Per le assunzioni e trasformazioni avvenute successivamente al 30 giugno, quindi, NON possono essere utilizzati i codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche per attivare i suddetti incentivi (aggiornamenti Acred805 / Acred807 sopra citati). Resta inteso che i suddetti incentivi continuano ad essere applicati, nel mese di luglio e nei mesi successivi fino al termine del periodo spettante, nei casi in cui l’assunzione o trasformazione sia avvenuta entro il 30/06/2022. |
(acred813) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – ANNO 2022
Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022 abbiamo fornito delle anticipazioni in merito alla proroga, fino al mese di giugno 2022, della Decontribuzione Sud e di alcune assunzioni agevolate, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea. L’Inps, con il messaggio n. 403 del 26/01/2022, ha confermato la suddetta proroga. Le seguenti agevolazioni contributive sono quindi prorogate fino al mese di giugno 2022:
Precisiamo che, a meno di ulteriori proroghe, l’applicazione della Decontribuzione Sud sarà sospesa automaticamente dal mese di luglio 2022. Relativamente agli incentivi per assunzioni o trasformazioni di “under 36” e donne, invece, l’applicazione delle agevolazioni contributive continuerà anche nei mesi successivi a giugno 2022, fino al termine del periodo agevolato, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 30/06/2022. |
(acred808) |
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE – RECUPERO ARRETRATI
Con l’aggiornamento Acred807 del26/11/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 32 del 22/02/2021 e nei messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809del 5/11/2021. Successivamente, con la comunicazione del 6/12/2021, abbiamo fatto presente che non risultava chiaro quale fosse il criterio da adottare, in alcune situazioni, per il recupero dell’incentivo arretrato. Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni sul recupero dell’incentivo arretrato, in particolare nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato. L’agevolazione del precedente rapporto è quella prevista dalla L. 92/2012 (cod. 55 nel campo Situazione Contributiva, 50% dei contributi). Sulla base di quanto sopra indicato, è stata predisposta la seguente modifica in relazione al solo codice‘112’:
In entrambi i casi, viene contestualmente restituita la precedentemente agevolazione già applicata (50%), ovviamente in relazione allo stesso periodo considerato per gli arretrati del nuovo incentivo. Come già detto, attribuendo il codice ‘112’, il conteggio dei 18 mesi decorre, in ogni caso, dalla data di assunzione a tempo determinato agevolato. Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di “forzare” la data di inizio del periodo relativo agli arretrati: nel caso in cui si ritenga corretto far decorrere gli arretrati da una data diversa rispetto a quella determinata in automatico (secondo i criteri sopra descritti), è possibile indicare la data di inizio del periodo di arretrati nel campo Competenza della voce 9AA (sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alla voce 9AC con ‘1’ in Quantità per attivare il calcolo degli arretrati). Anche in caso di “forzatura”, comunque non vengono calcolati gli arretrati per eventuali periodi precedenti a gennaio 2021. Precisiamo, inoltre, che la data in questione non influisce in alcun modo sul conteggio dei 18 mesi di spettanza dell’incentivo. Sempre in relazione al codice ‘112’, è stata modificata la compilazione del campo Identificativo, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, il quale viene adesso compilato secondo i seguenti criteri:
Precisiamo che, in merito alla compilazione del campo Identificativo, le istruzioni Inps non sono affatto chiare, tuttavia il criterio sopra indicato sembra essere quello più conforme alle indicazioni fornite dall’Inps. |
(comunicazione 06/12/2021) |
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE – RECUPERO ARRETRATI
Con l’aggiornamento Acred807 del 26/11/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 32 del 22/02/2021 e nei messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809 del 5/11/2021. Ricordiamo, in particolare, che il recupero dell’incentivo arretrato può avvenire tramite le denunce Uniemens relative ai mesi di novembre o dicembre 2021 o anche di gennaio 2022. A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni clienti, oppure riportate sul forum di Assosoftware, non risulta chiaro come ci si debba comportare, in alcune situazioni, per effettuare il recupero dell’incentivo arretrato. In particolare, non è chiaro da quale mese spettano gli arretrati in caso di assunzione a tempo determinato nell’anno 2020, con agevolazione L. 92/2012 al 50% (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva), e successiva trasformazione a tempo indeterminato nell’anno 2021. Nel caso in cui, in tale situazione, spetti il nuovo incentivo e venga indicato il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, non essendo corretto calcolare gli arretrati dal mese di assunzione (in quanto ricadente nell’anno 2020), viene emessa una segnalazione di errore relativa all’Uniemens dalla procedura di elaborazione mensile, ed anche una segnalazione di arrotondamento troppo elevato al momento della stampa della nota contabile. A tale riguardo, occorrono ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, per capire quale sia il periodo da considerare per gli arretrati. Inoltre, il programma di controllo dell’Uniemens segnala, come errore, la presenza contemporanea del nuovo incentivo e della causale di restituzione della Decontribuzione Sud applicata nei mesi precedenti. A questo proposito, ricordiamo che è possibile attivare la restituzione della Decontribuzione Sud applicata negli stessi mesi per i quali vengono determinati gli arretrati del nuovo incentivo (voce 9A8 con ‘1’ nel campo Quantità, aggiornamento Acred807). In conseguenza delle problematiche sopra descritte, consigliamo (almeno nei casi sopra citati o in altre situazione “dubbie”) di posticipare al mese di dicembre 2021 il recupero degli arretrati, anche nel caso in cui il nuovo incentivo venga attivato a partire dal mese di novembre 2021. |
(acred807) |
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE
L’Inps, con la circolare n. 32 del 22/02/2021 ed i messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809 del 5/11/2021, ha fornito le indicazioni per l’applicazione del nuovo incentivo relativo alle assunzioni di donne lavoratrici. Il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2021. Gli eventuali arretrati, relativi al periodo da gennaio 2021 (o dal successivo mese di assunzione o trasformazione) al mese precedente all’applicazione dell’incentivo, possono essere recuperati fino alla denuncia Uniemens relativa al mese di gennaio 2022. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriore Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Nel caso in cui l’incentivo riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Il nuovo incentivo non è cumulabile con alcuni incentivi o agevolazioni contributive: in particolare, con l’incentivo ‘GECO’ e con la riduzione del 50% dei contributi L. 92/2012 (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva). In presenza di tali incentivi o agevolazioni, per applicare il nuovo incentivo occorre restituire l’agevolazione già usufruita nei mesi precedenti. Inoltre, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Inquadramento, nel mese di attivazione del nuovo incentivo, per modificare il campo Situazione Contributiva (annullando il codice ‘55’) o il campo Ulteriori Specifiche (sostituendo i codici relativi al ‘GECO’ con i codici, sopra elencati, relativi al nuovo incentivo assunzione donne). Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 6.000, relativamente a tutte le tipologie sopra elencate. Il limite in questione deve essere rapportato alla percentuale di part-time di ogni mese del periodo interessato. Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9AA, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo rapportato alla percentuale media di part-time del periodo interessato (per ogni mese con orario full-time, si considera la percentuale del 100%). La percentuale media di part-time si determina considerando la percentuale effettiva applicata nei mesi precedenti (a partire dal mese di assunzione o di trasformazione, a seconda del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche), mentre per i mesi futuri si considera la percentuale del mese corrente. Nel campo Importo Totale viene riportato il limite relativo al primo anno; nei casi in cui l’incentivo spetta per 18 mesi, a partire dal 13° mese viene calcolato anche il limite relativo al secondo anno, riportato nel campo Importo Unitario. Come precisato dall’Inps sul forum di Assosoftware, nonostante nel secondo anno l’incentivo spetti per un massimo di 6 mesi (18 mesi complessivi), il limite relativo al secondo anno rimane comunque di E. 6.000. Viene elaborata anche la voce 9AB, sulla quale è riportato lo sgravio già usufruito nei mesi precedenti: nel campo Importo Totale viene riportato lo sgravio usufruito nel primo anno e campo Importo Unitario quello usufruito nel secondo anno. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9AD (tale operazione non dovrebbe essere necessaria, se non per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente, viene riportato sulla voce 9AD: tale valore si trova nel campo Importo Totale se relativo al primo anno, oppure nel campo Importo Unitario se relativo al secondo anno. Precisiamo che il criterio di calcolo del limite annuale descritto nei paragrafi precedenti, è stato indicato dettagliatamente in alcune risposte dell’Inps sul forum di Assosoftware. Secondo tale criterio, ogni mese il limite annuale viene ricalcolato applicando la percentuale di part-time del mese corrente ai mesi futuri: di conseguenza, in caso di trasformazione da full-time a part-time, è possibile che risulti già usufruito un importo dell’incentivo superiore al nuovo limite annuale. In tali condizioni, viene determinato automaticamente l’importo da restituire, tramite l’elaborazione automatica della voce 9AE. Tuttavia, l’Inps non ha previsto una causale che consenta di restituire l’incentivo indebitamente usufruito, indicandolo sulla denuncia Uniemens. Almeno per il momento, quindi, viene soltanto segnalata la presenza di tale restituzione: al momento dell’elaborazione e della stampa dei cedolini, la segnalazione è riportata sulla finestra ‘Segnalazioni’ del servizio Cedolini – Elaborazione e sulla stampa ‘segnalazioni’ delle procedure di elaborazione e stampa mensile. Inoltre, dal momento che tale restituzione non può essere indicata sulla denuncia Uniemens, si ottiene una differenza tra i dati contabili e le somme versate: viene perciò emessa la segnalazione ‘Arrotondamento troppo elevato’ in fase di stampa della nota contabile. Con l’elaborazione dei mesi di novembre o dicembre 2021, oppure di gennaio 2022, è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, a partire dal mese di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sempre nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, se per lo stesso dipendente era già stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la riduzione contributiva L. 92/2012 (situazione contributiva ‘55’), vengono automaticamente restituite le corrispondenti agevolazioni, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo incentivo. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9A9 per la restituzione incentivo ‘GECO’, oppure la voce 9A2 per la restituzione della riduzione contributiva L. 92/2012, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘INDO’. Le eventuali agevolazioni già usufruite nei mesi precedenti, da restituire a seguito dell’applicazione del nuovo incentivo, sono riportate nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale:
E’ stata prevista la possibilità di effettuare il recupero dell’incentivo arretrato anche nel caso di rapporti già cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che, in tale situazione, rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’incentivo, relativamente al periodo in cui il dipendente è stato in forza. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo incentivo viene riportato automaticamente, dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente: l’incentivo viene indicato con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘3H’. Per attivare l’incentivo, occorre comunque indicare i codici previsti (110 / 111 / 112 / 113) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. |
(acred806) |
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI “UNDER 36”
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, abbiamo rilasciato la gestione del nuovo incentivo giovani “UNDER 36”, secondo le modalità previste dall’Inps con la circolare n. 56 del 12/04/2021 e con il messaggio 3389 del 07/10/2021. La gestione rilasciata prevede anche il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero dell’incentivo arretrato anche nel caso di rapporti già cessati. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’incentivo, relativamente al periodo in cui il dipendente è stato in forza (la circolare ed il messaggio Inps non forniscono indicazioni specifiche per gestire il caso in questione). |
(acred806) |
INCENTIVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, abbiamo rilasciato gestione dell’incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, secondo quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 115 del 02/08/2021 e nel messaggio n. 3050 del 09/09/2021. La gestione rilasciata prevede anche il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. Relativamente al recupero dell’incentivo arretrato, non risulta chiaro quale criterio debba essere adottato nel caso in cui sia stata applicata la Decontribuzione Sud: nelle disposizioni Inps sopra citate, il caso in questione non viene trattato.
Precisiamo che entrambe le modalità sopra descritte, vengono applicate al calcolo degli arretrati soltanto a seguito del presente aggiornamento. In presenza della Decontribuzione Sud, quindi, se è già stato effettuato il calcolo dell’incentivo arretrato per il contratto di rioccupazione, occorre rielaborare le ditte interessate. In tale situazione, il diverso importo dell’incentivo arretrato non produce alcun effetto sulla busta paga: la modifica ha effetto unicamente sull’importo da versare tramite F24 (causale ‘DM10’) e sulla denuncia Uniemens. |
(comunicazione 02/11/2021) |
INCENTIVO RIOCCUPAZIONE – PRECISAZIONE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 115 del 02/08/2021 e con il messaggio n. 3050 del 09/09/2021. Nella documentazione dell’aggiornamento Acred805, secondo capoverso, è stato erroneamente indicato che il periodo utile per le assunzioni con contratto di rioccupazione andrebbe dal 01/07/2021 al 31/07/2021: il periodo in questione va invece dal 01/07/2021 al 31/10/2021 (come indicato, più avanti, nello stesso paragrafo). |
(acred805) |
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI “UNDER 36”
L’Inps, con la circolare n. 56 del 12/04/2021 e con il messaggio 3389 del 07/10/2021, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo giovani ‘UNDER 36’, riguardante le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2021. Per quanto riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nell’anno 2022, nel messaggio Inps è precisato che “le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea”. Come già detto, l’incentivo spetta in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni indicate nella circolare e nel messaggio sopra citati. In particolare, ricordiamo che il dipendente non deve avere ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per attivare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriore Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Secondo quanto indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è previsto un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9D9, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 6.000. Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9DA: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese. Viene elaborata anche la voce 9DB, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce è riportato anche il valore dei contributi soggetti allo sgravio (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9DE (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9DE. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. A partire dall’elaborazione del mese di ottobre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o, nei casi previsti, di trasformazione a tempo indeterminato. Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. L’importo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘GI36’ (codice 103 nel campo Ulteriori Specifiche) oppure ‘GI48’ (codice 104 nel campo Ulteriori Specifiche). Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati (tramite la voce 9DD sopra descritta), se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la Decontribuzione Sud, viene automaticamente effettuata la restituzione di tali agevolazioni (limitatamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo incentivo ‘UNDER 36’). Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo incentivo ‘UNDER 36’ viene riportato automaticamente, dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente: l’incentivo viene indicato con il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’, corrispondenti rispettivamente ai codici 103 / 104 nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). |
(acred805) |
INCENTIVO RIOCCUPAZIONE
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 115 del 02/08/2021 e nel messaggio n. 3050 del 09/09/2021. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 01/07/2021 al 31/10/2021, alle condizioni e secondo le modalità specificate nella circolare sopra citata. L’incentivo può essere applicato a partire dal mese di ottobre 2021. Gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (da luglio 2021 in poi) devono essere recuperati entro il mese di dicembre 2021. Sebbene il nuovo incentivo per contratto di rioccupazione sia compatibile (secondo la previsione normativa) con altri esoneri, nella circolare Inps sopra citata è precisato che, durante il periodo di applicazione del nuovo incentivo, non è possibile applicare altri incentivi o agevolazioni “in considerazione della misura pari al 100% della contribuzione”. In teoria, altri incentivi o agevolazioni potrebbero trovare applicazione sull’eventuale parte residua dei contributi a carico ditta, nel caso in cui questi ultimi risultino superiori al limite mensile del nuovo incentivo; tuttavia, come già detto, la circolare Inps esclude tale possibilità. Dal mese successivo a quello in cui termina il periodo di fruizione del nuovo incentivo, possono essere nuovamente applicati ulteriori incentivi o agevolazioni, calcolando comunque il periodo di spettanza di tali esoneri al netto del periodo di fruizione del nuovo incentivo. In particolare, dal mese in cui viene attivato il nuovo incentivo per contratto di rioccupazione, viene automaticamente bloccato il calcolo della Decontribuzione Sud, per il solo dipendente interessato. La Decontribuzione Sud sarà poi nuovamente calcolata nei periodi successivi al termine dell’applicazione del nuovo incentivo. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la nuova voce 9CK sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Secondo quanto indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è previsto un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attivando la voce 9CK, viene elaborata la voce 9CW, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti. Precisiamo che i suddetti valori corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando la percentuale di part-time del mese ai valori riportati sulla voce 9CW. Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CK: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese. Viene elaborata anche la voce 9CX, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce è riportato anche il valore dei contributi soggetti allo sgravio (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CZ (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CZ. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. L’incentivo viene calcolato soltanto se il dipendente risulta assunto tra il 1/07/2021 e il 31/10/2021. Nel caso in cui, per particolari motivi, si desideri attivare l’incentivo senza effettuare il suddetto controllo sulla data di assunzione, è possibile indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo importo unitario della voce 9CZ. Sull’elaborazione del mese di ottobre 2021, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato. In alternativa, la stessa operazione può essere effettuata sui mesi di novembre o dicembre. Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. L’importo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘RIOC’, dettagliato per singolo mese di competenza (corrente o arretrato). Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene sempre riportato il valore ‘N’, tuttavia per le agenzie di somministrazione occorre compilare tale campo (sul servizio Uniemens – Info Causali), indicando il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice. Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CK. Per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare un’apposita data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9CK, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate). Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). |
(acred785) |
INCENTIVO ‘IREC’ / ‘IRST’ – PRECISAZIONI
Ricordiamo che con la circolare Inps n. 133 del 24/11/2020 sono state indicate le modalità di gestione degli incentivi previsti dagli art. 6 e 7 del D.L. 104/2020. Tali incentivi sono individuati dalle causali ‘IREC’ (tempo indeterminato) e ‘IRST’ (tempo determinato) sulla denuncia Uniemens (aggiornamento di novembre 2020 Acred780). Secondo quanto previsto dalla normativa, i nuovi incentivi sono cumulabili con altre agevolazioni, fino a concorrenza della contribuzione a carico del datore di lavoro. Tale criterio è stato confermato anche dalla stessa circolare Inps n. 133/2020 sopra citata, che al punto 7 (“Coordinamento con altri incentivi”), recita quanto segue: A tale riguardo, è opportuno ricordare che l’incentivo in questione prevede un massimale mensile; di conseguenza, la possibilità che esista un residuo di contribuzione datoriale sgravabile (al netto dell’incentivo) non è soltanto teorica ma anche “concreta”, nei casi in cui la contribuzione a carico del datore supera il massimale. |
(acred781) |
INCENTIVO IREC / IRST – PRECISAZIONE
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, precisiamo che il valore mensile dell’incentivo comunicato dall’Inps deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9CR. Ricordiamo che la voce 9CR deve essere utilizzata per attivare l’incentivo IREC / IRST, indicandola sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (aggiornamento di novembre 2020 Acred780). |
(acred780) |
INCENTIVO “IO LAVORO”
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 124 del 26/10/2020. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9CL sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘IOLC’ / ‘ILAC’), rimane necessario attivare anche tale incentivo, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite annuale di E. 8.060, per un periodo massimo di 12 mesi. Come indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile: il limite mensile corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del valore annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero di E. 21,66 (1/31 del valore mensile) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CL: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese. Viene elaborata anche la voce 9CN, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità della stessa voce) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale. Quest’ultimo importo è calcolato al netto dei contributi eventualmente “sgravati” tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CQ (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CQ. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. A partire dall’elaborazione del mese di novembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre indicare la voce 9CP sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce 9CP recupera automaticamente l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9CP. In entrambi i casi, la voce 9CP può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato anche il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Le causali relative all’incentivo (‘IOLA’ / ‘ILAV’ / ‘IOLC’ / ‘ILAC’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo pregresso (colonna Importo Arretrati).
Su tutte le causali, il valore degli arretrati viene dettagliato automaticamente in relazione ai singoli mesi di competenza. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’incentivo ‘IO Lavoro’ viene riportato automaticamente in relazione al mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘L1’ / ‘L2’ / ‘L3’ / ‘L4’. Per quanto riguarda i mesi pregressi, è invece prevista la compilazione da parte dell’Utente (in presenza degli arretrati, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CL. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario). Nei casi in cui occorre verificare l’incremento occupazionale netto (punto 8.1 della circolare Inps 124/2020), è possibile utilizzare il programma ‘STADIULA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Ricordiamo che il programma ‘STADIULA’ calcola il numero di dipendenti occupati secondo il criterio delle ULA (unità lavorative annue) ed effettua il confronto tra due diversi periodi (aggiornamento di ottobre 2013 Acred511). Precisiamo che la verifica delle ulteriori condizioni indicate nella circolare Inps rimane comunque a carico dell’Utente. Segnaliamo che, a seguito di una precisazione dell’Inps sul forum di Assosoftware, l’incentivo "IO Lavoro” non viene considerato compatibile con la Decontribuzione Sud. Di conseguenza, in presenza dell’incentivo viene automaticamente inibito il calcolo della Decontribuzione Sud (relativamente al singolo dipendente interessato). |
(acred780) |
INCENTIVO NUOVE ASSUNZIONI
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dagli art. 6 e 7 del D.L. 104/2020, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 133 del 24/11/2020.
L’incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2020. Inoltre, entro il mese di gennaio 2021, è possibile recuperare gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (da agosto 2020 in poi). Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9CR sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando la modalità di gestione che si vuole utilizzare:
Precisiamo che la seconda e terza opzione tra quelle sopra elencate (valori convenzionali ‘2’ e ‘3’) possono essere utilizzate in caso di “forzatura” rispetto alla modalità automatica (valore convenzionale ‘1’). L’incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite annuale di E. 8.060, per un periodo massimo di 6 mesi (tempo indeterminato) o di 3 mesi (tempo determinato). Come indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile: il limite mensile corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del valore annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero di E. 21,66 (1/31 del valore mensile) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CR: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese. Viene elaborata anche la voce 9CT, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità della stessa voce) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale. Quest’ultimo importo è calcolato al netto dei contributi eventualmente “compensati” tramite gli incentivi ‘GECO’ o ‘IO Lavoro’. Precisiamo che l’eventuale Decontribuzione Sud viene “compensata” per ultima, sull’eventuale contribuzione residua. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CV (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CV. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. A partire dall’elaborazione del mese di novembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o, nei casi previsti, di trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre indicare la voce 9CU sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce 9CU recupera automaticamente l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9CU. In entrambi i casi, la voce 9CU può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato anche il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Le causali relative all’incentivo (‘IREC’ / ‘IRST’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo pregresso (colonna Importo Arretrati).
Su tutte le causali, il valore degli arretrati viene dettagliato automaticamente in relazione ai singoli mesi di competenza. Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CR. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario). |
(acred771) |
INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI ASSEGNO RICOLLOCAZIONE
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘BADR’, spettante in caso di assunzione di soggetti che percepiscono l’assegno di ricollocazione, secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 77 del 27/06/2020. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9E5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità). La durata dell’incentivo varia da un minimo di 12 mesi al un massimo di 18 mesi, a seconda del tipo di rapporto instaurato (tempo determinato o indeterminato), secondo i criteri indicati nella circolare Inps sopra citata. Viene elaborata anche la voce 9E7, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale. Per determinare i contributi soggetti allo sgravio, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi, quali ad esempio il ‘GECO’):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9E9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9E9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di agosto 2020, è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato: a tale scopo, occorre indicare la voce 9E8 sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9E8 occorre indicare la data di inizio del periodo soggetto all’incentivo, che viene riportata nel campo Competenza. Precisiamo che è possibile indicare una data antecedente, al massimo, fino al 01/01/2018, ovviamente se vi sono le condizioni per effettuare il recupero in questione. Sempre con l’elaborazione del mese di agosto 2020, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo è riportato sulla causale ‘BADR’, nella sezione Incentivo (servizio Dati Particolari), con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e degli eventuali arretrati (colonna Importo Arretrati). Il valore presente nella sezione Incentivo ha valenza contributiva e viene sommato nel totale a credito della denuncia. Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9E5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, occorre indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza). |
(acred767) |
INCENTIVO ‘GECO’ – RETTIFICA ARRETRATI
Con il presente aggiornamento, rilasciamo una rettifica al calcolo degli arretrati dell’incentivo ‘GECO’, unicamente per quanto riguarda i dipendenti assunti nel mese di gennaio 2020 ai quali è stato attivato il calcolo degli arretrati. |
(acred766) |
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’ – ARRETRATI
Ricordiamo che, con la circolare Inps n. 57 del 28/04/2020, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’, relativamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2019 e 2020. L’incentivo spetta in presenza dei requisiti indicati nella suddetta circolare. Come anticipato nell’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, sulla denuncia Uniemens, l’importo dell’incentivo arretrato deve essere indicato sia nella sezione ‘Incentivo’ (servizio ‘Dati particolari’), come valore complessivo, sia nella nuova sezione ‘Info causali’, dettagliato per singolo mese di competenza. Le denunce Uniemens relative al mese di maggio 2020, interessate dall’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ relativo a periodi pregressi, devono essere rigenerate: a tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, sul menù Amministratore Paghe, selezionando le singole ditte interessate. Segnaliamo inoltre che, in presenza (nella stessa denuncia) degli ANF e degli arretrati ‘GECO’ / ’GALT’ , anche gli ANF vengono riportati nella nuova sezione ‘Info Causali’, per evitare un errore “forzabile” sul programma di controllo (l’indicazione degli ANF in tale sezione non è obbligatoria fino al mese di luglio 2020). Ricordiamo che l’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ può anche essere attivato a partire dal mese di giugno 2020, effettuando il recupero degli arretrati fino al mese di maggio (come già indicato nell’aggiornamento Acred761). Segnaliamo che, sul programma ‘LISTADIP’ (procedura Stampe Accessorie, 3.1 ‘Controlli e statistiche’) è stato aggiunto un nuovo parametro, che consente di selezionare i dipendenti che, al momento dell’assunzione, avevano un’età inferiore (oppure superiore) rispetto ad un numero di anni indicato. Nella circolare Inps n. 57/2020 è precisato che, in presenza contemporanea dell’incentivo ‘GECO’ e dell’incentivo Occupazione Sud, deve essere applicato esclusivamente quest’ultimo fino al suo esaurimento (primi 12 mesi), mentre per i restanti 24 mesi può essere applicato il solo incentivo ‘GECO’. Non si presenta, quindi, il caso di applicazione di entrambi gli incentivi, sia relativamente ai mesi correnti che ai mesi arretrati. Per quanto riguarda i mesi correnti, rimane a carico dell’Utente l’attivazione dell’incentivo ‘GECO’ a partire dal termine dell’incentivo Occupazione Sud. Relativamente agli arretrati dell’incentivo ‘GECO’, il calcolo effettuato dalla voce 9C3 (aggiornamento Acred761) esclude automaticamente il periodo in cui è presente l’incentivo Occupazione Sud. Per quanto riguarda il caso di presenza contemporanea dell’incentivo ‘GECO’ e dell’incentivo ‘NEET’, la circolare Inps n. 57/2020 fa riferimento alla circolare n. 48/2018, secondo la quale entrambi gli incentivi devono essere applicati contemporaneamente: in tale situazione, il massimale dell’incentivo ‘NEET’ viene ridotto automaticamente, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento di aprile 2019 Acred720. In questo caso, gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ non possono essere determinati in relazione ai mesi nei quali è già stato applicato l’incentivo ‘NEET’, in quanto il massimale di quest’ultimo (se applicato in misura intera), è superiore a quello previsto per l’incentivo ‘GECO’. Occorre tuttavia considerare che, nei mesi in cui è stato applicato l’incentivo ‘NEET’, l’azienda ha comunque beneficiato dello stesso importo che avrebbe ottenuto applicando anche l’incentivo ‘GECO’. Come indicato nell’aggiornamento Acred762 del 29/05/2020, gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ non vengono calcolati, dalla voce 9C3, nel periodo in cui risulta già applicato l’incentivo ‘NEET’. |
(acred764) |
INCENTIVO ‘GECO’ – ARRETRATI ANNO 2019
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, è stato rilasciato il calcolo automatico degli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 28/04/2020. Segnaliamo che il calcolo degli arretrati presenta un errore nel caso in cui il periodo arretrato interessi anche l’anno 2019: in tale situazione, viene erroneamente calcolata una quota mensile per la tredicesima mensilità (se è stata elaborata una busta paga separata). Non si presenta alcun problema, invece, se gli arretratati interessano soltanto l’anno 2020. Con il presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati relativi all’anno 2019 viene effettuato correttamente. |
(acred762) |
INCENTIVO ‘GECO’ – ARRETRATI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, è stato rilasciato il calcolo automatico degli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 28/04/2020. Come indicato nella suddetta circolare, l’incentivo ‘GECO’ è compatibile con l’incentivo ‘NEET’, documentato con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, per quanto riguarda le assunzioni effettuate nell’anno 2019. Di conseguenza, nei mesi in cui è presente l’incentivo ‘NEET’, per il momento non vengono calcolati, in automatico, gli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps. |
(acred761) |
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’
Con la circolare Inps n. 57 del 28/04/2020, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’, relativamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020. In particolare, ricordiamo che per abilitare il calcolo automatico dell’incentivo occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
La gestione dell’incentivo è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685: consigliamo di fare riferimento alla documentazione di tale aggiornamento, per quanto riguarda i criteri di calcolo e le modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens dell’incentivo relativo al mese corrente. Con l’elaborazione del mese di maggio 2020, è possibile effettuare il recupero dell’eventuale incentivo arretrato, a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre attivare la voce 9C3, indicandola sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nella Quantità. La voce 9C3 recupera automaticamente l’incentivo a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9C3. In entrambi i casi, la voce 9C3 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’. Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’incentivo arretrato deve essere indicato sia nella sezione ‘Incentivo’ (servizio ‘Dati particolari’), come valore complessivo, sia nella nuova sezione ‘Info causali’, dettagliato per singolo mese. |
(acred758) |
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’
L’Inps, con la circolare n. 57 del 28/04/2020, ha disciplinato l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ per quanto riguarda le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020. Precisiamo che l’incentivo, sia relativamente al mese corrente che ai mesi pregressi, può essere applicato a partire dai mesi di aprile, maggio o giugno 2020. |
(acred736) |
INCENTIVO PER ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, secondo le indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 104 del 19/07/2019 e nel messaggio n. 4099 del 8/11/2019. Il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2019, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da aprile ad ottobre 2019. Per applicare il nuovo incentivo, è sufficiente inserire la voce 9D5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), indicando il valore dell’incentivo stabilito dall’Inps (viene riportato nel campo Importo Totale).
Il nuovo incentivo interessa sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente. E’ quindi possibile scegliere se erogare o meno, al dipendente, la parte di incentivo relativa ai contributi a suo carico; a tale scopo, è possibile indicare la voce 9D8 sulle Voci Fisse, impostando una delle seguenti opzioni:
Precisiamo che, se la voce 9D8 non viene impostata, risulta attribuita automaticamente l’opzione ‘1’, ossia l’erogazione al dipendente della parte di incentivo relativa ai contributi a suo carico. Analogamente ad altri incentivi, è prevista la limitazione rispetto al totale dei contributi “sgravabili”, al netto delle altre agevolazioni eventualmente spettanti. Fa eccezione l’incentivo occupazione Sud, per il quale è previsto un effetto “cumulativo” che dovrebbe portare alla generazione di un credito d’imposta: nella circolare Inps è precisato che la gestione di tale credito dovrà essere disciplinata attraverso un apposito decreto. Il nuovo incentivo viene limitato anche rispetto al massimale mensile (E. 780 oppure E. 390). In caso di assunzione o cessazione nel mese, tale massimale viene determinato moltiplicando il valore giornaliero (corrispondente al valore mensile diviso per 31, come indicato nella circolare Inps) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. L’importo dei contributi soggetti all’incentivo è riportato sulla voce 9D7, indicando nel campo Importo Totale il valore complessivo (ditta + dipendente) e nel campo Importo Unitario la parte a carico del dipendente.
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9D7 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). L’importo effettivamente spettante, eventualmente limitato rispetto al valore dei contributi soggetti all’incentivo, viene riportato sulla voce 9D8, indicando nel campo Importo Totale il valore complessivo (ditta + dipendente) e nel campo Importo Unitario la parte a favore del dipendente (se erogata allo stesso dipendente). Le causali relative all’incentivo (‘RDCP’ misura intera / ‘RDCD’ misura ridotta) sono riportate nella sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, per il solo importo relativo al mese corrente. E’ possibile effettuare, in automatico, il recupero dell’incentivo arretrato: a tale scopo, occorre indicare la voce 9DC sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, nel primo mese di applicazione dell’incentivo. L’incentivo relativo ai mesi precedenti viene recuperato a partire dalla data di assunzione (comunque non oltre il mese di aprile 2019). Recuperando l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9D5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza). |
(acred730) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD ANNO 2019
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred729 del 25/07/2019, è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019; nello stesso aggiornamento, è stato previsto anche il calcolo automatico degli eventuali arretrati. Con il presente aggiornamento viene rilasciata una rettifica in merito al calcolo degli arretrati, esclusivamente per quanto riguarda i dipendenti con orario part-time. Come indicato nell’aggiornamento Acred729, in caso di orario part-time è possibile indicare il limite mensile dell’incentivo proporzionato alla percentuale di part-time, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 9C5. Nel calcolo degli arretrati, tuttavia, tale importo veniva ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time dei mesi precedenti. A seguito del presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati viene effettuato correttamente anche in caso di orario part-time. Naturalmente, occorre rielaborare le ditte interessate da tale casistica, se sono state elaborate prima dell’aggiornamento (il ricalcolo dell’incentivo non ha effetto sulle buste paga). |
(acred729) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD ANNO 2019
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, relativo alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019, sulla base della circolare Inps n. 102 del 16/07/2019. La gestione del nuovo incentivo coincide sostanzialmente con quella prevista per il precedente incentivo “Occupazione Mezzogiorno” relativo alle assunzioni e trasformazioni effettuate nell’anno 2018, disciplinato dalla circolare Inps n. 49 del 19/03/2018 e rilasciato con gli aggiornamenti di aprile e maggio 2018 (Acred686 / Acred688). Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
La circolare Inps precisa che il nuovo incentivo è cumulabile esclusivamente con gli incentivi previsti dal D.L. 4/2019 (assunzione percettori reddito di cittadinanza) e dal D.L. 87/2018, art. 1-bis (assunzione giovanile stabile), tuttavia per tali incentivi non sono state ancora emanate le disposizioni che ne consentono l’effettiva applicazione. Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite. E’ possibile indicare il valore MENSILE del massimale comunicato dall’Inps: tale valore, determinato considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9C5. Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9CD, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al totale dei contributi soggetti all’incentivo. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per l’incentivo ‘OMEZ’ relativo all’anno 2018):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CF (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CF. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di luglio 2019, viene effettuato anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a giugno 2019. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9CE, che effettua il recupero dei mesi precedenti, a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2019), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9CE (elenco delle voci, punto 5.4.2 ‘Incentivi’). Precisiamo che gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno vengono calcolati anche nel caso in cui, negli stessi mesi, fosse già stato applicato l’incentivo utilizzando le precedenti codifiche relative all’anno 2018. Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Le nuove causali relative all’incentivo 2019 (‘IOSS’ / ‘ISOD’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando l’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente); nel mese di luglio 2019, vengono riportati anche gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a giugno 2019 (colonna Importo Arretrati). Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, occorre indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza). |
(acred723) |
INCENTIVO ‘NEET’ ANNO 2019
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, è stata predisposta la gestione dell’incentivo ‘NEET’, comprensivo del recupero automatico degli arretrati relativi ai mesi da gennaio a marzo 2019. A seguito del presente aggiornamento, è possibile attivare il recupero degli arretrati sulle buste paga di maggio o giugno 2019, nel caso in cui non sia già stato attivato sul mese di aprile. A tale scopo è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di maggio o giugno, la voce 9C8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. |
(acred720) |
INCENTIVO ‘NEET’ ANNO 2019
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘NEET’ per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 54 del 17/04/2019. Facciamo presente la gestione del nuovo incentivo coincide sostanzialmente con quella del corrispondente incentivo relativo alle assunzioni effettuate nell’anno 2018, disciplinato dalla circolare Inps n. 48 del 19/03/2018 e rilasciato con gli aggiornamenti di aprile e maggio 2018 (Acred686 / Acred688). Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘NEGE’ / ‘NEC9’), rimane necessario attivare anche tale incentivo, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite. Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la voce 9C6, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). I valori riportati sulla voce 9C6 corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9C6, la percentuale di part-time del mese. E’ possibile indicare il valore MENSILE del massimale comunicato dall’Inps: tale valore, determinato considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9C5. Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C7, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al totale dei contributi soggetti all’incentivo, al netto dei contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per l’incentivo ‘NEET’ relativo all’anno 2018):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di aprile 2019, viene effettuato anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2019. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9C8, che effettua il recupero dei mesi precedenti, a partire dalla data di assunzione. Precisiamo che gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a marzo vengono calcolati anche nel caso in cui, negli stessi mesi, fosse già stato applicato l’incentivo utilizzando le precedenti codifiche relative all’anno 2018. Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Le nuove causali relative all’incentivo 2019 (‘NE19’ / ‘NEDE’ / ‘NEGE’ / ‘NEC9’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente); per il solo mese di aprile 2019, viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo da gennaio a marzo 2019 (colonna Importo Arretrati). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario). |
(acred720) |
NUOVO INCENTIVO PER ASSUNZIONE DETENUTI
E’ stata predisposta la gestione dell’agevolazione contributiva per l’assunzione di persone detenute o internate, spettante alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 27 del 15/02/2019. Per attivare l’agevolazione, è sufficiente indicare il nuovo codice ‘78’ (“Riduzione Contributiva 95%”) nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Il nuovo codice può essere attribuito a partire dal mese di aprile 2018: per i dipendenti già in forza occorre quindi effettuare una storicizzazione in data 01/04/2019. Indicando il codice ‘78’ nel campo Situazione Contributiva, si ottiene l’elaborazione automatica della nuova voce 88M (visibile nel Dettaglio del cedolino), sulla quale sono riportati i contributi “recuperati” a carico del datore di lavoro. I contributi a carico del dipendente vengono invece decurtati direttamente dalla voce 527. Precisiamo che dall’agevolazione restano esclusi il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) ed alcune contribuzioni particolari (solidarietà, licenziamento, ecc.). L’agevolazione ha effetto sia sul contributo addizionale Aspi (contratti a termine), sia sulle misure compensative spettanti in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare. Sono state predisposte apposite voci da utilizzare per recuperare l’agevolazione relativa ai periodi pregressi. Le voci in questione vanno inserite sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps’), indicando gli importi da recuperare (calcolati dall’Utente):
Gli importi da recuperare sono riportati sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio Dati Particolari, con il codice causale ‘L667’ per l’anno 2019 e ‘L666’ per gli anni dal 2013 al 2018. |
(acred688) |
INCENTIVI ‘NEET’ / MEZZOGIORNO
Per quanto riguarda gli incentivi ‘NEET’ e Mezzogiorno, a partire dal mese di maggio 2018 è possibile “forzare” il valore del massimale comunicato dall’Inps (quindi già rapportato all’eventuale percentuale di part-time). |
(acred687) |
INCENTIVI ‘NEET’ / MEZZOGIORNO – PRECISAZIONI
Con l’aggiornamento Acred686 del 26/04/2018, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo occupazione ‘NEET’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 48 del 19/03/2018. Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il valore del massimale relativo agli incentivi ‘NEET’ e Mezzogiorno, in modo tale che l’importo indicato NON venga proporzionato alla percentuale di part-time o ai giorni utili del mese. Infine facciamo presente che, per entrambi i nuovi incentivi, non risulta chiaro con quale criterio debba essere applicato il massimale comunicato dall’Inps in relazione a ciascun dipendente interessato. |
(acred686) |
INCENTIVO ‘NEET’: OCCUPAZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 48 del 19/03/2018. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘IONC’ / ‘NETC’), è necessario attivare anche l’incentivo occupazione giovani, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Il nuovo incentivo, in tutte le varianti sopra elencate, ha effetto sul 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il massimale stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza degli incentivi attivati negli anni precedenti, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la nuova voce 9C6, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9C6 (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C7, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al 100% dei contributi soggetti all’incentivo, al netto degli contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9C8, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9C8 (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9C8. Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo (‘NEET’ / ‘DION’ / ‘IONC’ / ‘NETC’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 (colonna Importo Arretrati). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario). |
(acred686) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 49 del 19/03/2018. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la nuova voce 9C5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:
Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘MEZC’ / ‘IOMC’), è necessario attivare anche l’incentivo occupazione giovani, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Il nuovo incentivo, in tutte le varianti sopra elencate, ha effetto sul 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il massimale stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza degli incentivi attivati negli anni precedenti, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la nuova voce 9CC, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9CC (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9CD, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al 100% dei contributi soggetti all’incentivo, al netto degli contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo). Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CF (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CF. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9CE, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9CE (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9CE. Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo (‘OMEZ’ / ‘DEMO’ / ‘MEZC’ / ‘IOMC’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 (colonna Importo Arretrati). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario). |
(acred686) |
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO
Abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero degli arretrati relativi all’incentivo occupazione giovani (GECO / GALT / GAPP) con l’elaborazione dei mesi di aprile o maggio 2018, in relazione ai mesi precedenti. Per i soggetti eventualmente interessati, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di aprile o maggio, la voce 9C3 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 9C3. Facciamo presente che la circolare Inps relativa all’incentivo occupazione giovani (n. 40 del 02/03/2018), ha previsto la possibilità di recuperare l’incentivo arretrato, riportandolo nella colonna Importo Arretrati della sezione Incentivo, in relazione ai soli mesi di gennaio e febbraio 2018. Nel caso in cui si debbano recuperare gli arretrati relativi ai mesi successi a febbraio 2018, consigliamo di contattare l’Inps per avere indicazioni sul metodo da adottare. |
(acred685) |
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 40 del 02/03/2018. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Tutte le tipologie sopra elencate prevedono il rispetto di determinati requisiti (descritti dettagliatamente nella circolare Inps) riguardanti, in particolare, l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza dei precedenti incentivi, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”). Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9C1, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 3.000. Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C2, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore (corrispondente al 50% o al 100% dei contributi soggetti all’incentivo) viene riportato nel campo Importo Totale. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C4 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C4. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato. Con l’elaborazione del mese di marzo, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo di gennaio e febbraio 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9C3, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9C3 (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Sempre con l’elaborazione del mese di marzo, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9C3. Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo prevista (codici ‘GECO’ / ‘GALT’ / ‘GAPP’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di marzo 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (colonna Importo Arretrati). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. NOTA: Segnaliamo che le ulteriori agevolazioni “Incentivo occupazione Mezzogiorno” e “Incentivo occupazione NEET”, descritte nelle circolari Inps n. 48 e 49 del 19/03/2018, possono essere applicate a partire dal mese di APRILE 2018. La gestione di tali incentivi sarà quindi rilasciata con gli aggiornamenti relativi al mese di aprile. |
(acred678) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE E BIENNALE
Ricordiamo che, nell’anno 2018, decadono i seguenti esoneri contributivi:
Precisiamo che, nel mese di decadenza dello sgravio, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice presente nel campo Ulteriori Specifiche (con decorrenza dal giorno successivo a quello di decadenza dello sgravio). Nello stesso mese, inoltre, risulta necessario elaborare un doppio cedolino, per separare i contributi del periodo incluso nello sgravio da quelli del periodo escluso. Sulla denuncia Uniemens, tuttavia, i due cedolini sono riportati automaticamente su un’unica denuncia individuale, in quanto l’inquadramento previsto sulla denuncia non cambia per effetto della decadenza del beneficio triennale o biennale. Con l’occasione, precisiamo che la modalità operativa sopra descritta va adottata, nel mese di decadenza del beneficio, anche per gli altri sgravi contributivi gestiti con modalità analoghe all’esonero biennale o triennale (occupazione Sud, occupazione giovani, alternanza scuola-lavoro). |
(acred674) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
A seguito del messaggio Inps n. 4930 del 07/12/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di dicembre 2017, in relazione al periodo da gennaio a ottobre 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio). |
(acred669) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
A seguito del messaggio Inps n. 3877 del 09/10/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di ottobre 2017, in relazione al periodo da gennaio a agosto 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio). |
(acred669) |
INPS – INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE
Con gli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e di giugno 2016 Acred613 / Acred614, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti (circolare Inps n. 89 del 24/05/2016). |
(acred667) |
INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Con il presente aggiornamento viene rilasciato il calcolo dell’eccedenza relativa all’incentivo per l’alternanza scuola-lavoro, predisposto con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred661. |
(acred667) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
A seguito di una segnalazione, con il presente aggiornamento è stato modificato il controllo effettuato per i dipendenti con contratto a tempo determinato: in caso di dipendente con durata del contratto pari esattamente a 6 mesi, l’incentivo non veniva calcolato. La correzione interessa la voce 98T ed ha effetto dall’elaborazione del mese di settembre. |
(acred665) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
A seguito del messaggio Inps n. 3272 del 10/08/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di agosto 2017, in relazione al periodo da gennaio a giugno 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio). |
(acred661) |
INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo previsto dall’art. 1, commi 308 e seguenti, Legge 232/2016, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel corso degli anni 2017 e 2018, in presenza dei requisiti specificati nella circolare Inps n. 109 del 10/07/2017. Sui soggetti che danno diritto al nuovo incentivo, occorre impostare il seguente codice nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Precisiamo che il codice ‘160’ rimane valido sia per gli apprendisti che per i dipendenti qualificati (ovviamente, soltanto se hanno diritto al suddetto incentivo). Come per altre situazioni analoghe, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Attribuendo il codice ‘160’ nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9A1, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 3.250,00. Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9A3, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo scuola-lavoro, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, compreso il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti (voce 532 nel Dettaglio del cedolino). Sono invece esclusi, dall’incentivo, i seguenti contributi (gli stessi esclusi dallo sgravio triennale):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9A4 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale). Nel campo Importo Unitario della voce 9A3 è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 9A1. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 9A3). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese. Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A4. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione. Il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato relativo al periodo gennaio – giugno può essere effettuato con la busta paga di luglio, oppure anche con quella di agosto o settembre (tuttavia il periodo interessato dal recupero rimane quello da gennaio a giugno). A tale scopo, sulle Variazioni del mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9A5 (elenco delle voci disponibili, 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Precisiamo che tale voce verifica esclusivamente la data di assunzione: nel caso in cui sia avvenuta una trasformazione a tempo indeterminato, la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9A5. Selezionando la voce 9A5 dall’elenco delle voci disponibili (5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’), sulle Variazioni Mensili viene riportata anche la voce 69R con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Tramite la voce 69R, nel mese in cui viene effettuato il recupero dell’incentivo arretrato, viene anche reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi pregressi. Il valore reintegrato viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente. L’incentivo per l’alternanza scuola-lavoro viene automaticamente riportato nella sezione ‘Incentivo’ della denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Dati Particolari), riportando la causale ‘BASL’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Inoltre, nel mese in cui viene effettuato il recupero degli arretrati, viene indicato anche il valore dell’incentivo relativo ai mesi da gennaio a giugno 2017 (colonna Importo Arretrati). |
(acred651) |
INCENTIVI OCCUPAZIONE SUD / GIOVANI
A seguito del messaggio Inps n. 2152 del 25/05/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare automaticamente il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD anche sull’elaborazione del mese di maggio 2017, in relazione al periodo da gennaio ad aprile 2017. Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo arretrato, utilizzando le voci 97W (incentivo SUD, fino all’elaborazione di giugno) oppure 98W (incentivo giovani, fino all’elaborazione di maggio). Sulla voce utilizzata occorre indicare: il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo nel campo Importo Totale, il valore complessivo della soglia di esenzione nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene riportato sulle voci 97X (SUD) oppure 98X (giovani), visibili nel Dettaglio del cedolino. |
(acred646) |
INCENTIVI OCCUPAZIONE SUD / GIOVANI – PRECISAZIONI
Riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione degli incentivi occupazione SUD e occupazione giovani, in aggiunta a quanto già documentato con i precedenti aggiornamenti Acred644 e Acred645. Per entrambi gli incentivi, è prevista la possibilità di indicare la somma riconosciuta dall’Inps, riportandola nel campo Importo Totale delle voci 97N (occupazione SUD) e 98T (occupazione giovani). Come indicato nell’aggiornamento Acred644, i valori riportati sulle suddette voci sono utilizzati per calcolare il limite mensile (1/12) e giornaliero (1/365), applicando successivamente l’eventuale percentuale di part-time. Di conseguenza, i valori indicati sulle voci 97N e 98T devono essere riferiti all’intero anno e non devono essere rapportati alla percentuale di part-time. Per quanto riguarda l’incentivo occupazione giovani, precisiamo che, in caso di contratto a tempo determinato, il contributo addizionale Aspi (1,40%), mancando delle indicazioni esplicite, non viene considerato “sgravabile”. |
(acred645) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD – RETTIFICA DOCUMENTAZIONE
Con l’aggiornamento Acred644 del 27/04/2017, è stata predisposta la gestione dell’incentivo occupazione SUD, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 41 del 01/03/2017. Di seguito, riportiamo i codici corretti da utilizzare per l’incentivo occupazione SUD:
In caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione SUD, devono essere utilizzati i codici 142 / 143 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (140 / 141). Precisiamo che, nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento, erano già previsti i codici sopra elencati con le corrispondenti descrizioni, anche prima del presente aggiornamento. |
(acred644) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2017, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 41 del 01/03/2017. Precisiamo che l’incentivo riguarda esclusivamente determinate regioni (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia). Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Precisiamo che, in caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione SUD, devono essere utilizzati i codici 143 / 144 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (141 / 142). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 97N, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060,00. Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 97U, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo occupazione SUD, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale). Nel campo Importo Unitario della voce 97U è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 97N. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 97U). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese. Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97V. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione. Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato anche il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2017. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di aprile occorre indicare la nuova voce 97W, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi precedenti, verificando la sola data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione avvenuta successivamente al 1 gennaio 2017, la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 97W (la voce si trova nell’elenco delle voci disponibili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Per l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti “de minimis” (codici 140 / 142 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘BSUD’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati). Come nel caso dell’esonero triennale o biennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile prevista (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti all’incentivo risultano, inferiori alla soglia mensile in alcuni mesi, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese (eventualmente anche tutti i mesi), nell’anno di spettanza dell’incentivo. |
(acred644) |
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per una durata del contratto pari ad almeno 6 mesi. L’incentivo riguarda esclusivamente le assunzioni (non le trasformazioni) effettuate nell’anno 2017, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 40 del 28/02/2017. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
Precisiamo che, in caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione giovani, devono essere utilizzati i codici 148 / 149 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (146 / 147). Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 98T, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060,00 per i contratti a tempo indeterminato, oppure ad E. 4.030,00 per i contratti a tempo determinato. Tuttavia, è possibile attribuire un diverso valore massimo annuale, corrispondente a quanto viene effettivamente riconosciuto dall’Inps: tale valore deve essere indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 98T, inserendola sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente. Segnaliamo che, nel campo Importo Unitario della stessa voce, viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile, pari ad 1/12 di quello annuale, mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero, pari ad 1/365 di quello annuale (a titolo di esempio: se il valore annuale risulta essere di E. 8060,00, il valore mensile corrisponde ad E. 671,66 e quello giornaliero ad E. 22,08). Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 98U, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale. Da sottolineare che, per i contratti a tempo determinato, sulla voce 98U viene riportato il 50% dei contributi soggetti all’incentivo. Per determinare i contributi soggetti all’incentivo occupazione giovani, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):
Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale). Per i contratti a tempo determinato, il contributo in questione è soggetto al 50% all’incentivo. Nel campo Importo Unitario della voce 98U è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 98T. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 98U). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese. Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 98V. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione. Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato anche il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2017. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di aprile occorre indicare la nuova voce 98W, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti (in caso di contratto a tempo determinato, viene reintegrato il 50% del suddetto contributo). Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Per l’incentivo occupazione giovani nel rispetto dei limiti “de minimis” (codici 146 / 148 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘OCGI’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati). Come nel caso dell’esonero triennale o biennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile prevista (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti all’incentivo risultano, inferiori alla soglia mensile in alcuni mesi, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese (eventualmente anche tutti i mesi), nell’anno di spettanza dell’incentivo. |
(acred638) |
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTRI ENTI
Con gli aggiornamenti di marzo e aprile 2016 (Acred604 e Acred607), è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo biennale e triennale per i dipendenti che versano la contribuzione ad altri enti (compreso ex-Inpdap). |
(acred620) |
ESONERO CONTRIBUTIVO – ECCEDENZA
Con il presente aggiornamento, è stato predisposto un ulteriore controllo nel conguaglio automatico dell’eccedenza relativa all’esonero contributivo triennale (voce 97L) e biennale (voce 97T). |
(acred614) |
INPS – INCENTIVO DISABILI
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, ai datori di lavoro, in caso di assunzione di persone con disabilità, sulla base della circolare Inps n. 99 del 13/06/2016. Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:
I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’. |
(acred614) |
INPS – INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE
Con l’aggiornamento Acred613 del 20/06/2016, è stata predisposta un’opzione per ridurre l’importo dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti, in presenza di altri incentivi: segnaliamo che tale condizione richiede ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, per poter essere gestita automaticamente. Per il momento, quindi, consigliamo di intervenire, nei casi interessati, modificando direttamente l’importo della voce 96V (elenco Variazioni Mensili, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’, tabella ‘Incentivi Inps’). |
(acred613) |
INPS - INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE
Con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred612, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti, secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 89 del 24/05/2016. |
(acred612) |
INPS - INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, ai datori di lavoro, in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti (circolare Inps n. 89 del 24/05/2016). Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:
I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’. |
(acred608) |
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred607’ del 22/04/2016, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo biennale, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 29/03/2016. Come nel caso dell’esonero triennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti al beneficio risultano, per alcuni mesi, inferiori alla soglia mensile, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Ricordiamo che il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese, entro ciascun anno di spettanza dell’incentivo. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono stati predisposti i codici previsti per i datori di lavoro agricoli, in relazione ai dipendenti riportati sulla denuncia Uniemens (impiegati e dirigenti): per tali soggetti, lo sgravio biennale viene esposto con il tipo incentivo ‘BIAG’, mentre l’eccedenza viene riportata sulle causali ‘L703’ (a credito) o ‘M306’ (a debito). Per quanto riguarda i dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap, il conguaglio dell’eccedenza può essere attivato indicando la voce 98N sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). Precisiamo che, per determinare il periodo relativo al conguaglio dell’eccedenza (sia per l’esonero biennale che triennale), si fa riferimento alla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. Occorre tenere presente che, se lo sgravio è stato attivato in un mese successivo alla trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nel campo Competenza della voce relativa agli arretrati (97G per l’esonero triennale, 97R per l’esonero biennale – aggiornamenti di marzo 2015 Acred566 e aprile 2016 Acred607). ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, fosse già stato elaborato il mese di aprile per alcune aziende interessate dallo sgravio biennale, occorre generare la stampa della nota contabile e verificare se viene segnalato l’errore “Arrotondamento Inps troppo elevato”. Se si ottiene tale segnalazione, occorre rigenerare la denuncia Uniemens e trasferire nuovamente i tributi sull’archivio del modello F24 (Archivio Tributi). |
(acred607) |
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 57 del 29/03/2016. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo ‘Ulteriori Specifiche’ del servizio Dipendente – Inquadramento:
Alla data di decadenza del beneficio, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole. Attribuendo uno dei codici sopra indicati nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, viene elaborata automaticamente la nuova voce 97P, per determinare il valore del contributo “sgravabile”. Tale valore corrisponde al 40% dei contributi soggetti allo sgravio biennale e viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97P. Per determinare i contributi soggetti allo sgravio biennale, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse attualmente previste per lo sgravio triennale):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dallo sgravio biennale, indicandola nel campo Quantità della voce 97Q (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi). Nel campo Importo Unitario della voce 97P è riportata la soglia di esenzione mensile, pari ad E. 270,83 proporzionati alla percentuale di part-time. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione viene determinata moltiplicando il valore giornaliero convenzionale di E. 8,90 per il numero di giorni utili nel mese (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce). Occorre tenere presente che il suddetto valore giornaliero, indicato espressamente nella circolare Inps, non risulta da una proporzione rispetto al valore mensile. Il valore dello sgravio effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97Q. Tale valore corrisponde, ovviamente, al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione. Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dello sgravio biennale. In presenza dello sgravio biennale, quindi, viene recuperata la sola parte residua (corrispondente al 60% del contributo 0,50%), dalla quota di Tfr maturata mensilmente. Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale sgravio arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2016. A tale scopo, viene elaborata la voce 97R, che effettua il recupero dei mesi precedenti (se elaborati), verificando la sola data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione avvenuta successivamente al 1 gennaio 2016, la data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 97R (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il 40% del contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. In presenza dello sgravio biennale, sulla denuncia Uniemens viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’, riportando il codice causale ‘BIEN’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente e l’eventuale recupero dei mesi pregressi (colonna Importo Arretrati). Segnaliamo che la gestione dell’eccedenza relativa allo sgravio biennale sarà rilasciata con il prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di aprile. Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, facciamo presente che è possibile indicare i codici ‘120’ / ‘127’ / ‘129’ nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, allo scopo di determinare il valore dello sgravio relativo al mese corrente ed ai mesi pregressi. Per i soggetti interessati, inoltre, al momento della compilazione della denuncia DMAG occorrerà indicare i codici previsti nella circolare Inps: tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘E6’. Con il presente aggiornamento, sono state predisposte anche le voci da utilizzare per la gestione dello sgravio biennale sui dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap. |
(acred604) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Con il presente aggiornamento, a seguito di alcune precisazioni, è stata apportata un’ulteriore modifica al calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, con effetto dal mese di marzo 2016. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per la gestione dello sgravio triennale sui dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap (ricordiamo che tale contribuzione non viene gestita secondo le normali modalità previste per la contribuzione Inps o ex-Enpals). |
(acred601) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred598’ del 09/02/2016, è stata rilasciata una correzione al calcolo dell’eccedenza dell’esonero contributivo triennale (voce 97L). La correzione ha interessato esclusivamente i soggetti abilitati allo sgravio per i quali, nell’anno 2015, era stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima mensilità. Con l’occasione precisiamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono state ancora emanate dall’Inps le indicazioni necessarie per gestire le casistiche descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’ (calcolo eccedenza nel 12’ mese successivo all’assunzione, gestione del nuovo sgravio biennale per le assunzioni dal 2016). |
(acred598) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Con il presente aggiornamento viene rilasciata una correzione al calcolo dell’eccedenza relativa all’esonero contributivo triennale (voce 97L). Precisiamo che la correzione interessa esclusivamente i soggetti abilitati allo sgravio per i quali, nell’anno 2015, è stata elaborata la busta paga separata per la quattordicesima mensilità. Prima del presente aggiornamento, nell’elaborazione del mese di gennaio 2016, per determinare il valore dell’eccedenza veniva (erroneamente) considerata anche l’eventuale busta paga separata della quattordicesima mensilità, se elaborata nell’anno 2015. Tale comportamento poteva portare (soltanto in alcune situazioni) ad una differenza positiva o negativa rispetto al valore corretto dell’eccedenza da determinare nel mese di gennaio 2016. Dal momento che l’elaborazione del mese di gennaio potrebbe già essere conclusa per la maggior parte delle aziende, da parte nostra prevederemo un conguaglio automatico della suddetta differenza con l’elaborazione del mese di febbraio. Nei casi in cui risulta ancora possibile rielaborare le aziende interessate, consigliamo di procedere come di seguito indicato:
Segnaliamo, inoltre, che l’eventuale differenza in negativo dell’eccedenza potrebbe portare (soltanto in rari casi “limite”) ad un errore al momento dell’invio della denuncia Uniemens, rilevato dal programma di controllo Inps. In presenza di tale condizione, inoltre, sarebbe stata emessa una segnalazione anche dalle nostre procedure di elaborazione o stampa mensile, nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24 (stampa ‘tributi.err’). |
(acred594) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Per quanto riguarda i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, per i quali spetta lo sgravio triennale Legge 190/2014, segnaliamo che non ci sono ancora indicazioni, da parte dell’Inps, in merito al criterio da adottare per il calcolo dell’eccedenza nel 12° mese successivo all’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Segnaliamo, inoltre, che per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a partire da gennaio 2016, la Legge n. 208 del 28/12/2015 ha previsto un nuovo sgravio contributivo, corrispondente al 40% dei contributi a carico ditta per la durata di due anni. Ad oggi non è stata rilasciata alcuna indicazione, da parte dell’Inps, in merito alla gestione del nuovo sgravio; di conseguenza, per il momento non è possibile gestire il nuovo sgravio sui soggetti interessati. |
(acred591) |
CONGUAGLIO INPS E INAIL
Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente. L’unica novità, per l’anno 2015, è costituita dal conguaglio relativo all’eccedenza dell’esonero contributivo triennale. |
(acred588) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Per quanto riguarda l’esonero contributivo triennale, abbiamo predisposto le ulteriori gestioni di seguito descritte, che vanno ad aggiungersi a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred587’ del 20/11/15. Sul servizio Dipendente – Inquadramento, sono stati predisposti due nuovi codici nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, da utilizzare (in luogo del codice 130) per abilitare lo sgravio triennale su alcune particolari casistiche:
Inoltre, è stata predisposta un’apposita voce per generare la causale ‘M304’ sulla denuncia Uniemens. Tale causale è descritta nel messaggio Inps n. 1144 del 13/02/15 e può essere utilizzata per restituire lo sgravio non spettante. La causale viene riportata nella sezione ‘Somme a Debito’ del servizio Uniemens – Dati Particolari. Con l’occasione, segnaliamo che abbiamo modificato la descrizione del conto in avere riportata sulla nota contabile, in corrispondenza del rigo relativo allo sgravio triennale ed agli altri benefici contributivi presenti nella sezione ‘Incentivi’ della denuncia Uniemens. Per tali benefici, fino ad oggi veniva indicato il conto in avere “Compensi vari (E)”; col presente aggiornamento, la descrizione del conto è stata variata in “Incentivi Inps (E)”. Precisiamo che rimane invariato il codice del movimento contabile (2026002) e la relativa descrizione (“Benefici contributivi”). |
(acred587) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Come è noto, i dipendenti soggetti allo sgravio triennale non sono identificati tramite un apposito codice da parte dell’Inps (in particolare nel campo Tipo Contribuzione della denuncia Uniemens); per i dipendenti in questione, viene prodotta esclusivamente la causale ‘TRIE’ nella sezione relativa agli incentivi della denuncia mensile. Anche nelle comunicazioni obbligatorie al Collocamento (Unilav) non esiste alcun codice identificativo per tali soggetti. A seguito del presente aggiornamento, sui dipendenti soggetti allo sgravio triennale è obbligatorio indicare il nuovo codice ‘130’ nel campo ‘Ulteriori Specifiche’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. Precisiamo che il codice ‘130’ deve essere attribuito prima di elaborare il mese di novembre 2015. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state apportate diverse modifiche al calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare Inps n. 178 del 3/11/15.
Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dallo sgravio triennale, indicandola nel campo Quantità della voce 97F (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).. Facciamo presente che, da parte dell’Inps, non sono stati previsti dei codici causale che possano essere utilizzati per conguagliare lo sgravio applicato nei mesi precedenti: nei casi in cui le eventuali differenze risulteranno superiori ai limiti di tolleranza previsti, verranno quindi emesse le note di rettifica da parte dell’Inps. Sempre sulla base della circolare Inps n. 178 del 3/11/15, il contributo dello 0,50% recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dello sgravio triennale. Di conseguenza, tale recupero non dovrebbe essere effettuato nel caso in cui lo sgravio triennale arrivi a coprire l’intera contribuzione (oppure dovrebbe essere effettuato in misura proporzionale). Occorre tenere presente che la gestione di tutte le possibili casistiche risulta particolarmente complessa, considerando che la misura definitiva dello sgravio applicato può essere stabilita soltanto al termine dei 12 mesi di applicazione, quindi nel corso dell’anno successivo, con le conseguenti complicazioni (anche sul piano fiscale e contabile) dovute alla rideterminazione del Tfr relativo all’anno precedente; a riguardo, non esistono ancora indicazioni chiare da parte degli enti competenti. Sul piano pratico, comunque, occorre considerare che, nella generalità dei casi, lo sgravio triennale risulta sufficiente a coprire l’intera contribuzione. In conseguenza delle considerazioni sopra esposte, a partire dal mese di novembre 2015, in presenza dell’esonero contributivo triennale, il contributo 0,50% non viene più recuperato dalla quota di Tfr maturata. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state effettuate delle modifiche al calcolo della soglia mensile di esenzione, nei casi particolari di seguito descritti. |
(acred586) |
SGRAVIO CONTRIBUTIVO EDILI – PRECISAZIONE
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo del settore edilizia, relativo all’anno 2015 (messaggio Inps n. 5336 del 17/08/15), precisiamo che, ad oggi, non esistono indicazioni da parte dell’Inps riguardo alla possibile compatibilità o incompatibilità rispetto all’esonero contributivo triennale. Nel caso in cui si ritenga più “prudente” non applicare lo sgravio edili ai dipendenti per i quali spetta l’esonero contributivo triennale, su questi ultimi è sufficiente bloccare le voci 897 e 829, operando sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (ovviamente, solo nel caso in cui le stesse voci siano state inserite sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto – aggiornamento Acred583 del 16/09/15). Riguardo all’esonero contributivo triennale, ricordiamo che siamo in attesa di indicazioni precise da parte dell’Inps, in merito ai contributi da escludere da tale sgravio (come precisato nell’aggiornamento Acred584 del 29/09/15). |
(acred584) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Facciamo presente che non esistono, ad oggi, disposizioni chiare ed esaustive in merito all’esclusione di eventuali contributi dall’esonero triennale. A tale proposito, l’Inps ha annunciato (ad Assosoftware) l’emanazione di un’apposita circolare entro la metà di ottobre, nella quale saranno riportate tutte le precisazioni ed i chiarimenti necessari. |
(acred583) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
A seguito della segnalazione di un Utente, abbiamo rettificato il calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, relativamente ai dipendenti per i quali viene versato il Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare. Nei casi in questione, a causa della presenza delle misure compensative, dal calcolo del contributo soggetto allo sgravio non veniva escluso il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (0,20%), come previsto dalle disposizioni. |
(acred568) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
A seguito di una segnalazione, è stata effettuata una correzione sul recupero automatico dell’esonero arretrato, rilasciato con l’aggiornamento ‘Acred566’ del 19/03/15 (voce 97G). La rettifica interessa esclusivamente i dipendenti assunti o trasformati nel mese di febbraio 2015, per i quali viene effettuato il recupero con le buste paga di marzo (il recupero veniva effettuato correttamente per i dipendenti assunti o trasformati nel mese di gennaio). Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, facciamo presente che è possibile utilizzare le voci relative allo sgravio, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti ‘Acred562’ e ‘Acred566’, allo scopo di determinare il valore dell’esonero relativo al mese corrente ed ai mesi pregressi. Per i soggetti interessati, inoltre, al momento della compilazione della denuncia DMAG occorrerà indicare i codici previsti dal messaggio Inps n. 1144 del 13/02/15: tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘E5’ (al momento, non è chiaro se occorre indicare o meno l’importo dell’agevolazione). |
(acred568) |
INPS – TIPO CONTRIBUZIONE ‘19’
A partire dal mese di marzo 2015, per i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali, ai quali risulta attribuito il Tipo Contribuzione ‘19’ (campo Situazione Contributiva sul servizio Dipendente – Inquadramento), vengono automaticamente bloccati i contributi a carico del dipendente, oltre ai contributi a carico ditta. Segnaliamo, in particolare, che vengono automaticamente inibite le voci 527 (contributi previdenziali) e 54A (contributo di fondo di solidarietà). Nel caso in cui le voci in questione fossero state inibite tramite il servizio Accessori – Voci Fisse, non occorre modificare tale impostazione. |
(acred566) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred562’ del 24/02/15, è stata predisposta la gestione del nuovo esonero contributivo triennale, spettante (alle condizioni previste dalle disposizioni Inps) in caso di assunzione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015. Col presente aggiornamento, è disponibile il recupero automatico degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, da effettuare (nei soli casi interessati) con l’elaborazione del mese di marzo. Col presente aggiornamento, inoltre, è disponibile una prima gestione automatica dell’ulteriore incentivo spettante oltre la normale soglia mensile (cosiddetta “eccedenza”). Occorre tenere presente che è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile, soltanto se i contributi soggetti al beneficio risultano, per alcuni mesi, inferiori alla soglia mensile, mentre in altri mesi superano tale soglia. Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento ‘Acred562’, era stata predisposta la voce 97L, per effettuare il recupero (non automatico) della suddetta “eccedenza”. |
(acred562) |
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE
Sulla base di quanto indicato dall’Inps nel messaggio n. 1144 del 13/02/15 e nella circolare n. 17 del 29/01/15, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015, alle condizioni previste dalle suddette disposizioni. Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo dell’agevolazione mensile, occorre inserire la voce 97E sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). E’ inoltre disponibile la voce 97G, che può essere indicata sulle Variazioni Mensili di febbraio (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’), per attivare il recupero automatico degli arretrati spettanti per il mese di gennaio. In presenza delle voci sopra indicate, sulla denuncia Uniemens viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’, riportando il codice ‘TRIE’ (“Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge 23 dicembre 2014, n. 190”) con il valore del beneficio corrente ed eventualmente di quello arretrato. Segnaliamo che è disponibile anche la voce 97L, che può essere utilizzata nel caso in cui spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile. Al momento, tale voce non viene elaborata in automatico, in quanto le situazioni e le modalità con cui conguagliare l’eccedenza sono tuttora oggetto di approfondimento (sarà predisposta con gli aggiornamenti relativi ai prossimi mesi). Nel caso in cui venga impostata manualmente sulle Variazioni Mensili, la voce 97L è riportata sulla nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia Uniemens individuale, con il codice ‘L700’. Precisiamo che, nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 3.0.1 del 21/01/15), i nuovi codici ‘TRIE’ e ‘L700’ non risultano ancora presenti. |
(acred555) |
INPS – INCENTIVO GAGI
Secondo quanto previsto nel messaggio Inps n. 9956 del 30/12/14, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ammessi al ‘Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani’ (decreto direttoriale del 8/08/14 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). I dati relativi a tale agevolazione vengono riportati nella sezione ‘Incentivo’, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari. Per gestire il suddetto incentivo, deve essere inserita la voce 96A sulle Variazioni Mensili (elenco voci, paragrafo 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’): occorre impostare tipo incentivo ‘GAGI’, ente ‘Stato’ ed indicare l’importo dell’incentivo. E’ disponibile anche la voce 96B, per indicare l’eventuale importo arretrato. Precisiamo che, nelle specifiche UniEmens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 3.0.0 del 25/11/14) il codice ‘GAGI’ non risulta ancora presente. |
(acred528) |
INPS – INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione di lavoratori licenziati, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 32 del 13/03/14. Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:
I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva sono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il nuovo codice causale ‘LICE’. |
(acred517) |
INPS – INCENTIVO ASPI
Secondo quanto previsto nella circolare Inps n. 175 del 18/12/13, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che percepiscono l’indennità ASPI (art. 7 ter, comma 5, lettera b, D.L. n. 76 del 28/06/13). I dati relativi a tale agevolazione vengono riportati nella sezione ‘Incentivo’, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari. Per gestire il suddetto incentivo, deve essere inserita, sulle Variazioni Mensili, la voce 96A (elenco voci, paragrafo 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’): occorre impostare tipo incentivo ‘ASPI’, ente ‘Stato’ ed indicare l’importo dell’incentivo. E’ disponibile anche la voce 96B, per indicare l’eventuale importo arretrato. Precisiamo che, nelle specifiche UniEmens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 2.6.0 del 20/11/13) il codice ASPI non risulta ancora presente. |
(acred515) |
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI UNDER30
Con l’aggiornamento di ottobre 2013 ‘Acred510’, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani "under30", secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 131 del 17/09/13.
Precisiamo che, in ogni caso, l’incentivo viene automaticamente limitato ad 1/3 della base di calcolo, rapportata come previsto alle giornate, oltre che ad un massimo di E. 650. |
(acred510) |
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI UNDER30
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani "under30", sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 131 del 17/09/13. Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:
I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva sono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il nuovo codice causale ‘DL76’. |
(acred509) |
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE
Con l’aggiornamento relativo al mese di agosto 2013 (Acred507), è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo per l’assunzione di soggetti ultracinquantenni o di donne. Ricordiamo che tale agevolazione può essere attivata, alle condizioni previste dalla circolare Inps n. 111 del 24/07/13, attraverso l’indicazione del codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale. Per effettuare il recupero, occorre inserire la voce 80B sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ dei dipendenti interessati (elenco voci disponibili, punto 5.4 ‘Varie Inps’). L’importo da recuperare viene conguagliato sulla denuncia UniEmens, riportandolo nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio UniEmens – Dati Particolari, con il codice causale ‘L431’. |
(acred507) |
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE
E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo per l’assunzione di soggetti ultracinquantenni o di donne, spettante, in forma di agevolazione contributiva, alle condizioni descritte nella circolare Inps n. 111 del 24/07/13. La nuova agevolazione contributiva può essere attivata, sia per i dipendenti già in forza che per i nuovi assunti, indicando il codice ‘55’ (“Rid. Contributiva 50%”) nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale. In tal modo, viene attivata automaticamente la riduzione del 50% dei contributi a carico dell’azienda. |
(acred501) |
INPS – INCENTIVO PER ASSUNZIONE GIOVANI E DONNE
A partire dalla denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2013, è possibile recuperare l’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani e donne (messaggio Inps n. 8820 del 30/05/13). |
(acred493) |
ASSUNZIONI DA MOBILITA’ IN DEROGA
Relativamente ai dipendenti assunti da mobilità in deroga, per i quali non è stata prorogata l’agevolazione contributiva (messaggio Inps 4679 del 18/03/13, non pubblicato sul sito dello stesso Ente), non appare chiaro quale trattamento debba essere applicato e neppure quali indicazioni debbano essere riportate sulla denuncia UniEmens. In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, dobbiamo necessariamente lasciare all’Utente la decisione in merito al trattamento da applicare ai soggetti in questione. A tale proposito, riepiloghiamo quali possibilità offre la procedura per quanto riguarda sia il calcolo dei contributi che l’indicazione su UniEmens:
Ovviamente, in assenza di indicazioni chiare da parte dell’Inps, non possiamo garantire l’effetto positivo di ciascuna delle modalità sopra elencate. Segnaliamo, in particolare, che la modalità indicata al punto c) potrebbe comportare l’invio di una rettifica da parte dell’Inps, in quanto i contributi calcolati non sarebbero coerenti con il Tipo Contribuzione attribuito. |
(acred444) |
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI GENITORI
E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, alle aziende, in caso di assunzione di giovani genitori (circolare Inps n. 115 del 5/09/11 e messaggio Inps n. 20065 del 21/10/11). Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:
I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il codice causale ‘GIOV’. |
(acred298) |
MODELLO DM10 - NUOVE CODIFICHE
Sul modello DM10 è stata predisposta la gestione di alcuni nuovi codici, mentre alcuni codici preesistenti hanno subito delle modifiche. Di seguito sono elencate tutte le variazioni apportate alla stampa e all'invio telematico del DM10.
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(paghe155) |
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
E' stata predisposta la gestione del "bonus" per il posticipo del pensionamento, previsto dalla Legge n.243 del 23/8/04, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.150 del 11/11/04. Nel caso in cui il bonus venga attivato in un mese successivo, rispetto al conseguimento del diritto da parte del dipendente, è possibile effettuare automaticamente il recupero dei contributi trattenuti e versati nei mesi precedenti. Sul modello DM10, il bonus relativo al mese corrente viene gestito semplicemente riportando i soli contributi, a carico della ditta o del dipendente, che continuano ad essere versati all'Inps. A tal fine, i dipendenti interessati dal bonus vengono evidenziati nel quadro 'B/C' utilizzando il codice tipo rapporto '80' (codici rigo: '180' operai full-time, '280' impiegati full-time, 'O80' operai part-time, 'Y80' impiegati part-time, ecc.). Nel quadro carattere, viene eventualmente aggiunto il codice 'M' in presenza di retribuzioni ridotte per malattia o altre assenze indennizzate. Sono stati previsti anche i codici relativi ai dirigenti ('380' / '380P') e ai viaggiatori e piazzisti ('880' / '880P'). |
(paghe148) |
GESTIONE CONTRATTI DI INSERIMENTO
E' possibile gestire i contratti di inserimento, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 51 del 16/3/04. Nel campo Situazione Contributiva sono disponibili i codici corrispondenti alle varie situazioni per le quali è possibile stipulare un contratto di inserimento, classificate dall'Inps in sei diverse categorie (dalla 'A' alla 'F'). Sul modello DM10, il codice sul quale vengono riportati i contributi dei contratti di inserimento è dato dalla combinazione della Qualifica (operaio o impiegato), della categoria indicata nel campo Situazione Contributiva (da 'A' ad 'F') e della riduzione contributiva presente nel campo Ulteriori Specifiche (da '1' a '4'). Il codice viene completato normalmente con il carattere '0' oppure 'M', secondo le stesse modalità seguite per tutte le altre tipologie di dipendenti. |
(paghe112) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONE DISABILI
E’ possibile gestire le nuove agevolazioni contributive, spettanti al datore di lavoro in caso di assunzione di soggetti disabili (vedi circolare Inps n.203 del 19/11/2001). Sul modello DM10, il dipendente viene riportato nel quadro b/C sui codici ‘166’ – ‘266’ – ‘O66’ – ‘Y66’ (riduzione al 100%), oppure sui codici ‘167’ – ‘267’ – ‘O67’ – ‘Y67’ (riduzione al 50%). Nel quadro D, i codici di recupero contributivo variano in base alla regione di competenza (‘H401’ Abruzzo, ‘H402’ Basilicata, ’H403’ Calabria, ecc.). |
(paghe091) |
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state inserite alcune nuove agevolazioni contributive, corrispondenti ai codici Inps '46' (circolare Inps n.174 del 31/7/97) e '65' (circolare Inps n.85 del 9/4/01). |