INPS: ASSUNZIONI AGEVOLATE

Febbraio 2025
(acred914)
ARRETRATI ESONERO BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907, è stata rilasciata la gestione dell’esonero spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure di assunzione a tempo determinato, di soggetti beneficiari di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 111 del 29/12/2024 e, soprattutto, nei messaggi n. 3888 del 20/11/2024 e n. 4110 del 4/12/2024.

Con l’elaborazione del mese di febbraio 2025 è possibile recuperare gli arretrati del suddetto esonero.
Per attivare il calcolo degli arretrati occorre inserire la voce 9EV sulle Variazioni Mensili di febbraio, sui soli soggetti interessati, riportando nel campo Quantità della voce:

  • 1’ per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
  • 2’ per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
  • 3’ per assunzione a tempo determinato di beneficiario ADI
  • 11’ per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
  • 12’ per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
  • 13’ per assunzione a tempo determinato di beneficiario SFL

La voce 9EV si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 ‘Incentivi’.
Il calcolo dell’esonero arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato o assunzione a tempo determinato, fino al mese di novembre 2024. Come indicato nel messaggio Inps n. 3888 sopra citato, non è possibile riportare, tra gli arretrati, i mesi successivi a novembre 2024.
L’importo dell’esonero arretrato viene riportato nel campo importo totale della voce 9EW.
Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EADI’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘ESFL’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione (le stesse causali utilizzate per l’esonero relativo al mese corrente), dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il messaggio Inps prevede che, per recuperare l’esonero arretrato, debba essere indicato il codice agevolazione ‘EF’ o ‘EI’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di dicembre 2024, da trasmettere entro il 28/02/2025. L’indicazione di tale codice rimane a carico dell’Utente: a tale scopo, in presenza dell’esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9EV come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘63’ o ‘64’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione.

Segnaliamo una rettifica della documentazione dell’esonero riportata nell’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907: l’esonero ha una durata massima di 12 mesi per i soli contratti a tempo determinato, mentre per i contratti a tempo indeterminato la durata massima prevista è di 24 mesi.

Gennaio 2025
(acred911)
ESONERO ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2024 Acred907, è stata rilasciata la gestione dell’esonero spettante in caso di assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione. Il suddetto esonero era stato predisposto per le assunzioni o trasformazioni avvenute nell’anno 2024. Con il presente aggiornamento, lo stesso esonero può essere applicato anche in caso di assunzione o trasformazione avvenuta nell’anno 2025 o negli anni successivi.

Dicembre 2024
(acred907)
ESONERO ASSUNZIONE BENEFICIARI ASSEGNO DI INCLUSIONE

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 111 del 29/12/2023 e, soprattutto, nei messaggi n. 3888 del 20/11/2024 e n. 4110 del 4/12/2024, è stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure di assunzione a tempo determinato, di soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) o del supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L’assunzione o trasformazione risulta utile, ai fini dell’esonero, solo se è avvenuta nel corso dell’anno 2024.
L’esonero deve essere applicato a partire dal mese di dicembre 2024, mentre gli arretrati (dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di novembre 2024) devono essere recuperati entro il mese di febbraio 2025.
Con il presente aggiornamento viene rilasciata la sola gestione dell’esonero relativo al mese corrente. Il recupero dell’esonero arretrato sarà rilasciato con un successivo aggiornamento, entro il mese di febbraio 2025.

Il nuovo esonero interessa i contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione del contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti).
Naturalmente restano escluse anche le eventuali misure compensative previste in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% e 0,28%).
I dipendenti abilitati all’esonero sono automaticamente esclusi dallo sgravio edili e dalla decontribuzione Sud.

L’esonero è cumulabile con altre agevolazioni, limitatamente all’eventuale parte residua della contribuzione datoriale.
In presenza di riduzioni contributive parziali, come ad esempio l’agevolazione spettante per sostituzione di maternità (art. 10, legge 53/2000) o per assunzione di lavoratori ultracinquantenni o donne (art. 4, commi 8-11, legge 92/2012), il nuovo esonero viene applicato sulla parte residua dei contributi a carico del datore di lavoro.

Per applicare il nuovo esonero occorre inserire la voce 9ES sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati.
La voce 9ES può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’; prima di selezionare la voce, occorre scegliere la condizione di spettanza dell’esonero, corrispondente ai seguenti valori convenzionali, che vengono automaticamente riportati nel campo Quantità della voce:

  • 1’ per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
  • 2’ per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario ADI
  • 3’ per assunzione a tempo determinato di beneficiario ADI
  • 11’ per assunzione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
  • 12’ per trasformazione a tempo indeterminato di beneficiario SFL
  • 13’ per assunzione a tempo determinato di beneficiario SFL

L’esonero spetta per 12 mesi: alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Voci Fisse, eliminando la voce 9ES. Per ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero, è possibile indicare una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9ES: in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa a partire dal mese di decadenza dell’esonero (o dal mese successivo se viene impostata la scadenza alla fine del mese).
Precisiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’esonero occorre elaborare due buste paga (a meno che la decadenza non sia a fine mese), separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’esonero, da quella finale in cui non spetta.

Il limite massimo mensile e la percentuale dell’esonero vengono determinati come segue:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, il limite mensile corrisponde ad E. 333,33 e l’esonero è applicabile fino al 50% dei contributi sgravabili;
  • in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il limite mensile corrisponde ad E. 666,66 e l’esonero è applicabile fino al 100% dei contributi sgravabili.

Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell’esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce 9ES. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che tenga conto anche dell’eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce 9ES.
In caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite mensile viene determinato moltiplicando il limite giornaliero (corrispondente al limite mensile diviso per 31) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.

Il valore dell’esonero effettivamente spettante è riportato nel campo Importo Totale della voce 9EU.
Tale valore corrisponde alla percentuale (50% o 100%) dei contributi sgravabili a carico del datore di lavoro, limitato al valore massimo mensile. Il valore dei contributi sgravabili è riportato nel campo Importo Unitario della voce 9EU.

Precisiamo che il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), viene considerato soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi). Se necessario, è possibile “forzare” la percentuale dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9EU.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EADI’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘ESFL’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione.
Su ciascuna causale viene indicato il mese di competenza e nel campo ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento.

Sulla denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene riportato automaticamente in relazione al solo mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘EC’ o ‘ED’ per i soggetti beneficiari dell’assegno di inclusione, oppure ‘EG’ o ‘EH’ per i soggetti beneficiari del supporto per la formazione.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, indicandolo nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, con il codice ‘63’ o ‘64’.

Settembre 2024
(acred901)
ARRETRATI INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2024 Acred897, è stata rilasciata la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 75 del 28/06/2024.
Con l’elaborazione del mese di settembre 2024 è possibile recuperare gli arretrati del suddetto incentivo.

Per attivare il calcolo degli arretrati occorre inserire la voce 9DV sulle Variazioni Mensili di settembre, sui soli soggetti interessati, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Il calcolo automatico degli arretrati viene effettuato soltanto in presenza della voce 9DS sul servizio Voci Fisse. A tale proposito, ricordiamo che, per attivare l’incentivo relativo ai mesi correnti, occorre inserire la voce 9DS sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Quantità (aggiornamento Acred897). Nel caso in cui l’incentivo risulti decaduto prima del mese di settembre, a causa del superamento dei 12 mesi (e quindi la voce 9DS non sia presente sulle Voci Fisse), occorre inserire la stessa voce 9DS sulle Variazioni Mensili di settembre senza il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Le voci 9DV e 9DS (per gli arretrati) si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 ‘Incentivi’.

Il calcolo dell’incentivo arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato, fino al mese di giugno 2024 oppure fino al 12° mese (se precedente a giugno 2024). Come indicato nella circolare Inps sopra citata, non è possibile riportare, tra gli arretrati, i mesi successivi a giugno 2024.

Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘ERCI’ (la stessa utilizzata per l’incentivo relativo al mese corrente), dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di trasformazione o assunzione (formato AAAA-MM-GG), rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico. Nel campo ‘Importo base’ viene indicato l’imponibile considerato nel calcolo dell’incentivo.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, la circolare Inps prevede che, per recuperare l’incentivo arretrato, debba essere indicato il codice agevolazione ‘CK’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di luglio 2024, da trasmettere entro il 30/11/2024. L’indicazione di tale codice rimane a carico dell’Utente: a tale scopo, in presenza dell’incentivo arretrato, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’incentivo arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘61’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’incentivo arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione.

Luglio 2024
(acred897)
INCENTIVO ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

Sulla base della circolare Inps n. 75 del 28/06/2024, è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’assunzione o trasformazione risulta utile ai fini dell’incentivo solo se è avvenuta nel corso dell’anno 2023.
L’incentivo può essere applicato a partire dal mese di luglio 2024, recuperando gli arretrati relativi al periodo da gennaio 2023 a giugno 2024. Il recupero degli arretrati deve essere effettuato entro il mese di settembre 2024.

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’incentivo relativo al mese corrente. Precisiamo che, sui soggetti interessati, occorre attivare l’incentivo a partire dal mese di luglio.
Il recupero dell’incentivo arretrato sarà invece rilasciato con un successivo aggiornamento, entro il mese di settembre.

Il nuovo incentivo interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, a differenza del precedente incentivo relativo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, che interessava anche i contributi a carico del dipendente.
L’esonero è cumulabile con altre agevolazioni, limitatamente all’eventuale parte residua della contribuzione datoriale.

Per applicare il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9DS sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (la voce si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’).

L’incentivo spetta per 12 mesi: alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Voci Fisse, eliminando la voce 9DS. Per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9DS: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa a partire dal mese di decadenza dell’incentivo (o dal mese successivo se viene impostata la scadenza alla fine del mese).
Precisiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

Il valore dell’incentivo viene limitato automaticamente al massimale mensile (E. 666,66). Se necessario, è possibile indicare un diverso massimale mensile dell’incentivo, relativo al full-time, nel campo Importo Totale della voce 9DS. In alternativa, è possibile indicare un massimale mensile rapportato al part-time, nel campo Importo Totale della voce 9DT.
In caso di assunzione o cessazione nel mese, il massimale mensile viene determinato moltiplicando il valore giornaliero (corrispondente al valore mensile diviso per 31) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.

Il valore dell’incentivo viene limitato anche rispetto ai contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti precisazioni:

  • vengono escluse le misure compensative spettanti in presenza del Fondo Tesoreria o di un Fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% + 0,28%);
  • viene sempre escluso il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti);
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9DU (soltanto se risulta necessario per particolari motivi).
Precisiamo che anche il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).

L’importo effettivamente spettante, limitato rispetto ai contributi utili per l’incentivo, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9DU. Nel campo Importo Unitario della stessa voce è riportato il valore dei contributi utili.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘ERCI’ e l’indicazione del mese di competenza. Nel campo ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’incentivo viene riportato automaticamente in relazione al mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘CL’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’incentivo viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. In particolare, l’incentivo viene indicato nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, riportando il codice ‘61’.

Novembre 2023
(acred874)
INCENTIVO “NEET” – ARRETRATI

Con l’elaborazione del mese di novembre viene effettuato il recupero dell’incentivo ‘NEET’ arretrato relativo al periodo da giugno ad agosto 2023. A tale scopo, vengono elaborate automaticamente le voci 9DP / 9DQ / 9DR, sulle quali vengono riportati rispettivamente gli arretrati relativi ai mesi di giugno / luglio / agosto.
Ricordiamo che l’incentivo ‘NEET’ relativo al mese corrente doveva essere applicato da settembre 2023, come indicato nella circolare Inps n. 68 del 21/07/2023 (aggiornamento di settembre 2023 Acred868).

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo ‘NEET’ relativo ai mesi pregressi viene riportato nella sezione Info Causali con le stesse causali previste per il mese corrente:

  • causale ‘NE23’ per l’incentivo nella misura del 60%;
  • causale ‘NC23’ per l’incentivo nella misura del 20%.

L’incentivo arretrato viene dettagliato per singolo mese di competenza (campo ‘Periodo’). Nella colonna ‘Identificativo’ viene sempre riportata la data di assunzione, nel formato AAAA-MM-GG, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico.
Nel campo ‘Importo base’ viene indicato il valore dell’imponibile considerato nel calcolo dell’incentivo; ricordiamo che il campo ‘Importo base’ non deve essere compilato sul rigo relativo al mese corrente (vedere aggiornamento Acred868).

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), precisiamo che occorre inviare nuovamente le denunce dei mesi di luglio / agosto / settembre che fossero interessate dall’incentivo ‘NEET’: su tali denunce occorre aggiungere manualmente il tipo retribuzione ‘Y’ senza avvalorare il campo ‘Retribuzione’, indicando inoltre il codice agevolazione ‘NT’ (60%) oppure ‘NC’ (20%), secondo le indicazioni riportate nella circolare Inps n. 68 sopra citata.

Con il presente aggiornamento, inoltre, vengono rilasciate alcune modifiche al calcolo dell’incentivo ‘NEET’, sulla base dei chiarimenti forniti recentemente dall’Inps tramite il forum di Assosoftware.
L’incentivo viene adesso calcolato sull’imponibile previdenziale del mese, decurtando soltanto alcune voci “non ricorrenti”, di seguito elencate: una-tantum, arretrati di retribuzione, lavoro straordinario e supplementare, pagamento ferie e permessi residui, premi non ricorrenti (gli stessi esclusi dalla retribuzione utile per l’indennità di malattia), buoni carburante e rimborsi utenze domestiche (nel caso in cui tali fringe-benefit fossero stati assoggetti a contributi). Restano invece incluse le mensilità aggiuntive erogate nel mese e l’eventuale pagamento mensile dei ratei maturati (in quanto ricorrente).
Precisiamo che il valore dell’incentivo (calcolato a partire dal suddetto imponibile) viene sempre limitato su base mensile, rispetto a 1/12 dell’importo annuale comunicato dall’Inps. Al momento non si hanno indicazioni in merito alla possibilità di effettuare una sorta di “conguaglio” su base annuale per utilizzare l’eventuale residuo dell’importo autorizzato.
Segnaliamo, inoltre, che è stata annullata l’opzione per applicare l’incentivo in valore fisso mensile nella misura di 1/12 dell’importo annuale comunicato dall’Inps: tale opzione (corrispondente al valore ‘1’ nell’Importo Unitario della voce 9DJ, aggiornamento Acred868) non produce più alcun effetto.
Tutte le modifiche sopra descritte vengono applicate a partire dall’elaborazione del mese di novembre 2023, anche per quanto riguarda il recupero dell’incentivo arretrato.

Settembre 2023
(comunicazione
06/10/2023
)
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – DENUNCIA UNIEMENS

Ricordiamo che la gestione dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” è stata rilasciata con i seguenti aggiornamenti:

  • Luglio 2023 Acred864 per quanto riguarda l’esonero relativo al mese corrente;
  • Settembre 2023 Acred868 per quanto riguarda il recupero dell’esonero relativo ai mesi pregressi.

La presente comunicazione riguarda esclusivamente la modalità di esposizione dell’esonero sulla denuncia Uniemens.

A seguito delle verifiche effettuate, risulta che il software di controllo delle denunce Uniemens non accetta una data successiva al 31/12/2022 nel campo Identificativo in corrispondenza della causale ‘INDO’.
In generale, tale situazione non dovrebbe verificarsi, in quanto la causale ‘INDO’ viene attribuita automaticamente sulla base della data di assunzione (codici 110 / 111 / 112  nel campo Ulteriori Specifiche) o della data di trasformazione a tempo indeterminato (codice 112 nel campo Ulteriori Specifiche). Come precisato nell’aggiornamento Acred864 sopra citato, se le date in questione ricadono nel secondo semestre dell’anno 2022 viene attribuita la causale ‘INDO’ (preesistente), se invece ricadono nell’anno 2023 viene attribuita la causale ‘ED23’ (nuova).

Sempre secondo quanto indicato nell’aggiornamento Acred864, il campo Identificativo viene compilato riportando la data di assunzione o di trasformazione, sulla base del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche:

  • 110 (assunzione a tempo determinato) / 111 (assunzione a tempo indeterminato) si riporta la data assunzione;
  • 113 (trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine non agevolato) si riporta la data trasformazione;
  • 112 (trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato) si riporta la data assunzione fino al mese della trasformazione a tempo indeterminato, dopodiché si riporta la data trasformazione.

Nel caso del codice 112, la trasformazione a tempo indeterminato potrebbe essere avvenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 (stesso anno dell’assunzione a tempo determinato agevolato) oppure nell’anno 2023; in quest’ultimo caso, viene comunque mantenuta la causale ‘INDO’, in quanto già attribuita nei mesi precedenti ricadenti nell’anno 2022.
Per il codice 112, se l’assunzione è avvenuta nell’anno 2022 e la trasformazione ricade invece nell’anno 2023, il software di controllo delle denunce Uniemens segnala un errore nel campo Identificativo a partire dal mese di trasformazione, in quanto dallo stesso mese si inizia a riportare la data trasformazione nel campo Identificativo.

Al fine di evitare la suddetta segnalazione da parte del software di controllo, è stato modificato il criterio di compilazione del campo Identificativo in presenza del codice 112 nel campo Ulteriori Specifiche: a partire dalla presente comunicazione, per il codice 112 viene riportata sempre la data di assunzione nel campo Identificativo, anche nei mesi successivi alla trasformazione. Tale criterio viene applicato sia per la causale ‘INDO’ (relativamente alle assunzioni avvenute nel secondo semestre dell’anno 2022) che per la causale ‘ED23’ (relativamente alle assunzioni avvenute nell’anno 2023).

Occorre perciò rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di settembre, per quanto riguarda le ditte elaborate prima della presente comunicazione che siano interessate dall’esonero gestito tramite il codice 112 (tale necessità si presenta solo in caso di assunzione a tempo determinato agevolato nell’anno 2022 con successiva trasformazione nell’anno 2023). Per rigenerare le denunce Uniemens delle ditte già elaborate, occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. In alternativa, se si preferisce NON rigenerare le denunce Uniemens, è possibile intervenire sul servizio Info Causali delle sole denunce interessate, indicando la data assunzione (in luogo della data trasformazione) nel campo Identificativo della causale ‘INDO’.

A titolo informativo, ricordiamo che non è mai stato chiarito, da parte dell’Inps, quale data debba essere riportata nel campo Identificativo in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a tempo determinato agevolato (codice 112).
Lo stesso dubbio, sui criteri di compilazione del campo Identificativo, era stato segnalato nell’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808, in relazione alle assunzioni e trasformazioni avvenute negli anni 2020 / 2021 (l’agevolazione era stata poi prorogata alle assunzioni e trasformazioni avvenute entro il 30/06/2022). In tale occasione, il criterio più conforme alle istruzioni Inps (nonché al comportamento del software di controllo) consisteva nel riportare la data di assunzione fino al mese della trasformazione, dopodiché iniziare a riportare la data di trasformazione. Precisiamo che quest’ultimo criterio continua ad essere adottato per i casi residuali di assunzioni a tempo determinato agevolato avvenute entro il 30/06/2022, con successiva trasformazione a tempo indeterminato (purché avvenuta entro il 31/12/2022).

Settembre 2023
(acred870)
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – SEGNALAZIONI

Con l’aggiornamento Acred868 del 26/09/2023, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo ai mesi pregressi, che può essere attivato sul mese di settembre oppure di ottobre.

Ricordiamo che, per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre inserire la voce 9AC sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’: in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità. Così facendo, si recupera automaticamente l’esonero a partire dal mese di assunzione (codici 110 / 111 / 112 nelle Ulteriori Specifiche) o dal mese di trasformazione (codice 113 nelle Ulteriori Specifiche), fino al mese di giugno 2023.

Nello stesso aggiornamento abbiamo anche previsto la possibilità di recuperare l’esonero arretrato fino al mese precedente a quello in cui viene effettuato il recupero. A tale scopo, è sufficiente indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9AC: così facendo, nel periodo interessato dagli arretrati vengono considerati anche i mesi successivi a giugno 2023. Tale possibilità è stata prevista per agevolare chi non avesse attivato l’esonero corrente dal mese di luglio 2023 (come era invece consigliato nell’aggiornamento di luglio Acred864). Nell’aggiornamento di settembre abbiamo anche fatto presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero relativo ai mesi successivi a giugno 2023.

Dalle verifiche effettuate fino ad oggi, risulta che il software di controllo dell’Uniemens non accetta il recupero dell’esonero relativo a periodi (arretrati) successivi a giugno 2023. Di conseguenza, a meno di cambiamenti nei controlli effettuati dal software dell’Inps, l’opzione ‘2’ sulla voce 9AC non dovrebbe essere utilizzata.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo comunque una correzione relativa all’opzione ‘2’ sulla voce 9AC: impostando tale opzione, in alcune situazioni particolari non venivano calcolati gli arretrati. Come già detto, l’opzione ‘2’ non dovrebbe essere utilizzata a causa dei controlli effettuati dall’Inps sulla denuncia Uniemens.

Inoltre, rilasciamo una correzione sul calcolo degli arretrati, riguardante l’esonero relativo al contratto a tempo determinato (codice ‘110’ nel campo Ulteriori Specifiche): in caso di assunzione successiva al 1/09/2022, il valore degli arretrati non veniva calcolato correttamente a meno che l’assunzione non fosse al primo giorno del mese. In questo caso, tuttavia, veniva emessa una segnalazione dalla procedura di elaborazione (stampa ‘err-dipendenti.UNI’ e ) e dalla generazione della nota contabile (stampa ‘erronotac’), indicando un arrotondamento troppo elevato sulla denuncia Uniemens.
Nel caso in cui sia stato attivato il calcolo dell’esonero arretrato per un contratto a tempo determinato (codice ‘110’), è opportuno rielaborare la ditta interessata, se è stata elaborata prima del presente aggiornamento.

Settembre 2023
(acred869)
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento Acred868 del 26/09/2023, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo ai mesi pregressi, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 58 del 23/06/2023 e con il messaggio n. 2598 del 10/07/2023.
A seguito di ulteriori verifiche, abbiamo riscontrato un problema nel calcolo dell’esonero arretrato, che si verificava se il periodo interessato dagli arretrati riguardava sia il primo che il secondo anno di spettanza dell’esonero.
Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto.

Settembre 2023
(acred868)
INCENTIVO “NEET” – MESE CORRENTE

L’Inps, con la circolare n. 68 del 21/07/2023 e con il messaggio n. 2923 del 10/08/2023, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’incentivo ‘NEET’, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1/06/2023 al 31/12/2023. Nella circolare sono illustrate dettagliatamente le condizioni che danno diritto all’incentivo.

Segnaliamo, innanzitutto, che l’incentivo relativo al mese corrente deve essere applicato da settembre 2023.
Per quanto riguarda il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi, occorre attendere un apposito aggiornamento.

Come precisato nella circolare Inps, si tratta di un incentivo “di tipo economico”, determinato sulla base della retribuzione del dipendente, anziché sulla contribuzione datoriale (come la maggior parte degli incentivi o agevolazioni). Nella circolare viene anche precisato che l’incentivo può essere compensato “sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro”.

Il valore dell’incentivo corrisponde al 60% della “retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”; nel caso in cui siano già presenti altre agevolazioni, il valore dell’incentivo si riduce al 20% della stessa retribuzione.
Purtroppo, nella circolare non viene precisato cosa si intende esattamente per “retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”: se si deve considerare semplicemente l’imponibile previdenziale del mese, oppure se tale imponibile va decurtato (ad esempio) delle mensilità aggiuntive o di altre somme non ricorrenti.
A questo riguardo, occorre considerare che nella domanda presentata all’Inps va indicato l’importo della retribuzione; l’Inps determina quindi il corrispondente valore dell’incentivo e, a seguito dell’accoglimento della domanda, comunica quanto segue: “L’istanza è stata confermata e le risorse sono state definitivamente accantonate. L’azienda può pertanto fruire del bonus autorizzato, pari a € …, da dividere in quote mensili per 12 mensilità secondo le indicazioni dettate dall’Istituto.
Non è chiaro se l’importo comunicato dall’Inps va considerato come il valore massimo dell’incentivo, oppure se tale importo corrisponde al valore dell’incentivo effettivamente spettante. In entrambi i casi, appare chiaro che l’importo determinato dall’Inps va considerato su base mensile, dividendo per 12 il valore comunicato.

Per attivare l’incentivo ‘NEET’ occorre inserire la nuova voce 9DJ sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati.
Nel campo Quantità della voce 9DJ deve essere indicato il valore ‘1’ per attivare l’incentivo nella misura del 60% (assenza di altre agevolazioni) oppure il valore ‘2’ per attivare l’incentivo nella misura del 20% (presenza di altre agevolazioni).
Nel campo Importo Totale della stessa voce 9DJ deve essere indicato il valore annuo comunicato dall’Inps.
Secondo quanto indicato nella circolare Inps 68/2023, in caso di apprendistato professionalizzante, se ci sono le condizioni per applicare l’incentivo ‘NEET’, questo spetterebbe comunque nella misura del 60% (punto 6 della circolare).

In presenza della voce 9DJ (inserita come indicato nel paragrafo precedente), viene elaborata automaticamente la voce 9DL, che determina l’importo mensile dell’incentivo considerando il minore tra i seguenti valori:

  • il valore che si ottiene applicando la percentuale del 60% (opzione ‘1’ nella Quantità della voce 9DJ) o del 20% (opzione ‘2’ nella Quantità della voce 9DJ) sull’imponibile Inps del mese (voce 500);
  • il valore corrispondente a 1/12 dell’importo annuale comunicato dall’Inps (Importo Totale della voce 9DJ).

Il valore mensile dell’incentivo, così determinato, è riportato nel campo Importo Totale della voce 9DL.

Precisiamo che il criterio descritto al paragrafo precedente non è espressamente indicato nella circolare Inps 68/2023: come già detto, non è chiaro cosa intende l’Inps quando parla di “retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali”; in assenza di indicazioni più precise a riguardo, è stato predisposto un calcolo automatico sulla base dell’imponibile Inps del mese, considerando l’importo comunicato dall’Inps soltanto come il limite massimo mensile dell’incentivo applicabile.
E’ possibile che l’Inps intenda escludere alcune somme dalla base di calcolo dell’incentivo, come ad esempio le mensilità aggiuntive, oppure gli straordinari ed i premi non ricorrenti, tuttavia al momento non si hanno indicazioni a riguardo.

Nel caso in cui si ritenga corretto applicare semplicemente l’importo comunicato dall’Inps, senza considerare l’imponibile previdenziale del mese, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 9DJ; così facendo, il valore mensile dello sgravio corrisponderà sempre a 1/12 dell’importo annuale comunicato dall’Inps.

Facciamo anche presente che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Inps,  rimane sempre possibile “forzare” il valore mensile dell’incentivo, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9DL.

Segnaliamo inoltre che, in assenza di indicazioni specifiche, l’incentivo ‘NEET’ non produce alcun effetto sul recupero dello 0,50% dell’imponibile Inps sulla quota di Tfr maturata: tale recupero continua quindi ad essere effettuato.
Se si ritiene che tale recupero non debba essere effettuato, è possibile bloccare la voce 703, indicandola sulla Voci Fisse del dipendente interessato con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nella circolare Inps 68/2023 è precisato che l’incentivo ‘NEET’ è cumulabile con altri incentivi, esoneri o agevolazioni contributive, in presenza dei quali spetta nella misura del 20%. Affinché tale criterio possa essere applicato, l’incentivo ‘NEET’ non viene decurtato dai contributi che costituiscono la “capienza” degli altri incentivi, esoneri o agevolazioni.
Nella circolare non sono riportate indicazioni specifiche per la Decontribuzione Sud, tuttavia anche per quest’ultima viene applicato il suddetto criterio: l’incentivo ‘NEET’ non riduce i contributi utili per la Decontribuzione Sud.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo ‘NEET’ viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:

  • causale ‘NE23’ per l’incentivo nella misura del 60%;
  • causale ‘NC23’ per l’incentivo nella misura del 20%.

Come previsto nella circolare Inps 68/2023, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, nel formato AAAA-MM-GG (con i trattini di separazione). Sempre secondo quanto indicato nella circolare, sull’incentivo relativo al mese corrente, il campo ‘Importo base’ non viene avvalorato (tale campo deve essere avvalorato soltanto in corrispondenza dei mesi pregressi, per il recupero dell’incentivo arretrato).

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), l’incentivo ‘NEET’ viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, senza avvalorare il campo ‘Retribuzione’, insieme ai codici agevolazione ‘NT’ (60%) oppure ‘NC’ (20%).

Settembre 2023
(acred868)
ESONERO UNDER 36 – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864 è stata rilasciata la gestione dell’esonero ‘UNDER 36’ relativo al mese corrente, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 57 del 22/06/2023 e nel messaggio n. 2598 del 10/07/2023. Nello stesso aggiornamento, abbiamo anche consigliato di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Inps ad Assosoftware.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare il recupero automatico dell’esonero arretrato, attivandolo sul mese di settembre oppure sul mese di ottobre. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps n. 57 sopra citata prevede che il recupero debba essere effettuato entro la competenza di ottobre 2023.

Per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre indicare la voce 9DD sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
In tal modo, viene recuperato automaticamente l’esonero relativo ai mesi pregressi, a partire dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione a tempo indeterminato e fino al mese di giugno 2023.

Nel caso in cui l’esonero corrente non sia stato attivato nel mese di luglio 2023, e si decida di considerare nel calcolo degli arretrati i mesi di luglio ed agosto 2023, è necessario indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9DD. Facciamo presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero arretrato per i mesi successivi a giugno.

Precisiamo che il recupero automatico dell’esonero arretrato viene effettuato soltanto se risulta impostato il codice relativo all’esonero (‘103’ o ‘104’) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).

Impostando la voce 9DD come sopra descritto, il valore dell’esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore dell’esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9DD.

Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero ‘UNDER 36’ arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:

  • Per le assunzioni / trasformazioni avvenute nel secondo semestre del 2022:
    • causale ‘GI36’ (preesistente) per il codice ‘103’ nel campo Ulteriori Specifiche (36 mesi);
    • causale ‘GI48’ (preesistente) per il codice ‘104’ nel campo Ulteriori Specifiche (48 mesi).
  • Per le assunzioni / trasformazioni avvenute nell’anno 2023:
    • causale ‘EG36’ (nuova) per il codice ‘103’ nel campo Ulteriori Specifiche (36 mesi);
    • causale ‘EG48’ (nuova) per il codice ‘104’ nel campo Ulteriori Specifiche (48 mesi).

Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza (corrente o arretrato).
Come previsto nella circolare Inps 57/2023 sopra citata, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato. La data di assunzione viene rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, mentre la data di trasformazione viene rilevata dal campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’ del servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilato il campo relativo alla data di trasformazione, la data in questione viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’ in luogo della data di assunzione.
Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps 57/2023, la data riportata nel campo ‘Identificativo’ delle causali 'GI36' e 'GI48' è nel formato AAAAMMGG, mentre la data riportata nel campo ‘Identificativo’ delle causali 'EG36' e 'EG48' è nel formato AAAA-MM-GG (con i trattini di separazione).

Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce 9DD sopra descritta, se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la Decontribuzione Sud, viene automaticamente effettuata la restituzione di tali agevolazioni, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo esonero ‘UNDER 36’. Il valore della Decontribuzione Sud da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A8, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M543’. Il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A9, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M472’. Precisiamo che, sui soggetti per i quali viene attivato l’esonero ‘UNDER 36’, risulta automaticamente bloccata sia la Decontribuzione Sud, sia l’incentivo ‘GECO’ (quest’ultimo in quanto occorre indicare un diverso codice nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento).

E' possibile effettuare il recupero dell’esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’esonero nel caso in questione.
Per recuperare l’esonero arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’  sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’). Nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9DD sulle Variazioni Mensili, con il valore ‘1’ sia nel campo Quantità che nel campo Importo Unitario. In tal modo, il recupero dell’esonero arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens utilizzata per effettuare il recupero, viene riportato anche il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), ricordiamo che l’esonero ‘UNDER 36’ corrente viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U1’ / ’U2’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. I codici agevolazione sopra elencati corrispondono rispettivamente ai codici ‘103’ (‘E1’ / ‘U1’) e ‘104’ (‘E2’ / ‘U2’) del campo Ulteriori Specifiche (servizio Dipendente – Inquadramento).

Sempre per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero ‘UNDER 36’ arretrato (se calcolato tramite la voce 9DD) viene riportato per l’intero periodo su un'ulteriore tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E3’ / ‘E4’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U3’ / ’U4’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023. I codici agevolazione sopra elencati corrispondono rispettivamente ai codici ‘103’ (‘E3’ / ‘U3’) e ‘104’ (‘E4’ / ‘U4’) del campo Ulteriori Specifiche (servizio Dipendente – Inquadramento).

Settembre 2023
(acred868)
ESONERO DONNE SVANTAGGIATE – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864 abbiamo rilasciato la gestione dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” relativo al mese corrente, secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 58 del 23/06/2023 e con il messaggio n. 2598 del 10/07/2023. Abbiamo inoltre consigliato di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Inps ad Assosoftware.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare il recupero automatico dell’esonero arretrato, attivandolo sul mese di settembre oppure sul mese di ottobre. Precisiamo che la circolare Inps n. 58 sopra citata prevede che il recupero debba essere effettuato entro la competenza di ottobre 2023.

Per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre indicare la voce 9AC sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
In tal modo, viene recuperato automaticamente l’esonero relativo ai mesi pregressi, a partire dalla data di assunzione (codici 110 / 111 / 112 nel campo Ulteriori Specifiche) oppure dalla data di trasformazione a tempo indeterminato (codice 113 nel campo Ulteriori Specifiche), fino al mese di giugno 2023.

Nel caso in cui l’esonero corrente non sia stato attivato nel mese di luglio 2023, e si decida di considerare nel calcolo degli arretrati i mesi di luglio ed agosto 2023, è necessario indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 9AC. Facciamo presente che l’Inps potrebbe non accettare il recupero dell’esonero arretrato per i mesi successivi a giugno.

Precisiamo che il recupero automatico dell’esonero arretrato viene effettuato soltanto se risulta impostato il codice relativo all’esonero (‘110’ / ‘111’ / ‘112’ / ‘113’) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).

L’esonero arretrato viene riportato sulla voce 9AC, precisamente nel campo Importo Totale per la parte relativa al primo anno dall’assunzione o trasformazione, e nel campo Importo Unitario per la parte relativa al secondo anno dall’assunzione o trasformazione. In caso di necessità, è possibile “forzare” gli importi in questione.

Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici:

  • causale ‘INDO’ (preesistente) per le assunzioni / trasformazioni avvenute nel secondo semestre del 2022;
  • causale ‘ED23’ (nuova) per le assunzioni / trasformazioni avvenute nell’anno 2023.

Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza (corrente o arretrato).
Come previsto nella circolare Inps 57/2023 sopra citata, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato. La data di assunzione viene rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, mentre la data di trasformazione viene rilevata dal campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’ del servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilato il campo relativo alla data di trasformazione, la data in questione viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’ in luogo della data di assunzione.
Per il solo codice ‘112’ (campo Ulteriori Specifiche) la compilazione del campo Identificativo è la seguente:

  • per i periodi successivi alla data di trasformazione, viene riportata la data di trasformazione;
  • per i periodi precedenti alla data di trasformazione (nel caso in cui spettino gli arretrati anche per tale periodo) viene riportata la data di assunzione a tempo determinato agevolato.

Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps 58/2023, la data riportata nel campo ‘Identificativo’ della causale 'INDO' è nel formato AAAAMMGG, mentre la data riportata nel campo ‘Identificativo’ della causale 'ED23' è nel formato AAAA-MM-GG (con i trattini di separazione).

Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce 9AC, se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la riduzione contributiva L. 92/2012 (cod. ‘55’ nel campo Situazione Contributiva), viene effettuata automaticamente la restituzione di tali agevolazioni, in relazione ai mesi per i quali si determinano gli arretrati dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”. A tale scopo, viene elaborata in automatico la voce 9A9 per la restituzione incentivo ‘GECO’, oppure la voce 9A2 per la restituzione della riduzione contributiva L. 92/2012.
Il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A9, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M472’.
Il valore della riduzione contributiva L. 92/2012 da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A2, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale, con la causale ‘M431’.

Se, nel periodo interessato dagli arretrati dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, è stata applicata la Decontribuzione Sud e si ritiene corretto restituire quest’ultima agevolazione (la circolare Inps non fornisce indicazioni a tale riguardo), è sufficiente inserire la voce 9A8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, indicandola sulle Variazioni Mensili dei dipendenti per i quali si attiva il recupero dell’esonero tramite la voce 9AC.
L’eventuale valore della Decontribuzione Sud da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A8, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M543’.
Nel caso in cui NON venga attivata la restituzione della Decontribuzione Sud, gli arretrati dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” vengono calcolati sulla contribuzione datoriale residua, al netto della Decontribuzione Sud. Se si ritiene corretto questo modo di procedere, quindi, non occorre inserire la voce 9A8 sopra descritta.
Ricordiamo che l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” risulta cumulabile con la Decontribuzione Sud, limitatamente all’eventuale parte residua della contribuzione datoriale (aggiornamento di luglio 2023 Acred864).

E' possibile effettuare il recupero dell’esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’esonero nel caso in questione.
Per recuperare l’esonero arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’). Nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre anche indicare la voce 9AC sulle Variazioni Mensili, con il valore ‘1’ nel campo Quantità. In tal modo, il recupero dell’esonero arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens utilizzata per effettuare il recupero, viene riportato anche il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), ricordiamo che l’esonero corrente viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con il preesistente codice agevolazione ‘3H’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4H’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023.

Sempre per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero arretrato (se calcolato tramite la voce 9AC) viene riportato per l’intero periodo su un'ulteriore tipo retribuzione ‘Y’, con il preesistente codice agevolazione ‘3K’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4K’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023.

Luglio 2023
(acred864)
ESONERO GIOVANI “UNDER 36”

L’Inps, con la circolare n. 57 del 22/06/2023, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’esonero “UNDER 36”, per quanto riguarda sia le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo da luglio a dicembre 2022 (art. 1, comma 10, L. 178/2020) sia quelle effettuate nell’anno 2023 (art. 1, comma 297, L. 197/2022).

Segnaliamo, innanzitutto, che l’esonero relativo al mese corrente dovrebbe essere applicato dal mese di luglio 2023.
A tale riguardo, nella circolare 57/2023 sopra citata è indicato che il recupero dell’esonero relativo ai mesi pregressi può essere effettuato entro il mese di ottobre 2023 e che il periodo arretrato arriva fino al mese precedente rispetto a quello in cui è iniziata l’applicazione corrente (punto 9 della circolare). Da tale indicazione si potrebbe desumere che l’applicazione corrente potrebbe iniziare in un qualsiasi mese tra luglio e settembre 2023. Tuttavia, nel successivo messaggio Inps n. 2598 del 10/07/2023 viene precisato che, per quanto riguarda le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022, il periodo relativo agli arretrati può arrivare fino a giugno 2023, mentre l’applicazione corrente deve iniziare da luglio 2023, contraddicendo quanto si poteva desumere dalla precedente circolare.
Alle richieste di chiarimenti postate sul forum di Assosoftware, l’Inps ha risposto (sullo stesso forum) che l’esonero relativo al mese corrente deve sempre essere applicato a partire dal mese di luglio 2023, sia per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022, sia per quelle effettuate nel 2023. Purtroppo, la risposta dell’Inps sembra non tenere conto delle difficoltà oggettive che comporta, anche in considerazione del periodo di ferie ormai prossimo.
Sebbene non possiamo escludere che, in seguito, l’Inps riveda la propria decisione e permetta di conguagliare come arretrati anche i mesi successivi a giugno 2023, dobbiamo consigliare di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023.

Per quanto riguarda il recupero dell’esonero arretrato, invece, occorre attendere un apposito aggiornamento, il cui rilascio è previsto per il mese di settembre: il recupero degli arretrati, quindi, potrà essere effettuato sulla mensilità di settembre.

L’esonero spetta in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni indicate nella circolare Inps n. 57 sopra citata (alla quale occorre fare riferimento). In particolare, precisiamo che il dipendente non deve avere ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Il valore dell’esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di E. 6.000 annui per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022, oppure entro il limite massimo di E. 8.000 annui per le assunzioni / trasformazioni effettuate nell’anno 2023.
Ricordiamo che l’esonero “UNDER 36” non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni.

Per attivare l’esonero “UNDER 36”, relativamente sia alle assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022, sia a quelle effettuate nell’anno 2023, occorre seguire le indicazioni operative rilasciate con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805, riepilogate nei paragrafi successivi.

Nei casi in cui spetta l’esonero “UNDER 36”, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 103 – datori di lavoro che hanno sede lavorativa in regioni diverse da quelle previste per il codice 104 (punto successivo); l’esonero spetta per un massimo di 36 mesi.
  • 104 – datori di lavoro che hanno sede lavorativa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l’esonero spetta per un massimo di 48 mesi.

Nel caso in cui l’esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

L’importo dell’esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è possibile effettuare un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Come già detto, il valore massimo annuale dell’esonero è stabilito in E. 6.000 oppure E. 8.000: tali limiti devono essere riparametrati su base mensile. Il limite mensile corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi E. 500 oppure E. 666,66), proporzionato eventualmente alla percentuale di part-time del mese. Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (E. 16,12 oppure E. 21,50) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese (anche in questo caso, occorre proporzionare il valore all’eventuale percentuale di part-time).

Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la voce 9D9, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’esonero. Laddove necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9D9 (va indicato il valore relativo al full-time, sul quale viene poi applicata la percentuale di part-time dei singoli mesi). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il valore mensile (1/12 del valore annuale) e nel campo Quantità il valore giornaliero (1/31 del valore mensile).

Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche la percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9DA: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9DA, occorrerà quindi modificarlo sulla base della nuova percentuale.

Viene elaborata automaticamente anche la voce 9DB, sulla quale è riportato il limite massimo dell’esonero per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all’esonero (campo Importo Totale).
Per determinare i contributi soggetti all’esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dalla contribuzione soggetta all’esonero, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dalla contribuzione soggetta all’esonero;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dalla contribuzione soggetta all’esonero;
  • i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all’esonero; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all’esonero;
  • i dipendenti abilitati all’esonero sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9DE (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Il valore dell’esonero effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce 9DE, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile”, limitato alla soglia di esenzione del mese.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici causale:

  • Per gli assunti nel secondo semestre dell’anno 2022:
    • causale ‘GI36’ (preesistente) per il codice 103 nel campo Ulteriori Specifiche (36 mesi);
    • causale ‘GI48’ (preesistente) per il codice 104 nel campo Ulteriori Specifiche (48 mesi).
  • Per gli assunti nell’anno 2023:
    • causale ‘EG36’ (nuova) per il codice 103 nel campo Ulteriori Specifiche (36 mesi);
    • causale ‘EG48’ (nuova) per il codice 104 nel campo Ulteriori Specifiche (48 mesi).

Su ciascuna causale, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilata la data di trasformazione, questa viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’, in luogo della data di assunzione.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero “UNDER 36” viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente. In particolare, l’esonero viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistenti codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure sui nuovi codici agevolazione ‘U1’ /’U2’ per le assunzioni / trasformazioni dell’anno 2023.

Ricordiamo che, alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
E’ anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un’apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero.
Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell’esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’esonero, da quella finale in cui non spetta l’esonero.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’esonero, suggeriamo di utilizzare i programmi ‘LISTADIP’ e ‘LISTAVAR’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).

Tramite il programma ‘LISTADIP’ è possibile ottenere l’elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato. Occorre impostare le seguenti opzioni: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘01/07/2022’ e ‘30/06/2023’ (le stesse date vanno indicate nella Data Iniziale e Data Finale della procedura); infine, sul rigo ‘Seleziona i dipendenti che al momento dell'assunzione avevano un'età’, indicare ‘Inferiore’ a ‘36’ anni.

Sempre tramite il programma ‘LISTADIP’, è possibile ottenere anche l’elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo interessato. A tale scopo, occorre impostare le stesse opzioni previste per le ottenere l’elenco delle assunzioni (vedere paragrafo precedente), ad eccezione del campo ‘Seleziona i dipendenti con data’, nel quale occorre selezionare ‘Trasformazione a tempo indeterminato’. In tal modo, vengono selezionati i dipendenti con un’età inferiore a 36 anni al momento della trasformazione a tempo indeterminato; è tuttavia necessario che, sul servizio Dipendente – Inquadramento, sia stato compilato il campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’.

Nel caso in cui, sul servizio Inquadramento, NON sia stata compilata la data di trasformazione a tempo indeterminato, è possibile ottenere l’elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato utilizzando il programma ‘LISTAVAR’, impostando le seguenti opzioni: barrare la casella ‘Tipo di contratto’ e nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura indicare ‘01/07/2022’ e ‘30/06/2023’. In tal modo, si ottiene un elenco di tutti i soggetti che hanno avuto una variazione relativa al tipo di contratto nel periodo richiesto: generalmente si tratta di variazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma sono possibili anche variazioni di altro genere (occorre quindi verificare le variazioni riportate in stampa).

Luglio 2023
(acred864)
ESONERO “DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE”

L’Inps, con la circolare n. 58 del 23/06/2023, ha fornito le indicazioni relative all’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, nei casi di assunzione a tempo determinato o indeterminato / proroga di contratti a tempo determinato / trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, occorse nel periodo da luglio a dicembre 2022 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) oppure nell’anno 2023 (art. 1, comma 298, L. 197/2022).

Per quanto riguarda l’esonero relativo al mese corrente, valgono le stesse precisazioni riportate al paragrafo Esonero giovani “UNDER 36” in relazione all’esonero “UNDER 36”, comprese le indicazioni presenti nel messaggio Inps n. 2598 del 10/07/2023 e le successive risposte dell’Inps sul forum di Assosoftware. Di conseguenza, anche per l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, dobbiamo consigliare di applicare l’esonero corrente dal mese di luglio 2023.

Relativamente al recupero dell’esonero arretrato, occorre attendere un apposito aggiornamento, il cui rilascio è previsto per il mese di settembre: il recupero degli arretrati, quindi, potrà essere effettuato sulla mensilità di settembre.

Come già detto, l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” interessa le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, le proroghe di rapporti a tempo determinato e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, effettuate nel secondo semestre 2022 e nell’anno 2023. Le ulteriori condizioni che danno diritto all’esonero sono specificate dettagliatamente nella circolare Inps n. 58 sopra citata, alla quale occorre fare riferimento.
Il valore dell’esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di E. 6.000 annui per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022, oppure entro il limite massimo di E. 8.000 annui per le assunzioni / trasformazioni effettuate nell’anno 2023.

Per attivare l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, sia per le assunzioni / trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022, sia per quelle effettuate nell’anno 2023, occorre seguire le indicazioni operative rilasciate con l’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, riepilogate nei paragrafi successivi.

Nei casi in cui spetta l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 110 – assunzione a tempo determinato, con applicazione dell’esonero per un massimo di 12 mesi;
  • 111 – assunzione a tempo indeterminato, con applicazione dell’esonero per un massimo di 18 mesi;
  • 112 – trasformazione a tempo indeterminato, con applicazione dell’esonero per un massimo di 18 mesi a partire dalla data di assunzione originaria (a tempo determinato);
  • 113 – trasformazione a tempo indeterminato, con applicazione dell’esonero per un massimo di 18 mesi a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Nel caso in cui l’esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

L’esonero risulta cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi spettante in caso di assunzione per sostituzione di maternità (codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva): in tal caso, l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” viene applicato sulla contribuzione datoriale residua, al netto della riduzione prevista dal codice ‘82’. Lo stesso criterio si applica in presenza degli incentivi per assunzione disabili (voce 96W) e per assunzione beneficiari Naspi (voce 96A).
Ricordiamo che la decontribuzione Sud viene applicata anche in presenza dell’esonero “donne lavoratrici svantaggiate”, ovviamente solo sull’eventuale parte residua della contribuzione datoriale.

Il valore massimo annuale dell’esonero (E. 6.000 per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, E. 8.000 per quelle dell’anno 2023) viene rapportato alla percentuale di part-time di ogni mese del periodo agevolato. Ricordiamo che per l’esonero “donne lavoratrici svantaggiate” NON deve essere effettuata una limitazione dell’importo su base mensile: occorre verificare esclusivamente il superamento del limite annuale.

Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la voce 9AA, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’esonero, rapportato alla percentuale media di part-time del periodo agevolato (per i mesi con orario full-time viene considerata la percentuale del 100%). La percentuale media di part-time si determina rilevando la percentuale effettiva applicata nei mesi precedenti (a partire dal mese di assunzione o di trasformazione, a seconda del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche), mentre per i mesi futuri si considera la percentuale del mese corrente. Nel campo Importo Totale viene riportato il limite relativo al primo anno; nei casi in cui l’esonero spetta per 18 mesi, a partire dal 13° mese viene calcolato anche il limite relativo al secondo anno, riportato nel campo Importo Unitario.
Come precisato dall’Inps (sul forum di Assosoftware), nonostante nel secondo anno l’esonero spetti per un massimo di 6 mesi (18 mesi complessivi), il limite relativo al secondo anno rimane comunque intero (E. 6.000 / E. 8.000).
Nel campo Quantità della voce 9AA viene riportato il numero dei mesi trascorsi dalla data di assunzione / trasformazione fino al mese corrente. Al termine del periodo previsto, la voce 9AA non viene più elaborata.

Viene elaborata anche la voce 9AB, sulla quale è riportato lo sgravio già usufruito nei mesi precedenti: nel campo Importo Totale viene riportato lo sgravio usufruito nel primo anno e campo Importo Unitario quello usufruito nel secondo anno.

Per determinare i contributi soggetti all’esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dalla contribuzione soggetta all’esonero, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dalla contribuzione soggetta all’esonero;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dalla contribuzione soggetta all’esonero;
  • i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all’esonero; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all’esonero;
  • i dipendenti abilitati all’esonero sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9AD (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).
Per quanto riguarda i contratti a termine e gli stagionali, i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), prudenzialmente, non vengono considerati utili (le indicazioni Inps non sono chiare a tale riguardo).

Il valore dell’esonero effettivamente spettante per il mese corrente, viene riportato sulla voce 9AD: tale valore si trova nel campo Importo Totale se relativo al primo anno, oppure nel campo Importo Unitario se relativo al secondo anno.
Precisiamo che il suddetto valore corrisponde alla contribuzione datoriale soggetta allo sgravio (al netto di altri eventuali incentivi o agevolazioni), fino a concorrenza del limite di esenzione annuale.
Il criterio di calcolo del limite annuale descritto nei paragrafi precedenti, è stato specificato dall’Inps in alcune risposte sul forum di Assosoftware. Secondo tale criterio, ogni mese il limite annuale viene calcolato considerando la percentuale di part-time del mese corrente per i mesi futuri: di conseguenza, in caso di trasformazione da full-time a part-time, è possibile che risulti già usufruito un importo superiore al nuovo limite annuale. In tali condizioni, viene determinato automaticamente l’importo da restituire, tramite l’elaborazione automatica della voce 9AE. Tuttavia, sulla denuncia Uniemens non è prevista una causale che consenta di restituire l’esonero indebitamente usufruito. La presenza di tale restituzione viene comunque segnalata al momento dell’elaborazione e della stampa dei cedolini: la segnalazione è riportata sulla finestra ‘Segnalazioni’ del servizio Cedolini – Elaborazione e sulla stampa ‘segnalazioni’ delle procedure di elaborazione e stampa mensile. Inoltre, visto che tale somma non può essere indicata sulla denuncia Uniemens, si ottiene una differenza tra i dati contabili e le somme versate, ottenendo la segnalazione ‘Arrotondamento troppo elevato’ in fase di stampa della nota contabile.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘INDO’ per le assunzioni / trasformazioni del secondo semestre 2022, oppure con la causale ‘ED23’ per le assunzioni / trasformazioni del 2023.

Su ciascuna causale, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione, rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, oppure la data di trasformazione a tempo indeterminato, rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilata la data di trasformazione, questa viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’, in luogo della data di assunzione.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente. In particolare, l’esonero viene riportato sul tipo retribuzione ‘Y’, con i preesistente codice agevolazione ‘3H’ per gli assunti nel secondo semestre dell’anno 2022, oppure sul nuovo codice agevolazione ‘4H’ per gli assunti nell’anno 2023.

Ricordiamo che, alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
E’ anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un’apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero.
Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell’esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’esonero, da quella finale in cui non spetta l’esonero.

Gennaio 2023
(acred849)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2023

La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) ha previsto un aumento delle agevolazioni contributive, a favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne, giovani e percettori del reddito di cittadinanza.
Precisiamo che le suddette variazioni potranno essere predisposte soltanto dopo che l’Inps avrà pubblicato (o perlomeno anticipato ad Assosoftware) le relative istruzioni operative.

Settembre 2022
(acred838)
ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO CITTADINANZA

L’Inps, con il messaggio n. 2766 del 11/07/2022, ha fornito le indicazioni per gestire l’incentivo spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza “a seguito dell’attività di intermediazione di un’agenzia per il lavoro”. Nei casi in questione, l’incentivo spettante al datore di lavoro corrisponde all’80% del totale, mentre il restante 20% spetta all’agenzia. E’ prevista l’indicazione di una nuova causale nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens.

Nel messaggio Inps viene inoltre confermata la modalità già prevista, per la gestione dell’incentivo nel caso in cui NON vi sia stata attività di intermediazione; tale gestione è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736.

Le indicazioni riportate nel suddetto messaggio non sono del tutto chiare, per quanto riguarda la gestione in presenza di intermediazione da parte dell’agenzia. In particolare, non è chiaro se debbano essere riportate anche le causali preesistenti nella sezione Incentivo (aggiornamento Acred736), oppure soltanto la nuova causale nella sezione Info Causali.
Nel caso in cui si abbia necessità di gestire la suddetta casistica, consigliamo di contattare l’assistenza.

Agosto 2022
(acred835)
ESONERO CONTRIBUTIVO TURISMO – CASI PARTICOLARI

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune modifiche, di seguito descritte, per la gestione dell’esonero contributo del settore turismo in alcune condizioni particolari.
Ricordiamo che l’esonero in questione è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred834 del 31/08/2022.

In particolare, è stata predisposta una rettifica per gestire correttamente la seguente condizione: se l’assunzione o la trasformazione che dà diritto all’esonero è avvenuta nel giorno finale del mese (31 gennaio / 28 febbraio / 31 marzo), si considerava un giorno in più nel calcolo del limite relativo al mese finale. Il limite in questione, comunque, provocava un effetto sull’esonero soltanto se i contributi a carico del datore di lavoro risultavano di importo maggiore. Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto.
Ricordiamo che l’esonero interessa soltanto i contributi a carico del datore di lavoro: rielaborando i casi interessati, quindi, non si presenta alcuna differenza in busta paga.

Sempre con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di indicare la data finale del periodo agevolato, nel caso in cui risulti diversa da quella che si può ricavare partendo dalla data di assunzione o di trasformazione.
La data in questione, laddove necessario, può essere indicata nel campo Competenza della voce 9AL. La data indicata, in ogni caso, non può essere più recente di quella calcolata in automatico (non oltre 3 mesi dall’assunzione e non oltre 6 mesi dalla trasformazione).

Infine, nel caso in cui risulti necessario effettuare delle “forzature” sull’importo dell’esonero arretrato, oltre a riportare il valore in questione nel campo Importo Totale della voce 9AL, occorre anche indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della stessa voce. In tal modo, la sezione Info Causali della denuncia Uniemens viene compilata riportando l’eventuale differenza, rispetto al valore che sarebbe calcolato in automatico, sull’ultimo mese del periodo.
In tale condizione, viene segnalata la presenza di una forzatura sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’, generata dalla procedura di elaborazione mensile.

Agosto 2022
(acred834)
ESONERO CONTRIBUTIVO SETTORE TURISMO

E’ stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo, in forma di incentivo, previsto nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 67 del 10/06/2022.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o stagionale e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022. La durata dell’incentivo è di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o stagionale, mentre per le trasformazioni a tempo indeterminato sono previsti ulteriori 6 mesi. In caso di trasformazione, risulta necessario che anche l’assunzione sia stata effettuata nel periodo gennaio – marzo 2022.

Il suddetto incentivo può essere applicato a partire dall’elaborazione di agosto 2022, recuperando l’importo relativo ai mesi pregressi. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi sarà determinato soltanto l’incentivo arretrato, in quanto il periodo “utile” risulterà già terminato (solo in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo può includere anche il mese di agosto ed eventualmente di settembre). Precisiamo che il recupero dell’incentivo arretrato deve essere effettuato entro la competenza di settembre 2022.

Per applicare il nuovo incentivo, è sufficiente inserire la voce 9AJ sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • Assunzione a tempo determinato o stagionale (durata massima incentivo 3 mesi), per la quale viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità;
  • Assunzione a tempo determinato o stagionale e successiva trasformazione a tempo indeterminato (durata massima incentivo 3 mesi fino alla trasformazione + ulteriori 6 mesi dalla trasformazione), per la quale viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità.

Come già precisato, l’assunzione a tempo determinato o stagionale, ed eventualmente anche la trasformazione a tempo indeterminato, danno diritto all’incentivo solo se sono avvenute nel periodo gennaio – marzo 2022.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data della trasformazione sia indicata nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Il nuovo incentivo è cumulabile con altri incentivi e riduzioni contributive, laddove vi sia un residuo di contribuzione (tra quelle soggette all’incentivo) a carico del datore di lavoro.

Il valore dell’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro un massimo di E. 8.060 annui, corrispondenti ad E. 671,66 mensili ed E. 21,66 giornalieri. Nei mesi di assunzione e cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. Tutti i suddetti valori devono essere eventualmente rapportati alla percentuale di part-time di ciascun mese interessato.

Impostando la voce 9AJ come sopra descritto, viene elaborata la voce 9AK, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti, nella misura valida per il full-time. In caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9AK, la percentuale di part-time del mese.
In caso di necessità, è possibile “forzare” i valori riportati sulla voce 9AK, indicandoli nella misura prevista per il full-time: tali valori saranno poi proporzionati alla percentuale di part-time del mese. Se, invece, si preferisce “forzare” il valore mensile già proporzionato alla percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9AJ: tale valore sarà comunque rapportato ai giorni utili nei mesi di assunzione e cessazione.

In relazione all’incentivo del mese corrente, viene elaborata la voce 9AM, sulla quale è riportato il limite massimo del singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità).
Sulla voce 9AM è riportato anche il valore dei contributi soggetti all’incentivo (campo Importo Totale).

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Precisiamo che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).
I contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), invece, prudenzialmente non vengono considerati utili, in quanto la circolare Inps non è sufficientemente chiara a tale riguardo.
Segnaliamo che, in caso di necessità, rimane comunque possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9AN.

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AN. Tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo, limitati al valore massimo del singolo mese.

Con la busta paga di agosto o settembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato.

Per attivare il suddetto recupero, occorre inserire la voce 9AL sulle Variazioni Mensili di agosto oppure di settembre, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso (alquanto probabile) che il rapporto di lavoro risulti cessato prima del mese in cui viene effettuato il recupero, occorre elaborare un cedolino successivo alla cessazione, procedendo come di seguito indicato:

  1. impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese in cui si devono recuperare gli arretrati;
  2. effettuare un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo a quello del recupero, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’);
  3. soltanto dopo aver impostato la suddetta opzione, inserire la voce 9AL sulle Variazioni Mensili del mese in cui viene effettuato il recupero, con il valore ‘1’ nel campo Quantità.

Procedendo come sopra descritto ed elaborando il cedolino del mese in cui si deve essere effettuato il recupero, viene determinato automaticamente il valore dell’incentivo arretrato. L’arretrato viene calcolato in relazione ai primi 3 mesi dall’assunzione ed eventualmente anche ai primi 6 mesi dalla trasformazione. Precisiamo che i suddetti periodi sono determinati considerando soltanto la frazione utile del mese finale (a titolo di esempio: per un’assunzione al 16 marzo 2022, il periodo utile per l’incentivo va dal 16/03/2022 al 15/06/2022).
Per ciascun mese interessato dal recupero, viene determinato il valore dell’incentivo arretrato, secondo gli stessi criteri previsti per l’incentivo relativo al mese corrente. Naturalmente, per i mesi pregressi non vengono elaborate le voci 9AM e 9AN (descritte nei paragrafi relativi all’incentivo del mese corrente).
Il valore complessivo dell’incentivo arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AL. Ovviamente, in caso di necessità è possibile “forzare” il suddetto valore.

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Il contributo da reintegrare viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente, elaborando la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Tale reintegro ha effetto solo se matura la quota di Tfr relativa al mese del recupero (quindi non produce effetti sui rapporti cessati nei mesi precedenti).

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘TURI’.
La suddetta causale è dettagliata per mese di competenza (corrente o arretrato). Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato.
In caso di trasformazione, nei mesi precedenti alla trasformazione viene riportata la data di assunzione, mentre nel mese di trasformazione vengono indicate separatamente la parte precedente e quella successiva alla trasformazione, indicando rispettivamente la data di assunzione e la data di trasformazione.
Ovviamente, la data di assunzione viene rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, mentre la data di trasformazione viene rilevata dal servizio Dipendente – Inquadramento.
Se il recupero dell’incentivo arretrato viene effettuato in un mese successivo alla cessazione, sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Luglio 2022
(acred831)
INCENTIVI PER ASSUNZIONI / TRASFORMAZIONI – LUGLIO 2022

Come anticipato nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred813, i nuovi incentivi relativi ai “giovani under 36” ed alle “donne svantaggiate”, risultano prorogati fino alle assunzioni e trasformazioni avvenute entro il 30/06/2022.

Gli incentivi in questione, indicati nel messaggio Inps n. 403 del 26/01/2022, sono i seguenti:

  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di “giovani under 36”, previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, della L. 178/2020 (aggiornamento di ottobre 2021 Acred805).
  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e per assunzioni a tempo determinato, di “donne svantaggiate”, previsto dall’art. 1, commi da 16 a 19, della L. 178/2020 (aggiornamento di novembre 2021 Acred807).

In assenza di un’eventuale proroga da parte della Commissione Europea e delle conseguenti (e indispensabili) indicazioni operative da parte dell’Inps, i suddetti incentivi NON possono essere applicati alle assunzioni o trasformazioni avvenute successivamente al 30/06/2022. Naturalmente, in caso di proroga, sarà previsto il recupero degli arretrati.

Per le assunzioni e trasformazioni avvenute successivamente al 30 giugno, quindi, NON possono essere utilizzati i codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche per attivare i suddetti incentivi (aggiornamenti Acred805 / Acred807 sopra citati).
Rimane possibile (a discrezione dell’Utente) applicare altre agevolazioni, laddove risultino soddisfatti i requisiti previsti.

Resta inteso che i suddetti incentivi continuano ad essere applicati, nel mese di luglio e nei mesi successivi fino al termine del periodo spettante, nei casi in cui l’assunzione o trasformazione sia avvenuta entro il 30/06/2022.

Gennaio 2022
(acred813)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – ANNO 2022

Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022 abbiamo fornito delle anticipazioni in merito alla proroga, fino al mese di giugno 2022, della Decontribuzione Sud e di alcune assunzioni agevolate, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea. L’Inps, con il messaggio n. 403 del 26/01/2022, ha confermato la suddetta proroga.

Le seguenti agevolazioni contributive sono quindi prorogate fino al mese di giugno 2022:

  • Decontribuzione Sud, secondo le stesse modalità previste per l’anno 2021 (aggiornamenti di febbraio 2021 Acred789 e marzo 2021 Acred791).
  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani “under 36”, effettuate nel periodo da gennaio a giugno 2022, secondo le stesse modalità previste per le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2021 (aggiornamento di ottobre 2021 Acred805).
  • Incentivo per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e per assunzioni a tempo determinato, di donne svantaggiate, effettuate nel periodo da gennaio a giugno 2022, secondo le stesse modalità previste per le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2021 (aggiornamento di novembre 2021 Acred807).

Precisiamo che, a meno di ulteriori proroghe, l’applicazione della Decontribuzione Sud sarà sospesa automaticamente dal mese di luglio 2022. Relativamente agli incentivi per assunzioni o trasformazioni di “under 36” e donne, invece, l’applicazione delle agevolazioni contributive continuerà anche nei mesi successivi a giugno 2022, fino al termine del periodo agevolato, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni effettuate entro il 30/06/2022.

Dicembre 2021
(acred808)
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento Acred807 del26/11/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 32 del 22/02/2021 e nei messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809del 5/11/2021. Successivamente, con la comunicazione del 6/12/2021, abbiamo fatto presente che non risultava chiaro quale fosse il criterio da adottare, in alcune situazioni, per il recupero dell’incentivo arretrato.
A tale proposito, ricordiamo che il recupero dell’incentivo arretrato può avvenire tramite le denunce Uniemens relative ai mesi di novembre o dicembre 2021, oppure anche di gennaio 2022.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune variazioni sul recupero dell’incentivo arretrato, in particolare nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a tempo determinato agevolato. L’agevolazione del precedente rapporto è quella prevista dalla L. 92/2012 (cod. 55 nel campo Situazione Contributiva, 50% dei contributi).
Nel caso in questione, la trasformazione a tempo indeterminato dovrebbe essere avvenuta nell’anno 2021, per avere diritto al nuovo incentivo, mentre la precedente assunzione a tempo determinato potrebbe essere avvenuta nello stesso anno 2021, oppure nell’anno 2020 (supponendo che, anche in questo caso, spetti l’incentivo a causa della trasformazione).
Nel primo caso, ossia quando l’assunzione a tempo determinato agevolato è avvenuta nell’anno 2021, va sicuramente attribuito il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, in modo da far decorrere il conteggio dei 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato. Anche gli arretrati del nuovo incentivo, unitamente alla restituzione della precedente agevolazione già applicata (50%), vanno calcolati a partire dalla data di assunzione a tempo determinato.
Nel secondo caso, ossia quando l’assunzione a tempo determinato agevolato è avvenuta nell’anno 2020, le istruzioni Inps non sono molto chiare. Supponendo che il nuovo incentivo spetti anche in tale situazione, risulterebbe corretto indicare il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, per far decorrere il conteggio dei 18 mesi dalla data di assunzione. Se, invece, venisse attribuito il codice ‘113’, il conteggio dei 18 mesi partirebbe dalla data di trasformazione ed il periodo agevolato complessivo (precedente agevolazione + nuovo incentivo) supererebbe in tal modo i 18 mesi (naturalmente, rimane facoltà dell’Utente decidere quale codice attribuire nel caso in questione). Gli arretrati del nuovo incentivo, comunque, non possono spettare dalla data di assunzione, in quanto l’evento che avrebbe dato diritto al nuovo incentivo (ossia la trasformazione a tempo indeterminato) è avvenuto nell’anno 2021, mentre l’assunzione è avvenuta nell’anno 2020. Nel caso in questione, quindi, gli arretrati dovrebbero spettare dalla data di trasformazione (anche attribuendo il codice ‘112’).

Sulla base di quanto sopra indicato, è stata predisposta la seguente modifica in relazione al solo codice‘112’:

  • se la data di assunzione a tempo determinato agevolato ricade nell’anno 2021, gli arretrati del nuovo incentivo vengono calcolati a partire dalla data di assunzione;
  • se la data di assunzione a tempo determinato agevolato ricade nell’anno 2020, gli arretrati del nuovo incentivo vengono calcolati a partire dalla data di trasformazione.

In entrambi i casi, viene contestualmente restituita la precedentemente agevolazione già applicata (50%), ovviamente in relazione allo stesso periodo considerato per gli arretrati del nuovo incentivo. Come già detto, attribuendo il codice ‘112’, il conteggio dei 18 mesi decorre, in ogni caso, dalla data di assunzione a tempo determinato agevolato.

Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di “forzare” la data di inizio del periodo relativo agli arretrati: nel caso in cui si ritenga corretto far decorrere gli arretrati da una data diversa rispetto a quella determinata in automatico (secondo i criteri sopra descritti), è possibile indicare la data di inizio del periodo di arretrati nel campo Competenza della voce 9AA (sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alla voce 9AC con ‘1’ in Quantità per attivare il calcolo degli arretrati). Anche in caso di “forzatura”, comunque non vengono calcolati gli arretrati per eventuali periodi precedenti a gennaio 2021. Precisiamo, inoltre, che la data in questione non influisce in alcun modo sul conteggio dei 18 mesi di spettanza dell’incentivo.

Sempre in relazione al codice ‘112’, è stata modificata la compilazione del campo Identificativo, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, il quale viene adesso compilato secondo i seguenti criteri:

  • per i periodi successivi alla data di trasformazione, viene riportata la data di trasformazione;
  • per i periodi precedenti alla data di trasformazione (nel caso in cui spettino gli arretrati) viene riportata la data di assunzione a tempo determinato agevolato.

Precisiamo che, in merito alla compilazione del campo Identificativo, le istruzioni Inps non sono affatto chiare, tuttavia il criterio sopra indicato sembra essere quello più conforme alle indicazioni fornite dall’Inps.

Novembre 2021
(comunicazione
06/12/2021
)
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE – RECUPERO ARRETRATI

Con l’aggiornamento Acred807 del 26/11/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici, secondo le modalità indicate dall’Inps nella circolare n. 32 del 22/02/2021 e nei messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809 del 5/11/2021. Ricordiamo, in particolare, che il recupero dell’incentivo arretrato può avvenire tramite le denunce Uniemens relative ai mesi di novembre o dicembre 2021 o anche di gennaio 2022.

A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni clienti, oppure riportate sul forum di Assosoftware, non risulta chiaro come ci si debba comportare, in alcune situazioni, per effettuare il recupero dell’incentivo arretrato.

In particolare, non è chiaro da quale mese spettano gli arretrati in caso di assunzione a tempo determinato nell’anno 2020, con agevolazione L. 92/2012 al 50% (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva), e successiva trasformazione a tempo indeterminato nell’anno 2021. Nel caso in cui, in tale situazione, spetti il nuovo incentivo e venga indicato il codice ‘112’ nel campo Ulteriori Specifiche, non essendo corretto calcolare gli arretrati dal mese di assunzione (in quanto ricadente nell’anno 2020), viene emessa una segnalazione di errore relativa all’Uniemens dalla procedura di elaborazione mensile, ed anche una segnalazione di arrotondamento troppo elevato al momento della stampa della nota contabile. A tale riguardo, occorrono ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, per capire quale sia il periodo da considerare per gli arretrati.

Inoltre, il programma di controllo dell’Uniemens segnala, come errore, la presenza contemporanea del nuovo incentivo e della causale di restituzione della Decontribuzione Sud applicata nei mesi precedenti. A questo proposito, ricordiamo che è possibile attivare la restituzione della Decontribuzione Sud applicata negli stessi mesi per i quali vengono determinati gli arretrati del nuovo incentivo (voce 9A8 con ‘1’ nel campo Quantità, aggiornamento Acred807).

In conseguenza delle problematiche sopra descritte, consigliamo (almeno nei casi sopra citati o in altre situazione “dubbie”) di posticipare al mese di dicembre 2021 il recupero degli arretrati, anche nel caso in cui il nuovo incentivo venga attivato a partire dal mese di novembre 2021.
A tale scopo, è sufficiente indicate la voce 9AC (con ‘1’ nel campo Quantità, per attivare il calcolo degli arretrati), sulle Variazioni Mensili di dicembre, anziché sulle Variazioni Mensili di novembre. Lo stesso criterio, ovviamente, vale anche per la voce 9A8, relativa alla restituzione della Decontribuzione Sud.

Novembre 2021
(acred807)
INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE

L’Inps, con la circolare n. 32 del 22/02/2021 ed i messaggi n. 1421 del 6/04/2021 e n. 3809 del 5/11/2021, ha fornito le indicazioni per l’applicazione del nuovo incentivo relativo alle assunzioni di donne lavoratrici.
L’incentivo interessa sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle a tempo determinato, oltre alle proroghe di rapporti a tempo determinato ed alle trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato. Nei messaggi e nella circolare Inps sopra citati, sono indicate dettagliatamente le condizioni che devono sussistere per avere diritto all’incentivo.
Le assunzioni, trasformazioni o proroghe per le quali è possibile applicare l’incentivo sono quelle effettuate nell’anni 2021. Per quanto riguarda le assunzioni, trasformazioni o proroghe che saranno effettuate nell’anno 2022, nel messaggio Inps 3809 viene precisato che “le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea”.

Il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2021. Gli eventuali arretrati, relativi al periodo da gennaio 2021 (o dal successivo mese di assunzione o trasformazione) al mese precedente all’applicazione dell’incentivo, possono essere recuperati fino alla denuncia Uniemens relativa al mese di gennaio 2022.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriore Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 110 in caso di assunzione a tempo determinato, con durata dell’incentivo per un massimo di 12 mesi;
  • 111 in caso di assunzione a tempo indeterminato, con durata dell’incentivo per un massimo di 18 mesi;
  • 112 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, con durata dell’incentivo per un massimo di 18 mesi a partire dalla data di assunzione originaria (a tempo determinato);
  • 113 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, con durata dell’incentivo per un massimo di 18 mesi a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Nel caso in cui l’incentivo riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia presente nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Il nuovo incentivo non è cumulabile con alcuni incentivi o agevolazioni contributive: in particolare, con l’incentivo ‘GECO’ e con la riduzione del 50% dei contributi L. 92/2012 (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva). In presenza di tali incentivi o agevolazioni, per applicare il nuovo incentivo occorre restituire l’agevolazione già usufruita nei mesi precedenti. Inoltre, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Inquadramento, nel mese di attivazione del nuovo incentivo, per modificare il campo Situazione Contributiva (annullando il codice ‘55’) o il campo Ulteriori Specifiche (sostituendo i codici relativi al ‘GECO’ con i codici, sopra elencati, relativi al nuovo incentivo assunzione donne).
Il nuovo incentivo risulta invece cumulabile con la riduzione del 50% dei contributi prevista in caso di assunzione per sostituzione di maternità (codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva): in tal caso, il nuovo incentivo viene applicato sulla sola contribuzione datoriale residua, al netto della riduzione contributiva prevista dal codice ‘82’. Lo stesso criterio si applica in presenza degli incentivi per assunzione disabili (voce 96W) e per assunzione beneficiari Naspi (voce 96A).
Sebbene non sia espressamente indicato nella circolare o nei messaggi Inps sopra citati, anche la Decontribuzione Sud dovrebbe essere cumulabile con il nuovo incentivo: nel caso in cui risulti attivata, la Decontribuzione Sud viene determinata sulla contribuzione datoriale al netto del nuovo incentivo assunzione donne. Segnaliamo che, se lo si ritiene più “prudente”, è possibile disattivare la Decontribuzione Sud in presenza dell’incentivo assunzione donne: a tale scopo, è sufficiente bloccare la voce ‘8E1’ sui dipendenti interessati dal nuovo incentivo.

Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 6.000, relativamente a tutte le tipologie sopra elencate. Il limite in questione deve essere rapportato alla percentuale di part-time di ogni mese del periodo interessato.
Precisiamo che l’importo dell’incentivo NON deve essere limitato su base mensile: a differenza dei precedenti incentivi, in questo caso deve essere verificato esclusivamente il superamento del limite annuale.

Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9AA, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo rapportato alla percentuale media di part-time del periodo interessato (per ogni mese con orario full-time, si considera la percentuale del 100%). La percentuale media di part-time si determina considerando la percentuale effettiva applicata nei mesi precedenti (a partire dal mese di assunzione o di trasformazione, a seconda del codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche), mentre per i mesi futuri si considera la percentuale del mese corrente. Nel campo Importo Totale viene riportato il limite relativo al primo anno; nei casi in cui l’incentivo spetta per 18 mesi, a partire dal 13° mese viene calcolato anche il limite relativo al secondo anno, riportato nel campo Importo Unitario. Come precisato dall’Inps sul forum di Assosoftware, nonostante nel secondo anno l’incentivo spetti per un massimo di 6 mesi (18 mesi complessivi), il limite relativo al secondo anno rimane comunque di E. 6.000.
Nel campo Quantità della voce 9AA viene riportato il numero dei mesi trascorsi dalla data di assunzione / trasformazione fino al mese corrente. Al termine del periodo previsto, la voce 9AA non viene più elaborata.

Viene elaborata anche la voce 9AB, sulla quale è riportato lo sgravio già usufruito nei mesi precedenti: nel campo Importo Totale viene riportato lo sgravio usufruito nel primo anno e campo Importo Unitario quello usufruito nel secondo anno.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9AD (tale operazione non dovrebbe essere necessaria, se non per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).
Per quanto riguarda i contratti a termine e gli stagionali, i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), prudenzialmente, non vengono considerati utili (le indicazioni Inps non sono sufficientemente chiare a tale riguardo).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente, viene riportato sulla voce 9AD: tale valore si trova nel campo Importo Totale se relativo al primo anno, oppure nel campo Importo Unitario se relativo al secondo anno.
Precisiamo che il suddetto valore corrisponde alla contribuzione datoriale soggetta allo sgravio (al netto di altri eventuali incentivi o agevolazioni), fino a concorrenza del limite di esenzione annuale.

Precisiamo che il criterio di calcolo del limite annuale descritto nei paragrafi precedenti, è stato indicato dettagliatamente in alcune risposte dell’Inps sul forum di Assosoftware. Secondo tale criterio, ogni mese il limite annuale viene ricalcolato applicando la percentuale di part-time del mese corrente ai mesi futuri: di conseguenza, in caso di trasformazione da full-time a part-time, è possibile che risulti già usufruito un importo dell’incentivo superiore al nuovo limite annuale. In tali condizioni, viene determinato automaticamente l’importo da restituire, tramite l’elaborazione automatica della voce 9AE. Tuttavia, l’Inps non ha previsto una causale che consenta di restituire l’incentivo indebitamente usufruito, indicandolo sulla denuncia Uniemens. Almeno per il momento, quindi, viene soltanto segnalata la presenza di tale restituzione: al momento dell’elaborazione e della stampa dei cedolini, la segnalazione è riportata sulla finestra ‘Segnalazioni’ del servizio Cedolini – Elaborazione e sulla stampa ‘segnalazioni’ delle procedure di elaborazione e stampa mensile. Inoltre, dal momento che tale restituzione non può essere indicata sulla denuncia Uniemens, si ottiene una differenza tra i dati contabili e le somme versate: viene perciò emessa la segnalazione ‘Arrotondamento troppo elevato’ in fase di stampa della nota contabile.

Con l’elaborazione dei mesi di novembre o dicembre 2021, oppure di gennaio 2022, è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, a partire dal mese di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato.
A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 9AC sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 9AC recupera l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione o di trasformazione (in base al codice indicato nel campo Ulteriori Specifiche). Il valore dell’incentivo arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso incentivo non sia già stato usufruito negli stessi mesi. L’incentivo arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AC (in caso di necessità, è possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel suddetto campo).

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sempre nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, se per lo stesso dipendente era già stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la riduzione contributiva L. 92/2012 (situazione contributiva ‘55’), vengono automaticamente restituite le corrispondenti agevolazioni, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo incentivo. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9A9 per la restituzione incentivo ‘GECO’, oppure la voce 9A2 per la restituzione della riduzione contributiva L. 92/2012, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.
Nel caso in cui sia già stata applicata la Decontribuzione Sud e si ritenga corretto restituire l’importo di tale agevolazione, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, la voce 9A8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità (nello stesso mese in cui viene effettuato il recupero dell’incentivo).

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘INDO’.
La suddetta causale è sempre dettagliata per singolo mese di competenza (corrente o arretrato). Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato. Sebbene non sia espressamente indicato nel messaggio Inps n. 3809 sopra citato, nel campo ‘Identificativo’ viene riportata la data dalla quale si inizia a calcolare il periodo utile per l’incentivo, ossia la data di assunzione per i codici 110 / 111 / 112, oppure la data di trasformazione per il codice 113 (campo Ulteriori Specifiche).
Ovviamente, la data di assunzione viene rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, mentre la data di trasformazione viene rilevata dal campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’ del servizio Dipendente – Inquadramento.

Le eventuali agevolazioni già usufruite nei mesi precedenti, da restituire a seguito dell’applicazione del nuovo incentivo, sono riportate nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale:

  • il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire (voce 9A9) è riportato sulla causale ‘M472’;
  • il valore della riduzione contributiva L. 92/2012 da restituire (voce 9A2) è riportato sulla causale ‘M431’;
  • il valore della Decontribuzione Sud (se viene restituito tramite la voce 9A8) è riportato sulla causale ‘M543’.

E’ stata prevista la possibilità di effettuare il recupero dell’incentivo arretrato anche nel caso di rapporti già cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che, in tale situazione, rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’incentivo, relativamente al periodo in cui il dipendente è stato in forza.
Per recuperare l’incentivo arretrato nei mesi successivi alla cessazione, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’  sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’). Inoltre, nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9AC sulle Variazioni Mensili, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Dal momento che il recupero dell’incentivo arretrato viene effettuato nonostante il dipendente non sia più in forza, sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo incentivo viene riportato automaticamente, dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente: l’incentivo viene indicato con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘3H’. Per attivare l’incentivo, occorre comunque indicare i codici previsti (110 / 111 / 112 / 113) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.
Per quanto riguarda i mesi pregressi, il messaggio Inps prevede che debbano essere inviati degli appositi flussi di variazione (con codice agevolazione ‘3K’), la cui compilazione rimane a carico dell’Utente. In presenza degli arretrati, la procedura di generazione dei dati emette comunque una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’.

Ottobre 2021
(acred806)
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI “UNDER 36”

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, abbiamo rilasciato la gestione del nuovo incentivo giovani “UNDER 36”, secondo le modalità previste dall’Inps con la circolare n. 56 del 12/04/2021 e con il messaggio 3389 del 07/10/2021. La gestione rilasciata prevede anche il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero dell’incentivo arretrato anche nel caso di rapporti già cessati. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’incentivo, relativamente al periodo in cui il dipendente è stato in forza (la circolare ed il messaggio Inps non forniscono indicazioni specifiche per gestire il caso in questione).
Per recuperare l’incentivo arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’  sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’). Inoltre, nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9DD sulle Variazioni Mensili, con il valore convenzionale ‘1’ sia nel campo Quantità che nel campo Importo Unitario. In tal modo, il recupero dell’incentivo arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens interessata viene riportato il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Ottobre 2021
(acred806)
INCENTIVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, abbiamo rilasciato gestione dell’incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, secondo quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 115 del 02/08/2021 e nel messaggio n. 3050 del 09/09/2021. La gestione rilasciata prevede anche il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

Relativamente al recupero dell’incentivo arretrato, non risulta chiaro quale criterio debba essere adottato nel caso in cui sia stata applicata la Decontribuzione Sud: nelle disposizioni Inps sopra citate, il caso in questione non viene trattato.
A tale riguardo, con il presente aggiornamento abbiamo previsto le seguenti possibilità:

  • Se si ritiene corretto restituire la Decontribuzione Sud applicata nei mesi pregressi, è possibile utilizzare la causale a debito prevista per l’analoga restituzione nel caso dell’incentivo “UNDER 36” (causale ‘M543’, messaggio Inps n. 3389 del 07/10/2021); a tale scopo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati occorre indicare la voce 9A8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
  • Se, invece, si ritiene corretto calcolare l’incentivo arretrato al netto della Decontribuzione Sud già applicata, è sufficiente indicare le voci 9CK e 9CY descritte nell’aggiornamento Acred805 (senza aggiungere la voce 9A8 sopra descritta); in tal caso, relativamente ai mesi pregressi, il contributo utile per l’incentivo ‘RIOC’ viene determinato al netto della Decontribuzione Sud applicata negli stessi mesi.

Precisiamo che entrambe le modalità sopra descritte, vengono applicate al calcolo degli arretrati soltanto a seguito del presente aggiornamento. In presenza della Decontribuzione Sud, quindi, se è già stato effettuato il calcolo dell’incentivo arretrato per il contratto di rioccupazione, occorre rielaborare le ditte interessate. In tale situazione, il diverso importo dell’incentivo arretrato non produce alcun effetto sulla busta paga: la modifica ha effetto unicamente sull’importo da versare tramite F24 (causale ‘DM10’) e sulla denuncia Uniemens.

Novembre 2021
(comunicazione
02/11/2021
)
INCENTIVO RIOCCUPAZIONE – PRECISAZIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred805 del 27/10/2021, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 115 del 02/08/2021 e con il messaggio n. 3050 del 09/09/2021.

Nella documentazione dell’aggiornamento Acred805, secondo capoverso, è stato erroneamente indicato che il periodo utile per le assunzioni con contratto di rioccupazione andrebbe dal 01/07/2021 al 31/07/2021: il periodo in questione va invece dal 01/07/2021 al 31/10/2021 (come indicato, più avanti, nello stesso paragrafo).
Le documentazioni in linea sono già state corrette in tal senso.

Ottobre 2021
(acred805)
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI “UNDER 36”

L’Inps, con la circolare n. 56 del 12/04/2021 e con il messaggio 3389 del 07/10/2021, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo giovani ‘UNDER 36’, riguardante le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2021. Per quanto riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato che saranno effettuate nell’anno 2022, nel messaggio Inps è precisato che “le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea”.
Il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di ottobre o di novembre 2021, recuperando gli eventuali arretrati relativi ai mesi precedenti (ovviamente ricadenti nell’anno 2021).

Come già detto, l’incentivo spetta in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni indicate nella circolare e nel messaggio sopra citati. In particolare, ricordiamo che il dipendente non deve avere ancora compiuto 36 anni al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Il valore dell’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro un limite massimo di E. 6.000 annui, riparametrati su base mensile.
Il nuovo incentivo non è cumulabile con altri incentivi o agevolazioni. In particolare, nel caso in cui sia stato usufruito l’incentivo ‘GECO’ o la Decontribuzione Sud, e si preferisca applicare il nuovo incentivo ‘UNDER 36’, è necessario restituire le agevolazioni già usufruite (in relazione al dipendente interessato).

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per attivare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriore Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 103 (codice causale ‘GI36’), per i datori di lavoro che hanno sede lavorativa in regioni diverse da quelle previste per il codice 104 (vedere punto successivo); l’incentivo spetta per un massimo di 36 mesi.
  • 104 (codice causale ‘GI48’), per i datori di lavoro che hanno sede lavorativa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l’incentivo spetta per un massimo di 48 mesi.

Secondo quanto indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è previsto un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Come già detto, il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 6.000: il limite mensile corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi E. 500), rapportato eventualmente alla percentuale di part-time del mese. Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero, stabilito in E. 16,12 nella circolare Inps, per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese (anche in questo caso, occorre rapportare il valore all’eventuale percentuale di part-time del mese).

Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9D9, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 6.000.
Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9D9 (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile).

Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9DA: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese.
In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9DA, occorrerà quindi modificarlo sulla base della nuova percentuale.

Viene elaborata anche la voce 9DB, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce è riportato anche il valore dei contributi soggetti allo sgravio (campo Importo Totale).

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9DE (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9DE. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

A partire dall’elaborazione del mese di ottobre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o, nei casi previsti, di trasformazione a tempo indeterminato.
A tale scopo, occorre indicare la voce 9DD sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 9DD recupera automaticamente l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, sul dipendente occorre indicare la corrispondente data di trasformazione, riportandola nel nuovo campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, predisposta sul servizio Inquadramento (vedere paragrafo Dipendente - Inquadramento).
Impostando la voce 9DD come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso incentivo non sia già stato usufruito nei mesi interessati. In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9DD.

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. L’importo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘GI36’ (codice 103 nel campo Ulteriori Specifiche) oppure ‘GI48’ (codice 104 nel campo Ulteriori Specifiche).
Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza (corrente o arretrato). Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportata la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato. La data di assunzione, ovviamente, viene rilevata dal servizio Dipendente – Anagrafico, mentre la data di trasformazione viene rilevata dal nuovo campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’ del servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se risulta compilato il nuovo campo relativo alla data di trasformazione, la data in questione viene sempre riportata nel campo ‘Identificativo’, in luogo della data di assunzione.

Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati (tramite la voce 9DD sopra descritta), se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’ o la Decontribuzione Sud, viene automaticamente effettuata la restituzione di tali agevolazioni (limitatamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo incentivo ‘UNDER 36’).
Il valore della Decontribuzione Sud da restituire viene riportato nel campo importo totale della voce 9A8, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale, con la causale ‘M543’.
Il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire viene riportato nel campo importo totale della voce 9A9, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale, con la causale ‘M472’.
Sui soggetti per i quali risulta attivato l’incentivo ‘UNDER 36’, viene automaticamente bloccata la Decontribuzione Sud (ed anche l’incentivo ‘GECO’, in quanto occorre indicare un diverso codice nel campo Ulteriori Specifiche).

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo incentivo ‘UNDER 36’ viene riportato automaticamente, dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente: l’incentivo viene indicato con il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘E1’ / ‘E2’, corrispondenti rispettivamente ai codici 103 / 104 nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.
Per quanto riguarda i mesi pregressi, il messaggio Inps prevede che debbano essere inviati degli appositi flussi di variazione (con codici agevolazione ‘E3’ / ‘E4’), la cui compilazione rimane a carico dell’Utente. In presenza degli arretrati, la procedura di generazione dei dati emette comunque una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’.

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
E’ anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), per ottenere la segnalazione della decadenza dell’incentivo.
Precisiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Tramite le opzioni del programma ‘LISTADIP’, è possibile produrre un elenco dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo richiesto: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘01/01/2021’ e ‘31/10/2021’ (indicare lo stesso periodo anche nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura). Inoltre, sul rigo ‘Seleziona i dipendenti che al momento dell'assunzione avevano un'età’, indicare ‘Inferiore’ a ‘36’ anni.
Per rilevare le trasformazioni a tempo indeterminato, è possibile utilizzare il programma ‘LISTAVAR’ (riportato nell’elenco subito dopo il programma ‘LISTADIP’). Nei parametri del programma ‘LISTAVAR’, barrare la casella ‘Tipo di contratto’ e nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura indicare rispettivamente ‘01/01/2021’ e ‘31/10/2021’. In tal modo, si ottiene un elenco di tutti i soggetti che hanno avuto una variazione relativa al tipo di contratto nel periodo richiesto: generalmente si tratta di variazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma sono possibili anche variazioni di altro genere (occorre quindi verificare la variazione riportata sulla stampa).

Ottobre 2021
(acred805)
INCENTIVO RIOCCUPAZIONE

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante per le assunzioni con contratto di rioccupazione, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 115 del 02/08/2021 e nel messaggio n. 3050 del 09/09/2021.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 01/07/2021 al 31/10/2021, alle condizioni e secondo le modalità specificate nella circolare sopra citata.
Il valore dell’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro un limite massimo di E. 6.000 annui, riparametrati su base mensile, per un periodo massimo di 6 mesi.
Considerando che il valore annuale di E. 6.000 deve essere riparametrato su base mensile e che l’incentivo ha una durata massima di 6 mesi, l’importo massimo dell’incentivo effettivamente utilizzabile è di E. 3.000.

L’incentivo può essere applicato a partire dal mese di ottobre 2021. Gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (da luglio 2021 in poi) devono essere recuperati entro il mese di dicembre 2021.

Sebbene il nuovo incentivo per contratto di rioccupazione sia compatibile (secondo la previsione normativa) con altri esoneri, nella circolare Inps sopra citata è precisato che, durante il periodo di applicazione del nuovo incentivo, non è possibile applicare altri incentivi o agevolazioni “in considerazione della misura pari al 100% della contribuzione”. In teoria, altri incentivi o agevolazioni potrebbero trovare applicazione sull’eventuale parte residua dei contributi a carico ditta, nel caso in cui questi ultimi risultino superiori al limite mensile del nuovo incentivo; tuttavia, come già detto, la circolare Inps esclude tale possibilità. Dal mese successivo a quello in cui termina il periodo di fruizione del nuovo incentivo, possono essere nuovamente applicati ulteriori incentivi o agevolazioni, calcolando comunque il periodo di spettanza di tali esoneri al netto del periodo di fruizione del nuovo incentivo.

In particolare, dal mese in cui viene attivato il nuovo incentivo per contratto di rioccupazione, viene automaticamente bloccato il calcolo della Decontribuzione Sud, per il solo dipendente interessato. La Decontribuzione Sud sarà poi nuovamente calcolata nei periodi successivi al termine dell’applicazione del nuovo incentivo.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la nuova voce 9CK sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Secondo quanto indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (non è previsto un conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Come già detto, il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 6.000: il limite mensile corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi E. 500), rapportato eventualmente alla percentuale di part-time del mese. Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero, stabilito in E. 16,12 nella circolare Inps, per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese (anche in questo caso, occorre rapportare il valore all’eventuale percentuale di part-time del mese).

Attivando la voce 9CK, viene elaborata la voce 9CW, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti. Precisiamo che i suddetti valori corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando la percentuale di part-time del mese ai valori riportati sulla voce 9CW.

Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CK: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese.
In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9CK, occorrerà modificarlo applicando la nuova percentuale.

Viene elaborata anche la voce 9CX, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese (campo Importo Unitario), eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili (campo Quantità). Sulla stessa voce è riportato anche il valore dei contributi soggetti allo sgravio (campo Importo Totale).

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CZ (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CZ. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

L’incentivo viene calcolato soltanto se il dipendente risulta assunto tra il 1/07/2021 e il 31/10/2021. Nel caso in cui, per particolari motivi, si desideri attivare l’incentivo senza effettuare il suddetto controllo sulla data di assunzione, è possibile indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo importo unitario della voce 9CZ.

Sull’elaborazione del mese di ottobre 2021, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato. In alternativa, la stessa operazione può essere effettuata sui mesi di novembre o dicembre.
A tale scopo, occorre inserire la voce 9CY sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità). La voce 9CY recupera automaticamente l’incentivo arretrato, a partire dal mese di assunzione. Il valore dell’incentivo viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi (a condizione che la stessa voce 9CY non sia già presente nei mesi interessati).
E’ possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9CY.

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. L’importo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo viene riportato esclusivamente nella sezione Info Causali, con la causale ‘RIOC’, dettagliato per singolo mese di competenza (corrente o arretrato). Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene sempre riportato il valore ‘N’, tuttavia per le agenzie di somministrazione occorre compilare tale campo (sul servizio Uniemens – Info Causali), indicando il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice.

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CK. Per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare un’apposita data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza direttamente sulla voce 9CK, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
Precisiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Tramite le opzioni del programma ‘LISTADIP’, è possibile produrre un elenco dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo richiesto: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘01/07/2021’ e ‘31/10/2021’ (indicare lo stesso periodo anche nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura).

Gennaio 2021
(acred785)
INCENTIVO ‘IREC’ / ‘IRST’ – PRECISAZIONI

Ricordiamo che con la circolare Inps n. 133 del 24/11/2020 sono state indicate le modalità di gestione degli incentivi previsti dagli art. 6 e 7 del D.L. 104/2020. Tali incentivi sono individuati dalle causali ‘IREC’ (tempo indeterminato) e ‘IRST’ (tempo determinato) sulla denuncia Uniemens (aggiornamento di novembre 2020 Acred780).

Secondo quanto previsto dalla normativa, i nuovi incentivi sono cumulabili con altre agevolazioni, fino a concorrenza della contribuzione a carico del datore di lavoro. Tale criterio è stato confermato anche dalla stessa circolare Inps n. 133/2020 sopra citata, che al punto 7 (“Coordinamento con altri incentivi”), recita quanto segue:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge in trattazione, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”. Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che l’incentivo in questione prevede un massimale mensile; di conseguenza, la possibilità che esista un residuo di contribuzione datoriale sgravabile (al netto dell’incentivo) non è soltanto teorica ma anche “concreta”, nei casi in cui la contribuzione a carico del datore supera il massimale.
Tuttavia, il programma di controllo della denuncia Uniemens rileva una condizione di errore bloccante in presenza di altri incentivi o agevolazioni parziali, quale ad esempio l’incentivo ‘GECO’ o alcune riduzioni contributive parziali, anche nel caso in cui sia presente un residuo di contribuzione a carico del datore di lavoro.
Secondo quanto ci è stato segnalato da un Utente (e riportato su una pubblicazione), in occasione di un convegno, l’Inps avrebbe dichiarato che l’incentivo ‘IREC’ non sarebbe compatibile con l’incentivo ‘GECO’.
A tale riguardo, sul forum di Assosoftware, sono stati postati diversi quesiti, per chiedere all’Inps indicazioni ufficiali in merito ad eventuali incompatibilità tra i suddetti incentivi: ad oggi, l’Inps ha risposto che, sebbene a loro parere gli incentivi in questione non sarebbero cumulabili, hanno richiesto e stanno attendendo il parere del Ministero del Lavoro.
Non rimane, quindi, che attendere le indicazioni ufficiali da parte del Ministero del Lavoro (che probabilmente arriveranno tramite l’Inps), per capire quali siano gli incentivi o le agevolazioni effettivamente compatibili.
In caso di risposta negativa da parte del Ministero del Lavoro, occorrerebbe annullare l’incentivo ‘GECO’: in tale ipotesi, sarebbe necessario annullare l’incentivo sul dipendente interessato e rielaborare la ditta tramite la procedura Rielaborazione Ditte, con l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’ (la procedura segnalerà una differenza sui contributi a carico ditta, dovuta all’assenza dell’incentivo ‘GECO’ rispetto alla precedente elaborazione); in tal modo, la nota contabile ed il costo del personale risulterebbero allineati rispetto alle denunce Uniemens.

Dicembre 2020
(acred781)
INCENTIVO IREC / IRST – PRECISAZIONE

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, precisiamo che il valore mensile dell’incentivo comunicato dall’Inps deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9CR.

Ricordiamo che la voce 9CR deve essere utilizzata per attivare l’incentivo IREC / IRST, indicandola sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (aggiornamento di novembre 2020 Acred780).
La voce 9CR può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’: prima di selezionarla, occorre indicare il valore massimo mensile comunicato dall’Inps nell’apposito campo (viene riportato nell’Importo Totale).
Ricordiamo che, in caso di variazione di tale valore (ad esempio, se occorresse ricalcolarlo per una trasformazione del rapporto), diventerebbe necessario modificare il valore indicato sulla voce 9CR.
Precisiamo inoltre che, se il valore comunicato dall’Inps non viene indicato sulla voce 9CR, il limite massimo mensile è comunque determinato in automatico, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento di novembre 2020 Acred780.

Novembre 2020
(acred780)
INCENTIVO “IO LAVORO”

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 124 del 26/10/2020.
Il nuovo incentivo spetta alle condizioni specificate nella circolare sopra citata e può essere applicato a partire dal mese di novembre 2020, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a ottobre 2020. Il recupero degli arretrati può essere effettuato anche successivamente, entro il mese di gennaio 2021.
Il nuovo incentivo è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred761).

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9CL sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • IOLA’, valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”;
  • ILAV’, valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”;
  • IOLC’, valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”, nel caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’;
  • ILAC’, valore convenzionale ‘4’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”, nel caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’.

Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘IOLC’ / ‘ILAC’), rimane necessario attivare anche tale incentivo, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite annuale di E. 8.060, per un periodo massimo di 12 mesi.

Come indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile: il limite mensile corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del valore annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero di E. 21,66 (1/31 del valore mensile) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.
In caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’, il valore annuale viene ridotto del valore previsto per ‘GECO’: in tal caso, il limite annuale corrisponde quindi ad E. 5.060, quello mensile ad E. 421,66 e quello giornaliero ad E. 13,60.
Attivando la voce 9CL, viene elaborata la voce 9CM, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti. Precisiamo che i suddetti valori corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando la percentuale di part-time del mese ai valori riportati sulla voce 9CM.

Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CL: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese.
In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9CL, occorrerà modificarlo applicando la nuova percentuale.

Viene elaborata anche la voce 9CN, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità della stessa voce) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale. Quest’ultimo importo è calcolato al netto dei contributi eventualmente “sgravati” tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo).

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CQ (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CQ. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

A partire dall’elaborazione del mese di novembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre indicare la voce 9CP sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce 9CP recupera automaticamente l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9CP. In entrambi i casi, la voce 9CP può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’.
Impostando la voce 9CP come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso incentivo non sia già stato usufruito nei mesi interessati.
E’ possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 9CQ.

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato anche il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Le causali relative all’incentivo (‘IOLA’ / ‘ILAV’ / ‘IOLC’ / ‘ILAC’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo pregresso (colonna Importo Arretrati).
Il valore dell’incentivo arretrato deve essere riportato anche nella sezione Info Causali, dettagliato per singolo mese di competenza (tale indicazione non ha valenza contributiva e non viene considerata nel totale della denuncia).
Nella sezione ‘Info Causali’, gli arretrati sono riportati con le seguenti causali:

  • per l’incentivo ‘IOLA’ la causale ‘L529’
  • per l’incentivo ‘ILAV’ la causale ‘L531’
  • per l’incentivo ‘IOLC’ la causale ‘L533’
  • per l’incentivo ‘ILAC’ la causale ‘L535’

Su tutte le causali, il valore degli arretrati viene dettagliato automaticamente in relazione ai singoli mesi di competenza.
La colonna ‘Identificativo’ viene compilata con il valore ‘N’ (come da indicazioni Inps).
Al momento della generazione dei dati Uniemens (effettuata automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile), se il totale dei singoli mesi presente nella sezione ‘Info Causali’ non corrisponde al valore complessivo riportato nella sezione ‘Incentivo’, viene prodotta una segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’ (è prevista una tolleranza di 2 euro).

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’incentivo ‘IO Lavoro’ viene riportato automaticamente in relazione al mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘L1’ / ‘L2’ / ‘L3’ / ‘L4’. Per quanto riguarda i mesi pregressi, è invece prevista la compilazione da parte dell’Utente (in presenza degli arretrati, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CL. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9CL, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).

Nei casi in cui occorre verificare l’incremento occupazionale netto (punto 8.1 della circolare Inps 124/2020), è possibile utilizzare il programma ‘STADIULA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Ricordiamo che il programma ‘STADIULA’ calcola il numero di dipendenti occupati secondo il criterio delle ULA (unità lavorative annue) ed effettua il confronto tra due diversi periodi (aggiornamento di ottobre 2013 Acred511). Precisiamo che la verifica delle ulteriori condizioni indicate nella circolare Inps rimane comunque a carico dell’Utente.

Segnaliamo che, a seguito di una precisazione dell’Inps sul forum di Assosoftware, l’incentivo "IO Lavoro” non viene considerato compatibile con la Decontribuzione Sud. Di conseguenza, in presenza dell’incentivo viene automaticamente inibito il calcolo della Decontribuzione Sud (relativamente al singolo dipendente interessato).

Novembre 2020
(acred780)
INCENTIVO NUOVE ASSUNZIONI

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dagli art. 6 e 7 del D.L. 104/2020, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 133 del 24/11/2020.
L’incentivo spetta per le assunzioni o trasformazioni occorse nel periodo dal 15/08/2020 al 31/12/2020:

  • In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, di soggetti che non sono stati in forza presso lo stesso datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti; a tali condizioni, l’incentivo ha una durata di sei mesi dalla data di assunzione o trasformazione.
  • In caso di assunzione a termine o stagionale nel settore turismo e negli stabilimenti termali; a tali condizioni, l’incentivo ha una durata pari a quella del rapporto di lavoro e comunque non superiore a tre mesi.

L’incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2020. Inoltre, entro il mese di gennaio 2021, è possibile recuperare gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (da agosto 2020 in poi).
Il nuovo incentivo è cumulabile con altri incentivi analoghi (‘GECO’, Decontribuzione Sud, ecc.) o altre agevolazioni parziali (sostituzione di maternità, assunzioni L. 92/2012, ecc.), entro i limiti della contribuzione datoriale e con l’esclusione dei contributi indicati nella circolare Inps sopra citata.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’incentivo, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Tramite le opzioni del programma ‘LISTADIP’, è possibile produrre un elenco dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo richiesto: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘15/08/2020’ e ‘31/12/2020’. Anche nella Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare lo stesso periodo.
Eventualmente, è anche possibile ottenere un elenco dei contratti a termine o stagionali dei settori turismo e terme, assunti nello stesso periodo: nel campo ‘Tipo di contratto’ selezionare le varie condizioni di stagionale o contratto a termine (effettuando più lanci) e nel campo ‘Seleziona i dipendenti con il seguente contratto’ indicare i codici contratto interessati, mantenendo le stesse impostazioni sopra descritte per quanto riguarda il periodo di assunzione.
Infine, per rilevare le trasformazioni a tempo indeterminato, è possibile utilizzare il programma ‘LISTAVAR’ (riportato nell’elenco subito dopo il programma ‘LISTADIP’). Nei parametri del programma ‘LISTAVAR’, occorre barrare la casella ‘Tipo di contratto’, mentre nella Data Iniziale e Data Finale della procedura va indicato il periodo interessato (dal ‘15/08/2020’ al ‘31/12/2020’). In tal modo, si ottiene un elenco di tutti i soggetti che hanno avuto una variazione relativa al tipo di contratto nel periodo richiesto: generalmente si tratta di variazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, ma sono possibili anche variazioni di altro genere (occorre quindi verificare la variazione riportata sulla stampa).
Occorre tenere presente che gli altri requisiti necessari per avere diritto all’incentivo (indicati dettagliatamente nella circolare Inps 133/2020) devono essere verificati dall’Utente.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9CR sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando la modalità di gestione che si vuole utilizzare:

  • Automatico’ (modalità consigliata), viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Tale modalità  prevede il controllo automatico del tipo di contratto attribuito (servizio Dipendente – Inquadramento): sulla denuncia Uniemens, per i rapporti a tempo indeterminato viene attribuita la causale ‘IREC’, mentre per i rapporti a termine e gli stagionali viene attribuita la causale ‘IRST’;
  • IREC’, viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità. In questo caso, viene applicata la causale ‘IREC’ (tempo indeterminato) senza effettuare alcun controllo in merito al tipo di contratto.
  • IRST’, viene riportato il valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità. In questo caso, viene applicata la causale ‘IRST’ (contratto a termine o stagionale) senza effettuare alcun controllo in merito al tipo di contratto.

Precisiamo che la seconda e terza opzione tra quelle sopra elencate (valori convenzionali ‘2’ e ‘3’) possono essere utilizzate in caso di “forzatura” rispetto alla modalità automatica (valore convenzionale ‘1’).

L’incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite annuale di E. 8.060, per un periodo massimo di 6 mesi (tempo indeterminato) o di 3 mesi (tempo determinato).

Come indicato nella circolare, l’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile: il limite mensile corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del valore annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero di E. 21,66 (1/31 del valore mensile) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.
Attivando la voce 9CR, viene elaborata la voce 9CS, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile e annuale sopra descritti. Precisiamo che i suddetti valori corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando la percentuale di part-time del mese ai valori riportati sulla voce 9CS.

Nel caso in cui occorra “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9CR: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese.
In caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), nel caso in cui sia stato “forzato” il limite mensile sulla voce 9CR, occorrerà modificarlo applicando la nuova percentuale.

Viene elaborata anche la voce 9CT, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità della stessa voce) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale. Quest’ultimo importo è calcolato al netto dei contributi eventualmente “compensati” tramite gli incentivi ‘GECO’ o ‘IO Lavoro’. Precisiamo che l’eventuale Decontribuzione Sud viene “compensata” per ultima, sull’eventuale contribuzione residua.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi analoghi):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CV (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).
Per quanto riguarda i contratti a termine e gli stagionali, i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), prudenzialmente, non vengono considerati utili (la circolare Inps non è sufficientemente chiara a tale riguardo).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CV. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

A partire dall’elaborazione del mese di novembre, è possibile effettuare il recupero automatico dell’incentivo arretrato, dalla data di assunzione o, nei casi previsti, di trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre indicare la voce 9CU sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce 9CU recupera automaticamente l’incentivo arretrato a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9CU. In entrambi i casi, la voce 9CU può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’.
Impostando la voce 9CU come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso incentivo non sia già stato usufruito nei mesi interessati.
E’ possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 9CV.

Nel mese in cui viene recuperato l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato anche il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Le causali relative all’incentivo (‘IREC’ / ‘IRST’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo pregresso (colonna Importo Arretrati).
Il valore dell’incentivo arretrato deve essere riportato anche nella nuova sezione Info Causali, dettagliato per singolo mese di competenza (tale indicazione non ha valenza contributiva e non viene considerata nel totale della denuncia).
Gli arretrati relativi all’incentivo sono riportati nella nuova sezione ‘Info Causali’ con le seguenti causali:

  • per l’incentivo ‘IREC’ la causale ‘L537’
  • per l’incentivo ‘IRST’ la causale ‘L539’

Su tutte le causali, il valore degli arretrati viene dettagliato automaticamente in relazione ai singoli mesi di competenza.
La colonna ‘Identificativo’ viene compilata con il valore ‘N’ (come da indicazioni Inps).
Al momento della generazione dei dati Uniemens (effettuata automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile), se il totale dei singoli mesi presente nella sezione ‘Info Causali’ non corrisponde al valore complessivo riportato nella sezione ‘Incentivo’, viene prodotta una segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’ (è prevista una tolleranza di 2 euro).
Relativamente alla sezione Info Causali, ci riserviamo di effettuare ulteriori verifiche (possibilmente anche tramite il programma di controllo Uniemens, quando saranno accettate le nuove causali).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9CR. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9CR, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
Ricordiamo che la scadenza dell’incentivo decorre dopo 6 mesi dall’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure dopo 3 mesi dall’inizio del rapporto a termine o stagionale (o dal termine del rapporto, se precedente).

Settembre 2020
(acred771)
INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI ASSEGNO RICOLLOCAZIONE

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘BADR’, spettante in caso di assunzione di soggetti che percepiscono l’assegno di ricollocazione, secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 77 del 27/06/2020.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9E5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).

La durata dell’incentivo varia da un minimo di 12 mesi al un massimo di 18 mesi, a seconda del tipo di rapporto instaurato (tempo determinato o indeterminato), secondo i criteri indicati nella circolare Inps sopra citata.
L’incentivo ha effetto sul 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le esclusioni indicate più avanti), entro il limite annuale di E. 4.030,00. Su base mensile, il limite corrisponde ad E. 335,83 (1/12 del limite annuale). Come indicato nella circolare, nel mese di assunzione o cessazione, il limite viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero di E. 10,83 (1/31 del limite mensile) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. Attivando la voce 9E5, viene elaborata la voce 9E6, sulla quale sono riportati i valori massimi giornaliero, mensile ed annuale sopra descritti. Precisiamo che i valori riportati sulla voce 9E6 corrispondono ai limiti validi per il full-time: in caso di part-time, i limiti effettivi vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9E6, la percentuale di part-time del mese.
Nel caso in cui si debba “forzare” il limite mensile effettivo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, è possibile indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9E5: tale valore non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni in caso di assunzione o cessazione nel mese.

Viene elaborata anche la voce 9E7, sulla quale è riportato il limite massimo dell’incentivo per il singolo mese nel campo Importo Unitario (eventualmente calcolato tenendo conto dei giorni utili, riportati nel campo Quantità) ed il valore dei contributi soggetti allo sgravio nel campo Importo Totale.

Per determinare i contributi soggetti allo sgravio, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per altri incentivi, quali ad esempio il ‘GECO’):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9E9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Analogamente ad altri incentivi, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, viene considerato soggetto all’applicazione dell’incentivo.

Il valore dell’incentivo spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9E9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di agosto 2020, è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato: a tale scopo, occorre indicare la voce 9E8 sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9E8 occorre indicare la data di inizio del periodo soggetto all’incentivo, che viene riportata nel campo Competenza. Precisiamo che è possibile indicare una data antecedente, al massimo, fino al 01/01/2018, ovviamente se vi sono le condizioni per effettuare il recupero in questione.
Impostando la voce 9E8 come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato in relazione al periodo indicato, a condizione che lo stesso incentivo non sia già stato usufruito.
E’ possibile “forzare” il valore dell’incentivo arretrato, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 9E9.

Sempre con l’elaborazione del mese di agosto 2020, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Sulla denuncia Uniemens, l’incentivo è riportato sulla causale ‘BADR’, nella sezione Incentivo (servizio Dati Particolari), con il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e degli eventuali arretrati (colonna Importo Arretrati). Il valore presente nella sezione Incentivo ha valenza contributiva e viene sommato nel totale a credito della denuncia.
Il valore dell’incentivo arretrato deve essere riportato anche nella nuova sezione Info Causali, dettagliato per singolo mese di competenza (tale indicazione non ha valenza contributiva e non viene considerata nel totale della denuncia). Con un successivo aggiornamento, sarà rilasciata l’indicazione automatica degli arretrati nella sezione Info Causali; occorrerà quindi rigenerare le denunce Uniemens relative ai soggetti che presentano l’incentivo arretrato.

Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9E5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, occorre indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9E5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
Come per altri incentivi, nel mese di decadenza è possibile elaborare due buste paga per applicare l’incentivo nella parte iniziale del mese, oppure elaborare una sola busta paga (eliminando la voce 9E5 o indicando sulla stessa voce una data di scadenza precedente alla fine del mese), per non applicare l’incentivo su tutto il mese di decadenza.

Giugno 2020
(acred767)
INCENTIVO ‘GECO’ – RETTIFICA ARRETRATI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una rettifica al calcolo degli arretrati dell’incentivo ‘GECO’, unicamente per quanto riguarda i dipendenti assunti nel mese di gennaio 2020 ai quali è stato attivato il calcolo degli arretrati.
Per i soggetti in questione, prima del presente aggiornamento non venivano calcolati gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ (tranne nel caso in cui avessero avuto altri rapporti di lavoro nell’anno precedente).
Nei casi interessati, occorre rielaborare il mese di giugno 2020, per ottenere il calcolo automatico degli arretrati. Precisiamo che la rettifica non ha alcun effetto sulle buste paga, in quanto riguarda esclusivamente le somme a carico ditta (interessa la nota contabile e la causale ‘DM10’ da versare su F24).

Giugno 2020
(acred766)
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’ – ARRETRATI

Ricordiamo che, con la circolare Inps n. 57 del 28/04/2020, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’, relativamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate negli anni 2019 e 2020. L’incentivo spetta in presenza dei requisiti indicati nella suddetta circolare.

Come anticipato nell’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, sulla denuncia Uniemens, l’importo dell’incentivo arretrato deve essere indicato sia nella sezione ‘Incentivo’ (servizio ‘Dati particolari’), come valore complessivo, sia nella nuova sezione ‘Info causali’, dettagliato per singolo mese di competenza.
Con il presente aggiornamento, rilasciamo la compilazione automatica della nuova sezione ‘Info causali’ per quanto riguarda l’incentivo arretrato (la sezione ‘Incentivo’ veniva già compilata con l’aggiornamento Acred761).

Le denunce Uniemens relative al mese di maggio 2020, interessate dall’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ relativo a periodi pregressi, devono essere rigenerate: a tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, sul menù Amministratore Paghe, selezionando le singole ditte interessate.
Gli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’ sono riportati nella nuova sezione ‘Info Causali’ con la causale ‘L473’, mentre quelli relativi all’incentivo ‘GALT’ sono riportati con la causale ‘L477’. Su entrambe le causali, il valore degli arretrati viene dettagliato automaticamente in relazione ai singoli mesi di competenza.
La colonna ‘Identificativo’ viene compilata con il valore ‘N’ (come previsto dalla circolare Inps n. 57).
Segnaliamo che le causali ‘L473’ e ‘L477’ non sono presenti nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 4.9.1 del 30/04/2020). Tuttavia, il programma di controllo accetta già i codici in questione.
Come già detto, il valore complessivo degli arretrati è riportato sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’, nella sezione ‘Incentivo’. Al momento della generazione dei dati, se il totale dei singoli mesi non corrisponde al valore complessivo riportato nella sezione ‘Incentivo’, viene prodotta una segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’ (è prevista una tolleranza di E.7,00, secondo il criterio generalmente applicato nei controlli da parte dell’Inps).

Segnaliamo inoltre che, in presenza (nella stessa denuncia) degli ANF e degli arretrati ‘GECO’ / ’GALT’ , anche gli ANF vengono riportati nella nuova sezione ‘Info Causali’, per evitare un errore “forzabile” sul programma di controllo (l’indicazione degli ANF in tale sezione non è obbligatoria fino al mese di luglio 2020).
Nella sezione ‘Info Causali’, i dati relativi agli ANF vengono riportati secondo le stesse modalità adottate in presenza dei nuovi congedi parentali (aggiornamento di aprile 2020 Acred755). In particolare, ricordiamo che l’importo degli ANF correnti viene riportato sulla causale ‘0035’ e quello degli ANF arretrati sulla causale ‘L036’, quest’ultimo con riferimento al mese precedente (gli ANF arretrati dovrebbero essere suddivisi per mese di competenza).
Facciamo presente che la sezione ‘Info Causali’ non ha valenza contributiva per gli ANF: nel caso in cui risulti più conveniente, è possibile cancellare le causali relative agli ANF e “forzare” l’errore segnalato dal programma di controllo. Nel momento in cui la nuova sezione diventerà obbligatoria per gli ANF (luglio 2020), la compilazione avverrà sempre in automatico, anche per quanto riguarda gli arretrati.

Ricordiamo che l’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ può anche essere attivato a partire dal mese di giugno 2020, effettuando il recupero degli arretrati fino al mese di maggio (come già indicato nell’aggiornamento Acred761).
Per effettuare il recupero degli arretrati sul mese di giugno, valgono le istruzioni relative all’aggiornamento Acred761: occorre inserire la voce 9C3 sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati e, se si tratta di una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario indicare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 9C3.

Segnaliamo che, sul programma ‘LISTADIP’ (procedura Stampe Accessorie, 3.1 ‘Controlli e statistiche’) è stato aggiunto un nuovo parametro, che consente di selezionare i dipendenti che, al momento dell’assunzione, avevano un’età inferiore (oppure superiore) rispetto ad un numero di anni indicato.
Tale stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti che potrebbero aver diritto (in presenza degli altri requisiti) all’incentivo ‘GECO’, in relazione alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020: a tale scopo, selezionare ‘inferiore’ nell’apposita tendina e indicare ‘35’ nel numero di anni (dall’anno 2021 il limite passerà a 30 anni).

Nella circolare Inps n. 57/2020 è precisato che, in presenza contemporanea dell’incentivo ‘GECO’ e dell’incentivo Occupazione Sud, deve essere applicato esclusivamente quest’ultimo fino al suo esaurimento (primi 12 mesi), mentre per i restanti 24 mesi può essere applicato il solo incentivo ‘GECO’. Non si presenta, quindi, il caso di applicazione di entrambi gli incentivi, sia relativamente ai mesi correnti che ai mesi arretrati. Per quanto riguarda i mesi correnti, rimane a carico dell’Utente l’attivazione dell’incentivo ‘GECO’ a partire dal termine dell’incentivo Occupazione Sud. Relativamente agli arretrati dell’incentivo ‘GECO’, il calcolo effettuato dalla voce 9C3 (aggiornamento Acred761) esclude automaticamente il periodo in cui è presente l’incentivo Occupazione Sud.

Per quanto riguarda il caso di presenza contemporanea dell’incentivo ‘GECO’ e dell’incentivo ‘NEET’, la circolare Inps n. 57/2020 fa riferimento alla circolare n. 48/2018, secondo la quale entrambi gli incentivi devono essere applicati contemporaneamente: in tale situazione, il massimale dell’incentivo ‘NEET’ viene ridotto automaticamente, secondo i criteri descritti nell’aggiornamento di aprile 2019 Acred720. In questo caso, gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ non possono essere determinati in relazione ai mesi nei quali è già stato applicato l’incentivo ‘NEET’, in quanto il massimale di quest’ultimo (se applicato in misura intera), è superiore a quello previsto per l’incentivo ‘GECO’. Occorre tuttavia considerare che, nei mesi in cui è stato applicato l’incentivo ‘NEET’, l’azienda ha comunque beneficiato dello stesso importo che avrebbe ottenuto applicando anche l’incentivo ‘GECO’. Come indicato nell’aggiornamento Acred762 del 29/05/2020, gli arretrati dell’incentivo ‘GECO’ non vengono calcolati, dalla voce 9C3, nel periodo in cui risulta già applicato l’incentivo ‘NEET’.

Maggio 2020
(acred764)
INCENTIVO ‘GECO’ – ARRETRATI ANNO 2019

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, è stato rilasciato il calcolo automatico degli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 28/04/2020.

Segnaliamo che il calcolo degli arretrati presenta un errore nel caso in cui il periodo arretrato interessi anche l’anno 2019: in tale situazione, viene erroneamente calcolata una quota mensile per la tredicesima mensilità (se è stata elaborata una busta paga separata). Non si presenta alcun problema, invece, se gli arretratati interessano soltanto l’anno 2020.

Con il presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati relativi all’anno 2019 viene effettuato correttamente.
Nei casi interessati, occorre rielaborare il mese di maggio: a tale riguardo, precisiamo che la correzione non ha effetto sulle buste paga e riguarda esclusivamente la somma da versare su F24 con la causale ‘DM10’.
Ricordiamo che, per il momento, il calcolo degli arretrati non viene effettuato in presenza dell’incentivo ‘NEET’ (o anche dell’incentivo occupazione Sud), per i motivi indicati nell’aggiornamento Acred762 del 29/05/2020.

Maggio 2020
(acred762)
INCENTIVO ‘GECO’ – ARRETRATI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred761 del 25/05/2020, è stato rilasciato il calcolo automatico degli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 28/04/2020.

Come indicato nella suddetta circolare, l’incentivo ‘GECO’ è compatibile con l’incentivo ‘NEET’, documentato con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, per quanto riguarda le assunzioni effettuate nell’anno 2019.
Segnaliamo che, in presenza di entrambi gli incentivi, non è chiaro come debbano essere conguagliati, sulla denuncia Uniemens, gli arretrati relativi ai mesi in cui è già stato applicato l’incentivo ‘NEET’.
Dal momento che, nei mesi pregressi, l’incentivo ‘NEET’ è stato calcolato senza applicare l’incentivo ‘GECO’, il limite mensile dell’incentivo ‘NEET’ è stato determinato considerando il valore massimo di E. 671,66 mensili. In presenza dell’incentivo ‘GECO’, tuttavia, il limite mensile dell’incentivo ‘NEET’ viene ridotto ad E. 421,66. A questo punto, occorrerebbe restituire la parte dell’incentivo ‘NEET’ che ha superato il minor limite previsto in presenza dell’incentivo ‘GECO’: tale restituzione, tuttavia, non è prevista nella circolare Inps sopra citata.

Di conseguenza, nei mesi in cui è presente l’incentivo ‘NEET’, per il momento non vengono calcolati, in automatico, gli arretrati relativi all’incentivo ‘GECO’, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps.

Maggio 2020
(acred761)
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’

Con la circolare Inps n. 57 del 28/04/2020, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’, relativamente alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020.
Come indicato nell’aggiornamento Acred758 del 5/05/2020, i criteri di calcolo e di esposizione sulla denuncia Uniemens (per quanto riguarda l’incentivo relativo al mese corrente) risultano invariati rispetto a quanto già previsto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2018.

In particolare, ricordiamo che per abilitare il calcolo automatico dell’incentivo occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 100 (Tipo Incentivo ‘GECO’) per i dipendenti che non hanno ancora compiuto 35 anni al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato (il limite scende a 30 anni dall’anno 2021); l’incentivo corrisponde al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi.
  • 101 (Tipo Incentivo ‘GALT’) per i dipendenti che, nei sei mesi precedenti all’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, hanno svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o apprendistato presso lo stesso datore di lavoro (valgono gli stessi limiti previsti per il codice 100); l’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi.

La gestione dell’incentivo è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685: consigliamo di fare riferimento alla documentazione di tale aggiornamento, per quanto riguarda i criteri di calcolo e le modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens dell’incentivo relativo al mese corrente.

Con l’elaborazione del mese di maggio 2020, è possibile effettuare il recupero dell’eventuale incentivo arretrato, a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. A tale scopo, occorre attivare la voce 9C3, indicandola sulle Variazioni Mensili con il valore ‘1’ nella Quantità. La voce 9C3 recupera automaticamente l’incentivo a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui l’incentivo si riferisca ad una trasformazione a tempo indeterminato, occorre indicare anche la data di trasformazione, riportandola nel campo Competenza della voce 9C3. In entrambi i casi, la voce 9C3 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’.
In caso di recupero dell’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Il valore in questione viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.
L’attivazione dell’incentivo ed il recupero dell’arretrato possono essere effettuati anche nel mese di giugno.

Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’incentivo arretrato deve essere indicato sia nella sezione ‘Incentivo’ (servizio ‘Dati particolari’), come valore complessivo, sia nella nuova sezione ‘Info causali’, dettagliato per singolo mese.
L’indicazione dell’incentivo arretrato nella nuova sezione ‘Info causali’ sarà rilasciata con un successivo aggiornamento. Di conseguenza, le denunce Uniemens interessate dall’incentivo arretrato dovranno essere rigenerate.

Aprile 2020
(acred758)
INCENTIVO ‘GECO’ / ‘GALT’

L’Inps, con la circolare n. 57 del 28/04/2020, ha disciplinato l’applicazione dell’incentivo ‘GECO’ / ‘GALT’ per quanto riguarda le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020. Precisiamo che l’incentivo, sia relativamente al mese corrente che ai mesi pregressi, può essere applicato a partire dai mesi di aprile, maggio o giugno 2020.
Per quanto riguarda l’incentivo corrente, i criteri di calcolo e di esposizione sulla denuncia Uniemens non cambiano rispetto a quelli attualmente previsti (aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Relativamente agli arretrati, invece, le nuove modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens risultano sostanzialmente diverse e saranno rilasciate con l’aggiornamento relativo al mese di maggio. Consigliamo quindi di attendere tale aggiornamento, per l’applicazione dell’incentivo.

Novembre 2019
(acred736)
INCENTIVO PER ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, secondo le indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 104 del 19/07/2019 e nel messaggio n. 4099 del 8/11/2019. Il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di novembre 2019, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da aprile ad ottobre 2019.

Per applicare il nuovo incentivo, è sufficiente inserire la voce 9D5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), indicando il valore dell’incentivo stabilito dall’Inps (viene riportato nel campo Importo Totale).
Sulla stessa voce 9D5, inoltre, occorre selezionare il tipo di incentivo da applicare:

  • Misura intera (massimale mensile E. 780), corrispondente al valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità;
  • Misura ridotta (massimale mensile E. 390), corrispondente al valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità.

Il nuovo incentivo interessa sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli a carico del dipendente.
Dal momento che una quota dell’incentivo interessa i contributi a carico del dipendente, a nostro avviso appare ovvio che tale quota debba essere erogata (forse sarebbe meglio dire “restituita”) allo stesso dipendente. Su questo aspetto, tuttavia, sono stati sollevati alcuni dubbi, principalmente dovuti al fatto che il dipendente avrebbe un vantaggio economico rispetto ad un altro dipendente di pari livello. Occorre ricordare che lo stesso vantaggio economico si ottiene in presenza di altre agevolazioni contributive che interessano i contributi a carico del dipendente, quali ad esempio la riduzione prevista per i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (tipo contribuzione ‘19’), oppure l’incentivo spettante per l’assunzione di soggetti detenuti o internati. Va inoltre considerato che, se la quota di incentivo relativa ai contributi a carico del dipendente viene “trattenuta” dal datore di lavoro, quest’ultimo ottiene un vantaggio economico nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti superiore ai contributi a suo carico, con possibili conseguenze di natura contabile e fiscale.
In attesa di un chiarimento da parte dell’Inps, dobbiamo necessariamente prevedere entrambe le possibilità di gestione della quota di incentivo relativa ai contributi a carico del dipendente.

E’ quindi possibile scegliere se erogare o meno, al dipendente, la parte di incentivo relativa ai contributi a suo carico; a tale scopo, è possibile indicare la voce 9D8 sulle Voci Fisse, impostando una delle seguenti opzioni:

  • Erogarla al dipendente, corrispondente al valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità;
  • Non erogarla al dipendente, corrispondente al valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità.

Precisiamo che, se la voce 9D8 non viene impostata, risulta attribuita automaticamente l’opzione ‘1’, ossia l’erogazione al dipendente della parte di incentivo relativa ai contributi a suo carico.
La parte di incentivo relativa ai contributi a carico del dipendente, se erogata, viene indicata in busta paga separatamente dai contributi trattenuti. La stessa somma, inoltre, rimane inclusa nell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria.

Analogamente ad altri incentivi, è prevista la limitazione rispetto al totale dei contributi “sgravabili”, al netto delle altre agevolazioni eventualmente spettanti. Fa eccezione l’incentivo occupazione Sud, per il quale è previsto un effetto “cumulativo” che dovrebbe portare alla generazione di un credito d’imposta: nella circolare Inps è precisato che la gestione di tale credito dovrà essere disciplinata attraverso un apposito decreto.

Il nuovo incentivo viene limitato anche rispetto al massimale mensile (E. 780 oppure E. 390). In caso di assunzione o cessazione nel mese, tale massimale viene determinato moltiplicando il valore giornaliero (corrispondente al valore mensile diviso per 31, come indicato nella circolare Inps) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.
Inoltre, nel caso in cui il rapporto di lavoro venga trasformato da full-time a part-time (alle condizioni previste), la percentuale di part-time ha effetto sia sul massimale che sull’incentivo determinato dall’Inps.
Il minor valore tra il massimale e l’incentivo stabilito dall’Inps, dopo l’eventuale proporzionamento rispetto ai giorni utili (assunzione / cessazione) e alla percentuale di part-time, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9D6.

L’importo dei contributi soggetti all’incentivo è riportato sulla voce 9D7, indicando nel campo Importo Totale il valore complessivo (ditta + dipendente) e nel campo Importo Unitario la parte a carico del dipendente.
Il calcolo di tali contributi avviene secondo gli stessi criteri previsti per altri incentivi, considerando i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con le seguenti precisazioni:

  • vengono escluse le misure compensative spettanti in presenza del Fondo Tesoreria o di un Fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% + 0,28%);
  • viene sempre escluso il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti);
  • viene escluso l’eventuale contributo aggiuntivo 1% a carico del dipendente, dovuto oltre il limite di reddito previsto (come precisato nella circolare Inps sopra citata);
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9D7 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per altri incentivi).

L’importo effettivamente spettante, eventualmente limitato rispetto al valore dei contributi soggetti all’incentivo, viene riportato sulla voce 9D8, indicando nel campo Importo Totale il valore complessivo (ditta + dipendente) e nel campo Importo Unitario la parte a favore del dipendente (se erogata allo stesso dipendente).
Inoltre, se il valore dell’incentivo risulta inferiore rispetto ai suddetti contributi ed è prevista l’erogazione al dipendente, viene effettuata automaticamente la ripartizione dell’incentivo (limitato al valore dei contributi) tra datore di lavoro e dipendente, in proporzione rispetto ai contributi dovuti da ciascun soggetto.

Le causali relative all’incentivo (‘RDCP’ misura intera / ‘RDCD’ misura ridotta) sono riportate nella sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, per il solo importo relativo al mese corrente.

E’ possibile effettuare, in automatico, il recupero dell’incentivo arretrato: a tale scopo, occorre indicare la voce 9DC sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, nel primo mese di applicazione dell’incentivo. L’incentivo relativo ai mesi precedenti viene recuperato a partire dalla data di assunzione (comunque non oltre il mese di aprile 2019).
L’incentivo arretrato viene riportato sulla voce 9DC, indicando il valore complessivo (ditta + dipendente) nel campo Importo Totale e la parte a favore del dipendente (se erogata) nel campo Importo Unitario.
Nella circolare Inps è precisato che il recupero dei periodi pregressi deve avvenire tramite la procedura di regolarizzazione (Uniemens/VIG). Di conseguenza, la voce 9DC resta esclusa dalla denuncia Uniemens e viene prodotta la segnalazione ‘Arrotondamento Inps troppo elevato’, al momento della stampa della nota contabile.

Recuperando l’incentivo arretrato, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9D5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza).
In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza sulla voce 9D5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza, a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate.
Come per altri incentivi, se nel mese di decadenza vengono elaborate due buste paga, l’incentivo viene applicato sul cedolino della parte iniziale del mese; se, invece, viene elaborata una sola busta paga, indicando sulla voce 9D5 una scadenza precedente alla fine del mese, l’incentivo non viene applicato (se si intende applicarlo anche nel mese di decadenza, è sufficiente indicare una data di scadenza corrispondente alla fine del mese).

Agosto 2019
(acred730)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD ANNO 2019

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred729 del 25/07/2019, è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019; nello stesso aggiornamento, è stato previsto anche il calcolo automatico degli eventuali arretrati.

Con il presente aggiornamento viene rilasciata una rettifica in merito al calcolo degli arretrati, esclusivamente per quanto riguarda i dipendenti con orario part-time. Come indicato nell’aggiornamento Acred729, in caso di orario part-time è possibile indicare il limite mensile dell’incentivo proporzionato alla percentuale di part-time, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 9C5. Nel calcolo degli arretrati, tuttavia, tale importo veniva ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time dei mesi precedenti. A seguito del presente aggiornamento, il calcolo degli arretrati viene effettuato correttamente anche in caso di orario part-time. Naturalmente, occorre rielaborare le ditte interessate da tale casistica, se sono state elaborate prima dell’aggiornamento (il ricalcolo dell’incentivo non ha effetto sulle buste paga).

Luglio 2019
(acred729)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD ANNO 2019

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, relativo alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019, sulla base della circolare Inps n. 102 del 16/07/2019.
Il nuovo incentivo spetta alle condizioni indicate nella suddetta circolare e può essere applicato a partire dal mese di luglio 2019, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a giugno 2019.

La gestione del nuovo incentivo coincide sostanzialmente con quella prevista per il precedente incentivo “Occupazione Mezzogiorno” relativo alle assunzioni e trasformazioni effettuate nell’anno 2018, disciplinato dalla circolare Inps n. 49 del 19/03/2018 e rilasciato con gli aggiornamenti di aprile e maggio 2018 (Acred686 / Acred688).
Per il nuovo incentivo, tuttavia, sono richieste causali diverse nell’indicazione sulla denuncia Uniemens; di conseguenza, sono state previste codifiche diverse da utilizzare per l’attivazione dell’incentivo sui dipendenti interessati, mantenendo comunque le stesse voci utilizzate nella gestione del precedente incentivo.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • IOSS’, valore convenzionale ‘105’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”;
  • ISOD’, valore convenzionale ‘106’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”;

La circolare Inps precisa che il nuovo incentivo è cumulabile esclusivamente con gli incentivi previsti dal D.L. 4/2019 (assunzione percettori reddito di cittadinanza) e dal D.L. 87/2018, art. 1-bis (assunzione giovanile stabile), tuttavia per tali incentivi non sono state ancora emanate le disposizioni che ne consentono l’effettiva applicazione.

Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite.
Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 8.060, quindi il limite mensile dell’incentivo corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del limite annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero (stabilito in E. 21,66) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.
Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la voce 9CC, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060. Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). I valori riportati sulla voce 9CC corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9CC, la percentuale di part-time del mese.

E’ possibile indicare il valore MENSILE del massimale comunicato dall’Inps: tale valore, determinato considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9C5.
Precisiamo che il valore indicato sulla voce 9C5 non viene proporzionato alla percentuale di part-time del mese, neppure in caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa); lo stesso valore viene invece rapportato al numero di giorni utili, nei casi previsti (mese di assunzione e cessazione o doppio cedolino nel mese). Di conseguenza, in caso di successiva variazione del valore autorizzato dall’Inps, ad esempio a causa di una trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), occorre modificare il valore indicato sulla voce 9C5.
Come indicato nei paragrafi precedenti, la voce 9C5 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’ e deve essere utilizzata per indicare il tipo di incentivo applicato. In corrispondenza della voce 9C5, quindi, è possibile indicare sia il tipo di incentivo, sia il valore del massimale mensile da applicare.

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9CD, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al totale dei contributi soggetti all’incentivo.
Nel campo Importo Unitario della voce 9CD viene riportato il limite massimo dell’incentivo relativo al singolo mese: nel mese di assunzione o cessazione, tale limite viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili del mese (riportati nel campo Quantità della voce 9CD); in tutti gli altri mesi, viene considerato direttamente il valore mensile del massimale. Per determinare il valore mensile o, in alternativa, quello giornaliero, viene considerata prioritariamente la voce 9C5, se risulta compilata con l’importo comunicato dall’Inps; in assenza dell’importo sulla voce 9C5, viene considerata la voce 9CD, rapportandola alla percentuale di part-time del mese.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per l’incentivo ‘OMEZ’ relativo all’anno 2018):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CF (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CF. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di luglio 2019, viene effettuato anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a giugno 2019. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9CE, che effettua il recupero dei mesi precedenti, a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2019), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9CE (elenco delle voci, punto 5.4.2 ‘Incentivi’).

Precisiamo che gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno vengono calcolati anche nel caso in cui, negli stessi mesi, fosse già stato applicato l’incentivo utilizzando le precedenti codifiche relative all’anno 2018.
La circolare Inps non riporta indicazioni in merito al comportamento da adottare nei casi in questione, tuttavia è logico presumere che gli arretrati relativi all’incentivo 2019 debbano essere recuperati secondo le normali modalità e che le denunce dei mesi pregressi, sulle quali sono state indicate le codifiche relative all’incentivo 2018, debbano essere regolarizzate tramite Uniemens/VIG (a riguardo, vedere quanto indicato nella circolare n. 49 del 19/03/2018 in merito alla restituzione di eventuali somme non spettanti). In alternativa, nei casi in questione rimane possibile inibire il calcolo degli arretrati relativi all’incentivo 2019, bloccando la voce 9CE sulle Voci Fisse.

Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Le nuove causali relative all’incentivo 2019 (‘IOSS’ / ‘ISOD’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando l’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente); nel mese di luglio 2019, vengono riportati anche gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a giugno 2019 (colonna Importo Arretrati).
E’ possibile attivare il recupero degli arretrati sulle buste paga di agosto o settembre 2019, nel caso in cui non sia già stato attivato sul mese di luglio. A tale scopo è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di agosto o settembre, la voce 9CE con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Impostando la voce 9CE come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato in relazione a tutti i mesi precedenti (da gennaio 2019) nei quali lo stesso incentivo NON risulta già usufruito.
In alternativa al calcolo automatico, è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo arretrato: a tale scopo, sulla voce 9CE occorre indicare il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario.
Sia tramite il calcolo automatico, sia in caso di forzatura, l’incentivo arretrato da recuperare viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 9CF, visibile nel Dettaglio del cedolino.
In caso di recupero dell’incentivo arretrato, viene calcolata anche la voce 69R per il reintegro del contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Se si desidera ottenere la segnalazione della decadenza, occorre indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9C5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
A questo proposito, precisiamo che nella circolare Inps (punto 6 ‘Assetto e misura dell’incentivo’), è indicato che il massimale deve essere “riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità”: letteralmente, quindi, l’incentivo non potrebbe essere applicato su 13 mensilità (includendo anche la parte iniziale del mese di decadenza).
In assenza di chiarimenti da parte dell’Inps, facciamo presente che, nel mese di decadenza, è possibile ottenere entrambi i risultati: se vengono elaborate due buste paga, l’incentivo viene applicato sul cedolino della parte iniziale del mese; se, invece, viene elaborata una sola busta paga (eliminando la voce 9C5 o indicando sulla stessa voce una data di scadenza precedente alla fine del mese), l’incentivo non viene applicato nel mese di decadenza.

Maggio 2019
(acred723)
INCENTIVO ‘NEET’ ANNO 2019

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, è stata predisposta la gestione dell’incentivo ‘NEET’, comprensivo del recupero automatico degli arretrati relativi ai mesi da gennaio a marzo 2019.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile attivare il recupero degli arretrati sulle buste paga di maggio o giugno 2019, nel caso in cui non sia già stato attivato sul mese di aprile. A tale scopo è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di maggio o giugno, la voce 9C8 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Impostando la voce 9C8 come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato in relazione a tutti i mesi precedenti (da gennaio 2019) nei quali lo stesso incentivo NON risulta già usufruito.
In alternativa al calcolo automatico, è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo arretrato: a tale scopo, sulla voce 9C8 occorre indicare il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario.
Sia tramite il calcolo automatico, sia in caso di forzatura, l’incentivo arretrato da recuperare viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 9C9, visibile nel Dettaglio del cedolino.
In caso di recupero dell’incentivo arretrato, viene calcolata anche la voce 69R per il reintegro del contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Aprile 2019
(acred720)
INCENTIVO ‘NEET’ ANNO 2019

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo ‘NEET’ per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 54 del 17/04/2019.
Il nuovo incentivo spetta alle condizioni specificate nella circolare sopra citata e può essere applicato a partire dal mese di aprile 2019, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a marzo 2019.
Inoltre, il nuovo incentivo è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Facciamo presente la gestione del nuovo incentivo coincide sostanzialmente con quella del corrispondente incentivo relativo alle assunzioni effettuate nell’anno 2018, disciplinato dalla circolare Inps n. 48 del 19/03/2018 e rilasciato con gli aggiornamenti di aprile e maggio 2018 (Acred686 / Acred688).
Tuttavia, per le assunzioni effettuate nell’anno 2019 sono richieste causali diverse per l’indicazione sulla denuncia Uniemens; di conseguenza, sono state previste codifiche diverse per l’attivazione dell’incentivo sui dipendenti interessati, mantenendo comunque le stesse voci utilizzate per la gestione dell’incentivo 2018.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • NE19’, valore convenzionale ‘101’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”;
  • NEDE’, valore convenzionale ‘102’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”;
  • NEGE’, valore convenzionale ‘103’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’;
  • NEC9’, valore convenzionale ‘104’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’.

Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘NEGE’ / ‘NEC9’), rimane necessario attivare anche tale incentivo, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Il nuovo incentivo ha effetto sul totale dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite.
Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 8.060, quindi il limite mensile dell’incentivo corrisponde ad E. 671,66 (1/12 del limite annuale). Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero (stabilito in E. 21,66) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.
In caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’, il limite annuale viene ridotto del valore previsto per ‘GECO’: in tal caso, il limite annuale corrisponde quindi ad E. 5.060, quello mensile ad E. 421,66 e quello giornaliero ad E. 13,60.
Tutti i valori sopra indicati devono essere rapportati all’eventuale percentuale di part-time.

Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la voce 9C6, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile). I valori riportati sulla voce 9C6 corrispondono ai limiti validi per il full-time; in caso di part-time, i limiti vengono determinati applicando, ai valori riportati sulla voce 9C6, la percentuale di part-time del mese.

E’ possibile indicare il valore MENSILE del massimale comunicato dall’Inps: tale valore, determinato considerando anche l’eventuale percentuale di part-time, può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9C5.
Precisiamo che il valore indicato sulla voce 9C5 non viene proporzionato alla percentuale di part-time del mese, neppure in caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa); lo stesso valore viene invece rapportato al numero di giorni utili, nei casi previsti (mese di assunzione e cessazione o doppio cedolino nel mese). Di conseguenza, in caso di successiva variazione del valore autorizzato dall’Inps, ad esempio a causa di una trasformazione da full-time a part-time (o viceversa), occorre modificare il valore indicato sulla voce 9C5.
Come indicato nei paragrafi precedenti, la voce 9C5 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 (‘Contributi e varie Inps’) e deve essere utilizzata per indicare il tipo di incentivo applicato. In corrispondenza della voce 9C5, quindi, è possibile indicare sia il tipo di incentivo, sia il valore del massimale mensile da applicare.

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C7, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al totale dei contributi soggetti all’incentivo, al netto dei contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo).
Nel campo Importo Unitario della voce 9C7 viene riportato il limite massimo dell’incentivo relativo al singolo mese: nel mese di assunzione o cessazione, tale limite viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili del mese (riportati nel campo Quantità della voce 9C7); in tutti gli altri mesi, viene considerato direttamente il valore mensile del massimale. Per determinare il valore mensile o, in alternativa, quello giornaliero, viene considerata prioritariamente la voce 9C5, se risulta compilata con l’importo comunicato dall’Inps; in assenza dell’importo sulla voce 9C5, viene considerata la voce 9C6, rapportandola alla percentuale di part-time del mese.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per l’incentivo ‘NEET’ relativo all’anno 2018):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio del settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di aprile 2019, viene effettuato anche il recupero automatico dell’incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2019. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 9C8, che effettua il recupero dei mesi precedenti, a partire dalla data di assunzione.

Precisiamo che gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a marzo vengono calcolati anche nel caso in cui, negli stessi mesi, fosse già stato applicato l’incentivo utilizzando le precedenti codifiche relative all’anno 2018.
La circolare Inps non riporta indicazioni in merito al comportamento da adottare nei casi in questione, tuttavia è logico presumere che gli arretrati relativi all’incentivo 2019 debbano essere recuperati secondo le normali modalità e che le denunce dei mesi pregressi, sulle quali sono state indicate le codifiche relative all’incentivo 2018, debbano essere regolarizzate tramite Uniemens/VIG (a riguardo, vedere quanto indicato nella circolare n. 48 del 19/03/2018 in merito alla restituzione di eventuali somme non spettanti). In alternativa, nei casi in questione rimane possibile inibire il calcolo degli arretrati relativi all’incentivo 2019, bloccando la voce 9C8 sulle Voci Fisse.

Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Le nuove causali relative all’incentivo 2019 (‘NE19’ / ‘NEDE’ / ‘NEGE’ / ‘NEC9’) sono riportate nella sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando il valore relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente); per il solo mese di aprile 2019, viene riportato anche l’eventuale valore arretrato relativo al periodo da gennaio a marzo 2019 (colonna Importo Arretrati).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9C5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
A questo proposito, precisiamo che nella circolare Inps (punto 4 ‘Assetto e misura dell’incentivo’), è indicato che il massimale deve essere “riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità”: letteralmente, quindi, l’incentivo non potrebbe essere applicato su 13 mensilità (includendo anche la parte iniziale del mese di decadenza).
In assenza di chiarimenti da parte dell’Inps, facciamo presente che, nel mese di decadenza, è possibile ottenere entrambi i risultati: se vengono elaborate due buste paga, l’incentivo viene applicato sul cedolino della parte iniziale del mese; se, invece, viene elaborata una sola busta paga (eliminando la voce 9C5 o indicando sulla stessa voce una data di scadenza precedente alla fine del mese), l’incentivo non viene applicato per l’intero mese.

Aprile 2019
(acred720)
NUOVO INCENTIVO PER ASSUNZIONE DETENUTI

E’ stata predisposta la gestione dell’agevolazione contributiva per l’assunzione di persone detenute o internate, spettante alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 27 del 15/02/2019.
La suddetta agevolazione interessa essenzialmente le cooperative sociali e corrisponde al 95% dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal dipendente (con le eccezioni indicate più avanti).

Per attivare l’agevolazione, è sufficiente indicare il nuovo codice ‘78’ (“Riduzione Contributiva 95%”) nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Il nuovo codice può essere attribuito a partire dal mese di aprile 2018: per i dipendenti già in forza occorre quindi effettuare una storicizzazione in data 01/04/2019.
Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, viene riportato il codice ‘79’ nel campo Tipo Contribuzione.

Indicando il codice ‘78’ nel campo Situazione Contributiva, si ottiene l’elaborazione automatica della nuova voce 88M (visibile nel Dettaglio del cedolino), sulla quale sono riportati i contributi “recuperati” a carico del datore di lavoro. I contributi a carico del dipendente vengono invece decurtati direttamente dalla voce 527.
Sulla denuncia Uniemens, il valore dei contributi correnti è sempre indicato al netto dell’agevolazione spettante.

Precisiamo che dall’agevolazione restano esclusi il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) ed alcune contribuzioni particolari (solidarietà, licenziamento, ecc.). L’agevolazione ha effetto sia sul contributo addizionale Aspi (contratti a termine), sia sulle misure compensative spettanti in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare.

Sono state predisposte apposite voci da utilizzare per recuperare l’agevolazione relativa ai periodi pregressi. Le voci in questione vanno inserite sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps’), indicando gli importi da recuperare (calcolati dall’Utente):

  • voce 88N: agevolazione relativa ai mesi precedenti dell’anno 2019, riportando il valore complessivo (campo Importo Totale) e a carico del solo dipendente (campo Importo Unitario);
  • voce 88P: agevolazione relativa agli anni dal 2013 al 2018, indicando il valore complessivo (campo Importo Totale) e a carico del solo dipendente (campo Importo Unitario).

Gli importi da recuperare sono riportati sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio Dati Particolari, con il codice causale ‘L667’ per l’anno 2019 e ‘L666’ per gli anni dal 2013 al 2018.

Maggio 2018
(acred688)
INCENTIVI ‘NEET’ / MEZZOGIORNO

Per quanto riguarda gli incentivi ‘NEET’ e Mezzogiorno, a partire dal mese di maggio 2018 è possibile “forzare” il valore del massimale comunicato dall’Inps (quindi già rapportato all’eventuale percentuale di part-time).
A tale scopo, il valore MENSILE comunicato dall’Inps può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9C5: tale valore NON viene riproporzionato alla percentuale di part-time, neppure in caso di trasformazione da full-time a part-time (o viceversa); lo stesso valore viene invece rapportato al numero di giorni utili, nei casi previsti (mese di assunzione e cessazione, doppio cedolino). Precisiamo che, in caso di successiva variazione del valore autorizzato dall’Inps (ad esempio per una trasformazione da full-time a part-time), occorre modificare il valore indicato sulla voce 9C5.
Ricordiamo che la voce 9C5 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 (‘Contributi e varie Inps’) e deve essere utilizzata per indicare il tipo di incentivo applicato (aggiornamento di aprile 2018 Acred686). In corrispondenza della stessa voce, è adesso possibile indicare anche il valore mensile del massimale comunicato dall’Inps.
Precisiamo che, se non viene indicato il valore comunicato dall’Inps, continua ad essere considerato il massimale calcolato automaticamente, secondo i criteri indicati nelle circolari Inps n. 48 e n. 49 del 19/03/2018.

Aprile 2018
(acred687)
INCENTIVI ‘NEET’ / MEZZOGIORNO – PRECISAZIONI

Con l’aggiornamento Acred686 del 26/04/2018, è stata rilasciata la gestione del nuovo incentivo occupazione ‘NEET’, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 48 del 19/03/2018.
Nella documentazione del suddetto aggiornamento, è stato indicato che l’incentivo spetterebbe in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato: si tratta di un’indicazione errata, in quanto tale incentivo spetta esclusivamente in caso di assunzione a tempo indeterminato (al punto 4 della circolare viene precisato che “l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine”).
La trasformazione a tempo indeterminato rimane invece valida per l’incentivo occupazione Mezzogiorno, come specificato nella circolare Inps n. 49 del 19/03/2018.

Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il valore del massimale relativo agli incentivi ‘NEET’ e Mezzogiorno, in modo tale che l’importo indicato NON venga proporzionato alla percentuale di part-time o ai giorni utili del mese.
Se si vuole operare la suddetta forzatura, occorre indicare il valore del massimale nel campo Importo Unitario della voce 9C7 (‘NEET’) o della voce 9CD (Mezzogiorno): tale valore sarà utilizzato come massimale del mese, senza ulteriori proporzionamenti rispetto alla percentuale di part-time o al numero di giorni utili.

Infine facciamo presente che, per entrambi i nuovi incentivi, non risulta chiaro con quale criterio debba essere applicato il massimale comunicato dall’Inps in relazione a ciascun dipendente interessato.
Le circolari Inps n. 48 e 49 del 19/03/2018, riportano indicazioni molto chiare e dettagliate in merito ai criteri di calcolo del massimale (si tratta degli stessi criteri adottati in automatico dalla procedura): nelle stesse circolari, tuttavia, non è riportata un’indicazione precisa circa un ulteriore adeguamento dello stesso massimale rispetto al valore comunicato dall’Inps (sebbene risulti confermato che il valore complessivo comunicato dall’Inps non debba essere superato). I dubbi sulla modalità di applicazione del valore comunicato dall’Inps sorgono, per esempio, in caso di variazione della percentuale di part-time, oppure quando si deve effettuare il proporzionamento rispetto ai giorni utili nel mese di decadenza del beneficio (come già anticipato, per altri motivi, nell’aggiornamento Acred686).
Per cercare di dirimere la questione, è stato posto un quesito all’Inps, tramite il forum di Assosoftware: alla data del presente aggiornamento, tale quesito non ha ancora avuto risposta.
In attesa dei necessari chiarimenti, per applicare il massimale comunicato dall’Inps occorre effettuare una forzatura tramite le voci 9C6 / 9CC descritte nell’aggiornamento Acred686 (in tal caso il valore indicato viene proporzionato alla percentuale di part-time o al numero di giorni utili), oppure tramite le voci 9C7 / 9CD descritte nel paragrafo precedente (in tal caso il valore indicato NON viene proporzionato alla percentuale di part-time o al numero di giorni utili).

Aprile 2018
(acred686)
INCENTIVO ‘NEET’: OCCUPAZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 48 del 19/03/2018.
Il nuovo incentivo riguarda le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2018 e può essere applicato a partire dal mese di aprile 2018, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo di gennaio, febbraio e marzo.
Inoltre, il nuovo incentivo è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la voce 9C5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • NEET’, valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”;
  • DION’, valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”;
  • IONC’, valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’;
  • NETC’, valore convenzionale ‘4’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’.

Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘IONC’ / ‘NETC’), è necessario attivare anche l’incentivo occupazione giovani, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Il nuovo incentivo, in tutte le varianti sopra elencate, ha effetto sul 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il massimale stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza degli incentivi attivati negli anni precedenti, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 8.060. Il limite mensile dell’incentivo corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi ad E. 671,66), eventualmente rapportato alla percentuale di part-time del mese. Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero (stabilito in E. 21,66 per tutti i mesi) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza; anche in questo caso, occorre rapportare il valore all’eventuale percentuale di part-time del mese.
Nel caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’, il valore massimo annuale viene ridotto del limite annuale previsto per ‘GECO’. In tal caso, quindi, il valore annuale del nuovo incentivo corrisponderà ad E. 5.060, per un valore mensile di E. 421,66 ed un valore giornaliero di E. 13,60 (eventualmente rapportati alla percentuale di part-time).

Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la nuova voce 9C6, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9C6 (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile).

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C7, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al 100% dei contributi soggetti all’incentivo, al netto degli contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo).
Nel campo Importo Unitario della voce 9C7 viene riportato il limite massimo mensile dell’incentivo: nel mese di assunzione o cessazione, tale valore viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero, presente sulla voce 9C6, per il numero di giorni utili del mese (questi ultimi sono riportati nel campo Quantità della voce 9C7); negli altri mesi, viene invece rilevato direttamente il valore mensile presente sulla voce 9C6. In ogni caso, il limite massimo mensile viene calcolato applicando l’eventuale percentuale di part-time del mese.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C9 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C9. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9C8, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9C8 (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9C8.

Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo (‘NEET’ / ‘DION’ / ‘IONC’ / ‘NETC’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 (colonna Importo Arretrati).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9C5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza cor risponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
A questo proposito, precisiamo che nella circolare Inps (punto 5 ‘Assetto e misura dell’incentivo’), è indicato che il massimale deve essere “riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità”: sembra, quindi, che l’applicazione dell’incentiv o non possa essere estesa su 13 mensilità (includendo anche la parte iniziale del mese di decadenza).
In attesa di chiarimenti da parte dell’Inps, facciamo presente che, nel mese di decadenza, è possibile ottenere entrambi i risultati: se vengono elaborate due buste paga, l’incentivo viene applicato sul cedolino della parte iniziale del mese; se, invece, viene elaborata una sola busta paga (eliminando la voce 9C5 o indicando sulla stessa voce una data di scadenza precedente alla fine del mese), l’incentivo non viene applicato per l’intero mese.

Aprile 2018
(acred686)
INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 49 del 19/03/2018.
Il nuovo incentivo riguarda le assunzioni o trasformazioni effettuate nell’anno 2018 e può essere applicato a partire dal mese di aprile 2018, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo di gennaio, febbraio e marzo.
Inoltre, il nuovo incentivo è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, occorre inserire la nuova voce 9C5 sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’), selezionando il tipo di incentivo da applicare:

  • OMEZ’, valore convenzionale ‘5’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”;
  • DEMO’, valore convenzionale ‘6’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”;
  • MEZC’, valore convenzionale ‘7’ nel campo Quantità, incentivo entro i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’;
  • IOMC’, valore convenzionale ‘8’ nel campo Quantità, incentivo oltre i limiti “de minimis”, in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’.

Precisiamo che, nei casi di cumulo con l’incentivo ‘GECO’ (‘MEZC’ / ‘IOMC’), è necessario attivare anche l’incentivo occupazione giovani, impostando il codice ‘100’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento (a tale riguardo, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di marzo 2018 Acred685).

Il nuovo incentivo, in tutte le varianti sopra elencate, ha effetto sul 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il massimale stabilito dalla circolare, per un periodo massimo di 12 mesi.

L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza degli incentivi attivati negli anni precedenti, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 8.060. Il limite mensile dell’incentivo corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi ad E. 671,66), eventualmente rapportato alla percentuale di part-time del mese. Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero (stabilito in E. 21,66 per tutti i mesi) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza; anche in questo caso, occorre rapportare il valore all’eventuale percentuale di part-time del mese.
Nel caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’, il valore massimo annuale viene ridotto del limite annuale previsto per ‘GECO’. In tal caso, quindi, il valore annuale del nuovo incentivo corrisponderà ad E. 5.060, per un valore mensile di E. 421,66 ed un valore giornaliero di E. 13,60 (eventualmente rapportati alla percentuale di part-time).

Attivando la voce 9C5 con uno dei codici sopra elencati, viene elaborata la nuova voce 9CC, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060 (oppure 5.060 in caso di cumulo con l’incentivo ‘GECO’). Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9CC (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile).

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9CD, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore viene riportato nel campo Importo Totale e corrisponde al 100% dei contributi soggetti all’incentivo, al netto degli contributi eventualmente sgravati tramite l’incentivo ‘GECO’ (in caso di cumulo).
Nel campo Importo Unitario della voce 9CD viene riportato il limite massimo mensile dell’incentivo: nel mese di assunzione o cessazione, tale valore viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero, presente sulla voce 9CC, per il numero di giorni utili del mese (questi ultimi sono riportati nel campo Quantità della voce 9CD); negli altri mesi, viene invece rilevato direttamente il valore mensile presente sulla voce 9CC. In ogni caso, il limite massimo mensile viene calcolato applicando l’eventuale percentuale di part-time del mese.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9CF (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9CF. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9CE, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9CE (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Sempre con l’elaborazione del mese di aprile, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9CE.

Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo (‘OMEZ’ / ‘DEMO’ / ‘MEZC’ / ‘IOMC’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 (colonna Importo Arretrati).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Accessori – Voci Fisse, eliminando la voce 9C5. Inoltre, per ottenere una segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza sul servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario).
In alternativa, è possibile indicare una data di scadenza direttamente sulla voce 9C5, riportando il giorno di decadenza dell’incentivo: operando in tal modo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza (a meno che la data di scadenza corrisponda alla fine del mese o che vengano elaborate due buste paga separate).
A questo proposito, precisiamo che nella circolare Inps (punto 5 ‘Assetto e misura dell’incentivo’), è indicato che il massimale deve essere “riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità”: sembra, quindi, che l’applicazione dell’incentivo non possa essere estesa su 13 mensilità (includendo anche la parte iniziale del mese di decadenza).
In attesa di chiarimenti da parte dell’Inps, facciamo presente che, nel mese di decadenza, è possibile ottenere entrambi i risultati: se vengono elaborate due buste paga, l’incentivo viene applicato sul cedolino della parte iniziale del mese; se, invece, viene elaborata una sola busta paga (eliminando la voce 9C5 o indicando sulla stessa voce una data di scadenza precedente alla fine del mese), l’incentivo non viene applicato per l’intero mese.

Aprile 2018
(acred686)
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

Abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero degli arretrati relativi all’incentivo occupazione giovani (GECO / GALT / GAPP) con l’elaborazione dei mesi di aprile o maggio 2018, in relazione ai mesi precedenti.

Per i soggetti eventualmente interessati, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di aprile o maggio, la voce 9C3 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 9C3.
Impostando la voce 9C3 come sopra descritto, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato in relazione a tutti i mesi precedenti nei quali lo stesso incentivo NON risulta già usufruito.
E’ comunque possibile “forzare” il recupero dell’incentivo arretrato: a tale scopo, sulla voce 9C3 occorre indicare: il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene automaticamente riportato sulla voce 9C4 campo importo unitario, visibile nel Dettaglio del cedolino.
In presenza della voce 9C3, viene riattivata anche la voce 69R per il reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9C3.

Facciamo presente che la circolare Inps relativa all’incentivo occupazione giovani (n. 40 del 02/03/2018), ha previsto la possibilità di recuperare l’incentivo arretrato, riportandolo nella colonna Importo Arretrati della sezione Incentivo, in relazione ai soli mesi di gennaio e febbraio 2018. Nel caso in cui si debbano recuperare gli arretrati relativi ai mesi successi a febbraio 2018, consigliamo di contattare l’Inps per avere indicazioni sul metodo da adottare.

Marzo 2018
(acred685)
INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo previsto dalla legge 205/2017, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, alle condizioni specificate nella circolare Inps n. 40 del 02/03/2018.
Occorre tenere presente che il nuovo incentivo costituisce una misura “strutturale”: rimane quindi applicabile anche alle assunzioni o trasformazioni effettuate negli anni successivi al 2018.
Come indicato nella circolare, il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di marzo 2018, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo di gennaio e febbraio.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 100 (Tipo Incentivo ‘GECO’) per i dipendenti che non hanno ancora compiuto 30 anni (35 anni per il solo anno 2018) al momento dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato; l’incentivo corrisponde al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi.
  • 101 (Tipo Incentivo ‘GALT’) per i dipendenti che, nei sei mesi precedenti all’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, hanno svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro o apprendistato presso lo stesso datore di lavoro (valgono gli stessi limiti di età previsti per il sopra indicato codice 100); l’incentivo corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi.
  • 102 (Tipo Incentivo ‘GAPP’) per i dipendenti mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato, che non abbiano ancora compiuto 30 anni al momento della prosecuzione del rapporto; l’incentivo corrisponde al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi; a quanto risulta, il nuovo incentivo può essere usufruito al termine delle altre agevolazioni previste per gli apprendisti mantenuti in servizio.

Tutte le tipologie sopra elencate prevedono il rispetto di determinati requisiti (descritti dettagliatamente nella circolare Inps) riguardanti, in particolare, l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, è prevista la possibilità di continuare ad usufruire dell’incentivo per il periodo “residuale”, da parte di un nuovo datore di lavoro, in caso di assunzione di un dipendente per il quale, il precedente datore di lavoro, beneficiava dell’incentivo (anche in questo caso, nel rispetto delle condizioni specificate nella circolare Inps). Nel caso in questione, ovviamente, occorrerà ridurre la durata del periodo agevolato.

L’importo dell’incentivo deve essere limitato su base mensile, senza effettuare alcun recupero dei contributi eccedenti tale limite (a differenza dei precedenti incentivi, non è previsto il conguaglio dell’eventuale “eccedenza”).
Il valore massimo annuale dell’incentivo è stabilito in E. 3.000, per tutte le tipologie sopra elencate. Il limite mensile dell’incentivo corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi E. 250), rapportato eventualmente alla percentuale di part-time del mese. Nel mese di assunzione o cessazione, il limite mensile deve essere calcolato moltiplicando il valore giornaliero (stabilito in E. 8,06 per tutti i mesi) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza (anche in questo caso, occorre rapportare il valore all’eventuale percentuale di part-time del mese).

Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9C1, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 3.000.
Nel caso risultasse necessario, è possibile “forzare” un diverso valore massimo annuale, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9C1 (il valore indicato deve essere comunque relativo al full-time, in quanto viene successivamente applicata la percentuale di part-time di ogni singolo mese). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile (1/12 del valore annuale), mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero (1/31 del valore mensile).

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9C2, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore (corrispondente al 50% o al 100% dei contributi soggetti all’incentivo) viene riportato nel campo Importo Totale.
Nel campo Importo Unitario della voce 9C2 viene riportato il limite massimo mensile dell’incentivo: nel mese di assunzione o cessazione, tale valore viene calcolato moltiplicando il valore giornaliero, presente sulla voce 9C1, per il numero di giorni utili del mese (questi ultimi sono riportati nel campo Quantità della voce 9C2); negli altri mesi, viene invece rilevato direttamente il valore mensile presente sulla voce 9C1. In ogni caso, il limite massimo mensile viene calcolato applicando l’eventuale percentuale di part-time del mese. Precisiamo che il proporzionamento del limite mensile alla percentuale di part-time non è specificato nella circolare, tuttavia tale criterio è stato confermato da Inps ad Assosoftware.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9C4 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).
Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9C4. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione del mese elaborato.

Con l’elaborazione del mese di marzo, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo di gennaio e febbraio 2018. A tale scopo, viene elaborata la voce 9C3, che effettua il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione (avvenuta successivamente al 1/01/2018), la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9C3 (elenco delle voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Sempre con l’elaborazione del mese di marzo, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La voce 69R tiene conto dell’eventuale data di trasformazione indicata sulla voce 9C3.

Per tutte le tipologie di incentivo sopra elencate, viene compilata la sezione Incentivo del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la tipologia di incentivo prevista (codici ‘GECO’ / ‘GALT’ / ‘GAPP’), il valore dell’incentivo relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di marzo 2018, l’eventuale importo arretrato relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (colonna Importo Arretrati).
Precisiamo che nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico versione 4.0.2 del 27/02/2018), i codici dell’incentivo sopra indicati non risultano ancora previsti.

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
Consigliamo, inoltre, di inserire una corrispondente data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), per ottenere la segnalazione della decadenza dell’incentivo.
Precisiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

NOTA: Segnaliamo che le ulteriori agevolazioni “Incentivo occupazione Mezzogiorno” e “Incentivo occupazione NEET”, descritte nelle circolari Inps n. 48 e 49 del 19/03/2018, possono essere applicate a partire dal mese di APRILE 2018. La gestione di tali incentivi sarà quindi rilasciata con gli aggiornamenti relativi al mese di aprile.

Gennaio 2018
(acred678)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE E BIENNALE

Ricordiamo che, nell’anno 2018, decadono i seguenti esoneri contributivi:

  • sgravio triennale, relativo ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015, identificato dalla presenza dei codici 130 / 137 / 139 nel campo Ulteriori Specifiche;
  • sgravio biennale, relativo ad assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2016, identificato dalla presenza dei codici 120 / 127 / 129 nel campo Ulteriori Specifiche.

Precisiamo che, nel mese di decadenza dello sgravio, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice presente nel campo Ulteriori Specifiche (con decorrenza dal giorno successivo a quello di decadenza dello sgravio). Nello stesso mese, inoltre, risulta necessario elaborare un doppio cedolino, per separare i contributi del periodo incluso nello sgravio da quelli del periodo escluso. Sulla denuncia Uniemens, tuttavia, i due cedolini sono riportati automaticamente su un’unica denuncia individuale, in quanto l’inquadramento previsto sulla denuncia non cambia per effetto della decadenza del beneficio triennale o biennale.

Con l’occasione, precisiamo che la modalità operativa sopra descritta va adottata, nel mese di decadenza del beneficio, anche per gli altri sgravi contributivi gestiti con modalità analoghe all’esonero biennale o triennale (occupazione Sud, occupazione giovani, alternanza scuola-lavoro).

Dicembre 2017
(acred674)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

A seguito del messaggio Inps n. 4930 del 07/12/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di dicembre 2017, in relazione al periodo da gennaio a ottobre 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio).
I soggetti eventualmente interessati sono quelli per i quali l’incentivo è stato attivato a partire dai mesi di novembre o di dicembre, decorrendo tuttavia da un mese precedente: in tale situazione, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di dicembre, la voce 97W senza alcun importo e la voce 97X con il valore convenzionale ‘3’ nella colonna Quantità. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 97W (aggiornamento di aprile 2017 Acred644). Precisiamo che, se vengono inserite le voci sopra descritte, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato anche nel caso in cui fosse già stato usufruito.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo SUD arretrato: a tale scopo, sulla voce 97W occorre indicare il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene automaticamente riportato sulla voce 97X, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Ottobre 2017
(acred669)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

A seguito del messaggio Inps n. 3877 del 09/10/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di ottobre 2017, in relazione al periodo da gennaio a agosto 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio).
I soggetti eventualmente interessati sono quelli per i quali l’incentivo è stato attivato a partire dai mesi di settembre o di ottobre, decorrendo tuttavia da un mese precedente: in tale situazione, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di ottobre, la voce 97W senza alcun importo e la voce 97X con il valore convenzionale ‘2’ nella colonna Quantità. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 97W (aggiornamento di aprile 2017 Acred644). Precisiamo che, se vengono inserite le voci sopra descritte, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato anche nel caso in cui fosse già stato usufruito.
Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo SUD arretrato: a tale scopo, sulla voce 97W occorre indicare: il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene automaticamente riportato sulla voce 97X, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Ottobre 2017
(acred669)
INPS – INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE

Con gli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e di giugno 2016 Acred613 / Acred614, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti (circolare Inps n. 89 del 24/05/2016).
Ricordiamo che, per attivare l’incentivo, occorre indicare la voce 96V sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente.
L’incentivo ha una durata di 12 mesi: precisiamo che, trascorso tale periodo, per disattivare l’incentivo occorre eliminare la voce 96V dal servizio Voci Fisse, effettuando un’apposita storicizzazione.

Settembre 2017
(acred667)
INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Con il presente aggiornamento viene rilasciato il calcolo dell’eccedenza relativa all’incentivo per l’alternanza scuola-lavoro, predisposto con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred661.
Analogamente a quanto previsto per l’esonero triennale o biennale, anche per l’incentivo alternanza scuola-lavoro è possibile usufruire dell’agevolazione oltre la soglia mensile (la cosiddetta “eccedenza”), nel caso in cui i contributi soggetti all’incentivo risultino inferiori alla soglia mensile in alcuni mesi, mentre in altri mesi risultino superiori alla stessa soglia. Il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese (o eventualmente anche tutti i mesi), nell’anno di spettanza dell’incentivo.
Per attivare il conguaglio dell’eccedenza, occorre indicare la voce 9A7 sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). Sulla voce 9A7, il valore risultante dal conguaglio viene riportato nel campo Importo Totale quando risulta a credito, oppure nel campo Importo Unitario quando risulta a debito. Nel caso in cui la voce 9A7 risulti a credito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia individuale, con la causale ‘L709’. Se, invece, la voce 9A7 risulta a debito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a debito’ con la causale ‘M316’.

Settembre 2017
(acred667)
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

A seguito di una segnalazione, con il presente aggiornamento è stato modificato il controllo effettuato per i dipendenti con contratto a tempo determinato: in caso di dipendente con durata del contratto pari esattamente a 6 mesi, l’incentivo non veniva calcolato. La correzione interessa la voce 98T ed ha effetto dall’elaborazione del mese di settembre.

Agosto 2017
(acred665)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

A seguito del messaggio Inps n. 3272 del 10/08/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD con l’elaborazione del mese di agosto 2017, in relazione al periodo da gennaio a giugno 2017 (come espressamente previsto nel suddetto messaggio).
I soggetti eventualmente interessati sono quelli per i quali l’incentivo è stato attivato a partire dai mesi di luglio o di agosto, decorrendo tuttavia da un mese precedente: in tale situazione, è sufficiente indicare, sulle Variazioni Mensili di agosto, la voce 97W senza alcun importo e la voce 97X con il valore ‘1’ nella colonna Quantità. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 97W (aggiornamento di aprile 2017 Acred644). Precisiamo che, se vengono inserite le voci sopra descritte, il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato anche nel caso in cui fosse già stato usufruito.
Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo SUD arretrato: a tale scopo, sulla voce 97W occorre indicare: il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo, riportandolo nel campo Importo Totale, ed il valore complessivo della soglia di esenzione, riportandolo nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene automaticamente riportato sulla voce 97X, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Luglio 2017
(acred661)
INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo previsto dall’art. 1, commi 308 e seguenti, Legge 232/2016, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel corso degli anni 2017 e 2018, in presenza dei requisiti specificati nella circolare Inps n. 109 del 10/07/2017.
Come precisato nella circolare, il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di luglio 2017, mentre gli arretrati relativi al periodo da gennaio a giugno possono essere recuperati entro il 16/10/2017.

Sui soggetti che danno diritto al nuovo incentivo, occorre impostare il seguente codice nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 160 per abilitare il calcolo automatico dell’incentivo “Sgravio alternanza scuola-lavoro”.

Precisiamo che il codice ‘160’ rimane valido sia per gli apprendisti che per i dipendenti qualificati (ovviamente, soltanto se hanno diritto al suddetto incentivo).

Come per altre situazioni analoghe, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
Consigliamo inoltre di inserire una data di scadenza, corrispondente alla data di decadenza dell’incentivo, nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio ‘Tabelle – Codifiche Scadenzario’), per ottenere l’apposita segnalazione.
Anticipiamo, infine, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorrerà elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta.

Attribuendo il codice ‘160’ nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 9A1, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 3.250,00.
Tuttavia, è possibile attribuire un diverso valore annuale, corrispondente a quanto viene effettivamente riconosciuto dall’Inps: tale valore può essere indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 9A1, inserendola sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente. Nel campo Importo Unitario della stessa voce, viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile, pari ad 1/12 di quello annuale, mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero, pari ad 1/365 di quello annuale.

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 9A3, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo scuola-lavoro, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, compreso il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Sono invece esclusi, dall’incentivo, i seguenti contributi (gli stessi esclusi dallo sgravio triennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 9A4 (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).

Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

Nel campo Importo Unitario della voce 9A3 è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 9A1. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 9A3). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese.

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A4. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione.

Il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato relativo al periodo gennaio – giugno può essere effettuato con la busta paga di luglio, oppure anche con quella di agosto o settembre (tuttavia il periodo interessato dal recupero rimane quello da gennaio a giugno). A tale scopo, sulle Variazioni del mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9A5 (elenco delle voci disponibili, 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’). Precisiamo che tale voce verifica esclusivamente la data di assunzione: nel caso in cui sia avvenuta una trasformazione a tempo indeterminato, la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 9A5.

Selezionando la voce 9A5 dall’elenco delle voci disponibili (5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’), sulle Variazioni Mensili viene riportata anche la voce 69R con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. Tramite la voce 69R, nel mese in cui viene effettuato il recupero dell’incentivo arretrato, viene anche reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi pregressi. Il valore reintegrato viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente.

L’incentivo per l’alternanza scuola-lavoro viene automaticamente riportato nella sezione ‘Incentivo’ della denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Dati Particolari), riportando la causale ‘BASL’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente). Inoltre, nel mese in cui viene effettuato il recupero degli arretrati, viene indicato anche il valore dell’incentivo relativo ai mesi da gennaio a giugno 2017 (colonna Importo Arretrati).
Le istruzioni relative al calcolo ed al conguaglio dell’eccedenza, saranno rilasciate con i prossimi aggiornamenti.

Maggio 2017
(acred651)
INCENTIVI OCCUPAZIONE SUD / GIOVANI

A seguito del messaggio Inps n. 2152 del 25/05/2017, abbiamo previsto la possibilità di effettuare automaticamente il recupero di eventuali arretrati relativi all’incentivo occupazione SUD anche sull’elaborazione del mese di maggio 2017, in relazione al periodo da gennaio ad aprile 2017.
I soggetti interessati, ovviamente, sono quelli per i quali l’incentivo è stato attivato a partire dal mese di maggio, decorrendo tuttavia da un mese precedente: in tale situazione, è sufficiente indicare la voce 97W sulle Variazioni Mensili di maggio. Ricordiamo che, in caso di trasformazione da tempo determinato, occorre riportare la data di trasformazione nel campo Competenza della voce 97W (aggiornamento di aprile 2017 Acred644). Il valore dell’incentivo arretrato viene calcolato solamente se nel mese di aprile non è già stato applicato l’incentivo.

Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” il recupero dell’incentivo arretrato, utilizzando le voci 97W (incentivo SUD, fino all’elaborazione di giugno) oppure 98W (incentivo giovani, fino all’elaborazione di maggio). Sulla voce utilizzata occorre indicare: il valore dei contributi arretrati soggetti ad incentivo nel campo Importo Totale, il valore complessivo della soglia di esenzione nel campo Importo Unitario. L’incentivo arretrato da recuperare viene riportato sulle voci 97X (SUD) oppure 98X (giovani), visibili nel Dettaglio del cedolino.

Aprile 2017
(acred646)
INCENTIVI OCCUPAZIONE SUD / GIOVANI – PRECISAZIONI

Riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione degli incentivi occupazione SUD e occupazione giovani, in aggiunta a quanto già documentato con i precedenti aggiornamenti Acred644 e Acred645.

Per entrambi gli incentivi, è prevista la possibilità di indicare la somma riconosciuta dall’Inps, riportandola nel campo Importo Totale delle voci 97N (occupazione SUD) e 98T (occupazione giovani). Come indicato nell’aggiornamento Acred644, i valori riportati sulle suddette voci sono utilizzati per calcolare il limite mensile (1/12) e giornaliero (1/365), applicando successivamente l’eventuale percentuale di part-time. Di conseguenza, i valori indicati sulle voci 97N e 98T devono essere riferiti all’intero anno e non devono essere rapportati alla percentuale di part-time.

Per quanto riguarda l’incentivo occupazione giovani, precisiamo che, in caso di contratto a tempo determinato, il contributo addizionale Aspi (1,40%), mancando delle indicazioni esplicite, non viene considerato “sgravabile”.

Aprile 2017
(acred645)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD – RETTIFICA DOCUMENTAZIONE

Con l’aggiornamento Acred644 del 27/04/2017, è stata predisposta la gestione dell’incentivo occupazione SUD, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 41 del 01/03/2017.
Segnaliamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred644, è stata riportata un’indicazione errata per quanto riguarda i codici da attribuire nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.

Di seguito, riportiamo i codici corretti da utilizzare per l’incentivo occupazione SUD:

  • 140 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (BSUD);
  • 141 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D367);
  • 142 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (BSUD), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno);
  • 143 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D367), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno).

In caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione SUD, devono essere utilizzati i codici 142 / 143 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (140 / 141).

Precisiamo che, nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento, erano già previsti i codici sopra elencati con le corrispondenti descrizioni, anche prima del presente aggiornamento.
Restano valide tutte le altre indicazioni operative riportate nella documentazione dell’aggiornamento Acred644.

Aprile 2017
(acred644)
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2017, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 41 del 01/03/2017. Precisiamo che l’incentivo riguarda esclusivamente determinate regioni (Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia).
Come espressamente indicato nella circolare, il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di aprile 2017, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a marzo 2017.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 141 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (BSUD);
  • 142 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D367);
  • 143 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (BSUD), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno);
  • 144 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione SUD oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D367), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno).

Precisiamo che, in caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione SUD, devono essere utilizzati i codici 143 / 144 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (141 / 142).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
In ogni caso, consigliamo di inserire una corrispondente data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio ‘Tabelle – Codifiche Scadenzario’), per ottenere la segnalazione della decadenza dell’incentivo.
Anticipiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorrerà elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 97N, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060,00.
Tuttavia, è possibile attribuire un diverso valore massimo annuale, corrispondente a quanto viene effettivamente riconosciuto dall’Inps: tale valore deve essere indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 97N, inserendola sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente. Segnaliamo che, nel campo Importo Unitario della stessa voce, viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile, pari ad 1/12 di quello annuale, mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero, pari ad 1/365 di quello annuale (a titolo di esempio: se il valore annuale risulta essere di E. 8060,00, il valore mensile corrisponde ad E. 671,66 e quello giornaliero ad E. 22,08).

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 97U, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo occupazione SUD, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 97V (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).

Nel campo Importo Unitario della voce 97U è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 97N. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 97U). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese.

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97V. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione.

Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato anche il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2017. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di aprile occorre indicare la nuova voce 97W, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi precedenti, verificando la sola data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione avvenuta successivamente al 1 gennaio 2017, la corrispondente data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 97W (la voce si trova nell’elenco delle voci disponibili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Per l’incentivo occupazione SUD nel rispetto dei limiti “de minimis” (codici 140 / 142 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘BSUD’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati).
Per l’incentivo occupazione SUD oltre i limiti “de minimis” (codici 141 / 143 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘D367’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati).
Precisiamo che nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico versione 3.7.0 del 23/03/2017), i codici causale sopra indicati non risultano ancora previsti.

Come nel caso dell’esonero triennale o biennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile prevista (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti all’incentivo risultano, inferiori alla soglia mensile in alcuni mesi, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese (eventualmente anche tutti i mesi), nell’anno di spettanza dell’incentivo.
Per attivare il conguaglio dell’eccedenza, occorre indicare la voce 97Y sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). Sulla voce 97Y, il valore risultante dal conguaglio viene riportato nel campo Importo Totale quando risulta a credito per la ditta, oppure nel campo Importo Unitario quando risulta a debito.
Nel caso in cui la voce 97Y risulti a credito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia individuale, con la causale ‘L704’ (entro i limiti “de minimis”) oppure ‘L705’ (oltre i limiti “de minimis”). Se, invece, la voce 97Y risulta a debito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a debito’ con la causale ‘M312’ (entro i limiti “de minimis”) oppure ‘M313’ (oltre i limiti “de minimis”).

Aprile 2017
(acred644)
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato oppure a tempo determinato per una durata del contratto pari ad almeno 6 mesi. L’incentivo riguarda esclusivamente le assunzioni (non le trasformazioni) effettuate nell’anno 2017, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 40 del 28/02/2017.
Come espressamente indicato nella circolare, il nuovo incentivo può essere applicato a partire dal mese di aprile 2017, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a marzo 2017.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 146 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione giovani nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (OCGI);
  • 147 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione giovani oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D394);
  • 148 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione giovani nel rispetto dei limiti in materia di aiuti “de minimis” (OCGI), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno);;
  • 149 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato l’incentivo occupazione giovani oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (D394), nel caso in cui si tratti di apprendisti ai quali debba essere attribuito anche il codice 050 (riduzione apprendisti 1,5% primo anno, 3% secondo anno).

Precisiamo che, in caso di apprendisti professionalizzanti per i quali spetta l’incentivo occupazione giovani, devono essere utilizzati i codici 148 / 149 soltanto nel caso in cui spetti anche la riduzione contributiva dal 10% al 1,5% per il primo anno (tipo contribuzione ‘J1’ su Uniemens) ed al 3% per il secondo anno (tipo contribuzione ‘J2’ su Uniemens). Nel caso in cui non spetti la suddetta riduzione contributiva, i codici da utilizzare per gli apprendisti professionalizzanti interessati dal nuovo incentivo sono gli stessi dei dipendenti qualificati (146 / 147).

Facciamo presente che, alla data di decadenza dell’incentivo, occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
In ogni caso, consigliamo di inserire una corrispondente data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio ‘Tabelle – Codifiche Scadenzario’), per ottenere la segnalazione della decadenza dell’incentivo.
Anticipiamo, inoltre, che nel mese di decadenza dell’incentivo occorrerà elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta l’incentivo.

Attribuendo uno dei codici sopra elencati nel campo Ulteriori Specifiche, viene elaborata la nuova voce 98T, sulla quale è riportato il valore massimo annuale dell’incentivo: tale valore viene impostato automaticamente ad E. 8.060,00 per i contratti a tempo indeterminato, oppure ad E. 4.030,00 per i contratti a tempo determinato. Tuttavia, è possibile attribuire un diverso valore massimo annuale, corrispondente a quanto viene effettivamente riconosciuto dall’Inps: tale valore deve essere indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 98T, inserendola sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente. Segnaliamo che, nel campo Importo Unitario della stessa voce, viene riportato automaticamente il corrispondente valore mensile, pari ad 1/12 di quello annuale, mentre nel campo Quantità viene riportato il valore giornaliero, pari ad 1/365 di quello annuale (a titolo di esempio: se il valore annuale risulta essere di E. 8060,00, il valore mensile corrisponde ad E. 671,66 e quello giornaliero ad E. 22,08).

Segnaliamo che viene elaborata anche la voce 98U, per determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’incentivo e viene riportato nel campo Importo Totale. Da sottolineare che, per i contratti a tempo determinato, sulla voce 98U viene riportato il 50% dei contributi soggetti all’incentivo.

Per determinare i contributi soggetti all’incentivo occupazione giovani, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’incentivo (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale). Per i contratti a tempo determinato, il contributo in questione è soggetto al 50% all’incentivo.
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’incentivo, indicandola nel campo Quantità della voce 98V (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).

Nel campo Importo Unitario della voce 98U è riportata la soglia di esenzione mensile, rilevata dalla voce 98T. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione mensile viene determinata moltiplicando il valore giornaliero per il numero di giorni utili (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 98U). La soglia di esenzione viene inoltre proporzionata alla percentuale di part-time del mese.

Il valore dell’incentivo effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 98V. Tale valore corrisponde al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione.

Con l’elaborazione del mese di aprile, viene effettuato anche il recupero automatico dell’eventuale incentivo arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2017. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di aprile occorre indicare la nuova voce 98W, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi precedenti, verificando la data di assunzione.

Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti (in caso di contratto a tempo determinato, viene reintegrato il 50% del suddetto contributo). Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Per l’incentivo occupazione giovani nel rispetto dei limiti “de minimis” (codici 146 / 148 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘OCGI’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati).
Per l’incentivo occupazione giovani oltre i limiti “de minimis” (codici 147 / 149 nel campo Ulteriori Specifiche), viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio Uniemens – Dati Particolari, riportando la causale ‘D394’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente (colonna Importo Corrente) e, per il solo mese di aprile 2017, l’eventuale recupero dei mesi da gennaio a marzo 2017 (colonna Importo Arretrati).
Precisiamo che nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico versione 3.7.0 del 23/03/2017), i codici causale sopra indicati non risultano ancora previsti.

Come nel caso dell’esonero triennale o biennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile prevista (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti all’incentivo risultano, inferiori alla soglia mensile in alcuni mesi, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese (eventualmente anche tutti i mesi), nell’anno di spettanza dell’incentivo.
Per attivare il conguaglio dell’eccedenza, occorre indicare la voce 98Y sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). Sulla voce 98Y, il valore risultante dal conguaglio viene riportato nel campo Importo Totale quando risulta a credito per la ditta, oppure nel campo Importo Unitario quando risulta a debito.
Nel caso in cui la voce 98Y risulti a credito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia individuale, con la causale ‘L706’ (entro i limiti “de minimis”) oppure ‘L708’ (oltre i limiti “de minimis”). Se, invece, la voce 98Y risulta a debito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a debito’ con la causale ‘M314’ (entro i limiti “de minimis”) oppure ‘M315’ (oltre i limiti “de minimis”).

Febbraio 2017
(acred638)
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTRI ENTI

Con gli aggiornamenti di marzo e aprile 2016 (Acred604 e Acred607), è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo biennale e triennale per i dipendenti che versano la contribuzione ad altri enti (compreso ex-Inpdap).
A partire dall’anno 2017, è stato predisposto un nuovo dato contabile, sul quale viene riportato il suddetto esonero. Il nuovo dato contabile è descritto come ‘Benefici c. altri enti’ (codice 2022002) con il conto generico ‘… c/contributi’ in dare ed il conto ‘Incentivi altri enti (E)’ in avere.

Settembre 2016
(acred620)
ESONERO CONTRIBUTIVO – ECCEDENZA

Con il presente aggiornamento, è stato predisposto un ulteriore controllo nel conguaglio automatico dell’eccedenza relativa all’esonero contributivo triennale (voce 97L) e biennale (voce 97T).
Il nuovo controllo è efficace a partire dal secondo anno di applicazione dell’esonero e consiste nel considerare il primo e l’ultimo mese del periodo conguagliato (13° e 25° mese nel secondo anno, 25° e 36° mese nel terzo anno) in proporzione al numero di giorni utili rientranti nello stesso periodo. Il proporzionamento rispetto ai giorni utili viene applicato al valore del contributo sgravabile e dello sgravio effettivamente applicati nei suddetti mesi, in modo che l’eccedenza spettante venga calcolata considerando le sole frazioni di mese effettivamente utili per il periodo conguagliato.
A titolo di esempio: se un dipendente è stato assunto a tempo indeterminato il 10/05/2015, nel conguaglio dell’eccedenza relativa al secondo anno (da maggio 2016 a maggio 2017) vengono considerati 21 giorni utili (dal 10 al 31) per il mese di maggio 2016 e 10 giorni utili (dal 1 al 10) per il mese di maggio 2017. In tal modo, il valore dell’eccedenza spettante nel secondo (o nel terzo) anno viene determinato considerando soltanto il periodo effettivo da conguagliare.
Precisiamo che il nuovo controllo ha effetto anche sull’eccedenza già applicata nei mesi precedenti: dal mese di settembre, il conguaglio dell’eccedenza viene effettuato secondo il suddetto criterio per tutti i soggetti che rientrano nel secondo anno di applicazione dello sgravio (anche se il secondo anno è già iniziato in un mese precedente).

Giugno 2016
(acred614)
INPS – INCENTIVO DISABILI

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, ai datori di lavoro, in caso di assunzione di persone con disabilità, sulla base della circolare Inps n. 99 del 13/06/2016.

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96W: da indicare sulle Voci Fisse per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia Uniemens. La voce deve essere scelta dall’elenco al punto 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’, selezionando il codice dell’incentivo da riportare sulla denuncia Uniemens: ‘DI79’ / ‘DI67’ / ‘DI45’. La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (voce 500) per i codici incentivo ‘DI79’ e ‘DI45’, mentre è pari al 35% della stessa retribuzione imponibile per il codice incentivo ‘DI67’.

  • Voce 96X: da utilizzare, eventualmente, sul servizio delle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili 5.4 ‘Varie Inps’), per conguagliare il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.

Giugno 2016
(acred614)
INPS – INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE

Con l’aggiornamento Acred613 del 20/06/2016, è stata predisposta un’opzione per ridurre l’importo dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti, in presenza di altri incentivi: segnaliamo che tale condizione richiede ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, per poter essere gestita automaticamente. Per il momento, quindi, consigliamo di intervenire, nei casi interessati, modificando direttamente l’importo della voce 96V (elenco Variazioni Mensili, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’, tabella ‘Incentivi Inps’).

Giugno 2016
(acred613)
INPS - INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE

Con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred612, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti, secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 89 del 24/05/2016.
Sulla base di successivi approfondimenti, a partire dal mese di giugno abbiamo previsto una nuova opzione, tramite le quali è possibile ridurre del 50% il recupero mensile, nei casi previsti nella circolare.
L’opzione disponibile è riportata sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, nell’elenco voci disponibili al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’, in corrispondenza della voce 96V (tabella ‘Incentivi Inps’).

Maggio 2016
(acred612)
INPS - INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, ai datori di lavoro, in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti (circolare Inps n. 89 del 24/05/2016).

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96V: da indicare sulle Voci Fisse per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia Uniemens. La voce deve essere scelta dall’elenco al punto 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’, selezionando la “Classe di profilazione”: 1 = Bassa (E. 3.000), 2 = Media (E. 6.000), 3 = Alta (E. 9.000), 4 = Molto Alta (E. 12.000). La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale: viene recuperato mensilmente 1/12 dell’importo spettante rapportato alla percentuale di part-time. E’ inoltre necessario scegliere il codice dell’incentivo da riportare sull’Uniemens: ‘DD16’ oppure ‘DDSB’.

  • Voce 96Z: da utilizzare, eventualmente, sul servizio delle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili 5.4 ‘Varie Inps’), per conguagliare il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.

Aprile 2016
(acred608)
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred607’ del 22/04/2016, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo biennale, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 57 del 29/03/2016.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche la gestione dell’eccedenza relativa allo stesso esonero.

Come nel caso dell’esonero triennale, è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile (cosiddetta “eccedenza”), soltanto se i contributi soggetti al beneficio risultano, per alcuni mesi, inferiori alla soglia mensile, mentre in altri mesi superano la stessa soglia. Ricordiamo che il conguaglio dell’eccedenza relativa ai mesi pregressi può essere effettuato in un qualsiasi mese, entro ciascun anno di spettanza dell’incentivo.
Per attivare il conguaglio dell’eccedenza, occorre indicare la voce 97T sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). Sulla voce 97T, il valore risultante dal conguaglio viene riportato nel campo Importo Totale quando risulta a credito, oppure nel campo Importo Unitario quando risulta a debito (da restituire all’Inps).
Nel caso in cui la voce 97T risulti a credito, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con la causale ‘L702’. Se, invece, la voce 97T risulta a debito, viene riportata nella sezione ‘Altre somme a debito’ con la causale ‘M305’.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono stati predisposti i codici previsti per i datori di lavoro agricoli, in relazione ai dipendenti riportati sulla denuncia Uniemens (impiegati e dirigenti): per tali soggetti, lo sgravio biennale viene esposto con il tipo incentivo ‘BIAG’, mentre l’eccedenza viene riportata sulle causali ‘L703’ (a credito) o ‘M306’ (a debito).

Per quanto riguarda i dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap, il conguaglio dell’eccedenza può essere attivato indicando la voce 98N sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).

Precisiamo che, per determinare il periodo relativo al conguaglio dell’eccedenza (sia per l’esonero biennale che triennale), si fa riferimento alla data di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. Occorre tenere presente che, se lo sgravio è stato attivato in un mese successivo alla trasformazione a tempo indeterminato, la data di trasformazione deve essere stata indicata nel campo Competenza della voce relativa agli arretrati (97G per l’esonero triennale, 97R per l’esonero biennale – aggiornamenti di marzo 2015 Acred566 e aprile 2016 Acred607).

ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, fosse già stato elaborato il mese di aprile per alcune aziende interessate dallo sgravio biennale, occorre generare la stampa della nota contabile e verificare se viene segnalato l’errore “Arrotondamento Inps troppo elevato”. Se si ottiene tale segnalazione, occorre rigenerare la denuncia Uniemens e trasferire nuovamente i tributi sull’archivio del modello F24 (Archivio Tributi).

Aprile 2016
(acred607)
ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 57 del 29/03/2016.
Come espressamente indicato nella circolare, il nuovo incentivo può essere applicato (alle condizioni previste) a partire dal mese di aprile 2016, recuperando gli eventuali arretrati relativi al periodo da gennaio a marzo 2016.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione occorre impostare uno dei seguenti codici nel campo ‘Ulteriori Specifiche’ del servizio Dipendente – Inquadramento:

  • 120 da indicare sui dipendenti ai quali deve essere abilitato lo sgravio biennale;
  • 127 da indicare sui dipendenti ai quali risulta già attribuito il codice 107 (intermedi inquadrati come operai), nel caso in cui debbano essere abilitati allo sgravio biennale;
  • 129 da indicare sui dipendenti ai quali risulta già attribuito il codice 109 (dirigenti con qualifica ‘9’), nel caso in cui debbano essere abilitati allo sgravio biennale.

Alla data di decadenza del beneficio, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘Ulteriore Specifiche’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi inserendo una decorrenza futura), se tale modalità risulta più agevole.
In ogni caso, da parte nostra consigliamo di inserire una corrispondente data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio ‘Tabelle – Codifiche Scadenzario’), per ottenere la segnalazione della decadenza del beneficio.

Attribuendo uno dei codici sopra indicati nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, viene elaborata automaticamente la nuova voce 97P, per determinare il valore del contributo “sgravabile”. Tale valore corrisponde al 40% dei contributi soggetti allo sgravio biennale e viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97P.

Per determinare i contributi soggetti allo sgravio biennale, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse attualmente previste per lo sgravio triennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto allo sgravio biennale in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto allo sgravio biennale;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto allo sgravio biennale;
  • lo sgravio edili viene escluso dal contributo soggetto allo sgravio biennale, nel caso in cui lo sgravio edili sia stato precedentemente applicato agli stessi dipendenti per i quali spetta lo sgravio biennale (precisiamo che i dipendenti abilitati allo sgravio biennale o triennale sono adesso automaticamente esclusi dallo sgravio edili).

Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dallo sgravio biennale, indicandola nel campo Quantità della voce 97Q (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi).

Nel campo Importo Unitario della voce 97P è riportata la soglia di esenzione mensile, pari ad E. 270,83 proporzionati alla percentuale di part-time. In caso di assunzione o cessazione nel corso del mese, la soglia di esenzione viene determinata moltiplicando il valore giornaliero convenzionale di E. 8,90 per il numero di giorni utili nel mese (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce). Occorre tenere presente che il suddetto valore giornaliero, indicato espressamente nella circolare Inps, non risulta da una proporzione rispetto al valore mensile.

Il valore dello sgravio effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 97Q. Tale valore corrisponde, ovviamente, al contributo “sgravabile” limitato alla soglia di esenzione.

Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dello sgravio biennale. In presenza dello sgravio biennale, quindi, viene recuperata la sola parte residua (corrispondente al 60% del contributo 0,50%), dalla quota di Tfr maturata mensilmente.
Precisiamo che occorrerebbe considerare anche l’eventuale superamento della soglia di esenzione; come nel caso dello sgravio triennale, quest’ultima condizione non viene rilevata (vedere aggiornamento di novembre 2015 Acred587).

Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene effettuato il recupero automatico dell’eventuale sgravio arretrato, relativo al periodo da gennaio a marzo 2016. A tale scopo, viene elaborata la voce 97R, che effettua il recupero dei mesi precedenti (se elaborati), verificando la sola data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare lo sgravio a causa di una trasformazione avvenuta successivamente al 1 gennaio 2016, la data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 97R (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Con l’elaborazione del mese di aprile, inoltre, viene automaticamente reintegrato il 40% del contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese di aprile: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

In presenza dello sgravio biennale, sulla denuncia Uniemens viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’ del servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’, riportando il codice causale ‘BIEN’ con il valore dello sgravio relativo al mese corrente e l’eventuale recupero dei mesi pregressi (colonna Importo Arretrati).
Precisiamo che nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 3.3.1 del 23/03/16), il nuovo codice causale ‘BIEN’ non risulta ancora presente.

Segnaliamo che la gestione dell’eccedenza relativa allo sgravio biennale sarà rilasciata con il prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di aprile.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, facciamo presente che è possibile indicare i codici ‘120’ / ‘127’ / ‘129’ nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, allo scopo di determinare il valore dello sgravio relativo al mese corrente ed ai mesi pregressi. Per i soggetti interessati, inoltre, al momento della compilazione della denuncia DMAG occorrerà indicare i codici previsti nella circolare Inps: tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘E6’.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte anche le voci da utilizzare per la gestione dello sgravio biennale sui dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap.
Per attribuire lo sgravio biennale ai dipendenti soggetti alla contribuzione ex-Inpdap, non possono essere utilizzati i codici 120 / 127 / 129 nel campo ‘Ulteriori Specifiche’: occorre invece indicare le voci 98H – 98J, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di dipendente; per attivare il recupero dei mesi arretrati, occorre indicare le voci 98K – 98L. Tutte le voci in questione sono riportate nell’elenco delle voci disponibili, al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’.

Marzo 2016
(acred604)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Con il presente aggiornamento, a seguito di alcune precisazioni, è stata apportata un’ulteriore modifica al calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, con effetto dal mese di marzo 2016.
Precisiamo che la modifica interessa esclusivamente i dipendenti per i quali il TFR viene versato al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare, oppure viene erogato come QUIR.
In tali situazioni, il contributo soggetto allo sgravio viene decurtato dell’ulteriore misura compensativa dello 0,28%. Ricordiamo che, nelle stesse situazioni, il contributo soggetto allo sgravio veniva già decurtato della misura compensativa corrispondente al contributo al fondo di garanzia del Tfr (0,20%), come indicato nell’aggiornamento di novembre 2015 ‘Acred587’.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per la gestione dello sgravio triennale sui dipendenti che versano la contribuzione ex-Inpdap (ricordiamo che tale contribuzione non viene gestita secondo le normali modalità previste per la contribuzione Inps o ex-Enpals).
Per attribuire lo sgravio triennale sui dipendenti soggetti alla contribuzione ex-Inpdap, in sostituzione dei codici ‘130’ / ‘137’ / ‘139’ nel campo Ulteriore Specifiche (aggiornamenti di novembre 2015 Acred587Acred588) occorre indicare le nuove voci 98E98F, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di dipendente. Inoltre, per attivare il recupero dell’eccedenza, occorre indicare anche la voce 98G sulle Voci Fisse degli stessi dipendenti. Tutte le voci in questione sono riportate nell’elenco delle voci disponibili, al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’.

Febbraio 2016
(acred601)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred598’ del 09/02/2016, è stata rilasciata una correzione al calcolo dell’eccedenza dell’esonero contributivo triennale (voce 97L). La correzione ha interessato esclusivamente i soggetti abilitati allo sgravio per i quali, nell’anno 2015, era stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima mensilità.
Come anticipato nel suddetto aggiornamento, con l’elaborazione del mese di febbraio viene effettuato un conguaglio automatico dell’eventuale differenza che potrebbe essersi prodotta sul mese di gennaio 2016. Di conseguenza, sul mese di febbraio il valore dell’eccedenza potrebbe risultare eventualmente a debito (da restituire all’Inps): in tal caso, il valore dell’eccedenza viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 97L e viene versato all’Inps riportandolo sulla causale ‘M304’, nella sezione ‘Somme a debito’ della denuncia individuale. Precisiamo che la causale ‘M304’ è, attualmente, l’unica causale disponibile per un’eventuale restituzione all’Inps dell’esonero triennale.

Con l’occasione precisiamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono state ancora emanate dall’Inps le indicazioni necessarie per gestire le casistiche descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’ (calcolo eccedenza nel 12’ mese successivo all’assunzione, gestione del nuovo sgravio biennale per le assunzioni dal 2016).

Gennaio 2016
(acred598)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Con il presente aggiornamento viene rilasciata una correzione al calcolo dell’eccedenza relativa all’esonero contributivo triennale (voce 97L). Precisiamo che la correzione interessa esclusivamente i soggetti abilitati allo sgravio per i quali, nell’anno 2015, è stata elaborata la busta paga separata per la quattordicesima mensilità.

Prima del presente aggiornamento, nell’elaborazione del mese di gennaio 2016, per determinare il valore dell’eccedenza veniva (erroneamente) considerata anche l’eventuale busta paga separata della quattordicesima mensilità, se elaborata nell’anno 2015. Tale comportamento poteva portare (soltanto in alcune situazioni) ad una differenza positiva o negativa rispetto al valore corretto dell’eccedenza da determinare nel mese di gennaio 2016.
L’eventuale differenza interessa esclusivamente il totale risultante dalla denuncia Uniemens, da versare sul modello F24 con la causale ‘DM10’, alla scadenza del 16/02/2016. Precisiamo che il netto in busta e gli altri dati previdenziali riportati sul LUL (imponibile, ritenute, ecc.) non risentono in alcun modo della suddetta differenza.

Dal momento che l’elaborazione del mese di gennaio potrebbe già essere conclusa per la maggior parte delle aziende, da parte nostra prevederemo un conguaglio automatico della suddetta differenza con l’elaborazione del mese di febbraio.

Nei casi in cui risulta ancora possibile rielaborare le aziende interessate, consigliamo di procedere come di seguito indicato:

  • Per individuare i casi potenzialmente interessati, lanciare il programma ‘SEGNAVOX’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 3.1) indicando il codice voce ‘97F’, campo ‘Importo Totale’, Data Iniziale ‘00/14/2015’ e Data Finale ‘99/14/2015’ (si tratta di date convenzionali relative alla quattordicesima).
    La stampa prodotta (‘pagvoci’) riporta l’elenco dei soggetti abilitati allo sgravio triennale, per i quali è stata anche elaborata una busta paga separata per la quattordicesima mensilità. Se non viene prodotta alcuna stampa, significa che non vi sono soggetti interessati dalla situazione segnalata.

  • Tra i soggetti riportati sulla stampa prodotta, occorre considerare soltanto le eventuali aziende che non sono state ancora elaborate o, pur essendo già elaborate, possono essere rielaborate per rettificare il modello F24: per tali aziende, è sufficiente elaborare o rielaborare il mese di gennaio 2016, per rettificare il calcolo dell’eccedenza.
    Ricordiamo che, al momento della rielaborazione, occorre abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24, per ottenere l’aggiornamento della causale ‘DM10’. Come già precisato, è possibile che il valore dell’eccedenza (e quindi il versamento sul modello F24) risulti uguale a quello ottenuto con la precedente elaborazione.

Segnaliamo, inoltre, che l’eventuale differenza in negativo dell’eccedenza potrebbe portare (soltanto in rari casi “limite”) ad un errore al momento dell’invio della denuncia Uniemens, rilevato dal programma di controllo Inps. In presenza di tale condizione, inoltre, sarebbe stata emessa una segnalazione anche dalle nostre procedure di elaborazione o stampa mensile, nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24 (stampa ‘tributi.err’).
Per individuare i casi in questione, è possibile lanciare il  programma ‘SEGNAVOX’ sulla procedura Stampe Accessorie, indicando il codice voce ‘97L’, campo ‘Importo Totale’, Data Iniziale ‘01/01/2016’,  Data Finale ‘31/01/2016’.
In questo caso, sulla stampa prodotta (‘pagvoci’) viene riportato l’elenco di tutti i soggetti per i quali è stata determinata un’eccedenza nel mese di gennaio 2016. Occorre quindi verificare se, nel suddetto elenco, figurano dei valori negativi: in presenza di un valore negativo, è opportuno rielaborare la ditta interessata (eventualmente contattare l’assistenza).

Gennaio 2016
(acred594)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Per quanto riguarda i dipendenti assunti o trasformati a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, per i quali spetta lo sgravio triennale Legge 190/2014, segnaliamo che non ci sono ancora indicazioni, da parte dell’Inps, in merito al criterio da adottare per il calcolo dell’eccedenza nel 12° mese successivo all’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.
Tale situazione (già segnalata nell’aggiornamento di dicembre 2015 Acred591) si presenta nel mese di gennaio 2016 per i soli dipendenti assunti o trasformati nel mese di gennaio 2015. Al momento, per tali soggetti l’eccedenza viene calcolata considerando l’intero periodo gennaio 2015 – gennaio 2016, in quanto non risulta possibile, sulla denuncia Uniemens, suddividere tra due diversi periodi lo sgravio relativo al mese di gennaio 2016 (quest’ultima operazione sarebbe necessaria per determinare l’eccedenza relativa ai primi 12 mesi separatamente da quella relativa ai successivi 12 mesi).
Ovviamente, non appena avremo indicazioni da parte dell’Inps (eventualmente anche tramite Assosoftware), adegueremo il criterio di calcolo dell’eccedenza.

Segnaliamo, inoltre, che per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a partire da gennaio 2016, la Legge n. 208 del 28/12/2015 ha previsto un nuovo sgravio contributivo, corrispondente al 40% dei contributi a carico ditta per la durata di due anni. Ad oggi non è stata rilasciata alcuna indicazione, da parte dell’Inps, in merito alla gestione del nuovo sgravio; di conseguenza, per il momento non è possibile gestire il nuovo sgravio sui soggetti interessati.
In particolare, segnaliamo che ai dipendenti assunti a tempo indeterminato a partire da gennaio 2016 NON devono essere attribuiti i codici ‘130’ / ‘137’ / ‘139’, previsti nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: tali codici riguardano esclusivamente le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato avvenute nel corso dell’anno 2015, per le quali spetta lo sgravio triennale previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014.

Dicembre 2015
(acred591)
CONGUAGLIO INPS E INAIL

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

L’unica novità, per l’anno 2015, è costituita dal conguaglio relativo all’eccedenza dell’esonero contributivo triennale.
A riguardo, facciamo presente che nel mese di dicembre il calcolo dell’eccedenza continua ad operare secondo le stesse modalità previste nei mesi precedenti: l’eccedenza viene calcolata soltanto se è stata impostata la voce 97L sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di marzo 2015 Acred566). Precisiamo che la voce 97L può essere eventualmente inserita sulle Voci Fisse a livello “generale”, in quanto ha effetto sui soli dipendenti abilitati allo sgravio triennale.
Segnaliamo, inoltre, che a partire dal mese di gennaio 2016, il conguaglio dell’eccedenza dovrà considerare sia il periodo relativo ai 12 mesi precedenti (per gli assunti a gennaio 2015), sia il periodo relativo ai 12 mesi successivi. Da parte dell’Inps, non sono state ancora fornite indicazioni esaurienti in merito a tale “doppia” gestione; di conseguenza, le istruzioni operative potranno essere rilasciate, da parte nostra, soltanto con l’aggiornamento di gennaio.

Novembre 2015
(acred588)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Per quanto riguarda l’esonero contributivo triennale, abbiamo predisposto le ulteriori gestioni di seguito descritte, che vanno ad aggiungersi a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred587’ del 20/11/15.

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, sono stati predisposti due nuovi codici nel campo ‘Ulteriori Specifiche’, da utilizzare (in luogo del codice 130) per abilitare lo sgravio triennale su alcune particolari casistiche:

  • 137 da indicare sui dipendenti ai quali risulta già attribuito il codice 107 (intermedi inquadrati come operai), nel caso in cui debbano essere abilitati allo sgravio triennale;
  • 139 da indicare sui dipendenti ai quali risulta già attribuito il codice 109 (dirigenti con qualifica ‘9’), nel caso in cui debbano essere abilitati allo sgravio triennale.

Inoltre, è stata predisposta un’apposita voce per generare la causale ‘M304’ sulla denuncia Uniemens. Tale causale è descritta nel messaggio Inps n. 1144 del 13/02/15 e può essere utilizzata per restituire lo sgravio non spettante. La causale viene riportata nella sezione ‘Somme a Debito’ del servizio Uniemens – Dati Particolari.
Riguardo ad un’eventuale restituzione dello sgravio, tuttavia, ricordiamo che nella circolare Inps n. 178 del 3/11/15 non è stata data alcuna indicazione in merito alla possibilità di conguagliare lo sgravio indebitamente applicato nei mesi precedenti, nonostante con la stessa circolare siano state fornite disposizioni inedite in merito al calcolo dello sgravio. E’ probabile, quindi, che anche restituendo le differenze risultanti dalle nuove disposizioni tramite la causale ‘M304’, non si eviterebbe comunque l’emissione delle note di rettifica da parte dell’Inps (ovviamente nei soli casi in cui tali differenze risultino superiori ai limiti di tolleranza previsti).
Se, nonostante le suddette considerazioni, si ritenesse opportuno restituire il maggiore sgravio usufruito nei mesi precedenti, è possibile generare la causale ‘M304’ utilizzando la nuova voce 97M (elenco Variazioni Mensili, 5.4 ‘Varie Inps’). Nel campo Quantità della voce occorre indicare la percentuale del contributo non sgravabile da restituire. Tale percentuale viene calcolata sull’imponibile Inps complessivo dei mesi precedenti a novembre 2015, interessati dall’applicazione dello sgravio triennale (dal mese di ottobre fino al mese di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato). In alternativa, rimane comunque possibile indicare direttamente l’importo dello sgravio da restituire, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 97M.

Con l’occasione, segnaliamo che abbiamo modificato la descrizione del conto in avere riportata sulla nota contabile, in corrispondenza del rigo relativo allo sgravio triennale ed agli altri benefici contributivi presenti nella sezione ‘Incentivi’ della denuncia Uniemens. Per tali benefici, fino ad oggi veniva indicato il conto in avere “Compensi vari (E)”; col presente aggiornamento, la descrizione del conto è stata variata in “Incentivi Inps (E)”. Precisiamo che rimane invariato il codice del movimento contabile (2026002) e la relativa descrizione (“Benefici contributivi”).
La variazione decorre da gennaio 2015, in modo che abbia effetto sulla nota contabile annuale. Precisiamo che il costo del personale resta sostanzialmente invariato, in quanto il conto interessato rimane comunque un conto economico (il costo totale dei dipendenti interessati, quindi, non cambia).

Novembre 2015
(acred587)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Come è noto, i dipendenti soggetti allo sgravio triennale non sono identificati tramite un apposito codice da parte dell’Inps (in particolare nel campo Tipo Contribuzione della denuncia Uniemens); per i dipendenti in questione, viene prodotta esclusivamente la causale ‘TRIE’ nella sezione relativa agli incentivi della denuncia mensile. Anche nelle comunicazioni obbligatorie al Collocamento (Unilav) non esiste alcun codice identificativo per tali soggetti.
Da parte nostra (anche in considerazione delle richieste pervenuteci), con il presente aggiornamento abbiamo comunque predisposto un apposito codice per identificare i dipendenti per i quali spetta lo sgravio triennale.

A seguito del presente aggiornamento, sui dipendenti soggetti allo sgravio triennale è obbligatorio indicare il nuovo codice ‘130’ nel campo ‘Ulteriori Specifiche’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.
Il codice ‘130’ può essere attribuito anche senza effettuare una nuova storicizzazione, inserendolo quindi sul mese di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato. Tale codice, tuttavia, deve essere riportato anche sulle eventuali decorrenze successive (comprese quelle future), fino al termine di spettanza dello sgravio.
Alla data di decadenza del beneficio, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, annullando il codice ‘130’: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente (quindi sul futuro), se tale modalità risulta più agevole. In ogni caso, da parte nostra consigliamo di inserire una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ (eventualmente definendo un’apposita tipologia di scadenza sul servizio ‘Tabelle – Codifiche Scadenzario’), per ottenere la segnalazione della decadenza del beneficio.
Una volta attribuito il codice ‘130’, non è più necessaria la presenza della voce 97E sulle Voci Fisse del dipendente (aggiornamento di febbraio 2015 Acred562). Per i dipendenti interessati, comunque, la voce 97E può essere lasciata sulle Voci Fisse, se si preferisce non intervenire per eliminarla (in ogni caso, la voce non deve essere “bloccata”).

Precisiamo che il codice ‘130’ deve essere attribuito prima di elaborare il mese di novembre 2015.
A tale scopo, può essere utile produrre un elenco dei dipendenti per i quali viene applicato lo sgravio triennale: è sufficiente generare la stampa della voce 97E, campo Importo Unitario, relativamente all’ultimo mese elaborato (ottobre 2015), tramite il programma ‘SEGNAVOX’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1).

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state apportate diverse modifiche al calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare Inps n. 178 del 3/11/15.
Le modifiche in questione, di seguito descritte, hanno effetto dal mese di novembre 2015:

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto allo sgravio triennale solamente in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della QUIR;

  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto allo sgravio triennale;

  • l’eventuale sgravio edili viene escluso dal contributo soggetto allo sgravio triennale (ovviamente, solo se lo sgravio edili viene applicato agli stessi dipendenti per i quali spetta lo sgravio triennale – vedere quanto indicato nell’aggiornamento di ottobre 2015 Acred586).

Segnaliamo, inoltre, che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dallo sgravio triennale, indicandola nel campo Quantità della voce 97F (ovviamente, soltanto se ciò risulta necessario per particolari motivi)..

Facciamo presente che, da parte dell’Inps, non sono stati previsti dei codici causale che possano essere utilizzati per conguagliare lo sgravio applicato nei mesi precedenti: nei casi in cui le eventuali differenze risulteranno superiori ai limiti di tolleranza previsti, verranno quindi emesse le note di rettifica da parte dell’Inps.

Sempre sulla base della circolare Inps n. 178 del 3/11/15, il contributo dello 0,50% recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dello sgravio triennale. Di conseguenza, tale recupero non dovrebbe essere effettuato nel caso in cui lo sgravio triennale arrivi a coprire l’intera contribuzione (oppure dovrebbe essere effettuato in misura proporzionale). Occorre tenere presente che la gestione di tutte le possibili casistiche risulta particolarmente complessa, considerando che la misura definitiva dello sgravio applicato può essere stabilita soltanto al termine dei 12 mesi di applicazione, quindi nel corso dell’anno successivo, con le conseguenti complicazioni (anche sul piano fiscale e contabile) dovute alla rideterminazione del Tfr relativo all’anno precedente; a riguardo, non esistono ancora indicazioni chiare da parte degli enti competenti. Sul piano pratico, comunque, occorre considerare che, nella generalità dei casi, lo sgravio triennale risulta sufficiente a coprire l’intera contribuzione.

In conseguenza delle considerazioni sopra esposte, a partire dal mese di novembre 2015, in presenza dell’esonero contributivo triennale, il contributo 0,50% non viene più recuperato dalla quota di Tfr maturata.
Inoltre, con l’elaborazione del mese di novembre, il contributo 0,50% recuperato sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti, viene automaticamente reintegrato nella quota di Tfr relativa al mese di novembre (a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino).

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state effettuate delle modifiche al calcolo della soglia mensile di esenzione, nei casi particolari di seguito descritti.
Ricordiamo che la soglia di esenzione mensile è pari ad E. 671,66 proporzionati alla percentuale di part-time.
In caso di assunzione o cessazione nel mese, la soglia di esenzione viene determinata moltiplicando il valore giornaliero “convenzionale” di E. 22,08 per il numero di giorni utili nel mese (in tal caso, il numero di giorni utili viene riportato nel campo Quantità della voce 97E). Occorre tenere presente che il suddetto valore giornaliero, indicato espressamente nel messaggio Inps n. 1144 del 13/02/15, NON deriva da una proporzione rispetto al valore mensile.
A seguito del presente aggiornamento, il calcolo su base giornaliera NON viene effettuato nel caso in cui il rapporto di lavoro copra comunque l’intero mese (quindi se l’assunzione è sul primo giorno del mese e/o la cessazione sull’ultimo giorno). Inoltre, quando vengono elaborati due o più cedolini nello stesso mese, su ciascun cedolino il calcolo viene effettuato rapportando i giorni utili al valore mensile (anziché al valore giornaliero “convenzionale”).

Ottobre 2015
(acred586)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO EDILI – PRECISAZIONE

Per quanto riguarda lo sgravio contributivo del settore edilizia, relativo all’anno 2015 (messaggio Inps n. 5336 del 17/08/15), precisiamo che, ad oggi, non esistono indicazioni da parte dell’Inps riguardo alla possibile compatibilità o incompatibilità rispetto all’esonero contributivo triennale. Nel caso in cui si ritenga più “prudente” non applicare lo sgravio edili ai dipendenti per i quali spetta l’esonero contributivo triennale, su questi ultimi è sufficiente bloccare le voci 897 e 829, operando sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (ovviamente, solo nel caso in cui le stesse voci siano state inserite sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto – aggiornamento Acred583 del 16/09/15).

Riguardo all’esonero contributivo triennale, ricordiamo che siamo in attesa di indicazioni precise da parte dell’Inps, in merito ai contributi da escludere da tale sgravio (come precisato nell’aggiornamento Acred584 del 29/09/15).

Settembre 2015
(acred584)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Facciamo presente che non esistono, ad oggi, disposizioni chiare ed esaustive in merito all’esclusione di eventuali contributi dall’esonero triennale. A tale proposito, l’Inps ha annunciato (ad Assosoftware) l’emanazione di un’apposita circolare entro la metà di ottobre, nella quale saranno riportate tutte le precisazioni ed i chiarimenti necessari.
A seguito di tale circolare, da parte nostra apporteremo le conseguenti modifiche al calcolo automatico dello sgravio.

Settembre 2015
(acred583)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

A seguito della segnalazione di un Utente, abbiamo rettificato il calcolo del contributo soggetto allo sgravio triennale, relativamente ai dipendenti per i quali viene versato il Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare. Nei casi in questione, a causa della presenza delle misure compensative, dal calcolo del contributo soggetto allo sgravio non veniva escluso il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (0,20%), come previsto dalle disposizioni.
Facciamo presente che, nei casi interessati (presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare), l’eventuale differenza, sull’importo dello sgravio, derivante dal contributo al fondo di garanzia del Tfr sarà risultata di importo minimo (generalmente inferiore al limite previsto, da parte dell’Inps, per l’emissione delle rettifiche).

Marzo 2015
(acred568)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

A seguito di una segnalazione, è stata effettuata una correzione sul recupero automatico dell’esonero arretrato, rilasciato con l’aggiornamento ‘Acred566’ del 19/03/15 (voce 97G). La rettifica interessa esclusivamente i dipendenti assunti o trasformati nel mese di febbraio 2015, per i quali viene effettuato il recupero con le buste paga di marzo (il recupero veniva effettuato correttamente per i dipendenti assunti o trasformati nel mese di gennaio).
Nei casi interessati, per ottenere il calcolo corretto del recupero occorre rielaborare le buste paga relative al mese di marzo, nel caso in cui fossero state elaborate prima del presente aggiornamento: precisiamo che il netto in busta non risulterà modificato, in quanto varieranno soltanto i contributi a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricoli, facciamo presente che è possibile utilizzare le voci relative allo sgravio, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti ‘Acred562’ e ‘Acred566’, allo scopo di determinare il valore dell’esonero relativo al mese corrente ed ai mesi pregressi. Per i soggetti interessati, inoltre, al momento della compilazione della denuncia DMAG occorrerà indicare i codici previsti dal messaggio Inps n. 1144 del 13/02/15: tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘E5’ (al momento, non è chiaro se occorre indicare o meno l’importo dell’agevolazione).

Marzo 2015
(acred568)
INPS – TIPO CONTRIBUZIONE ‘19’

A partire dal mese di marzo 2015, per i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali, ai quali risulta attribuito il Tipo Contribuzione ‘19’ (campo Situazione Contributiva sul servizio Dipendente – Inquadramento), vengono automaticamente bloccati i contributi a carico del dipendente, oltre ai contributi a carico ditta. Segnaliamo, in particolare, che vengono automaticamente inibite le voci 527 (contributi previdenziali) e 54A (contributo di fondo di solidarietà). Nel caso in cui le voci in questione fossero state inibite tramite il servizio Accessori – Voci Fisse, non occorre modificare tale impostazione.

Marzo 2015
(acred566)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred562’ del 24/02/15, è stata predisposta la gestione del nuovo esonero contributivo triennale, spettante (alle condizioni previste dalle disposizioni Inps) in caso di assunzione o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015.

Col presente aggiornamento, è disponibile il recupero automatico degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, da effettuare (nei soli casi interessati) con l’elaborazione del mese di marzo.
Se l’attivazione dell’incentivo è avvenuta nel mese di marzo, ma l’agevolazione spetta dal mese di gennaio o di febbraio, occorre impostare la voce 97G sulle Variazioni Mensili di marzo (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).
La voce 97G effettua automaticamente il recupero dell’incentivo per entrambi i mesi precedenti (se elaborati), verificando la sola data di assunzione. Nel caso in cui occorra recuperare l’incentivo per una trasformazione avvenuta successivamente al 1 gennaio 2015, la data di trasformazione deve essere indicata nel campo Competenza della voce 97G.
Precisiamo che, anche per il mese di marzo, le modalità di gestione dell’incentivo corrente (voce 97E) rimangono quelle indicate nell’aggiornamento ‘Acred562’.

Col presente aggiornamento, inoltre, è disponibile una prima gestione automatica dell’ulteriore incentivo spettante oltre la normale soglia mensile (cosiddetta “eccedenza”). Occorre tenere presente che è possibile usufruire dell’incentivo oltre la soglia mensile, soltanto se i contributi soggetti al beneficio risultano, per alcuni mesi, inferiori alla soglia mensile, mentre in altri mesi superano tale soglia. Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento ‘Acred562’, era stata predisposta la voce 97L, per effettuare il recupero (non automatico) della suddetta “eccedenza”.
Sulla base delle indicazioni attualmente disponibili, risulta che il recupero dell’eccedenza (relativa ai mesi pregressi) possa essere effettuato in un qualsiasi mese entro ciascun anno spettanza dell’incentivo.
Per attivare il recupero dell’eccedenza, è possibile indicare la voce 97L sulle Voci Fisse del dipendente interessato (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). La voce 97L non produce alcun effetto se non si verificano le condizioni, precedentemente descritte, in base alle quali è possibile usufruire della suddetta eccedenza. Ovviamente, rimane sempre possibile indicare manualmente l’importo dell’eccedenza, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 97L.

Febbraio 2015
(acred562)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE

Sulla base di quanto indicato dall’Inps nel messaggio n. 1144 del 13/02/15 e nella circolare n. 17 del 29/01/15, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2015, alle condizioni previste dalle suddette disposizioni.

Nei casi in cui spetta il nuovo incentivo, per abilitare il calcolo dell’agevolazione mensile, occorre inserire la voce 97E sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati (elenco voci, punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
La voce 97E determina il valore dei contributi soggetti al nuovo incentivo, riportandoli nel campo Importo Totale; nel campo Importo Unitario della stessa voce è invece riportata la soglia di esenzione, pari ad E. 671,66 proporzionati alla percentuale di part-time e/o ai giorni di calendario (in caso di assunzione o cessazione nel mese).
In presenza della voce 97E, viene elaborata automaticamente la nuova voce 97F, sulla quale è riportato il valore del beneficio effettivamente spettante per il mese corrente (valore dei contributi limitati alla soglia di esenzione).

E’ inoltre disponibile la voce 97G, che può essere indicata sulle Variazioni Mensili di febbraio (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’), per attivare il recupero automatico degli arretrati spettanti per il mese di gennaio.
In presenza della voce 97G, viene automaticamente elaborata la voce 97H, riportante il valore del beneficio relativo al mese di gennaio (calcolato secondo lo stesso criterio adottato per le voci 97E / 97F).

In presenza delle voci sopra indicate, sulla denuncia Uniemens viene automaticamente compilata la sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’, riportando il codice ‘TRIE’ (“Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge 23 dicembre 2014, n. 190”) con il valore del beneficio corrente ed eventualmente di quello arretrato.

Segnaliamo che è disponibile anche la voce 97L, che può essere utilizzata nel caso in cui spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile. Al momento, tale voce non viene elaborata in automatico, in quanto le situazioni e le modalità con cui conguagliare l’eccedenza sono tuttora oggetto di approfondimento (sarà predisposta con gli aggiornamenti relativi ai prossimi mesi). Nel caso in cui venga impostata manualmente sulle Variazioni Mensili, la voce 97L è riportata sulla nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia Uniemens individuale, con il codice ‘L700’.

Precisiamo che, nelle specifiche tecniche Uniemens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 3.0.1 del 21/01/15), i nuovi codici ‘TRIE’ e ‘L700’ non risultano ancora presenti.

Gennaio 2015
(acred555)
INPS – INCENTIVO GAGI

Secondo quanto previsto nel messaggio Inps n. 9956 del 30/12/14, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani ammessi al ‘Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani’ (decreto direttoriale del 8/08/14 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). I dati relativi a tale agevolazione vengono riportati nella sezione ‘Incentivo’, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari.

Per gestire il suddetto incentivo, deve essere inserita la voce 96A sulle Variazioni Mensili (elenco voci, paragrafo 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’): occorre impostare tipo incentivo ‘GAGI’, ente ‘Stato’ ed indicare l’importo dell’incentivo. E’ disponibile anche la voce 96B, per indicare l’eventuale importo arretrato.
In presenza delle voci sopra indicate, sulla denuncia UniEmens viene compilata la sezione ‘Incentivo’, riportando il codice ‘GAGI’ (‘Incentivo per assunzione giovani ammessi al Programma Garanzia Giovani’).

Precisiamo che, nelle specifiche UniEmens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 3.0.0 del 25/11/14) il codice ‘GAGI’ non risulta ancora presente.

Marzo 2014
(acred528)
INPS – INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo spettante in caso di assunzione di lavoratori licenziati, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 32 del 13/03/14.

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96P: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco voci 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’), per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale. Viene recuperato un importo pari ad E. 190 mensili, rapportate eventualmente alla percentuale di part-time. Nel caso in cui il dipendente risulti assunto o licenziato nel mese, l’importo viene automaticamente proporzionato alla durata del rapporto di lavoro (nel campo Importo Unitario figura il numero dei giorni utili). Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), l’importo viene determinato su base giornaliera, considerando il numero di giorni lavorati ai fini Inps (come indicato nella suddetta circolare). Nel caso in cui la percentuale di part-time risulti aumentata rispetto a quella dichiarata al momento dell’assunzione (ivi compresa l’eventuale trasformazione da tempo parziale a tempo pieno), il valore dell’incentivo deve essere calcolato sulla percentuale originaria: in tale ipotesi, quindi, la percentuale originaria deve essere indicata nel campo Quantità della voce 96P. Precisiamo che la voce 96P deve rimanere indicata, sulle Voci Fisse, fino al termine di applicazione dell’incentivo: è quindi opportuno effettuare, da subito, una storicizzazione nel mese successivo a quello in cui termina il diritto all’incentivo.

  • Voce 96Q: da utilizzare, sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco voci 5.4 ‘Varie Inps’), per recuperare l’eventuale incentivo relativo ai mesi pregressi. Nel campo Importo Unitario deve essere indicato il numero di giorni utili per il calcolo dell’incentivo arretrato. Per i dipendenti assunti come part-time, è possibile indicare la percentuale originaria nel campo Quantità (se non indicata, viene presa la percentuale presente nella voce 96P o, in alternativa, la percentuale in vigore nel mese in cui si effettua il recupero).

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva sono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il nuovo codice causale ‘LICE’.

Gennaio 2014
(acred517)
INPS – INCENTIVO ASPI

Secondo quanto previsto nella circolare Inps n. 175 del 18/12/13, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che percepiscono l’indennità ASPI (art. 7 ter, comma 5, lettera b, D.L. n. 76 del 28/06/13). I dati relativi a tale agevolazione vengono riportati nella sezione ‘Incentivo’, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari.

Per gestire il suddetto incentivo, deve essere inserita, sulle Variazioni Mensili, la voce 96A (elenco voci, paragrafo 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’): occorre impostare tipo incentivo ‘ASPI’, ente ‘Stato’ ed indicare l’importo dell’incentivo. E’ disponibile anche la voce 96B, per indicare l’eventuale importo arretrato.
In presenza delle voci sopra indicate, sulla denuncia UniEmens viene compilata la sezione ‘Incentivo’, riportando il codice ‘ASPI’ (“Incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di ASPI”).

Precisiamo che, nelle specifiche UniEmens attualmente in vigore (Allegato Tecnico 2.6.0 del 20/11/13) il codice ASPI non risulta ancora presente.

Dicembre 2013
(acred515)
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI UNDER30

Con l’aggiornamento di ottobre 2013 ‘Acred510’, è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani "under30", secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 131 del 17/09/13.
Sulla base delle richieste pervenuteci, e considerando i dubbi non risolti (a nostro avviso) dalle disposizioni Inps, a partire dal mese di dicembre abbiamo previsto alcune nuove opzioni, tramite le quali è possibile adottare interpretazioni diverse da quelle previste nel suddetto aggiornamento.
Le opzioni disponibili sono riportate sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, nell’elenco voci disponibili al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’, in corrispondenza della voce 96M (tabella ‘Altre gestioni Inps’):

  • la prima opzione consente di scegliere se adottare, come base di calcolo dell’incentivo, la retribuzione del mese oppure l’imponibile Inps (opzione già prevista nell’aggiornamento Acred510);
  • la seconda opzione consente di scegliere se limitare l’incentivo al valore dei contributi a carico ditta per tutte le casistiche (come previsto nell’aggiornamento Acred510), oppure soltanto per le assunzioni agevolate.

Precisiamo che, in ogni caso, l’incentivo viene automaticamente limitato ad 1/3 della base di calcolo, rapportata come previsto alle giornate, oltre che ad un massimo di E. 650.

Ottobre 2013
(acred510)
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI UNDER30

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani "under30", sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 131 del 17/09/13.

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96M: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco voci 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’), per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale.Viene recuperato un importo corrispondente ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile, limitato ad un massimo di E. 650 mensili; a tale scopo, si considerano le sole retribuzioni di competenza del mese (esclusi arretrati, Una-tantum, ecc.). Occorre tenere presente che la somma di tali retribuzioni può differire dall’imponibile Inps: qualora si ritenga più corretto considerare l’imponibile Inps, è possibile impostare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce 96M.In ogni caso, per bloccare il calcolo dell’incentivo al termine del periodo utile, è opportuno effettuare una storicizzazione preventiva, sulla base del periodo di spettanza (18 mesi per assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi per trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine).
    Nel caso in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese, i massimali del primo e dell’ultimo mese di applicazione dell’incentivo sono automaticamente ridotti a tanti trentesimi quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese (nel campo Importo Unitario della voce è riportato il numero dei giorni utili). Nell’ultimo mese di applicazione, inoltre, occorre elaborare due diversi cedolini, suddividendo il periodo agevolato da quello non agevolato e annullando la voce 96M nella seconda parte del mese.
    L’incentivo viene automaticamente limitato al valore dei contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, tenendo conto anche dell’eventuale presenza di altre agevolazioni contributive (apprendistato, ecc.).
  • Voce 96N: da utilizzare, sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco voci 5.4 ‘Varie Inps’), per recuperare l’eventuale incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva sono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il nuovo codice causale ‘DL76’.

Settembre 2013
(acred509)
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE

Con l’aggiornamento relativo al mese di agosto 2013 (Acred507), è stata predisposta la gestione del nuovo incentivo per l’assunzione di soggetti ultracinquantenni o di donne. Ricordiamo che tale agevolazione può essere attivata, alle condizioni previste dalla circolare Inps n. 111 del 24/07/13, attraverso l’indicazione del codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale.
Col presente aggiornamento, viene predisposto il recupero automatico dell’agevolazione relativa ai mesi pregressi (periodo gennaio – luglio 2013). Facciamo presente che tale recupero deve essere effettuato entro il mese di novembre 2013, tenendo conto di quanto indicato nel messaggio Inps n. 12850 del 7/08/13.

Per effettuare il recupero, occorre inserire la voce 80B sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ dei dipendenti interessati (elenco voci disponibili, punto 5.4 ‘Varie Inps’). L’importo da recuperare viene conguagliato sulla denuncia UniEmens, riportandolo nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio UniEmens – Dati Particolari, con il codice causale ‘L431’.
Inoltre, in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare, viene conguagliata anche la differenza derivante dalla minore misura compensativa spettante (voci 827 / 828 / 874 / 875). A tale scopo, vengono automaticamente elaborate le nuove voci 82A / 82B / 82C / 82D, riportate sulla denuncia UniEmens con le causali ‘M120’ / ‘M121’/ ‘M123’/ ‘M124’ (servizio UniEmens – TFR, sezione Misure Compensative – A Debito).
Precisiamo che, in caso di necessità, tutte le voci sopra elencate possono essere "forzate", indicando la somma da conguagliare nel campo Importo Totale. Segnaliamo, inoltre, che le voci 82A / 82B / 82C / 82D possono essere utilizzate per restituire le misure compensative non dovute, anche per cause diverse dal conguaglio del nuovo incentivo.

Agosto 2013
(acred507)
NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE

E’ stata predisposta la gestione del nuovo incentivo per l’assunzione di soggetti ultracinquantenni o di donne, spettante, in forma di agevolazione contributiva, alle condizioni descritte nella circolare Inps n. 111 del 24/07/13.

La nuova agevolazione contributiva può essere attivata, sia per i dipendenti già in forza che per i nuovi assunti, indicando il codice ‘55’ (“Rid. Contributiva 50%”) nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale. In tal modo, viene attivata automaticamente la riduzione del 50% dei contributi a carico dell’azienda.
Precisiamo che, dalla riduzione, restano escluse alcune particolari contribuzioni (contributo di licenziamento, contributo di solidarietà, ecc.). La riduzione ha effetto, invece, sia sul contributo addizionale Aspi (contratti a termine) che sulle misure compensative spettanti in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare.
Precisiamo che il nuovo codice ‘55’ può essere attribuito a partire dal mese di agosto 2013: per gli eventuali soggetti assunti entro il 31/07/13, quindi, occorrerà effettuare una storicizzazione in data 01/08/2013.
Sempre per quanto riguarda i soggetti assunti entro il mese di luglio 2013, con i prossimi aggiornamenti saranno messe a disposizione le voci da utilizzare per il recupero automatico dell’agevolazione relativa ai mesi pregressi (gennaio – luglio 2013). Facciamo presente che tale recupero deve essere effettuato entro il mese di novembre 2013, tenendo conto anche di quanto indicato nel messaggio Inps n. 12850 del 7/08/13.

Giugno 2013
(acred501)
INPS – INCENTIVO PER ASSUNZIONE GIOVANI E DONNE

A partire dalla denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2013, è possibile recuperare l’incentivo spettante in caso di assunzione di giovani e donne (messaggio Inps n. 8820 del 30/05/13).
Per effettuare il conguaglio del suddetto incentivo, occorre inserire la voce 96L sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ dei dipendenti interessati (elenco voci, punto 5.4 ‘Varie Inps’), indicando l’importo dell’agevolazione.
L’importo da conguagliare viene riportato sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Altre a credito’ della denuncia aziendale (servizio ‘UniEmens – Aziendale’), con il codice causale ‘L430’.

Aprile 2013
(acred493)
ASSUNZIONI DA MOBILITA’ IN DEROGA

Relativamente ai dipendenti assunti da mobilità in deroga, per i quali non è stata prorogata l’agevolazione contributiva (messaggio Inps 4679 del 18/03/13, non pubblicato sul sito dello stesso Ente), non appare chiaro quale trattamento debba essere applicato e neppure quali indicazioni debbano essere riportate sulla denuncia UniEmens.
Ricordiamo che i dipendenti interessati sono identificati, sulla denuncia UniEmens, dai codici Tipo Contribuzione P5 / P6 / P7; i suddetti codici (e la corrispondente agevolazione) sono ottenuti indicando, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale, i valori 75 / 76 / 77 nel campo Situazione Contributiva ed il valore 105 nel campo Ulteriori Specifiche (in particolare, il valore 105 nelle Ulteriori Specifiche serve a distinguere tali casistiche dall’agevolazione spettante in caso di assunzione dalla mobilità "ordinaria", identificata dagli stessi codici 75 / 76 / 77 nella Situazione Contributiva).

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, dobbiamo necessariamente lasciare all’Utente la decisione in merito al trattamento da applicare ai soggetti in questione. A tale proposito, riepiloghiamo quali possibilità offre la procedura per quanto riguarda sia il calcolo dei contributi che l’indicazione su UniEmens:

  1. continuare ad applicare l’agevolazione contributiva, mantenendo i valori già presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105); in tal caso, la procedura di elaborazione mensile continuerà a riportare i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens;

  2. bloccare a tutti gli effetti l’agevolazione contributiva, annullando i valori attualmente presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105) dei dipendenti interessati; in tal caso, la procedura di elaborazione non riporterà i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens;

  3. bloccare l’agevolazione contributiva, continuando comunque a riportare i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens; a tale scopo, occorre annullare i valori presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105) dei dipendenti interessati; sugli stessi dipendenti, inoltre, occorre indicare il codice Tipo Contribuzione previsto (P5 / P6 / P7) nel campo Forzatura Tipo Contribuzione della finestra Ulteriori Dati Inps (disponibile sempre sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale).

Ovviamente, in assenza di indicazioni chiare da parte dell’Inps, non possiamo garantire l’effetto positivo di ciascuna delle modalità sopra elencate. Segnaliamo, in particolare, che la modalità indicata al punto c) potrebbe comportare l’invio di una rettifica da parte dell’Inps, in quanto i contributi calcolati non sarebbero coerenti con il Tipo Contribuzione attribuito.

Novembre 2011
(acred444)
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI GENITORI

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, alle aziende, in caso di assunzione di giovani genitori (circolare Inps n. 115 del 5/09/11 e messaggio Inps n. 20065 del 21/10/11).

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

- Voce 96C: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco voci 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’), per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale: viene recuperato l’importo spettante (E. 5.000) fino a concorrenza con l’importo delle retribuzioni lorde corrisposte al dipendente; a tale scopo, si considerano le sole retribuzioni di competenza del mese (esclusi arretrati, Una-tantum, ecc.). Occorre tenere presente che, in alcuni casi, la somma delle retribuzioni corrisposte può differire dall’imponibile Inps: qualora si ritenga più corretto recuperare l’importo spettante fino a concorrenza con l’imponibile, è possibile impostare l’opzione '1' nel campo Quantità della voce 96C. La voce 96C totalizza, nel campo Importo Unitario, l’ammontare complessivo del beneficio usufruito fino al mese corrente, rilevando l’eventuale beneficio già usufruito nei mesi precedenti; il calcolo della voce si interrompe automaticamente nel mese in cui viene raggiunto l’importo complessivo di E. 5.000.

- Voce 96D: da utilizzare, eventualmente, sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco voci 5.4 ‘Varie Inps’), per conguagliare il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il codice causale ‘GIOV’.

Novembre 2006
(acred298)
MODELLO DM10 - NUOVE CODIFICHE

Sul modello DM10 è stata predisposta la gestione di alcuni nuovi codici, mentre alcuni codici preesistenti hanno subito delle modifiche. Di seguito sono elencate tutte le variazioni apportate alla stampa e all'invio telematico del DM10.

  • Codici relativi al tipo contribuzione '86': sono stati predisposti i codici relativi al tipo contribuzione '86', da utilizzare per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori ex cassaintegrati. E' stato quindi aggiunto il corrispondente codice nel campo 'Situazione Contributiva', sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente. Precisiamo che l'utilizzo del tipo contribuzione '86' ha effetto anche sui codici utilizzati per l'eventuale recupero dell'indennità di mobilità, gestita tramite le voci 966 / 967 ('L600' / 'L601' in sostituzione di 'L400' / 'L401').

  • Codici relativi alle assunzioni agevolate dei soci di cooperative: è stata predisposta la gestione dei codici tipo contribuzione relativi alle assunzioni agevolate dei soci delle cooperative di lavoro, secondo quanto indicato nella circolare Inps n.77 del 25/05/06. Per indicare i codici contribuzione in oggetto (da 'S1' a 'S9'), occorre procedere nel modo seguente: sulla posizione Inps della ditta, nel nuovo campo Situazioni Particolari, selezionare l'opzione 'Cooperative di Lavoro'; sui lavoratori interessati dall'agevolazione, compilare i campi Situazione Contributiva e Ulteriori Specifiche in modo da ottenere la corrispondente agevolazione (ad esempio, per ottenere il codice 'S1', corrispondente al codice 'P5' per la generalità delle aziende, indicare '75' nella Situazione Contributiva e '105' nelle Ulteriori Specifiche). Operando in tal modo, i codici tipo contribuzione relativi alle cooperative di lavoro saranno indicati sul modello DM10 in sostituzione dei normali codici previsti per la generalità delle aziende.

Novembre 2004
(paghe155)
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

E' stata predisposta la gestione del "bonus" per il posticipo del pensionamento, previsto dalla Legge n.243 del 23/8/04, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.150 del 11/11/04.
Per attivare la gestione del bonus ai dipendenti che ne hanno fatta richiesta (una volta ricevuta la certificazione da parte dell'Inps), è sufficiente inserire il codice '80' nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Inquadramento Contrattuale.
L'attivazione del bonus ha effetto sia sulla busta paga, sia sulla modalità di compilazione del modello DM10.
Sulla busta paga, il bonus viene esposto in maniera dettagliata, evidenziando la parte derivante dai contributi a carico del dipendente separatamente dalla parte relativa ai contributi a carico dell'azienda.
In particolare, i contributi previdenziali a carico del dipendente (compreso l'eventuale contributo aggiuntivo del 1%) non risultano più trattenuti, ma sono comunque opportunamente calcolati e riportati nella colonna 'dato base', al fine di evidenziare le somme esenti dall'imponibile fiscale. Precisiamo che, in presenza del contributo per la mobilità a carico del dipendente (0,30%), quest'ultimo continua ad essere trattenuto seguendo le precedenti modalità.
I contributi previdenziali a carico dell'azienda sono riportati in busta paga nella colonna 'competenze', andando ad aumentare ulteriormente il netto in busta (non rientrano negli imponibili previdenziale e fiscale).
Questa modalità di esposizione del bonus sulla busta paga, risulta essere pienamente compatibile con quanto viene richiesto per la contabilizzazione del personale. Sulla Nota Contabile, infatti, non deve più figurare la trattenuta dei contributi previdenziali a carico del dipendente, mentre i contributi previdenziali a carico dell'azienda devono essere imputati sul conto economico alla voce 'Stipendi e Salari' (non più come 'Oneri Sociali'). Nella parte di Dettaglio dei dati contabili, viene comunque riportato anche il bonus derivante dai contributi a carico del dipendente. Ovviamente, gli altri contributi a carico dell'azienda e, eventualmente, del dipendente (0,30%), continuano ad essere esposti secondo le normali modalità.

Nel caso in cui il bonus venga attivato in un mese successivo, rispetto al conseguimento del diritto da parte del dipendente, è possibile effettuare automaticamente il recupero dei contributi trattenuti e versati nei mesi precedenti.
A tale scopo, occorre inserire la nuova voce 778 sulle Variazioni Mensili del dipendente, in corrispondenza del mese nel quale si vuole effettuare il recupero. La voce 778 si trova nell'elenco delle voci disponibili al paragrafo '5.1 Rettifiche Inps' e richiede l'indicazione della data di inizio del periodo da conguagliare (corrispondente alla decorrenza effettiva del bonus). La data inserita può corrispondere ad un qualsiasi giorno del mese di decorrenza del bonus: ad esempio, in caso di attivazione nel mese di gennaio 2005 di un bonus valido da novembre 2004, come data si potrà indicare '30112004', oppure '01112004'. La data in questione non deve comunque essere antecedente all'inizio dell'anno precedente.
La voce 778 provvede a calcolare, in automatico, i contributi previdenziali a carico della ditta e del dipendente, sulla base dell'imponibile Inps presente nei mesi interessati dal recupero. Viene recuperato anche l'eventuale contributo aggiuntivo del 1% a carico del dipendente. I contributi così calcolati vengono erogati al dipendente, evidenziandoli sulla busta paga nella colonna 'competenze' (anche in questo caso, si tratta di una somma che non rientra negli imponibili previdenziale e fiscale).
Sulla Nota Contabile, viene generato un apposito movimento che interessa due conti patrimoniali (da 'Inps c/contributi' a 'Dipendenti c/retribuzioni'). Nella parte di Dettaglio dei dati contabili, sono comunque riportati separatamente i contributi arretrati a carico dell'azienda e quelli a carico del dipendente.

Sul modello DM10, il bonus relativo al mese corrente viene gestito semplicemente riportando i soli contributi, a carico della ditta o del dipendente, che continuano ad essere versati all'Inps. A tal fine, i dipendenti interessati dal bonus vengono evidenziati nel quadro 'B/C' utilizzando il codice tipo rapporto '80' (codici rigo: '180' operai full-time, '280' impiegati full-time, 'O80' operai part-time, 'Y80' impiegati part-time, ecc.). Nel quadro carattere, viene eventualmente aggiunto il codice 'M' in presenza di retribuzioni ridotte per malattia o altre assenze indennizzate. Sono stati previsti anche i codici relativi ai dirigenti ('380' / '380P') e ai viaggiatori e piazzisti ('880' / '880P').
L'eventuale recupero dei contributi arretrati, effettuato tramite la voce 778, viene riportato nel quadro 'D' con il codice 'L801' (oppure 'L802' per i dirigenti industria).

Aprile 2004
(paghe148)
GESTIONE CONTRATTI DI INSERIMENTO

E' possibile gestire i contratti di inserimento, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 51 del 16/3/04.
A tal fine, sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente sono stati aggiunti alcuni codici nel campo Situazione Contributiva e, inoltre, è stato predisposto il nuovo campo Ulteriori Specifiche.

Nel campo Situazione Contributiva sono disponibili i codici corrispondenti alle varie situazioni per le quali è possibile stipulare un contratto di inserimento, classificate dall'Inps in sei diverse categorie (dalla 'A' alla 'F').
Nel campo Ulteriori Specifiche sono invece disponibili i codici che definiscono la misura della riduzione contributiva, da applicare in base alla tipologia del datore di lavoro. Le riduzioni, classificate dall'Inps con i numeri da '1' a '4', sono applicabili a tutte le categorie, ad eccezione della sola categoria 'A' che non prevede alcuna agevolazione contributiva. In quest'ultimo caso, non deve essere indicato alcun codice nel campo Ulteriori Specifiche.
Inoltre, dal momento che i contratti di inserimento consistono in rapporti di lavoro a tempo determinato, devono essere opportunamente compilati anche i campi Tipo di Contratto e Data Termine Contratto.

Sul modello DM10, il codice sul quale vengono riportati i contributi dei contratti di inserimento è dato dalla combinazione della Qualifica (operaio o impiegato), della categoria indicata nel campo Situazione Contributiva (da 'A' ad 'F') e della riduzione contributiva presente nel campo Ulteriori Specifiche (da '1' a '4'). Il codice viene completato normalmente con il carattere '0' oppure 'M', secondo le stesse modalità seguite per tutte le altre tipologie di dipendenti.
Occorre tenere presente che le riduzioni contributive relative ai contratti di inserimento vengono decurtate dai contributi esposti nel quadro 'B/C', anziché essere recuperate nel quadro 'D'. Inoltre, anche il recupero dello 0,80% sul contributo Cuaf (ed eventualmente su altre contribuzioni minori) viene effettuato direttamente nel quadro 'B/C'.
Precisiamo che, sulla finestra di Dettaglio del cedolino, i contributi continuano ad essere memorizzati in archivio secondo le stesse modalità adottate per tutte le altre agevolazioni contributive. In particolare, la riduzione contributiva spettante viene riportata sulla nuova voce 802 (sia come aliquota che come importo), mentre le riduzioni relative alla Cuaf o ad altre contribuzioni figurano sulle voci da 581 a 584, come per la generalità dei dipendenti.
Con i prossimi aggiornamenti, sarà rilasciata la gestione dei contratti di inserimento sul modello CUD (sezione Inps).

Giugno 2002
(paghe112)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONE DISABILI

E’ possibile gestire le nuove agevolazioni contributive, spettanti al datore di lavoro in caso di assunzione di soggetti disabili (vedi circolare Inps n.203 del 19/11/2001).
Per attribuire la suddetta agevolazione, occorre intervenire sul campo Situazione Contributiva (servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente), selezionando il codice ‘66’, corrispondente alla riduzione del 100%, oppure il codice ‘67’, corrispondente alla riduzione del 50%. In entrambi i casi, è necessario inserire un’ulteriore informazione sul servizio Voci Fisse : dall’elenco delle voci, al paragrafo 3.1 (‘Contributi e varie Inps’), occorre selezionare la voce 804 (‘Inps - Agevolazione Disabili’), scegliendo la regione di competenza dalla relativa lista.

Sul modello DM10, il dipendente viene riportato nel quadro b/C sui codici ‘166’ – ‘266’ – ‘O66’ – ‘Y66’ (riduzione al 100%), oppure sui codici ‘167’ – ‘267’ – ‘O67’ – ‘Y67’ (riduzione al 50%). Nel quadro D, i codici di recupero contributivo variano in base alla regione di competenza (‘H401’ Abruzzo, ‘H402’ Basilicata, ’H403’ Calabria, ecc.).
E’ inoltre possibile recuperare i contributi relativi a periodi pregressi, impostando sulle Variazioni Mensili la voce 803 (‘Inps - recupero agevolazione disabili’) con il relativo importo (selezionarla dall’elenco delle voci al paragrafo 5.4 – ‘Varie Inps e altri Enti’). Gli arretrati vengono esposti su diversi codici nel quadro D (‘H431’ Abruzzo, ‘H432’ Basilicata, ecc.).

Luglio 2001
(paghe091)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state inserite alcune nuove agevolazioni contributive, corrispondenti ai codici Inps '46' (circolare Inps n.174 del 31/7/97) e '65' (circolare Inps n.85 del 9/4/01).
Entrambi i codici, nei casi previsti dalla normativa, possono essere inseriti nel campo Situazione Contributiva sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente.
Sul modello DM10, il codice '46' porta ad esporre il dipendente sui righi '146' - '246' - 'O46' - 'Y46', oltre ai contributi fissi settimanali ('S140' - 'S150') e al codice di recupero contributivo 'L210' (100% dei contributi a carico ditta).
Il codice '65' comporta invece l'esposizione del dipendente con i codici '165' - '265' - 'O65' - 'Y65', oltre naturalmente al codice di recupero contributivo 'L525' (25% dei contributi a carico ditta).